Prot. n. 231/2013/Area III/ MAN Avelline, 26 settembre 2013.



Documenti analoghi
ALLE PREFEITURE - UFFICI TERRlTORJALl DEL AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI SAN GIORGIO A CREMANO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

~~taza - ~~ ~~aé~~ad~~l/e~?lc'

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento sulla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada

Sanzioni per violazioni del Codice della Strada Art. 174

Periodico informativo n. 83/2013. Decreto del fare e sanzioni previste dal Codice della Strada

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Sanzione 38 ( 50,67 notturna )

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI

COMUNE DI BARICELLA Provincia di Bologna CORPO POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA N BARICELLA TEL. N / FAX.

Circolare N.132 del 5 Settembre 2013

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

OGGETTO: La compensazione dei crediti con la P.A.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, Messaggio n

sull Imposta di soggiorno

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Le nuove disposizioni del Ministero in tema di pagamento del minimo edittale ridotto del 30% G. Carmagnini (commento completo)

COMUNE DI RIESI. (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Articoli del Regolamento

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

SERVIZIO QUALITA D.L.VO 285/1992 E SUCC. MODIFIC. E INTEGRAZ. CASSINELLI. SERVIZIO PROPONENTE: d Ufficio VERBALE NON CONTESTATO

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE (Artt. 13 e 14 D.P.R. n. 430/01)

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE E L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO SARPI

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce

Direzione Finanza /024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI VILLAR PELLICE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25

IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO Dott. Duilio LIBURDI

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio )

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

RISOLUZIONE N. 105/E

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

P r o v i n c i a d i P a d o v a

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Direzione Finanza /024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Schema di contratto fideiussorio per le istanze di espianto/reimpianto di Ulivi Monumentali

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Luigi Einaudi

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

Comune di Castelleone

REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Comune di Mondavio (Provincia di Pesaro Urbino)

La presente normativa si applica sia alla patente di guida che al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Responsabilità solidale a carico dell acquirente: previsioni normative

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO. ( terza parte )

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

Area Tecnica. DETERMINAZIONE N. 138/II/2 del 24/06/2011 Rep. N. 315 del 26/07/2011

Direzione Finanza /024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Roma, 19 novembre 2014

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Incidente con auto non assicurata: cosa fare? Giovedì 28 Giugno :20

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

Direzione Generale. Roma, Messaggio n. 28

Decorrenza dell ammortamento fissata al primo gennaio del terzo anno solare successivo a quello della data di perfezionamento;

Transcript:

MINISTERO DELL'INTERNO Prot. n. 231/2013/Area III/ MAN Avelline, 26 settembre 2013. Al Sig. COMANDANTE Polizia Provinciale di AVELLINO Ai Sigg.ri COMANDANTI POLIZIE MUNICIPALI dei Comuni della Provincia Loro Sedi Oggetto: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilascio dell'economia. Modifica dell'ari. 202 del Codice della Strada. Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette copia della circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16/09/2013 emessa dal Ministero deirinterno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato. Si resta in attesa di cortese cenno di ricevuta ed assicurazione. AREA III

DIPARTIMENTO DELLA.PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PE& LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POU2JA DI STATO SÌ fa seguito alle indicazioni g fornite con le circolari crcoar n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 - del 12.0&.20I3 e n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19.08.2013, per fornire ulteriori direttive e precisazioni su numerose problematiche applicative che sono state rappresentate in questo primo periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'oggetto. 1. Pagamento in misura agevolata in caso dì mancanza di copertura assicurativa Nei caso di circolazione in violazione dell'obbligo di copertura assicurativa di cui alpart. 193, comma 2, C.d.S, il pagamento in misura ridotta, è sempre ammesso. Pertanto, conformemente, alle nuove disposizioni del'art. 202, comma 1, C.d.S., e come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08,2013, se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla

' MOD. 5 G. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.. - DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E. PER.l REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO _. notificazione del verbale, è sempre consentito il pagamento con lo sconto del 30 per cento. Tale pagamento, tuttavia, ha effetto estintiyo. dell'obbigazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri 'di aver stipulato Una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con lo sconto non ha "effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento delia sanzione pecuniaria ( ). Come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 'del 12.08.2013, il pagamento della sanzione amministrativa in. forma ulteriormente ridotta del 30 per cento^è ammesso anche nei casi indicati dau'art. 1933 comma 3,'C.d.S,, di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi ali3accertamento. In tali casi, lo sconto-previsto dall'art 202, comma 1, C.d.S., si applica sulla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa già ridotta ad un quarto per effetto del concretizzarsi delle predette condizióni. Tuttavia, la relativa procedura di pagamento richiede alcune precisazioni, allo scopo di garantire l'applicazione di una prassi uniforme sul territorio.' a) Per quanto riguarda il primo caso, cioè la copertura assicurativa ' scaduta da meno di 30 giorni, -il pagamento dell'importo sopraindicato, scontato del 30 per cento, ha effetto estintivo delpobbligatone solo nel caso in cui -il pagamento avvenga nei 5 giorni succèssivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni dalla scadenza ( ). (') In tali ipotesi, la somma versata è trattenuta a titolo di acconto. Il restante ammontare sarà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva. (2) In tali casi, il pagamento di '/< della sanzione amministrativa, scontato del 30%, può avvenire entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione sulla base del verbale originariamente redatto dall'organo di polizia stradale procedente ai sensi delpart. 193, comma 2, C.d,S. Successivamente, al momento della dimostrazione della riattivazione della copertura assicurativa ed in occasione della restituzione del veicolo, la violazione potrà essere formalmente derubricata jn quella prevista dal comma 3 dell'ari 193 C.d.S. solo se la riattivazione stessa ;è stata.effettuata entro 30 giorni successivi alla scadenza della copertura. In quell'occasione, l'ufficio procedente avrà l'onere di

MOD. 5 G. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA'STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I.REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO b) Per quanto riguarda il secondo caso, di rottamazione del veicolo entro 30 giorni dall'accertamento della violazione, il trasgressore dovrà versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 3O'per cento, dovrà essere versata entro 5 giorni successivi alla contestazione, o notificazione della violazione. Se questa operazione è effettuata 'in tale termine, dopo, che la rottamazione è avvenuta con. i modi richiesti dalla norma, l'ufficio che ha in deposito la cauzione la restituisce al trasgressore trattenendo una somma pari ad. un quarto della sanzione ulteriormente scontato del 3:0 per cento. 2. Pagamento con sconto del 30 per cento in caso di sospensione della patente Come precisato nella nota.n. 300/A/6333/13/101/20/21-/1' ' del 12.08.2013, il pagamento in misura ridotta con lo sconto del 30 per cento non è ammesso quando la norma violata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Essendo tale condizione un parametro astratto per valutare la gravita dell'illecito, il beneficio del pagamento con lo sconto del 30 per cento è applicabile in caso di' sospensione cautelare della patente disposta ai sensi dell'art. 223, comma 2, C.d.S., quando essa deriva da una violazione di una norma che non prevede astrattamente, tale, sanzione 'accessoria. Infatti, in tale.caso, la sospensione di'patente assume natura eventuale e cautelare e non può configurarsi come sanzione amministrativa prevista direttamente per la violazione commessa. 'verificare la tempestività del pagamento scontato, ai fini della definizione amministrativa dell'illecito. In caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la somma scontata già versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare non corrisposto, qualora non sia effettuato il pagamento ordinario (cioè ^nelf ammontare previsto dal comma 2 dell'ari.' 193 C.d.S) entro il termine di 60 giorni dalla.contestazione o notificazione, sarà recuperato con le procedure ordinarie di riscossone coattiva.

MOD. 5G. Dff ARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER 1 REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO.La stessa considerazione deve essere riconosciuta"in caso di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, di cui alpart 216 C.d.'S. La tali casi, infatti, la misura non è finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di. sospensione della patente e, quindi, è da considerarsi meno grave rispetto alla violazione di una norma che prevede tale sanzione. Il beneficio dei pagamento scontato deve essere riconosciuto anche in caso di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione patente di guida solo in caso di recidiva. In tali casi, alla prima violazione deve essere senza dubbio riconosciuto il beneficio mentre, in caso di recidiva, il beneficio.può essere escluso solo se l'operatore che accerta la violazione, al momento, della redazione del verbale, è a conoscenza dell'esistenza di un'altra violazione, già definita, che può dare luogo all'applicazione della sospensione della patente. In ogni caso di dubbio circa l'esistenza dei presupposti della recidiva, l'utente deve essere comunque ammesso al beneficio (3). In ragione della circostanza che, sia pure astrattamente, la violazione preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di patente e, quindi, determini la gravita della stèssa, in base a tale sanzione, si deve escludere l'applicazione-del beneficio del pagamento scontato anche nel caso in cui la violazione che prevede tale sanzione amministrativa accessoria sia commessa alla guida" di un veicolo che non richiede la patente di guida (es. velocipede). A nulla rileva, infatti, come meglio sopra precisato, che la sanzione accessoria prevista in astratto dalla norma, in concreto, non trovi applicazione. Per le medesime ragioni, quando una violazione che prevede.la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è commessa da (3) - Jn tali casi, tuttavia, il trasgressore deve essere sempre informato che, in caso di accertata recidiva, verrà recuperata, ai sensi delì-'art. 389 Regolamento C.-d.S. la differenza tra quanto dovuto (con le eventuali maggiorazioni maturate) e quanto versato.

MOD. 5 G. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO un trasgressore minorenne, il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, chiamato a rispóndere dell'illecito limitatamente alla sanzióne pecuniaria, non può" essère ammesso al beneficio del pagamento in forma scontata entro 5 giorni ma è in ogni caso tenuto a corrispondere la somma prevista per il pagamento in misura ridotta di cui al primo periodo dell'ari. 202, comma i; C.dS- 3. Pagamento con sconto, del 30 per cento in caso di confisca del ' veicolo i* L^astratta previsione della confisca del veicolo quale sanzione amministrativa accessoria per là violazione di una norma del Codice, così come accade per la sospensione della patente, rappresenta un indice della 'gravita astratta della violazione che, secondo l'indicazione fornita -dal legislatore con la richiamata modifica'dell'ari. 202 C.d.S., esclude la possibilità del pagamento scontato del 30 per cento Sulla base di tale chiave, ermeneutica, il benefìcio del pagamento scontato resta comùnque escluso anche nel caso in cui, per ruotivi contingenti., la confisca del veicolo, astrattamente prevista dalla norma violata, non possa essere in concreto disposta, ad esempio come accade nel caso del veicolo appartenente a persona estranea airillecito.. ' 4. Pagamento scontato in caso di rateizzatone ' II pagamento con lo sconto del 30 per cento. previsto dall'art. 202, comma 1,- C.d.S., non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa.di cui all'ari. 202 bis C.'dS. Infatti,"in tali casi, la stessa. richiesta esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato éntro il termine di. 5 giorni che, ai sènsi della citata disposizione, costituisce.il presupposto p e r l'applicazione del.beneficio.'. ". ' " per IL CfPODELtA POLIZIA DIRETTORE GENERARE/ELLA PUBBLICA SICUREZZA