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MOBILITÀ 2015/16 GUIDA ALLA COMPILAZIONE MODELLI DI ISTANZE ONLINE TASFERIMENTI a cura di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis OrizzonteScuola.it 1

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2015 Orizzonte Scuola S.R.L. Via J. A. Spataro 17/A 97100 Ragusa (Rg) - Sicily E-mail: redazione@orizzontescuola.it 3

INDICE COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI SCUOLA INFANZIA... 5 COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI SCUOLA PRIMARIA... 10 COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI DEL I GRADO... 16 COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI DEL II GRADO... 21 ESIGENZE DI FAMIGLIA... 26 TITOLI: COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI DI TUTTI GLI ORDINI E GRADI... 30 PRECEDENZE: GUIDA ALLE PRECEDENZE PER LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO... 35 4

COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI SCUOLA INFANZIA COMPILAZIONE SEZIONE D TABELLA DI VALUTAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO ANZIANITÀ DI SERVIZIO (Titolo I della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2015/16) È la prima sezione che appare una volta che si accede alla compilazione della domanda. DI SEGUITO LE CASELLE DA COMPILARE. CASELLA N. 1: Riportare gli anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo DELL INFANZIA Il ruolo di appartenenza va riferito ALLA SCUOLA DELL INFANZIA. Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da servizio nel RUOLO DELL INFANZIA) fino al 31/8/2014. Si precisa infatti che nell anzianità di servizio non si deve tenere conto dell anno scolastico in corso (2014/15). La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali. In via generale l anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l anno scolastico di riferimento. Ricordiamo invece che le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio. Rientra in questa casella: il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se è stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. (in un unica scuola) nel ruolo DELL INFANZIA; il servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo DELL INFANZIA (ESCLUSO L ANNO IN CORSO); il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato (es. a seguito dei ricorsi per il pettine ); il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003; il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. NOTA BENE: Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi. 5

il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte. A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti: a) la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna); b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico; c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell interessato CASELLA N. 2: anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato nella scuola PRIMARIA Rientra in questa casella: il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se non è stata prestata nessuna supplenza; se la supplenza è stata prestata nel ruolo di appartenenza ma inferiore ai 180 gg. o se prestata per almeno 180 gg. ma NON nel ruolo di appartenenza (es. è stata prestata nella scuola primaria, I o II grado durante la nomina giuridica in ruolo); il servizio di RUOLO prestato nella scuola PRIMARIA precedente quindi all attuale ruolo; il periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di DOTTORATO DI RICERCA o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.l.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, NELL IPOTESI IN CUI L ATTUALE RUOLO DI TITOLARITÀ SIA DIVERSO DA QUELLO AFFERENTE IL PERIODO DI FREQUENZA DEI CORSI CITATI IN PRECEDENZA; PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Anche in questo caso gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte. 6

CASELLA NUMERO 3: anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, conteggiando due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo PREMESSA Rientrano in questa voce i servizi NON DI RUOLO che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94. NOTA BENE SI VALUTA il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie. SI VALUTA il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi. SI VALUTA il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell infanzia comunali. NON SI VALUTA il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari. BISOGNA INOLTRE TENERE CONTO CHE: a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale). b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive. c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica. d) per gli anni scolastici dal 1974/75 AD OGGI l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale SONO INOLTRE VALUTATI I SEGUENTI SERVIZI: il servizio di RUOLO E PRE- RUOLO prestato nella scuola di I e II GRADO; il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego; il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione; 7

il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell insegnamento della religione cattolica; OrizzonteScuola.it i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell ingresso dello Stato nell Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificasti dall Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli); PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella CASELLA N. 4: Anni di servizio di ruolo continuativi nel circolo di titolarità Inserire gli anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo di titolarità. Si premette che gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver OTTENUTO assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali). Dal momento inoltre che si parla di triennio ma che l anno in corso non può essere valutato, in realtà gli anni, incluso quello in corso, devono essere ALMENO 4. La continuità può essere calcolata SOLO dall assegnazione definitiva della sede con ESCLUSIONE dei periodo di pre ruolo, ma anche di immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria (come l anno di svolgimento del periodo di prova). ES. 2011/12 (sede definitiva); 2012/13 2013/14 anno in corso (che non si conta ai fini del punteggio di continuità) Si rimanda a questa guida per approfondimento http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2015-docenti-ruolo-dopo-3-anni-nella-stessa-scuola-spettapunteggio-continuit CASELLA N 5: Anni di servizio in scuole speciali, ad indirizzo didattico differenziato o su posti di sostegno Inserire gli anni di servizio prestati in scuole speciali o su posti di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione. ATTENZIONE: Tale casella la compila SOLO il docente titolare sul sostegno DELL INFANZIA che chiede trasferimento sempre sul sostegno PRIMARIA, oppure il docente titolare su POSTO NORMALE 8

DELL INFANZIA che chiede trasferimento sul sostegno DELL INFANZIA e che ha prestato servizio di pre ruolo o di altro ruolo sul sostegno IN POSSESSO DEL TITOLO. In questa casella si ha la possibilità di distinguere il servizio sul sostegno prestato come Ruolo, Altro ruolo e Pre-ruolo, indicando il numero di anni di servizio per ogni voce che interessa. Compilando queste caselle il punteggio di pre ruolo, altro ruolo o ruolo precedentemente indicato sarà così raddoppiato. ATTENZIONE: tali caselle NON possono compilarle i docenti attualmente titolari su POSTO NORMALE DELL INFANZIA che chiedono trasferimento su POSTO NORMALE DELL INFANZIA (anche se hanno prestato servizio di sostegno nel pre ruolo o in altro ruolo), oppure il docente attualmente titolare sul sostegno che chiede trasferimento su POSTI NORMALI. PUNTEGGIO: il sistema attribuisce punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio CASELLA N. 6: Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo previsto per coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l anno scolastico 2000/2001 e fino all anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l abbiano revocata nei termini previsti. Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente barrando la casella SI Il sistema attribuisce 10 punti Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l anno scolastico 2000-2001 e quelle per l anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato È STATO PRESTATO SERVIZIO NELLA STESSA SCUOLA, PER NON MENO DI 4 ANNI CONSECUTIVI: L ANNO DI ARRIVO, PIÙ I SUCCESSIVI 3 ANNI in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito PROVINCIALE. Si rimanda a questa guida per approfondimento. http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-bonus-10-punti-chi-spetta 9

COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI SCUOLA PRIMARIA COMPILAZIONE SEZIONE D TABELLA DI VALUTAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO ANZIANITÀ DI SERVIZIO (Titolo I della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2015/16) È la prima sezione che appare una volta che si accede alla compilazione della domanda. DI SEGUITO LE CASELLE DA COMPILARE. CASELLA N. 1: Riportare gli anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo DELLA PRIMARIA Il ruolo di appartenenza va riferito ALLA SCUOLA PRIMARIA. Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da servizio nel RUOLO DELLA PRIMARIA) fino al 31/8/2014. Si precisa infatti che nell anzianità di servizio non si deve tenere conto dell anno scolastico in corso (2014/15). La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali. In via generale l anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l anno scolastico di riferimento. Ricordiamo invece che le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio. Rientra in questa casella: il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se è stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. (in un unica scuola) nel ruolo della scuola Primaria; il servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo della scuola Primaria (ESCLUSO L ANNO IN CORSO); il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato (es. a seguito dei ricorsi per il pettine ); il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003; il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. NOTA BENE: Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi. 10

il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte. A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti: d) la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna); e) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico; f) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell interessato CASELLA N. 2: anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato nella scuola dell INFANZIA Rientra in questa casella: il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se non è stata prestata nessuna supplenza; se la supplenza è stata prestata nel ruolo di appartenenza ma inferiore ai 180 gg. o se prestata per almeno 180 gg. ma NON nel ruolo di appartenenza (es. è stata prestata nella scuola dell infanzia, I o II grado durante la nomina giuridica in ruolo); il servizio di RUOLO prestato nella scuola dell INFANZIA precedente quindi all attuale ruolo; il periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di DOTTORATO DI RICERCA o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.l.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, NELL IPOTESI IN CUI L ATTUALE RUOLO DI TITOLARITÀ SIA DIVERSO DA QUELLO AFFERENTE IL PERIODO DI FREQUENZA DEI CORSI CITATI IN PRECEDENZA; PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Anche in questo caso gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte. 11

CASELLA NUMERO 3: anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, conteggiando due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo PREMESSA Rientrano in questa voce i servizi NON DI RUOLO che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94. NOTA BENE SI VALUTA il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie. SI VALUTA il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi. SI VALUTA il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell infanzia comunali. NON SI VALUTA il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari. BISOGNA INOLTRE TENERE CONTO CHE: a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale). b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive. c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica. d) per gli anni scolastici dal 1974/75 AD OGGI l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale SONO INOLTRE VALUTATI I SEGUENTI SERVIZI: il servizio di RUOLO E PRE- RUOLO prestato nella scuola di I e II GRADO; il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego; il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione; 12

il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell insegnamento della religione cattolica; i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell ingresso dello Stato nell Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificasti dall Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli); PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella CASELLA N. 4: Anni di servizio in scuole uniche o di montagna Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Indicare il numero di anni di servizio nell anzianità complessiva. PUNTEGGIO: Inserendo gli anni nelle apposite caselle di ruolo e pre ruolo, il punteggio precedente viene così raddoppiato CASELLA N 5: Anni di servizio in scuole speciali, ad indirizzo didattico differenziato o su posti di sostegno Inserire gli anni di servizio prestati in scuole speciali o su posti di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione. ATTENZIONE: Tale casella la compila SOLO il docente titolare sul sostegno PRIMARIA che chiede trasferimento sempre sul sostegno PRIMARIA, oppure il docente titolare su POSTO NORMALE PRIMARIA che chiede trasferimento sul sostegno PRIMARIA e che ha prestato servizio di pre ruolo o di altro ruolo sul sostegno IN POSSESSO DEL TITOLO. In questa casella si ha la possibilità di distinguere il servizio sul sostegno prestato come Ruolo, Altro ruolo e Pre-ruolo, indicando il numero di anni di servizio per ogni voce che interessa. Compilando queste caselle il punteggio di pre ruolo, altro ruolo o ruolo precedentemente indicato sarà così raddoppiato. ATTENZIONE: tali caselle NON possono compilarle i docenti attualmente titolari su POSTO NORMALE PRIMARIA che chiedono trasferimento su POSTO NORMALE PRIMARIA (anche se hanno prestato servizio di sostegno nel pre ruolo o in altro ruolo), oppure il docente attualmente titolare sul sostegno che chiede trasferimento su POSTI NORMALI. CASELLA N. 6: Anni di servizio di ruolo continuativi nel circolo di titolarità Inserire gli anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo di titolarità. Si premette che gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver OTTENUTO assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o 13

interprovinciali). Il trasferimento tra i posti dell organico (comune e lingua) NELLO STESSO CIRCOLO non interrompe la continuità di servizio. Dal momento inoltre che si parla di triennio ma che l anno in corso non può essere valutato, in realtà gli anni, incluso quello in corso, devono essere ALMENO 4. La continuità può essere calcolata SOLO dall assegnazione definitiva della sede con ESCLUSIONE dei periodo di pre ruolo, ma anche di immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria (come l anno di svolgimento del periodo di prova). ES. 2011/12 (sede definitiva); 2012/13 2013/14 anno in corso (che non si conta ai fini del punteggio di continuità) Si rimanda a questa guida per approfondimento http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2015-docenti-ruolo-dopo-3-anni-nella-stessa-scuola-spettapunteggio-continuit PUNTEGGIO: il sistema attribuisce punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio CASELLA N. 7 Anni di servizio di ruolo come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera: ATTENZIONE: ci si riferisce al servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni PRESTATI DALL A.S. 92/93 ALL A.S. 97/98. Dichiarare il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni prestati SOLO NELL ARCO DI TEMPO dall a.s. 92/93 all a.s. 97/98 nel plesso di titolarità ed in altro plesso. PUNTEGGIO: il sistema assegna 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso CASELLA N. 8 Anni di servizio di ruolo continuativi come "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera: ATTENZIONE: ci si riferisce al servizio di ruolo effettivamente prestati per un solo triennio senza soluzione di continuità, A PARTIRE DALL ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL ANNO SCOLASTICO 97/98. Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per UN SOLO TRIENNIO senza soluzione di continuità, a PARTIRE DALL ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL ANNO SCOLASTICO 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera. PUNTEGGIO: il sistema assegna 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio 14

CASELLA N. 9: anni di servizio di ruolo continuativi come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera ATTENZIONE: ci si riferisce anni di servizio di ruolo continuativi a partire dall anno scolastico 92/93 fino all anno scolastico 97/98 Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per UN SOLO TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, a partire DALL ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL ANNO SCOLASTICO 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera. PUNTEGGIO: il sistema assegna 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio. CASELLA N. 10: Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo previsto per coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l anno scolastico 2000/2001 e fino all anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l abbiano revocata nei termini previsti. Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente barrando la casella SI Il sistema attribuisce 10 punti Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l anno scolastico 2000-2001 e quelle per l anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato È STATO PRESTATO SERVIZIO NELLA STESSA SCUOLA, PER NON MENO DI 4 ANNI CONSECUTIVI: L ANNO DI ARRIVO, PIÙ I SUCCESSIVI 3 ANNI in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito PROVINCIALE. Si rimanda a questa guida per approfondimento. http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-bonus-10-punti-chi-spetta 15

COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI DEL I GRADO COMPILAZIONE SEZIONE D TABELLA DI VALUTAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO ANZIANITÀ DI SERVIZIO (Titolo I della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2015/16) È la prima sezione che appare una volta che si accede alla compilazione della domanda. DI SEGUITO LE CASELLE DA COMPILARE. OrizzonteScuola.it CASELLA N. 1: Riportare gli anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza Il ruolo di appartenenza va riferito agli istituti di istruzione Secondaria di I grado. Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da servizio nel II grado) fino al 31/8/2014. Si precisa infatti che nell anzianità di servizio non si deve tenere conto dell anno scolastico in corso (2014/15). La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali. In via generale l anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l anno scolastico di riferimento. Ricordiamo invece che le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio. Rientra in questa casella: il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se è stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. (in un unica scuola) nel ruolo del I grado, anche se diversa classe di concorso per la quale è possibile chiedere il passaggio di cattedra ; il servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel I grado nella classe di concorso di attuale appartenenza (ESCLUSO L ANNO IN CORSO); il servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel I grado in classe di concorso diversa da quella di appartenenza per la quale è possibile il passaggio di cattedra ; il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato (es. a seguito dei ricorsi per il pettine ); il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003; 16

il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. NOTA BENE: Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi. il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna; il servizio prestato dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado), esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 30.3.976, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge; il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte. A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti: g) la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna); h) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico; i) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell interessato CASELLA N. 2: anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica Rientra in questa casella: il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se non è stata prestata nessuna supplenza; se la supplenza è stata prestata nel ruolo di appartenenza ma inferiore ai 180 gg. o se prestata per almeno 180 gg. ma NON nel ruolo di appartenenza (es. è stata prestata nella scuola primaria, infanzia o II grado durante la nomina giuridica in ruolo); il servizio di RUOLO prestato nel II grado precedente quindi all attuale ruolo; 17

il periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di DOTTORATO DI RICERCA o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.l.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, NELL IPOTESI IN CUI L ATTUALE RUOLO DI TITOLARITÀ SIA DIVERSO DA QUELLO AFFERENTE IL PERIODO DI FREQUENZA DEI CORSI CITATI IN PRECEDENZA; PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Anche in questo caso gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte. CASELLA NUMERO 3: anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, conteggiando due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo PREMESSA Rientrano in questa voce i servizi NON DI RUOLO che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94. È utile precisare che si valutano i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine. NON si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie. Si valuta altresì il servizio prestato negli educandati femminili statali; Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. BISOGNA INOLTRE TENERE CONTO CHE: a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale). b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive. c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica. d) per gli anni scolastici dal 1974/75 AD OGGI l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale 18

SONO INOLTRE VALUTATI I SEGUENTI SERVIZI: il servizio di RUOLO E PRE- RUOLO prestato nella scuola PRIMARIA E DELL INFANZIA; il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego; il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione; il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell insegnamento della religione cattolica; i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell ingresso dello Stato nell Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificasti dall Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli); PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella CASELLA N. 4: INSERIRE GLI ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO (ALMENO 3 ANNI) PRESTATI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NELLA CLASSE DI CONCORSO E NELL ISTITUTO DI ATTUALE TITOLARITÀ. Si premette che gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver OTTENUTO assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali). Dal momento inoltre che si parla di triennio ma che l anno in corso non può essere valutato, in realtà gli anni, incluso quello in corso, devono essere ALMENO 4. La continuità può essere calcolata SOLO dall assegnazione definitiva della sede con ESCLUSIONE dei periodo di pre ruolo, ma anche di immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria (come l anno di svolgimento del periodo di prova). ES. 2011/12 (sede definitiva); 2012/13 2013/14 anno in corso (che non si conta ai fini del punteggio di continuità) Si rimanda a questa guida per approfondimento http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2015-docenti-ruolo-dopo-3-anni-nella-stessa-scuola-spettapunteggio-continuit 19

PUNTEGGIO: il sistema attribuisce punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio CASELLA N 5: Inserire gli anni di servizio prestati in scuole speciali o su posti di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione. ATTENZIONE: Tale casella la compila SOLO il docente titolare sul sostegno (AD00) che chiede trasferimento sempre sul sostegno, oppure il docente titolare su POSTO NORMALE che chiede trasferimento sul sostegno (AD00) e che ha prestato servizio di pre ruolo o di altro ruolo sul sostegno IN POSSESSO DEL TITOLO. In questa casella si ha la possibilità di distinguere il servizio sul sostegno prestato come Ruolo, Altro ruolo e Pre-ruolo, indicando il numero di anni di servizio per ogni voce che interessa. Compilando queste caselle il punteggio di pre ruolo, altro ruolo o ruolo precedentemente indicato sarà così raddoppiato. ATTENZIONE: tali caselle NON possono compilarle i docenti attualmente titolari su POSTO NORMALE che chiedono trasferimento su POSTO NORMALE (anche se hanno prestato servizio di sostegno nel pre ruolo o in altro ruolo), oppure il docente attualmente titolare sul sostegno (AD00) che chiede trasferimento su POSTI NORMALI. CASELLA N. 6: Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo previsto per coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l anno scolastico 2000/2001 e fino all anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l abbiano revocata nei termini previsti. Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente barrando la casella SI Il sistema attribuisce 10 punti Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l anno scolastico 2000-2001 e quelle per l anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato È STATO PRESTATO SERVIZIO NELLA STESSA SCUOLA, PER NON MENO DI 4 ANNI CONSECUTIVI: L ANNO DI ARRIVO, PIÙ I SUCCESSIVI 3 ANNI in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito PROVINCIALE. Si rimanda a questa guida per approfondimento. http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-bonus-10-punti-chi-spetta 20

COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI DEL II GRADO COMPILAZIONE SEZIONE D TABELLA DI VALUTAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO ANZIANITÀ DI SERVIZIO (Titolo I della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2015/16) È la prima sezione che appare una volta che si accede alla compilazione della domanda. DI SEGUITO LE CASELLE DA COMPILARE. CASELLA N. 1: Riportare gli anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza Il ruolo di appartenenza va riferito agli istituti di istruzione Secondaria di II grado. Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da servizio nel II grado) fino al 31/8/2014. Si precisa infatti che nell anzianità di servizio non si deve tenere conto dell anno scolastico in corso (2014/15). La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali. In via generale l anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l anno scolastico di riferimento. Ricordiamo invece che le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio. Rientra in questa casella: il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se è stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. (in un unica scuola) nel ruolo del II grado, anche se diversa classe di concorso per la quale è possibile chiedere il passaggio di cattedra (es. ora il docente è titolare nella A050 e ha effettuato la supplenza di almeno 180 gg. con nomina giuridica in ruolo nella A051 o A052 ecc. sempre nel ruolo del II grado); il servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel II grado nella classe di concorso di attuale appartenenza (ESCLUSO L ANNO IN CORSO); il servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel II grado in classe di concorso diversa da quella di appartenenza per la quale è possibile il passaggio di cattedra (es. ora il docente è titolare nella A050 e ha effettuato servizi di ruolo nella A051 o A052 ecc. sempre nel ruolo del II grado per cui è ora titolare nella classe A050 a seguito di passaggio di cattedra o per un nuovo ruolo). 21

il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato (es. a seguito dei ricorsi per il pettine ); il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003; il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. NOTA BENE: Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi. il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna; il servizio prestato dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado), esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 30.3.976, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge; il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria (es. docente titolare nella A050 utilizzato o assegnato nella A043) PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte. A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti: j) la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna); k) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico; l) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell interessato CASELLA N. 2: anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato negli istituti di istruzione secondaria di I grado Rientra in questa casella: il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se non è stata prestata nessuna supplenza; se la supplenza è stata prestata nel ruolo di 22

appartenenza ma inferiore ai 180 gg. o se prestata per almeno 180 gg. ma NON nel ruolo di appartenenza (es. è stata prestata nella scuola primaria, infanzia o I grado durante la nomina giuridica in ruolo); il servizio di RUOLO prestato nel I grado precedente quindi all attuale ruolo; il periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di DOTTORATO DI RICERCA o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.l.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, NELL IPOTESI IN CUI L ATTUALE RUOLO DI TITOLARITÀ SIA DIVERSO DA QUELLO AFFERENTE IL PERIODO DI FREQUENZA DEI CORSI CITATI IN PRECEDENZA; PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Anche in questo caso gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte. CASELLA NUMERO 3: anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, conteggiando due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo PREMESSA Rientrano in questa voce i servizi NON DI RUOLO che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94. È utile precisare che si valutano i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine. NON si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie. Si valuta altresì il servizio prestato negli educandati femminili statali; Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. BISOGNA INOLTRE TENERE CONTO CHE: a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale). b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive. c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica. 23

d) per gli anni scolastici dal 1974/75 AD OGGI l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale SONO INOLTRE VALUTATI I SEGUENTI SERVIZI: il servizio di RUOLO E PRE- RUOLO prestato nella scuola PRIMARIA E DELL INFANZIA; il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego; il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione; il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell insegnamento della religione cattolica; i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell ingresso dello Stato nell Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificasti dall Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli); PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella CASELLA N. 4: INSERIRE GLI ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO (ALMENO 3 ANNI) PRESTATI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NELLA CLASSE DI CONCORSO E NELL ISTITUTO DI ATTUALE TITOLARITÀ. Si premette che gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver OTTENUTO assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali). Dal momento inoltre che si parla di triennio ma che l anno in corso non può essere valutato, in realtà gli anni, incluso quello in corso, devono essere ALMENO 4. La continuità può essere calcolata SOLO dall assegnazione definitiva della sede con ESCLUSIONE dei periodo di pre ruolo, ma anche di immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria (come l anno di svolgimento del periodo di prova). ES. 2011/12 (sede definitiva); 2012/13 2013/14 anno in corso (che non si conta ai fini del punteggio di continuità) Si rimanda a questa guida per approfondimento http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2015-docenti-ruolo-dopo-3-anni-nella-stessa-scuola-spettapunteggio-continuit 24