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RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito delle operazioni di assicurazione. QUESITO ALFA Service (d ora in poi, ALFA ) è una stabile organizzazione in Italia dell omonima società di assicurazione avente sede in Germania, a. Tale società fornisce alla propria clientela, rappresentata da altre compagnie di assicurazione, i servizi necessari per la gestione dei sinistri nel ramo Responsabilità Civile Auto (RCA). Nello specifico, la società istante interviene in presenza di una procedura di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale che vede coinvolti un veicolo nazionale ed un veicolo immatricolato ed assicurato all estero. Tale intervento si realizza attraverso due distinti meccanismi: a) il Certificato Internazionale di Assicurazione ( Sistema Carta Verde ); b) in qualità di Mandataria IV Direttiva Auto. Il Sistema Carta Verde, istituito in Europa con la Raccomandazione n. 5 del 25 gennaio 1949, è un documento che estende la validità della copertura della RCA al di fuori dello Stato in cui questa è stata stipulata. Nell ipotesi di incidente avvenuto in Italia tra un soggetto italiano ovvero un veicolo assicurato in Italia (danneggiato) - ed un soggetto estero ovvero un veicolo assicurato all estero -, il primo (danneggiato) è tenuto ad inviare una richiesta di risarcimento danni all Ufficio Centrale Italiano (UCI), fornendo i propri dati e quelli relativi alla

2 controparte estera, nonché la copia della carta verde esibita dal conducente del veicolo straniero. Ciascuna compagnia di assicurazione estera è tenuta a nominare in Italia un corrispondente che gestisce per suo conto e su mandato dell UCI i sinistri avvenuti tra i propri assicurati e i cittadini italiani. L UCI, in particolare, stipula una convenzione con il corrispondente nominato dalla Compagnia di Assicurazione estera e lo incarica per la trattazione del sinistro. Nel Sistema Carta Verde, la società istante ALFA agisce come corrispondente di diverse compagnie di assicurazioni estere, intervenendo nella gestione e trattazione delle richieste di risarcimento, in nome dell UCI e per conto della compagnia di assicurazione estera che l ha incaricata e ricevendo dall assicuratore estero un corrispettivo di gestione a titolo di compenso per l attività di intermediazione svolta. Il Sistema IV Direttiva Auto è disciplinato dalla direttiva 16/5/2000, n. 2000/26/CE, recepita nell ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 e successivamente inserito nel Codice delle Assicurazioni private al Capo V, Titolo X, articolo 151 e seguenti e al Capo VI, Titolo XVII, articolo 296 e seguenti, nonché dalla Direttiva 11/5/2005, n. 2005/14/CE. Nell ipotesi di incidente avvenuto in altro Stato membro dell Unione Europea tra un veicolo assicurato in Italia e un veicolo straniero, la richiesta di risarcimento danni può esser formulata direttamente al mandatario in Italia nominato dalla compagnia di assicurazione estera. La IV Direttiva Auto ha imposto alle compagnie assicurative l obbligo di designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui hanno ricevuto l autorizzazione amministrativa ad operare. Tale mandatario, inoltre, è dotato di poteri sufficienti a rappresentare la compagnia di Assicurazione nei confronti delle persone lese ed a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.

3 In tale sistema, ALFA agisce, secondo quando dalla stessa sostenuto, in qualità di Mandataria di una serie di compagnie di assicurazione estere dalle quali riceve un corrispettivo di gestione a titolo di compenso per l attività svolta. Ciò posto, ALFA chiede delucidazioni in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell articolo 10, primo comma, numeri 2 e 9, del decreto presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all esenzione da IVA delle prestazioni effettuate dall Istante a favore di compagnie di assicurazione sia nell ambito del c.d. Sistema Carta Verde che in qualità di Mandataria ai sensi della IV Direttiva Auto. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE ALFA è dell avviso che le prestazioni sopra descritte costituiscano prestazioni di intermediazione e di mandato di cui all articolo 10, primo comma, n. 9, del D.P.R. n. 633 del 1972 relative alle operazioni di assicurazione di cui all articolo 10, primo comma, n. 2, del medesimo decreto e, in quanto tali, esenti da IVA. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 10, primo comma, lettera 9), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce l esenzione dall imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui numeri da 1) a 7), tra le quali sono comprese, al numero 2), le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio. Tale norma riproduce il contenuto dell articolo 13, parte B, lettera a), della sesta Direttiva Comunitaria n. 77/388/CEE del 17/5/77 (ora articolo 135, comma 1, lettera a, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, cosiddetta di rifusione, che ha sostituito dal 1 gennaio 2007 la VI Direttiva), ove è disposta l esenzione relativamente alle operazioni di assicurazioni e di riassicurazioni,

4 comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari assicurativi. Ai fini in esame, occorre innanzitutto definire le operazioni di assicurazioni e la funzione di intermediazione assicurativa. Al riguardo, si ricorda che la Corte di Giustizia europea ha precisato che un operazione di assicurazione è caratterizzata dal fatto che l assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all atto della stipula del contratto (v. causa C-240/99, punto 37 nonché causa C-8/01, punto 39). Per ciò che concerne le attività svolte del mediatore o intermediario di assicurazione, la medesima Corte ha invece chiarito che sono funzioni rilevanti all individuazione di tale figura le attività di ricercare e mettere in relazione i potenziali clienti con l assicuratore ovvero le attività svolte da professionisti che intrattengono rapporti sia con l assicuratore sia con l assicurato (causa C-472/03 nonché causa C-08/01). Ai fini dell interpretazione fornita dalla Corte assume pertanto rilievo la posizione dell intermediario rispetto ai soggetti che lo stesso mette in relazione, che implica necessariamente l esistenza di rapporti con le due parti (impresa assicurativa e assicurato). Dal punto di vista della normativa nazionale di settore, invece, la nozione di intermediazione la si ritrova negli articoli 1754-1759 del codice civile (relativi alla mediazione assicurativa) nonché nell articolo 106 del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni private). In tali norme si fa riferimento all attività di coloro che professionalmente operano per mettere in relazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione con soggetti che intendono provvedere alla copertura dei rischi. In particolare, l articolo 106 sopra citato individua come attività caratteristica dell intermediario quella di presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, all interno dell incarico intermediativo (che ha per oggetto tali attività), nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o

5 all esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. La norma individua tali ultime attività quali funzioni che posso essere solo in via subordinata previste nell incarico intermediativo che, comunque, deve fondarsi sulla presentazione e promozione dei prodotti assicurativi, ovvero l assistenza e consulenza finalizzate a tali attività. Ciò posto, sulla base delle indicazioni fornite da ALFA nell istanza, la scrivente ritiene - conformemente a quanto affermato dalla Direzione Provinciale di Trento - che le prestazioni descritte dall istante siano generiche prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA non essendo riconducibili tra le prestazioni proprie del mediatore o intermediario assicurativo. La società istante ALFA, infatti, non interviene nell attività di promozione o stipula dei contratti di assicurazione per conto delle compagnie estere interessate, bensì nelle richieste di risarcimento in caso di sinistro. Nel sistema Carta Verde, infatti, l istante riceve le richieste di risarcimento e procede alla loro trattazione relativamente ai sinistri verificatisi in Italia tra un veicolo assicurato in Italia (danneggiato) ed un veicolo assicurato all estero. Nel sistema IV Direttiva Auto l istante riceve le richieste di risarcimento e procede allo loro trattazione, relativamente ai sinistri verificatisi in altri Stati membri dell Unione europea tra un veicolo assicurato in Italia (danneggiato) ed un veicolo assicurato all estero. Le operazioni effettuate da ALFA non rappresentano quindi operazioni di assicurazione svolte da intermediari assicurativi in linea con quanto espresso nelle pronunce della giurisprudenza comunitaria e il contenuto della normativa nazionale sopra riportati e pertanto le stesse subiranno un imposizione IVA ad aliquota ordinaria. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.