( Gazzetta ufficiale atti internazionali no. 12 del 15.10.1993) GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA In base all articolo 23, comma 3, della Legge sul Governo della Repubblica di Croazia ( Gazzetta ufficiale nn. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 e 55/92), il Governo della Repubblica di Croazia, alla seduta tenutasi il 30 settembre 1993, ha emanato la DELIBERA sulla pubblicazione dei trattati internazionali multilaterali di cui la Repubblica di Croazia è parte contraente sulla base delle notificazioni di successione Sulla base delle notificazioni di successione, la Repubblica di Croazia è parte contraente dei seguenti trattati internazionali multilaterali: I.... omissis... 30. Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l umanità del 26 novembre 1968 (New York, 26 novembre 1968) Gazzetta ufficiale della RSFJ atti internazionali, no. 50/1970.... omissis... II. I testi dei trattati internazionali multilaterali di cui al punto I della presente Delibera, pubblicati nelle gazzette ufficiali degli stati precedenti, sono in vigore e vengono applicati quali testi ufficiali, fino alla pubblicazione dei testi ufficiali dei trattati internazionali in lingua croata nella Gazzetta ufficiale atti internazionali. III. I testi ufficiali del trattati internazionali di cui al punto I della presente Delibera, con le modifiche e le integrazioni in vigore per la Repubblica di Croazia, verranno pubblicati entro il termine di due anni dal giorno dell entrata in vigore della presente Delibera. IV. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale atti internazionali. Classe:018-05/93-01/24 No. prot.:5030114-93-4 Zagabria, 30 settembre 1993 Il Presidente Nikica Valentić, m.p.
( Gazzetta ufficiale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia atti internazionali no. 50 del 12.11.1970) In base all articolo 228, punto 8, della Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il Consiglio esecutivo federale emana il DECRETO DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE SULLA NON APPLICABILITÀ DELLE PRESCRIZIONI AI CRIMINI DI GUERRA E AI CRIMINI CONTRO L UMANITÀ Articolo 1 Viene ratificata la Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l umanità, approvata il 26 novembre 1968 a New York, nel testo originale nelle lingue inglese, francese, cinese, russo e spagnolo. Articolo 2 La Convenzione nel testo originale in inglese e nella traduzione recita: CONVENZIONE SULLA NON APPLICABILITÀ DELLE PRESCRIZIONI AI CRIMINI DI GUERRA E AI CRIMINI CONTRO L UMANITÀ Preambolo Gli Stati parte della presente Convenzione, Richiamando le risoluzioni 3 (I) e 170 (II) dell Assemblea generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 13 febbraio 1946 e 31 ottobre 1947, relative all estradizione e punizione dei criminali di guerra, e la risoluzione 95 (I) dell 11 dicembre 1946, che confermano i principi del diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga e dalla sentenza di detto tribunale, nonché le risoluzioni 2184 (XXI) del 12 dicembre 1966 e 2202 (XXI) del 16 dicembre 1966, con le quali l Assemblea generale ha espressamente condannato come crimini contro l umanità, da una parte, la violazione dei diritti economici e politici delle popolazioni autoctone e, dall altra, la politica dell apartheid, Richiamando le risoluzioni 1074 D (XXXIX) e 1158 (XLI) del Consiglio economico e sociale dell Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 28 luglio 1965 e 5 agosto 1966, relative alla punizione dei criminali di guerra e di coloro che si sono resi colpevoli di crimini contro l umanità, Constatando che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni dirette al perseguimento e alla repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l umanità è stato previsto un limite temporale, Considerando che i crimini di guerra e i crimini contro l umanità sono annoverati fra i più gravi crimini di diritto internazionale, Convinti che l effettiva repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l umanità è un elemento importante della prevenzione di detti crimini, della tutela dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, atto a incoraggiare la fiducia, a stimolare la cooperazione fra i popoli e a favorire la pace e la sicurezza internazionali, Constatando che l applicazione ai crimini di guerra e ai crimini contro l umanità delle norme del diritto interno relative alla prescrizione dei crimini ordinari preoccupa profondamente l opinione pubblica mondiale in quanto impedisce che le persone responsabili di detti crimini siano perseguite e punite, Riconoscendo che è necessario e opportuno affermare in diritto internazionale, per mezzo della presente Convenzione, il principio della non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l umanità e garantirne l applicazione universale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Qualunque sia la data in cui sono stati commessi, sono imprescrivibili i seguenti crimini: a) i crimini di guerra, così come definiti nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga dell 8 agosto 1945 e confermati dalle risoluzioni 3 (I) e 95 dell Assemblea generale
dell Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 13 febbraio 1946 e 11 dicembre 1946, in particolare i reati gravi elencati nelle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra; b) i crimini contro l umanità, siano essi commessi in tempo di guerra o in tempo di pace, così come definiti nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga dell 8 agosto 1945 e confermati dalle risoluzioni 3 (I) e 95 (I) dell Assemblea generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 13 febbraio 1946 e 11 dicembre 1946, l'espulsione mediante attacco armato o l occupazione e gli atti inumani derivanti dalla politica dell apartheid, nonché il crimine di genocidio, così come definito nella Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, anche se tali atti non costituiscono una violazione del diritto interno del paese in cui sono stati commessi. Articolo II Se è commesso uno qualunque dei crimini di cui all articolo I, le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno ai rappresentanti dell autorità dello Stato e ai privati che vi partecipino in quanto autori o complici, o che si rendano colpevoli d istigazione diretta alla commissione di uno qualunque di detti crimini, o che partecipino ad un accordo al fine di commetterli, qualunque sia il suo grado di esecuzione, nonché ai rappresentanti dell autorità dello Stato che ne tollerino la commissione. Articolo III Gli Stati parte alla presente Convenzione s impegnano ad adottare tutte le misure interne, di carattere legislativo o di altro genere, che siano necessarie per consentire l estradizione, in conformità con il diritto internazionale, delle persone di cui all articolo II della presente Convenzione. Articolo IV Gli Stati parte della presente Convenzione s impegnano a prendere, in conformità con le loro procedure costituzionali, ogni misura legislativa o di altro genere che sia necessaria per garantire l imprescrivibilità dei crimini di cui agli articoli I e II della presente Convenzione, per quanto riguarda sia le azioni giudiziarie che la pena; laddove esista una prescrizione in materia, in virtù di una legge o normativa di diversa natura, detta prescrizione è abolita. Articolo V La presente Convenzione sarà fino al 31 dicembre 1969 aperta alla firma di ogni Stato membro dell Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualunque delle sue istituzioni specializzate o membro dell Agenzia internazionale dell energia atomica, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall Assemblea generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite a diventare parte della presente Convenzione. Articolo VI La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo VII La presente Convenzione sarà aperta all adesione di ogni Stato di cui all articolo V. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo VIII 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, la suddetta Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di detto Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione. Articolo IX 1. Dopo la scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, potrà essere formulata una richiesta di revisione, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente, mediante notifica scritta inoltrata al Segretario Generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L Assemblea generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite delibererà in ordine alle misure da prendere, se del caso, riguardo alla suddetta domanda. Articolo X 1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario Generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite farà tenere una copia certificata conforme alla presente Convenzione a tutti gli Stati di cui all articolo V. 3. Il Segretario Generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui all articolo V : a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità degli articoli V, VI e VII; b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore a norma dell articolo VIII; c) delle comunicazioni ricevute a norma dell articolo IX. Articolo XI La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, recherà la data del 26 novembre 1968. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. CONVENTION ON THE NON-APPLICABILITY OF STATUTORY LIMITATIONS TO WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY Preamble The States Parties to the present Convention, Recalling resolutions of the General Assembly of the United Nations 3 (I) of 13 February 1946 and 170 (II) of 31 October 1947 on the extradition and punishment of war criminals, resolution 95 (I) of 11 December 1946 affirming the principles of international law recognized by the Charter of the International Military Tribunal, Nürnberg, and the judgement of the Tribunal, and resolutions 2184 (XXI) of 12 December 1966 and 2202 (XXI) of 16 December 1966 which expressly condemned as crimes against humanity the violation of the economic and political rights of the indigenous population on the one hand and the policies of apartheid on the other, Recalling resolutions of the Economic and Social Council of the United Nations 1074 D (XXXIX) of 28 July 1965 and 1158 (XLI) of 5 August 1966 on the punishment of war criminals and of persons who have committed crimes against humanity, Noting that none of the solemn declarations, instruments or conventions relating to the prosecution and punishment of war crimes and crimes against humanity made provision for a period of limitation, Considering that war crimes and crimes against humanity are among the gravest crimes in international law, Convinced that the effective punishment of war crimes and crimes against humanity is an important element in the prevention of such crimes, the protection of human rights and fundamental freedoms, the encouragement of confidence, the furtherance of co-operation among peoples and the promotion of international peace and security, Noting that the application to war crimes and crimes against humanity of the rules of municipal law relating to the period of limitation for ordinary crimes is a matter of serious concern to world public opinion, since it prevents the prosecution and punishment of persons responsible for those crimes, Recognizing that it is necessary and timely to affirm in international law, through this Convention, the principle that there is no period of limitation for war crimes and crimes against humanity, and to secure its universal application, Have agreed as follows: Article I No statutory limitation shall apply to the following crimes, irrespective of the date of their commission:
(a) war crimes as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal, Nürnberg, of 8 August 1945 and confirmed by resolutions 3 (I) of 13 February 1946 and 95 (I) of 11 December 1946 of the General Assembly of the United Nations, particularly the "grave breaches" enumerated in the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims; (b) crimes against humanity whether committed in time of war or in time of peace as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal, Nürnberg, of 8 August 1945 and confirmed by resolutions 3 (I) of 13 February 1946 and 95 (I) of 11 December 1946 of the General Assembly of the United Nations, eviction by armed attack or occupation and inhuman acts resulting from the policy of apartheid, and the crime of genocide as defined in the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, even if such acts do not constitute a violation of the domestic law of the country in which they were committed. Article II If any of the crimes mentioned in article I is committed, the provisions of this Convention shall apply to representatives of the State authority and private individuals who, as principals or accomplices, participate in or who directly incite others to the commission of any of those crimes, or who conspire to commit them, irrespective of the degree of completion, and to representatives of the State authority who tolerate their commission. Article III The States Parties to the present Convention undertake to adopt all necessary domestic measures, legislative or otherwise, with a view to making possible the extradition, in accordance with international law, of the persons referred to in article II of this Convention. Article IV The States Parties to the present Convention undertake to adopt, in accordance with their respective constitutional processes, any legislative or other measures necessary to ensure that statutory or other limitations shall not apply to the prosecution and punishment of the crimes referred to in articles I and II of this Convention and that, where they exist, such limitations shall be abolished. Article V This Convention shall, until 31 December 1969, be open for signature by any State Member of the United Nations or member of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency, by any State Party to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State which has been invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to this Convention. Article VI This Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article VII This Convention shall be open to accession by any State referred to in article V. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article VIII 1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession. 2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession. Article IX 1. After the expiry of a period of ten years from the date on which this Convention enters into force, a request for the revision of the Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a request. Article X 1. This Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all States referred to in article V. 3. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in article V of the following particulars: (a) signatures of this Convention, and instruments of ratification and accession deposited under articles V, VI and VII; (b) the date of entry into force of this Convention in accordance with article VIII; (c) communications received under article IX. Article XI This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of 26 November 1968. In witness whereof the undersigned, being duly authorized for that purpose, have signed this Convention. Articolo 3 Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RSFJ. R. s. no. 24 Belgrado, 4 marzo 1970 Il Consiglio esecutivo federale Il Presidente Mitja Ribičič, m.p.