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ORDINANZA N. 2 DEL 23 Marzo 2010 Oggetto: Attuazione interventi contingibili finalizzati a ridurre il rischio di superamenti dei limiti di cui al D.M. 2 aprile 2002, n. 60, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10 ). I L S I N D A C O Premesso che: - in data 17/02/2010 è stata pubblicata sul BURT la nuova legge regionale n. 9 dell 11/02/2010 Norme per la tutela della qualità dell aria ambiente e che la stessa è attualmente in vigore; - la suddetta legge regionale opera una distinzione chiara tra: interventi strutturali: quelli di natura permanente finalizzati al miglioramento ed al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso una stabile riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera interventi contingibili: quelli di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo e sono finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera al fine della limitazione dell intensità e della durata dell esposizione della popolazione; - gli interventi strutturali sono, senza alcun dubbio, quelli più idonei ed efficaci a ridurre l inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, anche solo marginalmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati prevalentemente da fattori esogeni e meteo-climatici; Preso atto che: - il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n.9/2010 individua nei Sindaci le autorità competenti alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente, assegnando loro la potestà di mettere in atto gli interventi contingibili;

- l'art.14 della L. R. n. 9/2010, in casi di inadempienza dei Comuni, prevede la possibilità da parte della Regione di esercitare il potere sostitutivo; Preso atto, altresì, che: - la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 246 dell 1.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato un piano di azione ai sensi dell art. 7 del D.lgs n. 351/1999, comunque coerente con le disposizioni della citata legge regionale n.9/2010; - la suddetta DGR n. 246/2010 individua, in via transitoria, i Comuni per i quali vi è pericolo di superamento dei valori limite, facendo riferimento ai dati forniti da ARPAT ed alla struttura attuale della rete di rilevamento regionale per il PM 10 ( DGR n. 377/2006 ): tra tali comuni è ricompreso anche quello di Santa Croce sull Arno; - la medesima DGR n. 246/2010, all Allegato B, individua le modalità ed i criteri di comunicazione da parte di ARPAT delle situazioni a rischio di superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM 10 e per la gestione degli interventi contingibili e, più precisamente: 1. entro le ore 10 del primo giorno feriale successivo a quello nel quale viene registrato il superamento del valore limite relativo alla concentrazione media giornaliera del PM 10, salvo cause di forza maggiore dovute alla indisponibilità temporanea dei dati, ARPAT trasmette tramite fax e posta elettronica la comunicazione dell avvenuto superamento. Tale comunicazione viene inviata al Sindaco del comune interessato, alla Regione, nonché alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio. 2. il Sindaco: a. attiva gli interventi contingibili prescelti tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche b. comunica l attivazione degli interventi contingibili alla Provincia ed alla Regione. Considerato che - per il parametro PM 10 rilevato nella stazione di Santa Croce Coop (rete regionale), stazione classificata Periferica industriale, dal 01.01.2010 al 22.03.2010 si sono registrati n. 20 superamenti del valore limite della media su 24 ore di 50 µg/m 3, di cui gli ultimi quattro nei giorni dal 19 marzo al 22 marzo, come da comunicazione del 22 e 23 marzo 2010 trasmessa dall Arpat a questo Comune ai sensi della DGR n.246/2010.

Ritenuto opportuno provvedere mettendo in atto gli interventi contingibili, individuati ai sensi della citata DGR n. 246/2010, e comunicati alla Regione e alla Provincia in data 16.03.2010, da adottarsi in conseguenza delle attuali condizioni critiche, considerato che esse, viste anche le attuali condizioni climatiche, possono portare ad ulteriori superamenti dei limiti fissati dalle vigenti normative in materia ; Tenuto conto delle peculiarità territoriali nonché degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale del Comune di Santa Croce sull Arno; Considerati i motivi di tutela della salute pubblica, ambientale, sanitaria e di pericolo di inquinamento; Visto il decreto del Ministero dell Ambiente 2 aprile 2002, n. 60 di recepimento delle direttive europee concernenti la fissazione di nuovi valori limite di qualità dell aria ambiente per alcuni inquinanti; Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le altre direttive figlie; Visto il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente ; Visto il Dlgs n.152/06 Norme in materia ambientale ed in particolare la Parte quinta Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ; Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria; Visto il D.lgs 31.03.1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria; Vista la legge regionale n. 9 dell 11/02/2010 Norme per la tutela della qualità dell aria ambiente

Vista la DGRT n. 246 del 1 marzo 2010, Piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM 10 Invita Tutta la popolazione: o ad usare il meno possibile l automobile, privilegiando l uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale; o ad assumere i seguenti comportamenti virtuosi finalizzati al contenimento delle emissioni da traffico veicolare: - ad adottare idonei comportamenti alla guida, come accelerare gradualmente e rispettare i limiti di velocità - a mantenere l efficienza del proprio autoveicolo sottoponendolo a verifiche periodiche e mantenere i pneumatici alla corretta pressione o al rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all interno degli edifici, con riferimento ai valori previsti dal DPR n. 412/1993 e ss. mm. e ii. e cioè 18 C +2 C di tolleranza per gli edifici della categoria E.8 attività industriali e artigianali e 20 C + 2 C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie, fatto salvo comunque quanto disposto dalla presente ordinanza per il periodo di validità della stessa ORDINA con decorrenza dal giorno 24 marzo 2010 l adozione dei seguenti provvedimenti: fino al giorno 31 marzo 2010, di evitare comportamenti che pregiudichino la fluidificazione del traffico (sosta in doppia fila, scarico delle merci in orari non consentiti, ecc.) nelle seguenti strade del Capoluogo: via di Pelle nel tratto compreso tra via della Repubblica e via Roma, via Roma nel tratto compreso tra via di Pelle e via Gramsci, e via Gramsci, nelle seguenti fasce orarie: 11:45 12:30 e 17:45 19:30. fino al giorno 8 aprile 2010, il divieto di accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale per una durata giornaliera superiore a 10 ore al giorno, nel periodo annuale di esercizio individuato ai sensi dell art. 9 del D.P.R. 412/1993, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, e ad asili o scuole.

fino al giorno 23 aprile 2010, il divieto di utilizzo di camini a legna per il riscaldamento dei locali, nei casi in cui i locali siano già serviti da gas metano per il riscaldamento. AVVERTE che tutti i contravventori saranno puniti a termini di legge INCARICA il Comando della Polizia Municipale di provvedere alla verifica dell esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa. DISPONE Che la presente ordinanza sia resa nota mediante: o pubblicazione sul sito internet del Comune di Santa Croce Sull Arno, provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza; o pubblicazione all Albo Pretorio; per tramite l Ufficio Segreteria del Comune a: emittenti televisive locali; organi di stampa locali; e che, inoltre, la stessa venga notificata dall Unità Operativa Tutela dell Ambiente, secondo quanto previsto dalla DGRT n. 246/2010 : - alla regione Toscana, Direzione Politiche Territoriali e Ambientali, Settore qualità dell aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell inquinamento, via Slataper 4-50134 Firenze; - alla, Area Governo del Territorio - Servizio Difesa Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Via Nenni, 30-56124 Pisa ; ed, inoltre: - al Comando Polizia Municipale di Santa Croce sull Arno, per gli adempimenti di competenza; - al Dirigente del Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio; - al Dipartimento Provinciale ARPAT di Pisa, via V. Veneto n 27 56100 Pisa;

- all Azienda USL Dipartimento di Prevenzione UF. Igiene e Sanità Pubblica; - al Comando Stazione Carabinieri di Santa Croce Sull Arno. IL SINDACO Osvaldo Ciaponi