riforma del lavoro: convalida dimissioni e risoluzioni consensuali Analisi delle varie tipologie di convalida



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NEWSLETTER 53 - N. 13 ANNO 2012 proroga modello 770/2012 Spostato al 20 settembre il termine per l invio dei modelli 770/2012 semplificato e ordinario riforma del lavoro: convalida dimissioni e risoluzioni consensuali Analisi delle varie tipologie di convalida lavoratori extracomunitari irregolari: sanatoria 2012 Pubblicato il Decreto Legislativo 109/2012

PROROGA MODELLO 770/2012 L invio dei Modelli 770/2012 SEMPLIFICATO E ORDINARIO è stato prorogato al 20 Settembre 2012. Con Comunicato n. 106 del 26 luglio 2012, l Ufficio Stampa del Ministero dell Economia e delle Finanze ha reso nota la proroga per l invio dei Modelli 770/2012 SEMPLIFICATO e ORDINARIO dal 31 luglio al 20 SETTEMBRE 2012. A stabilirlo è un D.P.C.M. firmato il 26 luglio u.s. dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze. Nel Comunicato si legge che il differimento dei termini di presentazione è stato accordato per tenere conto delle esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d imposta. Si segnala che anche la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997) di ritenute non versate o versate in ritardo e da dichiarare nel 770/2012 risulta posticipata al 20 settembre 2012; infatti, il predetto articolo 13 fissa il limite per poter usufruire del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.... Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni. 1

RIFORMA DEL LAVORO: CONVALIDA DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI (L.92/2012) Analisi delle varie tipologie di convalida. In data 18 luglio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali da parte del lavoratore, che prevede l'obbligo di convalida delle stesse con le modalità individuate dal legislatore all'articolo 4 co.17 e ss. L.92/2012. Possono distinguersi due fattispecie distinte di convalida, in relazione alla situazione soggettiva del lavoratore/trice. La prima ipotesi è relativa alle dimissioni ed alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal lavoratore/lavoratrice durante i primi 3 anni di vita del bambino o i primi 3 anni dall'ingresso del minore adottato o in affidamento nel nucleo familiare. In questo caso, il testo novellato dell'art.55 co.4 del D.lgs.151/2001 prevede un obbligo di convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale - a pena l'invalidità dell'atto - da effettuarsi presso il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente, unico soggetto legittimato a ricevere la convalida. Solo se effettuata in questi termini, la convalida di cui all'art.55 co.4 D.lgs.151/2011 così come modificata dall'art.4 co.17 della L.92/2012, conduce alla risoluzione del rapporto di lavoro. Stante l'estensione della tutela anche al padre, è bene prestare particolare attenzione alle dimissioni o risoluzioni consensuali date dai lavoratori, in quanto se date nel periodo in cui opera l'obbligo di convalida presso la sola Direzione Provinciale del Lavoro, le eventuali dimissioni convalidate in altra forma (come specificato di seguito) non sono ritenute valide. Una seconda ipotesi riguarda la totalità dei lavoratori dipendenti. A far data dal 18 luglio 2012 infatti - in tutti i casi di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - il lavoratore/trice è chiamato a convalidare le stesse presso uno dei seguenti soggetti: Centro per l'impiego competente per territorio, Direzione Territoriale del Lavoro competente o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva. In alternativa alla convalida come sopra descritta, la risoluzione del rapporto di lavoro diviene efficace valida previa sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore interessato, da apporre in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro effettuata con il modello Unilav. Al fine di evitare che l'inerzia delle parti conduca ad una situazione di incertezza della sussistenza del rapporto di lavoro, vengono previsti altresì due meccanismi di salvaguardia, l'uno che interviene in caso di inattività del lavoratore e l'altro del datore di lavoro. Infatti, nell'eventualità in cui il lavoratore/trice non proceda autonomamente a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, il datore di lavoro è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla sottoscrizione della risoluzione consensuale, ad invitare per iscritto il lavoratore a procedere alla convalida mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione di convalida in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione telematica di cessazione (mod. Unilav), da allegare all'invito o, in alternativa, tramite presentazione presso le sedi competenti per la convalida (Centro per l impiego o Direzione Territoriale del lavoro competente). Se il lavoratore/trice non risponde entro 7 giorni di calendario all'invito di cui sopra, il rapporto di lavoro si intende risolto. Seppur non obbligatorio, il Ministero suggerisce di effettuare l'invito di cui sopra per il tramite di raccomandata A/R. 2

Durante il periodo di 7 giorni di cui sopra, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni date o la risoluzione consensuale sottoscritta (senza che siano richiesti particolari motivazioni a supporto della revoca). Nessuna formalità è prevista per la revoca delle dimissioni; pur tuttavia, è consigliabile richiedere che tale revoca sia effettuata in forma scritta. Si precisa altresì che il lavoratore non matura alcun credito retributivo nel caso in cui non vi sia stata prestazione di lavoro dal momento delle dimissioni al momento della revoca. Inoltre, quanto eventualmente percepito dallo stesso dal momento della cessazione al momento della revoca (es. incentivo all'esodo), deve essere restituito al datore di lavoro. Diversamente, se il lavoratore non provvede a convalidare le dimissioni spontaneamente, l'inattività del datore di lavoro - il quale non proceda ad invitare il lavoratore/trice a procedere alla convalida entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto - conduce all'inefficacia della risoluzione consensuale o delle dimissioni date. Come precisato dal Ministero del Lavoro nella sua circolare n.18 del 18 luglio 2012, la procedura della convalida "non è richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale (ad es. ex artt.410, 411 e 420 c.p.c.). Viene quindi introdotta, per l utilizzo di dimissioni tramite "foglio firmato in bianco", una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 e 30.000 (a cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla L.689/1981). Gli uffici paghe CNA sono a disposizione per ogni chiarimento. Distinti saluti. CNA SEZIONE PROVINCIALE LEGISLAZIONE DEL LAVORO 3

EMERSIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI - SANATORIA 2012 Pubblicato il Decreto Legislativo. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 luglio 2012, il Decreto legislativo 109 del 16 luglio 2012, che prevede, fra le varie novità, la sanatoria per i datori di lavoro che occupano in modo irregolare lavoratori stranieri (art. 5). Il provvedimento permette a questi datori di lavoro di sanare la propria situazione tramite una dichiarazione di emersione e il pagamento di un contributo forfettario pari a 1000 euro. La dichiarazione andrà presentata tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 9 agosto 2012. Si rimane in attesa del decreto interministeriale contenente le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni di emersione che deve essere adottato entro il 29 agosto 2012 (20 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento). Si forniscono di seguito le prime indicazioni generali relative alla procedura di emersione, e si riporta il testo del citato articolo 5 fare click qui per scaricare l allegato DATORI DI LAVORO INTERESSATI Datori di lavoro italiani Datori di lavoro cittadini di uno Stato membro dell'unione europea Datori di lavoro stranieri in possesso di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). DATORI DI LAVORO ESCLUSI DALLA PROCEDURA Datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni (anche con sentenza non definitiva) per: Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; Reclutamento di persone destinate alla prostituzione; Sfruttamento della prostituzione; Sfruttamento di minori in attività illecite; Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto. Datori di lavoro che, in seguito al compimento di procedure di ingresso di cittadini stranieri o di emersione di lavoro irregolare: Non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno; Non hanno provveduto alla successiva assunzione; salvo cause di forza maggiore a loro non imputabili. STRANIERI INTERESSATI Lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31/12/2011. La presenza nel territorio nazionale deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. 4

PERIODO DI OCCUPAZIONE IRREGOLARE Almeno dal 9 maggio 2012 alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, presso il datore di lavoro che presenta la domanda. RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI Sono esclusi dalla procedura di emersione i rapporti di lavoro a tempo parziale, salvo quelli di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. PERIODO PER LA SANATORIA La dichiarazione di emersione deve essere presentata tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE La sussistenza del rapporto di lavoro deve essere dichiarata allo Sportello Unico per l'immigrazione. Per la dichiarazione di emersione, viene richiesto: Il pagamento di un contributo forfettario di 1.000 per ciascun lavoratore; La regolarizzazione di quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi (fermo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore); L'indicazione della retribuzione convenuta (non inferiore ai minimi contrattuali nazionali); L'indicazione dell'orario lavorativo, nei soli casi di lavoro domestico, che non potrà essere inferiore a 20 ore; Il rispetto di un limite di reddito del datore di lavoro da definire con apposito decreto interministeriale. Le modalità operative di presentazione dell'istanza, dovranno essere stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 29 agosto 2012. VERIFICHE Lo sportello unico per l'immigrazione verifica l'ammissibilità della dichiarazione; La questura rilascia il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure o al rilascio del permesso di soggiorno; La DTL rilascia il parere sulle capacità economiche del datore di lavoro e sulla congruità delle condizioni di lavoro applicate. FASI SUCCESSIVE Le parti sono convocate presso lo sportello unico: per la stipula del contratto di soggiorno; per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il datore di lavoro deve: Esibire l'attestazione del pagamento del contributo forfettario; Attestare l'avvenuta regolarizzazione delle somme dovute per il periodo di almeno 6 mesi o dell'intero periodo, in caso di rapporti di durata superiore ai 6 mesi; Effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l'impiego o, nel caso di lavoro domestico, all'inps. 5

In caso di mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, il procedimento viene archiviato. NON PUNIBILITA' E SOSPENSIONI Dal 9 agosto 2012 fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, per le violazioni delle norme relative: All'ingresso e al soggiorno in Italia, con esclusione di quelle contro le immigrazioni clandestine; Al presente decreto e all'impiego irregolare di lavoratori. La sospensione dei procedimenti penali e amministrativi cessa: Il 15 ottobre, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di emersione; Alla data di archiviazione del procedimento o alla data del rigetto della dichiarazione, se non viene accolta; Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi, a carico del datore di lavoro, nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento dello stesso. I reati e gli illeciti amministrativi sono estinti con: La sottoscrizione del contratto di soggiorno; La comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l'impiego (o all'inps); Il rilascio del permesso di soggiorno. ESPULSIONE - NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA Lo straniero non può essere espulso nelle more della definizione del procedimento di emersione. Non viene però ammesso alla procedura di emersione, e quindi può essere espulso, lo straniero: Nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; Che si ritenga, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi, che viva con i proventi di attività delittuose, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; Che sia indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso; Coinvolto in attività terroristiche; Che risulti segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; Che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; Che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle forntiere interne e la libera circolazione delle persone. DICHIARAZIONI MENDACI Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di dichiarazioni di emersione contenenti dati non veritieri, è considerato nullo ed il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato, viene revocato. 6

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. 7