I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
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1 IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano) Iussit.eu L IMPUGNATIVA DI DELIBERA ASSEMBLEARE ED I SUOI VIZI Con sentenza n. 1093/2013 la Sez. 12 civile del Tribunale di Napoli, ha rigettato il ricorso avverso l impugnativa di delibera assembleare del condominio e condannato il ricorrente alle spese di giudizio. I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola: Omesso aggiornamento dell anagrafe condominiale Rigettato E l attore che deve indicare i condomini pretermessi, restando, in mancanza, del tutto irrilevante la generica ed immotivata contestazione sollevata. L assemblea in seconda convocazione è invalida perché la prima era fissata di domenica e non si era tenuta Rigettato Il condominio convenuto ha esibito verbale sottoscritto da un solo condomino e dall amministratore. A nulla vale che sia stata fissata di Domenica.
2 Mancata revisione delle tabelle millesimali. Rigettato Le tabelle millesimali conservano la loro validità fino a quando vi è un espressa revisione e come tali sono giustamente poste a base del calcolo delle maggioranze assembleari. Violazione del diritto all informazione Rigettato. Perché la delibera sia valida è necessario che l avviso di convocazione specifichi gli argomenti da trattare, sia pure in modo non analitico e minuzioso, si da far comprendere i termini essenziali e consentire le conseguenti determinazioni; La disposizione di cui all art c.c. applicabile anche al condominio degli edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbono essere preventivamente informati, non comporta che nell avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dei singoli punti da parte dell assemblea, né che debbano essere preventivamente consegnati a ciascun condomino tutti i documenti utili o necessari ai fini dell approvazione o meno dell ordina del giorno. Essendo sufficiente che a ciascun partecipante sia consentito consultare la documentazione relativa all argomento, previa tempestiva richiesta all amministratore. (Cass. 2999/2010). La delibera è valida ed efficace anche se riguarda le due scale. Proprio perché il fabbricato condominiale si compone di n. 2 scale è valida la delibera presa dall assemblea generale che ha approvato i lavori di ristrutturazione delle facciate senz alcuna distinzione tra la scala A e B in quanto risulta essere stata applicata la tabella generale della proprietà * * *
3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli sezione 12 civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente SENTENZA ( ) ad oggetto: impugnazione delibera di assemblea condominale vertente TRA TIZIOX ( ), giusta procura a margine del ricorso Ricorrente E CONDOMINIO XXX di via ( ), in persona dell amministratore pro tempore, ( ) giusta procura in calce al ricorso notificato Resistente [.] MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6/7/2009 il condomino Tiziox ha impugnata la delibera condominiale adottata nell assemblea tenutasi in data 18/5/2009, nella quale non era presente, il cui verbale gli è stato notificato in data 5/6/2009; il ricorrente deduceva la nullità o annullabilità della delibera per omesso aggiornamento dell anagrafe condominiale, per violazione dell art.1136 comma I c.c. non potendo ritenersi costituita in seconda convocazione l assemblea del 18/5/09, per mancata revisione delle tabelle millesimali, per difetto di informazione dell oggetto
4 dell assemblea ed infine per adozione di una deliberazione unitaria di spesa relativa ad esecuzione di lavori riguardanti fabbricati disuniti e separati. Si costituiva il condominio convenuto, deducendo la tardività ed infondatezza della impugnazione; rigettata la istanza di sospensione della delibera ed espletata istruttoria, la causa viene quindi per la decisione. Nessun dubbio ricorre in ordine alla tempestività dell impugnazione, proposta entro il termine di gg.30 dalla comunicazione del deliberato assembleare (il giorno 6/7/09 cadeva di domenica, sicché il termine di gg.30, che scadeva in tale data, è stato prorogato ex art.157 co. IV c.p.c. al giorno successivo. Passando al merito, si rileva che l opposizione risulta infondata. Ed invero, quanto al vizio afferente il dedotto mancato aggiornamento dell elenco dei condomini aventi diritto a partecipare all assemblea, incombeva al ricorrente di indicare il nominativo dei soggetti che ritiene erroneamente pretermessi nell elenco dei condomini utilizzato dall amministratore ai fini dell invio delle convocazioni assembleari, costituendo onere dell amministratore di condominio quello di dimostrare di aver inviato l avviso di convocazione a coloro che risultano condomini del fabbricato, mentre costituisce onere del condomino che chiede l accertamento dell invalidità di una deliberazione dell assemblea fornire la prova della carenza del predetto elenco o quantomeno indicare espressamente e nominativamente i soggetti pretermessi, restando in mancanza del tutto irrilevante la generica ed immotivata contestazione sollevata. Quanto alla deduzione di parte ricorrente, secondo cui l assemblea del 18/5/2009 non potrebbe ritenersi svolta in seconda convocazione, poiché la prima convocazione fissata per domenica 17/5/2009 alle ore 18,30 non era stata tenuta ed era stata indicata per mera formalità, occorre rilevare che il condominio opposto ha prodotto copia del verbale della riunione del 17/5/2009, dal quale risulta la presenza di un solo condomino e dell amministratore, i quali detto verbale hanno sottoscritto, e che il convenuto condominio ha altresì fornito prova testimoniale a conferma del fatto che detta riunione fu effettivamente tenuta nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale. Viceversa, parte ricorrente nessuna prova ha fornito a sostegno del proprio assunto, né assume al riguardo significato alcuno il fatto che la prima convocazione fosse
5 stata fissata di domenica alle ore 18,00, non essendo ciò contrario ad alcuna norma legale o regolamentare né risultando tale circostanza non plausibile e veritiera. In ordine alla doglianza afferente la mancata revisione delle tabelle millesimali, è appena il caso di evidenziare che, ai sensi dell art. 69 disp. att. c.c., i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti e modificati, anche ad istanza di un solo condomino, ove siano conseguenza di errore oppure quando, per le mutate condizioni, sia notevolmente alterato il rapporto originario dei valori delle singole porzioni, ma fino alla revisione delle tabelle vigenti, queste ultime conservano piena validità ed applicazione e devono quindi essere poste a base del calcolo delle maggioranze nelle assemblee condominiali. Con riguardo alla doglianza afferente la dedotta violazione del diritto d informazione dei condomini per incompletezza della documentazione allegata alla convocazione, si osserva che affinché la delibera di un assemblea condominiale sia valida, è necessario che l avviso di convocazione elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, gli argomenti da trattare, sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione; in particolare, la disposizione dell art.1105 comma 3 c.c. applicabile anche in materia di condominio di edifici la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell esame dei singolo punti da parte dell assemblea, né che debbano essere preventivamente consegnati a ciascun condomino tutti i documenti utili o necessari ai fini dell approvazione di quanto all ordine del giorno, essendo viceversa sufficiente che a ciascun partecipante sia consentito di consultare la documentazione relativa all argomento, previa tempestiva richiesta inoltrata all amministratore (Cass. 10/02/2010, n. 2999; Cass. 28/01/2004, n. 1544; Cass. 27/03/200, n. 3634). Infine, nessun vizio di annullabilità può ritenersi derivare dal fatto che lavori di ristrutturazione delle facciate sia stata deliberata senza distinzione tra la scala A e la scala B, atteso che risulta essere stata applicata la tabella generale che unisce i condomini delle due scale predette.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. 20/7/2012 n. 140, emesso in applicazione dell art.9 del D.L. 24/1/2012 n.1, convertito con legge 24/3/2012 n.27, ed in particolare, ai sensi dell art.4 del predetto regolamento, tenendo conto della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dall assistito, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento; si precisa inoltre che, ai sensi della citata normativa e dell orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l esplicazione dell attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1 Rigetta la opposizione proposta da Tiziox avverso la delibera assembleare del convenuto condominio adottata in data 18/5/2009; 2 Condanna Tiziox al pagamento delle spese di giudizio in favore del Condominio XXX, in persona dell amministratore pro tempore, (...). Così deciso in Napoli il 24/1/2013 IL GIUDICE Dott. Giovanni Scotto di Carlo
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