DIRETTIVA 2008/106/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 323/33 DIRETTIVA 2008/106/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), (4) È opportuno assicurare una formazione adeguata per il rilascio alla gente di mare di certificati di competenza professionale al fine di rispondere alle esigenze della sicurezza marittima. (5) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 5 ), si applica alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva. Essa contribuisce a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi. previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all articolo 251 del trattato ( 2 ), (6) Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalla direttiva 2005/36/CE, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro. Ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi. considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ( 3 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 4 ). In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione. (7) È pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità. È opportuno che tale livello sia basato su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, vale a dire la convenzione dell Organizzazione marittima internazionale (IMO), del 1978, riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW). Tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione. (2) Le azioni da intraprendere a livello comunitario nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell inquinamento in mare dovrebbero essere conformi alle disposizioni e alle norme approvate a livello internazionale. (8) Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella presente direttiva. (3) Al fine di mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel settore marittimo all interno della Comunità è necessario prestare un adeguata attenzione alla formazione marittima e allo status della gente di mare all interno della Comunità. (9) Le regole della convenzione STCW allegate alla presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW). La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW e i soggetti che intervengono nell esecuzione o nell applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione. ( 1 ) GU C 151 del , pag. 35. ( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre ( 3 ) GU L 136 del , pag. 17. ( 4 ) Cfr. allegato III, parte A. ( 5 ) GU L 255 del , pag. 22.

2 L 323/34 Gazzetta ufficiale dell Unione europea (10) Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, conformemente alla convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all accordo sull organizzazione dell orario di lavoro della gente di mare concluso dall Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell Unione europea (FST) ( 1 ). (11) Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di abilitazione e dovrebbero proseguire i loro sforzi nell ambito dell IMO per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala mondiale. (12) Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie. (13) I membri dell equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza dovrebbero poter comunicare con i passeggeri. (14) Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere effettivamente in grado di prevenire incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni della presente direttiva. (15) È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla convenzione STCW. La presente direttiva dovrebbe definire le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi basati sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW. (16) Nell interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell IMO ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che l MSC possa ( 1 ) GU L 167 del , pag. 33. individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati. (17) Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituiti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni. (18) La Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato nell esecuzione dei compiti relativi al riconoscimento dei certificati rilasciati da istituiti di formazione o amministrazioni di paesi terzi. (19) L Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), dovrebbe assistere la Commissione nella verifica dell osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva. (20) Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell inquinamento nelle acque comunitarie controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non beneficino di un trattamento più favorevole. (21) È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, in attesa che la direttiva 95/21/CE del Consiglio ( 3 ), relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, venga modificata al fine di recepire in detta direttiva le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nella presente direttiva. (22) È necessario prevedere procedure per adeguare la presente direttiva ai cambiamenti delle convenzioni e dei codici internazionali. (23) Le misure necessarie per l esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l esercizio delle competenze d esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ). (24) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le future modificazioni di determinati codici internazionali nonché eventuali pertinenti modificazioni della normativa comunitaria. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (25) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari, al riguardo, provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri. ( 2 ) GU L 208 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 157 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 184 del , pag. 23.

3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 323/35 (26) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all allegato III, parte B, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 12) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo; Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «comandante», la persona che ha il comando di una nave; 2) «ufficiale» un membro dell equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini; 3) «ufficiale di coperta» l ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo II dell allegato I; 4) «primo ufficiale di coperta» l ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo; 5) «ufficiale di macchina» l ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo III dell allegato I; 6) «direttore di macchina» l ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave; 13) «viaggi costieri» i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione; 14) «potenza di propulsione» la potenza d uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; 15) «nave petroliera» la nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati; 16) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente; 17) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente; 18) «norme radio» le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti; 7) «primo ufficiale di macchina» l ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla; 19) «nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima che trasporta più di dodici passeggeri; 20) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare; 8) «allievo ufficiale di macchina» una persona che sta effettuando l addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; 9) «radiooperatore» una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio; 10) «marinaio» un membro dell equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali; 11) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; 21) «convenzione STCW», la convenzione dell Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nella loro versione aggiornata; 22) «servizio radio» le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74) di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell IMO;

4 L 323/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ) «nave da passeggeri ro-ro» la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente; 24) «codice STCW» il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, nella sua versione aggiornata; 25) «funzioni» una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell ambiente marino; 26) «compagnia» il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva; 27) «certificato adeguato» un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita; 28) «servizio di navigazione» il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o per il conseguimento di un altra qualifica; 29) «riconosciuto» riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva; 30) «paese terzo» paese che non è uno Stato membro; 31) «mese» un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese. Articolo 2 Ambito di applicazione La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione: a) delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. Articolo 3 Formazione e abilitazione 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all articolo 2 riceva una formazione conforme come minimo ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell articolo 4 o del certificato adeguato definito nell articolo 1, punto Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva. Articolo 4 Certificato Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall autorità competente di uno Stato membro o con l autorizzazione di quest ultima conformemente all articolo 5 ed ai requisiti di cui all allegato I. Articolo 5 Certificati e convalide 1. I certificati sono rilasciati a norma dell articolo I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo. 3. I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1 della convenzione STCW. 4. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono: a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure b) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme. 5. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 323/37 6. Lo Stato membro che riconosce un certificato secondo la procedura di cui all articolo 19, paragrafo 2, appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW. 7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6: a) possono essere emesse mediante documento separato; b) a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell attestazione, purché si tratti di un numero unico; c) decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l ha emesso e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio. 8. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro. 9. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/ Fatto salvo l articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio. Articolo 6 Requisiti della formazione La formazione di cui all articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell allegato, in particolare per quanto concerne l uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuto dall autorità o dall organismo competente designato da ciascuno Stato membro. Articolo 7 Principi che disciplinano i viaggi costieri 1. All atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. 2. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva. 3. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW. 4. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate. Articolo 8 Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali 1. Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi. Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.

6 L 323/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato. Articolo 9 Sanzioni o provvedimenti disciplinari 1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, sotto forma di azione o di omissione, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificato o convalida rilasciati da uno Stato membro in connessione con l adempimento delle funzioni di cui al certificato, nonché per la revoca, la sospensione e l annullamento dei certificati per tali motivi e per la prevenzione delle frodi. 2. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni o provvedimenti disciplinari per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva relativamente a navi battenti la sua bandiera e a gente di mare debitamente abilitata dallo stesso Stato membro. 3. In particolare, tali sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e applicati nei casi in cui: Articolo 10 Norme di qualità 1. Gli Stati membri assicurano: a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l esperienza di istruttori ed esaminatori; b) che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche, sia applicato un sistema di norme di qualità; c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e identifichino livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW; d) che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti. a) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva; b) un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all articolo 19, paragrafo 7; oppure c) una persona ottenga con l inganno o con documenti contraffatti un assunzione che comporti l assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa. Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui alla lettera c) del primo comma possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione. 2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che: a) tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti; 4. Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l intenzione di avviare un azione nell ambito della propria giurisdizione. b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione; c) si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.

7 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 323/39 3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente la valutazione di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione. Articolo 11 Norme mediche rilascio e registrazione di certificati 1. Gli Stati membri adottano norme riguardanti l idoneità fisica della gente di mare, in particolare la vista e l udito. 2. Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo. 3. Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare: a) la loro identità; b) di avere un età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all allegato I; c) di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla autorità competente dello Stato membro; d) di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole dell allegato I per il rilascio del certificato richiesto; Articolo 12 Rinnovo dei certificati 1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell allegato I, escluso il capitolo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, devono ad intervalli non superiori a cinque anni: a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all articolo 11; e b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW. 2. Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole. 3. Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati al rilascio di certificati emessi prima del 1 o febbraio 2002 e quelli indicati per i certificati adeguati nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti certificati, l obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di adeguamento o di sottoporsi a valutazioni. Devono essere riconosciuti i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendano le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell ambiente marino e tengano conto di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza in questione. e) di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato. 4. Gli Stati membri si impegnano a: a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse; b) comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati membri o ad altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l assunzione a bordo di una nave. 4. Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di adeguamento come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW. 5. Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera. Articolo 13 Uso di simulatori 1. Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda: a) tutta l attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;

8 L 323/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea b) qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori; c) qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW. strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono: 2. Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1 o febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al paragrafo 1. Articolo 14 Responsabilità delle compagnie 1. Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi a norma della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare: a) la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l opportunità di conoscere: i) l equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare; e ii) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli; a) che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alle disposizioni della presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro; b) che l equipaggio delle navi sia formato conformemente alle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro; c) che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati; d) che i marittimi all atto dell ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza; e) che l equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell inquinamento. b) la designazione di un membro esperto dell equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile. Articolo 15 Idoneità al servizio 1. Gli Stati membri, al fine di prevenire l affaticamento del personale di guardia, stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per tale personale e prescrivono che i sistemi di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio. 2. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore. 3. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore. 2. Le compagnie, i comandanti e i membri dell equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave. 3. La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indichino le 4. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere derogate in caso di emergenza o di esercitazioni pratiche o in altre situazioni operative eccezionali. 5. Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 3, il periodo di dieci ore può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non sia attuata per più di due giorni consecutivi e siano concesse almeno settanta ore di riposo ogni sette giorni.

9 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 323/41 6. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Articolo 16 Dispensa 1. In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all ambiente, possono rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione diversa da quella di radiooperatore, se non con l eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile. 2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta l abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato. Articolo 17 Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione 1. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che: a) forniscono la formazione di cui all articolo 3; b) organizzano e/o controllano le prove, se del caso; c) rilasciano i certificati di idoneità di cui all articolo 11; d) concedono le dispense di cui all articolo Gli Stati membri assicurano quanto segue: a) tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare: i) devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti; ii) devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) e f); b) le persone incaricate di attività di formazione in servizio o a valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività; c) gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra; d) chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente direttiva deve: i) essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita; ii) essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita; iii) se la formazione è impartita con l ausilio di simulatori: aver ricevuto un istruzione adeguata circa le tecniche d insegnamento che comportano l uso di simulatori, e aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; e) chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere un piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita; f) chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve: i) avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare; ii) essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione; iii) aver ricevuto un istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione; iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell attività di valutazione;

10 L 323/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea v) quando l attività di valutazione è effettuata con l ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto; g) quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all articolo 10. Tali qualifiche, l esperienza e l applicazione dei livelli di qualità devono comportare un adeguata formazione nelle tecniche d insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f). Articolo 18 Comunicazione a bordo Gli Stati membri assicurano che: a) fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni; b) a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell equipaggio in materia di sicurezza; la compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua; se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro; i) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata; ii) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell equipaggio abbiano o meno un lingua in comune; iii) l eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l attenzione sull ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile; iv) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue; v) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell equipaggio l assistenza dei passeggeri; d) a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni; e) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della SOLAS 74; f) quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 95/21/CE, nella loro qualità di Stato d approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo. Articolo 19 Riconoscimento di certificati 1. I marittimi che non possiedono il certificato di cui all articolo 4 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato. c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un adeguata combinazione dei seguenti criteri: 2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione.

11 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 323/43 La Commissione, assistita dall Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. 3. La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di regolamentazione di cui all articolo 28, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l articolo 20. Se, entro il termine di cui al primo comma, non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all articolo 28, paragrafo Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all allegato II, punti 4 e Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, serie C, entro il 14 giugno Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell articolo 20. In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità. Articolo 20 Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW 1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all articolo 28, paragrafo Fatti salvi i criteri stabiliti nell allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all articolo 28, paragrafo Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione. 4. La Commissione, assistita dall Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della convenzione STCW. 5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della convenzione STCW. 6. La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, serie C. 6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di regolamentazione di cui all articolo 28, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. 7. Nonostante il disposto dell articolo 5, paragrafo 6, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell attuazione della decisione. 7. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell articolo 5, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un esperienza supplementare di servizio in mare.

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