IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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1 SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 FEBBRAIO 2014, N. 60, DI DISCIPLINA DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL USURA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani dei crimini domestici ed, in particolare, l articolo 11, comma 4; la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea Legge Europea 2017 ed, in particolare, l articolo 6; la legge 7 luglio 2016, n 122, recante disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea Legge Europea e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 16, relativi al diritto all indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti; in particolare, l articolo 14, comma 5, ultimo periodo, della citata legge n. 122 del 2016 in base al quale, con regolamento da emanarsi ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60; la direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, di recepimento della citata direttiva 2004/80/CE; la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modificazioni; 1
2 Ritenuto, la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e successive modificazioni; la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, concernente regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; pertanto, di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014 al fine di adeguarlo alle nuove finalità di ristoro delle vittime dei reati intenzionali violenti attribuite al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell usura e dei reati intenzionali violenti di cui all articolo 14, comma 1, della citata legge n. 122 del 2016; la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ; la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento: ART. 1 (Modificazioni in materia di adeguamenti formali e nuove denominazioni) 1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, è sostituito dal seguente: Regolamento concernente i procedimenti per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell usura e dei reati intenzionali violenti. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: 2
3 a) all articolo 1, comma 1: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente : c) Fondo : il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; 2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: f-bis) indennizzo : l intervento economico di sostegno a carico dello Stato in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui agli articoli 11 della legge n. 122 del 2016 e 6, comma 2, della legge n. 167 del 2017, finalizzato alla rifusione delle spese mediche e assistenziali nonché, per i soli delitti di violenza sessuale e di omicidio, all elargizione di una somma di denaro anche in assenza delle suddette spese; f-ter) spese mediche e assistenziali : le spese sanitarie di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ; b) all articolo 2, il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. Oltre ai compiti previsti ai Titoli II, III e III-bis, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive competenze, su ogni questione inerente all'applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44, 22 dicembre 1999, n. 512, e 7 luglio 2016, n. 122, che i Commissari intendono loro sottoporre. ; c) all articolo 4, comma 1, alinea, le parole: n. 512 del 1999 e n. 44 del 1999 sono sostituite dalle seguenti: n. 512 del 1999, n. 44 del 1999 e n. 122 del 2016 ; d) all articolo 5, comma 1, dopo le parole: dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 sono inserite le seguenti: e dell articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122 e, dopo le parole reati di tipo mafioso, sono inserite le seguenti:,dei reati intenzionali violenti, ; e) all articolo 7: 1) al comma 1, dopo le parole: dei risarcimenti, sono inserite le seguenti: e degli indennizzi ; 2) al comma 2, dopo le parole: i risarcimenti, sono inserite le seguenti: e gli indennizzi ; f) agli articoli 1, comma 1, lettere a) e b), 13, comma 1 e all articolo 14, comma 3, dopo le parole: dei reati di tipo mafioso, sono inserite le seguenti: e dei reati intenzionali violenti ; g) agli articoli 1, comma 1, lettera a), 2, comma 3, primo periodo, 9, commi 3 e 5, 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 14, commi 1 e 2, dopo le parole: Comitato di solidarietà antimafia, sono inserite le seguenti: e per le vittime dei reati intenzionali violenti ; h) agli articoli 2, comma 9, primo periodo, 4, commi 1, lettera a), e 2, e all articolo 6, commi 2 e 3, lettera b), dopo le parole: reati di tipo mafioso, sono inserite le seguenti: dei reati intenzionali violenti,. ART. 2 (Procedimento di accesso al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti) 1. Dopo il Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, è inserito il seguente: Titolo III-bis Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati intenzionali violenti. 3
4 ART. 27-bis (Domanda di accesso al Fondo) 1. La domanda di accesso al Fondo, ai sensi dell articolo 13, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è presentata direttamente da parte dei soggetti interessati o degli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato o a mezzo di procuratore speciale tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Prefettura competente ai sensi del comma La domanda, ai sensi dell articolo 13, comma 2, della legge n. 122 del 2016, è presentata, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato ovvero dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita sulla base della sentenza di condanna al risarcimento pronunciata nei confronti dell'autore del reato, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale nei casi in cui l azione esecutiva non debba essere esperita. 3.La domanda di accesso al Fondo è presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio in relazione al luogo in cui ha sede l autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di condanna per uno dei reati di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 2016, ovvero in relazione al luogo di residenza dell'interessato o degli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, ovvero in relazione al luogo di residenza del procuratore speciale nel caso in cui la vittima o gli aventi diritto siano cittadini italiani o cittadini dell Unione europea non residenti in Italia. 4. La domanda, sottoscritta dai soggetti indicati al comma 1, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 122 del 2016, è corredata dei seguenti atti e documenti: a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 2016, ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato, unitamente alla copia degli atti processuali espressamente o implicitamente richiamati ai fini della motivazione del provvedimento decisorio medesimo; b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 122 del 2016; d) certificazione medica attestante le spese mediche e assistenziali sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato. 5. In caso di domanda presentata dagli aventi diritto della vittima, le dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 4 sono riferite anche al soggetto deceduto. ART. 27 ter (Istruttoria) 1. La Prefettura, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto all indennizzo l avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell istruttoria e al Comitato di solidarietà antimafia e per le vittime dei reati intenzionali violenti i dati relativi alla domanda. 4
5 2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo verifica la sussistenza dei presupposti di cui all articolo 11 della legge n. 122 del 2016 e delle condizioni di cui all articolo 12 della legge n. 122 del 2016 per la corresponsione dell indennizzo richiesto, anche avvalendosi a tal fine degli organi di polizia. 3. Entro quaranta giorni dal ricevimento dell istanza, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia e per le vittime dei reati intenzionali violenti, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l accesso al Fondo, per le conseguenti verifiche e deliberazioni del Comitato. Nei casi di particolare complessità dell istruttoria, il predetto termine è prorogato di 30 giorni. ART. 27-quater (Deliberazione sulla domanda) 1. Il Comitato di solidarietà antimafia e per le vittime dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di indennizzo entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Prefettura Ufficio territoriale del Governo competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di sospensione del procedimento di cui all articolo 11 del presente regolamento, anche nel caso di provvedimento decisorio contro ignoti. 2 La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa immediatamente dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e alle vittime dei reati intenzionali violenti alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per l immediato inoltro agli interessati, nonché alle autorità giudiziarie che hanno emesso le sentenze di condanna per uno dei reati di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 2016, nonché a Consap per i relativi adempimenti. ART 27-quinquies (Disciplina intertemporale) 1.Ai sensi dell articolo 6, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, l indennizzo di cui all articolo 11 della legge n. 122 del 2016 spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del Nei casi di cui al comma 1, la domanda di concessione dell indennizzo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine e alle condizioni previste dall articolo 6, comma 3, della citata legge n. 167 del Qualora alla scadenza del termine di cui all articolo 6, comma 3, della legge n. 167 del 2017 non si siano realizzate le condizioni di cui al medesimo comma, la domanda può essere prodotta entro il termine di cui all articolo 13, comma 2, della legge n. 122 del ART. 27-sexies (Casi di revoca) 1. La deliberazione di accoglimento della domanda di accesso al Fondo è revocata con deliberazione del Comitato di solidarietà antimafia e per le vittime dei reati intenzionali violenti: a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione, la sentenza di condanna per uno dei reati di cui all articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sia stata revocata con decisione passata in giudicato; 5
6 b) qualora, in sede di definizione dell impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale di cui all articolo 12, comma 1, lettera b), della citata legge n. 122 del 2016, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso e con esso quello all indennizzo; c) qualora si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal soggetto che ha richiesto l accesso al Fondo; d) qualora risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti per il conseguimento dell indennizzo. 2. Quando dalle informazioni acquisite risulta che la vittima, dopo aver conseguito l indennizzo, ha egualmente percepito per lo stesso fatto somme di importo superiore a euro, erogate a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati, il Comitato di solidarietà antimafia e per le vittime dei reati intenzionali violenti delibera la revoca del beneficio ed il recupero degli importi corrisposti alla vittima a titolo di indennizzo. 3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e alle vittime dei reati intenzionali violenti dei fatti rilevanti per l adozione della deliberazione di revoca. 4. Le deliberazioni di revoca sono trasmesse immediatamente dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e alle vittime dei reati intenzionali violenti alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo competente per l immediato inoltro agli interessati, nonché alle autorità giudiziarie che hanno emesso le sentenze di condanna per uno dei reati di cui all articolo 11 della legge n. 122 del 2016 ovvero il provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l autore del reato, nonché a Consap per i relativi adempimenti.. ART. 3 (Rapporto concessorio con Consap) 1. Con decreto del Ministro dell interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche alla concessione di cui all articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per la gestione da parte di Consap del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell usura e dei reati intenzionali violenti, ai fini del conseguimento delle finalità di cui al presente decreto. ART. 4 (Relazione annuale) 1. Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti trasmette annualmente al Ministro dell interno ed al Ministro della giustizia una relazione contenente i dati relativi alle domande presentate, alle delibere adottate e all importo complessivamente erogato alle vittime dei reati intenzionali violenti. 6
7 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 7
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