STEFANEL S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO SULL INTERNAL DEALING

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1 STEFANEL S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO SULL INTERNAL DEALING Procedura per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da persone strettamente associate ad essi (Modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre 2016)

2 Indice Premessa 2 1. Identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle persone strettamente associate ad essi Informazioni oggetto dell obbligo di comunicazione alla Consob, al pubblico e alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti Modalità e tempi della comunicazione alla Consob, al pubblico e alla Società Limitazioni all effettuazione di operazioni (Blocking periods) Soggetto preposto all attuazione del Codice di Comportamento sull Internal Dealing Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti Accettazione Trattamento dei dati personali Sanzioni Modifiche al Codice Disposizioni finali. 7 Allegati: Allegato 1: Operazioni Rilevanti. 9 Allegato 2: Allegato 3: Allegato 4: Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di Comportamento sull Internal Dealing di Stefanel S.p.A. e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/ Schema da utilizzare per le comunicazioni delle operazioni di cui al punto 3 del Codice di Comportamento sull Internal Dealing (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione). 11 Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro strettamente legate, della comunicazione alla Consob di cui al punto 2 del Codice di comportamento sull Internal Dealing. 13 1

3 Premessa Con riferimento alla nuova disciplina in materia di Internal Dealing di cui all art. 19 del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014 ( Reg. UE 596/2014 ) e al Regolamento delegato UE 2016/522 della Commissione e del Regolamento di esecuzione UE 2016/523 della Commissione, il presente Codice di Comportamento sostituisce la precedente versione del medesimo con l obiettivo di disciplinare le modalità operative di esecuzione degli adempimenti rivenienti dalla suddetta normativa applicabile a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione in Stefanel S.p.A. (la Società /l Emittente ). Si ricorda che effettuare operazioni finanziarie avendo invece informazioni privilegiate, cioè non di pubblico dominio, configura il reato di abuso di informazioni privilegiate, così come previsto dall art. 8 del Reg. UE 596/

4 1. Identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle persone strettamente associate ad essi. 1.1 Ai fini del presente Codice di Comportamento si intendono per: 1. Informazioni privilegiate, le informazioni di cui all art. 7, Reg. UE 596/2014, che riguardano direttamente o indirettamente Stefanel S.p.A.; in particolare, per Informazione privilegiata si intende un informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati ; 2. Soggetto Preposto all attuazione del Codice di Comportamento, la persona individuata ai sensi del successivo punto 5 del presente Codice di Comportamento; 3. Soggetti Rilevanti i seguenti soggetti: a) Amministratori di Stefanel S.p.A.; b) Sindaci Effettivi di Stefanel S.p.A.; c) Direttori Generali (se nominati) di Stefanel S.p.A.; d) Dirigenti di Stefanel S.p.A. che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernente direttamente o indirettamente l Emittente e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione futura e sulle prospettive della Società; e) componenti degli organi di amministrazione e di controllo, soggetti che svolgono funzioni di direzione e dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell attivo patrimoniale della Società stessa, come risultante dall ultimo bilancio approvato; f) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori Delegati individuare i soggetti che rientrano nella definizione di Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto 3 e comunicare i relativi nominativi al Soggetto Preposto all attuazione del Codice di Comportamento, il quale provvede a redigere e a tenere aggiornato l elenco dei Soggetti Rilevanti; 4. Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti : 3

5 a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell Operazione Rilevante (così come di seguito specificata); o d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona; 5. strumenti finanziari collegati : a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; d) strumenti emessi o garantiti dall emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni. 2. Informazioni oggetto dell obbligo di comunicazione alla Consob, al pubblico e alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti. 2.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Consob e all Emittente, come previsto al successivo punto 3, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti i titoli di credito di tale Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati ( Operazioni Rilevanti ) (cfr. Allegato 1). 2.2 Il punto 2.1 si applica a tutte le operazioni una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 5.000,00 nell arco di un anno civile (o la diversa soglia stabilita dall autorità competente). Tale soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al punto Modalità e tempi della comunicazione alla Consob, al pubblico e alla Società. 4

6 3.1 I Soggetti Rilevanti indicati al punto 1.1.3, comunicano alla Consob e alla Società le operazioni di cui al punto 2.1, compiute da loro stessi e dalle persone ad essi strettamente associate entro tre giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione 1. La comunicazione alla Consob di cui sopra può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla Società previo accordo con la stessa - entro lo stesso termine ivi indicato, purché detta comunicazione pervenga alla Società almeno due giorni lavorativi prima di detto termine ultimo. 3.2 La Società pubblica, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, le informazioni ricevute ai sensi del punto precedente tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi all operazione. 3.3 Tutte le comunicazioni previste dai precedenti punti (alla Consob, al pubblico e alla Società) dovranno essere effettuate mediante compilazione del modulo riportato nell Allegato 3 del presente Codice di Comportamento. 3.4 Le comunicazioni da effettuarsi alla Società, ai sensi dei punti precedenti, dovranno essere inviate da ciascun Soggetto Rilevante al Soggetto preposto all attuazione del Codice di Comportamento, o eventualmente al suo sostituto, come identificati al successivo punto 5, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: corporatelegal@stefanel.com. Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire con preavviso telefonico al numero via fax al numero , all attenzione del Soggetto Preposto all attuazione del Codice di Comportamento. Le suddette comunicazioni dovranno pervenire, in alternativa, ad eventuali altri indirizzi di posta elettronica e fax che il Soggetto preposto all attuazione del Codice di Comportamento o il suo sostituto dovessero adottare e comunicare ai Soggetti Rilevanti. 3.5 La comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti è effettuata mediante invio del modulo di cui all Allegato 3, tramite uno dei seguenti mezzi 2 : via PEC all indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all obbligo di avere la PEC) o via all indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web. 4. Limitazioni all effettuazione di operazioni (Blocking periods). Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti nei seguenti periodi ( Blocking periods / Periodi di chiusura ): nei 30 giorni precedenti la comunicazione al pubblico dell approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione finanziaria semestrale della Società; nei 30 giorni precedenti la comunicazione al pubblico dell approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei risultati del primo e terzo trimestre di ogni esercizio della Società, nel 1 Il sabato è da intendersi giorno lavorativo. 2 Nella comunicazione, occorre specificare come destinatario Ufficio Informazione Mercati e indicare all inizio dell oggetto MAR Internal Dealing. 5

7 caso in cui la Società sottoponga i resoconti intermedi di gestione all approvazione del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura: a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni. 5. Soggetto preposto all attuazione del Codice di Comportamento sull Internal Dealing. 5.1 Il Soggetto Preposto all attuazione del Codice di Comportamento, destinatario delle comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti (Referente) e della gestione e diffusione al pubblico e alla Consob delle informazioni ivi previste, secondo le modalità sopra indicate, è individuato nella persona del Referente per gli Affari Societari nell ambito dell Area Affari Legali e Societari ( corporatelegal@stefanel.com; tel ; fax ); quale suo sostituto viene individuato il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e Investor Relator ( investor@stefanel.com; tel ; fax ). 5.2 Spetta al Soggetto Preposto all attuazione del Codice di comportamento redigere, aggiornare e conservare con la massima riservatezza l elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro strettamente associate, sulla base delle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dagli Amministratori Delegati, nonché conservare la documentazione attestante l avvenuta consegna, ai sensi del successivo punto 7, del presente Codice a ciascun Soggetto Rilevante. 5.3 Il Soggetto Preposto all attuazione del Codice di comportamento è tenuto a monitorare l applicazione del Codice di Comportamento, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di variazioni che si rendessero necessarie e/o opportune a seguito di modifiche normative che dovessero intervenire successivamente e tenendo conto dell esperienza applicativa e della prassi di mercato che verrà a maturare in materia. 6. Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti devono notificare per iscritto alle Persone strettamente associate ad essi la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi previsti dall articolo 19 Reg. UE 596/2014 e disciplinati dal presente Codice, nonché dei divieti di cui al precedente punto 4, e conservare copia della notifica. 6

8 7. Accettazione. Il presente Codice è consegnato ai Soggetti Rilevanti; l accettazione dello stesso da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato all Allegato 2 del presente Codice di Comportamento e comporta l obbligo di osservare le disposizioni in esso contenute. 8. Trattamento dei dati personali. Ciascun Soggetto Rilevante, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nel modulo di cui all Allegato 2: a) accetta irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Codice di Comportamento, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi, che saranno comunicati a Borsa Italiana S.p.A., a Consob e diffusi al pubblico nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità della relativa normativa in vigore; b) acconsente che le medesime informazioni possano essere inserite, anche per sintesi, nel Bilancio, nella Relazione Finanziaria Semestrale e nei Resoconti intermedi di gestione di Stefanel S.p.A. e del Gruppo Stefanel. 9. Sanzioni. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente, le regole indicate nel presente Codice di Comportamento hanno carattere di disposizioni inderogabili fissate dal Consiglio di Amministrazione. I dipendenti che non le osservano saranno sanzionati ai sensi di legge e del vigente CCNL; per i soggetti con i quali intercorre un rapporto di lavoro ma non subordinato la Società si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto; per amministratori e sindaci il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente, ovvero segnalare il fatto in occasione dell Assemblea convocata per le nomine sociali. E fatta salva, in ogni caso, la possibilità per Stefanel S.p.A. di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice di Comportamento. 10. Modifiche al Codice. Le modifiche al presente Codice sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere espressamente riconosciuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori Delegati di apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e/o regolamentari e a modifiche organizzative di Stefanel S.p.A Disposizioni finali. Le disposizioni del presente Codice entreranno in vigore a partire dal 24 ottobre

9 Allegato 1 3 Operazioni Rilevanti Le operazioni soggette a notifica includono: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante (stock option), e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e le opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri, e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014; n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società, o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati. Le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì: a) la cessione in garanzia di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, ad eccezione del caso in cui tale garanzia, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia; b) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. 3 Cfr. art. 10, Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre

10 Allegato 2 Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di Comportamento sull Internal Dealing di Stefanel S.p.A. e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. Io sottoscritto., - preso atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento sull Internal Dealing di Stefanel S.p.A.; - attestando di aver ricevuto, letto e compreso il suddetto Codice di Comportamento (Ref. Codice ID Versione n. 4 del 24 ottobre 2016); - consapevole dell impegno morale, oltre che legale, del puntuale rispetto degli obblighi impostimi, anche per le persone a me strettamente legate, nonché l obbligo di notificare, per iscritto, a quest ultime gli obblighi loro spettanti, conservando altresì copia della notifica, DICHIARO che mi atterrò scrupolosamente a quanto in esso previsto. (firma) Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del Codice di Comportamento, come meglio specificato al punto 7 del Codice di Comportamento da me sopra accettato. (firma) 10

11 Allegato 3 Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 2 Motivo della notifica a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente Associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministra-zione, di controllo o di direzione.] b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta a) Nome [Nome completo dell'entità.] b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO ] 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione [ Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato] b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i 11

12 [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] d) Informazioni aggregate Volume aggregato Prezzo [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; sono della stessa natura; sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] f) Luogo dell'operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] (1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica. 12

13 Allegato 4 Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro strettamente associate, della comunicazione alla Consob di cui al punto 2 del Codice di comportamento sull Internal Dealing Spett.le Stefanel S.p.A. Via Postumia, Ponte di Piave (TV), Oggetto: Mandato a Stefanel S.p.A. per la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni Internal Dealing di cui all art. 19, Reg. 596/2014 Io sottoscritto, in qualità di Soggetto Rilevante ai sensi del Codice di Comportamento sull Internal dealing adottato da Stefanel S.p.A., tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa Internal Dealing, C O N F E R I S C O a Stefanel S.p.A., in persona del Soggetto Preposto all attuazione del Codice di Comportamento, l incarico di effettuare, per mio conto, la trasmissione della comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti ai fini Internal Dealing, effettuate da me o dalle Persone a me strettamente associate. Pertanto, mi impegno a comunicare dette Operazioni al Soggetto Preposto all attuazione del Codice di Comportamento, immediatamente e, in ogni caso, entro un giorno lavorativo dalla data della loro effettuazione. Luogo e data FIRMA 13

14 Modello di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti alle persone a loro strettamente associate degli obblighi ai sensi della normativa Internal Dealing Oggetto: comunicazione ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento sull Internal Dealing di Stefanel S.p.A. notifica della qualità di Persona Strettamente Associata al Soggetto Rilevante. Gent.mo/a [ ] la presente per informarti/la che, essendo io medesimo/a stato/a incluso/a nell Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ( Elenco ), ai sensi del Codice di Comportamento sull Internal Dealing adottato da Stefanel S.p.A. (il Codice ), nella qualità di di detta Società, per adempiere l obbligo previsto dall art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla Procedura, con la presente rendo noto che ho provveduto ad indicarti/la quale Persona Strettamente Associata a me e pertanto sarai/sarà inserita nell Elenco, nonché tenuta a rispettare gli obblighi normativi in materia di Internal Dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione previsti dall articolo 19, Regolamento (UE) n. 596/2014. Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, Ti/La invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della Procedura allegata alla presente. In particolare, segnalo che le Operazioni Rilevanti dovranno essermi comunicate entro un giorno lavorativo a partire dalla data della loro effettuazione. Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, Ti/La ringrazio di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta, in originale, previa anticipazione tramite fax o e- mail. Luogo e data PER RICEVUTA Luogo e data FIRMA FIRMA 14

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