COMUNE DI ROLO Provincia di Reggio Emilia CENTRO DI ANTICA TARSIA Ufficio Segreteria



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Transcript:

COMUNE DI ROLO Provincia di Reggio Emilia CENTRO DI ANTICA TARSIA Ufficio Segreteria COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 10del 28/01/2015 Oggetto: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO E DI DENUNCIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE AL 31/03/2015. L anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 12,20 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di Legge per trattare le materie debitamente inscritte all'ordine del giorno si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori: ALLEGRETTI FABRIZIO SINDACO Presente NASI LUCA ASSESSORE Presente VICESINDACO ALBERICI CINZIA ASSESSORE Presente CAMURRI DANIELA ASSESSORE Presente LOI EMILIANO ASSESSORE Presente Presenti N. 5 Assenti N. 0 Assiste il SEGRETARIO Sig. CODELUPPI LELLA. Assume la presidenza il Sig. ALLEGRETTI FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO constatata l'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. Delibera N. 10 del 28/01/2015 Prop. N.12576 pag. 1

COMUNE DI ROLO Provincia di Reggio Emilia CENTRO DI ANTICA TARSIA OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO E DI DENUNCIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE AL 31/03/2015. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che, in base all art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, i Comuni possono, con proprio regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell aliquota massima; DATO ATTO che il termine per l approvazione delle norme regolamentari è lo stesso dell approvazione del bilancio di previsione; VISTO il decreto del ministero dell interno del 24 dicembre 2014 ( G.U. n. 301 del 30/12/2014) ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all articolo 51 del testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che pertanto l Amministrazione Comunale potrebbe effettuare entro tale data delle modifiche alle tariffe, anche tributarie, in aumento o in diminuzione; CONSIDERATO che in caso di modifica delle tariffe il Comune dovrebbe rimborsare o recuperare somme già versate o da versare creando notevoli disagi agli utenti; RICHIAMATO l'art. 11 comma 1 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23 come modificato dal comma 714 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 che così recita : " l'imposta municipale secondaria è introdotta a decorrere dall'anno 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affisioni, ilcanone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari" RICHIAMATO inoltre il succesivo comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23 che dispone che " con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria" RICHIAMATA la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze prot. nr. 281 del 12 gennaio 2015 che afferma che il comune non puo' istituire l'imus in mancanza del regolamento di cui all'art.11 comma 2 del D.Lgs.vo n. 23 di cui sopra, ATTESO inoltre che in base alle conclusioni introdotte dalla Risoluzione, in mancanza dell'adozione del regolamento il Ministero ritiene ammissibile l'applicazione del precedente prelievo Delibera N. 10 del 28/01/2015 Prop. N.12576 pag. 2

tariffario e precisamente la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affisioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari; RICHIAMATO in merito all'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni l'art. 8 comma 3 del D.Lgs.vo 507/1993 che recita: " La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine" ; RICHIAMATO inoltre in merito alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche l'art. 50 comma 2 del D.Lsg.vo 507/1993 che recita :"L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.; VISTO l'art. 20 comma 1 del Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali adottato con delibera di C.C. nr. 12 del 26/01/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che la Giunta Comunale con propria deliberazione può sospendendere o differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamita naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima; DATO ATTO dell'incertezza che si è venuta a creare nel quadro normativo del nuovo tributo IMUS e nella possibilità dell'applicare anche per l'anno 2015 sia l' imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, che la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; RITENUTO auspicabile che venga al più presto accolta la proposta normativa di proroga che Anci ha formulato nelle scorse settimane, cogliendo in particolare l occasione dell esame parlamentare del decreto legge n. 192 del 2014; SI RITIENE opportuno il differimento dei termini di versamento e di denucia della imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche al 31/03/2015; PRESO ATTO degli allegati pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.: favorevole, dal Responsabile dell area economico finanziaria in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; favorevole, espresso dal Responsabile dell area economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile, in quanto l atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente CON VOTO favorevole unanime espresso verbalmente dai 5 Assessori presenti e votanti; DELIBERA Delibera N. 10 del 28/01/2015 Prop. N.12576 pag. 3

1. DI DIFFERIRE per i motivi citati in premessa, il termine ultimo per il versamento e la denuncia dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche al 31/03/2015; 2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla ditta concessionaria del servizio I.C.A. S.r.l., affinchè prenda atto del nuovo termine di scadenza fissato al 31/03/2015; 3. DI rendere la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4 comma del D.Lgs.vo 267/2000. Delibera N. 10 del 28/01/2015 Prop. N.12576 pag. 4

Prop.N.12576 Pareri ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000 Parere del Settore o Servizio proponente Visto, si da parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. Il Responsabile del Servizio _BARBARA MEGLIOLI Parere del Servizio Finanziario Visto, si da parere PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile. Il Responsabile del Servizio Finanziario BARBARA MEGLIOLI Delibera N. 10 del 28/01/2015 Prop. N.12576 pag. 5

COMUNE DI ROLO Provincia di Reggio Emilia CENTRO DI ANTICA TARSIA Ufficio Segreteria DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 del 28/01/2015 Il Presidente F.to Allegretti Fabrizio F.to Codeluppi Lella Su conforme dichiarazione del responsabile della tenuta dell'albo, la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio il 30-01-2015 perchè vi resti per 15 gg. consecutivi. Rolo,30-01-2015 F.to Lella Codeluppi CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' è divenuta esecutiva per il decorso di 10 giorni dalla data di pubblicazione. Rolo, F.to Codeluppi Lella CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE su conforme dichiarazione del responsabile dell'ufficio incaricato che la presente deliberazione è stata affissa alla'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30-01-2015 al senza opposizione. Rolo, F.to Codeluppi Lella Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. Rolo, Codeluppi Lella Delibera N. 10 del 28/01/2015 Prop. N.12576 pag. 6