Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal D.M. 02/05/2006 (G.U. n. 106 del 09/05/2006).

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1 Decreto del Ministero delle attività produttive 24 ottobre 2005 Aggiornamento delle direttive per l incentivazione dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell art. 11, comma 5, del D.Lgs. 16/03/1999, n. 79. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005) Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal D.M. 02/05/2006 (G.U. n. 106 del 09/05/2006). IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PREMESSO che l art. 20, comma 8, del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 (richiamato nel seguito come: il D.Lgs. n. 387/03), recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità, dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all art. 11 del D.Lgs. 16/03/1999, n. 79; PREMESSO che gli obiettivi indicativi nazionali e comunitari di incremento della produzione di fonti energetiche rinnovabili necessitano, per il loro raggiungimento nei tempi stabiliti, di un quadro incentivante coerente con gli stessi, e che fornisca adeguate garanzie di continuità a supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili; PREMESSO che l attuale normativa di riduzione dei gas ad effetto serra, conseguenza degli impegni assunti in applicazione del Protocollo di Kyoto e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio suggerisce di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi nazionali indicativi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; VISTA la Legge 14/11/1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTO il D.Lgs. 16/03/1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica, e successive modificazioni e integrazioni (richiamato nel seguito come: il D.Lgs. n. 79/99); VISTA la Legge 29/10/2003, n. 290, recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29/08/2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità ; VISTO l art. 1, comma 87, della Legge 23/08/2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ; VISTA la Legge 15/12/2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione ; VISTO il decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto con il Ministro dell ambiente, 11/11/1999 (di seguito: il D.M. 11/11/1999), recante le direttive per l attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell art. 11 del D.Lgs. n. 79/99, emanato ai sensi dell art. 5, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 79/99; VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, 18/03/2002, recante modifiche e integrazioni al citato D.M. 11/11/1999; RITENUTO opportuno introdurre disposizioni per un efficace e trasparente funzionamento dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica con impiego di fonti energetiche rinnovabili, salvaguardando in ogni caso il principio, sancito a livello comunitario e nazionale, della priorità di dispacciamento della produzione di energia da tali fonti; CONSIDERATO che la eventuale indisponibilità da parte del Gestore della rete al ritiro della energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbe derivare in parte da una ritardata attuazione dei programmi di sviluppo della rete Decreta 1 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

2 Art. 1 Finalità [1] Il presente decreto aggiorna, ai sensi dell art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 387/03, anche tenendo conto dell art. 1, comma 87, della Legge 23/08/2004, n. 239, le direttive di cui all art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 79/99. Art. 2 Definizioni [1] Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all art. 2 del D.Lgs. n. 79/99, escluso il comma l5, nonché le definizioni riportate all art. 2 del D.Lgs. n. 387/03, ed inoltre te seguenti: a) producibilità di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell impianto eccedenti e ordinarie esigenze manutentive; b) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall impianto, espressa in MWh, in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto; c) producibilità aggiuntiva di un impianto è l aumento di produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilità prima dell intervento, di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento; d) produzione lorda di un impianto è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell impianto o dei gruppi e comunicata all Ufficio tecnico di finanza; e) produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali; l energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e le perdite nei trasformatori principali sono definite dal Gestore della rete nell ambito della qualifica di cui all art. 4, comma 3, come quota forfettaria della produzione, lorda; f) potenziamento o ripotenziamento è l intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell impianto medesimo, di cui alla lettera c); g) rifacimento totale è l intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente che comporta la sostituzione con componenti nuovi o la totale ricostruzione delle principali parti dell impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: i. le opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore per gli impianti idroelettrici di potenza nominale minore di 10 MW, entrati in esercizio da almeno quindici anni; ii. le opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore per gli impianti idroelettrici di potenza nominale uguale o superiore 10 MW, entrati in esercizio da almeno trenta anni; iii. i pozzi di produzione e reiniezione, l alternatore, la turbina ed il condensatore di tutti i gruppi costituenti l impianto per gli impianti geotermoelettrici, entrati in esercizio da almeno quindici anni; iv. l alternatore, il moltiplicatore, l inverter e il mozzo su tutti gli aerogeneratori costituenti l impianto per gli impianti eolici, entrati in esercizio da almeno dieci anni; v. tutte le cellule fotovoltaiche e l inverter per gli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio da almeno quindici anni; vi. l alternatore, la turbina, il generatore di vapore, il forno di combustione, le griglie ed il gassificatore per gli impianti, ivi incluse le centrali ibride, utilizzanti rifiuti o biomasse, entrati in esercizio da almeno dieci anni; vii. le opere di presa, convogliamento e condizionamento del gas o biogas asservite all impianto, e tutti i gruppi motore-alternatore per gli impianti utilizzanti gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, entrati in esercizio da almeno dieci anni. Per i soli impianti di cui ai punti iv), v) e vi) è consentito il rifacimento anche di singoli gruppi o unità costituenti l impianto, purché ciascun gruppo o unità sia dotato di un autonomo sistema di misura dell energia prodotta. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti a causa di eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti, i periodi minimi di esistenza degli impianti, di cui ai punti da i) a vii), non si applicano. In tutti i casi, l impianto deve entrare in esercizio entro tre anni ovvero, per i soli impianti di cui ai punti i), ii) e iii), entro sei anni dalla data di inizio dei lavori di rifacimento, comunicata dal produttore al Gestore della rete, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull impianto, ovvero a motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestate dal Gestore della rete. Il Gestore della rete trasmette le eventuali attestazioni non favorevoli al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell espressione di parere nell ambito delle rispettive competenze istituzionali. I predetti tempi massimi di completamento degli interventi di rifacimento si applicano anche agli interventi avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; h) rifacimento parziale è l intervento su impianti idroelettrici e geotermoelettrici eseguito in conformità all allegato A; i) riattivazione è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell officina elettrica o dichiarazione di 2 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

3 produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell art. 1-quinquies, comma l, della Legge 27/10/2003, n. 290, ove previsto; l) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione; m) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata dal produttore al Gestore della rete, all 'Osservatorio di cui all art. 16 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, e all Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi; n) periodo di avviamento e collaudo è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera l), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera m). Art. 3 Quantificazione dell energia soggetta all obbligo di cui all art. 11, commi l e 2, del D.Lgs. n. 79/99, e all art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03 [1] I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all obbligo di cui all art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 79/99, e art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, trasmettono al Gestore della rete, entro il 31 marzo di ogni anno, l autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale. L autocertificazione è riferita all anno precedente ed evidenzia separatamente l energia elettrica importata e quella prodotta da ciascun impianto. Per l energia elettrica prodotta l autocertificazione evidenzia l energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione nel rispetto dei criteri fissati dall Autorità per l energia elettrica e il gas. Per le centrali ibride, l autocertificazione specifica altresì la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base dell art. 4, comma l, lettera c). Tutti i dati sono espressi in MWh. [2] I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l esenzione dall'obbligo richiamato al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03. La richiesta è inoltrata al Gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1 ed è corredata anche da dichiarazione dell operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione. [3] Il Gestore della rete comunica all Autorità per l energia elettrica e il gas e all Osservatorio di cui all art. 16 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, le informazioni in suo possesso, relative ai soggetti che omettono di trasmettere l autocertificazione di cui al comma l, ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui all art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03. [4] Ai fini del calcolo del numero di certificati verdi corrispondenti alla vigente quota minima, le produzioni e le importazioni sottoposte all obbligo della predetta quota minima, espresse in MWh, calcolate con le modalità di cui all art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 79/99, e tenuto conto di quanto disposto al comma l, vengono moltiplicate per il valore della quota minima in vigore e divise per 50. li risultato è arrotondato all unità con criterio commerciale. Art. 4 Impianti alimentati da.fonti rinnovabili e relativa qualifica [1] L energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. n. 79/99, e dell art. 4 del D.Lgs. n. 387/03, può essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 01/04/1999, anche destinati, in tutto o in parte, all autoproduzione, tenendo conto che: a) per gli impianti idroelettrici l elettricità prodotta da fonte rinnovabile viene calcolata detraendo alla produzione netta totale l energia elettrica attribuibile ai sistemi di pompaggio; b) per i potenziamenti si considera solo la producibilità aggiuntiva, fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto alla lettera d); c) per le centrali ibride la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell impianto, qualora quest ultima sia superiore al 5% del totale; d) per i rifacimenti parziali di impianti idroelettrici e geotermoelettrici e per i potenziamenti di impianti idroelettrici la quota di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell intervento è quella determinata dal Gestore della rete secondo i criteri indicati nell allegato A; e) per i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti la quota di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell intervento è pari al 70% dell energia elettrica prodotta; [2] L energia di cui comma 1 può essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 01/04/1999 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride. In tal caso la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente decreto è pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalità calcolo di cui al comma l, lettera c), al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 01/04/ ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

4 [3] Il produttore presenta apposita domanda al Gestore della rete per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) sede dell impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) producibilità aggiuntiva, o producibilità attesa. Nei casi di potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione e centrali ibride, al fine di consentire al Gestore della rete di effettuare le opportune verifiche, detta domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento alle definizioni dell art. 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), o a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso di impianti non ancora in esercizio la domanda è corredata da copia del progetto preliminare dell impianto e, sempreché non trovi applicazione il comma 5 dell art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, la medesima domanda decade qualora, entro sessanta giorni dalla presentazione, il richiedente non inoltri al Gestore della rete copia della richiesta di autorizzazione di cui all art. 12 del D.Lgs. n. 387/03. Nel caso di impianti non ancora in esercizio, che abbiano seguito il regime autorizzativo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/03, la domanda è corredata dal progetto definitivo dell impianto e dal permesso di costruire rilasciato dal Comune. In tutti i casi, la ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro novanta dal ricevimento. [4] Nel caso di rifacimento parziale di impianti idroelettrici e geotermoelettrici e di potenziamento di impianti idroelettrici, il Gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nell allegato A e, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, determina altresì la quota di produzione netta di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificali verdi, con le modalità di cui all art. 5, a seguito dell intervento di rifacimento parziale o potenziamento. [5] I soggetti responsabili degli impianti comunicano al Gestore della rete e all Osservatorio di cui all art. 16 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, parziale o totale, e l avvenuta entrata in esercizio. [6] La qualifica di cui al comma 3 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l inizio dei lavori sull impianto qualificato entro diciotto mesi dall ottenimento della medesima qualifica. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durate i lavori sull impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gestore della rete e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l avvenuta entrata in esercizio dell impianto entro tre anni, ovvero, per i soli interventi di cui ai punti i), ii) e iii) dell art. 2, comma l, lettera g), entro sei anni, dall ottenimento della medesima qualifica. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gestore della rete e da questo valutate tali, la qualifica rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di validità entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora il soggetto che detiene la medesima qualifica non comunichi al Gestore della rete l avvenuta entrata in esercizio dell impianto. Il Gestore della rete trasmette le eventuali valutazioni non favorevoli al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell espressione di parere nell ambito delle rispettive competenze istituzionali. [7] La garanzia di origine di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 387/03, viene rilasciata previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda di identificazione tecnica è inoltrata dal produttore al Gestore della rete, ed è corredata dai seguenti documenti: a) soggetto produttore, b) sede dell impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) produzione netta o produzione imputabile nell anno precedente. La domanda di identificazione tecnica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro novanta giorni dalla data di ricevimento. [8] Nel caso di pronuncia negativa in ordine alla qualifica per tutte le fattispecie prospettate nel presente articolo, ovvero alla identificazione tecnica di cui al comma 7, il Gestore della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative motivazioni ai Ministeri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dalla pronuncia stessa. I Ministeri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio, possono assumere determinazioni contrarie ove non ravvisino la sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa. Art. 5 Modalità di rilascio dei certificati verdi [1] La produzione netta di energia elettrica degli impianti di cui all art. 4, commi 1 e 2, ha diritto, per i primi otto anni di esercizio successivi alla data di entrata in esercizio commerciale dell impianto, ai certificati verdi definiti all art. 2, comma 1, lettera o), dei D.Lgs. n. 387/03, nel rispetto di quanto stabilito all art. 11 e all art. 20, commi 2 e 5, dello stesso decreto legislativo. La produzione netta di energia elettrica dagli impianti di cui all art. 4, commi l e 2, ha diritto al rilascio dei certificati verdi sempreché i medesimi impianti siano muniti di vigente qualifica, di cui all art. 4, comma 3. [2] Fermo restando quanto disposto all art. 12, la produzione netta di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e rifiuti, che ha diritto ai certificati verdi per i primi otto anni successivi all entrata in esercizio commerciale degli impianti, ha altresì diritto, su richiesta del produttore e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 387/03, art. 20, comma 6, ai certificati verdi per ulteriori quattro anni, in misura corrispondente al 60% della produzione energetica annua netta realizzata in ciascuno dei predetti quattro anni. 4 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

5 [3] Il certificato verde. di valore unitario pari a 50 MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell anno precedente, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all Ufficio tecnico di finanza. [4] Ai fini della emissione dei certificati verdi e delle successive verifiche, la corrispondente produzione netta di energia è arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale. [5] Su richiesta del produttore, sono emessi da parte del Gestore della rete certificati verdi, di valore unitario pari a 50 MWh, relativi alla producibilità attesa degli impianti di cui all art. 4, commi 1 e 2, nell anno in corso o nell anno successivo. [6] Nel caso in cui l impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l annullamento i certificati verdi emessi, il Gestore della rete compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati verdi per l anno di riferimento, può essere fatta anche per i due anni successivi. [7] Nel caso di impianti di cui all art. 4, comma l, non ancora in esercizio, l emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dalla autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, laddove prevista, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di cui all art. 9, con le modalità di cui all art. 11, comma 1. Nel caso di impianti non ancora in esercizio, che abbiano seguito il regime autorizzativo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/03, l emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dal permesso di costruire rilasciato dal Comune, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di cui all art. 9, con le modalità di cui all art. 11, comma 1. [8] L emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformità all art. 2, comma 1, e all art. 17, del D.Lgs. n. 387/03. L 'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma è trasmesso ai Ministeri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio. [9] Il Gestore della rete può emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99. Tali certificati sono venduti al prezzo fissato al successivo art. 9. Qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta di certificati verdi, causato da un mancato adeguamento dell obbligo, di cui all art. 11, commi l e 2, del D.Lgs. n. 79/99, e all art. 4, comma l, del D.Lgs. n. 387/03, agli obiettivi indicativi nazionali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il Gestore della rete è tenuto ad acquistare i certificati verdi in eccesso, limitatamente ai certificati verdi che hanno terminato il periodo di validità di cui all art. 20, comma 7, del D.Lgs. 29/12/2003, n Il prezzo di acquisto è quello determinato all art. 9, comma 2. [10] In caso di certificati verdi emessi in relazione ad impianti ubicati in Stati esteri in attuazione dell art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 387/03, gli eventuali diritti connessi all applicazione dei meccanismi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell art. 2, comma 1, della Legge 01/06/2002, n. 120, sono conferiti al soggetto produttore dell energia elettrica. [11] La richiesta del produttore volta a ottenere i certificati verdi, di cui ai commi 1 e 5, per il primo anno è accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all art. 18 del D.Lgs. n. 387/03. La produttore volta a ottenere i certificati verdi aggiuntivi di cui al comma 2 per il primo degli ulteriori quattro anni è accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto capitale per la realizzazione dell impianto per la cui produzione energetica vengono richiesti i certificati verdi. [12] Salvo diversa comunicazione del produttore al Gestore della rete, le dichiarazioni di cui al comma 11 si intendono tacitamente rinnovate per i successivi anni di diritto al rilascio dei certificati verdi. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto ai certificati verdi sull intera produzione e per l intero periodo residuo di diritto al rilascio dei certificati verdi. Il Gestore della rete comunica all Autorità per l energia elettrica e il gas ogni elemento in suo possesso relativo a eventuali false dichiarazioni ai fini dell eventuale applicazione di sanzioni ai sensi della Legge 14/11/1995, n. 481, e successive modificazioni e integrazioni. [13] A garanzia della reale durata dell incentivazione dell energia prodotta e dei corrispondenti certificati verdi, il periodo per il quale viene riconosciuto l incentivo di cui al presente articolo, deve essere considerato anche al netto degli eventuale fermi disposti delle competenti autorità in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete. A tal fine, al produttore è concessa una estensione del periodo di diritto ai certificati verdi pari al periodo complessivo di fermi dovuti a problematiche connesse alla sicurezza della rete, incrementato del 20%. 5 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

6 Art. 6 Contrattazione dei certificati verdi [1] Il Gestore del mercato di cui all art. 5 del D.Lgs. n. 79/99, organizza e gestisce, nell ambito della gestione economica del mercato elettrico, una sede per la contrattazione dei certificati verdi. [2] L organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conforma alla disciplina del mercato approvata con le modalità di cui all art. 5, comma l, del D.Lgs. n. 79/99. [3] I certificati verdi sono contrattati nella sede di cui al comma 1. I certificati verdi sono altresì oggetto di libero mercato anche al di fuori della sede di cui al comma 1. Art. 7 Verifica annuale di adempimento all obbligo [1] Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all art. 3, comma l, trasmettono, contestualmente all autocertificazione di cui all art. 3, comma 1, del presente decreto, al Gestore della rete certificati verdi equivalenti, in termini di energia associata, all obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 79/99, e dell art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, tenuto conto di quanto disposto all art. 20, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 387/03. [2] Il Gestore della rete, sulla base dell autocertificazione di cui all art. 3, comma l, ricevuta l anno precedente, dei certificati verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all anno precedente, di ottemperanza all obbligo di cui all art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 79/99, e dell art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, ed annulla i relativi certificati. La verifica si intende positiva se l energia elettrica da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto stesso, come definita al comma 2 dell art. 11 del D.Lgs. n.79/99, e al comma 1 dell art. 4 del D.Lgs. n. 387/03. L esito della verifica è notificato agli interessati entro i1 30 aprile di ciascun anno. [3] In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla verifica di cui al comma precedente, tramite acquisto sul mercato, cosi come disciplinato dal precedente art. 6, ed invio al Gestore della rete di certificali verdi, o tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell art. 5, comma 9, o dell art. 9. [4] In caso di mancato adempimento, il Gestore della rete comunica all Autorità per l energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti e l entità delle inadempienze ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui all art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 387/03. [5] Con cadenza annuale il. Gestore della rete trasmette ai Ministeri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio l elenco completo dei soggetti inadempienti di cui al comma 4 e l entità delle inadempienze di ciascuno di essi. L Autorità per l energia elettrica ed il gas, con identica cadenza annuale, trasmette ai Ministeri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio l entità delle sanzioni comminate ai singoli soggetti inadempienti. I Ministri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio, sulla base degli elementi risultanti dalle comunicazioni del Gestore della rete e dell Autorità per l energia elettrica ed il gas, possono adottare, ove lo ritengano opportuno, ulteriori, idonee iniziative che tengano conto dell entità complessiva delle inadempienze, della congruità delle sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi connessi agli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti assunti in sede comunitaria ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto. Art. 8 Verifica di compensazione triennale [1] A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Gestore della rete, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista, sul mercato organizzato ai sensi dell art. 6, ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il Gestore della rete non può vendere i certificati di cui all art. 9, né emettere certificati ai sensi dell art. 5, comma 9. Qualora la predetta differenza sia negativa, i Ministri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio assumono le idonee iniziative volte a rendere compatibili i meccanismi incentivanti con la necessità del rispetto del raggiungimento degli obiettivi nazionali assunti nell ambito degli impegni comunitari ed internazionali di settore. Art. 9 Disposizioni relative agli impianti di cui all art. 3, comma 7, della Legge 14/11/1995, n. 481 [1] Il Gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all art. 6 i certificati verdi relativi agli impianti di cui all art. 3, comma 7, della Legge 14/11/1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 01/04/1999. [2] Il prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1, riferito al kwh elettrico, prescinde dalla tipologia della fonte e dell impianto cui sono associati i certificati. Il predetto prezzo di offerta è pari al valore determinato in base al costo medio di acquisto ai valori di acconto, da parte del Gestore della rete, ai sensi dell art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 79/99, dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, limitatamente ai casi in cui vengono riconosciute le componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto come definite al titolo II, comma 3, della 6 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

7 deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29/04/1992 e con esclusione degli impianti da fonti assimilate, al netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell energia stessa. [3] Qualora venissero a mancare gli elementi per il calcolo del prezzo di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell Osservatorio di cui all art. 16 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, con proprio decreto provvederà alla individuazione di parametri sostitutivi di quelli determinati dal comma 2. Art. 10 Bollettino annuale e sistema informativo [1] Il Gestore della rete pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo, con l elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qua1ifica, di cui all art. 4, vigente, delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore della rete, sui controlli effettuati, e sul1e verifiche annuali e triennali di cui agli articoli 7 e 8. Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino riporta altresì notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all art. 6. Riguardo agli impianti di cui all art. 9, il bollettino include i dati, articolati per ciascuna delle tipologie di impianto richiamate al medesimo art. 9, relativi al1a potenza instal1ata, alla produzione energetica attesa per ciascuno degli anni residui di diritto al riconoscimento delle componenti correlate ai maggiori costi. [2] Il Gestore della rete organizza un sistema informativo sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili e ne rende disponibile l accesso al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all Autorità per l energia elettrica e il gas e all Osservatorio di cui all art. 16 del D.Lgs. n. 387/03. Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell art. 2, comma l, della Legge 01/06/2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 387/03. Il sistema informativo include altresì dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero. [3] In ogni caso, a garanzia della stabilità del mercato, il sistema informativo dovrà altresì includere l indicazione, sulla base dei dati in possesso del Gestore della rete, dell andamento dei prezzi dei certificati verdi di cui all art. 9 per i successivi otto anni. Art. 11 Procedure tecniche per l espletamento delle funzioni assegnate al Gestore della rete [1] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore de1 presente decreto, il Gestore della rete adotta e sottopone all approvazione dei Ministri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell Osservatorio di cui all art. 16 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, le procedure tecniche per l espletamento delle funzioni ad esso assegnate in materia di fonti rinnovabili dal presente decreto, dal D.Lgs. n. 79/99, e dal D.Lgs. n. 387/03, e dai connessi provvedimenti attuativi. Le procedure includono anche le modalità per l applicazione delle disposizioni di cui all art. 5, comma 7. Qualora il Gestore della rete non provveda nei tempi indicati, i Ministri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio provvedono in via sostitutiva. [2] Il Gestore della rete dovrà conformare lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o determinazione, ai decreti, provvedimenti e procedure tecniche richiamati al comma 1. [3] Sino alla data di approvazione delle procedure di cui al comma l, il Gestore della rete svolge le funzioni ad esso assegnate in conformità alle disposizioni del presente decreto. Sino alla medesima data si applica, limitatamente al disposto dell art. 5, comma 7, la previgente disciplina. [4] Con cadenza annuale, il Gestore della rete trasmette al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio una relazione sulle attività eseguite in attuazione del presente decreto. [5] Le condizioni economiche e le modalità di ritiro dell energia elettrica, stabilite dall Autorità per l energia elettrica e il gas ai sensi dell art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03, tengono conto delle peculiarità tecniche degli impianti cui fanno riferimento ed evitano ogni tipo di penalizzazione derivante dalle caratteristiche tecnologiche delle diverse tipologie di impianti. A tal fine, l Autorità per l energia elettrica ed il gas, nel determinare le modalità di ritiro dell energia elettrica sopra citate, garantisce comunque che il parametro di remunerazione dell energia elettrica riconosciuta al produttore che cede l energia elettrica ai sensi dell art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03, sia, su richiesta del produttore, una delle seguenti alternative: a) il prezzo definito all art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), della deliberazione dell Autorità per l energia e il gas 30/01/2004, n. 5/04; b) il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), della deliberazione dell Autorità per l energia e il gas 30/01/2004, n. 5/04. [6] Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche finalizzate al rilascio dei certificati verdi e della garanzia di origine per la produzione di energia elettrica da impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentate da biomasse, può avvalersi del 7 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

8 Centro di Ricerca sulle Biomasse istituito dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio presso l Università di Perugia. Art. 12 Disposizioni specifiche concernenti gli impianti alimentati da rifiuti [1] Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati da rifiuti, sempreché i medesimi rifiuti siano ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili ai sensi e nel rispetto dell art. 17 del decreto n. 387/03 e tenuto conto di quanto disposto dall art. l, comma 29, lettera b), della Legge 15/12/2004, n. 308, come precisato ai successivi commi. [2] Ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati dai rifiuti di cui all art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, entrati in esercizio dopo il 15/02/2004. Ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati dai rifiuti di cui all art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03, entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal medesimo art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03. Ai sensi dell art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 79/99, e successivi provvedimenti attuativi, per gli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto le autorizzazioni per la costruzione in data antecedente al 15/02/2004. [3] In attuazione dell art. 229, comma 6, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e dell art. 17, comma 1, del D.Lgs. 29/12/2003, n. 287, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti che utilizzano combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) come descritto dalle norme tecniche UNI (RDF di qualità elevata). (1) [4] La richiesta di qualifica degli impianti alimentati da rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03, precisa la fonte utilizzata, di cui all art. 4, comma 3, lettera c), con riferimento ai rifiuti e alle provenienze individuati dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03. [5] I soggetti che eserciscono impianti alimentati da rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili hanno l obbligo di comunicare al Gestore della rete ogni variazione inerente ai rifiuti utilizzati, qualora intervenga l utilizzo di rifiuti non ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la mancata e la falsa dichiarazione comportano la decadenza dal diritto ai certificati verdi sull intera produzione e per l intero periodo residuo di diritto al rilascio dei certificati verdi. Il Gestore della rete comunica all Autorità per l energia elettrica e il gas e ai Ministeri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio, e all Osservatorio di cui all art. 16 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, ogni elemento in suo possesso relativo a eventuali mancate o false dichiarazioni ai fini dell eventuale applicazione di sanzioni ai sensi della Legge 14/11/1995, n. 481, e successive modificazioni. Art. 13 Direttive dei Ministri delle attività produttive e dell ambiente e della tutela del territorio [1] Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, a seguito di valutazione degli elementi contenuti in tutte le relazioni presentate dal Gestore della rete, può emanare specifiche direttive e istruzioni di indirizzo al Gestore della rete, alle quali il medesimo Gestore della rete si atterrà nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Art. 14 Aggiornamento [1] Entro due anni dall entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, può procedere all aggiornamento del presente decreto, sulla base dell andamento del mercato e del grado di perseguimento sulla base degli obiettivi nazionali assunti nell ambito degli impegni comunitari ed internazionali. In particolare l aggiornamento potrà prevedere l adozione di iniziative idonee a dare maggiore impulso all installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Art. 15 Disposizioni finali [1] Il decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato di concerto con il Ministro dell ambiente 11/11/1999, come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 18/03/2002, è abrogato. [2] Restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell applicazione del decreto di cui al comma 1. [3] Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto. [4] Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 8 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

9 Roma, 24 ottobre 2005 Scajola, Matteoli, Ministro delle attività produttive Ministro dell ambiente e della tutela del territorio NOTA (1) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 09/05/2006, dall art. 1, comma 1, del D.M. 02/05/2006 (G.U. n 106 del 09/05/2006). Il testo previgente recitava: [3] In attuazione dell art. l, comma 29, lettera b), della Legge 15/12/2004, n. 308, non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti, che hanno ottenuto le autorizzazioni per la costruzione in data successiva all 11/01/2005, che utilizzano combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI (RDF di qualità elevata), e che operano in co-combustione, vale a dire che effettuano la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili.. 9 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

10 Allegato A CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI 1 RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI 1.1 DEFINIZIONI Nell ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate Impianto idroelettrico Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell UNIPEDE. L impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti: a) centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche idrauliche; b) opere idrauliche. Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti: - traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione; - organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d acqua fluenti nell impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri) Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico L intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito come rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti due condizioni: a) l impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni, qualora abbia una potenza nominale inferiore a 10 MW, ovvero da almeno 30 anni qualora abbia una potenza nominale uguale o superiore a 10 MW; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell impianto nella rete elettrica, e il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato rispetto alla data di entrata in esercizio dell impianto a seguito dell intervento di rifacimento parziale; b) si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario di tutti i gruppi turbina-alternatori esistenti. Per quanto riguarda la lettera b) si precisa che le parti murate (inghisate) del1e turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse. Il rifacimento parziale dell impianto può comprendere interventi di diversa natura, entità e complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell inserimento ambientale dell impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, etc. Nel caso di impianti gravemente danneggiali o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di cui alla lettera a) sugli anni di funzionamento dell impianto non viene considerata. Non sono ammessi interventi di rifacimento parziale sugli impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti Potenza nominale dell impianto La potenza nominale dell impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW Produzione storica dell impianto prima del rifacimento parziale La produzione storica di riferimento dell impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in MWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l inizio dei lavori di rifacimento. Possono essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti Producibilità attesa dopo l intervento di rifacimento parziale La producibilità attesa dopo l intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell intervento di rifacimento parziale espressa in MWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione. 10 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

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