Regolamento del sistema di garanzie di cui alla delibera AEEG 447/2013/R/gas



Documenti analoghi
Allegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia

Allegato 5. Modello di fideiussione. Mercato elettrico a pronti

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONE DEFINITIVA

Allegato 3. Modello di fideiussione. Mercato elettrico

ALLEGATO 6 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO 4 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (MOD. 1 E MOD. 2)

ALLEGATO 5T - CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS (PROCEDURA) PERIODO AT

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ARPAS

ALLEGATO 9 - FACSIMILE DI CAUZIONI

CIG E DISCIPLINARE DI GARA APPALTO DI SERVIZI INFORMATICI FINPIEMONTE S.P.A. Soggetta a Direzione e Coordinamento di Regione Piemonte

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

MODALITA RICHIESTA ANTICIPO

Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (MOD. 1 E MOD. 2)

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

TESTO UNICO EROGAZIONI E VERSAMENTI

Ministero dello Sviluppo Economico

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n (il Prospetto ).

RICHIESTA DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Allegato A 3. Rettifiche e variazioni

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 8 del 24/11/2010 SETTORE SEGRETERIA GENERALE

(delibera del Senato Accademico n. 491/17370 del 27 agosto 2012)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

ALLEGATO 5 ALLA LETTERA DI INVITO FAC SIMILE TESTO POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA DA PRODURSI ALL ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

OGGETTO: Equitalia: ultimi giorni per la nuova rateazione per i contribuenti decaduti

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

CONDIZIONI CONTRATTUALI

MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA [SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA]

La quota di partecipazione al corso è pari a (esente IVA) per ogni partecipante ed è comprensiva del materiale didattico di supporto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Determinazione 4 marzo 2014 n. 4/2014

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Alle riunioni è invitato a partecipare un rappresentante dell Università degli studi di Trento.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Ministero della Salute

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/ /12/2019 CIG Z

Cassa depositi e prestiti società per azioni

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL UMBRIA

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

Istruzioni operative per l applicazione dell art 5 comma 7-bis della Legge n. 98 del 2013 (conversione DL Fare)

Prot. n 5365/5366/ 5367/5368 B/15 Marsciano, 21 Settembre 2011

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI TRA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA / IMPRESA DI ASSICURAZIONI / SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA]

ALLEGATO A PROCEDURA OPERATIVA

Gentile Cliente, Il modulo allegato si divide in 4 parti:

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte III

Disposizione tecnica di funzionamento n. 4 Rev. 3 P-GO

Circolare N. 156 del 27 Novembre 2014

PREMESSO CHE: tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

AVVISO DI VENDITA DELL IMMOBILE SITO IN MATERA, PIAZZA SAN FRANCESCO 2, SENZA BASE D ASTA 2. DATI E INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL IMMOBILE

Università degli Studi di Pavia

COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO P R O V I N C I A DI P A V I A

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Anno Termico 2014/2015 Presentazione garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato

Bando di gara per l alienazione di automezzi dichiarati fuori uso.

CIRCOLARE N. 3/2005. Premessa. PROT. n 14511

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

NOTA TECNICA. Oggetto: Programma Rinegoziazione Enti Locali 2014.

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

REGOLAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI

Garanzia tipo 1 (Sviluppo Rurale)

CINQUE PER MILLE 2013

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI

OFFERTA IN OPZIONE DI N AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A.

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

SERVIZI FINANZIARI BANDO DI GARA

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

AVVISO DI PRESENTAZIONE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Allegato 1. Data di pubblicazione dell Avviso sul web: / / Data di scadenza della selezione : / /

- per le imprese distributrici di energia elettrica: file distributori ELETTRICO ;

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

Transcript:

Regolamento del sistema di garanzie di cui alla delibera AEEG 447/2013/R/gas Articolo 1. Oggetto e definizioni 1.1 Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della delibera AEEG 447/2013/R/gas, l organizzazione e la gestione del sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni insorgenti dall ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni: - AEEG: è l Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas; - CASSA/CCSE: è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; - Elemento Apr: è l elemento per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, il cui importo è calcolato ed aggiornato secondo le modalità di cui all Allegato A della delibera AEEG 447/2013/R/Gas; - Garanzia: è la garanzia finanziaria, così come descritta all articolo 2 del presente Regolamento; - Garanzia Aggiornata: è la garanzia il cui ammontare è aggiornato annualmente, ai sensi dell Allegato B della delibera AEEG 447/2013/R/GAS ed in base a quanto previsto all art. 3 del Regolamento; - Garante: è il soggetto con il quale l impresa stipula il contratto di garanzia; - impresa/e: è/sono la/le impresa/e di vendita al dettaglio di gas naturale ammessa/e al meccanismo per la promozione della rinegoziazione; - Meccanismo: è il meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, ai sensi della deliberazione AEEG 447/2013/R/Gas; - Regolamento: è il Regolamento predisposto dalla CCSE, che organizza e gestisce un sistema di garanzie, in conformità ai criteri definiti all Allegato B alla delibera AEEG 447/2013/R/Gas; - RTDG: è la parte II del TUGD relativa alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012. Articolo 2. Garanzia finanziaria 2.1 A copertura delle obbligazioni insorgenti dall ammissione al Meccanismo, ai sensi dell art. 7 della delibera AEEG 447/2013/R/GAS, le imprese sono tenute a versare una Garanzia a favore della CCSE, redatta in conformità al modello di cui all Allegato 1 al Regolamento. La CCSE ne verifica la conformità e ne dà immediato riscontro all Autorità. 2.2 La Garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, a scelta dell impresa, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all albo, di cui all art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., che 1

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell albo, previsto dall art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. 2.3 In alternativa alla modalità di cui al comma 2 del presente articolo, la Garanzia potrà consistere nel versamento in contanti, da effettuare alle seguenti coordinate bancarie della CCSE: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, sede di Roma, Agenzia nr. 84, codice IBAN IT 42 O 01030 03200 000006163575. 2.4 La Garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all art. 1944 del codice civile, nonché l operatività della Garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della CCSE. Articolo 3. Durata e ammontare della Garanzia finanziaria 3.1 Entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al Meccanismo, di cui all art. 2.5 della delibera AEEG 447/2013/R/GAS, l impresa versa alla Cassa, a pena di decadenza dall ammissione al Meccanismo, la Garanzia di cui all articolo 2.1 del Regolamento. 3.2 La Garanzia iniziale decorre dal 40 (quarantesimo) giorno dalla notifica del provvedimento di ammissione al Meccanismo sino al 30/11/2014 ed è prestata a garanzia degli obblighi assunti dall impresa, ai sensi di quanto previsto dalla delibera AEEG 447/2013/R/GAS. 3.3 Il valore iniziale della Garanzia G, a copertura delle obbligazioni insorgenti dall ammissione al Meccanismo, è calcolato secondo la seguente formula:, dove: - A, è il valore dell elemento A PR, calcolato ai sensi dell Allegato A della delibera AEEG 447/2013/R/GAS; - γ pari a 0.05, ai sensi dell allegato B della delibera AEEG. Tale elemento riflette in modo prudenziale l importo netto, espresso in termini di una percentuale dell elemento A PR, che, al 2016, l impresa ammessa potrebbe essere tenuta a riconoscere al sistema. 3.4 La Garanzia è aggiornata annualmente a partire da ottobre 2014, contestualmente all aggiornamento dell elemento A pr, sulla base della formula di cui all Allegato B alla delibera AEEG 447/2013/R/gas. 3.5 L impresa consegna alla CCSE, con le modalità di cui all art. 6 del Regolamento, la Garanzia Aggiornata, valida dal 01/12/2014 al 30/11/2015, secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, entro e non oltre il 20/11/2014. Il medesimo meccanismo di aggiornamento dovrà essere ripetuto anche per l anno 2015 e la Garanzia Aggiornata, consegnata alla CCSE entro il 20/11/2015, dovrà avere validità dal 01/12/2015 al 30/12/2016. Al fine della verifica del rispetto dei 2

suddetti termini, farà fede la data di ricezione, da parte della CCSE, della Garanzia Aggiornata. Al ricevimento della Garanzia Aggiornata entro i termini di cui al presente comma, la CCSE libera la garanzia dell anno precedente. 3.6 In caso di mancato aggiornamento dei valori dell A pr, salvo quanto previsto al punto 2 dell Allegato B alla delibera AEEG 447/2013/R/gas, l ammontare della Garanzia Aggiornata, da presentare entro il medesimo termine di cui al comma 5 del presente articolo, resta quello dell anno precedente. 3.7 La CCSE comunica immediatamente all AEEG, per le determinazioni di competenza, i casi di mancata o tardiva consegna della Garanzia Aggiornata e sospende le erogazioni sino all esito delle determinazioni suddette. Articolo 4. Conseguenze del mancato adempimento degli obblighi a seguito dell ammissione 4.1 La CCSE procede all escussione della Garanzia ed al contestuale versamento dell importo corrispondente nel Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, di cui all art. 97 quinquies della RTDG, nel caso in cui l impresa si renda inadempiente agli obblighi insorgenti dall ammissione al Meccanismo, ai sensi della delibera 447/2013/R/GAS. 4.2 La CCSE procede ad escutere, secondo le modalità del successivo comma 3, la Garanzia dell anno precedente ed al contestuale versamento dell importo corrispondente nel Conto individuato al comma 1 del presente articolo, anche nel caso in cui l impresa non provveda al rilascio della Garanzia Aggiornata, entro i termini e le modalità di cui all art. 3, commi 5 e 6, del Regolamento. 4.3 La Garanzia dell anno precedente verrà escussa in misura pari al 10% dell importo complessivo, qualora la Garanzia Aggiornata venga presentata entro 10 gg. successivi alla data di scadenza di cui all articolo 3.5 ed in misura pari al 50% qualora la Garanzia Aggiornata venga presentata entro 20 gg. dopo la scadenza di cui all articolo 3.5. Il superamento di tale ultimo termine comporta l escussione totale della Garanzia dell anno precedente da parte della CCSE. 4.4 La CCSE potrà esercitare il diritto all escussione della Garanzia entro 6 mesi dalla data di scadenza della Garanzia medesima. A tal fine, farà fede la data di spedizione della richiesta di escussione. Articolo 5. Crediti non recuperabili 5.1 Qualora dovessero emergere dei crediti non recuperabili che non sono inclusi nella Garanzia tra cui i mancati versamenti delle imprese in caso di recesso dal Meccanismo la CCSE ne darà comunicazione all Autorità entro 30 gg. dall accertamento. 3

Articolo 6. Modalità per la presentazione della Garanzia 6.1 La Garanzia iniziale dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 40 giorno dalla notifica del provvedimento di ammissione, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94, 00196 Roma, Piano Terra, Ufficio Protocollo, mediante servizio di posta ordinario, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata (PEC) a: proventi@pec.ccse.cc o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, oppure a mano da persona incaricata. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l indicazione dell ora e della data di consegna nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 16,00. 6.2 Resta espressamente stabilito che, ai fini della verifica del rispetto del termine delle ore 12.00, di cui al comma 1 del presente articolo, farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto dagli addetti al protocollo della CCSE. 6.3 L invio della Garanzia è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CCSE, ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all indirizzo di destinazione. 6.4 Qualora la garanzia consista in un versamento in contanti, questo dovrà essere effettuato, nei termini di cui al comma 1, alle seguenti coordinate bancarie della CCSE: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, sede di Roma, Agenzia nr. 84, codice IBAN IT 42 O 01030 03200 000006163575. 4

ALLEGATO 1 MODELLO DI GARANZIA TUTTO CIÒ PREMESSO Il Garante, con sede legale in C.F., P.I., in persona dei suoi legali rappresentanti, a ciò delegati in forza di con il presente atto si costituisce irrevocabilmente ed incondizionatamente fideiussore dell impresa a beneficio di CCSE (c.d. Beneficiario). 1. La Garanzia è valida ed efficace dal / / al 30/11/2014 ed è prestata a Garanzia degli obblighi assunti dall impresa, ai sensi di quanto previsto dalla delibera AEEG 447/2013/R/GAS e dal Regolamento CCSE pubblicato lì 23/10/2013 sul sito della CCSE. 2. Il valore iniziale della Garanzia, calcolato ai sensi dell articolo 3, comma 3, del Regolamento CCSE, è pari a. 3. L ammontare della Garanzia è aggiornato annualmente, da ottobre 2014, contestualmente all aggiornamento dell elemento A pr, sulla base della formula di cui all Allegato B alla delibera AEEG 447/2013/R/gas, ai sensi dell art. 3 del Regolamento della CCSE. 4. Il Garante prende atto che il mancato rispetto dei termini di consegna della Garanzia Aggiornata alla CCSE, o tramite lo stesso Garante o tramite terzi, entro i termini di cui all art. 3, comma 5, del Regolamento, comporta l escussione della Garanzia dell anno precedente da parte della medesima CCSE. 5. Il Garante prende atto che, in caso di rinnovo dell attuale rapporto contrattuale con l impresa ed in caso di mancato aggiornamento dei valori della Garanzia, ai sensi di quanto previsto dall art. 3, comma 6, del Regolamento della CCSE, la nuova Garanzia dovrà essere prestata per lo stesso ammontare della Garanzia precedente ed entro i termini di cui all art. 3, comma 5, del Regolamento della CCSE. 6. La Garanzia verrà escussa al verificarsi delle condizioni di cui all art. 4 del Regolamento della CCSE. 7. Il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all articolo 1944 del codice civile, garantisce l adempimento delle obbligazioni assunte dall impresa assicurata derivanti dall ammissione al Meccanismo, di cui alla delibera AEEG 447/2013/R/GAS. Pertanto, egli si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l importo richiesto, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l impresa abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della CCSE. 5

8. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 7, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il Garante pagherà, entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento, alle seguenti coordinate bancarie della CCSE: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, sede di Roma, Agenzia nr. 84, codice IBAN IT 42 O 01030 03200 000006163575. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. 9. Qualora la garanzia venga escussa parzialmente, resterà valida ed efficace per il residuo importo. 10. In deroga all articolo 1939 del codice civile, la Garanzia dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l obbligazione principale dell impresa nei confronti di CCSE dovesse essere dichiarata invalida. Il Garante espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad esso spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile. 11. Ogni comunicazione relativa alla Garanzia dovrà essere effettuata, mediante posta elettronica certificata (PEC) a: proventi@pec.ccse.cc. 12. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma, con esclusione espressa di ogni altro Foro. Responsabile del Procedimento di cui alla delibera AEEG 447/2013/R/gas, per la CCSE: - Rosalia Scalia (Tel: 06.32101349; e-mail: scalia.rosalia@ccse.cc) Referente del Regolamento: - Laura Di Carlo (Tel: 06.32101362; e-mail: dicarlo.laura@ccse.cc) 6