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Com è noto, la lettera d) del 1 comma dell articolo 54 c.d.s. definisce gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Per questo motivo, la circolazione a bordo di un autocarro di persone estranee alle cose trasportate costituisce una violazione dell 8 comma dell articolo 82, per avere utilizzato un veicolo destinato al trasporto di cose per il trasporto di persone 1. Dalla suddetta violazione consegue una sanzione pecuniaria da 74,00 a 296,00 euro e la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. Se le persone trasportate, addirittura, vengono alloggiate nel cassone o nel vano comunque adibito al carico delle cose, occorre applicare la più severa sanzione pecuniaria prevista dal 9 comma dello stesso articolo (da 370,00 a 1.485,00 euro), oltre alla stessa sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. Con l 11 comma dell articolo 35 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 (recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è stata prevista una deroga alle disposizioni relative al trasporto di persone sugli autocarri e contenute negli articoli 54 e 82 del codice della strada, poiché viene previsto che Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.. Sulla gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 è stato infatti pubblicato il provvedimento 6 dicembre 2006 dell Agenzia delle entrate, recante appunto l Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tale provvedimento dispone che i veicoli a bordo dei quali, a prescindere dalla categoria di omologazione, è ammesso il trasporto privato di persone, cioè anche di coloro che non hanno alcun rapporto con le cose trasportate, sono quelli in cui siano soddisfatte, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni: - 1) sono immatricolati o reimmatricolati nella categoria internazionale N1, leggibile a fianco del codice armonizzato (J) nelle carte di circolazione di nuovo modello in formato A4, cioè siano adibiti al trasporto di cose ed abbiano una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate; - 2) hanno un codice di carrozzeria F0 ( effe e zero ), leggibile a fianco del codice (J.2), cioè furgone ; - 3) hanno 4 o più posti, come leggibile a fianco del codice (S.1); - 4) hanno un rapporto tra la potenza del motore, espressa in kw, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, tenendo conto che la potenza è leggibile a fianco del codice (P.2) e la portata, ottenuta sottraendo la tara dalla massa complessiva a pieno carico, è solitamente indicata nelle annotazioni a pagina 3 della carta di circolazione. Il provvedimento dell Agenzia delle entrate riporta anche la seguente formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento: 1 Sulla questione, del resto, si è espresso anche il Ministero dell interno con le circolari n. M/2413-38 del 28 gennaio 1999 e n. 300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004, che si allegano in appendice.

Pt (kw) I = ----------------- > o uguale 180 Mc - T (t) Viene inoltre aggiunto che con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, potranno essere individuati veicoli: - per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone; - ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento, pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. In seguito al suddetto provvedimento, l Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna ha diramato agli organi di polizia stradale operanti nella provincia la circolare n. 3/2007 prot. 2241/002-2P.S. del 21 febbraio 2007, nella quale, dopo avere illustrato il contenuto della disposizione dell Agenzia delle entrate, ha stabilito che in caso di violazioni all articolo 82 del C.d.S. (e cioè il trasporto privato di persone su autocarri), applicherà il provvedimento in oggetto, per il quale, se sussisteranno le condizioni previste, procederà alla restituzione della carta di circolazione al legittimo intestatario senza emanare ordinanza di sospensione.. Seguono due diversi esempi di carta di circolazione di autocarri classificati N1, con il codice di carrozzeria F0 ed un numero di posti uguale o maggiore a 4. - 1) Nel primo documento la potenza è 82 kw e la portata 415 kg (quindi 0,415 tonnellate). Il rapporto 82 / 0,415 = 197,59, quindi un valore superiore a 180, per cui in tale autocarro è ammessa, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 54 e 82 del codice della strada, anche la destinazione per il trasporto di persone. - 2) Nel secondo documento la potenza è 69 kw e la portata 725 kg (quindi 0,725 tonnellate). Il rapporto 69 / 0,725 = 95,17, quindi un valore inferiore a 180, per cui in tale autocarro resta non ammessa la destinazione per il trasporto di persone.

AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006 Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone: 1. Ai sensi dell art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata. (Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento) Pt (Kw) I = ----------------- > o uguale 180 Mc - T (t) 2. Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, possono essere individuati veicoli: - per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone; - ai quali si estende l applicazione del presente provvedimento, pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l utilizzo per il trasporto privato di persone. Motivazioni. L art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, prevede che, con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti - che ha espresso il proprio parere favorevole il 5 dicembre 2006 - siano individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l utilizzo per il trasporto privato di persone.

Si rammenta che, in base all allegato II al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, la categoria N1 definisce i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4). Statuto dell Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1; 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002. Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2006 Il direttore dell Agenzia: ROMANO

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, nella LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.... omissis...... omissis... Titolo III MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI Art. 35 Misure di contrasto dell evasione e dell elusione fiscale 11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.... omissis...

Ministero dell'interno DIREZIONE GENERALE PER L AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio Studi per l Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-38 Roma, 28 gennaio 1999 OGGETTO: Art.82 C.d.s trasporto di persone con autocarro. E' stato chiesto di conoscere l avviso di questo Ufficio circa le modalità di applicazione della norma specificata in oggetto anche in relazione al giudizio instaurato a seguito di opposizione avverso verbale di accertamento della relativa violazione. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L art.82 del codice della strada sanziona l utilizzo del veicolo per destinazioni o usi diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione. Nel caso in esame è stata accertato l utilizzo dell autocarro per una destinazione diversa da quella prescritta in quanto sullo stesso avveniva il trasporto sul sedile anteriore a titolo di amicizia e cortesia di altra persona oltre il conducente. Il problema sollevato sostanzialmente attiene al seguente quesito: se per gli autocarri il trasporto di altra persona oltre il conducente sul sedile anteriore costituisca utilizzo del veicolo per destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione ai sensi del comma 8 dell art.82 citato. Sul punto in questione si fa presente che la destinazione degli autocarri, come definita nel comma 1 dell art.82 e cioè l utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche, è sancita dall art.54, comma 1 lett. d), del c.d.s. che la individua nel trasporto di cose e delle persone addette all uso o al trasporto delle cose stesse. Il carattere distintivo della destinazione in questione è, pertanto, il trasporto delle cose e quello delle persone viene consentito solo in quanto funzionale al primo. Sulla carta di circolazione di circolazione degli autocarri, infatti, è annotata la loro destinazione al trasporto di cose e la specifica indicazione del numero di posti a disposizione per le persone va collegata alla compatibilità tecnica delle caratteristiche del veicolo in relazione a quel qualificato trasporto di persone ai sensi del citato art.54. L utilizzo dei veicoli in questione per una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, come tale sanzionabile si verifica, pertanto, ogni qualvolta il trasporto della persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quello delle cose cui è normativamente vincolato anche nell eventualità in cui lo stesso risulti compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo. Né vale osservare al contrario che il successivo art.169, comma 2, rinvia alla carta di circolazione per la determinazione del numero di persone che possono trovare posto sui veicoli in quanto tale disposizione regola il trasporto di persone in via generale e per le eventuali relative violazioni prevede una sanziona autonoma rispetto a quella stabilita nel precedente art.82 e, quindi, non pone criteri modificativi alle presupposte norme sulla destinazione dei veicoli. Da ciò deriva che per gli autocarri il numero dei posti indicati nella carta di circolazione va riferito alla loro specifica destinazione e quindi al numero delle persone di cui

è consentito il trasporto ai sensi dell art.54 e cioè a quel particolare trasporto funzionalmente collegato all oggetto del trasporto fissato dalla specifica destinazione del veicolo. Conclusivamente, ad avviso dello scrivente Ufficio, il trasporto di persona a titolo di cortesia sui veicoli in questione, facendo venir meno quella particolare funzionalità al trasporto delle cose che è elemento determinante per l utilizzazione degli autocarri, configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, sanzionabile. Tutto ciò detto in termini generali, non si può non considerare che, nella fattispecie sottoposta, la circostanza determinante del trasporto a titolo di cortesia, peraltro non contestata nell opposizione, è dedotta dall organo verbalizzante fuori da ogni esplicitazione degli elementi di fatto in base ai quali è stato ritenuto sussistente detto profilo integrativo dell illecito amministrativo. IL DIRETTORE DELL UFFICIO (Balsamo)

Ministero dell Interno Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni Reparti speciali della polizia di stato Servizio di polizia stradale N. 300/A/1/34115/108/68 OGGETTO: Veicoli immatricolati autocarro trasporto persone Roma 6 agosto 2004 Si fa riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità del trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al riguardo si ritiene utile fornire un panorama per quanto possibile ampio della disciplina del trasporto mediante autocarro. La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti consentendo a ciascuno degli stati di rilasciare l omologazione europea per i prototipi dei mezzi e dei loro componenti quale certificazione della corrispondenza degli stessi alle prescrizioni contenute nelle direttive. L Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente è considerato tale in sede di omologazione europea, ma può e lo sta facendo con l art. 82 C.d.S definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere. La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicolo per il trasporto promiscuo (cioè per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato in sede europea l assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovetture (M1) per privilegiare la destinazione d uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1): quest ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare l incolumità dei soggetti trasportati. La rilevanza giuridica dell effettiva destinazione d uso del veicolo è sottolineata anche dal legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo è destinato al trasporto di persone. Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto di persone, oltre all applicazione delle sanzioni previste dall art. 82 C.d.S., il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell Agenzia delle Entrate per l applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalla Legge 27/78. La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone è prevista dall art. 82 C.d.S. solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Direttore del servizio Mazzilli