Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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1 Civile Sent. Sez. 2 Num Anno 2015 Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO Relatore: MATERA LINA Data pubblicazione: 16/04/2015 SENTENZA sul ricorso proposto da: PAOLIERI MARIA GRAZIA PLRMGR43M41G999B, IN QUALITA' DI EREDE DI PAOLIERI ADALBERTO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO 2015 BESSI; ricorrente - contro PAOLIERI ANNA PLCNNA4OPA23794R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso

2 lo studio dell'avvocato MAURO ORLANDI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 202/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/02/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA; udito l'avvocato Carello Cesare Romano difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguenze di legge; udito l'avv. Orlandi Mauro difensore della controricorrente che insiste per il rigetto del ricorso; udito il P.M. Generale Dott. in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del gennaio 2001 Paolieri Adalberto conveniva dinanzi al Tribunale di Prato la figlia Paolieri Anna, chiedendo la revoca per indegnità della donazione indiretta di un immobile, acquistato con atto del 1972 dalla convenuta mediante danaro appositamente fornito dal padre. La convenuta, nel costituirsi, contestava la fondatezza della domanda. Con sentenza in data il Tribunale di Prato rigettava la domanda, rilevando che oggetto della donazione non era l'immobile ma il danaro fornito dal padre, atteso che, a giudizio del giudice di primo grado, "oggetto della donazione... non è la cosa di cui si è arricchito il donatario bensì quella di cui si è spogliata il donante". Avverso la predetta decisione proponeva appello l'attore. Con sentenza in data la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame, ritenendo meritevole di conferma, sia pure in base ad una diversa motivazione, la decisione di primo grado. La Corte territoriale, nel rilevare che, al fine di accertare se oggetto della donazione fosse il danaro o l'immobile, occorreva indagare se la volontà del donante fosse quella specifica di fare acquistare il bene al donatario, o quella più ampia e generica di fornirgli una disponibilità di denaro, osservava che, nella specie, l'attore, sul 1

4 quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva dimostrato né di aver dato alla figlia somme idonee a coprire l'intero prezzo dell'acquisto, né di averle date con lo scopo specifico ed esclusivo di consentire l'acquisto. Ad avviso del giudice del gravame, in particolare, i capitoli testimoniali articolati al riguardo dall'attore da un lato non rispondevano compiutamente al quesito cui si collegava l'esito della causa, e dall'altro erano affidati alla persona di un solo teste, Parolieri Maria Grazia, cioè all'altra figlia dell'appellante, chiaramente interessata alle sorti del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Paolieri Maria Grazia, in qualità di erede di Paolieri Adalberto, sulla base di tre motivi. Paolieri Anna ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt, 769 e 809 c.c. Deduce che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore risulta provato in modo esaustivo che il danaro è stato lo strumento necessario all'acquisto dell'immobile da parte della convenuta e che, pertanto, la volontà del Paolieri è stata quella di arricchire la figlia di quel determinato bene. Sostiene, infatti, che gli assegni e le cambiali 2

5 tratte dall'attore e girate alla venditrice, prodotti in primo grado, testimoniano che il prezzo degli immobili acquistati dalla convenuta è stato corrisposto interamente dal Paolieri ed offrono, quindi, in maniera incontrovertibile la prova del collegamento tra l'elargizione del danaro e l'acquisto. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione lemporis al ricorso in esame: "Dica la Corte se, di fronte ad una fattispecie in cui un soggetto (figlia ventitreenne e casalinga) ha acquistato beni immobili con compravendita conclusa direttamente con il venditore ma il prezzo è stato pagato, in parte, direttamente dal padre al venditore e, per il resto, mediante girata di titoli (cambiali tratte) dal padre al venditore nonché dal padre alla figlia e da questa girati al venditore, se sia corretto il principio di diritto applicato dalla Corte di Appello secondo il quale, per determinare se oggetto della donazione sia stato il denaro oppure gli immobili, sarebbe determinante ricostruire esattamente e con prove certe la volontà negoziale del donante, oppure se, diversamente, sia corretta la posizione sostenuta da questa difesa e basata sulla giurisprudenza della Corte Suprema, secondo la quale la volontà del donante non deve per forza desumersi da un atto formale, ma può essere sufficiente al riguardo la prova del collegamento tra elargizione del 3

6 denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all ' acquisto". 2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere non provato l'animus del donante, ha limitato il suo esame ai mezzi di prova testimoniali proposti dall'appellante, senza fare alcun riferimento alle prove documentali prodotte dall'attore, e in particolare al fatto che vi è stata una girata di cambiali dal Paolieri alle venditrici e, in parte, dall'attore alla figlia e da questa alle venditrici, finalizzata al pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa. Rileva, inoltre, che il giudice del gravame non ha fatto alcun accenno al preliminare di compravendita, che vedeva come promissario acquirente un soggetto diverso dalla figlia Anna. 3) Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. Nel premettere che, avendo il Tribunale qualificato la fattispecie come donazione diretta di denaro, tale donazione doveva essere considerata nulla per difetto di forma, deduce che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla nullità di tale donazione, da cui conseguiva il diritto dell'attore ad ottenere la ripetizione di quanto pagato. It 4

7 Il quesito di diritto posto è il seguente: "Se, di fronte ad una fattispecie in cui il giudice di primo grado nella sentenza ha accertato la donazione diretta del denaro pur non riconoscendo la nullità di detta donazione per mancanza della forma scritta ad substantiam e, successivamente, con l'impugnazione della medesima sentenza da parte del soccombente, la Corte di Appello non si è pronunciata sulla domanda di ripetizione da parte dell'appellante, se sia incorsa in un'ipotesi di omissione parziale di pronuncia che determina un error in procedendo che vizia la sentenza determinandone la nullità". 4) I primi due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, per integrare la per integrare la la fattispecie di donazione indiretta è necessario che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve, cioè, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile (Cass n. 3642; Cass n ). Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli, pertanto, si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da 5

8 quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tal caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto (Cass n ). E' stato altresì precisato che la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cass n. 2149). Nel caso in esame, la Corte di Appello non si è discostata dai principi innanzi enunciati, avendo rigettato la domanda sul rilievo che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva provato né di aver dato il denaro, né di averlo dato con l'esclusivo intento di consentire alla figlia l'acquisto dell'immobile. A tali conclusioni il giudice del gravame è pervenuto sulla base di un percorso argomentativo privo di vizi logici e giuridici, con cui ha evidenziato che i mezzi di prova addotti dall'attore potevano al massimo valere a dimostrare che, in occasione dell'acquisto in capo alla figlia, il padre fornì delle somme, ma non anche a comprovare nè che queste somme coprirono l'intero prezzo dell'acquisto, né che furono date alla figlia con lo scopo specifico ed 6

9 esclusivo di consentirle l'acquisto. Con l'ulteriore rilievo che l'unica teste indicata dall'attore, vale a dire l'altra figlia Paolieri Maria Grazia, risultava persona chiaramente interessata alle sorti della causa; circostanza che ha trovato positiva conferma nel prosieguo del giudizio, avendo la predetta, a seguito del decesso del padre, proposto il presente ricorso per cassazione in qualità di erede. Non sussistono, pertanto, le dedotte violazioni di legge, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di donazioni indirette. Né ricorrono i vizi motivazionali denunciati con il secondo motivo di ricorso. Si rammenta, al riguardo, che spetta solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né, per ottemperare all'obbligo della motivazione, il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata (Cass n. 3651).

10 Nel caso in esame, la Corte di Appello, nel ritenere non provati i fatti addotti dall'appellante a sostegno della tesi della donazione indiretta dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita del 1972, ha implicitamente espresso una valutazione negativa circa la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dall'attore. Ed è evidente che i vizi di motivazione denunciabili in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non possono consistere nell'apprezzamento delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte, non potendosi procedere in sede di legittimità ad un nuovo ed autonomo esame delle emergenze processuali. Sotto altro profilo, si osserva che il mancato od inesatto esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass n. 7086; Cass n. 4369; Cass n ; Cass n ). Nella specie, i documenti di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame (assegni e cambiali tratte in occasione dei preliminari di 8

11 vendita del e del ) non sembrano dotati di un simile requisito di decisività E' sufficiente considerare, in proposito, che nel ricorso non risulta nemmeno trascritto l'esatto contenuto delle clausole inerenti alla determinazione del prezzo e alle relative modalità di pagamento previste nel contratto di compravendita del , nel quale, secondo la ricorrente, pur risultando acquirente Paolieri Anna, il corrispettivo sarebbe stato interamente versato dal padre. Ne discende, all'evidenza, l'impossibilità di stabilire un sicuro collegamento tra i titoli emessi in occasione dei due contratti preliminari richiamati dalla ricorrente e il contratto definitivo stipulato dalla convenuta; tanto più ove si tenga conto che, per ammissione della stessa ricorrente, in entrambi i contratti preliminari non figurava come promissaria acquirente Paolieri Anna, ma la sorella Maria Grazia Secondo quanto emerge dalla lettura dello stesso ricorso, inoltre, i titoli emessi in occasione dei due contratti preliminari non coprivano l'intero prezzo pattuito, avendo la ricorrente dato atto che in occasione della stipula di tali contratti furono versati degli acconti in denaro, senza peraltro precisare se anche tali importi furono corrisposti dal padre. Non si vede, pertanto, come gli elementi documentali asseritamente trascurati dal giudice di appello possano di per sé 9

12 offrire la prova della dazione da parte dell'attore di somme di denaro corrispondenti all'intero prezzo fissato nel contratto di compravendita del , elargite con l'unico e specifico fine di consentire alla figlia l'acquisto degli immobili. 5) Anche il terzo motivo è privo di fondamento. Dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso (v. pag. 4) si evince che in primo grado l'attore ha chiesto esclusivamente la revoca della donazione indiretta dell'immobile, senza instare nemmeno in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale adito ravvisasse la sussistenza di una donazione diretta di denaro, per la declaratoria di nullità di tale atto per difetto di forma e per la conseguente ripetizione delle somme versate. Allo stesso modo, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello (che la Corte è abilitata ad esaminare direttamente, essendo stato denunciato un vizio in procedendo), il Paolieri ha chiesto (v. pag. 15) unicamente che venissero revocate le - donazioni indirette citate in premessa dichiarando il signor Adalberto Paolieri unico ed esclusivo proprietario dei beni immobili già oggetto delle donazioni revocate". Né, d'altro canto, sarebbe stato possibile, in sede di gravame, proporre domande nuove, alla luce del divieto posto dall'art. 345 c.p.c. 10

13 Di conseguenza, non avendo l'attore proposto domanda di nullità della donazione diretta di denaro e di ripetizione delle somme versate, non sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia. 6) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in curo 4,200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell' Il Consigliere relatore Il P esidente

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