Seduta del 16/09/2008 ore presso il palazzo storico di Piazza del Popolo Sessione Ordinaria di prima convocazione seduta Pubblica
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1 ORIGINALE DELIBER AZI ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 16/09/2008 ore presso il palazzo storico di Piazza del Popolo Sessione Ordinaria di prima convocazione seduta Pubblica Presiede BUFFI MAURIZIO Sindaco Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale Consiglieri presenti alla deliberazione: n 16 Consiglieri assenti alla deliberazione: n 1 come segue: PRESENTI 1 BUFFI MAURIZIO Sindaco X 2 BERNAZZI GIULIANO Consigliere X 3 BOVINI TOMMASO Consigliere X 4 DAVITTI DANIELE Consigliere X 5 FURI PAOLA Consigliere X 6 GALLUZZI STEFANIA Consigliere X 7 GRASSI DAVIDE Consigliere X 8 LANDI DUILIO Consigliere X 9 MAURA LUCA Consigliere X 10 MENCHINI ROSSELLA Consigliere X 11 MINUCCI GIANNI Consigliere X 12 PACCAGNINI MARCO Consigliere X 13 SALADINI MARCELLO Consigliere X 14 SALADINI MARZIO Consigliere X 15 VEGNI MARIO Consigliere X 16 VERSI FRANCESCO Consigliere X 17 VOLTOLINI FEDERICA Consigliere X ASSENTI Sono presenti gli assessori non consiglieri: DEL BIGO FRANCO, MAGINI MARESA, PANTOSTI ALESSIO, PACCAGNINI GIAMPIERO, TURCHI ROBERTO, Scrutatori: FURI PAOLA GALLUZZI STEFANIA VOLTOLINI FEDERICA Atto n 45 Seduta del 16/09/2008 OGGETTO: L.R. 1/05 in forma attuativa Az. Ag. Camigliano. Adozione Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000
2 Si dà atto che esce il C. Grassi. I consiglieri presenti sono 15. Il Sindaco Presidente introduce l argomento indicando come dopo questo atto e quelli che seguiranno si potrà procedere al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria e quindi l Azienda onorerà gli impegni assunti nel Chiesta ed ottenuta la parola il C. Landi Duilio indica che al contrario di quanto fino ad oggi non voterà il provvedimento in quanto l Azienda avrebbe dovuto dopo quattro anni quantomeno iniziare le opere che si era impegnata a fare nel protocollo all epoca stipulato. SI sarebbero dovuti quindi comportare diversamente e dimostrare una maggiore sensibilità. Chiesta ed ottenuta la parola il C. Maura si dichiara d accordo con Landi per la scarsa sensibilità dimostrata dall Azienda. Chiesta ed ottenuta la parola il C. Galluzzi si dichiara d accordo con Landi. Il Sindaco Presidente indica che l Amm. ne sarà vigile nel verificare che siano rispettati gli impegni assunti. Chiesta ed ottenuta la parola il C. Bovini dichiara che il gruppo di Rifondazione voterà la proposta. Dopodichè: Premesso IL CONSIGLIO COMUNALE che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 febbraio 2005, venne approvata una variante al PRG ai sensi della L.R. 5/95, art. 40 con le procedure di cui ai commi da 8 a 20, consistente nello stralcio di una parte di area F3 (verde pubblico) sostituendola, con leggero ampliamento con un area D11A (Zona rurale per impianti e stabilimenti di lavorazione prodotti enologici e olivicoli), con conseguente riperimetrazione del centro abitato, oltre ad individuare una nuova F3/1 (verde pubblico attrezzato) su cui è previsto, oltre alla normativa F3, anche la possibilità di impianti sportivi a gestione pubblica e/o privata; Che nella deliberazione di adozione presa dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 22 gennaio 2004, venne approvato un protocollo di intesa per una riqualificazione urbana della piazza principale del paese, con demolizione dell ultimo piano della cantina con conseguente uso pubblico dell area rimanente dopo la demolizione, pavimentazione della piazzetta denominata Di sopra, pavimentazione di Via dell Ingresso, utilizzo del parcheggio aziendale ad uso pubblico, realizzazione con arredi e percorsi pedonali della nuova area a verde; che la Ditta Castello di Camigliano di Ghezzi Gualtiero, ha già eseguito abusivamente i lavori di realizzazione della cantina in ampliamento a quella esistente senza presentare preventivamente la concessione edilizia (oggi permesso a costruire); che l Azienda Agricola Castello di Camigliano, ha presentato permesso a costruire in sanatoria, autodenuciando l abuso commesso con richiesta di concessione edilizia in sanatoria con pratica n , presentata in data 17 LUGLIO 2006, protocollo n ; che al fine di poter rilasciare eventuale permesso a costruire in sanatoria, è indispensabile l approvazione del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, redatto, come previsto nella variante al PRG con le modalità di Piano in forma attuativa; Preso atto che il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale venne presentato in data 10 gennaio 2007, prot. 343; che il Piano stesso venne inviato all Amministrazione Provinciale e alla Comunità Montana per i rispettivi pareri di competenza in data 18 gennaio 2007, con nota protocollo n. 799; che con nota in data 22 febbraio 2007 assunta al numero 2224 di protocollo, venne richiesta da parte del tecnico, una sospensione dell iter procedurale, al fine di integrare la pratica con una adeguata documentazione in conformità del P.T.C.; che in data 6 dicembre 2007, assunta al numero di protocollo, venne integrata la documentazione e richiesta la riattivazione dell iter procedurale; che l Amministrazione Provinciale a seguito delle integrazioni presentate, con propria nota in data 19 giugno 2008, prot , ha ritenuto esprimere parere favorevole con la seguente condizione: in fase di
3 Approvazione del PAPMAA ed ai fini della stipula della convenzione di cui all art. 42 commi 7 e 8 della L.R. 1/05, si suggerisce al Comune di richiedere uno specifico elaborato progettuale di dettaglio della sistemazione a verde della parte di terreno a copertura della cantina e di quello della parte in pendenza con l utilizzo di essenze autoctone. Per la parte a monte ed in copertura della sistemazione potrà garantire una particolare essenzialità degli elementi visivi, escludendo filari di cipressi al fine di non riproporre immagini stereotipate della Toscana rurale, come indicato nella scheda ambito 38 Val d Orcia del PIT. Per la parte di terreno posta lateralmente potrà essere prevista una piantumazione di essenze arboree ed arbustive del tipo autoctono al fine della rinaturalizzazione del pendio e della limitazione dell erosione del suolo. Che la Comunità Montana per l aspetto agronomico, ha con determinazione dirigenziale n. 153 del 20 febbraio 2007, espresso parere favorevole per la.omissis. Realizzazione cantina-sanatoria per difformità alla C.E.; demolizione di parte della cantina esistente; demolizione ex porcilaia; deruralizzazione e vendita del podere Lombarda ; deruralizzazione e vendita del podere Pian delle Vigne. Di riservarsi l espressione di parere sulla previsione di utilizzazione del fabbricato contraddistinto al Foglio 185 dalla particella 59, a fini agrituristici- come da sommaria previsione indicata nella scheda in quanto non essendo allegata la Relazione Agrituristica ai sensi della LR 30/03, non sono dimostrate le condizioni di cui all art. 6 della LR 30/03 per quanto concerne il rapporto di connessione e complementarietà ed il carattere di principalità, anche se dal PMAA possono ricavarsi quelle di cui all art. 17 della citata LR 30/03 per l utilizzo ad attività agrituristica dell immobile usato ai fini agricoli..omissis Che con nota raccomandata AR in data 31 luglio 2008, la pratica con le indagini geologico-tecniche, venne inoltrata all URTAT per il deposito ai sensi della legge regionale , n. 1; Che con nota assunta al numero di protocollo in data 6 agosto 2008 l URTAT ha comunicato che all atto è stato conferito il numero di deposito 907; Che il Comune di Montalcino essendo in norme di salvaguardia non avendo rispettato i tempi di adozione del Piano Strutturale previsto nell accordo di programma fra Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Montalcino, deve applicare le misure di salvaguardia di cui alla circolare delal Regione Toscana 26 aprile 2007, prot / integrative dell art. 39 della L.R. 5/95; Ritenuto pertanto adottare il Piano di Miglioramento Agricolo a sanatoria dell Azienda Agricola Castello di Camigliano, i cui atti sono in deposito presso l Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia del Comune di Montalcino; Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Galluzzi, Maura, Landi e Menchini) su 14 consiglieri presenti e votanti con voti resi nelle forme di legge: D E L I B E R A Di adottare il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale in forma attuativa, presentato dall Azienda Agricola Castello di Camigliano posta in Montalcino alle seguenti condizioni: 1)- presentare, prima dell approvazione definitiva del PMAA, specifico elaborato progettuale di dettaglio della sistemazione a verde della parte di terreno a copertura della cantina e di quello della parte in pendenza con l utilizzo di essenze autoctone. Per la parte a monte ed in copertura della sistemazione potrà garantire una particolare essenzialità degli elementi visivi, escludendo filari di cipressi al fine di non riproporre immagini stereotipate della Toscana rurale, come indicato nella scheda ambito 38 Val d Orcia del PIT. Per la parte di terreno posta lateralmente potrà essere prevista una piantumazione di essenze arboree ed arbustive del tipo autoctono al fine della rinaturalizzazione del pendio e della limitazione dell erosione del suolo. 2)- dimostrare, in fase di richiesta di permesso a costruire, che sussistono le condizioni di cui all art. 6 della LR 30/03 per quanto concerne il rapporto di connessione e complementarietà ed il carattere di principalità, per l utilizzo ad attività agrituristica dell immobile usato ai fini agricoli, contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 185 dalla particella 59
4 Che venga depositata fideiussione bancaria o assicurativa relativa alle opere di miglioramento agricolo ambientale o dichiarazione che non vengono effettuate perché non previste dal P.M.A.A.; che venga sottoscritta, dopo l eventuale approvazione definitiva, convenzione o atto d obbligo unilaterale ai sensi della L.R. 25/95 come da schema allegato alla presente deliberazione; inviare la presente deliberazione all Amministrazione Provinciale, provvedendo al deposito presso l Albo Pretorio del Comune e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. INTERVENTO EDILIZIO IN ZONA AGRICOLA ATTO UNILATERALE D OBBLIGO Leggi Regionali n. 64/95 e n. 25/97 L anno il giorno del mese di con il presente atto d obbligo il sottoscritto in qualità di dell Azienda Agricola, PREMESSO CHE: 1)- L azienda ha presentato una proposta di Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della L.R. 64/95, modificata e integrata con la legge 4 aprile 1997, n. 25; 2)- Che tale programma è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ( o Giunta Municipale n. del ) agli atti del Comune; TUTTO CIO PREMESSO Il sottoscritto in rappresentanza dell Azienda Agricola al fine dell approvazione del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, per se, successori e aventi SI IMPEGNA 1)- ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è stata richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali, così come previsto nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale depositato e approvato con delibera C.C. n. del (o G.M. n del ); 2) a non modificare la destinazione d uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
5 3) a non modificare la destinazione d uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 (venti) anni dall ultimazione della costruzione; 4) a non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse ed in particolare: a) a non alienare per un periodo di 20 (venti) anni dalla stipula della presente convenzione, separatamente le particelle contraddistinte al Foglio di mappa n. dell edificio esistente (o di progetto) indicato nella planimetria con il titolo di ( o contrassegnato con il numero o lettera ) nella planimetria allegata al programma approvato; 5) a realizzare i seguenti interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici non più utilizzabili a fini agricoli ed in particolare a realizzare le opere di seguito elencate, funzionali al corretto inserimento urbanistico nel contesto esistente in conformità al relativo progetto, allegato al programma agli atti del Comune: a)- Restauro e conservazione dei manufatti di interesse paesistico-ambientale; b)-mantenimento del sistema di smaltimento c)-mantenimento della stabilità del suolo attraverso ; d)-costituzione e mantenimento di una zona boschiva di mq. accessibile anche alla fruizione esterna; Per la realizzazione degli interventi previsti e descritti al precedente punto 1), vengono prestate le seguenti garanzie: a) verranno realizzate, contemporaneamente alle concessioni edilizie per l edificazione dei nuovi fabbricati di cui al punto 1) e/o le opere su fabbricati esistenti di cui al punto 5), gli interventi previsti nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale allegato agli atti del Comune; b) a garanzia degli interventi di cui al punto 1) e/o 5) viene prestata fideiussione bancaria o assicurativa, stabilita dal Comune secondo una stima sugli interventi colturali e forestali collegati alle opere edilizie che verrà depositata. La fideiussione stessa potrà essere parzialmente o totalmente svincolata su richiesta, non appena realizzata la corrispondente parte di opere di cui ai punti sopracitati, previo collaudo degli uffici comunali preposti, non prima di 12 (dodici) mesi e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di ultimazione degli stessi. c) la fideiussione non sarà necessaria qualora gli interventi previsti dal Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale allegato agli atti del Comune, qualora gli stessi siano inferiori a )- ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione; le sanzioni saranno pari al maggior valore dell azienda agricola determinatosi per i proprietari o per i loro aventi causa in forza del mancato adempimento secondo una stima effettuata da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito nominato di comune accordo; in caso di assenso da parte dei proprietari la perizia potrà essere effettuata dall Ufficio Tecnico comunale. 7)- ad impegnarsi sin d ora ad osservare le disposizioni di cui all art. 41 comma 5 e 6 L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 che di seguito si riportano: gli annessi agricoli destinati all agricoltura, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, possono essere realizzati solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune ai sensi dell art. 39; gli annessi agricoli costruiti dopo l entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo non possono mutare la destinazione d uso agricola e sono rimossi: a). al termine della validità del programma aziendale per gli annessi aziendali di cui al comma 4; essi non possono mutare la loro destinazione di annessi agricoli e possono comunque essere mantenuti in caso di proroga del programma o per l attuazione di un nuovo programma; b)- in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo su cui insistono per gli annessi destinati all agricoltura di cui al comma 5 e per gli annessi di cui al comma 7.
6 Nei casi di cui alla lettera b) il comune può prevedere un termine per la rimozione degli annessi. Resta inteso che all entrata in vigore del Regolamento di cui all art. 210, punto 2 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, la parte si obbliga a rinnovare il presente atto d obbligo con le modalità che verranno inserite e determinate dal citato Regolamento. Il presente atto sarà trascritto ai sensi di legge presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero, per il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità e ingerenza in merito. Previa lettura, conferma e ratifica di quanto contemplato negli articoli, esso viene in appresso sottoscritto.
7 Letto, approvato e sottoscritto, IL PRESIDENTE BUFFI MAURIZIO Il Segretario Generale Dott. LUCIO LUZZETTI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Questa Deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000) dal al N Regis. Il Messo Comunale Il Segretario Generale La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: ESECUTIVITA Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) In quanto dichiarata immediatamente seguibile DATA ESECUTIVITA : Il Segretario Generale ( LUCIO LUZZETTI )
8 COPIA DELIBER AZI ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 16/09/2008 ore presso il palazzo storico di Piazza del Popolo Sessione Ordinaria di prima convocazione seduta Pubblica Presiede BUFFI MAURIZIO Sindaco Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale Consiglieri presenti alla deliberazione: n 16 Consiglieri assenti alla deliberazione: n 1 come segue: PRESENTI 1 BUFFI MAURIZIO Sindaco X 2 BERNAZZI GIULIANO Consigliere X 3 BOVINI TOMMASO Consigliere X 4 DAVITTI DANIELE Consigliere X 5 FURI PAOLA Consigliere X 6 GALLUZZI STEFANIA Consigliere X 7 GRASSI DAVIDE Consigliere X 8 LANDI DUILIO Consigliere X 9 MAURA LUCA Consigliere X 10 MENCHINI ROSSELLA Consigliere X 11 MINUCCI GIANNI Consigliere X 12 PACCAGNINI MARCO Consigliere X 13 SALADINI MARCELLO Consigliere X 14 SALADINI MARZIO Consigliere X 15 VEGNI MARIO Consigliere X 16 VERSI FRANCESCO Consigliere X 17 VOLTOLINI FEDERICA Consigliere X ASSENTI Sono presenti gli assessori non consiglieri: DEL BIGO FRANCO, MAGINI MARESA, PANTOSTI ALESSIO, PACCAGNINI GIAMPIERO, TURCHI ROBERTO, Scrutatori: FURI PAOLA GALLUZZI STEFANIA VOLTOLINI FEDERICA Atto n 45 Seduta del 16/09/2008 OGGETTO: L.R. 1/05 in forma attuativa Az. Ag. Camigliano. Adozione Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000
9 Si dà atto che esce il C. Grassi. I consiglieri presenti sono 15. Il Sindaco Presidente introduce l argomento indicando come dopo questo atto e quelli che seguiranno si potrà procedere al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria e quindi l Azienda onorerà gli impegni assunti nel Chiesta ed ottenuta la parola il C. Landi Duilio indica che al contrario di quanto fino ad oggi non voterà il provvedimento in quanto l Azienda avrebbe dovuto dopo quattro anni quantomeno iniziare le opere che si era impegnata a fare nel protocollo all epoca stipulato. SI sarebbero dovuti quindi comportare diversamente e dimostrare una maggiore sensibilità. Chiesta ed ottenuta la parola il C. Maura si dichiara d accordo con Landi per la scarsa sensibilità dimostrata dall Azienda. Chiesta ed ottenuta la parola il C. Galluzzi si dichiara d accordo con Landi. Il Sindaco Presidente indica che l Amm. ne sarà vigile nel verificare che siano rispettati gli impegni assunti. Chiesta ed ottenuta la parola il C. Bovini dichiara che il gruppo di Rifondazione voterà la proposta. Dopodichè: Premesso IL CONSIGLIO COMUNALE che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 febbraio 2005, venne approvata una variante al PRG ai sensi della L.R. 5/95, art. 40 con le procedure di cui ai commi da 8 a 20, consistente nello stralcio di una parte di area F3 (verde pubblico) sostituendola, con leggero ampliamento con un area D11A (Zona rurale per impianti e stabilimenti di lavorazione prodotti enologici e olivicoli), con conseguente riperimetrazione del centro abitato, oltre ad individuare una nuova F3/1 (verde pubblico attrezzato) su cui è previsto, oltre alla normativa F3, anche la possibilità di impianti sportivi a gestione pubblica e/o privata; Che nella deliberazione di adozione presa dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 22 gennaio 2004, venne approvato un protocollo di intesa per una riqualificazione urbana della piazza principale del paese, con demolizione dell ultimo piano della cantina con conseguente uso pubblico dell area rimanente dopo la demolizione, pavimentazione della piazzetta denominata Di sopra, pavimentazione di Via dell Ingresso, utilizzo del parcheggio aziendale ad uso pubblico, realizzazione con arredi e percorsi pedonali della nuova area a verde; che la Ditta Castello di Camigliano di Ghezzi Gualtiero, ha già eseguito abusivamente i lavori di realizzazione della cantina in ampliamento a quella esistente senza presentare preventivamente la concessione edilizia (oggi permesso a costruire); che l Azienda Agricola Castello di Camigliano, ha presentato permesso a costruire in sanatoria, autodenuciando l abuso commesso con richiesta di concessione edilizia in sanatoria con pratica n , presentata in data 17 LUGLIO 2006, protocollo n ; che al fine di poter rilasciare eventuale permesso a costruire in sanatoria, è indispensabile l approvazione del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, redatto, come previsto nella variante al PRG con le modalità di Piano in forma attuativa; Preso atto che il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale venne presentato in data 10 gennaio 2007, prot. 343; che il Piano stesso venne inviato all Amministrazione Provinciale e alla Comunità Montana per i rispettivi pareri di competenza in data 18 gennaio 2007, con nota protocollo n. 799; che con nota in data 22 febbraio 2007 assunta al numero 2224 di protocollo, venne richiesta da parte del tecnico, una sospensione dell iter procedurale, al fine di integrare la pratica con una adeguata documentazione in conformità del P.T.C.; che in data 6 dicembre 2007, assunta al numero di protocollo, venne integrata la documentazione e richiesta la riattivazione dell iter procedurale; che l Amministrazione Provinciale a seguito delle integrazioni presentate, con propria nota in data 19 giugno 2008, prot , ha ritenuto esprimere parere favorevole con la seguente condizione: in fase di
10 Approvazione del PAPMAA ed ai fini della stipula della convenzione di cui all art. 42 commi 7 e 8 della L.R. 1/05, si suggerisce al Comune di richiedere uno specifico elaborato progettuale di dettaglio della sistemazione a verde della parte di terreno a copertura della cantina e di quello della parte in pendenza con l utilizzo di essenze autoctone. Per la parte a monte ed in copertura della sistemazione potrà garantire una particolare essenzialità degli elementi visivi, escludendo filari di cipressi al fine di non riproporre immagini stereotipate della Toscana rurale, come indicato nella scheda ambito 38 Val d Orcia del PIT. Per la parte di terreno posta lateralmente potrà essere prevista una piantumazione di essenze arboree ed arbustive del tipo autoctono al fine della rinaturalizzazione del pendio e della limitazione dell erosione del suolo. Che la Comunità Montana per l aspetto agronomico, ha con determinazione dirigenziale n. 153 del 20 febbraio 2007, espresso parere favorevole per la.omissis. Realizzazione cantina-sanatoria per difformità alla C.E.; demolizione di parte della cantina esistente; demolizione ex porcilaia; deruralizzazione e vendita del podere Lombarda ; deruralizzazione e vendita del podere Pian delle Vigne. Di riservarsi l espressione di parere sulla previsione di utilizzazione del fabbricato contraddistinto al Foglio 185 dalla particella 59, a fini agrituristici- come da sommaria previsione indicata nella scheda in quanto non essendo allegata la Relazione Agrituristica ai sensi della LR 30/03, non sono dimostrate le condizioni di cui all art. 6 della LR 30/03 per quanto concerne il rapporto di connessione e complementarietà ed il carattere di principalità, anche se dal PMAA possono ricavarsi quelle di cui all art. 17 della citata LR 30/03 per l utilizzo ad attività agrituristica dell immobile usato ai fini agricoli..omissis Che con nota raccomandata AR in data 31 luglio 2008, la pratica con le indagini geologico-tecniche, venne inoltrata all URTAT per il deposito ai sensi della legge regionale , n. 1; Che con nota assunta al numero di protocollo in data 6 agosto 2008 l URTAT ha comunicato che all atto è stato conferito il numero di deposito 907; Che il Comune di Montalcino essendo in norme di salvaguardia non avendo rispettato i tempi di adozione del Piano Strutturale previsto nell accordo di programma fra Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Montalcino, deve applicare le misure di salvaguardia di cui alla circolare delal Regione Toscana 26 aprile 2007, prot / integrative dell art. 39 della L.R. 5/95; Ritenuto pertanto adottare il Piano di Miglioramento Agricolo a sanatoria dell Azienda Agricola Castello di Camigliano, i cui atti sono in deposito presso l Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia del Comune di Montalcino; Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Galluzzi, Maura, Landi e Menchini) su 14 consiglieri presenti e votanti con voti resi nelle forme di legge: D E L I B E R A Di adottare il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale in forma attuativa, presentato dall Azienda Agricola Castello di Camigliano posta in Montalcino alle seguenti condizioni: 1)- presentare, prima dell approvazione definitiva del PMAA, specifico elaborato progettuale di dettaglio della sistemazione a verde della parte di terreno a copertura della cantina e di quello della parte in pendenza con l utilizzo di essenze autoctone. Per la parte a monte ed in copertura della sistemazione potrà garantire una particolare essenzialità degli elementi visivi, escludendo filari di cipressi al fine di non riproporre immagini stereotipate della Toscana rurale, come indicato nella scheda ambito 38 Val d Orcia del PIT. Per la parte di terreno posta lateralmente potrà essere prevista una piantumazione di essenze arboree ed arbustive del tipo autoctono al fine della rinaturalizzazione del pendio e della limitazione dell erosione del suolo. 2)- dimostrare, in fase di richiesta di permesso a costruire, che sussistono le condizioni di cui all art. 6 della LR 30/03 per quanto concerne il rapporto di connessione e complementarietà ed il carattere di principalità, per l utilizzo ad attività agrituristica dell immobile usato ai fini agricoli, contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 185 dalla particella 59
11 Che venga depositata fideiussione bancaria o assicurativa relativa alle opere di miglioramento agricolo ambientale o dichiarazione che non vengono effettuate perché non previste dal P.M.A.A.; che venga sottoscritta, dopo l eventuale approvazione definitiva, convenzione o atto d obbligo unilaterale ai sensi della L.R. 25/95 come da schema allegato alla presente deliberazione; inviare la presente deliberazione all Amministrazione Provinciale, provvedendo al deposito presso l Albo Pretorio del Comune e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. INTERVENTO EDILIZIO IN ZONA AGRICOLA ATTO UNILATERALE D OBBLIGO Leggi Regionali n. 64/95 e n. 25/97 L anno il giorno del mese di con il presente atto d obbligo il sottoscritto in qualità di dell Azienda Agricola, PREMESSO CHE: 1)- L azienda ha presentato una proposta di Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della L.R. 64/95, modificata e integrata con la legge 4 aprile 1997, n. 25; 2)- Che tale programma è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ( o Giunta Municipale n. del ) agli atti del Comune; TUTTO CIO PREMESSO Il sottoscritto in rappresentanza dell Azienda Agricola al fine dell approvazione del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, per se, successori e aventi SI IMPEGNA 1)- ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è stata richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali, così come previsto nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale depositato e approvato con delibera C.C. n. del (o G.M. n del ); 2) a non modificare la destinazione d uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
12 3) a non modificare la destinazione d uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 (venti) anni dall ultimazione della costruzione; 4) a non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse ed in particolare: a) a non alienare per un periodo di 20 (venti) anni dalla stipula della presente convenzione, separatamente le particelle contraddistinte al Foglio di mappa n. dell edificio esistente (o di progetto) indicato nella planimetria con il titolo di ( o contrassegnato con il numero o lettera ) nella planimetria allegata al programma approvato; 5) a realizzare i seguenti interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici non più utilizzabili a fini agricoli ed in particolare a realizzare le opere di seguito elencate, funzionali al corretto inserimento urbanistico nel contesto esistente in conformità al relativo progetto, allegato al programma agli atti del Comune: a)- Restauro e conservazione dei manufatti di interesse paesistico-ambientale; b)-mantenimento del sistema di smaltimento c)-mantenimento della stabilità del suolo attraverso ; d)-costituzione e mantenimento di una zona boschiva di mq. accessibile anche alla fruizione esterna; Per la realizzazione degli interventi previsti e descritti al precedente punto 1), vengono prestate le seguenti garanzie: a) verranno realizzate, contemporaneamente alle concessioni edilizie per l edificazione dei nuovi fabbricati di cui al punto 1) e/o le opere su fabbricati esistenti di cui al punto 5), gli interventi previsti nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale allegato agli atti del Comune; b) a garanzia degli interventi di cui al punto 1) e/o 5) viene prestata fideiussione bancaria o assicurativa, stabilita dal Comune secondo una stima sugli interventi colturali e forestali collegati alle opere edilizie che verrà depositata. La fideiussione stessa potrà essere parzialmente o totalmente svincolata su richiesta, non appena realizzata la corrispondente parte di opere di cui ai punti sopracitati, previo collaudo degli uffici comunali preposti, non prima di 12 (dodici) mesi e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di ultimazione degli stessi. c) la fideiussione non sarà necessaria qualora gli interventi previsti dal Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale allegato agli atti del Comune, qualora gli stessi siano inferiori a )- ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione; le sanzioni saranno pari al maggior valore dell azienda agricola determinatosi per i proprietari o per i loro aventi causa in forza del mancato adempimento secondo una stima effettuata da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito nominato di comune accordo; in caso di assenso da parte dei proprietari la perizia potrà essere effettuata dall Ufficio Tecnico comunale. 7)- ad impegnarsi sin d ora ad osservare le disposizioni di cui all art. 41 comma 5 e 6 L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 che di seguito si riportano: gli annessi agricoli destinati all agricoltura, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, possono essere realizzati solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune ai sensi dell art. 39; gli annessi agricoli costruiti dopo l entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo non possono mutare la destinazione d uso agricola e sono rimossi: a). al termine della validità del programma aziendale per gli annessi aziendali di cui al comma 4; essi non possono mutare la loro destinazione di annessi agricoli e possono comunque essere mantenuti in caso di proroga del programma o per l attuazione di un nuovo programma; b)- in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo su cui insistono per gli annessi destinati all agricoltura di cui al comma 5 e per gli annessi di cui al comma 7.
13 Nei casi di cui alla lettera b) il comune può prevedere un termine per la rimozione degli annessi. Resta inteso che all entrata in vigore del Regolamento di cui all art. 210, punto 2 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, la parte si obbliga a rinnovare il presente atto d obbligo con le modalità che verranno inserite e determinate dal citato Regolamento. Il presente atto sarà trascritto ai sensi di legge presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero, per il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità e ingerenza in merito. Previa lettura, conferma e ratifica di quanto contemplato negli articoli, esso viene in appresso sottoscritto.
14 Letto, approvato e sottoscritto, IL PRESIDENTE Fto BUFFI MAURIZIO Il Segretario Generale FtoDott. LUCIO LUZZETTI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Questa Deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000) dal al N Regis. Il Messo Comunale Il Segretario Generale La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: ESECUTIVITA Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) In quanto dichiarata immediatamente seguibile DATA ESECUTIVITA : Il Segretario Generale ( LUCIO LUZZETTI ) Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì,... Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE LUCIO LUZZETTI
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