CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



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Prot. 9770 del 09/11/2012 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Fornitura in Full Rent di n. 2 autovetture 4x4 SALERNO, 09/11/2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Bernardo Saja

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Autovettura tipo B - canone mensile 773,00 + IVA (OFFERTA 1) canone mensile 519,98 + IVA (OFFERTA 2) canone mensile 426,63 + IVA (OFFERTA 3) La base d appalto rappresenta il valore di spesa stimato dalla società, per la fornitura dell automezzo ed è da considerarsi comprensivo del costo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria per la consegna presso la sede della società. Il prezzo dell autovettura dovrà essere dunque chiavi in mano. L aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all art. 82 del D.Lgs 163/2006, in base al criterio del prezzo più basso rispetto all importo previsto come base d asta, inteso come somma dei canoni mensili di entrambe le autovetture; pertanto, gli importi a base d asta sono i seguenti: OFFERTA 1 canone mensile autovettura tipo A + autovettura tipo B = 1.402,87 + IVA OFFERTA 2 canone mensile autovettura tipo A + autovettura tipo B = 1.013,14 + IVA OFFERTA 3 canone mensile autovettura tipo A + autovettura tipo B = 856,84 + IVA La ditta dovrà offrire il prezzo ribassato rispetto all importo posto a base di gara relativamente alle tre offerte; la Società si riserva di aggiudicare la gara in relazione ad una delle tre offerte indicate. È richiesto, inoltre, di indicare in modo esplicito tutte le condizioni di fornitura. All atto dell offerta dovranno essere allegati il materiale pubblicitario e le schede tecniche per una migliore comprensione dei particolari tecnici più interessanti. In ogni caso, la società potrà richiedere integrazioni e chiarimenti. Articolo 2. Requisiti di partecipazione alla gara I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni ed indicati nella lettera di invito. Articolo 3. Requisiti dell autovettura Le autovetture fornite dovranno essere originali e conformi tecnicamente a quelle prodotte al momento dell appalto, complete in ogni loro parte, comprensive di certificato di origine, di attestati di conformità e libretti uso e manutenzione in lingua italiana. Inoltre dovranno essere conformi alle normative vigenti, italiana ed europea, al momento dell appalto in materia di sicurezza e circolazione stradale. Articolo 4. Informazioni sull uso dell autovettura L Impresa aggiudicataria della fornitura, laddove necessario, provvederà a propria cura e spese ad informare, formare ed addestrare i lavoratori della società sul corretto utilizzo dell autovettura fornita. Articolo 5. Divieto di subappalto È vietato all Impresa contraente cedere in tutto o in parte in subappalto la fornitura oggetto del presente capitolato.

Articolo 6. Contratto - Durata della fornitura e consegna del bene Successivamente all adozione del provvedimento col quale si procede all aggiudicazione definitiva della fornitura, verrà stipulato con la ditta aggiudicataria apposito contratto. La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla data dell ordinativo successivo alla stipulazione del contratto. La fornitura avverrà in luogo da concordare. Articolo 7. Penale per ritardata consegna Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati nell art. 6, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente alla Arechi Multiservice S.p.A. verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo pari ad 200,00 (euroduecento/00). In ogni caso l importo complessivo della penale applicata non potrà mai superare il 10% dell importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall art. 16. Articolo 8. Responsabilità del contraente e tutela contro azioni di terzi Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose della società o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della società da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il contraente assume l obbligo di garantire alla Arechi Multiservice S.p.A. la proprietà del bene fornito e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. Articolo 9. Controlli sull impresa e sui beni forniti Nel corso dell esecuzione del contratto la società si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e dichiarati dell impresa ai fini della stipula del contratto e di accertarne in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali. Articolo 10. Collaudo Il collaudo viene effettuato nel luogo di consegna di cui al precedente art. 6. Le operazioni di collaudo avverranno contestualmente alla consegna dell autovettura. Alle operazioni di collaudo l impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, presenti, dagli incaricati dell impresa. I beni che vengono deteriorati per l esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo. Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l applicazione di penali per ritardata consegna. L impresa è tenuta a conformare i beni nel termine indicato dalla società. L assenza alle operazioni di collaudo di rappresentanti dell impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all impresa, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata. L impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo. Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l impresa è invitata dalla società ad assistere, a mezzo di

suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento dovendo rispondere per eventuali difetti e imperfezioni ad ogni effetto. In assenza dell impresa o dei suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della società, fa ugualmente stato contro di essa. L impresa ha l obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i beni non accettati al collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata della società di notifica del rifiuto ove l impresa non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la società ha facoltà di risolvere il contratto per tutta o per la parte rifiutata di fornitura e di trasferire i beni rifiutati, addebitando al contraente tutte le spese del trasferimento. Articolo 11. Difetti di costruzione e garanzie dell impresa L impresa garantisce che i beni e le attrezzature forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di ventiquattro o trentasei mesi dalla effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto. L impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i vizi e difetti manifestatisi in tale periodo e, ove necessario, a sostituire parti o l intero bene con altri nuovi. Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno della consegna del veicolo presso la società avrà una durata di almeno 24 mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto oltre il periodo previsto nell offerta tecnica di cui al precedente art. 2. Durante tale periodo il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura. Articolo 12. Osservanza di Leggi e Regolamenti L appalto è soggetto all esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato e per quanto applicabili del R.D. 23/5/24 n. 827 e del D.Lgs n. 163/2006. Per quanto non contemplato negli articoli del presente Capitolato e nelle suddette normative, si applicano le norme del Codice Civile. Articolo 13. Esecuzione in danno A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell impresa aggiudicataria, la società può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell impresa inadempiente, la fornitura o i servizi in garanzia o la parte rimanente di questi. L affidamento a terzi viene notificato all impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e degli importi relativi. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla società rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L esecuzione in danno non esime l impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Articolo 14. Pagamenti I corrispettivi relativi alla fornitura dopo le verifiche d uso saranno posti in pagamento secondo le seguenti modalità: a mezzo di RID mensile bancario. Articolo 15. Cessione dei crediti La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall appaltatore senza l accettazione della Arechi Multiservice S.p.A. in base alla formale notifica dei relativi atti.

Articolo 16. Recesso ed ipotesi di risoluzione La società può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. La società si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: 1. Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell adempimento degli obblighi contrattuali; 2. Cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo; 3. Ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna alla società. Nei casi dei risoluzione previsti nei punti 1, 2, 3, il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento di ciò che è stato regolarmente consegnato ed è passibile del danno che provenga alla Arechi Multiservice S.p.A. dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura. Articolo 17. Controversie Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Salerno.