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Gazzetta ufficiale C 384. dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. Informazioni. 54 o anno 31 dicembre Edizione in lingua italiana

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Gazzetta ufficiale C 342 dell'unione europea 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 25 settembre 2018 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2018/C 342/01 Tassi di cambio dell'euro... 1 V Avvisi PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea 2018/C 342/02 Comunicazione della Commissione a norma dell articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40335 Interconnettori del gas rumeni... 2 2018/C 342/03 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9016 CMA CGM/Container Finance) ( 1 )... 5 2018/C 342/04 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9116 Morgan Stanley/VTG) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 6 2018/C 342/05 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8948 Spirit/Asco) ( 1 )... 7 IT ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

25.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 342/1 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 24 settembre 2018 (2018/C 342/01) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1773 JPY yen giapponesi 132,56 DKK corone danesi 7,4597 GBP sterline inglesi 0,89458 SEK corone svedesi 10,3563 CHF franchi svizzeri 1,1290 ISK corone islandesi 129,80 NOK corone norvegesi 9,5693 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 25,615 HUF fiorini ungheresi 323,49 PLN zloty polacchi 4,3009 RON leu rumeni 4,6579 TRY lire turche 7,3093 AUD dollari australiani 1,6187 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,5231 HKD dollari di Hong Kong 9,1941 NZD dollari neozelandesi 1,7651 SGD dollari di Singapore 1,6061 KRW won sudcoreani 1 315,12 ZAR rand sudafricani 16,7591 CNY renminbi Yuan cinese 8,0729 HRK kuna croata 7,4265 IDR rupia indonesiana 17 512,34 MYR ringgit malese 4,8611 PHP peso filippino 63,840 RUB rublo russo 77,5752 THB baht thailandese 38,139 BRL real brasiliano 4,7822 MXN peso messicano 22,1852 INR rupia indiana 85,5665 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

C 342/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 25.9.2018 V (Avvisi) PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Comunicazione della Commissione a norma dell articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40335 Interconnettori del gas rumeni (2018/C 342/02) 1. Introduzione (1) Ai sensi dell articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( 1 ), la Commissione europea, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione. 2. Sintesi del caso (2) Il 10 settembre 2018 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 relativa alla strategia asseritamente attuata da Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA («Transgaz») per ostacolare le esportazioni di gas naturale provenienti dalla Romania verso altri Stati membri. (3) Secondo la valutazione preliminare della Commissione, Transgaz detiene una posizione dominante ai sensi dell articolo 102 del TFUE sul mercato del trasporto di gas naturale in Romania, che comprende la trasmissione mediante interconnettori con i paesi limitrofi. (4) La Commissione conclude in via preliminare che Transgaz potrebbe aver messo in atto una strategia volta a limitare la libera circolazione di gas naturale proveniente dalla Romania verso gli Stati membri limitrofi, ricorrendo a diverse strategie, tra cui i) investimenti carenti o ritardi strategici nella costruzione di infrastrutture importanti per le esportazioni, ii) tariffe di interconnessione per le esportazioni di gas naturale verso altri Stati membri che hanno reso le esportazioni commercialmente poco remunerative, e iii) argomentazioni tecniche vessatorie come pretesto per limitare le esportazioni di gas naturale dalla Romania verso altri Stati membri o giustificarne i ritardi. (5) Attraverso la sua condotta, Transgaz ha presumibilmente cercato di creare o mantenere barriere al flusso transfrontaliero di gas naturale dalla Romania verso altri Stati membri, ostacolando il conseguimento di un mercato interno europeo del gas naturale. Detto comportamento potrebbe condurre alla segmentazione dei mercati tra gli Stati membri e a una discriminazione di fatto tra i clienti in Romania e quelli di altri Stati membri, in particolare Ungheria e Bulgaria, che non hanno potuto sfruttare i vantaggi del mercato interno. La Commissione conclude in via preliminare che il comportamento di Transgaz può configurare un abuso di posizione dominante in violazione dell articolo 102 del TFUE. ( 1 ) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1 o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell Unione europea s intendono come riferimenti rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, se del caso.

25.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 342/3 3. Contenuto essenziale degli impegni proposti (6) Pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, Transgaz ha proposto di assumere impegni ai sensi dell articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni sono illustrati di seguito. (7) Transgaz renderà disponibile agli utenti della rete la capacità massima per l esportazione di gas dalla Romania verso l Ungheria e dalla Romania verso la Bulgaria tenendo conto dell integrità e della sicurezza del sistema e del suo funzionamento efficiente. Transgaz garantirà le capacità minime seguenti: a) 0,75 mld di mc/anno di capacità continua a decorrere dal 1 o maggio 2019 al punto di interconnessione di Csanádpalota tra la Romania e l Ungheria; b) 1,5 mld di mc/anno di capacità continua a decorrere dal 1 o luglio 2019 al punto di interconnessione di Giurgiu Rusetra tra la Romania e la Bulgaria; c) 1,8 mld di mc/anno di capacità continua a decorrere dal 31 dicembre 2019 presso il punto di interconnessione di Negru Voda I/Kardam fra la Romania e la Bulgaria per le esportazioni terrestri di gas rumeno verso la Bulgaria mediante la connessione del sistema di trasmissione rumeno e il gasdotto di trasmissione internazionale T1. Per consentire queste capacità continue minime, Transgaz realizzerà opere infrastrutturali per i tre punti di interconnessione di cui sopra, come descritto negli impegni proposti. (8) Transgaz applicherà i due seguenti principi nelle proposte tariffarie presentate all ente nazionale di regolamentazione dell energia rumeno (ANRE): a) il prezzo di riserva (nonché le tariffe applicate ai volumi) per le prenotazioni di capacità ai punti di interconnessione con l Ungheria e la Bulgaria sarà uguale al prezzo/alla tariffa di riferimento (nonché alle tariffe applicate ai volumi) per le prenotazioni di capacità ai punti nazionali; b) il livello dei fattori moltiplicatori e stagionali sarà lo stesso ai punti di interconnessione e ai punti nazionali e rientrerà negli intervalli di cui al regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas ( 1 ) (TAR NC). (9) Transgaz non impedirà od ostacolerà, direttamente o indirettamente, l esportazione di gas onshore e/o offshore prodotto in Romania e/o in transito attraverso la Romania o ricorrerà ad altre forme di discriminazione, sotto forma di ostacoli tariffari, argomentazioni tecniche, accordi contrattuali o qualsiasi altro mezzo. (10) La durata degli impegni proposti decorre dalla data di notifica della decisione sugli impegni e si conclude nel dicembre 2025. Transgaz nominerà inoltre un fiduciario che verificherà l osservanza degli impegni da parte della società. (11) Tali impegni dovrebbero rispondere alle preoccupazioni della Commissione rendendo possibile la circolazione di notevoli quantità di gas naturale dalla Romania verso altri Stati membri. La capacità minima garantita ai punti di interconnessione con l Ungheria e la Bulgaria sembra costituire un miglioramento rispetto alla situazione attuale. Anche gli impegni proposti sembrano garantire che, nella sua proposta tariffaria all ANRE, Transgaz non discriminerà le tariffe di esportazione rispetto a quelle nazionali. Infine, gli impegni proposti prevedono che Transgaz non utilizzi altri mezzi per limitare le esportazioni. (12) Gli impegni proposti sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 4. Invito a presentare osservazioni (13) La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni proposti sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. (14) A norma dell articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. (15) Le osservazioni formulate devono essere motivate e devono precisare i fatti pertinenti. Si invitano terzi a formulare osservazioni su tutti gli aspetti degli impegni proposti. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione. ( 1 ) GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29.

C 342/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 25.9.2018 (16) Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato». (17) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT.40335 Interconnettori del gas rumeni, per posta elettronica all indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero 32 2 295 01 28, o per posta al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Antitrust B-1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

25.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 342/5 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9016 CMA CGM/Container Finance) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 342/03) 1. In data 17.9.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: CMA CGM SA («CMA CGM», Francia), Container Finance Ltd Oy («Container Finance», Finlandia). CMA CGM acquisisce, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell insieme di Container Finance. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: CMA CGM: servizi intraeuropei di trasporto multimodale porta a porta e, in misura minore, servizi terminalistici per container e servizi di spedizione merci, Container Finance: servizi intraeuropei di trasporto multimodale porta a porta attraverso la controllata Containerships e, in misura minore, servizi terminalistici per container. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.9016 CMA CGM/Container Finance Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax + 32 22964301 Indirizzo postale: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

C 342/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 25.9.2018 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9116 Morgan Stanley/VTG) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 342/04) 1. In data 13 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: Warwick Holding GmbH («Warwick Holding», Germania), controllata da Morgan Stanley (Stati Uniti d America), VTG Aktiengesellschaft («VTG», Germania). Warwick Holding acquisisce, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell insieme di VTG. La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 16.7.2018. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: Warwick Holding: controllata indiretta al 100 % di fondi consigliati da Morgan Stanley Infrastructure. Morgan Stanley è un importante società internazionale di servizi finanziari che offre un ampia gamma di servizi nei settori dell investment banking, dei titoli, della gestione patrimoniale e della gestione degli investimenti; VTG: fornitore di servizi di noleggio vagoni e logistica ferroviaria, con una flotta di circa 83 000 carri merci, e di servizi logistici multimodali, specializzato nel trasporto ferroviario e nel trasporto mondiale in contenitori cisterna. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.9116 Morgan Stanley/VTG Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax: +32 22964301 Indirizzo postale: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

25.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 342/7 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8948 Spirit/Asco) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 342/05) 1. In data 17 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (USA), Asco Industries N.V., Asco Management NV e Immobiliere Asco NV, tramite la holding S.R.I.F. NV (Belgio) Spirit AeroSystems Holdings, Inc. ( Spirit ) acquisisce, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell insieme di Asco Industries N.V., Asco Management NV e Immobiliere Asco NV, tramite la holding S.R.I.F. NV («Asco»). La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: Spirit progetta, produce e vende aerostrutture per aeromobili civili e militari, Asco opera a livello di lavorazione, trattamento e assemblaggio di metalli duri, acciaio e leghe di alluminio, materiali compositi e vendita di componenti e sottocomponenti di aerostrutture per aeromobili civili e militari. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8948 Spirit/Asco Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax: +32 229-64301 Indirizzo postale: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles BELGIO ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica) ISSN 1725-2466 (edizione cartacea) IT