COMUNE DI LAMBRUGO Provincia di Como REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE
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1 COMUNE DI LAMBRUGO Provincia di Como REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE
2 ARTICOLO 1 FINALITA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina il "Servizio di Volontariato Civico Comunale" come espressione del contributo concreto del singolo cittadino al benessere della collettività. In particolare, applicando il principio di sussidiarietà, di cui all art. 118 della Costituzione, l Amministrazione Comunale intende sostenere e valorizzare il Servizio di Volontariato Civico come autonoma iniziativa dei cittadini singoli, volta al perseguimento di finalità di interesse generale. Il presente Regolamento rappresenta lo strumento per attuare il citato principio, offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui il Comune e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio. L Amministrazione comunale si propone quindi di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, al fine di valorizzare l espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, attraverso l utilizzo istituzionale dell attività di volontariato prestata da singoli cittadini, purchè iscritti all Albo Comunale dei Volontari Civici, che il comune di Lambrugo istituisce. Il presente regolamento disciplina, pertanto, l utilizzo istituzionale dell attività di volontariato e norma tutto quanto concerne il suddetto Albo comunale. L attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta, invece, disciplinata da specifiche convenzioni e accordi, nel quadro delle norme specifiche relative alle prestazioni organizzate su base associativa, in particolare la legge 11 agosto 1991, n.266 e la legge regionale 1/2008. ARTICOLO 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIO CIVICO COMUNALE Il volontariato individuale viene definito come quell insieme di attività prestate da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno, espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile, coincide con gli obiettivi generali citati dall articolo 1 del presente regolamento. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui all articolo successivo, nelle quali il Comune ha l obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari. Le attività di volontariato continuative o saltuarie non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune. ARTICOLO 3 AMBITO DI ATTIVITA Il Servizio di Volontariato Civico Comunale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell Amministrazione comunale e non espressamente riservate alla stessa o ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli articoli 1 e 2 L. 266/91 e articolo 3 della L.R. 38/94, sono le seguenti: finalità di carattere sociale, ossia quelle rientranti nell area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative a interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di
3 disagio e di emarginazione sociale, di sorveglianza e assistenza dinnanzi alle scuole e nelle aree limitrofe negli orari di entrata e uscita degli studenti, di accompagnamento piedibus e scuolabus; finalità di carattere civile, ossia quelle relative all area della tutela e del miglioramento della vita, tutela e valorizzazione dell ambiente, protezione del paesaggio e della natura, del concorso in caso di pubblica calamità; finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all area della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Sono anche comprese anche le attività di supporto agli uffici nelle manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale organizzate e/o patrocinate dall Amministrazione comunale anche per mezzo della Commissione Biblioteca. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge. La Giunta comunale, previa apposita deliberazione, ha facoltà di individuare ulteriori ambiti di attività non contemplati nel presente Regolamento, al fine di sopperire a bisogni non preventivamente individuabili. ARTICOLO 4 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI Presso l ufficio Servizi Sociali è istituito il Registro Comunale dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento (area sociale, area civile/tecnico-ambientale e area culturale), nel quale i singoli volontari possono iscriversi, al fine di garantire la propria disponibilità, nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo. Il Registro così formato si considera un elenco aperto alle successive richieste di iscrizione, non soggetto a scadenze prefissate e destinato ad aggiornamento solo in relazione alla necessità di cancellazione, per recesso o altra causa. Periodicamente potranno essere esposti all Albo pretorio online, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici (facsimile allegato A) per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività rientranti negli ambiti indicati all articolo 3, fatta salva, comunque, la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l anno la propria candidatura a Volontario. ARTICOLO 5 MODALITA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO Possono presentare richiesta d iscrizione al Registro Comunale dei Volontari Civici i residenti che sono in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore ai 18 anni; idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell attività richiesta da attestare anche a mezzo di certificato del medico del lavoro competente; assenza di condanne penali o procedimenti penali, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti; per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno in corso di validità. Prima di disporre l iscrizione o prima di affidare l attività, l Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire l utilizzo dell interessato secondo la propria condizione fisica. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione o credo politico dell aspirante volontario. Le persone al momento della richiesta d iscrizione potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all articolo 3 o solo per una o più di esse. Il candidato verrà successivamente contattato per effettuare un colloquio con il Responsabile del Servizio (o un suo delegato) in cui verrà impiegato; al colloquio potrà prendere parte anche
4 l Amministratore di riferimento. Il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell aspirante Volontario Civico, l effettiva disponibilità e la sua idoneità all attività. Il Responsabile dell Area Servizi Sociali, sentito il Responsabile del Servizio interessato, disporrà o l inserimento nel Registro Comunale oppure il diniego motivato e/o l integrazione della documentazione presentata. L eventuale diniego motivato è portato a conoscenza dell interessato all indirizzo dichiarato nella domanda. Il volontario civico sarà sottoposto ad un periodo di prova che potrà variare da un minimo di 4 ad un massimo di 30 giorni, a seconda del Settore e delle attività alle quali verrà preposto, trascorsi i quali, salva diversa disposizione, il volontario sarà operativo a tutti gli effetti. ARTICOLO 6 RINUNCIA E REVOCA La cancellazione dal Registro comunale avviene: su richiesta dell interessato, previa comunicazione scritta al Responsabile del Servizio di riferimento; d ufficio, previa comunicazione all interessato, nel caso in cui, decorsi due anni dall iscrizione, il/la volontario/a non avesse prestato alcun servizio benché contattato oppure in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate o di assenze ingiustificate. ARTICOLO 7 MODALITA ORGANIZZATIVE E DOVERI DEL VOLONTARIO I singoli Volontari impiegati saranno dotati, a cura dell'amministrazione, di cartellino, che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell utenza e dei dipendenti comunali. L organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. I volontari sono tenuti al rispetto della normativa concernente il segreto d ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù della opera svolta e che potranno fornire solo ai competenti Uffici Comunali. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) in materia di privacy. Il Volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione, alla quale è preposto. Non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del segreto d ufficio. L'attività del Volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Il Volontario Civico viene informato circa l inizio dell attività con comunicazione scritta riportante tutte le informazioni relative all espletamento del servizio; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l ora di inizio dell attività, la durata del periodo di prova, il luogo di svolgimento del servizio (in caso di luoghi diversi, indicare quello base ), il nome e il recapito telefonico d ufficio del Referente comunale. L Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi. Ciascun Volontario è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, il Volontario è
5 tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione. ARTICOLO 8 OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE L Amministrazione Comunale inoltre si impegna a osservare gli obblighi di legge correlati alla vigente normativa in materia di sicurezza, ed in particolare alla legge 81/2008 e s.m.i.. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai Volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni, in caso di infortunio occorso durante l attività svolta. E altresì prevista la copertura per responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei Volontari. L Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi. ARTICOLO 9 MEZZI ED ATTREZZATURE Il Comune fornisce ai Volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature, i DPI necessari allo svolgimento del servizio. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale: è a carico dell Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso; è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del servizio interessato. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati. Il Comune destinerà un locale per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. ARTICOLO 10 RIMBORSI SPESE Per attività di volontariato deve intendersi quel la prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo Volontario, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l Ente. L attività dei singoli Volontari non può, pertanto, essere retribuita dall Amministrazione comunale, né dai singoli beneficiari dell intervento. E data possibilità a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività (ad es. trasporti, pasti) corrispondere un rimborso, ma solo per spese effettivamente sostenute e documentate. ARTICOLO 11 CONTROLLI Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del Volontario, qualora da esse potesse derivare un danno per il Comune, o venissero a mancare le
6 condizioni richieste dal presente Regolamento, o fossero accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell Autorità, o qualora non si ritenesse più opportuno il servizio. ARTICOLO 12 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO L Amministrazione si impegna a rendere noto ai singoli Volontari dell esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.
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