Premesse (OMISSIS) Articolo 1 (Oggetto e finalità)



Documenti analoghi
approvato con le modifiche apportate dalla Giunta Comunale con deliberazione del n.

Informativa per la clientela

ISOLE EGADI COMUNE DI FAVIGNANA (Provincia Regionale di Trapani)

Comune di Livorno DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2007


1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

News di approfondimento

6) Modalità per la richiesta e l erogazione del contributo

Requisiti per l accesso agli incentivi

DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2006

COMUNE DI FAVIGNANA (Provincia Regionale di Trapani)

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

COMUNE di CARRARA Settore Ambiente U.O. Qualità dell Aria D I S C I P L I N A R E T E C N I C O 2008

Circolare N. 136 del 17 Ottobre 2014

COMUNE DI AREZZO. Art. 1 Oggetto

ALLEGATO 1 ACCORDO VOLONTARIO PER LA DIFFUSIONE DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Ministero delle Attività Produttive

Bando della Regione Lombardia per la concessione di contributi a fondo perduto per la diffusione di autovetture ecologiche

CARLA BRIGHENTI dottore commercialista

disciplinare 2008.doc

P r o d u t tive. Circolare n.

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

Il Comune di Grosseto, in conformità alla Delibera della Giunta Regione Toscana n. 19 del 22/01/2009, concede incentivi per :

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

COMUNE DI VENTOTENE DISCIPLINARE TECNICO BANDO 2011 EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI MEZZI ELETTRICI/IBRIDI E BICICLETTE ELETTRICHE

Nuove patenti di guida

BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER:

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

ALLEGATO 2 ACCORDO VOLONTARIO PER LA DIFFUSIONE DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI ELETTRICI A DUE E TRE RUOTE

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE (A PEDALATA ASSISTITA) - TERZA ANNUALITA

COMUNE di CARRARA Settore Ambiente U.O. Qualità dell Aria D I S C I P L I N A R E T E C N I C O BANDO 2009/1

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE

MODULO DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI: A1 SOSTITUZIONE CALDAIA; A2 PANNELLI SOLARI TERMICI

Il contributo per l'acquisto degli eco-veicoli

PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PROVINCIA DI MODENA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PROMOZIONE DELL USO DEI MOTORI A GPL E METANO PER AUTOTRAZIONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Ministero dello Sviluppo Economico

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO. Art. 2 DURATA. Art. 3 REQUISITI

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI

COMUNE di CARRARA Settore Ambiente U.O. Qualità dell Aria D I S C I P L I N A R E T E C N I C O BANDO 2010

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

CIRCOLARE N /2014 DEL 4 APRILE 2014

Autoscuola Marche - DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO A) AL D.D.R. N. REGIONE VENETO

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

INCENTIVI ECONOMICI PER L ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI O PER LA TRASFORMAZIONE A GAS DI QUELLI PIU VECCHI

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Nuove norme sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio 2013: requisiti di età per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

CINQUE PER MILLE 2013

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

COMUNE DI TREVISO SETTORE AMBIENTE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità

MinisterodelloSviluppoEconomico

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

APPALTO N. 358 DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE

Il monitoraggio fiscale

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Euro 350,00 raddoppiabile a Euro 700,00 per soggetti particolarmente disagiati con

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

APPALTO N. 517 DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011

REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI E PER L ACQUISIZIONE DEI BENI IN COMODATO D USO GRATUITO ED IN PROVA/VISIONE

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

IL CONSIGLIO REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

ALLEGATO 5T - CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS (PROCEDURA) PERIODO AT

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

GARA A PROCEDURA RISTRETTA N. 2/2010 PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DELLA SEDE DI DIGITPA

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1

Anno 2014 N.RF091. La Nuova Redazione Fiscale ISCRIZIONI AL 5 PER MILLE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

Ministero dello Sviluppo Economico

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Transcript:

STRALCIO DELL ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 30/06/2009 TRA IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LA CONFINDUSTRIA ANCMA (Associazione Nazionale Cicli, Motocicli e Accessori) e IL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO COMMISSIONE ITALIANA VEICOLI ELETTRICI STRADALI (CEI CIVES) Premesse (OMISSIS) Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente accordo di programma, che prevede un sistema di incentivi alla diffusione di ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli, biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, veicoli assimilati a basso impatto ambientale, rifinanzia l Accordo 2008 e ne aggiorna i contenuti. 2. Con il presente accordo si intende contribuire al raggiungimento e al mantenimento dei valori limite di qualità dell aria, previsti dalla vigente normativa, attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal parco circolante dei ciclomotori e dei motocicli ed attraverso la promozione della diffusione delle biciclette. Articolo 2 (Definizioni) l. Ai fini dell applicazione del presente accordo si applicano le seguenti definizioni: a) Ciclomotori: veicoli a due ruote (categoria L1e) o tre ruote (categoria L2e), aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h; b) Ciclomotori con motore termico: ciclomotori caratterizzati, nel caso di veicoli a due ruote, da un motore a combustione interna la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 e, nel caso di veicoli a tre ruote, da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna; c) Ciclomotori elettrici: ciclomotori dotati di un motore elettrico di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kw; d) Ciclomotori Euro 2: ciclomotori con motore termico conformi alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato I, paragrafo 2, seconda fase indicata in tabella. I ciclomotori Euro 2 si definiscono a due tempi se equipaggiati con un motore a due tempi e si definiscono a quattro tempi se equipaggiati con un motore a quattro tempi; e) Ciclomotori Euro 2 a ridotto consumo: ciclomotori Euro 2 per i quali il Ministero dei trasporti o apposito istituto accreditato in ambito europeo ha rilasciato, secondo la procedura e le specifiche previste dalla norma JSO 7859:2000, il certificato del consumo di carburante inferiore o uguale a 2.3 litri per 100 Km; f) Tricicli e Quadricicli Euro 2: - veicoli a tre ruote Euro 2: veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h, con motore termico conforme alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato I, paragrafo 2, seconda fase indicata in tabella. I tricicli Euro 2 si definiscono a due tempi se equipaggiati con un motore a due tempi e si definiscono a quattro tempi se equipaggiati con un motore a quattro tempi;

- veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna, purché dotati di motore termico conforme alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato 1, paragrafo 2, seconda fase indicata in tabella. I quadricicli Euro 2 si definiscono a due tempi se equipaggiati con un motore a due tempi e si definiscono a quattro tempi se equipaggiati con un motore a quattro tempi. g) Ciclomotori tricicli e quadricicli ibridi Euro 2: - ciclomotori, tricicli e quadricicli Euro 2, dotati di motore termico a 4 tempi e dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, il quale integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido); - ciclomotori tricicli e quadricicli Euro 2 dotati di motore termico a 4 tempi e dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione e con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); - ciclomotori tricicli e quadricicli Euro 2 dotati di motore termico a 4 tempi e dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione in contemporanea con quella elettrica, sia alla eventuale produzione di energia elettrica in alternativa alla ricarica delle batterie da rete (funzionamento ibrido parallelo); h) Ciclomotori Euro 0: ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE, nel testo originario ed in quello risultante dalle successive direttive recanti integrazioni e modificazioni; i) Ciclomotori Euro 1: ciclomotori conformi alla direttiva 97/24 CE, capitolo V, allegato I, paragrafo 2, prima fase indicata in tabella; j) Motocicli: veicoli a due ruote senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e) dotati di un motore a combustione interna superiore a 50 cm3 e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; k) Motocicli elettrici: motocicli dotati di un motore elettrico di potenza nominale continua massima superiore a 4 kw ed aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; l) Motocicli Euro 3: motocicli con motore termico conformi alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato li, paragrafo 2, fase B (2006) indicata in tabella; m) Altro incentivo statale: incentivo previsto per i motocicli con motore fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza massima non superiore a 60 kw, ai sensi del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive eventuali proroghe; n) Motocicli ibridi Euro 3: - motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido); - motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); in tal caso la massa a vuoto del quadriciclo è calcolata al netto della massa delle batterie;

- motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione in contemporanea con quella elettrica, sia alla eventuale produzione di energia elettrica in alternativa alla ricarica delle batterie da rete (funzionamento ibrido parallelo); in tal caso la massa a vuoto del quadriciclo è calcolata al netto della massa delle batterie; o) Biciclette: veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; p) Biciclette a pedalata assistita: biciclette dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare; q) Veicoli assimilati: veicoli ad emissioni zero nei casi in cui siano stati assimilati ai velocipedi ai sensi dell articolo 3, comma I, punto 2), del decreto legislativo n. 285/92; r) Quadricicli elettrici: veicoli a quattro ruote dotati di un motore a trazione elettrica, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) esclusa la massa delle batterie, (categorie L6e e L7e) e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kw. s) Ciclomotori venisti: ciclomotori Euro O e Euro 1. Art. 3 (OMISSIS) Articolo 4 (Risorse) 1. Per l attuazione del presente accordo si prevedono: a) 7.669.023,00 euro, da destinare agli incentivi previsti dal presente accordo in relazione all acquisto di biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, nuove di fabbrica e veicoli assimilati nuovi di fabbrica; b) 5.112.683,00 euro, da destinare agli incentivi previsti dal presente accordo in relazione all acquisto dei veicoli di cui all articolo 5, comma 1, lettere da c) a g), nuovi di fabbrica non immatricolati, nonché alla rottamazione di ciclomotori vetusti nei casi di cui all articolo 5, comma 1, lettera h);.. (OMISSIS) Articolo 5 (Entità degli incentivi e soggetti beneficiari) 1. L entità degli incentivi previsti dal presente accordo è determinata nei modi seguenti a) per l acquisto di una bicicletta o di un veicolo assimilato, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 200 euro; b) per l acquisto di una bicicletta a pedalata assistita, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 450 euro; c) per l acquisto di un motociclo elettrico anche in assenza di contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto e per l acquisto di un motociclo ibrido Euro 3, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, - il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 1.300 euro ove tali motocicli non siano soggetti ad altro incentivo statale;

-ove tali motocicli siano soggetti ad altro incentivo statale, fino alla data di applicazione dello stesso, il 30% del costo del veicolo, nella parte in cui tale percentuale eccede l altro incentivo statale. La somma di tale eccedenza e dell altro incentivo statale non può eccedere i 1300 euro; d) per l acquisto di un quadriciclo elettrico anche in assenza di contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, e per l acquisto di un triciclo Euro 2 ibrido o di un quadriciclo Euro 2 ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 1.300 euro; e) per l acquisto di un ciclomotore elettrico anche in assenza di contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto e per l acquisto di un ciclomotore Euro 2 ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 850 euro; f) per l acquisto di un ciclomotore Euro 2 a quattro tempi o di un ciclomotore Euro 2 a ridotto consumo, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 20% del costo del veicolo fino ad un massimo di 500 euro; g) per l acquisto di un ciclomotore Euro 2 a due tempi, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, l 8% del costo del veicolo fino ad un massimo di 180 euro; per la rottamazione di ciclomotori vetusti nei casi di acquisto previsti dalle lettere da c) a g), il costo praticato per la rottamazione, fino ad un massimo di 30 euro a veicolo. Tale incentivo è erogato per il 50% dal Ministero e per il 50% dai rivenditori; 2. Gli incentivi previsti dalle lettere da a) a h) possono essere erogati solo in riferimento ai modelli indicati in apposito decreto del Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero, adottato sulla base dei dati ricevuti ai sensi dell Accordo 2008 entro il 13 maggio 2009 e pubblicato sul sito internet del Ministero, dell ANCMA e del CEI-CIVES, che indica anche i prezzi e le caratteristiche di ciascun modello ai fini della classificazione di cui al comma 1. Le percentuali di cui al comma 1 sono applicate ai prezzi indicati, per ciascun modello, nel decreto direttoriale. All aggiornamento del decreto direttoriale si provvede in caso di commercializzazione di modelli di nuova produzione e per i modelli dalle case costruttrici e importatrici che formulano la richiesta di cui all articolo 9, comma 3, dopo l entrata in vigore del presente accordo. L ANCMA e il CEI-CIVES, sulla base dei dati ricevuti dalle case costruttrici e importatrici ed avendo controllato la conformità di tali dati alle disposizioni del presente accordo, comunicano i modelli al Ministero tramite il sistema informatizzato di cui all articolo 7, indicandone le caratteristiche e il prezzo secondo il formato previsto dall allegato I. Per i modelli di biciclette a pedalata assistita, le case costruttrici e importatrici allegano anche una dichiarazione in cui si certifica la conformità del modello alla definizione di cui all articolo 2, comma 1, lettera p). Nel caso in cui più case importatrici prevedano, per lo stesso modello, prezzi diversi, i listini inviati dall ANCMA e dal CEI-CJVES devono riportare il prezzo più basso. Per le vendite incentivate dal presente accordo i prezzi previsti dal decreto direttoriale non possono essere aumentati per la durata del presente accordo. 3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dal presente accordo tutte le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sedi in Italia, ad eccezione delle imprese che effettuano attività di trasporto in conto terzi e delle imprese rivenditrici dei veicoli oggetto degli incentivi e dei legali rappresentanti di tali imprese rivenditrici o dei loro delegati. 4. Gli incentivi previsti dal comma 1, si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica. Ciascun singolo veicolo non può essere oggetto di più vendite incentivate ai sensi del presente accordo e dell Accordo 2008. Gli incentivi previsti dal comma 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, fatti salvi quelli previsti dall articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 fino al 31 dicembre 2009, fino alla data di applicazione degli stressi. Uno stesso beneficiano non può acquistare, in ogni anno solare, più di un veicolo oggetto di incentivo ai sensi del presente accordo. 5. Gli incentivi erogati non possono eccedere, per ciascun beneficiano, il limite massimo previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato con riferimento alla fattispecie denominata de minimis.

6. L incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA. 7. Dal momento dell esaurimento delle risorse di cui all articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), la procedura di richiesta degli incentivi per le operazioni ivi rispettivamente previste non può essere più attivata. Resta fermo quanto previsto dall articolo 4, comma 2. Articolo 6 (Procedura di erogazione degli incentivi) 1. Chi, essendo in possesso dei requisiti prescritti per i beneficiari, effettua una tra le operazioni di cui all articolo 5, comma 1, lettere da a) a h), redige una apposita richiesta secondo il modello contenuto nell allegato Il, da consegnare al rivenditore, accompagnata dalla copia del proprio documento di identità e dalla copia del certificato di idoneità tecnica del veicolo da rottamare. La copia di tale certificato non è richiesta nei casi di cui all articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e nei casi di ciclomotori, tricicli, quadricicli e motocicli elettrici per cui non si proceda alla contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto. Se il beneficiano è una persona giuridica la richiesta è redatta dal legale rappresentante o da un suo delegato ed è accompagnata anche dai documenti che attestano la legale rappresentanza o dall eventuale delega e da copia del documento di identità del legale rappresentante o del delegato, nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante il rispetto di quanto previsto all articolo 5, comma 5, e, in caso di imprese, dalla relativa visura camerale agli effetti dell articolo 5, comma 3. 2. I rivenditori riconoscono ai soggetti beneficiari gli incentivi previsti dall articolo 5, comma 1, lettere da a) a g), e, per gli incentivi previsti dall articolo 5, comma 1, lettera h), avviano il veicolo vetusto alla rottamazione e corrispondono all autodemolitore un rimborso pari all intero ammontare ivi previsto. 3. A seguito di quanto previsto dal comma 2, i rivenditori trasmettono la richiesta di incentivo al Ministero attraverso il sistema di ricezione e riepilogo di cui all articolo 7 e secondo le modalità stabilite dall allegato III. Nel caso previsto dall articolo 5, comma 1, lettera h), l incentivo deve essere richiesto nella misura del 50% del rimborso corrisposto dal rivenditore. 4. I rivenditori conservano, per almeno cinque anni, la richiesta redatta dal beneficiano e la documentazione contabile inerente l operazione effettuata. Fatti salvi i casi di cui all articolo 5, comma I, lettere a) e b), e i casi di acquisto di ciclomotori, tricicli, quadricicli e motocicli elettrici per cui non si proceda alla contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, i rivenditori acquisiscono inoltre dagli autodemolitori e conservano, per almeno cinque anni, il certificato di cui all articolo 231, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo al veicolo vetusto e copia dell autorizzazione alla gestione dei rifiuti in possesso dell autodemolitore che ha preso in carico il veicolo vetusto. 5. Il Ministero trasferisce le risorse alle singole case costruttrici o importatrici sulla base dei riepiloghi mensili degli incentivi elaborati dal sistema di ricezione e riepilogo di cui all articolo 7. 6. Il Ministero procede a controlli a campione sui documenti conservati dai rivenditori. A tal fine il Ministero, prima dell erogazione dell incentivo, può domandare all ANCMA ed al CEI-CIVES, attraverso il sistema informatizzato di cui all articolo 7, la trasmissione, attraverso il medesimo sistema, di copia dei documenti di cui al comma 4, resi disponibili dalle case costruttrici e importatrici, relativi ad un numero di richieste di incentivo nell ordine del 5% di quelle inserite nei riepiloghi mensili di cui al comma 5. In tal caso, l erogazione dell incentivo è effettuata sulla base del primo riepilogo mensile elaborato dopo la positiva conclusione del controllo. Il Ministero procede inoltre, con le stesse modalità, a controlli successivi all erogazione dell incentivo. 7. Gli incentivi previsti dall articolo 5, comma 1, possono essere erogati solo se la casa costruttrice o importatrice é associata all ANCMA, al CEI-CIVES o ad altre associazioni che aderiscano all accordo ai sensi dell articolo 9, o se la casa costruttrice o importatrice ha formulato la richiesta prevista dall articolo 9, comma 3.

8. Gli incentivi previsti dal presente accordo si applicano alle operazioni cui all articolo 5, comma 1, la cui data di fatturazione è successiva a quella di messa in esercizio del sistema di ricezione e riepilogo di cui all articolo 7, sempre che l operazione ricada tra quelle per cui il sistema é stato messo in esercizio. Art. 7 (OMISSIS) Art. 8 (OMISSIS) Articolo 9 (Estensione dell accordo) 1. Il presente accordo si applica anche alle associazioni di imprese del settore ciclomotoristico e/o ciclistico, diverse dall ANCMA e dal CEI-CIVES, appartenenti a un Paese dell unione europea, che, previa istanza trasmessa anche al Ministero, sottoscrivano con l ANCMA una convenzione secondo lo schema contenuto nell allegato IV. Tali convenzioni sono tempestivamente trasmesse al Ministero. Le associazioni possono sottoscrivere la convenzione con il Ministero nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta dall ANCMA entro tre mesi dalla trasmissione della relativa istanza. In tale ultimo caso l ANCMA invia tempestivamente al Ministero, per eventuali seguiti di legge, una dettagliata relazione circa i motivi della mancata sottoscrizione. 2. Le associazioni che sottoscrivono le convenzioni di cui al comma 1 espletano, in riferimento alle imprese associate, le funzioni previste dall articolo 5, comma 2, e dall articolo 6, comma 6, e realizzano le iniziative previste dall articolo 13, comma 2. 3. L ANCMA, il CEI CIVES e le associazioni di cui al comma 1, assicurano, senza alcun onere, gli stessi adempimenti e le stesse prestazioni che il presente accordo prescrive a favore delle imprese associate anche a favore delle case costruttrici o importatrici non associate che ne facciano richiesta e che siano in possesso di visura camerale o equivalente documento rilasciato da Paesi appartenenti all Unione europea, in cui si attesti un oggetto sociale pertinente con le operazioni incentivate dal presente accordo. Nel caso in cui l ANCMA, il CEI CIVES o le associazioni di cui al comma 1 non soddisfino tale richiesta, la casa costruttrice o importatrice interessata ne informa il Ministero per eventuali seguiti di legge. Seguono allegati: Artt. 10 14 (OMISSIS)