per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive



Documenti analoghi
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E PATROCINI

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN TERRITORIO COMUNALE

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI BORGIO VEREZZI. Provincia di SAVONA REGOLAMENTO

Regolamento comunale per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a favore dello Sport

PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO

(Provincia di Caserta)

COMUNE DI STRESA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

Art. 16 (Beneficiari) Art. 17 (Tipologia delle iniziative) Art. 18 (Presentazione delle domande) Art. 19 (Cause di inammissibilità della domanda)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.

BANDO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE, PROMOZIONALI E PROMO PUBBLICITARIE IN TERRITORIO COMUNALE

Comune di Quinto Vicentino Provincia di Vicenza

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari Servizio Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ORGANIZZAZIONI DI

ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE N.

Regolamento per la presentazione ed il finanziamento di progetti di solidarieta internazionale e di cooperazione decentrata.

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano

C O M U N E D I V A L B R E M B I L L A Provincia di Bergamo

CITTÀ DI MONDOVÌ Provincia di Cuneo. Assessorato Sport AVVISO PUBBLICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTI FINANZIARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI. ART. 1 I Principi

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

COMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del INDICE REVISIONI al REGOLAMENTO N. REVISIONE N. DELIBERA

Regolamento dei criteri per la concessione di contributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI GRATUITI ED ONEROSI

Provincia di Cagliari

2. Enti interessati Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i comuni, singoli o associati, nonché i municipi.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

A.T.A.M. S.p.A. Loc. Case Nuove di Ceciliano n. 49/ AREZZO. Regolamento per la concessione di patrocini, sponsorizzazioni ed agevolazioni

COMUNE DI VALMADRERA Provincia di Lecco

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Comune di Pistoia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PATROCINI O ALTRE UTILITA' ECONOMICHE A SOGGETTI RICHIEDENTI

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI ARTISTICHE, DI SPETTACOLO DI RILEVANZA CULTURALE IN TERRITORIO COMUNALE

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 1 Soggetti beneficiari del contributo

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

COMUNE DI CLUSONE Provincia di Bergamo SETTORE III - SERVIZI SOCIALI UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DETERMINAZIONE n. 106 del 30/12/2014

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Provincia di Prato REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI. Testo approvato con Deliberazione C.P. n.48 del

REGOLAMENTO PER EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI (art. 7 L.R. 31 LUGLIO 1993 n.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

COMUNE DI VIGOLO VATTARO

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

e dal quale emerga chiaramente:

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

Provincia di Avellino REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

PROVINCIA DI MATERA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

CITTA DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani

SOMMARIO. Bando per il sostegno della progettazione e dell adozione di politiche in materia di energia. Anno pag. 1

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

D. A. n 833 del

REGOLAMENTO CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI ART. 1 1 FINALITA

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE CAMPANIA AGC 18 SETTORE 02 SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

Comune di Monteprandone. Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ad Enti, Associazioni ed Istituzioni

Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.16/C DEL 29/03/2010

Comune di Pelago Provincia di Firenze Via Ponte Vecchio,

. Comune di San Rocco al Porto Provincia di Lodi C.A.P Piazza della Vittoria C.F

L.R , n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Denominazione del progetto e/o delle attività di cui si chiede sostegno economico:

Comune di Jelsi. Linee guida per il finanziamento dei programmi di attività: TITOLO I - FI ALITA ED AMBITI DI APPLICAZIO E

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

COMUNE DI AULETTA (PROVINCIA DI SALERNO) REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA L.

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE Provincia di Varese

Domanda di contributo per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell attività sportiva. Esercizio finanziario anno.

REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015

IL DIRIGENTE. Vista la Determinazione Dirigenziale n. 55 DEL RENDE NOTO CHE

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

COMUNE DI MONASTIR (Provincia di Cagliari) Regolamento comunale per l assegnazione di contributi per lo sviluppo dello sport

Criteri e modalità per l erogazione di contributi regionali a sostegno delle associazioni di promozione sociale per l anno 2008.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Comune di Nuoro. Regolamento per la concessione di contributi alle Società Sportive

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONIMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER FINI SPORTIVI E CULTURALI

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

Transcript:

COMUNE DI SERRENTI Provincia del Medio Campidano Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive Approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 29 del 30.11.2009 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA SPORTIVE INDICE CAPO I FINALITA, AMBITO DI APPLICAZIONE E RISORSE Art. 1 Finalità Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Risorse Art. 4 Requisiti per poter beneficiare dei contributi CAPO II MODALITA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER L ATTIVITA SPORTIVA DI BASE Art. 5 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva Art. 6 Istruttoria Art. 7 Criteri di assegnazione del contributo ordinario. Art. 8 Erogazione dei finanziamenti Art. 9 Concessione e liquidazione del contributo CAPO III CONTRIBUTI STRAORDINARI E SOSTEGNO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI Art. 10 Modalità Art. 11 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva Art. 12 Istruttoria Art. 13 - Criteri di attribuzione delle agevolazioni Art. 14 Erogazione dei finanziamenti Art. 15 Concessione e liquidazione del contributo Art. 16 - Altre forme agevolative CAPO III ALTRE FORME AGEVOLATIVE Art. 17 Rapporti tra beneficiari e terzi Art. 18 Obblighi specifici del beneficiario CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 - Norme di rinvio Art. 20 - Entrata in vigore CAPO V NORME DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE 2

CAPO I FINALITA, AMBITO DI APPLICAZIONE E RISORSE Art. 1 Finalità Il Comune di Serrenti, in relazione a quanto previsto dall art. 2 dello Statuto Comunale e dall art. 7 del T.U.EE.LL. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce la funzione sociale delle attività motorie, espressive, sportive e ricreative, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione, culturale, civile ed educativa, specie dei giovani. A tal fine: concede contributi annui a sostegno dell'attività delle Società ed Associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari per l attività sportiva di base); promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale e coinvolgimento cittadino aperte al pubblico, organizzate dalle singole Società ed Associazioni sportive (contributi straordinari). concede il proprio patrocinio alle iniziative sportive mediante la messa a disposizione gratuita o agevolata alle Società ed Associazioni sportive, a privati o gruppi non costituiti in società di strutture e impianti comunali, e l assunzione diretta di alcune spese (agevolazioni). Art. 2 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive come definite negli articoli che seguono. Art. 3 Risorse Le risorse per le finalità indicate all art. 1 sono annualmente stanziate nel bilancio di previsione e sono provenienti dal Fondo unico consolidato di cui all art. 10 della Legge Regionale 29.5.2007 n. 2. L importo del fondo stanziato nel bilancio di previsione sarà così destinato: 1. Il 70% dello stanziamento iscritto, per contributi ordinari per l attività sportiva di base; 2. Il 25% dello stanziamento iscritto, per contributi straordinari per l organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico e coinvolgimento cittadino organizzate dalla singole società; 3. Il 5% dello stanziamento iscritto per la concessione di agevolazioni e l assunzione diretta di spese. Art. 4 Requisiti per poter beneficiare dei contributi I contributi ordinari e straordinari sono assegnati alle sole Società ed Associazioni sportive, in possesso dei seguenti requisiti: Sede legale e/o operativa in Serrenti; Carattere dilettantistico Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscrizione all Albo Regionale delle società sportive previsto dall art. 9 della L.R. N. 17/1999 Iscrizione all Albo Comunale delle società sportive Praticare attività sportiva nel Comune di Serrenti con un minimo di 10 iscritti Il patrocinio può essere concesso anche a privati o gruppi non costituiti in società che organizzino iniziative sportive di interesse locale e di coinvolgimento cittadino. 3

CAPO II MODALITA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER L ATTIVITA SPORTIVA DI BASE Art. 5 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva Le Società ed Associazioni sportive possono presentare istanza per l erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento entro il 15 Novembre di ogni anno, per l anno in corso. Le istanze devono essere indirizzate al Servizio Amministrativo del Comune e redatte su apposito modulo dalla stessa predisposto in distribuzione negli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune in versione scaricabile. L istanza, deve contenere una dichiarazione indicante: 1. il numero degli atleti: 1.a) bambini 0-10 anni 1.b) adolescenti 11-18 anni 1.c) adulti over 19 anni 2. atleti ammessi gratuitamente alla pratica sportiva 3.atleti con disabilità 4.partecipazione a campionati: 4.a) provinciali 4.b)regionali 4.c) nazionali 5. organizzazione di tornei e/o trofei All istanza, ai fini della sua ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti: 1. Programma dettagliato delle attività svolte e da svolgere durante il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di quello in corso; 2. bilancio preventivo per l anno in corso e da uno consuntivo per quello passato, oltre che da copia dello Statuto societario per il primo anno in cui la domanda viene presentata. 3. Copia modello di affiliazione alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, per l anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva praticata; 4. Copia elenco atleti tesserati negli appositi modelli di tesseramento alle Federazioni o Enti di promozione sportiva, per l anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva; 5. Documento comprovante la regolare iscrizione all albo regionale delle società sportive. 6. Dichiarazione attestante di non beneficiare di analogo contributo da altro Comune. Nell istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all oggetto dell istanza stessa.. Art. 6 Istruttoria Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio Amministrativo del Comune, che vi provvede entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Le istanze istruite sono riepilogate, a cura del servizio competente, in prospetti riassuntivi che tengano conto della loro ammissibilità, nonché della proposta di riparto dei fondi disponibili. Detto prospetto viene trasmesso alla Commissione consiliare per lo Sport, per l espressione del parere di competenza, il quale ha carattere obbligatorio non vincolante. Art. 7 Criteri di assegnazione del contributo ordinario. I criteri da adottare mirano a valorizzare all interno delle Società o Associazioni sportive:: 1. la presenza continua della pratica sportiva 2. l attività nei confronti di bambini e adolescenti 4

3. il numero di atleti coinvolti 4. la gratuità dei servizi offerti 5. la pratica sportiva rivolta a persone con disabilità 6. la partecipazione a campionati regionali o nazionali 7. l organizzazione di tornei o trofei. La proposta di riparto alle società sportive, dell ammontare dei fondi complessivamente disponibili per l attività ordinaria viene effettuato mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità dei seguenti criteri e modalità: punti 50 per ogni anno di anzianità della società o Associazione sportiva svolta presso il Comune di Serrenti punti 40 per ogni atleta tesserato di età sino a 10 anni punti 30 per ogni atleta tesserato di età compresa tra 11 e 18 anni punti 10 per ogni atleta tesserato di età superiore a 19 anni punti 50 per ogni atleta che sia ammesso gratuitamente alla pratica sportiva punti 250 per ogni atleta con disabilità punti 500 per la partecipazione a campionato provinciale e regionale punti 750 per la partecipazione a campionato nazionale punti 200 perla partecipazione e/o organizzazione a torneo e/o trofeo La ripartizione dei contributi sarà quindi effettuata in base alla seguente formula: Somma disponibile --------------------------------------------------- = Valore del punto totale complessivo punti ottenuti dalle società Valore del punto x totale punteggio di ogni società = contributo da assegnare a ciascuna Il Responsabile del Servizio, a seguito dell applicazione dei criteri precedenti, provvede alla formulazione della graduatoria, e la sottopone alla Commissione Comunale per lo Sport per il parere non vincolante. Art. 8 Erogazione dei finanziamenti Il finanziamento viene erogato di norma a consuntivo. Può essere concessa un anticipazione sul contributo non superiore al 30% del contributo assegnato nell esercizio precedente. Non oltre 30 giorni dalla fine delle attività, i beneficiari sono tenuti a presentare una relazione contenente le modalità di attuazione degli interventi, la dichiarazione dell'avvenuta realizzazione degli stessi e l'elenco delle spese sostenute. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al finanziamento assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata. Art. 9 Concessione e liquidazione del contributo La concessione del contributo viene effettuata dal Responsabile del servizio amministrativo. Le Società e le Associazioni sportive, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno produrre: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente, che attesti l insussistenza di altre entrate a copertura del disavanzo indicato nel bilancio societario. le dichiarazioni previste dalla legge in ordine all esercizio o meno dell attività di impresa per l assoggettamento alla ritenuta fiscale. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di concessione del contributo comporta la decadenza automatica del contributo stesso. 5

La liquidazione dei contributi comunali può avvenire esclusivamente attraverso accreditamento su c/c bancario o di deposito o postale intestato all Associazione o Ente beneficiario. Nella rendicontazione delle spese le Associazioni devono indicare quali strumenti di pagamento sono stati utilizzati per il saldo delle fatture e/o dei documenti di spesa. La liquidazione del contributo è disposta dal Responsabile del servizio amministrativo. CAPO III CONTRIBUTI STRAORDINARI E SOSTEGNO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI Art. 10 Modalità Il Comune ha facoltà di concedere contributi straordinari e il sostegno per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi. Il sostegno si esplica con la partecipazione economica ed organizzativa alla realizzazione dell iniziativa con una o più delle seguenti modalità: la concessione di un contributo in denaro alle Società ed Associazioni sportive; l assunzione diretta di alcune spese; la messa a disposizione gratuita o agevolata di strutture e impianti comunali; Art. 11 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva I soggetti interessati possono presentare istanza per l erogazione dei contributi straordinari o il sostegno organizzativo per eventi o manifestazioni sportive almeno 45 giorni antecedenti la data fissata per la manifestazione. Le istanze devono essere indirizzate all Assessorato allo Sport del Comune su apposito modulo dalla stessa predisposto in distribuzione negli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune in versione scaricabile. L istanza deve essere obbligatoriamente corredata, ai fini della sua ammissibilità, dal programma dettagliato delle attività da svolgere col piano di spesa. Nell istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all oggetto dell istanza stessa. Art. 12 Istruttoria Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio Amministrativo del Comune, che vi provvede entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande. Le istanze istruite sono riepilogate, a cura del servizio competente, in prospetti riassuntivi che tengano conto della loro ammissibilità e della ricomprensione nei vari criteri di priorità, nonché della proposta di riparto dei fondi disponibili. Detto prospetto viene trasmesso alla Commissione consiliare per lo Sport, per l espressione del parere di competenza, il quale ha carattere obbligatorio non vincolante. Art. 13 - Criteri di attribuzione delle agevolazioni Gli eventi per i quali vengono concesse le agevolazioni e i contributi devono svolgersi nel territorio del Comune. Sono ammesse diverse localizzazioni quando siano volte a consentire la partecipazione di soggetti qualificati in campo sportivo a manifestazioni che si svolgano altrove o per motivi di rappresentanza. Il beneficiario è tenuto alla valorizzazione dell intervento del Comune nella promozione dell evento, secondo le modalità di volta in volta definite. Nella scelta delle proposte di compartecipazione organizzativa e di partecipazione finanziaria alle quali aderire e nel determinarne l entità, l Amministrazione comunale valuta i contenuti dell attività o dell iniziativa proposta in relazione: 1. all attinenza e complementarietà con i piani e i programmi dell amministrazione; 6

2. alla rilevanza sportiva tenuto anche conto del previsto seguito e dell incidenza nella comunità locale; 3. alla capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali; 4. ai fini di promozione di scambi fra il Comune di Serrenti ed altri Comuni Sardi, Italiani o stranieri; 5. alle finalità di carattere celebrativo; 6. alla natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico; 7. alla congruenza tra il costo dell iniziativa e il risultato che si prevede di conseguire; 8. ai risultati conseguiti in manifestazioni analoghe svoltesi precedentemente; 9. al concorso con altri Enti pubblici o privati; 10. all ordine di arrivo della domanda. Sono ammesse al contributo le spese relative: all organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie, di custodia e tasse inerenti la manifestazione); allo svolgimento della manifestazione (fitto di impianti, noli di attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, S.I.A.E., premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti). Non sono ammesse a contributo le spese relative a: rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi, ecc.); acquisto di beni durevoli; non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione. Il contributo in denaro può coprire, in relazione alle richieste presentate e alla somma complessivamente stanziata, fino all 80% delle spese dichiarate. Art. 14 Erogazione dei finanziamenti Il finanziamento viene erogato di norma a consuntivo. Può essere concessa un anticipazione sul contributo non superiore al 50% del contributo assegnato. Non oltre 30 giorni dallo svolgimento della manifestazione, i beneficiari sono tenuti a presentare una relazione contenente le modalità di attuazione degli interventi, la dichiarazione dell'avvenuta realizzazione degli stessi e l'elenco delle spese sostenute. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al finanziamento assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata. Art. 15 Concessione e liquidazione del contributo La concessione del contributo viene effettuata dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del servizio amministrativo. Le Società e le Associazioni sportive, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno produrre apposito rendiconto corredato da: i documenti in originale giustificativi delle spese limitatamente all importo del contributo concesso; detti documenti verranno restituiti al richiedente con l apposizione del visto dell avvenuto loro utilizzo a rendiconto del contributo comunale concesso. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente, che attesti l insussistenza di altre entrate a copertura delle spese indicate a rendiconto del contributo comunale concesso; le dichiarazioni previste dalla legge in ordine all esercizio o meno dell attività di impresa per l assoggettamento alla ritenuta fiscale. La mancata presentazione della documentazione richiesta decorsi 90 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione comporta la decadenza automatica del contributo stesso. Nel suddetto rendiconto non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall apporto dei componenti dell Ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente con esso collaborano, nonché oneri riferiti all uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 7

organizzatore già dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione dello stesso da altri soggetti, ivi compresi enti pubblici o privati. La liquidazione del contributo è disposta dal Responsabile del servizio amministrativo. Art. 16 - Altre forme agevolative CAPO III ALTRE FORME AGEVOLATIVE Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative di particolare interesse e valenza generale consistente in coppe, medaglie, targhe, trofei, attestazioni e similari, nel limite massimo di complessivi uro 200,00 per iniziativa e su richiesta motivata. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Rapporti tra beneficiari e terzi Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, destinatarie di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all organizzazione ed allo svolgimento delle attività alle quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli organismi che ricevono dal Comune contributi, anche nell ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l erogazione del contributo concesso e non corrisposto e, a seguito dell esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca. Art. 18 Obblighi specifici del beneficiario I soggetti che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare specifiche attività sportive sono tenuti a far risultare in maniera adeguata che queste vengono realizzate con il concorso del Comune. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di revocare il contributo. Tale circostanza può costituire inoltre motivo di inammissibilità ad ulteriori contributi per gli anni futuri. La concessione dell intervento è vincolata all impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. CAPO V NORME DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE Art. 19 - Norme di rinvio Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme statali e regionali che regolano la materia. Art. 20 - Entrata in vigore Il presente Regolamento, a norma dell art. 87 del vigente Statuto comunale, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all Albo Pretorio contestualmente alla relativa deliberazione consiliare. 8