REGOLAMENTO DEL FONDO DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

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1 REGOLAMENTO DEL FONDO DEGLI SPECIALISTI ESTERNI Testo in vigore Art. 1 Testo emendato Art. 1 Il Fondo di Previdenza a favore dei medici ed odontoiatri Specialisti esterni, assunto in gestione dall'ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici -ENPAM- a norma dell'art. 4 secondo comma, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959 n 931 e successive modificazioni e a norma dell art. 5,, dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento. Sono iscritti al Fondo i medici e gli odontoiatri: a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali; b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale; c) indicati, ai sensi dell art. 1, 9, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Possono inoltre essere iscritti al Fondo -previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15- i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme Sono iscritti al Fondo i medici e gli odontoiatri: a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali; b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale; c) indicati, ai sensi dell art. 1, 9, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Possono inoltre essere iscritti al Fondo -previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15- i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme 1

2 dell'accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme dell'accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n 833, nonché alle disposizioni di cui all art. 1, commi 39 e 40, della Legge 23 agosto 2004 n comma 4 Il contributo previdenziale dovuto ai sensi dell art. 1, 9, della Legge 23 agosto 2004 n. 243 è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e della sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai DD.PP.RR. 23 marzo 1988 nn. 119 e 120. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 2 Le entrate del Fondo sono costituite: a) dai contributi previdenziali versati dagli Istituti e dalle società di cui al precedente art. 1; b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali; c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 dell'accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto che abbiano cessato l attività professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme dell'accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n 833, nonché alle disposizioni di cui all art. 1, commi 39 e 40, della Legge 23 agosto 2004 n Nell ottica di assicurare l equilibrio della gestione, è comunque rimessa all ENPAM la rideterminazione della misura dei contributi già fissata dal predetto Accordo Collettivo. I contributi devono essere versati secondo le modalità ed i termini fissati dall Ente. comma 4 Art. 2 2

3 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione; e) da donazioni. Le uscite del Fondo sono costituite: a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento; b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo. comma 4 La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell art. 3, 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economicofinanziaria del Fondo deve assicurare l equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale della Fondazione costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo. comma 4 La situazione finanziaria del Fondo delle gestioni dell Enpam deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell art. 3, 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, la gestione economicofinanziaria del Fondo deve assicurare l equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni entro l arco temporale previsto dalla normativa vigente, mediante l adozione dei 3

4 provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico. Art. 3 Art. 3 I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l ordinamento degli studi in vigore all epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla Quota A del Fondo di previdenza generale. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per le domande presentate entro il dagli iscritti di cui al precedente art. 1,, lettere a) e b), è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. Per le domande presentate dall da tutti gli iscritti, il calcolo dell onere di riscatto si determina moltiplicando la contribuzione relativa ai dodici mesi meno remoti rispetto 4

5 alla data della domanda per il numero di anni o frazioni di anno- da riscattare. La rivalutazione del montante contributivo così versato ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Il criterio di calcolo dell onere di riscatto in vigore dall si applica anche alle domande presentate prima del dagli iscritti di cui al precedente art. 1,, lettera c). comma 4 La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all età ed all anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall iscritto alla data della presentazione della domanda. comma 5 Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al dell art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. comma 4 comma 5 Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui alla Tabella A/1, allegata al presente Regolamento, o sia abbia cessato dal rapporto l attività professionale con tutti gli Istituti di cui al dell art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Per le domande di riscatto presentate dall e per quelle presentate in qualunque data dagli iscritti di cui al precedente art. 1 lettera c), è richiesta un anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo non inferiore a 12 mesi. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l iscritto che abbia già 5

6 fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. comma 6 Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell interesse legale in ragione d anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65 anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. A decorrere dal 1 gennaio 1998, si procede al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in corso, secondo le medesime modalità. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì a tutte le domande di riscatto presentate anteriormente al 1 gennaio 1998 e non ancora definite. comma 7 Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato comma 6 Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell interesse legale in ragione d anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65 anno di età raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui all allegata Tabella A/1, o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. A decorrere dal 1 gennaio 1998, si procede al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in corso, secondo le medesime modalità. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì a tutte le domande di riscatto presentate anteriormente al 1 gennaio 1998 e non ancora definite. comma 7 6

7 il versamento rateale dell importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all atto del verificarsi dell evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all atto della presentazione della domanda di pensione; l iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell accoglimento della domanda di invalidità. comma 8 Qualora l iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall iscritto, il pagamento dell importo del relativo contributo deve essere completato comma 8 Qualora l iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto dell attività professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1,, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall iscritto, il pagamento dell importo del 7

8 entro sessanta giorni dalla comunicazione dell importo da pagare e comunque prima dell erogazione della pensione. Art. 4 A ciascun iscritto l E.N.P.A.M. invia con cadenza annuale il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell anno precedente. Art. 5 Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'enpam, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'enpam, e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'enpam, nella seguente misura: a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; b) 50% oltre tale limite. La maggiorazione di cui al precedente comma relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell importo da pagare e comunque prima dell erogazione della pensione. Art. 4 Art. 5 Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'enpam, nella seguente misura: a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; b) 50% oltre tale limite. La maggiorazione di cui al precedente comma 8

9 decorre per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 1 gennaio dell anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1 gennaio Art. 6 I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti: a) il trattamento ordinario; b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente; c) il trattamento a favore dei superstiti; d) il trattamento per invalidità temporanea. Art. 7 Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65 anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65 anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 decorre per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 1 gennaio dell anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1 gennaio Art. 6 Art. 7 Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65 anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1. Il trattamento ordinario di vecchiaia compete all iscritto che: a) abbia compiuto l età anagrafica pro tempore vigente indicata nella Tabella A/1 allegata al presente Regolamento; b) abbia cessato l attività professionale di cui al precedente art.1. Per cessazione dell attività professionale si intende anche la trasformazione della titolarità della convenzione di persona fisica in accreditamento di associazione professionale o società in qualunque forma costituita ovvero il trasferimento dell accreditamento a diversa società. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65 anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 9

10 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva effettiva o riscattata ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell anzianità contributiva maturata presso la Quota B del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età. anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva effettiva o riscattata ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell anzianità contributiva maturata presso la Quota B del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento ordinario anticipato compete all iscritto che: a) abbia cessato l attività professionale di cui al precedente art.1 prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella A/1 allegata al presente Regolamento; b) sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia da almeno 30 anni; c) abbia maturato presso il Fondo un anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi contributivi coincidenti, e/o riscattata, pari a 42 anni (40 anni fino al 10

11 ), oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nell allegata Tabella A/2. Per determinare il requisito contributivo di cui alla precedente lettera c) si tiene conto anche: 1) dell anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta, purché non relativa a periodi coincidenti, maturata presso gli altri Fondi gestiti dall ENPAM, con la sola esclusione della Quota A del Fondo di Previdenza Generale; 2) dell anzianità contributiva riscattata presso gli altri Fondi purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti. Nel caso in cui l iscritto, all atto della presentazione della domanda di pensione ordinaria, abbia maturato i requisiti richiesti sia per il trattamento anticipato che per quello di vecchiaia, si eroga il trattamento di vecchiaia. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando alla retribuzione media annua base, calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta a norma della Legge 45/90. comma 4 Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue: a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella "A" allegata al presente Regolamento; l'aggiornamento delle Il trattamento ordinario spettante a 65 anni agli iscritti di cui al precedente art. 1 comma 2 lettere a) e b), che hanno maturato i requisiti previsti dal presente articolo comma 1 o 2 entro il , è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando alla retribuzione media annua base, calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta a norma della Legge 45/90. comma 4 Per la determinazione della retribuzione media annua base, si procede come segue: a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella Tabella A allegata al presente Regolamento; l'aggiornamento delle 11

12 aliquote di cui alla tabella "A" è deliberato dal Comitato Direttivo dell'enpam sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle Convenzioni Uniche di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n 833. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, di cui all art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993; b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i compensi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; l'indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro ,27 mentre per la parte eccedente l'importo di ,27 si applica nella misura del 75%; c) si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, -e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente. comma 5 Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, ove non coincidente attribuendo: a) per i periodi di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata precedenti al 1 aprile 1988, l'1,225% per ciascun anno ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno; b) per i periodi di contribuzione effettiva o riscattata a partire dal 1 aprile 1988: l'1,225% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di aliquote di cui alla tabella "A" è deliberato dal Comitato Direttivo dell'enpam sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle Convenzioni Uniche di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n 833. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, di cui all art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993; b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i compensi stessi e che precede l'anno di decorrenza della pensione; l'indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro ,27 mentre per la parte eccedente l'importo di ,27 si applica nella misura del 75%; c) si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, -e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente. comma 5 Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, ove non coincidente attribuendo: indicate nella Tabella A/3, allegata al presente Regolamento. a) per i periodi di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata precedenti al 1 aprile 1988, l'1,225% per ciascun anno ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno; b) per i periodi di contribuzione effettiva o riscattata a partire dal 1 aprile 1988: 12

13 anno- di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma in base all'aliquota contributiva del 12% o inferiore e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca anteriore alla data di approvazione del presente Regolamento o, comunque, in epoca in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 12%; il 2,25% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma, in base all'aliquota contributiva del 22% e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca, successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 22%; c) per i periodi di contribuzione ricongiunta, non coincidenti con periodi di attività effettiva, a partire dal 1 aprile 1988: l 1,225% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a prestazione», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni; il 2,25% per ogni anno -ed un aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a visita», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni. l'1,225% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma in base all'aliquota contributiva del 12% o inferiore e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca anteriore alla data di approvazione del presente Regolamento o, comunque, in epoca in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 12%; il 2,25% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma, in base all'aliquota contributiva del 22% e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca, successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 22%; c) per i periodi di contribuzione ricongiunta, non coincidenti con periodi di attività effettiva, a partire dal 1 aprile 1988: l 1,225% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a prestazione», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni; il 2,25% per ogni anno -ed un aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a visita», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni. comma 5 bis Il trattamento ordinario spettante agli iscritti di cui al precedente art.1,, lettere a) e b), che iniziano a contribuire al Fondo dall , e lettera c) è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui 13

14 misura si determina secondo il sistema contributivo, di cui alla Legge 335/95 e successive modificazioni, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, di cui alla legge 247/2007 e successive modificazioni, relativo all età dell iscritto al momento della decorrenza della pensione, indicato nella Tabella E allegata al presente Regolamento. comma 5 ter Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione, corrispondenti all età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno. comma 5 quater Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi effettivi, riscattati e ricongiunti, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione. comma 5 quinquies Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n comma 5 sexies Il trattamento ordinario spettante agli iscritti di cui al precedente art. 1,, lettere a) e b) che abbiano anche un anzianità contributiva effettiva, riscattata e ricongiunta antecedente al , è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina sommando due 14

15 quote di pensione, calcolate come segue: a) la prima quota si ottiene con le modalità di cui ai precedenti commi da 3 a 5 tenendo conto dei compensi soggetti a contribuzione, della relativa rivalutazione e dell anzianità contributiva fino al , indicizzando l importo così ottenuto con le modalità di cui al precedente art.5, dall anno 2013 fino all anno che precede quello di decorrenza della pensione; b) la seconda quota, relativa agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta maturati dall , si determina secondo il sistema di calcolo contributivo, di cui ai precedenti commi da 5 bis a 5 quinquies. comma 6 Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65 anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1 agosto 2006, si applicano in misura doppia. comma 6 Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65 anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1 agosto 2006, si applicano in misura doppia. Al trattamento ordinario anticipato, spettante all iscritto di cui al precedente art. 1 lettere a) e b), che maturi i requisiti di cui al precedente, ivi compresa la cessazione del rapporto professionale, entro il , si applicano i coefficienti di adeguamento all aspettativa di vita previsti nell allegata Tabella B, con riferimento all età maturata dal medico nel mese di decorrenza della pensione. Alla quota di pensione di cui al precedente comma 5 sexies lettera a), spettante all iscritto che maturi i requisiti per il trattamento ordinario anticipato a decorrere dall , si applicano i coefficienti di adeguamento all aspettativa di 15

16 vita previsti nell allegata Tabella B/1, con riferimento all età maturata dal medico nel mese di decorrenza della pensione. comma 7 Per gli iscritti che, alla data del 1 agosto 2006, abbiano superato il 65 anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella A/1, con riferimento all età anagrafica raggiunta alla suddetta data. Art. 8 In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65 anno di età, a tale data spetta all iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell anno immediatamente precedente a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età. comma 7 Per gli iscritti che, alla data del 1 agosto 2006, abbiano superato il 65 anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella A/1, con riferimento all età anagrafica raggiunta alla suddetta data. Ove l iscritto, di cui al precedente art. 1 lettere a) e b), abbia al un età superiore a 65 anni, le aliquote di rendimento di cui alla Tabella A/3, relative agli anni di contribuzione successivi alla suddetta età e fino e non oltre il 70 anno, corrispondenti ad attività effettuata dal 1 agosto 2006 al 31 dicembre 2012, si applicano in misura doppia. Per gli iscritti sopra citati che alla data del 1 agosto 2006 abbiano superato il 65 anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla Tabella A/1 B/2, con riferimento all età anagrafica raggiunta alla suddetta data. Art. 8 In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65 anno di età, a tale data previsti dal precedente art. 7, o 2, per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, spetta all iscritto, al compimento dell età anagrafica indicata nell allegata Tabella A/1, la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell anno successivo a quello di versamento e 16

17 fino al 31 dicembre dell anno immediatamente precedente a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all allegata Tabella A/1. All iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all atto del compimento del 65 anno di età, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell anzianità contributiva maturata presso la Quota B del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65 anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all esercizio dell attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente articolo 7. All iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, al raggiungimento dei requisiti di anzianità previsti dall art. 7,, o all atto del al compimento del 65 anno di età dell età anagrafica indicata nell allegata Tabella A/1, purché in tal caso in possesso di un anzianità contributiva pari ad almeno 15 anni, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 15 anni, si applicano i criteri indicati nel precedente art. 7. di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell anzianità contributiva maturata presso la Quota B del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65 anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all allegata Tabella A/1, all iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all esercizio dell attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le 17

18 modalità di cui al precedente articolo 7. Al trattamento calcolato con le modalità di cui ai commi 3 e 5 sexies del medesimo articolo, non si applica il coefficiente di adeguamento all aspettativa di vita di cui all allegata Tabella B. Al trattamento calcolato con le modalità di cui ai commi da 5 bis a 5 quinquies, si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo al requisito anagrafico pro tempore vigente di cui all allegata Tabella A/1. comma 4 In caso di decesso dell iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65 anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7,, ovvero ancora prima del riconoscimento dell invalidità, e che possa contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l iscritto ai sensi dell art. 7 del presente Regolamento, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti. comma 5 Per l iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l attività a rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei comma 4 In caso di decesso dell iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65 anno di età requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all allegata Tabella A/1, ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7,, ovvero ancora prima del riconoscimento dell invalidità, e che possa contare su con almeno 5 anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l iscritto ai sensi dell art. 7 del presente Regolamento, del precedente ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti. comma 5 Per l iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei 18

19 requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell indennità di cui al del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65 anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità di cui al precedente comma. Art. 9 L iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Art. 10 Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65 anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all esercizio dell attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all art. 1 del presente Regolamento. requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell indennità di cui al del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65 anno di età dell età anagrafica pro-tempore vigente, di cui alla allegata Tabella A/1, ovvero a quello di definitiva cessazione dell attività, se posteriore. In caso di decesso dell iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità del precedente comma. Art. 9 Art. 10 Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti dell attività professionale di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65 anno di età raggiungimento del requisito anagrafico protempore vigente, di cui all allegata Tabella A/1, divenga inabile in modo assoluto e permanente all esercizio dell attività professionale della professione medica e cessi dal rapporto ogni forma di attività professionale con tutti gli Istituti di cui all art. 19

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