alla modifica dell ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS )
|
|
- Abele Giordani
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Commento relativo alla modifica dell ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS ) I. Situazione iniziale Con la presente revisione il diritto svizzero in materia di giocattoli viene adeguato al diritto europeo al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio con l UE e mantenere l Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità nel settore dei giocattoli (MRA; all. 1 cap. 3) 1. Sono anche prese in considerazione le conoscenze scientifiche attuali. Sostituzione di un termine Le espressioni ricorrenti sono elencante sotto il titolo «Sostituzione di un espressione». «Pericolo» o «pericoli» sono sostituiti con «rischio» o «rischi». «Miscela» o «miscele» sono sostituiti con «preparato» o «preparati». Il seguente elenco contiene altri termini o espressioni sostituiti nell ordinanza. Articolo Diritto in vigore Nuovo diritto Art. 3 cpv. 4 pericolo rischio Art. 18 cpv. 2 lett. c pericoli rischi Art. 19 cpv. 2 pericoli rischi Art. 20 pericoli rischi Art. 22 lett. b pericoli rischi All. 1 n. 1.4 posizionato alla profondità al livello di inserimento minimo All. 1 n e non abbiano un valore ludico intrinseco All. 1 n concepiti come giocattoli. che non sono destinati a essere utilizzati per giocare All. 2 n. 1.3 il rischio minimo intrinseco all uso del giocattolo, che può essere causato dal movimento che può essere causato dal movimento delle loro parti. 1 RS Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Schwarzenburgstrasse Berna, Svizzera Telefono: +41 (0) info@blv.admin.ch
2 delle sue parti. All. 2 n. 1.4 lett. h - che, in altro modo, sono All. 2 n. 1.4 lett. h prodotto derrata All. 2 n. 1.7 il rischio di danneggiare altrimenti rischio di provocare lesioni All. 2 n. 1.5 nautici acquatici All. 2 n. 1.9 lett. b vapori, - All. 2 n. 1.9 lett. b - scottature All. 2 n. 3.1 nuocere alla salute presentare il rischio di compromettere la salute All. 2 n di cui sono costituiti o in essi contenuti. All. 2 n. 3.8 trucchi per le bambole cosmetici per le bambole All. 2 n. 4.6 prescrizioni giuridiche misure All. 3 n. 4.5 prevalentemente in particolare All. 3 n. 6 nautici acquatici All. 3 n. 6.1 nautico acquatico All. 3 n. 6.2 nautici acquatici II. Commento alle singoli disposizioni Art. 1 cpv. 1 La revisione totale dell ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (ODerr) richiede l adeguamento del rimando a questa ordinanza. Art. 1 bis Capoverso 1 L attuale articolo 2 capoverso 3 ODerr, secondo il quale per quanto concerne i giocattoli sono utilizzate le definizioni di cui alla direttiva 2009/48/CE 2, viene sostituito dall articolo 2 capoverso 4 lettera h ODerr nell ambito del presente pacchetto di revisione (prescrizioni d esecuzione sulla nuova legge sulle derrate alimentari). Questo significa che fondamentalmente si applicano le definizioni della direttiva sui giocattoli, a meno che nella presente ordinanza non vi siano fissate definizioni diverse. Un termine che diverge da quello utilizzato nella direttiva sui giocattoli è quello di importatore. Nel diritto attuale non è chiaro chi viene considerato importatore in Svizzera. La presente definizione di importatore precisa che chiunque importa giocattoli dall estero (anche dall UE) in Svizzera è considerato importatore. Inoltre, si definiscono anche termini utilizzati più volte (fabbricante, rappresentante autorizzato, distributore, pericolo, pericoloso, rischio). Capoverso 2 2 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del , pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2015/2017/UE, GU L 306 del , pag /5
3 Il capoverso 2 contiene una tabella con espressioni della direttiva 2009/48 e dei termini analoghi della presente ordinanza. Art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 frase introduttiva Nel capoverso 1 lettera a si adegua il rimando alla nuova ODerr. Il capoverso 4 viene adeguato conformemente alla rettifica della direttiva 2009/48/CE 3. Art. 5 cpv. 7 La regolamentazione secondo cui le avvertenze e le istruzioni per l uso devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui sono immessi in commercio i giocattoli è abrogata. Si applicano i requisiti fissati nell articolo 47 capoverso 2 lettera c ODerr. Ciò significa che le indicazioni necessarie devono essere apposte in almeno una lingua ufficiale della Confederazione; eccezionalmente possono essere redatte in un altra lingua solo se con ciò i consumatori in Svizzera sono informati sull oggetto d uso in modo sufficiente e inequivocabile. Art. 13 cpv. 1 lett. a Il rimando alla direttiva 2009/48/CE viene aggiornato. Art. 23 La modifica nella frase introduttiva del capoverso è di natura linguistica. Inoltre, nel capoverso 2 si chiarisce che l USAV può stabilire delle disposizioni transitorie quando attualizza gli allegati. Art. 25c Per le disposizioni transitorie si rimanda allʼarticolo 95 ODerr. Ciò significa che in questa ordinanza i principi della nuova legge sulle derrate alimentari sono validi a partire da subito (definizioni, principio precauzionale, rintracciabilità ecc.). In deroga all articolo 95 capoverso 2 ODerr, i giocattoli che non corrispondono alla modifica di quest ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 3 Rettifica della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 355 del , pag /5
4 Allegato 2 n. 3 cpv Agli attuali numeri 13a, 13b e 14 è attribuita una nuova numerazione. Il numero 13a diventa 14, il numero 13b diventa il numero 15 e il numero 14 il numero 16. Non è stata effettuata alcuna modifica materiale. Allegato 2 n. 3 n. 15 Qui si stabiliscono i valori limite per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi e in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca. Questi valori corrispondono a quelli indicati nelle regolamentazioni europee: per quanto riguarda la formaldeide: la direttiva 2015/ per quanto riguarda il benzisotiazolinone: la direttiva 2015/ per quanto riguarda il CMI, il MI e il CMI/MI: la direttiva 2015/ Formammide La formammide è utilizzata, tra l altro, nell industria della plastica e dei polimeri, in particolare come solvente, plastificante o sostanza associata a un agente espandente impiegato nella produzione della schiuma. Nel 2010 vari Stati membri dell UE hanno riscontrato formammide in una varietà di giocattoli in schiuma. La formammide è classificata nel regolamento (CE) n. 1272/ come sostanza tossica per la riproduzione della categoria 1B. La Svizzera riprende nell OSG i limiti di emissione/valori soglia fissati nell allegato II appendice C della direttiva 2009/48/CE per la formammide al fine di garantire nel migliore dei modi, anche in Svizzera, la protezione della salute dei bambini. Maggiori informazioni sono disponibili nelle considerazioni sulla direttiva (UE) 2015/2115. BIT Il 1,2-benzisotiazolin-3-one, BIT, è utilizzato come conservante nei giocattoli a base acquosa, incluse le pitture e le pitture a dito, come dimostrato da uno studio di mercato condotto insieme agli attori economici e alle loro associazioni di categoria, alle organizzazioni dei consumatori e ai centri di prevenzione delle allergie e da ricerche Internet e visite nei negozi. Il BIT è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sensibilizzante della pelle. 4 Direttiva 2015/2115/UE della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica l allegato II, appendice C, della , pag Direttiva 2015/2116/UE della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica l allegato II, appendice C, della , pag Direttiva 2015/2117/UE della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica l allegato II, appendice C, della , pag Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del , pag. 1. 4/5
5 La Svizzera riprende nell OSG i valori limite fissati nell allegato II appendice C della direttiva 2009/48/CE per il BIT al fine di garantire nel migliore dei modi, anche in Svizzera, la protezione della salute dei bambini. Maggiori informazioni sono disponibili nelle considerazioni sulla direttiva (UE) 2015/2116. CMI, MI e CMI/MI Il 5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)-one (CMI) e il 2-metilisotiazolin-3(2H)-one (MI) in una miscela con rapporto 3:1 e i singoli componenti CMI e MI sono utilizzati come conservanti nei giocattoli a base acquosa, incluse le pitture, le pitture a dito, le pitture per finestre/vetro, le colle e le bolle di sapone. La miscela di CMI e MI con rapporto 3:1 è classificata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sensibilizzante della pelle. La Svizzera riprende i valori limite nell OSG fissati nell allegato II appendice C della direttiva 2009/48/CE per CMI, MI e CMI/MI (3:1) al fine di garantire nel migliore dei modi, anche in Svizzera, la protezione della salute dei bambini. Maggiori informazioni sono disponibili nelle considerazioni sulla direttiva (UE) 2015/2117. Allegato 4 L allegato 4 viene adeguato ai progressi dei lavori di normazione del Comité Européen de Normalisation (CEN) nella serie di norme EN 71 «Sicurezza dei giocattoli», che può essere utilizzata come prova della presunzione di conformità secondo l articolo 8. La presente versione tiene conto delle modifiche risultanti dalla comunicazione della Commissione del 13 marzo 2015 nell ambito dell attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli. LUD 01/05/2017 5/5
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002
DettagliOrdinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso (ODerr) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 dicembre 2016 1 sulle derrate alimentari e
DettagliOrdinanza del DFI concernente i generatori aerosol
Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol Modifica del 3 novembre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 concernente i generatori
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari del 16 dicembre 2016 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell
DettagliOrdinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 25 novembre 2013
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari 817.022.2 del 16 dicembre 2016 (Stato 1 maggio 2018) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3
DettagliOrdinanza concernente l immissione sul mercato
Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 1 maggio 2009 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina: I L ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 1 sull agricoltura biologica è modificata
DettagliOrdinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del 22 agosto 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI), ordina: I L ordinanza del 15 agosto 2012 1 sui giocattoli
DettagliOrdinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) Modifica del 31 gennaio 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 giugno
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 4 della legge federale del giugno 009 sulla
DettagliOrdinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi
Ordinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) Modifica del 5 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui biocidi del
DettagliOrdinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale Modifica del 25 novembre 2013 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle derrate
DettagliOrdinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI) del 25 ottobre 2017 (Stato 21 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS )
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione dei consumatori Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
[Signature] [QR Code] Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI), ordina: I L ordinanza del 15
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 345/68 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.12.2008 DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE,
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 13 ottobre 2010
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.413 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2) del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2) del 16 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (OLOGA) Modifica del 14 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 sull organizzazione del
Dettagliall ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Commento relativo all ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari
DettagliDipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC. Febbraio 2017
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Febbraio 2017 Primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 Ordinanza concernente le esigenze per
DettagliOrdinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili
Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)
DettagliDIRETTIVA 2006/8/CE DELLA COMMISSIONE
L 19/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.1.2006 DIRETTIVA 2006/8/CE DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva
DettagliOrdinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) Modifica del 1 novembre 2016 L Ufficio federale della sanità pubblica, d intesa con l Ufficio
DettagliRegolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Modifica del 21 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visto l
DettagliCommento relativo all
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Commento relativo all ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari I. Situazione iniziale
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
Dettagli1. Situazione iniziale
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Condizioni di lavoro Sicurezza dei prodotti Commento relativo all ordinanza sulla sicurezza
DettagliOrdinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti
Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE) Modifica del 26 novembre 2008 Il Dipartimento federale dell
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliPagina 1 di 6 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 marzo 2011 Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
DettagliOrdinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale Modifica del... Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle derrate alimentari di
DettagliCommento alla prima revisione dell ordinanza sui prodotti chimici
Commento alla prima revisione dell ordinanza sui prodotti chimici 1.1 Situazione iniziale Le prime esperienze pratiche maturate con il nuovo diritto in materia di prodotti chimici evidenziano la necessità
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE. DECRETO 23 marzo Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 marzo 2011 Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliOrdinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (, Oferr) Modifica del Avamprogetto 17.10.018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 novembre 1983 1 sulle ferrovie è modificata
DettagliRegolamento CLP e SDS
Regolamento CLP e SDS PLAST - 7 maggio 2015 REGOLAMENTO CLP Il Regolamento 1272/2008 (CLP) è stato pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008. Riguarda la Classificazione, l Etichettatura e l Imballaggio
DettagliCommento relativo alla modifica dell ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)
Dipartimento federale dell ecomomia della formazione e della ricerca DEFR Commento relativo alla modifica dell ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione,
DettagliOrdinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni) Modifica del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliOrdinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco
Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco del 10 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Dipartimento federale dell interno, visti gli articoli 12 capoverso 5 e 16
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en) 10866/15 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 10 luglio 2015 Destinatario: n. doc. Comm.: D039821/02 Oggetto: Segretariato
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali
Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim) del 18
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Modifica del 17 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1971 1 concernente l
DettagliOrdinanza sui medicamenti per uso veterinario
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) Modifica del... Avamprogetto dicembre 2014 ll Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 agosto
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
DettagliOrdinanza. del 16 novembre 2016
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16
DettagliDipartimento federale dell ecomomia della formazione e della ricerca DEFR
Dipartimento federale dell ecomomia della formazione e della ricerca DEFR Commento relativo all avamprogetto di modifica dell Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) Modifica del 14 novembre 2007 Il
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE. Decreta:
DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 3 Aprile 2007 Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della
DettagliOrdinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli
Dettagliche istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell Unione europea, Islanda e Norvegia
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell Unione europea, Islanda e Norvegia Modifica del 17 ottobre 2018 L Ufficio
DettagliOrdinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione
Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione del 10 settembre 2014 (Stato 15 novembre 2017) L Ufficio federale
DettagliCosa significa R.E.A.CH.
Attività collegate Cosa significa R.E.A.CH. REACH significa Registration, Evaluation, Authorisation of Chemical ed è l acronimo usato dalla Comunità Europea per descrivere il nuovo sistema di regolamentazione
DettagliOrdinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull autorizzazione dei medicamenti, OAM) Modifica dell 8 settembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17
DettagliOrdinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni) Modifica del 26 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
DettagliOrdinanza sulle finanze della Confederazione
Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 aprile 2006 1 sulle finanze della Confederazione è modificata
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza
DettagliModifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS )
. Dipartimento federale dell economia della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Direzione economia esterna Modifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti
Dettagli1. Situazione iniziale
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Condizioni di lavoro Sicurezza dei prodotti Commento relativo all ordinanza sulla sicurezza
DettagliOrdinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia
Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia del 7 dicembre 2012 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I Le ordinanze qui appresso
DettagliOrdinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti
Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Modifica del 14 settembre 2015 L Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 26 novembre 2003 Il Dipartimento federale dell economia, d intesa con il Dipartimento federale dell interno, ordina: I L ordinanza del DFE del
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree Modifica del 17.4.2019 Questo testo è una versione provvisoria.
DettagliOrdinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) Modifica del 5 aprile 2017
DettagliOrdinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)
Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2) del 1 mm 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari
Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi) Modifica del 12 marzo 2018 L Ufficio federale della sicurezza
DettagliATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
20.3.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 80/31 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
DettagliIl Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) con tutte le modifiche e rettifiche dal 2008 al 2019
Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800 14 47 46 info@certifico.com
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliCommento relativo alla modifica dell ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)
Dipartimento federale dell economia della formazione e della ricerca DEFR Commento relativo alla modifica dell ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a
DettagliCertifico S.r.l. - IT
02/02/2018 2 of 383 Regolamento CLP Testo consolidato 2018 Ed. 6.0 Febbraio 2018 Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA
Dettagli