Codice di EDIZIONE REVISIONE DATAA

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1 Codice di comportamento in materia di Internal Dealing Edizione 3 Rev. 2 EDIZIONE REVISIONE DATAA APPROVAZIONI Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione

2 S O M M A R I O 1. FINALITA DEL CODICE DEFINIZIONI Soggetti Rilevanti Persone strettamente legate Strumenti finanziari Ambito di applicazione SOGGETTO PREPOSTO MODALITA E TEMPI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI BLACK-OUT PERIOD INOSSERVANZA DEL CODICE E SANZIONI REPORTISTICA ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI... 8 ALLEGATI - Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice - Incarico per effettuare le comunicazioni - Modello di notifica e di comunicazione 2

3 1. FINALITA DEL CODICE Il presente (di seguito Codice) è diretto a disciplinare le modalità e i tempi della comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico delle Operazioni come in seguito definite aventi ad oggetto le azioni di Poligrafica S. Faustino S.p.A. (di seguito PSF o Società) o di altri strumenti finanziari ad esse collegate da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate ai sensi del Market Abuse Regulation o Regolamento UE n. 596/2014 (di seguito MAR), del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 (di seguito RE 522), del Regolamento di Esecizione (UE) 2016/523 (di seguito RE 523) e della Comunicazione Consob n del 1 luglio DEFINIZIONI 2.1. Soggetti Rilevanti Ai sensi dell'articolo 3 del MAR e dell art. 152-sexies del Regolamento Emittenti sono definiti soggetti rilevanti (di seguito Soggetti Rilevanti) le Persone che svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo della Società (anche laddove si tratti di un amministratore di fatto), per tali intendendosi una persona all interno della Società che sia: a) un componente dell organo di amministrazione o di controllo; b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione futura e sulle prospettive della Società. 2.2 Persone strettamente legate Sono definite persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano; b) un figlio a carico ai sensi del diritto italiano; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell operazione in questione; d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona Strumenti finanziari Conformemente a quanto stabilito dall art. 1, comma 2, del TUF, per strumenti finanziari si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; d) le quote di fondi comuni di investimento; e) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario. Alla data di approvazione del presente Codice non risultano emessi dalla Società strumenti finanziari diversi dalle azioni. 3

4 2.4. Ambito di applicazione Gli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice come meglio disciplinati in seguito si applicano alle seguenti operazioni (di seguito Operazioni) aventi ad oggetto gli strumenti finanziari definiti nel precedente art. 2.3: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del MAR; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del MAR; n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'art. 19 del MAR; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una persona a esso strettamente associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una persona strettamente legata; r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità; s) operazioni effettuate nell ambito di un assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell assicurazione è un Soggetto Rilevante o di una persona strettamente legata; ii) il rischio dell investimento è a carico del contraente; iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. 4

5 Non è invece necessario comunicare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica. 3. SOGGETTO PREPOSTO Il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni sulle operazioni è il Responsabile dell Ufficio Affari Societari (di seguito Preposto). La responsabilità del Preposto è limitata solamente alla gestione e mantenimento del flusso informativo inerente le Operazioni indicate nel Codice e compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate al fine della tempestiva diffusione al mercato delle comunicazioni ricevute dagli stessi in ottemperanza agli obblighi informativi loro imposti. Oltre al compimento delle attività di comunicazioni spetta al Preposto: a) predisporre e aggiornare l elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti; b) dare informazione ai Soggetti Rilevanti dell avvenuta identificazione e dei conseguenti obblighi connessi, consegnandogli il presente Codice e ogni successivo aggiornamento; c) proporre al Consiglio di Amministrazione di PSF gli eventuali necessari aggiornamenti del Codice; d) fornire ai Soggetti Rilevanti assistenza per l espletamento degli obblighi di comunicazione. Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti relativi agli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate. E compito dei Soggetti Rilevanti rendere nota alla persone ad essi strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali costoro sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti. 4. MODALITA E TEMPI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI I Soggetti Rilevanti e le persone ad essi strettamente legate hanno l obbligo di comunicare alla Società, alla Consob e al pubblico le Operazioni sulle azioni PSF e gli strumenti finanziari a esse collegati entro 3 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. Tutte le comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate devono essere effettuate utilizzando il modello previsto dal RE 523/2016 che viene allegato al presente Codice nella sua attuale formulazione. Per ogni operazione compiuta deve essere compilato il relativo modulo. Non sono consentite comunicazioni cumulative. La comunicazione alla Società deve essere indirizzata alla attenzione dell Ufficio Affari Societari e può essere trasmessa con una delle seguenti modalità: - brevi manu presso la sede della Società in Via Valenca, Castrezzato (BS) - a mezzo fax al numero via PEC all indirizzo affarisocietari@psfpec.it - via all indirizzo affarisocietari@psf.it 5

6 La comunicazione alla Consob deve essere inviata a mezzo PEC all indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all indirizzo: protocollo@consob.it, specificando come destinatario Ufficio Informazione Mercati e indicando all inizio dell oggetto MAR Internal Dealing. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati da Borsa Italiana ai quali Consob ha accesso. La Società pubblica le informazioni relative alle Operazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, tenuto comunque conto che tale pubblicazione non può avvenire oltre 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell operazione. La pubblicazione avviene in modo tale da consentire il rapido accesso a tali informazioni conformemente alla normativa vigente, anche avvalendosi del meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR-NIS (art. 19, par. 3, del MAR), nonché sul sito internet della Società. I Soggetti Rilevanti e le persone ad essi strettamente legate possono avvalersi della Società per adempiere all obbligo di comunicazione alla Consob. In tale ipotesi, previo conferimento dell incarico, dovranno comunicare al Preposto, con le modalità sopra indicate per l invio delle comunicazioni alla Società, le Operazioni da essi compiute entro 2 giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione in modo tale da poter consentire alla Società di effettuare le comunicazioni alla Consob e al pubblico entro 3 giorni dal loro compimento. E compito di chi effettua la comunicazione verificare l effettiva ricezione della stessa da parte del Preposto nel caso di trasmissione a mezzo fax o . E esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi informativi loro imposti dalla normativa vigente. Non sono oggetto di comunicazione le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i euro entro la fine di ciascun anno solare. L obbligo si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stata raggiunta tale soglia nell arco di ciascun anno solare. L importo è calcolato sommando le operazioni, tutte con segno positivo, effettuate da ciascun Soggetto Rilevante e dalle persone ad essi strettamente legate. 5. BLACK-OUT PERIOD Fermi restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate nonché di manipolazione del mercato, ai Soggetti Rilevanti e alle persone ad essi strettamente legate è vietato il compimento, per conto proprio o di terzi, direttamente o per interposta persona, di Operazioni nei 30 giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare i dati contabili di periodo progetto di bilancio d esercizio, relazione semestrale abbreviata, resoconto intermedio di gestione che la Società è tenuta a pubblicare in forza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (Black-Out Period). A tal fine i Soggetti Rilevanti verranno tempestivamente informati dal Preposto sulle date previste per l approvazione dei predetti documenti e di ogni eventuale successiva variazione sia mediante invio del calendario degli eventi societari entro la fine del mese di gennaio di ogni anno che mediante invio di una comunicazione almeno 30 giorni prima di ogni riunione consigliare fissata per l approvazione dei dati contabili di periodo. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di estendere il divieto anche nel corso di ulteriori periodi dell anno, in concomitanza di particolari eventi, dandone comunicazione agli interessati attraverso il Preposto. Un Soggetto Rilevante ha tuttavia il diritto di effettuare negoziazioni per proprio conto o per conto di terzi durante il Black-Out Period se è in grado di dimostrare che l Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out 6

7 Period e sussiste una delle seguenti circostanze: - condizioni eccezionali (quali gravi difficoltà finanziarie), da valutarsi comunque caso per caso, che impongano la vendita immediata di azioni. Al riguardo, prima di qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un Black-Out Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Le circostanze delle operazioni di vendita in questione sono considerate eccezionali dalla Società se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo. Nell esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta che precede sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante: i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell inizio del Black-Out Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni. - le particolari caratteristiche della negoziazione. Al riguardo, la Società può autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Black- Out Period nelle situazioni in cui: i) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il piano per i dipendenti e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specifichino i tempi per l attribuzione o la concessione e l importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; il Soggetto Rilevante non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi; ii) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell ambito di un piano per i dipendenti che sia attuato durante il Black-Out Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, e inoltre che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l importo degli strumenti finanziari da attribuire, e che l attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; iii) il Soggetto Rilevante eserciti opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli siano stati assegnati nell ambito di un piano per i dipendenti (qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black-Out Period), e venda le azioni acquisite a seguito dell esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: il Soggetto Rilevante notifichi alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; la decisione del Soggetto Rilevante sia irrevocabile; il Soggetto Rilevante sia stato preventivamente autorizzato dalla Società; iv) il Soggetto Rilevante acquisisca strumenti finanziari della Società nell ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima del Black-Out Period, a eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano né revochi tale partecipazione durante il Black-Out Period; le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano 7

8 e il Soggetto Rilevante non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black-Out Period, ovvero tali operazioni siano pianificate nell ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black-Out Period; v) il Soggetto Rilevante trasferisca o riceva, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo; vi) il Soggetto Rilevante acquisisca una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione sia compresa nel Black-Out Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita. 6. INOSSERVANZA DEL CODICE E SANZIONI Ai sensi dell art. 193 del TUF, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dall art. 114 del TUF è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro per l inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Le sanzioni si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo i quali abbiano violato le disposizioni o non abbiano vigilato. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest ultima. Alla stessa sanzione soggiacciono i Soggetti Rilevanti e le persone a loro strettamente legate, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob. L inosservanza degli obblighi previsti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti, inoltre, sarà oggetto di valutazione da parte degli organi competenti, che potranno anche adottare eventuali provvedimenti nei loro confronti, tenuto conto delle specifiche circostanze, per la possibile violazione del vincolo fiduciario. La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi nei confronti dei Soggetti Rilevanti per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dagli stessi in violazione del Codice. 7. REPORTISTICA L Organismo di Vigilanza di PSF, nell ambito dell attività di verifica prevista dall art. 8.5 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, può richiedere al Preposto report relativi alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e in merito ad ogni situazione che ha comportato la deroga al divieto al compimento di operazioni durante il black-out period. 8. ENTRATA IN VIGORE Il presente Codice, nella versione revisionata dal Consiglio di Amministrazione (Ediz. 3 Rev. 2) si applica a partire dal giorno e sostituisce integralmente la precedente versione in vigore dal MODIFICHE E INTEGRAZIONI Le eventuali modifiche e/o integrazioni del Codice dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione fatta eccezione per quelle di mero adeguamento alla normativa di legge e regolamentare che potranno invece essere effettuate da ciascun Amministratore Delegato il quale informerà il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. 8

9 Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice Il sottoscritto nella propria qualità di preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al Codice di comportamento in materia di Internal Dealing (Codice) adottato da Poligrafica S. Faustino S.p.A. così come da ultimo modificato dal Consiglio di Amministrazione in data , d i c h i a r a - di aver ricevuto copia del Codice e di averne letto e pienamente compreso le disposizioni; - di essere consapevole degli obblighi giuridici posto posti a suo carico e delle sanzioni previste in caso di inosservanza; - di impegnarsi a rendere note alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali costoro sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti; - di esprimere, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche per il tramite di soggetti terzi, per adempiere alla normativa vigente in materia di Internal Dealing., lì (firma)

10 Incarico per effettuare le comunicazioni Il sottoscritto nella propria qualità di r i c h i e d e - che l adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR) nonché dal Codice di comportamento in materia di Internal Dealing (Codice), venga posto in essere da Poligrafica S. Faustino S.p.A.; s i i m p e g n a - a comunicare al Preposto, nei termini e alle condizioni indicate nel Codice, le Operazioni oggetto di comunicazione; - a tenere indenne Poligrafica S. Faustino S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dal Codice, dal MAR e dalla legislazione nazionale applicabile., lì (firma)

11 Modello di notifica e di comunicazione Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 2 Motivo della notifica a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta a) Nome [Nome completo dell'entità.] b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO ] 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione [ Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ( 1 ) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i d) Informazioni aggregate Volume aggregato Prezzo [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; sono della stessa natura; sono effettuate lo stesso giorno e

12 Modello di notifica e di comunicazione sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] f) Luogo dell'operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

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