CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



Documenti analoghi
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE

(facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig... nato a... il..., cod. fisc..., residente in...

PREVENTIVO DI MASSIMA E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL AVVOCATO AI SENSI DELL ART. 9, CO. 4, D.L. N. 1/2012

UNIONE TRIVENETA. ~S dei Consigli dell'ordine degli Avvocali

(facsimile di accordo col cliente: compenso analitico per attività penale)

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA. - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Il procedimento di mediazione

(facsimile di accordo col cliente: compenso analitico per attività civile)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

Prot. n.86 Ancona

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

Protocollo n. ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010

Organismo iscritto al n del Registro del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI MALNATE

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO (CIVILE E PENALE) IN

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI

Attribuisco allo stesso ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuna esclusa, comprese quelle di transigere e conciliare la lite, indicare altri

ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Organismo di Mediazione Forense di Trento

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

****** RICHIESTA CONGIUNTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FACOLTATIVA ******

STUDIO LEGALE VIA NUNZIO MORELLO N PALERMO INFO SEGRETERIA: MAIL:

Domanda di mediazione

PREVENTIVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE., nato a ( ) il e residente in., alla Via, cod. fisc., (identificato

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE., nato a ( ) il e residente in., alla Via, cod. fisc., (identificato

Sezione 1 Parti della controversia PARTE ISTANTE (1) PERSONA FISICA

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE SPETTANTE AGLI AVVOCATI ESTERNI

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

DISCIPLINARE PER L UTILIZZO DI AVVOCATI DOMICILIATARI. Indice

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

ISTANZA DI MEDIAZIONE

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

Codice Fiscale e Partita Iva n

SCHEMA DI CONTRATTO Per

Ordine degli Psicologi della Toscana FIRENZE

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini

TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

CASA DI RIPOSO LASCITO ING. G. DESTEFANIS FRONT

Disciplinare di conferimento dell incarico per pratica S.C.I.A. Vigili del Fuoco del nuovo asilo nido di Via Alfieri (edificio

* * * * * L anno Duemilaquindici addì... del mese di..., presso la Sede Municipale, tra i Sigg:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA)

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

DUAL RC professionale

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

CONVENZIONE. La Fondazione e il Consorzio saranno di seguito definiti congiuntamente come le Parti, * * *

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

RICHIESTA CONGIUNTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA ( art.5 D.Lgs. n.28/2010 ) ****** ******

Contratto internazionale di Agenzia

(facsimile preventivo di massima analitico civile - penale da indirizzare al cliente)

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)

Contratto-tipo di albergo

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

Settore Consulenti del Lavoro. Commissione di Garanzia. dell Attuazione della Legge sullo. Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI IN MATERIA ASSICURATIVA

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce

AVVISO IMPORTANTE. Pag. 1. DUAL Italia S.p.A. Questionario Professionisti

Città di Minerbio Provincia di Bologna

Transcript:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE L anno, il giorno del mese di.in.. nello Studio., sono presenti: A) Il sig. (in proprio/nella sua qualità di legale rappresentante di.), nato a. il, C.F., P. IVA. residente in, alla via, identificato con valido documento di riconoscimento, rilasciato da..., in data..., la cui copia si allega al presente contratto (cfr. allegato 1 ), nel prosieguo chiamato Cliente; Ovvero il sig. nella sua qualità di legale rappresentante della, con sede in alla via, P. IVA, come da certificazione della CCIAA e in virtù di delibera assunta dagli organi sociali (cfr. allegato 2), documenti che si allegano alla presente, in proprio/nella sua qualità di datore di lavoro/responsabile civile della società/del sig, nel prosieguo chiamato Cliente; B) l Avv., del foro di., con Studio in., alla Via., email, pec., C.F, P. IVA, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n., massimale., emessa dalla..agenzia di., nel prosieguo chiamato Avvocato;

Premesso che - natura stragiudiziale/giudiziale 1 dell incarico - oggetto; - valore; - il cliente dichiara di aver ricevuto l informativa di cui all art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; - il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto; - il cliente dichiara di aver ricevuto l informativa che, nei limiti di cui all art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003 Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto Convengono quanto segue: La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura. Art. 2 Conferimento e oggetto dell incarico 1. Il Cliente conferisce all avvocato, che accetta, l incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa. 2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall avvocato del grado di complessità della controversia : o questione ordinaria per i seguenti motivi.. o questione difficile per i seguenti motivi 1 Nella rappresentazione della natura della controversia vanno indicate anche le parti della stessa.

o questione complessa che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi nonché dei costi prevedibili. 3. Il cliente dichiara di essere stato informato dall avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto. 4. L avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l opportunità della integrazione della difesa con altro collega. 5. Il Cliente, in relazione all incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l espletamento dell incarico. Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori. 1. Le parti concordano che l avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione. 2. L avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori 2. Art. 4 Determinazione del compenso 1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue: Attività stragiudiziale ( ) per l attività stragiudiziale;.( )oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari 3 ;.( ) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc. 4 ; Attività giudiziale civile/amministrativa/tributaria. (.) per l attività prestata nella procedura di mediazione, prevista dal Dlgs 28/2010; ( )per la fase di studio; ( )per la fase cautelare; ( )per la fase introduttiva;...( )per la fase istruttoria;...( ) per la fase decisoria; Attività giudiziale penale ( )per la fase di studio; ( )per la fase delle indagini preliminari; ( ) attività correlate all eventuale applicazione delle misure cautelari; ( )per l udienza preliminare; ( ) per il giudizio di primo grado/per riti alternativi; 2 Non si inserisce una voce spese di consulenza ovvero una voce spese per investigazioni, in quanto esse sono oggetto di un diverso contratto rispetto a quello di incarico professionale, contratto che intercorrerà tra cliente e consulente ovvero tra cliente e investigatore. 3 L art. 9, comma 4, d.l. 1/2012 fa riferimento a spese, oneri, contributi. All interno del lemma oneri si vuole cercare di quantificare le spese vive non documentate. 4 Queste spese possono essere determinate in modo forfettario ovvero in base alla documentazione che verrà prodotta successivamente, indicando, però, al momento della conclusione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, un tetto massimo ovvero dei riferimenti alla tipologia di mezzo di trasporto che sarà utilizzato (es. treno, aereo, autovettura), classe del treno o dell aereo, categoria alberghiera per il pernottamento.

( ) per la fase esecutiva; ( ) contributo unificato, marche atti giudiziari;.( )oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari 5 ;.( ) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc. 6 ( ) per il giudizio di appello; ( )per il giudizio di legittimità; ( )per la fase esecutiva; ( ) marche atti giudiziari; ( )oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari 7 ;...( ) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc. 8 In alternativa 1. Le parti concordano che il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall avvocato in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie è di ( ) 2. In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l attività effettivamente svolta, si concorda una somma pari ad (..) 9. 3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all importanza dell opera. Art. 5 Termini di corresponsione del compenso 1. L avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze: a).(.) al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale; b) ( ) per ciascun acconto, che sarà corrisposto periodicamente, su richiesta dell avvocato, in relazione all attività svolta; c) il saldo a conclusione dell incarico. 5 Cfr. nota 2. 6 Cfr. nota 3. 7 Cfr. nota 2. 8 Cfr. nota 3. 9 Tanto maggiore sarà il valore da concordare quanto prima, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, sia intervenuta la stipulazione dell accordo transattivo.

2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto 10. 3. Il cliente è tenuto a corrispondere all avvocato l intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall onere di refusione posto a carico della controparte. 4. Ove l importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell avvocato. 5. L avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito. 6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l attività fino a quel momento svolta. Allegati: 1) copia documento identificativo del cliente 2) certificazione della CCIAA Data Firma del Cliente Firma dell Avvocato per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto: - art. 2, comma 2, nella quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili. - art. 2, comma 3, nella quale il cliente dichiara di essere stato informato dall avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto. 10 Ai sensi dell art. 47 cod. deont. L avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa. L avvocato, quindi, ha sempre diritto di rinunciare al mandato, salvo l obbligo di preavviso. Per tale ragione non si reputa opportuno prevedere un clausola che consenta all avvocato di rinunciare la mandato in caso di mancato pagamento.

- art. 6, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. - art. 6, comma 3, nella quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all avvocato l intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall onere di refusione posto a carico della controparte. - art. 6, comma 4, nella quale si prevede che ove l importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell avvocato. - Art. 6, comma 5, nella quale si prevede che l avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito. - Art. 6, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l attività fino a quel momento svolta 11. Firma del Cliente.. La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia Firma Cliente 11 Non si reputa opportuno prevedere il riferimento alla disciplina del contratto con il consumatore e, quindi, alla trattativa individuale delle citate clausole, per evitare che la qualificazione di contratto con il consumatore sia lo strumento per l applicazione al professionista dello statuto dell imprenditore.