[ ALLEGATO B D.D. n. QB/42972/2017]

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1 CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE ED IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS ENERGIA E GAS. ANNO 2018 Gara: CIG: E0A L'anno il giorno del mese di.... in tra Roma Capitale con sede in Roma Campidoglio, Palazzo Senatorio, C.F , nella persona del Direttore.. e il CAF..,C.F..iscrizione all Albo Nazionale n... con sede legale sita in.. Via...n.. nella persona del legale rappresentante nato a..il.. C.F. .munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF. Ai sensi dell art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell attività di oggetto della presente convenzione il CAF si avvale di società di servizi.. con esso convenzionata, con sede in Via..C.F/P.I rappresentata dal presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominata società. PREMESSO Che il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha dato attuazione alle previsioni contenute nella legge n. 266/2005, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus energia); Che successivamente il decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas, a far data dal 1 gennaio 2009 per le famiglie economicamente svantaggiate ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; Che il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e il decreto legge 185/2008 hanno individuato nell'indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE lo strumento per selezionare i cittadini a cui consentire l accesso ai bonus; Che il decreto sopra citato ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; 1

2 Che in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di bonus energia e gas; Che con il D.P.C.M. n.159 del è stato approvato il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ; Che la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; Che l INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all utente dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); Che, in base all art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF; Che in tal caso la società di servizi di cui si avvale il CAF dovrà presentare all atto della sottoscrizione della Convenzione adeguata documentazione da cui si evinca l affidamento dell attività di assistenza fiscale e di ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Requisiti 1.Possono aderire alla presente convenzione i CAF, operanti nel territorio di Roma Capitale, in possesso dei seguenti requisiti debitamente documentati: a. essere regolarmente iscritti all Albo Nazionale dei CAF ed essere regolarmente autorizzati all esercizio dell attività di assistenza fiscale; b. essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia gas, ai sensi dell accordo sottoscritto tra l ANCI e la Consulta Nazionale del CAF; c. essere in possesso dell abilitazione da parte dell INPS per la trasmissione dei dati per via telematica da almeno due anni. d. disporre di una idonea rete di sportelli al pubblico tale da garantire l apertura di cinque sportelli dislocati nei XV Municipi su cui è articolato il territorio comunale, aperti al pubblico tutto l anno per un orario settimanale non inferiore a 14 ore (il CAF si impegna a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle sedi operative); 2

3 e. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione. 2. Le informazioni sugli orari e la dislocazione delle sedi sono comunicate all Amministrazione ai fini della più ampia comunicazione all utenza. Articolo 2 - Oggetto della convenzione La presente convenzione definisce e disciplina lo svolgimento, da parte del CAF, dei seguenti servizi: 1. servizio di informazione relativamente all ISEE, così come disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. 2. servizio di gestione delle richieste di bonus energia e gas. Articolo 3 - Servizio ISEE Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - fornire al soggetto dichiarante assistenza durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell ISE e dell ISEE, così come previsto dal D.P.C.M. n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; - trasmettere la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell INPS; - rilasciare all utente copia dell attestazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell ISE e dell ISEE. I servizi sopra citati dovranno essere svolti gratuitamente e senza alcun onere economico a carico di Roma Capitale. Articolo 4 - Servizio di gestione delle richieste di bonus energia e gas Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l accesso alla compensazione; - verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; - verificare la presenza dei requisiti richiesti per l accesso ai benefici; - trasmettere i dati alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche), secondo le modalità previste dalla normativa in materia; 3

4 - rilasciare all utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l avvenuta presentazione della domanda. Articolo 5 - Obblighi di Roma Capitale Roma Capitale si impegna a: a) rilasciare ai CAF le abilitazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione (abilitazione all invio dei dati alla piattaforma SGATE gestita dall ANCI); b) informare i CAF mediante circolari, incontri periodici, distribuzione di materiale informativo, anche per via telematica, delle novità introdotte da disposizioni legislative o regolamentari. c) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione e ad informare l utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare i servizi; d) contattare direttamente gli enti preposti per ricevere ulteriori informazioni in merito ai dati dichiarati dagli utenti; e) comunicare ai CAF l adozione dei provvedimenti di diniego del beneficio e le relative motivazioni, in relazione alla natura delle prestazioni. Articolo 6 - Obblighi del CAF per le attività affidate in convenzione 1. Relativamente al servizio di gestione delle richieste di bonus energia e gas, il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet 2. Il CAF in relazione agli obblighi di informazione agli utenti: a) espone, in ciascuna sede, un avviso nel quale sono elencati tutti i servizi erogati per conto di Roma Capitale, evidenziandone la gratuità (non sono ammesse richieste di contributi spese o di quote associative); b) informa gli interessati, al momento in cui acquisisce la dichiarazione, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a Roma Capitale per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione; c) comunica altresì agli utenti che possono essere eseguiti dei controlli da parte dell Amministrazione comunale diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. Il CAF informa, inoltre, gli utenti che ulteriori controlli, secondo le disposizioni di legge, possono essere eseguiti dalla Guardia di Finanza e che dichiarazioni false o incomplete possono comportare conseguenze di carattere penale a carico del dichiarante. 4

5 Articolo 7 -Termini e modalità di trasmissione e conservazione dei dati 1.I dati acquisiti per le richieste di bonus energia e gas relative al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche; 2.I dati acquisiti per le richieste di bonus energia e gas relative al disagio fisico, sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche; Articolo 8 - Trattamento dei dati 1. Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informa gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. 2. Il CAF garantisce la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. 3. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il CAF, nell ambito della propria organizzazione, individua autonomamente uno o più responsabili del trattamento dei dati acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. Articolo 9 - Responsabilità 1.ll CAF si impegna a sollevare Roma Capitale da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. 2.Il CAF garantisce tramite polizza assicurativa per responsabilità civile eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione. 3. Di tale polizza viene consegnata una copia a Roma Capitale. Articolo 10 - Compensi 1. Per l espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione Roma Capitale si impegna a corrispondere ai CAF firmatari, ovvero alle società di servizi con essi convenzionati, i seguenti compensi, dovuti solo ed esclusivamente per le competenze non rientranti in quelle previste dalla convenzione stipulata dall INPS, pari a: a) 3,15 più iva per ogni nuova richiesta di bonus energia e gas trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE; 5

6 b) 2,36 più iva per ogni richiesta di rinnovo/variazione di bonus energia e gas trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. 2. Gli importi previsti dal comma 1 lettere a) e b) del presente articolo saranno corrisposti da Roma Capitale sulla base dell emissione di fatture annuali posticipate a seguito dei controlli effettuati dal Dipartimento Risorse Economiche o ad altro soggetto definito dallo stesso o dalla legge, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. Il pagamento del compenso avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica dell esito delle pratiche e la verifica d ufficio della regolarità contributiva. 3.L erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione avviene a titolo completamente gratuito per i cittadini richiedenti. Articolo 11 - Decorrenza convenzione La presente convenzione ha durata annuale a partire dal 1 gennaio 2018, salvo successiva decorrenza, e scadrà il 31 dicembre Articolo 12 - Modificazioni della convenzione Le parti si impegnano, sin d ora, a sottoscrivere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per intervenute disposizioni legislative o regolamentari, al fine di poter svolgere al meglio l attività propria del presente accordo. Articolo 13 - Verifiche e controlli 1. Roma Capitale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF nell ambito della presente convenzione. 2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata e comunque in modo tale da subire più valutazioni negative, consecutive da parte dell Amministrazione, questa provvederà ad inviare formale avviso, invitando il soggetto convenzionato ad ovviare alle negligenze ed alle inadempienze contestate e ad adottare misure più idonee a garantire che il servizio sia svolto con criteri previsti, presentando entro un termine breve le proprie controdeduzioni. 3. In caso di accertate e reiterate inadempienze, irregolarità o gravi errori da parte del CAF, Roma Capitale provvederà a revocare l affidamento del servizio senza alcun preavviso, mediante semplice raccomandata A/R o attraverso posta certificata. Articolo 14 - Penali e risoluzione della convenzione 1. Qualora dal controllo di cui al precedente art.13 il servizio dovesse risultare non conforme a quello che il CAF è tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati al CAF stesso, con invito a rimuoverli immediatamente e a presentare, entro il termine di quindici giorni, le proprie giustificazioni al riguardo. 6

7 2. Nel caso in cui il CAF non ottemperi all invito di cui al precedente comma, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata sul compenso finale da corrispondere al caf una penale pari al 10% dell importo dovuto. 3. Ove le stesse inadempienze o disservizi venissero rilevate una seconda volta, sarà applicata una penale pari al 25% del compenso complessivo. 4. L accertamento per una terza volta delle medesime inadempienze o disservizi determinerà l applicazione di una penale pari al 50% del compenso complessivo e comporterà, ai sensi dell art c.c., la risoluzione della convenzione. Articolo 15 - Altri obblighi 1. Il CAF deve ottemperare nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo gli oneri ricadenti a proprio carico. 2. Il CAF deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza dell ambiente di lavoro. 3. Il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Articolo 16 Sub- appalto Al CAF è fatto divieto espresso di sub- appaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, pena la revoca immediata dell incarico ai sensi dell art c.c. Articolo 17 - Rapporto di lavoro L affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione non comporta l instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale ed i singoli operatori impiegati per l espletamento dei servizi stessi. Articolo 18- Controversie- Foro Competente Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione o all esecuzione della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell autorità giudiziaria ordinaria. Sarà competente esclusivamente il foro di Roma. Articolo 19- Spese ed oneri Tutte le spese ed oneri inerenti al presente atto se dovuti sono a carico del CAF. 7

8 Articolo 20- Rinvio Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia. Il presente atto si compone di numero 8 pagine. Letto, approvato e sottoscritto Per Roma Capitale.. Per il CAF.. 8

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