REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI"

Transcript

1 COMUNE DI PORTO VENERE PROVINCIA DELLA SPEZIA REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del CAPO I Disposizioni Generali Art. 1 - Oggetto del regolamento. Garanzia del diritto di accesso. Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Principi in materia di accesso Art. 4 - Diritto dei contro interessati CAPO II Misure Organizzative Art. 5 - Ufficio per l accesso e responsabile dell accesso Art. 6 - Differimento dell accesso Art. 7 - Esame dei documenti Rilascio di copie Diritti e rimborso spese Art. 8 - Mancato assenso all accesso. Ricorso. Art. 9 - Silenzio-Rifiuto CAPO III Accesso Informale Art Accesso informale CAPO IV Accesso Formale Art Richiesta formale di accesso Art Procedimento di accesso formale Art Accesso per via telematica Art Accesso dei consiglieri comunali Art Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi Art Richiesta di accesso civico Art Gestori di pubblici servizi, istituzioni ed aziende speciali CAPO V Temporanea segretezza dei documenti ed esclusione dal diritto di accesso Art Temporanea segretezza dei documenti Art Esclusione del diritto di accesso CAPO VI Norme Finali Art Modulistica utile per l applicazione del presente regolamento Art Responsabilità dei cittadini Art Tutela dei dati personali 1

2 Art Pubblicità del regolamento Art Casi non previsti dal presente regolamento Art Rinvio dinamico Art Entrata in vigore 2

3 CAPO I Disposizioni Generali Art. 1 Oggetto del regolamento. Garanzia del diritto di accesso. 1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e/o integrazioni, e del DPR n. 184 del 12 aprile 2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, stabilisce norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. Il diritto di accesso è garantito a chiunque ne abbia interesse, in applicazione del presente regolamento, secondo le previsioni dello Statuto e della vigente legislazione in materia, allo scopo di attuare il principio di pubblicità e di trasparenza dell attività amministrativa, nel contemperamento con il diritto alla riservatezza dei terzi. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso; c) per controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per Responsabile del procedimento, Responsabile di servizio afferente al settore competente, ovvero in sua assenza direttamente il Responsabile di area o suo delegato; e) per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; f) per pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; g) per legge, la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; h) per regolamento, il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 recante Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ; i) per richiesta informale, la richiesta fatta verbalmente; l) per richiesta formale, la richiesta scritta. 3

4 Art. 3 Principi in materia di accesso 1. L accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti. 2. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati nel capo V. 3. Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 4. L acquisizione di documenti amministrativi, da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 5. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l Amministrazione ha l obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 6. L accesso non può concretarsi nell obbligo della pubblica amministrazione di svolgere attività di ricerca, indagine o ricostruzione storica e analitica dei procedimenti con aggravamento delle attività istituzionali. 7. L accesso non può in nessun caso diventare strumento per richieste reiterate e indefinite oppure prodotte a scopi puramente ispettivi, di indagine o anche strumentalmente e palesemente mirate a produrre rallentamento o paralisi amministrativa. 8. Il diritto di accesso deve essere ricondotto a princìpi di proporzionalità e ragionevolezza sia sotto il profilo della quantità dei documenti e delle informazioni richieste, sia per la tempistica relativa all evasione dell istanza. Art. 4 Diritto dei controinteressati 1. Qualora, in base al contenuto del documento richiesto informalmente, sia riscontrata l esistenza di controinteressati, il richiedente viene invitato a presentare richiesta formale di accesso. 2. I soggetti controinteressati sono individuati anche mediante l esame degli atti richiamati nel documento oggetto della richiesta e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento. 3. Il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione ai controinteressati, inviando copia della richiesta mediante raccomandata a.r. (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). 4. I soggetti controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 3 si provvede sulla richiesta entro i cinque giorni successivi. 4

5 CAPO II Misure Organizzative Art. 5 Ufficio per l accesso e responsabile dell accesso 1. L accesso alla visione degli atti amministrativi da parte dei cittadini avviene presso l ufficio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, nell orario di apertura dell ufficio stesso. 2. Referente del procedimento di accesso è in ogni caso il Responsabile dell area cui compete formare l atto o detenerlo stabilmente. Art. 6 Differimento dell accesso 1. Il differimento dell accesso ai documenti è disposto quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell azione amministrativa. Nel provvedimento che dispone il differimento sono elencati gli atti interessati al provvedimento ed è indicata oltre alla motivazione anche la durata. 2. Il differimento è disposto dal Responsabile del procedimento con determinazione motivata notificata all interessato. 3. Il differimento dell accesso agli atti relativi agli appalti ed alle aggiudicazioni, è disciplinato dall art. 13 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Art. 7 Esame dei documenti Rilascio di copie Diritti e rimborso spese 1. L esame dei documenti è gratuito, fatto salvo l eventuale costo di ricerca degli atti in archivio quando da tale operazioni risulti un impegno particolarmente gravoso. 2. Per il rilascio di copie dei documenti trovano applicazione, in relazione al disposto dell art. 25 comma 1 Legge n. 241/1990, le tariffe approvate dalla Giunta comunale con deliberazione, e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. 3. I diritti di cui al comma 2 sono riscossi dall Ufficio Ragioneria o dall Ufficio Relazioni con il Pubblico. Art. 8 Mancato assenso all accesso. Ricorso. 1. Il diniego dell accesso, esperite le procedure prescritte all art. 10 bis della legge, è dichiarato dal Responsabile del procedimento con motivata determinazione da notificare entro i termini di cui al successivo art. 13 comma Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero richiesta di riesame della determinazione nei termini previsti dal comma 4 dell art. 25 della legge 241/1990. Art. 9 Silenzio-Rifiuto 1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al T.A.R. in relazione al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell art. 25 Legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 5

6 CAPO III Accesso Informale Art. 10 Accesso informale 1. Il diritto di accesso, nel rispetto di quanto previsto dall art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si esercita in via informale mediante richiesta all ufficio comunale competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. L interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l individuazione, specificare e comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta nel rispetto di quanto previsto dall art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione del documento. 4. L accesso informale può essere consentito qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l esistenza di controinteressati. 5. Qualora in base al contenuto del documento richiesto, sia riscontrata l esistenza di controinteressati, l interessato è invitato a presentare formale richiesta di accesso, per dare corso alla procedura di cui al precedente art Non consentendo, per qualsiasi motivo, l accesso informale gli interessati dovranno eseguire la procedura prevista dal successivo Capo IV per l accesso formale. 7. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione è trattata informandosi al principio di leale cooperazione istituzionale. CAPO IV Accesso Formale Art. 11 Richiesta formale di accesso 1. La richiesta formale, nel rispetto di quanto previsto dall art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti in carta semplice è presentata al protocollo generale che la trasmette immediatamente all ufficio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. La richiesta formale pervenuta erroneamente è immediatamente trasmessa all amministrazione competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all interessato. 3. La richiesta formale di accesso deve essere fatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte, messo a disposizione gratuita dall ufficio o modulo analogo contenente tutti i dati ivi richiesti, specificando e comprovando con puntualità l interesse connesso all oggetto della richiesta nel rispetto di quanto previsto dall art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 4. E prescritta la richiesta formale quando: a) non è possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale (ad esempio ove esista una difficoltà all esibizione immediata del documento causa sua ricerca nei locali di deposito degli atti); 6

7 b) sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite; c) sorgono dubbi sulla accessibilità del documento; d) sono presenti controinteressati ai quali viene notificata la richiesta con la procedura di cui al precedente art. 4. Art. 12 Procedimento di accesso formale 1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, così come previsto dall art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrenti dalla presentazione della richiesta all ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell ipotesi disciplinata dal precedente art.16, comma L atto di accoglimento della richiesta di accesso deve essere comunicato a mezzo di apposita comunicazione, con l indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per assumerne copia. 3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, entro dieci giorni, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata a.r. ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta integrata o rinnovata. Con la stessa comunicazione viene indicato congruo termine per adempiervi. 4. In presenza di controinteressati è osservata la procedura di cui agli articoli 4 e 16. Art. 13 Accesso per via telematica 1. Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via telematica. 2. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall art. 38 DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, e dall art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni. Art. 14 Accesso dei consiglieri comunali 1. In relazione al disposto dell art. 43, comma 2, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 2. La richiesta non può essere indeterminata ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione. 3. Il consigliere non è tenuto a dimostrare l esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiari l effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l espletamento del mandato. 4. Il diritto di accesso è esteso anche alla documentazione relativa agli accertamenti tributari. 5. L esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla richiesta anche verbale, al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purché in termini in 7

8 ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell ufficio e per la gravosità del lavoro richiesto. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell ordine del giorno che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione. 6. Non può essere inibito, ai consiglieri comunali l esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati, agli atti preparatori. 7. Non è consentito ai consiglieri comunali l uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall espletamento del mandato. 8. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto. 9. Sulle fotocopie dei documenti rilasciate ai consiglieri comunali è impresso un timbro con dicitura COPIA AD USO DI CONSIGLIERE COMUNALE e/o altra similare. Art. 15 Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi. Art. 16 Richiesta di accesso civico 1. I cittadini possono chiedere, in caso di omessa pubblicazione obbligatoria di documenti, informazione o dati, la loro diffusione sul sito web istituzionale dell ente. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va a presentata al Responsabile della trasparenza dell amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui all art 43 del Decreto Legislativo 33/2013, che si pronuncia sulla stessa. 3. L amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al Decreto legislativo 33/2013, provvede ai sensi del comma La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal decreto legislativo 33/ La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l obbligo di segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all ufficio di disciplina, ai fini dell eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile della trasparenza segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell amministrazione, all OIV e/o Nucleo di Valutazione ai fini dell attivazione delle altre forme di responsabilità. 8

9 Art. 17 Gestori di pubblici servizi, istituzioni ed aziende speciali 1. In conformità a quanto stabilito dall art. 23 Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copia, è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto nei confronti dei gestori di pubblici servizi comunali. 2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relative al servizio che il gestore effettua per conto del Comune, ed in particolare: a) le norme che regolano l affidamento e l esercizio del servizio; b) le tariffe di allacciamento ed erogazione del servizio e per prestazioni accessorie e complementari; c) i procedimenti amministrativi relativi all ammissione del cittadino alla fruizione del servizio in gestione, con i connessi preventivi di opere, lavori, tempi di esecuzione; d) ogni altro documento amministrativo relativo all esecuzione del servizio comunale in gestione. 3. Nelle convenzioni di gestione del servizio, stipulate successivamente all entrata in vigore del presente regolamento, l Amministrazione comunale provvede ad inserire gli obblighi del gestore di cui al presente articolo. 4. Per le gestioni in corso il Sindaco dispone la notifica al gestore, entro 30 giorni dall entrata in vigore, di copia del presente regolamento, con invito a disporne la pubblicazione ed a comunicare all Amministrazione comunale, entro 30 giorni successivi al ricevimento: 5. gli uffici dallo stesso dipendenti che sono stati incaricati di assicurare i diritti di accesso, con la precisazione dei responsabili del procedimento, della sede dell ufficio e di ogni altro elemento utile per fornire ai cittadini informazioni atte a facilitare l esercizio del diritto di accesso presso il gestore; a) le modalità, i tempi, coordinati e resi per quanto possibile conformi con quelli del presente regolamento, stabiliti per l esercizio del diritto di accesso. 5. Le norme del presente articolo trovano applicazione anche per le istituzioni e le aziende speciali. CAPO V Temporanea segretezza dei documenti ed esclusione dal diritto di accesso Articolo 18 Temporanea segretezza dei documenti 1. Sono temporaneamente esclusi dall accesso i seguenti documenti: a) gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi sino all approvazione della graduatoria finale. I concorrenti possono accedere agli atti concorsuali anche nel corso del procedimento; b) i pareri legali e consulenze fino a quando non sia conclusa la relativa pratica, secondo il disposto dell art. 2 comma 1 lettere a) b) c) del DPCM n. 200 del ; c) gli atti preparatori dei procedimenti tributari; d) gli atti preparatori di atti di pianificazione e di programmazione. 2. Della sospensione temporanea viene data comunicazione agli eventuali richiedenti osservando le procedure di cui al precedente art Per gli atti relativi agli appalti e alle aggiudicazioni l accesso è disciplinato dall art. 13 D.Lgs. n. 163/

10 Art. 19 Esclusione del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi della Legge n. 801/1977 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o dal regolamento governativo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell attività diretta all emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; 2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell operato dell Amministrazione. 3. L accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento di cui al precedente art Non possono essere oggetto del diritto di accesso, se non da parte dei diretti interessati: a) le certificazioni sanitarie, le cartelle cliniche, i verbali di commissioni mediche ed in generale i documenti riguardanti la salute delle persone; b) i documenti contenenti dati personali riguardanti interventi di assistenza sanitaria, di assistenza socio-economica, del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche ed istituti similari; c) i documenti contenenti dati personali riguardanti i dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari; d) i documenti contenenti dati personali e professionali riguardanti i dipendenti, utilizzati nell ambito di procedimenti disciplinari, di procedimenti di valutazione del personale, di azioni di responsabilità e di ispezioni gerarchiche; e) in genere, i documenti contenenti i dati sensibili di cui agli artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 196/2003. CAPO VI Norme Finali Art. 20 Modulistica utile per l applicazione del presente regolamento 1. Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di competenza, per la puntuale applicazione delle norme e di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali occorrenti, gli uffici fanno uso di modulistica appositamente approntata. Art. 21 Responsabilità dei cittadini 1. Il cittadino che danneggia, distrugge, perde o sottrae un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose). 10

11 Art. 22 Tutela dei dati personali 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Art. 23 Pubblicità del regolamento 1. Copia del presente regolamento, deve essere pubblicata sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente. Art. 24 Casi non previsti dal presente regolamento 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; b) lo statuto comunale; c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili. Art. 25 Rinvio dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. Art. 26 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione di cui al precedente punto 3), così come previsto dallo Statuto Comunale, e abroga e sostituisce ogni altro regolamento riguardante le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 11

Regolamento Per l accesso civico agli atti

Regolamento Per l accesso civico agli atti Regolamento Per l accesso civico agli atti D.lgs 33/2013 Approvato con deliberazione del 15 07 2015 Sommario CAPO I Disposizioni Generali Art. 1 - Oggetto del regolamento. Garanzia del diritto di accesso.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.36 del 23 giugno 2010 COMUNE DI VOLVERA PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 1 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI

Dettagli

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 FEBBRAIO 2008 - esecutiva TITOLO I Articolo 1 Oggetto, finalità e principi 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI ANNICCO Provincia di Cremona Allegato Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 24/2/2014 Il Segretario Comunale Sagona dott. Luca REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI CAPO

Dettagli

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 - Oggetto.... 2 Art. 2 - Ambito di applicazione...... 2 Art. 3

Dettagli

COMUNE DI DIPIGNANO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI DIPIGNANO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI DIPIGNANO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 17 DEL 27/09/2006 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Titolo I Disposizioni sull esercizio

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI NOLA Provincia di Napoli Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2015 IL SINDACO Avv. Geremia Biancardi IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Geom. Saverio Barone IL SEGRETARIO COMUNALE

Dettagli

COMUNE di ARADEO Provincia di Lecce

COMUNE di ARADEO Provincia di Lecce COMUNE di ARADEO Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 10.11.2010 Pagina 1 di 7 INDICE TITOLO

Dettagli

Documento di indirizzo DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Documento di indirizzo DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 1 IL Documento di indirizzo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI (delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 24/10/2012) PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE ***

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE *** CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE *** REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 162 del 16.11.2012 TITOLO I Articolo 1 Oggetto, finalità e

Dettagli

(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017)

(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017) (Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017) Premessa Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito

Dettagli

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia PREMESSA REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Oggetto, finalità e principi 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l esercizio del diritto di accesso a documenti formati

Dettagli

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi marzo 2012 Scopo e campo d applicazione Il diritto di accesso si esercita nei confronti di Insula spa, per le attività di pubblico interesse

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273 REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273 PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito

Dettagli

Regolamento di accesso agli atti amministrativi

Regolamento di accesso agli atti amministrativi Regolamento di accesso agli atti amministrativi Di seguito il Regolamento di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015 Regolamento di accesso agli

Dettagli

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA BANCA D'ITALIA Deliberazione 11 dicembre 2007 Regolamento per la disciplina delle modalità dell esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l attività di vigilanza in materia

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI Approvato con deliberazione di Comitato di Bacino n. 003 in data 04/09/2015 Via Donatori del Sangue, 1 31020

Dettagli

PROVINCIA SALERNO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. (Approvato con delibera del Consiglio Generale n. 9 del 13 maggio 2013)

PROVINCIA SALERNO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. (Approvato con delibera del Consiglio Generale n. 9 del 13 maggio 2013) PROVINCIA SALERNO REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI (Approvato con delibera del Consiglio Generale n. 9 del 13 maggio 2013) 1 INDICE CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE E GENERALIZZATO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE E GENERALIZZATO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE E GENERALIZZATO Approvato con determina del Liquidatore in data 28/03/2019 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Definizioni Ai fini del presente Regolamento

Dettagli

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Allegato n. 5 RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di Istituto il 14/02/2018 Delibera n.26 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 in relazione al capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni (Delibere del Consiglio dell

Dettagli

COMUNE DI PATRICA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI PATRICA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI PATRICA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30 agosto 2012 1 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

IL CAPO DIPARTIMENTO. Prot. Uscita del 10/10/2013 N.31297

IL CAPO DIPARTIMENTO. Prot. Uscita del 10/10/2013 N.31297 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA IL CAPO DIPARTIMENTO Prot. Uscita del 10/10/2013 N.31297 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO Revisione 01 Approvato dal CdA in data 28.11.16 Pubblicato sul sito web di GEAL in data 7.12.16 CAPO I Disposizioni Generali

Dettagli

Richiesta accesso atti amministrativi

Richiesta accesso atti amministrativi QUESTO MODULO E' SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITA' PERTANTO SONO GRADITE PROPOSTE DI MODIFICA Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3-04100

Dettagli

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni; PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007 BANCA D ITALIA Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

Dettagli

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri REGOLAMENTO per l esercizio del diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e del diritto di Accesso Civico Semplice e Accesso

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 in relazione al capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni (Delibera del Consiglio dell

Dettagli

MODALITA PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

MODALITA PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO Allegato 5 MODALITA PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO Che cos'è l accesso civico - L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Varese, nella seduta del 9 giugno 2015 ha deliberato quanto segue: CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Dettagli

Autorità Idrica Toscana

Autorità Idrica Toscana REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO A DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Legge n.241/1990, D.Lgs. 195/2005 e D.Lgs. 33/2013) 1 Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 46 del 3 agosto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.241/1990 INDICE Art.1. Oggetto... 2 Art.2. Soggetti e ambito di applicazione... 2 Art.3. Responsabile del Procedimento

Dettagli

- Dr. Cecilia d'addio LORO SEDI

- Dr. Cecilia d'addio LORO SEDI 3 0 MAG. 2008 Roma, COMUNICAZIONE N. 24 FNOMCEO 30/05/08 Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI Prot. N : _ RGP.0005966 2008 DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI CI. 01.09.0111 ODONTOIATRI Rif. Nota: Al PRESIDENTI

Dettagli

Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi

Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi C o m u n e di S P I R A N O Cümü de Spirà Provincia di Bergamo Bèrghem REGOLAMENTI Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi Approvato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE Articolo 1 Indirizzi generali 1. Il presente regolamento garantisce la trasparenza, la pubblicità

Dettagli

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Il presente regolamento: 1) E stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE di VOLPIANO Provincia di TORINO Tel. 011 9954511 Fax n. 011 9954512 e mail info@comune.volpiano.to.it SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI Allegato A REGOLAMENTO COMUNALE PER L

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA Emanato con D.R. n. 5108 del 27.12.2017 In vigore dal 11.01.2018 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO INDICE Articolo 1. Oggetto e definizione Articolo

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Deliberazione del 14 dicembre 2016 Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla

Dettagli

C O M U N E F I U M I C E L L O REGOLAMENTO DELL ACCESSO CIVICO E DELL ACCESSO AGLI ATTI

C O M U N E F I U M I C E L L O REGOLAMENTO DELL ACCESSO CIVICO E DELL ACCESSO AGLI ATTI C O M U N E D I F I U M I C E L L O REGOLAMENTO DELL ACCESSO CIVICO E DELL ACCESSO AGLI ATTI Approvato con deliberazione consiliare n 9 del 30.03.2017 1 INDICE TITOLO I Principi generali Art. 1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI certificato di sistema qualità n. 50 100 6212 REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Rev. 0 del 09.05.2007 REG.01 SOMMARIO ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5

Dettagli

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti D I R E Z I O N E G E N E R A L E S E R V I Z I O S T U D I Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti Giugno 2014 modificato a Novembre 2016 1 P a g i n a CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

AZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA

AZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA AZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA REGOLAMENTO In materia di accesso civico, semplice e generalizzato APPROVATO DAL C.D.A. NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2017 DELIBERA NR. 6 Indice Art. 1 Definizioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell impresa Piana Palmi Multiservizi SpA secondo

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 184/2006 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 16.09.2008

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE Approvato dal Consiglio Direttivo in data 13/11/2012 PARTE I 3 DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1 - Fonti e

Dettagli

Comune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n.

Comune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n. Comune di ORINO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge 07-08-1990 n. 241 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03-12-1993

Dettagli

Regolamentazione del diritto di Accesso Civico. approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 dicembre 2016

Regolamentazione del diritto di Accesso Civico. approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 dicembre 2016 Regolamentazione del diritto di Accesso Civico approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 dicembre 2016 Art.1 Principi 1. L accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni

Dettagli

COMUNE DI LABICO. Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LABICO. Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI LABICO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con delibazione del Commissario Prefettizio n. 55 in data 17/11/1997 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI ART.

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO Revisione 02-27/03/2019 CAPO I Disposizioni Generali Art. 1 - Oggetto del regolamento e normativa di riferimento Art. 2 Definizioni.

Dettagli

REGOLAMENTO D' ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO D' ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO D' ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 452 del 5 Ottobre 2015 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l esercizio del diritto di accesso civico

Dettagli

Regolamento per l esercizio del diritto all accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 e modulistica allegata.

Regolamento per l esercizio del diritto all accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 e modulistica allegata. Regolamento per l esercizio del diritto all accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 e modulistica allegata. Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI NOLA Provincia di Napoli Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2015 IL SINDACO Avv. Geremia Biancardi IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Geom. Saverio Barone IL SEGRETARIO COMUNALE

Dettagli

Fondazione MILANI Onlus

Fondazione MILANI Onlus Via Roma, 83 26823 CASTIGLIONE D ADDA (LO) Tel e fax 0377/900750 email: segretario.milani@fastpiu.it REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 36 del 13/05/2016 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Adottato con decreto direttoriale n 85 del 25 agosto 2005 REGOLAMENTO DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTI.doc 1/7 REGOLAMENTO PER

Dettagli

POLITECNICO DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO POLITECNICO DI TORINO Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Emanato

Dettagli

Richiesta accesso atti amministrativi

Richiesta accesso atti amministrativi QUESTO MODULO E' SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITA' PERTANTO SONO GRADITE PROPOSTE DI MODIFICA Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3-04100

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 15.07.94) Art. 1 Pubblicita degli atti e accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

COMUNE DI ARZIGNANO. Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI ARZIGNANO. Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 34 del 20.04.1998 ----------------------------------------------------------

Dettagli

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE Il D. lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..9 del 10/03/2010

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..9 del 10/03/2010 REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..9 del 10/03/2010 1 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI CARANO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale dd. 24.03.2015, n. 13. Regolamento per

Dettagli

Ordine degli Avvocati di Perugia

Ordine degli Avvocati di Perugia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINADEL DIRITTO DI ACCESSO Deliberato dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 2007, approvato dall Assemblea Generale degli Iscritti il 15 giugno 2007, integrato e modificato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO PIOSSASCO - RIVALTA VOLVERA Strada Volvera, 63 ORBASSANO (TO) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Dettagli

REGOLAMENTO per l esercizio del diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e del diritto di Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato

REGOLAMENTO per l esercizio del diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e del diritto di Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO per l esercizio del diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e del diritto di Accesso Civico Semplice e Accesso

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti della società Actv S.p.A. secondo le modalità previste dai seguenti

Dettagli

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all accesso civico e all accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti da CMV S.p.A., Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Casinò di Venezia

Dettagli

Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti

Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa D.R. 15 settembre 2014, n. 28851 - Emanazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/1997 1 CAPO I NORME GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Con il presente

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI Regolamento sull accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati e detenuti nell ambito delle procedure di affidamento (lavori, forniture, servizi). CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Finalità e principi generali

REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Finalità e principi generali Approvato il 31.07.2017 REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e principi generali 1. Il presente Regolamento (il Regolamento

Dettagli

Sede Staccata in Via Sbano, s.c., Foggia, tel Sede Associata in Via Roma, s.c., Accadia (Fg), tel.

Sede Staccata in Via Sbano, s.c., Foggia, tel Sede Associata in Via Roma, s.c., Accadia (Fg), tel. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Liceo Scientifico Statale G. Marconi Via Danimarca,25-71122 FOGGIA Tel. 0881 636571 / 330399 PEC: fgps040004@pec.istruzione.it - C.F. 80031370713

Dettagli

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Dettagli

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90, DEL D.P.R. N. 184/06E S.M.I. E DEL D.LGS. 196/2003 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 1.1 L'Istituto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del C. S. n. 631 del 22.06.1994 In vigore dal 21.07.1994 I 20099 Sesto San Giovanni

Dettagli

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA D.D. n. 251/2014 IL DIRETTORE Visto il D. Lgs n. 138/2003; Visto il Regolamento sull amministrazione, sulla contabilità e sull attività contrattuale dell INAF pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185

Dettagli

Comune di Pelago Provincia di Firenze Via Ponte Vecchio,

Comune di Pelago Provincia di Firenze Via Ponte Vecchio, Art1 Il diritto di accesso 1. Il presente regolamento disciplina l accesso ai documenti amministrativi esistenti presso gli uffici comunali; 2. Per il diritto di accesso si intende il potere di prendere

Dettagli

Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi Comune di Loiri Porto San Paolo

Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi Comune di Loiri Porto San Paolo Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi Comune di Loiri Porto San Paolo Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 27.05.2015 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto

Dettagli

Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Delibera 31 del 23.06.2011 INDICE Art.1 Finalità... 3 Art.2 Definizioni... 3 Art.3 Ambito di applicazione... 3 Art.4 Controinteressati.. 4

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CAPO I Principi generali Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio

Dettagli

COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento

COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 - FINALITA, DEFINIZIONI ED OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO 1. Il

Dettagli

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO Articolo 1 Principi generali Il presente regolamento disciplina, al

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (ex ATC Torino) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO (Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 19 del 27 ottobre 2017) 1 Indice Capo I Disposizioni generali pg.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1321/20.02.1995 In vigore dal 12 aprile 1995

Dettagli

Oggetto: Regolamento accesso agli atti -Delibera Consiglio d Istituto del

Oggetto: Regolamento accesso agli atti -Delibera Consiglio d Istituto del MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA KM 18.700 L. go C.V. Lodovici, n. 9 00123 Roma Tel.0630888160 Fax 0630888569

Dettagli