POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ASSOCIATI A.N.A.C.I.

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1 POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ASSOCIATI A.N.A.C.I. POLIZZA: n Agenzia D.A.S. di MILANO (52.032) Allevi Massimo SAS DURATA: 1 anno, 7 mesi, 15 giorni DECORRENZA: ore 24 del SCADENZA: ore 24 del FRAZIONAMENTO: annuale CONTRAENTE: A.N.A.C.I. - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari Via Cola di Rienzo, ROMA in persona del Signor Pietro Membri, in qualità di legale Rappresentante PARTITA IVA : n SVILUPPO PREMIO premio netto diritto imposte premio lordo (21.25%) PRIMA RATA ( ) ,84 0, , ,00 PREMIO ANNUO (calcolato sul n. di Amministratori Associati al Contraente) ,20 0, , ,00 Premio annuo lordo per ciascun Amministratore : Euro 8,00. Redatta in triplice esemplare in Verona, il Il premio di Euro ,00 (trentamila/00) è stato incassato oggi. L'ESATTORE DEFINIZIONI Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione; 1

2 Contratto: Assicurato: Contraente: Premio: Sinistro: Società: il contratto di assicurazione; colui a favore del quale opera l'assicurazione; A.N.A.C.I.; il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio connesso alle garanzie prestate; la controversia o il procedimento per i quali è prestata l Assicurazione; D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE ART. 1- DECORRENZA. PAGAMENTO DEL PREMIO. DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata stabilita dal contratto, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere il pagamento dei premi scaduti. Il contratto si rinnova tacitamente per periodi di un anno in mancanza di disdetta da inviare con lettera raccomandata, che deve essere spedita al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza. Art. 2 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO Il contratto si risolve di diritto qualora l Assicurato o il Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30 giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da spedirsi con lettera raccomandata, rimborsando al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso. ART. 3 COMUNICAZIONI La disdetta del contratto da pare del Contraente va inviata con lettera raccomandata alla Direzione Generale della Società, oppure alle sue Aree. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'assicurato sono tenuti, ad eccezione di quanto previsto all Articolo 14 secondo capoverso, possono essere inviate alla Direzione Generale della Società, oppure alle sue Aree o alle sue Agenzie. Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o incaricati della Società sono validi senza la ratifica da parte della Direzione Generale della Società. ART. 4 - REGOLAZIONE PREMIO Il premio annuo, che comunque costituisce il minimo dovuto, è calcolato sul numero di Amministratori di condominio associati al Contraente, ed è soggetto a regolazione in aumento con le seguenti modalità: entro 60 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente dovrà inviare alla Società, mediante supporto informatico, l elenco aggiornato degli Amministratori di Condominio per la regolazione dell annualità appena trascorsa, che verrà effettuata in base al premio annuo per ciascun Amministratore indicato nel frontespizio di polizza, indipendentemente dalla data in cui l Amministratore si sia associato al Contraente; a tal fine, la Società provvederà ad emettere apposita appendice, che dovrà essere regolata entro il mese successivo. Il premio annuo per l'annualità successiva verrà pertanto determinato in base all'ultima regolazione effettuata, fermo restando il premio minimo di cui al comma precedente. 2

3 ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società o con altre Compagnie, di altre polizze per il medesimo rischio. ART. 6 - FORO COMPETENTE Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria di Verona. È tuttavia facoltà della Società adire l Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato. ART. 7 - TASSE ED IMPOSTE Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato dalla Società. ART. 8 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi precisato - dalle norme di legge. CONDIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE ART. 9 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto di Euro ,00, per sinistro, illimitato per anno, il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese: - per l'intervento di un legale; - per l intervento di un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a Euro 2.500,00, sempre nei limiti del massimale di Euro ,00 per sinistro e illimitato per anno. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di corte d Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario sia diverso da quello di residenza dell Assicurato; - per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa; - degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità Giudiziaria. Inoltre, la Società riconoscerà: - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 art. 9 Decreto Legge 11 Marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari, fino ad un limite di Euro 500,00, sempre nei limiti del massimale di Euro ,00 per sinistro e illimitato per anno. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: - le spese per l assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000,00; - l anticipo della cauzione, disposta dall Autorità competente, entro il limite massimo di ,00. L importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. 3

4 ART AMBITO DELL ASSICURAZIONE Con riferimento all Articolo 9, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell Assicurato qualora, nell ambito dello svolgimento della attività di Amministratore di condominio: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Si comprendono, a parziale deroga di quanto previsto all Articolo 11 ESCLUSIONI i procedimenti penali derivanti da violazioni di norme in materia fiscale, tributaria ed amministrativa e da violazioni connesse agli obblighi/adempimenti in materia di salute di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94 e 494/96 ed altre norme strettamente collegate); b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compresi i reati causati da violazione del D. Lgs n. 231 e per inosservanza del D.Lgs.196/03, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l obbligo per l Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tale ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute, quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; c) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un apposita assicurazione della Responsabilità Civile ed a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di assistenza, ai sensi dell Art Cod. Civ.; nel caso in cui la Polizza di R.C., pur regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio; e) debba sostenere controversie di natura civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 210, relative a: - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti regolarmente iscritti al libro matricola, con i lavoratori a progetto e con lavoratori parasubordinati in genere, purchè in regola con la legislazione vigente in materia di leggi sul lavoro; - locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove l Assicurato esercita la propria attività; - contratti individuali stipulati dall Assicurato con Compagnie di Assicurazione; - controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; restano però escluse le vertenze relative all accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri; - contratti relativi a fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti; f) debba presentare opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, erogati nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai Decreti legislativi 19 settembre 1994, nr. 626 e 14 agosto 1996, nr. 494 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; g) debba presentare opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, erogate nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 231, fermo restando che l intervento in garanzia sarà operante esclusivamente in caso di assoluzione definitiva dell Assicurato; h) debba presentare opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, erogate nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 196 (cd. Codice della Privacy ); i) debba presentare opposizione avverso i procedimenti di natura tributaria o fiscale, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 472; l intervento in garanzia sarà però operante esclusivamente in caso di assoluzione definitiva dell Assicurato. CONSULENZA TELEFONICA Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi: Servizi di consulenza ed assistenza. Consul DAS telefonica con il numero verde L Assicurato potrà telefonare nell orario d ufficio (da Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 20,00 esclusi i festivi) per ottenere: - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti; 4

5 - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle - prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.). Consultazione preventiva ed assistenza: nel caso in cui l Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il numero verde Persone Assicurate: gli Amministratori di condominio iscritti al Contraente. ART.11 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN CASO DI PRESENZA DI POLIZZA DI TUTELA LEGALE STIPULATA DAL SINGOLO ASSICURATO Resta inteso che, qualora l Amministratore Assicurato risulti già intestatario di propria polizza di Tutela Legale, le garanzie di cui alla presente polizza opereranno in secondo rischio, rispetto alla polizza contratta dallo stesso. ART ESCLUSIONI La garanzia è esclusa: per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aerei; per materia fiscale, tributaria ed amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tali materie e per quanto previsto all Articolo 10 sub. lettere f), g), h), i); per controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove le Persone Assicurate svolgono la propria attività; per operazioni relative alla compravendita o costruzione di beni immobili; per operazioni relative alla compravendita di beni mobili registrati; per controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; per controversie relative a rapporti tra Soci e Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, e acquisto/cessione di azienda. Inoltre la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, compresa l IVA sulle parcelle dei professionisti, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. ART ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: in tutti gli Stati d'europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell ipotesi di vertenze contrattuali e di opposizione alle sanzioni amministrative. ART INSORGENZA DEL SINISTRO OPERATIVITA DELLA GARANZIA Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. Per gli Amministratori iscritti al Contraente alla data di decorrenza del contratto,la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del Contratto. Per gli Amministratori iscritti al Contraente successivamente alla data di decorrenza del contratto, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione alla Contraente. Alla denuncia di sinistro dovrà essere sempre allegata idonea documentazione (ad. esempio fattura di pagamento, ricevuta ecc.. ), da cui si evinca la data certa di iscrizione dell Assicurato al Contraente. Contestualmente alla denuncia di sinistro, l Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, l esistenza o meno di una propria polizza di Tutela Legale e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 5

6 La garanzia opera anche prima della notifica all Assicurato dell Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: - vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. ART DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società oppure alle sue Aree la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e duplicazioni di attività, mentre, per quanto riguarda l intervento del legale domiciliatario, la Società interverrà esclusivamente nei limiti indicati all Articolo 9 comma secondo delle Condizioni Generali di Contratto. ART 16 - GESTIONE DEL SINISTRO Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti. ART.17 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'assicurato in caso di ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Verona, competente ai sensi dell'art. 6. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell arbitro sia sfavorevole all Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. Art. 18 RECUPERO DI SOMME Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. Il Contraente D.A. S. 6

7 Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione e delle Informazioni Precontrattuali di cui al Modello N.I Egli dichiara altresì di approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: Art. 1 Decorrenza. Pagamento del premio. Durata e proroga del contratto; Art. 2 Recesso dal contratto; Art. 3 Comunicazioni; Art. 4 Regolazione del premio; Art. 5 Altre assicurazioni; Art. 6 Foro competente; Art. 12 Esclusioni; Art. 17 Disaccordo sulla gestione del sinistro. Il Contraente 7

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