REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI in composizione monocratica Giudice Dr.ssa Giulia Turri alla pubblica udienza del
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI in composizione monocratica Giudice Dr.ssa Giulia Turri alla pubblica udienza del ha pronunciato la seguente: SENTENZA nei confronti di: Cl. Bo. nato a Lo. il (...), residente a Bo. Lo. in Via Ta. n. 55 come da dichiarazione; libero presente Imputato Dei reati p. e p. da: a) art. 171 bis della L. n. 633/41, per avere abusivamente duplicato, per farne commercio al fine di lucro, cd musicali, giochi, programmi e software, contenuti in n. 549 floppy disk n. 87 cd-rom originali e n. 51 cd-rom masterizzati, elencati nell'allegato costituito da fotocopie n. 95 (novantacinque), con la consapevolezza che si trattassero di copie non autorizzate. In Bo. Lo. in data antecedente e prossima al 3/4/00. b) art. 600 quater del c.p., per avere detenuto, nell'hard disk del proprio computer, un file nominato "iiiiimorn&us.jpg" relativo ad una immagine pedopornografica. Accertato in Bo. Lo. il Assistito e difeso di fiducia dall'avvocato Ad. Ba. del Foro di Milano; presente Conclusioni Il P.M. chiede la condanna per il capo a) e b) a mesi 8 di reclusione ed 3.000,00 di multa. Il difensore chiede l'assoluzione per il capo a) perché il fatto non sussiste, per il capo b) chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato quanto meno ai sensi del II comma art. 530 c.p.p..
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Cl. Bo. veniva rinviato a giudizio, con decreto dal Pubblico Ministero in data 9 gennaio 2004, per rispondere dei reati indicati in rubrica. Dichiarato aperto il dibattimento all'udienza del 14 maggio 2004, venivano ammesse le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti, anche ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p.. Si procedeva quindi all'escussione del tese Gi. St. all'esito della quale la difesa ed il pubblico ministero producevano, rispettivamente, il decreto di restituzione ed il relativo verbale che venivano acquisiti al fascicolo dibattimentale in quanto atti irripetibili. All'udienza del 5 novembre 2004, si procedeva all'esame del consulente di parte Dott. An. Ge.. Il difensore rinunciava a sentire i testi Pi., Co. e Fo.. Il pubblico ministero si opponeva alla rinuncia del teste Fo. per cui il processo veniva rinviato dopo aver proceduto, su accorda delle parti, all'esame dell'imputato presente. Alla successiva udienza del 4 febbraio 2005, assente il testimone Fo., su accordo delle parti, veniva acquisita l'annotazione di servizio datata 7 maggio Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 29 aprile 2005, le parti concludevano come indicato in epigrafe. Il presente processo prende le mosse da una perquisizione effettuata presso l'abitazione dell'imputato in data 3 aprile 2000 (cfr. decreto di perquisizione e relativo verbale agli atti) nel corso della quale venivano rinvenuti, tra l'altro, i cd musicali, giochi, programmi e software indicati nel capo d'imputazione sub A e compiutamente elencati e descritti nei documenti prodotti agli atti (cfr. all. B da pag. 2 a pag. 95; deposizione del teste St.). L'operante St. ha aggiunto di aver accertato presso l'ufficio postale che l'imputato aveva inoltre ricevuto del materiale informatico come comprovato dai bollettini postali acquisiti agli atti. L'agente Fo. del Compartimento della Polizia Postale per la Lombardia aveva quindi provveduto a visionare il materiale sequestrato (cfr. annotazione di P.G. acquisita agli atti), consistente in n. 53 cd masterizzati, n. 601 floppy disk, n. 3 cd rom contenenti la copia di back-up dei due hard disk inseriti nel pc dell'impunto. Quanto ai cd masterizzati, l'operante aveva accertato che essi contenevano programmi per pc, copie di cd musicali e giochi per playstation. Visionando le copie di back-up degli hard-disk, l'operante aveva rinvenuto alcune lisce di programmi per pc e giochi playstation mentre non aveva rilevato nulla da segnalare nell'archivio riservato alla posta elettronica. L'operante aveva quindi provveduto a stampare i programmi per playstation, i file con i codici seriali scaricati da Internet, i giochi per pc, i file musicali mp3 prodotti agli atti (sub all. B sopra già citato). Inoltre, in un archivio di immagini, all'interno delle copie di back-up su cd-rom, l'operante aveva recuperato una immagine pornografica (cfr. copia prodotta agli atti) a suo dire facilmente rintracciabile sulla rete Internet. La fotocopia in questione, di indubbio contenuto pornografico in quanto ritrae tre persone nell'atto di compiere un rapporto sessuale orale, ha formato oggetto del capo d'imputazione sub B.
3 Dalla mera visione della fotografia, si evince che i soggetti ivi ritratti sono di certo di giovane età per sembianze fisiche. Manca però la prova che gli stessi, o anche solo uno di questi, siano minorenni. Sul punto, il consulente della difesa Dott. Ge., medico legale dell'istituto di Mi., ha spiegato gli studi antropometrici tesi a stimare l'età dei soggetti effigiati in fotografia, riferendo che, allo stato, non vi sono dati scientifici certi per poter saggiare l'età anagrafica di un soggetto sulla base della mera visione di una fotografia. Al di là dei casi evidenti di bambini in cui non si pone nemmeno la necessità di un'analisi di tipo morfometrico, per i soggetti in fase adolescenziale non esistono sicuri criteri di riferimento per poter affermare, con la necessaria sicurezza scientifica, la maggiore o minore età per un duplice ordine di fattori: innanzitutto la variabilità dell'età puberale, a seconda delle diverse aree geografiche e, in secondo luogo, la variabilità dei relativi indicatori sessuali collegati all'età anagrafica (c.d. scala di Tanner). Con particolare riferimento ai soggetti ritratti nella fotografia in esame, il consulente ha quindi chiarito, in sintesi, di non poter formulare un giudizio circa l'era anagrafica degli stessi ancorato a dati e parametri scientifici sicuri, anche in relazione al fatto che, per quanto riguarda il soggetto femminile ritratto frontalmente, vi è a disposizione soltanto il dato relativo alla zona mammaria, sicuramente sviluppata, che di per sé è indice della raggiunta pubertà ma è altresì insufficiente per poter fornire un quadro morfologico completo. Tali risultanze processuali impongono l'assoluzione dell'imputato dal delitto a lui ascritto sub capo B perché il fatto non costituisce reato. Risulta provato che Cl. Bo. ha tratto l'immagine pornografica da Internet e l'ha conservata in una copia di back-up su cd-rom, come accertato dall'agente Fo.. In altri termini, nessun dubbio che l'imputato avesse nella propria disponibilità l'immagine in questione. Peraltro, manca la prova che tale materiale fosse stato ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, non apparendo evidente - dalla mera visione della fotografia - la minore età dei soggetti ivi ritratti che ben potrebbero aver raggiunto la maggiore età, stante i caratteri sessuali puberali. Nel nostro ordinamento, da un punto di vista generale, è infatti lecita la detenzione di materiale pornografico stante la sua differenziazione da quello pedopornografico (Cass. Pen. sez. III n ). Quanto al delitto contestato sub capo A, risulta provato che l'imputato ha abusivamente duplicato i programmi, i software ed i cd musicali indicati nel capo d'imputazione. Sul punto le indagini esperite dalla Polizia Postale non lasciano margine a dubbi di sorta. Tale circostanza è stata peraltro ammessa anche dall'imputato, quantomeno in relazione ai cd da lui masterizzati. Cl. Bo. ha però chiarito di non aver distribuito o commercializzato tali prodotti e tale affermazione non è stata in alcun modo smentita dalle indagini esperite. Anzi, in particolare, risulta provato che l'imputato avesse ricevuto del materiale informatico (cfr. bollettini agli atti) ma che lo stesso non avesse trasmesso per posta alcun programma o software. Analogamente, il fatto che sulle non sia stato rilevato un qualche elemento di rilievo costituisce prova della mancata trasmissione e/o commercializzazione del materiale per via informatica. Dall'elenco stampato dei cd musicali e di playstation si rileva inoltre che, concordemente a quanto riferito dall'imputato stesso, i titoli sono tutti diversi e non riproducono la stessa opera, elemento che corrobora la veridicità di quanto dichiarato dall'imputato circa l'uso personale effettuato del materiale riprodotto.
4 Ciò detto, si deve rilevare che l'art. 171 bis L. n. 633/41 è stato integralmente sostituito dall'art. 13 L. 18 agosto 2000 n Sostanzialmente, il legislatore ha sostituito la dicitura "a fini di lucro", in vigore al momento della consumazione del reato contestato, con quella "per trarne profitto". Come giustamente osservato dalla difesa, il riferimento al profitto anziché al lucro ha comportato un ampliamento della pretesa punitiva dello Stato, in quanto il primo presuppone il fine dell'agente di trarre dalla condotta illecita un guadagno economicamente valutabile mentre il profitto, concetto più ampio, può consistere anche nel semplice risparmio (mancata spesa per l'acquisto del programma) dell'autore del reato ovvero in un vantaggio di natura patrimoniale in senso più vasto. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte affermando che "la modifica del primo comma dell'art. 171 bis, che ha sostituito al dolo specifico del fine di lucro quello del fine di trarne profitto, comporta un'accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore" (Cass. Pen. Sez. III n ). Al contrario, la stessa sezione della Suprema Corte ha affermato, con sentenza di poco successiva (Cass. Pen. sez. III n ), che sussiste continuità normativa tra i due illeciti "atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione". In particolare, la Corte ha affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale. Ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento che distingue nettamente tra il contenuto del dolo specifico richiesto dalla norma di legge violata, prima della modifica legislativa intervenuta con L. n. 248/2000. Anche nell'ambito di altre disposizioni penali, la diversa dizione "profitto" e "lucro" comporta un differente contenuto del dolo specifico richiesto dall'agente che non pare possa essere superato con una omologazione dei due concetti di fatto diversi. Alla luce di tali principi di diritto, l'imputato va assolto dal reato contestato sub capo A, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 248/2000, perché il fatto non costituisce reato, per mancanza del dolo specifico del fine di lucro allora richiesto dalla norma incriminatrice. Dev'essere disposta la confisca e la distruzione del materiale tutt'ora in sequestro, ai sensi dell'art. 171 sexies L. n. 633/1941. Il carico di lavoro giustifica il termine di deposito della motivazione. P.Q.M. visto l'art. 530 c.p.p.. assolve Cl. Bo. dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato. Visti gli artt. 171 sexies L. n. 633/41 e 240 c.p. ordina la confisca e la distruzione del materiale in sequestro.
5 Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine di giorni 65 per il deposito della motivazione.
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