Corpo di Protezione Civile Alberto da Giussano - onlus STATUTO
|
|
- Fortunato Chiesa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INDICE Art. 1 Costituzione 2 Art. 2 Scopi 2 Art. 3 Finalità 3 Art. 4 Soci dell Organizzazione 3 Art. 5 Diritti e Doveri dei Soci 5 Art. 6 Organi sociali dell Organizzazione 5 Art. 7 Assemblea dei Soci 6 Art. 8 Il Consiglio Direttivo 7 Art. 9 Presidente 8 Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti 9 Art. 11 Collegio dei Garanti 9 Art. 12 Gratuità delle cariche 9 Art. 13 Bilancio 9 Art. 14 Patrimonio Entrate 10 Art. 15 Modifiche allo Statuto 10 Art. 16 Scioglimento dell Organizzazione 11 Art. 17 Norme di rinvio 11 Art. 18 Norme di funzionamento 11. Pag 1 di 11
2 Art. 1 Costituzione 1) E costituita l Associazione di volontariato denominata CORPO DI PROTEZIONE CIVILE ALBERTO DA GIUSSANO, che in seguito sarà chiamata "Organizzazione". Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l Organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di Organizzazione di volontariato, e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di Organizzazione di Volontariato con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 2) I contenuti e la struttura dell Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell Organizzazione stessa. 3) L organizzazione ha durata illimitata, è aconfessionale e apartitica. 4) L Organizzazione ha sede a Legnano in Via Venezia n 109, codice fiscale n ) Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località. Art. 2 Scopi L Organizzazione, senza fini di lucro e con l azione diretta, personale e gratuita dei propri Soci, opera nel settore delle attività di Protezione Civile nelle forme e nei modi previsti dalla L , n. 225 ed ai sensi del D.P.R n. 613, in casi di calamità. Opera per la previsione, la prevenzione, e la gestione ed il superamento delle emergenze. Opera per la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell ambiente. Opera per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo articolo 3. Promuove e coordina iniziative di responsabilizzazione civica, di moralizzazione, di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, indipendentemente da diversità di opinioni, ideologie, lingua, cultura e razza. Coopera con Enti, od Istituzioni pubbliche e private e con altre organizzazioni di volontariato, per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli. In particolare l'organizzazione riconosce l importanza dell'unità del Volontariato, quale fattore fondamentale per la massima efficacia ed efficienza del Servizio di Protezione Civile. Per questo l'organizzazione si impegna ad incentivare la reciproca collaborazione tra le Associazioni/Gruppi presenti sul territorio sia per le attività di formazione, di addestramento ed esercitative, sia in occasione dei grandi eventi e nelle emergenze. Ciò in una visione di insieme con i Comuni Limitrofi, con quelli della Provincia, della Regione e dell interno sistema Nazionale di Protezione Civile. Pag 2 di 11
3 Art. 3 Finalità 1) L Organizzazione, in conformità all atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità, in relazione alle comprovate competenze dei propri volontari: a. logistica / gestionale; b. unità cinofile; c. subacquei e soccorso nautico; d. interventi idrogeologici; e. antincendio / boschivo; f. tele-radiocomunicazioni; g. nucleo di pronto intervento di cui all art art. 6, comma 2 della l.r. 16/2004; h. impianti tecnologici e servizi essenziali; i. sanitaria; j. ambientali; k. soccorso alpino; l. speleologia; m. unità equestri. Altre finalità perseguite hanno carattere educativo e pratico, anche con la partecipazione a prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti; 2) Al fine di svolgere le proprie attività, l Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri Soci, collaborando anche con enti pubblici e privati. 3) L Organizzazione non svolge attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 4 Soci dell Organizzazione 1) Il numero dei soci è illimitato. Essi si suddividono nelle seguenti categorie. a) Soci Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l atto di costituzione dell'organizzazione. b) Soci Operativi, coloro che dispongono di attestato di superamento del corso base per volontari di protezione civile e prestano la loro opera personale in modo gratuito e continuativo. c) Soci Sostenitori, coloro che non partecipano attivamente alla vita dell'organizzazione ma forniscono esclusivamente un sostegno economico all'organizzazione stessa. Tali Soci non hanno diritto di voto e, non operando, non sono coperti dalle forme assicurative previste dall'organizzazione. d) Soci Onorari, coloro che hanno fornito un particolare e riconosciuto contributo alla vita dell Organizzazione. Tali Soci non hanno diritto di voto e, non operando, non sono coperti dalle forme assicurative previste dall'organizzazione. Pag 3 di 11
4 2) Criteri di ammissione dei Soci Operativi. 2.1 Possono essere ammessi come Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e ne fanno richiesta. Le domande di ammissione devono essere accolte dal Consiglio Direttivo. Le domande, oltre alle informazioni anagrafiche, titoli di studio, informazioni professionali e formative, e all indicazione della categoria "Socio Operativo", devono contenere quali condizioni essenziali per l accettazione della candidatura i seguenti documenti: - la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'aspirante socio dichiara sotto la sua responsabilità di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimento penale; - il certificato medico che attesti la sana e robusta costituzione dell aspirante volontario. 2.2 Ogni socio che intende essere Socio Operativo, se accettato dal Consiglio Direttivo, deve superare il periodo di prova di sei mesi, al termine del quale il Consiglio Direttivo deve deliberare l'accettazione o il rifiuto della candidatura. 2.3 L ammissione decorre dalla data di accettazione del Consiglio Direttivo dell Organizzazione, che deve prendere in esame la domanda dell'aspirante nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell istanza, decidendone l iscrizione nel registro dei Soci all Organizzazione 2.4 Nella domanda di ammissione, l aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e i Regolamenti dell Organizzazione. 2.5 L Organizzazione, pur fondando le proprie attività sull impegno volontario e gratuito dei propri Soci, può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. 2.6 Il Consiglio Direttivo può accogliere l adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall Associazione, dall'ente e/o dall Istituzione interessata. 2.7 Non possono essere riammessi volontari che nel passato hanno presentato dimissioni o sono stati esclusi a seguito di: contrasti con il Consiglio Direttivo, contrasti con gli scopi statutari, violazione degli obblighi statutari, inosservanza del Regolamento Interno, motivi comportamentali. 3) Criteri di esclusione dei Soci Operativi. 3.1 L esclusione dei Soci Operativi vengono deliberate dal Consiglio Direttivo o insindacabilmente dal Presidente qualora egli ravvisi in concreto che il comportamento del volontario possa mettere a repentaglio la sicurezza legale del Presidente stesso e/o l'immagine dell'organizzazione. Ad eccezione del quest'ultima insindacabile decisione del Presidente, è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all Assemblea dei Soci, che deve deliberare sull argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 3.2 I Soci cessano di appartenere all Organizzazione: Ø per mancato versamento del contributo per l esercizio sociale in corso; Ø per comportamento contrastante con gli scopi statutari; Ø per persistente violazione degli obblighi statutari e/o per inosservanza del Regolamento Interno; Ø per gravi motivi comportamentali; Pag 4 di 11
5 Ø per dimissioni volontarie. In tal caso, il Consiglio Direttivo si riserva l accettazione della lettera di dimissioni in relazione alle motivazioni presentate, verificando le eventuali reali motivazioni ed effettuando colloqui con il diretto interessato. A insindacabile delibera del Consiglio Direttivo, le dimissioni possono essere respinte, ad esempio se usate dal volontario per sottrarsi da assunzioni di responsabilità verso l Organizzazione; Ø per sopraggiunte insufficienti condizioni fisiche e/o psicologiche comprovate da referti medici o, in loro mancanza, dal giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo valutato lo stato fisico-psichico del socio; Ø per decesso. 4) L'iscrizione e la cessazione dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo. Art. 5 Diritti e Doveri dei Soci 1) I Soci possono essere chiamati da delibera del Consiglio Direttivo a contribuire alle spese straordinarie annuali dell Organizzazione e/o a sanare perdite economiche quando compromettano la stabilità dell'organizzazione stessa. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale. 2) I Soci sono chiamati al versamento obbligatorio annuale per il rinnovo dell'iscrizione all'organizzazione. Il Consiglio Direttivo decide la quota per l'anno successivo entro la fine dell'anno in corso. Detto non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. 3) I Soci hanno il diritto: Ø di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per esplicita delega scritta; Ø di conoscere i programmi con i quali l Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; Ø di partecipare alle attività promosse dall Organizzazione; Ø di usufruire di tutti i servizi dell Organizzazione; Ø di dare le dimissioni in qualsiasi momento. 4) I Soci hanno l obbligo di: Ø osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali; Ø versare il contributo stabilito dall Assemblea; Ø svolgere le attività preventivamente concordate relativamente alla tipologia di socio indicata nell'art.4 del presente Statuto; Ø mantenere un comportamento conforme alle finalità dell Organizzazione; Ø rinnovare sotto la propria responsabilità il certificato medico di sana e robusta costituzione in casi di sopraggiunti problemi fisici e/o di salute; Ø presentare al rientro da assenza per malattia o riabilitazione fisica, certificato medico che attesti la piena idoneità del socio ad assumere compiti operativi. Pag 5 di 11
6 5) Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i Soci, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente. 6) Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l Organizzazione. 1) Organi sociali dell Organizzazione sono: Ø l Assemblea dei Soci; Ø il Consiglio Direttivo; Ø il Presidente. Art. 6 Organi sociali dell Organizzazione Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia: Ø il Collegio dei Revisori dei Conti; Ø il Collegio dei Garanti. Art. 7 Assemblea dei Soci 1) L Assemblea è costituita da tutti i Soci all Organizzazione. 2) L Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell Organizzazione. 3) La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell Organizzazione. 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci: in tal caso l avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. 5) L Assemblea ordinaria viene convocata per: Ø l approvazione del programma e del bilancio di previsione per l anno successivo; Ø l approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell anno precedente; Ø l esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; Ø la revoca dell intero Consiglio Direttivo o del singolo componente. Altri compiti dell Assemblea ordinaria sono: Ø eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; Ø eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto); Ø eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto); Pag 6 di 11
7 Ø approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo; Ø ratificare i provvedimenti di competenza dell Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per urgenze; Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei Soci. Le decisioni dell Assemblea sono impegnative per tutti i Soci. 6) L Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell Organizzazione. 7) L avviso di convocazione è reso pubblico, affisso in bacheca presso la Sede dell'organizzazione almeno 30 giorni prima della data stabilita e deve contenere l ordine del giorno. L Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia con quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione. 8) In prima convocazione, l Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. 9) Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell Organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 15. Art. 8 Il Consiglio Direttivo 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea dei Soci tra coloro che si candidano a tale ruolo presentando domanda scritta. I candidati devono possedere l'attestato di superamento del corso base per volontari di protezione civile e dimostrare la riconosciuta partecipazione operativa e continuativa in strutture di protezione civile durante i 12 mesi precedenti la candidatura stessa. L'accettazione o meno dei candidati è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo uscente. 2) Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un numero minimo di 3 volontari ad un massimo di 11 volontari, oltre agli aventi diritto ovvero gli eventuali Capi Delegazione e i rappresentanti di altre Associazioni, Enti e Istituzioni. Il numero esatto è deciso dal Consiglio Direttivo uscente. Resta in carica 4 (quattro) anni e comunque fino alla data della scadenza naturale del Presidente. I suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni di direttivo o per delibera anticipata dell'assemblea. 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro. 4) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Nel caso del 50% di presenze, la riunione è ritenuta valida solo se presente il Presidente. Pag 7 di 11
8 5) Le delibere devono essere votate dai soli componenti del Consiglio Direttivo, anche se presenti invitati. In caso di parità nella votazione, la decisione finale spetta al Presidente. 6) Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. 7) Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l ordinaria amministrazione. Le riunioni dell eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell apposito registro. 8) Compete al Consiglio Direttivo: Ø compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; Ø fissare il Regolamento Interno e le norme per il funzionamento dell Organizzazione; Ø sottoporre all approvazione dell Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell anno successivo a quello interessato; Ø determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea, promuovendo e coordinando l attività; Ø eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti); Ø nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non Soci; Ø nominare, nel caso in cui venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti; Ø accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci, confermarli o meno a fine prova; Ø deliberare in merito all esclusione dei Soci; Ø ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; Ø assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio; Ø istituire gruppi, sezioni di lavoro o delegazioni i cui coordinatori, di diritto fanno parte del Consiglio. Ø fissare l ammontare del contributo per l esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell Organizzazione; Ø proclamare i Soci Sostenitori e i Soci Onorari. Art. 9 - Presidente 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. 2) Il Presidente: Ø ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; Ø autorizza le spese in relazione alle linee di indirizzo contenute nel Bilancio Preventivo; Pag 8 di 11
9 Ø è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze; Ø ha potere di firma per l acquisto o l'alienazione di beni mobili e immobili, immatricolazione o alienazione di mezzi mobili di proprietà dell Organizzazione. Ø ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l Organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; Ø convoca e presiede le riunioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell eventuale Comitato Esecutivo; Ø può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio Direttivo; Ø in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 3) In caso di assenza prolungata e ingiustificata, di impedimento formale, di cessazione volontaria o in caso di decesso, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l approvazione della relativa delibera di conferimento incarico e/o la nomina di un nuovo Presidente. Solo ed esclusivamente in tali casi di assenza del Presedente per forza maggiore, di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente. Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti 1) L Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti: Ø elegge tra i suoi componenti il Presidente; Ø esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; Ø agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione di un aderente; Ø può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell eventuale Comitato Esecutivo; Ø con relazione scritta, riferisce annualmente all Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell Organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell apposito registro dei Revisori dei Conti. Art. 11 Collegio dei Garanti 1) L Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti scelti anche tra i non Soci. 2) Il Collegio dei Garanti: Ø ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; Ø giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. Pag 9 di 11
10 Art. 12 Gratuità delle cariche 1) Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell interesse dell Organizzazione. Esse hanno la durata di anni 4 (quattro) e possono essere riconfermate. Art. 13 Bilancio 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea. I bilanci, che devono preferibilmente coincidere con l'anno solare, devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia. 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche. 3) Gli avanzi di gestione residuanti dall attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall Organizzazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell Organizzazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell art. n.10 del D.L. 4 dicembre 1997 n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà. Art. 14 Patrimonio Entrate 1) Il patrimonio dell Organizzazione è costituito: Ø da beni mobili ed immobili; Ø da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; Ø da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. 2) Le entrate dell Organizzazione sono costituite da: Ø contributi dei Soci per le spese dell Organizzazione; Ø contributi di privati; Ø contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche; Ø contributi di Organismi internazionali; Ø donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall incremento del patrimonio Ø rimborsi derivanti da convenzioni; Ø rendite di beni mobili o immobili pervenuti all Organizzazione a qualunque titolo; Ø entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; Ø fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; Pag 10 di 11
11 Ø ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. 3) I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o dal Tesoriere o altro Componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione). Art. 15 Modifiche allo Statuto 1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative decisioni sono approvate dall Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 16 Scioglimento dell Organizzazione 1) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l estinzione e quindi la liquidazione dell Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci dall Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai Soci. Art. 17 Norme di rinvio 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni. Art. 18 Norme di funzionamento 1) Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiedere copia personale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Legnano, 23 febbraio 2011 Pag 11 di 11
STATUTO. Gulliver - onlus Organizzazione di volontariato
STATUTO Gulliver - onlus Organizzazione di volontariato Art.1 Costituzione 1.1 E costituita l organizzazione di volontariato denominata Gulliver, che in seguito sarà denominata organizzazione. Ai sensi
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliASSOCIAZIONE TEMPO DI AGIRE ONLUS STATUTO. ART. 1 - Costituzione
ASSOCIAZIONE TEMPO DI AGIRE ONLUS STATUTO ART. 1 - Costituzione 1.1 - E costituita l Organizzazione denominata Tempo di Agire che in seguito sarà denominata Organizzazione Tempo di Agire Onlus. Ai sensi
DettagliSTATUTO Associazione Studenti Bicocca
STATUTO Associazione Studenti Bicocca Art.1 Costituzione 1.1 E costituita l associazione culturale studentesca denominata Associazione Studenti Bicocca, di seguito indicata come organizzazione. 1.2 I contenuti
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliASSOCIAZIONE. Contatto - onlus STATUTO
ASSOCIAZIONE Contatto - onlus STATUTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Contatto onlus Articolo 1: Costituzione Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l Associazione denominata Contatto
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliBE REACTIVE. Statuto dell'associazione
TITOLO 1. ORGANIZZAZIONE Art. 1 Costituzione BE REACTIVE Statuto dell'associazione E costituita l Organizzazione di volontariato denominata BE REACTIVE che in seguito sarà chiamata Organizzazione. Ai sensi
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliArt. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI
Art. 1 - COSTITUZIONE 1.1 E costituita l associazione Immagine Pensiero il Prato di Assio che in seguito sarà denominata l associazione. L associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato
DettagliGRUPPO TANZANIA ONLUS Organizzazione di volontariato
GRUPPO TANZANIA ONLUS Organizzazione di volontariato STATUTO Art. 1 - Costituzione 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata Gruppo Tanzania ONLUS, che in seguito sarà denominata l organizzazione.
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliAtto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di
Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione
DettagliStatuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi
Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali
STATUTO Art. 1 - Costituzione 1.1 - È costituita l associazione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). 1.2 - La durata dell associazione è illimitata. 1.3 - L associazione ha sede
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO Amici Dei Mici Associazione di Volontariato
STATUTO Amici Dei Mici Associazione di Volontariato Art.1 - Costituzione 1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata Amici Dei Mici, che in seguito sarà denominata l'associazione. L'associazione
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliLa Casa di Margherita
La Casa di Margherita Associazione di Solidarietà Familiare Via Trento Trieste 1-20043 Arcore (MI) www.lacasadimargherita.org Statuto dell Associazione Art. 1 Costituzione 2.1. É costituita l Associazione
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO AIP ONLUS NAZIONALE - Approvato dai Soci il 05.06.04
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE - ONLUS (Modello trasmesso da Regione Lombardia Conforme a 266/91 e 460/97) Art. 1 Costituzione 1.1. E costituita
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO Approvato dall Assemblea il 10 marzo 2011 Art. 1 Costituzione 1. È costituita l associazione di volontariato
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CAMPO DELLE STELLE Associazione di Volontariato
STATUTO ASSOCIAZIONE CAMPO DELLE STELLE Associazione di Volontariato Art.1 - Costituzione 1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata Associazione Campo delle Stelle, che in seguito sarà
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO Associazione di Volontariato Auxilium India, nel solco suor Camilla Tagliabue, ONLUS
STATUTO Associazione di Volontariato Auxilium India, nel solco suor Camilla Tagliabue, ONLUS Art.1 - Costituzione 1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata Auxilium India, nel solco
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE BIMBI DEL MADAGASCAR ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE BIMBI DEL MADAGASCAR ONLUS ART. 1 - COSTITUZIONE 1.1 E costituita un Associazione senza scopo di lucro denominata BIMBI DEL MADAGASCAR - ONLUS. L Associazione è costituita ai sensi
DettagliSTATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE
STATUTO DEL ART. 1 COSTITUZIONE ******* 1.1. E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata. 1.2. L associazione è apartitica ed apolitica. 1.3. L associazione ha sede in DALMINE (BG), via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991
Approvato dalla assemblea dei soci del 18.2.2012 STATUTO PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991 ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) 1. E costituita
DettagliART. 1* (Denominazione e sede)
1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: A.V.P.C.Logistico/Gestionale VO.LO.GE-PAVIA assume la forma giuridica di associazione O.N.L.U.S. in ottemperanza al Decreto
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliStatuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione
Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale
DettagliSTATUTO Associazione di Volontariato Riscatti O.N.L.U.S.
STATUTO Associazione di Volontariato Riscatti O.N.L.U.S. Articolo 1 Costituzione, denominazione, durata, sede 1. È costituita l'associazione di volontariato denominata Riscatti O.n.l.u.s., di seguito denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE. AMICI di PONGO - ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI di PONGO - ONLUS Art. 1 - Costituzione 1. E costituita l associazione denominata AMICI di PONGO ONLUS, che in seguito sarà denominata l organizzazione. L organizzazione
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliASSOCIAZIONE VOLONTARI CARNATE O.N.L.U.S ISCRIZIONE ALBO REGIONALE N. 427/1703/A CODICE FISCALE N. 94016510151
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARNATE O.N.L.U.S ISCRIZIONE ALBO REGIONALE N. 427/1703/A CODICE FISCALE N. 94016510151 Via Santi Cornelio e Cipriano, 8 20040 CARNATE (Milano) Telefono: 039 671512 Fax: 039 671512
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regione Veneto Provincia di Venezia Comune di Caorle STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato,
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE OPERA BONOMELLI - ONLUS. E costituita l associazione denominata OPERA BONOMELLI ONLUS, che in
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE OPERA BONOMELLI - ONLUS Art. 1 - Costituzione E costituita l associazione denominata OPERA BONOMELLI ONLUS, che in seguito sarà denominata l associazione. L associazione adotta
DettagliTITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA
STATUTO Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici CO.NA.CEM. ONLUS TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE Art. 1 - Costituzione e denominazione. 1 E costituita l Associazione denominata «Coordinamento
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO DELLA S.I.A.
STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DANEO
STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO Art. 1 Costituzione, democraticità della struttura e assenza del fine di lucro 1. È costituita con sede nella scuola elementare Giovanni Daneo in Genova, Salita Concezione 2,
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliCIRCOLO LEGAMBIENTE REGIONE VALLE D AOSTA ADERENTE ALLA FEDERAZIONE LEGAMBIENTE VOLONTARIATO STATUTO
CIRCOLO LEGAMBIENTE REGIONE VALLE D AOSTA ADERENTE ALLA FEDERAZIONE LEGAMBIENTE VOLONTARIATO Art. 1 STATUTO Il circolo Legambiente della Valle d Aosta è costituito ad Aosta, con sede in via delle Betulle
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon
STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon Titolo I Disposizioni Generali Art.1 (Denominazione e sede) E costituita l associazione di volontariato Associazione BEPI ZANON con sede in
DettagliSTATUTO ODV MIGRANTES SIENA
STATUTO ODV MIGRANTES SIENA 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: MIGRANTES SIENA assume la forma giuridica di associazione. E apartitica e aconfessionale. L organizzazione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA ART. 1- l Associazione di volontariato AMICI DI LOLA più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in _Cava dei Tirreni Via O. di Giordano
DettagliSTATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE
Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 L.266/91 STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA FISIOTERAPISTI (Na.I.F.) (ONLUS) Art. 1 -Costituzione e Sede
DettagliBANCA del TEMPO della PROVINCIA di BARI I SOLIDALI NEL TEMPO
BANCA del TEMPO della PROVINCIA di BARI I SOLIDALI NEL TEMPO Articolo 1 E' istituita fra le Associazioni dei dipendenti della Provincia di Bari C.R.A.P. e A.P.A.P. rispettivamente Circolo Ricreativo dell
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE DONATORI DI VOCE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE DONATORI DI VOCE Art. 1 Costituzione E costituita l associazione di volontariato denominata Associazione Donatori di Voce, di seguito denominata A.DO.V.
DettagliSTATUTO GLI AMICI DI ZACCHEO Lombardia Associazione di Volontariato
STATUTO GLI AMICI DI ZACCHEO Lombardia Associazione di Volontariato Art.1 - Costituzione 1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata Gli amici di Zaccheo - Lombardia, che in seguito sarà
DettagliCONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO 1. E costituita con sede legale a Borgoforte, in via Parmense n.26, la Consulta delle Associazioni del Comune di
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI PEIA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI PEIA ARTICOLO 1 - E costituita l Associazione denominata PRO SENECTUTE. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997,
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSTATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE
STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO
ISTITUZIONE E FINI Art. 1 STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO E costituito il Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali
DettagliAssociazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO
Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: «Associazione Famiglie
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS Art. 1 - DENOMINAZIONE SEDE DURATA E costituita una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. L Associazione è denominata Casa
DettagliA H M I S Amici Hospice Malattie Infettive Sacco Associazione di Volontariato ONLUS S T A T U T O
S T A T U T O (aggiornato dalle delibere dell assemblea straordinaria dei soci del 16 giugno 2008) Art. 1 Costituzione e durata 1.1 - È costituita l'associazione di volontariato: (AHMIS) di seguito denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. Art. 1. Costituzione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. Art. 1 Costituzione 1.1 E costituita un Associazione denominata D.A.L.FI. Dopolavoro Amici Lavoratori FInanziari di seguito detta Associazione. L Associazione ha sede
Dettagli