FEDERAZIONE GINNASTICA D ITALIA F.G.I. RIEPILOGO CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE



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FEDERAZIONE GINNASTICA D ITALIA F.G.I. RIEPILOGO CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D ITALIA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI

INDICE CONDIZIONI GENERALI... 3 Quando opera la copertura Infortuni... 5 Quando opera la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi... 11 Quando opera la copertura Responsabilità Civile Gestione Impianti:... 14 Quando opera la copertura Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)... 17

CONDIZIONI GENERALI La FEDERAZIONE GINNASTICA D ITALIA (F.G.I.) ha stipulato: con la Unipol Assicurazioni S.p.A.: una Convenzione assicurativa per le garanzie contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale a favore della F.G.I., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati. Legenda Soggetti Assicurati Ginnasti: Attività Ludico Sportiva: Soggetti A: Soggetti B: Atleti Nazionali: Atleti Nazionali Juniores: Tesserati alla Federazione che svolgono l attività sportiva organizzata dalla Federazione, dai suoi organi centrali o periferici, dalle società affiliate Tesserati alla Federazione che svolgono l attività ludico sportiva organizzata dalla Federazione, dai suoi organi centrali o periferici, dalle società affiliate Dirigenti, Membri dei Comitati Regionali, Presidenti di Società Affiliate, Giudici di Gara, Ufficiali di gara esecutivi, Direttori di Campo, Membri delle Commissioni Tecniche Agonistiche e Funzionali, Membri dei Comitati Settore Agonistico, Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, Membri dell equipe sanitaria, Tecnici, Allenatori e Istruttori. Presidente, Consiglieri Federali, Segretario Generale, Revisori dei Conti Ginnasti facenti parte delle Squadre Nazionali presenti nell apposito elenco fornito dalla Contraente Ginnasti facenti parte delle Squadre Juniores Nazionali presenti nell apposito elenco fornito dalla Contraente Cosa dà diritto alle coperture assicurative I titoli che costituiscono diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative sono: - la Tessera nominativa della F.G.I. ovvero il modulo di tesseramento, contenente il nominativo, regolarmente datato e vidimato dal Comitato Regionale/Delegazione Regionale di appartenenza;

- per gli Atleti Nazionali e Nazionali Juniores la presenza nominativa in apposito elenco inviato alla Società a cura della Contraente; - per i Tecnici ed i Giudici in possesso di doppia qualifica oltre la tessera è la presenza sia nell Albo Tecnico che nell elenco Giudici in soprannumero rispetto all Albo Federale dei Giudici; - affiliazione alla F.G.I. per le Società. Le Tessere verranno rilasciate a cura della F.G.I. a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati regionali/delegazioni Regionali, provinciali) e dalle Società affiliate da questa specificatamente autorizzate attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare. Da quando decorre la copertura assicurativa Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto all assicurazione, e scadrà comunque il 31/12 successivo di ogni anno. Per coloro che si tessereranno per la prima volta alla Contraente durante il periodo 01.09 31.12 le coperture assicurative si intenderanno valide fino al 31.12 dell anno successivo a quello di tesseramento. Pertanto la copertura assicurativa potrà avere una durata massima di sedici mesi. Dove L assicurazione vale per il Mondo intero. A chi denunciare i sinistri La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'assicurato alla Sede della AON S.p.A. Via Claudia, 10 00184 ROMA entro 30 giorni dall evento o dal momento in cui l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile. Persone non assicurabili La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Il Broker La Federazione Ginnastica d Italia ha affidato la gestione della Convenzione alla AON S.p.A. con sede a Roma in Via Claudia n. 10 00184. Le Compagnie di Assicurazioni Unipol Assicurazioni S.p.A. Ag. Civitella Assicurazioni Via Boncompagni, 79 00187 ROMA

Quando opera la copertura Infortuni L assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva, ricreativa e culturale organizzata sotto l egida della Federazione Ginnastica d Italia, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l attività agonistica nazionale ed internazionale. Inoltre le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente e delle Società affiliate, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, semprechè documentati attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertorio della Contraente e/o delle Società affiliate. Per i Soggetti A e B, la copertura è operante per i rischi connessi all espletamento del loro mandato sportivo, anche in occasione di gare, concorsi e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l egida della F.G.I. Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato subiscano l infortunio durante: a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro (se lavoratore dipendente) sino al luogo di gara in sede e/o allenamento, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attività sportiva e comunque entro 2 (due) ore dall inizio o termine della gara od entro 1 (una) ora dall inizio o termine allenamento, salvo comprovati e documentati impedimenti; b) durante le trasferte per gare e/o ritiri fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il campo di gara o di ritiro. Per l'identificazione delle persone danneggiate faranno fede i referti della Contraente ed, in subordine, le convocazioni societarie. In tal caso la denuncia di sinistro dovrà riportare la firma del Dirigente accompagnatore indicato nel predetto referto o convocazione. In questo caso la garanzia esplicherà il proprio effetto anche per il tragitto da casa o luogo di lavoro (se trattasi di lavoratore dipendente) sino al punto di raduno e viceversa entro i limiti previsti dal precedente punto a); c) il rischio in itinere sarà operante semprechè alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro. Per chi L assicurazione vale per tutti i Tesserati, Soggetti A e Soggetti B della Federazione Ginnastica d Italia.

Limiti di età La copertura è prestata senza limiti di età. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) dall uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall esercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo Art. 35 Rischio volo; c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; f) dalla partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati; g) da guerra e insurrezioni; h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere; i) da malaria, malattie tropicali e carbonchio; j) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell atomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.); Estensioni speciali: Perdita dell anno scolastico Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità della percentuale di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all assicurato verrà corrisposto l importo massimo di 1.032,91 Euro. La predetta garanzia è operante anche nei confronti degli studenti assicurati che frequentano scuole nella Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio della Repubblica Italiana. Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni, sarà

aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale. Rischio guerra A parziale deroga delle Esclusioni, l assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Rimpatrio salma In caso di decesso dell Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell infortunio al luogo di sepoltura in Italia. Rientro sanitario La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall Assicurato in caso di infortunio occorso all estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.600,00. Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti Per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l importo di 154,94. Avvelenamenti A seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto all assicurato l importo di 258,23.

Assideramento congelamento colpi di sole o di calore A seguito di ricovero dell assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto allo stesso l importo di 258,23. Danno Estetico Si conviene che la Società rimborserà fino ad massimo di 2.582,28, le spese documentate sostenute dall'assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza, sempre che non altrimenti indennizzate. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 18 anni. Rimborso Spese Mediche Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall infortunio, incluse le spese per eventuali

protesi in diretta ed esclusiva connessione con l infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto per spese mediche che risultino superiori a Euro 300,00 per evento. Pertanto, le spese di cura, di cui alle lettere a), b), c), d), e) superiori ad Euro 300,00, vengono liquidate solo per la parte eccedente tale importo. Per gli Atleti Nazionali ed Nazionali Juniores le cui spese di cura sono state sostenute e/o rimborsate dalla Contraente non si darà luogo ad applicazione di alcuna franchigia. Per i sinistri di cui sopra si provvederà alla liquidazione direttamente alla Contraente dietro presentazione di fatture, notule ovvero delibera di rimborso a favore dell assicurato. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di 50,00 per singola prestazione. Qualora l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro. Massimali assicurati Ginnasti, Tesserati attività ludico sportiva, Soggetti A Caso morte 75.000,00 Caso invalidità permanente 75.000,00 Rimborso spese mediche 5.000,00 Atleti Nazionali Juniores Caso morte 100.000,00 Caso invalidità permanente 100.000,00 Rimborso spese mediche 10.000,00

Atleti Nazionali Caso morte 150.000,00 Caso invalidità permanente 150.000,00 Rimborso spese mediche 10.000,00 Soggetti B Caso morte 300.000,00 Caso invalidità permanente 300.000,00 Rimborso spese mediche 10.000,00

Quando opera la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne - la Contraente, le sue strutture; - i tesserati alla F.G.I.; - le Società affilate alla F.G.I. per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l Assicurazione. L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222. Per chi L'assicurazione è prestata a favore di tutti i Tesserati, delle Società Affiliate e della Contraente comprese le strutture periferiche per tutte le attività inerenti l esercizio, l organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dalla F.G.I. per proprio conto, dai Comitati o Delegazioni Territoriali e dalle Società Sportive affiliate. Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende: a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969; b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni: c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

d) provocati a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da questi detenute; f) da furto; g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge; h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore; k) derivanti dalla detenzione o dall impiego di aeromobili; l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso od aperta al pubblico; m) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; n) da detenzione od impiego di esplosivi; o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici; q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa ever contribuito al verificarsi dei danni; s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Estensioni di garanzia Responsabilità Civile personale Responsabilità Civile verso Prestatori di Opera (R.C.O.)

Massimali assicurati GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Tutti i tesserati,, Soggetti A, Soggetti B per ogni sinistro 550.000,00 ma con il limite per ogni persona danneggiata di 550.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di 550.000,00 Società affiliate per ogni sinistro 2.000.000,00 ma con il limite per ogni persona danneggiata di 2.000.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di 2.000.000,00 Contraente per ogni sinistro 3.000.000,00 Ma con il limite per ogni persona danneggiata di 3.000.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di 3.000.000,00

Quando opera la copertura Responsabilità Civile Gestione Impianti: Collaboratori Danni a mezzi sotto carico e scarico Committenza auto Danni a cose trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori c/o terzi Danni da sospensione o interruzione di esercizio Danni da incendio Danni a cose in consegna e custodia Parchi Servizi complementari di impianti sportivi Per chi Le garanzie sono operanti per la Contraente, per le sue strutture Regionali e Provinciali e per le Società affiliate alla F.G.I. quando svolgono attività inerenti l esercizio, l organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Collaboratori La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere. Danni da sospensione od interruzione di esercizio La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso. Danni da incendio A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato per i danni di cose da terzi

causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l esclusione dei danni alle cose che l assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso. Danni a cose in consegna e custodia A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l Assicurato abbia in consegna e/o custodia. Sono comunque esclusi: i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza; i danni ai beni strumentali utilizzati per l attività assicurata. A parziale deroga di quanto previsto all art. 54, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 150,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. Servizi complementari di impianti sportivi La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi. Parchi La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell Assicurato che di terzi. Estensione di garanzia Sono comprese in garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività - anche cedute in appalto con l intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell appaltante. Servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni; Organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l allestimento e lo smontaggio Servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande; Operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell assicurato; Conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l attività;

Servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento; Servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell area dell azienda e/o circolo; Proprietà ed uso, anche all esterno dell azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore; Operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico; Servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purchè tesserato; Esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall attività svolta negli stessi. Proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi e piscine; L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art.2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al p.r.a. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati, alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell assicuratore nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di 258,23 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello stato italiano, della città del vaticano e della repubblica di san marino. Per la garanzia di cui al presente articolo non vale, quindi, l eventuale estensione territoriale ad altri paesi. La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni (esclusi quelli da furto ed incendio) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di g.u.g. e/o dirigenti di squadre ospiti, purchè affidati in custodia o consegna all assicuratore ospitante in sosta nell area degli impianti. Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 25% del danno risarcibile con il minimo assoluto di 258,23. Massimali assicurati Società affiliate per ogni sinistro 2.000.000,00 ma con il limite per ogni persona danneggiata di 2.000.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di 2.000.000,00 Contraente per ogni sinistro 3.000.000,00 Ma con il limite per ogni persona danneggiata di 3.000.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di 3.000.000,00

Quando opera la copertura Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi: - non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, - assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonchè ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti. Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di 2.582,28 per ogni persona infortunata. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'inail, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Per chi Le garanzie sono operanti per la Contraente, per le sue strutture Regionali e Provinciali e per le Società affiliate alla F.G.I. quando svolgono attività organizzate F.G.I. Estensioni: Malattie Professionali Esclusioni La presente garanzia non comprende unicamente i danni: da detenzione od impiego di esplosivi;

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, ecc.); di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici; verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa ever contribuito al verificarsi dei danni; causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Massimali assicurati GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) Contraente, Società Affiliate per ogni sinistro 1.000.000,00 Ma con il limite per ogni persona danneggiata di 1.000.000,00