COMUNE DI TORREANO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

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1 COMUNE DI TORREANO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del Pubblicato all Albo Pretorio del Comune dal al Integrato e rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del Pubblicato all Albo Pretorio del Comune dal al

2 INDICE TITOLO I - GENERALITÀ Art. 1 - Oggetto del Regolamento. Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento. Art. 3 - Soggetti e gestione del Servizio di Polizia Rurale. Art. 4 - Ordinanze del Sindaco. TITOLO II - COSTRUZIONI RURALI Art. 5 - Case e fabbricati rurali. TITOLO III - CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO Art. 6 - Caratteristiche generali delle concimaie. Art. 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto liquami. Art. 8 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo. TITOLO IV - AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI Art. 9 - Limitazioni generali. TITOLO V - ULTERIORI PRESCRIZIONI A DIFESA DELL AMBIENTE Art Accensione di fuochi. Art Libero deflusso delle acque. Art Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi. Art Spurgo dei fossi e dei canali. Art Ostruzione e deviazione di corsi d acqua. Art Accessi, diramazioni e recinzioni. Art Distanze relative a fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe. Art Recisione di rami protesi e terreni incolti. Art Pulizia di marciapiedi e cunette. Art Aratura dei terreni. Art Irrigazione dei terreni. Art Strade vicinali ed interpoderali. Art Spigolatura. Art Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante. Art Attraversamento dell abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie. Art Sanzioni per pascolo abusivo. TITOLO VI - MIGLIORAMENTI FONDIARI Art Autorizzazione. Art Corsi d acqua e sbancamenti. 2

3 TITOLO VII - AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO DI PIANTE Art Coltivazione di boschi. TITOLO VIII - AMBITI NATURALI Art Limitazioni generali. TITOLO IX - MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI A) - MALATTIE DEL BESTIAME Art Obbligo di denuncia. Art Isolamento per malattie contagiose. B) - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL AGRICOLTURA Art Difesa delle piante. Art Produzione, trasporto e vendita ambulante di piante e semi. C) - IMPIEGO DI PRODOTTI FITO-SANITARI IN AGRICOLTURA Art Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fito-sanitari in agricoltura. Art Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica. TITOLO X - VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI Art Autorizzazione comunale. TITOLO XI - CACCIA - PESCA - RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE, LUMACHE, RANE E CONDUZIONE DI APIARI Art Esercizio della caccia e della pesca. Art Raccolta di funghi, di pianti o parti di esse. Art Raccolta di lumache o rane. Art Conduzione di apiari. TITOLO XII - ULTERIORI DIVIETI Art Altri atti vietati. TITOLO XIII - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO Art Custodia e detenzione di cani o altri animali. Art Circolazione dei cani o di altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Art Cattura dei cani ed altri animali. 3

4 TITOLO XIV - PERICOLI COMUNI Art Norme relative ai pericoli comuni. TITOLO XV - SANZIONI Art Accertamento delle violazioni e sanzioni. Art Rimessa in pristino ed esecuzione d ufficio. Art Inesecuzione dell ordinanza. Art Sequestro e custodia di cose. Art Sospensione delle autorizzazioni. Art Risarcimento danni. TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Prevalenza tra diversi Regolamenti Comunali. Art Entrata in vigore. Art Diffusione. 4

5 TITOLO I GENERALITÀ Art. 1 - Oggetto del Regolamento. 1. Il Presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale di Torreano. 2. In particolare si stabiliscono norme per regolare il pascolo degli animali e l esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, per la distruzione di piante od animali pericolosi per l agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici, per la quiete e sicurezza nel centro abitato, per la pulizia di marciapiedi e cunette, ecc. nell interesse della pubblica sicurezza e dell economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e dei coltivatori dei fondi. 3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, saranno osservate le norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia. Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento. 1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolge attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 2. Si applicano altresì in tutte le zone del territorio comunale identificate quali aree di circolazione e verdi. Art. 3 - Soggetti e gestione del Servizio di Polizia Rurale. 1. Il servizio di Polizia Rurale fa capo all Ufficio di Polizia Municipale. E diretto dal Sindaco ovvero da un Assessore o da un Consigliere da lui delegato, ed è svolto dagli Agenti Municipali preposti a tale attività, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma dell art. 57 del C.P.P. in conformità al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D , n Gli Ufficiali e gli Agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del Codice di Procedura Penale, le norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza sopra richiamato e del relativo Regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia. 3. All accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di un documento che ne attesti la legittimazione all esercizio della funzione. Art. 4 - Ordinanze del Sindaco. 1. Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell art. 38 della Legge 142/90, nonché dell art. 91 dello Statuto Comunale sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell art. 378 della Legge , n. 2248, allegato f), e del vigente Codice della Strada. 5

6 2. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs , n. 267, ove previsto, le ordinanze di cui sopra, potranno essere emesse dal Responsabile del Servizio. 3. Le citate ordinanze debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato per l adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti. 6

7 TITOLO II COSTRUZIONI RURALI Art. 5 - Case e fabbricati rurali. 1. Per la costruzione, l ampliamento e la ristrutturazione delle case e dei fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio e la normativa del P.R.G.C. 2. Nei fabbricati rurali si costruiranno, preferibilmente, le abitazioni staccate dalle stalle. Ove però la casa colonica fosse a corpo unico, si devono osservare le seguenti norme:- a) il solaio di copertura della stalla deve essere impermeabile ai gas; b) la stalla deve essere munita di canne di aspirazione prolungate fino al di sopra del tetto dell edificio; c) le finestre delle stalle non devono aprirsi sulla facciata ove esistano le finestre dei locali di abitazione; 3. Le stalle esistenti all interno dei centri abitati potranno essere riattate e non ampliate o ricostruite. 4. I pollai, per le necessità della famiglia, potranno essere eretti sul retro dei fabbricati di abitazione ad una distanza non inferiore a ml. 4,00 dai confini laterali e/o posteriori e a non meno di ml. 5,00 dei fabbricati di abitazione esistenti sul lotto o sui lotti confinanti. I pollai ad uso familiare non potranno comunque essere mantenuti qualora causino molestie al vicinato. 5. E vietata la costruzione di porcili, stalle e concimaie nelle zone residenziali. 6. I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile; le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa dai roditori e dagli insetti. E vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, insetticidi, erbicidi ed altri presidi sanitari. 7. I silos ed i depositi di fieno e paglia devono avere una distanza di almeno ml. 5,00 dai confini di proprietà e ml. 15,00 dalle case di abitazione, fatte salve eventuali diverse prescrizioni e differenziazioni tipologiche previste dalle norme edilizie ed urbanistiche. 8. Nel caso in cui i fabbricati siano identificabili come insediamenti produttivi il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato alla normativa del P.R.G.C. ed al parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell A.S.S. e, qualora previsto dalla legge, essere dichiarati industrie di I e II grado; gli allevamenti di animali, le scuderie ed i maneggi sono classificati, ai sensi dell art. 216 del T.U.LL.SS., industrie insalubri di 1^ classe. 9. I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:- a) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie ed in particolare che siano dotati di sufficiente aerazione ed illuminazione naturale od artificiale; b) i pavimenti dovranno essere comunque realizzati in materiale antisdrucciolevole e facilmente lavabili e disinfettabili; altrettanto lo devono essere le pareti. In ogni caso devono essere tali da consentire in modo agevole le operazioni di allontanamento della lettiera e la raccolta di deiezioni su platea impermeabile al fine di favorirne l asportazione dall allevamento. c) annesse ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica. Nei casi in cui le vasche siano sottostanti al pavimento grigliato, in adeguato sistema di aerazione eviterà il permanere di esalazioni nel ricovero. d) disporre di idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione. e) avere una cubatura interna di almeno 30 mc. per capo grosso o equivalente di capo grosso; di almeno 2 mc. per volatili e piccoli mammiferi allevati, di 6 mc. per i suini adulti allevati in porcilaia in assenza di ventilazione forzata. 7

8 f) i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili per almeno 2/3, per consentire l aerazione del locale, pari ad 1/10 della superficie del pavimento se laterali, ed 1/4 se situate sulla copertura. g) nel caso di ricoveri a stabulazione libera di bovini o suini su lettiera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell esame della richiesta di concessione edilizia, sentiti i pareri degli organi competenti. h) nei ricoveri a stabulazione libera di bovini da carne, deve essere previsto un razionale sistema di contenimento degli animali con il metodo a trappola posto sulla mangiatoia oppure mediante apposito camminamento che possa consentire una agevole attuazione degli interventi profilattici, diagnostici o terapeutici sugli animali. i) i ricoveri destinati all allevamento intensivo di qualsiasi specie animale devono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento ritenuto idoneo dal servizio Veterinario competente. j) i recinti all aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami; per gli allevamenti allo stato brado dovrà essere richiesto il parere dell A.S.S La detenzione e l allevamento degli animali soggiacciono alle seguenti prescrizioni:- a) i proprietari o detentori degli animali delle specie da reddito (avicunicolo, bovino, equino, suino, ovicaprino e bufalino), sono tenuti a denunciarne la detenzione al Sindaco ed al Veterinario dell A.S.S. (D.P.R , n. 317). b) i cani a guardia, fuori dai cortili recintati e chiusi, devono essere muniti di museruola, legati o tenuti al guinzaglio. I cani da caccia accompagnati dal loro proprietario durante la stagione di caccia o per esercitazioni di addestramento, possono essere lasciati sciolti e senza museruola. c) chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve dare immediato avviso al proprietario se conosciuto o al Sindaco, che provvederà ai sensi di legge. Egli ha diritto da parte del proprietario, alla rifusione degli eventuali danni subiti. d) gli Agenti di polizia Municipale che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall art. 727 del C.P. provvedono a rilevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all Autorità Giudiziaria. 8

9 TITOLO III CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO Art. 6 - Caratteristiche generali delle concimaie. 1. Le concimaie, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle o lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza non minore di mt. 25. Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione. Per quanto riguarda i trattamenti degli effluenti zootecnici e le modalità di stoccaggio degli stessi si farà riferimento al D.M. 7 Aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ed al D.M. del Approvazione del Codice di buona pratica agricola. 2. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:- a) capacita adeguata al numero di capi presenti nella stalla e comunque tale da richiedere uno svuotamento almeno semestrale. b) ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 547/55 e comunque secondo le norme di buona tecnica, devono essere dotate di un parapetto perimetrale di altezza non inferiore ad un metro; c) platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta con dimensioni minime di 1 mc. per ogni capo di bestiame; il volume della cisterna, qualora la concimaia sia scoperta, deve essere in funzione sia della superficie della stessa che della piovosità della zona; 3. I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 4. Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori delle suddette concimaie. Art. 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami. 1. All interno dell abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite dall art. 8 del presente regolamento. 2. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti. Art. 8 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo. 1. Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della Deliberazione del Comitato 9

10 Interministeriale per la Tutela delle Acque dall Inquinamento del 4 febbraio 1977), è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanza del Sindaco più restrittive. a) lo spargimento è ammesso solo a chi è in possesso dell autorizzazione ai sensi delle Leggi n. 319 del 1976 e n. 172 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda l utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento si farà riferimento al D.M. 7 Aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all art. 38 del D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 536 del e s.m.i. b) i liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti. c) il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione. d) è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto. e) i materiali organici provenienti da allevamenti devono essere allontanati dalle concimaie, dagli spazi di allevamento (avicoli) o dalle vasche di raccolta (suini, etc.,) in tempi brevi per evitare fermentazioni ed esalazioni. f) l applicazione degli effluenti zootecnici (liquami, etc.,) al terreno, nella fascia compresa entro gli 80 (ottanta) metri dai nuclei abitati o case isolate, è consentita, nel periodo compreso tra il 31 marzo e 31 ottobre, esclusivamente entro le ore 10,00 ante meridiane. g) i terreni trattati con liquami dovranno essere sovvoltati (arati) subito dopo le operazioni di smaltimento ed in ogni caso nella giornata. Tale obbligo non sussiste qualora lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli avvenga con l uso di dispositivi iniettori. h) dovranno essere utilizzati carri-botte a bassa pressione per evitare la formazione di aerosoli ad alta carica batterica e la propagazione di odori molesti. i) dovrà essere rispettata la corretta pratica agronomica e la compatibilità colturale, evitando ristagni e ruscellamenti, soprattutto in vicinanza di corsi d acqua, acque superficiali, etc. L applicazione dei liquami deve essere sospesa durante o subito dopo abbondanti precipitazioni e su superfici gelate o innevate. 10

11 TITOLO IV AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI Art. 9 - Limitazioni generali. 1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme dettate per colture speciali. 2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell attività finche non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento. 11

12 TITOLO V ULTERIORI PRESCRIZIONI A SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE Art Accensione di fuochi. 1. L accensione di fuochi è ammessa, in assenza totale di vento, solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture. Si devono usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Deve essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e di qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Deve comunque essere rispettata una distanza minima di mt. 50 dagli edifici. 2. Nell eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue possono essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie o in appositi contenitori ad uso composter oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati. 3. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati, se non per validi motivi di disinfestazione. Pertanto dopo l opportuno trituramento, possono essere sotterrati con l aratura. 4. E vietato inoltre bruciare prati, cappezzagne, pendii, siepi, fossi e simili. 5. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio. 6. L incenerimento dei sacchi ed imballaggi di qualsiasi natura, è punito come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi di legge. Art Libero deflusso delle acque. 1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso delle acque. 2. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse. 3. E inoltre vietata l esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade. 4. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d acqua tra confini di proprietà private in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque. Art Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi. Sarà cura dei proprietari e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l effetto di tali fenomeni sia attraverso un opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, etc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, etc.) 12

13 Art Spurgo dei fossi e dei canali. 1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. 2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l Amministrazione fa eseguire i lavori a spese dell inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata. Art Ostruzione e deviazione di corsi d acqua. 1. E vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei del torrente o scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori. 2. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d acqua, la posa di tronchi d albero e di qualsiasi altro mezzo per ostruire i corsi dell acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinati alla sorveglianza e custodia delle acque. Art Accessi, diramazioni e recinzioni. 1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni sulle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi o fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale. 2. Non possono essere recintati i fondi agricoli senza preventiva autorizzazione comunale. Gli allineamenti saranno dato dall Ufficio Tecnico Comunale in modo da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall asse stradale di mt. 02,50. Art Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe. 1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale 2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d inizio della scarpata ovvero dalla base dell opera di sostegno, e sarà disposta dagli uffici comunali competenti, avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell opera, delle norme del Codice della Strada ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie di interesse comunale. 3. I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime. 13

14 4. Per la distanza degli alberi di alto fusto di nuova piantagione, è necessario arretrarsi di almeno 03,00 ml. dalle strade pubbliche. Per gli alberi di medio fusto, l arretramento dal ciglio della strada, dovrà essere di almeno ml. 1,50. Per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno ml. 0,50. Dovrà comunque rispettarsi una distanza di almeno ml. 2,50 dall asse stradale. Art Recisione di rami protesi e terreni incolti. 1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, vietando la libera visuale, il libero passaggio od occultando la segnaletica. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede antistante. 2. I proprietari e/o conduttori di fondi incolti situati vicino ad abitazioni ed edifici, siano essi residenziali, commerciali, artigianali ed industriali, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte. 3. L abbandono, lo scarico il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi del D. Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni. 4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata. Art Pulizia di marciapiedi e cunette. 1. I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di recinzione, costantemente potati, tali da garantire una distanza libera dalla sede stradale di almeno 1 metro ed in altezza dal suolo di almeno 4 metri. 2. In presenza del marciapiede deve essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 metri. 3. E altresì fatto obbligo ai frontisti di cui al comma 1. di tenere puliti il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi o quant altro proveniente da siepi o alberi prospicienti. Art Aratura dei terreni. 1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna in modo da volgere l aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe, alle siepi ed ai fossi. 2. Dette capitagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a metri 2, E altresì obbligo mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 metro in senso parallelo alla direzione dell aratura dalle strade e dall argine di fossi o canali di scolo adiacenti alle strade. 4. Una capitagna di metri 2,50 dovrà essere tenuta anche dall argine dei corsi d acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari. 5. E fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni. 6. E inoltre obbligo dell operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, erpice, etc.), siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, 14

15 onde evitare perdite di materiale che creino o possano creare pericolo per la circolazione o imbrattamento del suolo. 7. La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:- a) il pagamento della sanzione prevista; b) la riparazione di eventuali danni provocati a strade od argini; c) la formazione della regolare capitagna e capezzagna entro 20 (venti) giorni dall accertamento dell infrazione. Art Irrigazione dei terreni. 1. Gli impianti irrigui, siano essi fissi o mobili, devono obbligatoriamente tenere in debita considerazione la distanza dalle strade comunali. L acqua non deve assolutamente invadere la sede stradale, ciò al fine di evitare danno e/o incidenti ai passanti. 2. L irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime o molestia ai passanti. 3. Gli irrigatori installati lungo le aree pluviali o prospicienti le strade sia comunali che provinciali devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata. Art Strade vicinali. Tutte le strade vicinali, interpoderali aperte al pubblico transito dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza e comunque tali da consentire il transito di macchine agricole operatrici, mietitrebbiatrici comprese. Le sanzioni previste si applicano a chi si è reso responsabile dell ostruzione della strada. Art Spigolatura. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. Art Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante. 1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41, 42, 43 e 44 dall art 41 del D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria. 2. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell anno. Art Attraversamento dell abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie. 15

16 1. E consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrimenti brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie, devono avere cura di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possono derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente la larghezza di metà carreggiata. Nei casi di scarsa visibilità nelle ore diurne, si dovranno adottare le attenzioni di cui al comma 3 dell art. 184 del Codice della Strada. 2. Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell ambito urbano. Art Sanzioni per pascolo abusivo. Ferme restando le disposizioni di cui all art. 843, commi II e III e dell art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, è deferito a termini di Legge dagli Organi di Vigilanza. Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l art. 636 del Codice Penale, Delitto contro il patrimonio. 16

17 TITOLO VI MIGLIORAMENTI FONDIARI Art Autorizzazione. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, compreso il cambio di destinazione d uso dei prati stabili, deve essere fatta richiesta al Sindaco il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G.C., concederà l eventuale autorizzazione, fatti salvi ulteriori pareri e nulla osta richiesti dalle normative vigenti. Art Corsi d acqua e sbancamenti. 1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare e ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo. 2. E fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi. 3. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni del vigente P.R.G.C. e della L.R. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 17

18 TITOLO VII AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO DI PIANTE Art Coltivazione di boschi. 1. Boschi:- per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con D.P.G.R. n. 0174/Pres. del ed alla Circolare del , Prot.llo 1324 della Direzione Regionale delle Foreste. 2. Taglio piante:- il patrimonio arboreo esistente deve essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali. 3. E ammessa la ceduazione periodica secondo gli usi locali. 18

19 TITOLO VIII AMBITI NATURALI Art Limitazioni generali. 1. E fatto divieto di demolire le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza la preventiva autorizzazione. 2. La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del Codice Civile. L Amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa. 3. E fatto divieto di transitare sui terreni con qualsiasi mezzo che possa arrecare danno alla coltivazione in atto (compreso il prato stabile). 4. All interno delle zone a vincolo paesaggistico - ambientale (D.L. 42/2004), valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali. 5. Nelle zone tutelate aventi valore ambientale, vanno rispettate anche le norme di tutela previste dal vigente P.R.G.C. 19

20 TITOLO IX MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI A) MALATTIE DEL BESTIAME Art Obbligo di denuncia. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, compresa fra quelle indicate nell art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R n. 320 e successive modificazioni. Art Isolamento per malattie contagiose. 1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell intervento dell Autorità Sanitaria a cui va fatta denuncia, il proprietario o il conduttore degli animali, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie. 2. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Autorità sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive. B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTO CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL AGRICOLTURA. Art Difesa delle piante. 1. In caso di comparsa di crittogame, insetti od altri animali, nocivi all agricoltura, il Sindaco, d intesa con l Ispettorato Provinciale dell Agricoltura e con l Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante, impartisce di volta in volta le disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge , n. 987 e successive modificazioni). a) Denuncia obbligatoria:- E fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all Autorità Comunale e all Osservatorio Regionale per la Malattia delle Piante, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili in modo extra ordinario, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all uopo indicati. 20

21 b) Misure contro la propagazione della piralide:- Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli ed i materiali residui della cultura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 marzo/aprile di ogni anno (D.M e successive modificazioni ed integrazioni). c) Collocamento di esche avvelenate:- Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e caratteri neri) recanti ben visibili la scritta:- Attenzione: terreno avvelenato oppure Attenzione: coltura trattata con veleni. Art Produzione, trasporto e vendita ambulante di piante e semi. E fatto obbligo ai venditori ambulanti di essere muniti dell autorizzazione, rilasciata dal competente Osservatorio per le Malattie delle Piante, per la commercializzazione e la vendita di piante, bulbi e sementi sottoposti a passaporto. In particolare per la produzione è obbligatoria l iscrizione all apposito registro presso il competente Osservatorio in premessa indicato. C) IMPIEGO DI PRODOTTI FITO - SANITARI IN AGRICOLTURA Art Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fito - sanitari in agricoltura. 1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue. 2. All interno dei centri abitati, è vietato l uso dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi, i veleni di (ex I^ e II^ classe). 3. L erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. 4. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fito - sanitari appartenenti alle ex III^ e IV^ classe, (presidi sanitari che pur non risultando tossici o nocivi sono considerati irritanti prodotti fitosanitari non classificati come molto tossici, tossici e nocivi), in assenza di vento e con l impiego di irroratori a bassa pressione o lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, etc.). La Pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva. L applicazione dei prodotti fito - sanitari è consentita, esclusivamente entro le ore 10 ante meridiane e dopo le ore 6 pomeridiane. 5. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza. 6. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, animali, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. 7. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza deve essere apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari. 21

22 8. E vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d acqua, pozzi o sorgenti, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature. 9. E vietato l abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente. Art Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica. 1. L operatore durante l uso di presidi sanitari, è tenuto altresì ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza tossica. Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di una accertata negligenza dell operatore, questi è da considerarsi responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo. 2. E cura del proprietario o del conduttore dei terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta Agricoltura biologica, se del caso Suolo trattato biologicamente. 22

23 TITOLO X VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI Art Autorizzazione comunale. I produttori agricoli, per la vendita diretta dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi dell autorizzazione comunale e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, sia per quanto attiene alla pura ed esclusiva vendita di prodotti, sia nel caso in cui il produttore eserciti attività di agriturismo. 23

24 TITOLO XI CACCIA - PESCA - RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE, LUMACHE, RANE E CONDUZIONE DI APIARI Art Esercizio della caccia e della pesca. L esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le prescritte licenze. Per la caccia valgono le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e le disposizioni stabilite dall Amministrazione Provinciale. Art Raccolta di funghi, di piante o parti di esse. La raccolta di funghi, è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni. La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla L , n. 99, comprese nell elenco approvato a norma del R.D , n. 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti della relativa autorizzazione rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nell autorizzazione medesima. La raccolta di alcuni fiori spontanei di piante o parti di piante per uso gastronomico, è regolata dalla predetta L.R. n. 34/1981e successive modifiche ed integrazioni. Art Raccolta di lumache e rane. La raccolta di lumache e di rane è vietata ai sensi della L.R , n. 34, art. 17 e successive modifiche ed integrazioni. Art Conduzione di apiari. La conduzione di apiari è regolamentata dalla L.R , n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. 24

25 TITOLO XII ULTERIORI DIVIETI Art Altri atti vietati. 1. In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:- a) effettuare la pulizia di animali. b) lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale. c) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane. d) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle. e) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. 2. Resta altresì vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione per il pubblico di alimenti e bevande. 3. Sono individuate con ordinanza sindacale le aree pubbliche dove è fatto divieto di introdurre cani e altri animali domestici. 25

26 TITOLO XIII QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO Art Custodia e detenzione di cani o altri animali 1. E vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa, per seri motivi, continuare a detenere l animale, ne dà comunicazione al Settore Veterinario dell Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate. 2. E fatto obbligo ai proprietari o detentori di un cane di iscriverlo all anagrafe canina entro il terzo mese di vita dell animale o entro 30 giorni dalla data di acquisto o inizio della detenzione (per gli esemplari già iscritti). 3. E vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini ed in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle altre persone. 4. Il proprietario o detentore può essere diffidato ad allontanare l animale molesto o porlo in condizioni di non disturbare. 5. I proprietari o detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transita sulla pubblica via. 6. I proprietari o detentori di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive. 7. Per quanto attiene l abbandono di animali si applica la Legge n. 473/1993 e la Legge Regionale n. 39/1990. Art Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 80 eccetto i cani ritenuti di razze pericolose secondo ordinanze ministeriali che devono essere provvisti di guinzaglio e museruola adeguate; 2. Tutti i cani di grossa taglia, quali mastini, alani, dobermann, pastori, nonché i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola. 3. Nei giardini, negli orti, nelle aiuole ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno ad altre persone o animali. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello recante la dicitura Attenti al cane. 4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore. b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge. c) i cani delle forze di polizia, e delle associazioni di soccorso e di pubblica utilità durante l impiego per servizio d istituto. 26

27 d) i cani in aperta campagna custoditi dal proprietario. 5. Resta altresì vietato condurre animali molesti che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare le deiezioni. Art Cattura di cani ed altri animali. La cattura di cani ed altri animali trovati a vagare in luogo pubblico è effettuata dal Servizio Veterinario dell Azienda per i Servizi Sanitari competente. E proibito impedire agli addetti alla cattura l esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare. 27

28 TITOLO XIV PERICOLI COMUNI Art Norme relative ai pericoli comuni. 1. E vietato:- a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per la loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti. b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici. c) lavare nelle pubbliche fontane e nei pubblici abbeveratoi. d) convogliare e gettare nei corsi d acqua, siano pubblici o privati, materie putride. e) gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride. f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediante qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolari autorizzazioni delle autorità competenti. g) svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza averne ottenuta regolare autorizzazione. h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati. i) imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritture di qualsiasi genere. 28

29 TITOLO XV SANZIONI Art Accertamento delle violazioni e sanzioni. 1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. ed in particolare dagli Agenti della Polizia Municipale. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ognuna di esse. 2. Ai fini dell accertamento, della verbalizzazione, dell applicazione della sanzione e dell oblazione delle violazioni al presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge , n. 3 e del Decreto Legge 50/2003 determinate dai seguenti importi:- Violazione dei regolamenti Comunali e Provinciali Violazione delle Ordinanze del Sindaco e del Presidente della Provincia Art. 7 bis TUEL, comma 1 (Legge 3/2003) Art. 7 bis TUEL, comma 1 bis (Decreto Legge 50/2003) Sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00 Sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00 3. La sanzione amministrativa, in tutti i casi in cui è prevista, in caso di recidiva, nell inosservanza delle disposizioni sarà raddoppiata. Art Rimessa in pristino ed esecuzione d ufficio. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco od il funzionario competente ordinano la rimessa in pristino e dispongono l esecuzione d ufficio a spese degli inadempienti, qualora questi non provvedano direttamente entro i termini previsti dall amministrazione. Art Inesecuzione dell ordinanza. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate a norma dell art. 38 della legge n. 142/90 nonché dalla normativa prevista dallo Statuto Comunale, fatti salvi i casi previsti dall art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali o speciali, è punito con sanzione amministrativa. Art Sequestro e custodia di cose. 1. Il personale preposto, all atto di accertare l infrazione potrà procedere al sequestro cautelare delle cose che furono destinate a commettere l infrazione e deve procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano alla persona obbligata per l infrazione. 2. Nell effettuazione del sequestro, si devono osservare le modalità ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale relative al sequestro di Polizia Giudiziaria. 29

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