La legge n. 44/1999 e il Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura. Bologna, 12 aprile 2016

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1 La legge n. 44/1999 e il Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura Bologna, 12 aprile

2 Le principali previsioni della legge ELARGIZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL USURA COMITATO DI SOLIDARIETA PER LE VITTIME DELL ESTORSIONE E DELL USURA SOSPENSIONE DEI TERMINI 2

3 L elargizione a favore dei soggetti danneggiati e casi particolari 3

4 L elargizione Riferimenti normativi: artt Legge 44/1999 Definizione: somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla stessa legge 44; Destinatari: soggetti danneggiati appartenenti ad associazioni di solidarietà altri soggetti superstiti Perimetro territoriale: eventi dannosi verificatisi nel territorio dello stato 4

5 I soggetti destinatari di cui all art. 3 ATTIVITA IMPRENDITORIALE ATTIVITA COMMERCIALE ESERCENTI ATTIVITA ARTIGIANALE ATTIVITA ECONOMICA ARTE O PROFESSIONE 5

6 Lo status di danneggiati DELITTI COMMESSI ALLO SCOPO DI COSTRINGERLI AD ADERIRE ALLE RICHIESTE ESTORSIVE EVENTO LESIVO RITORSIONE ALLA MANCATA ADESIONE A TALI RICHIESTE SITUAZIONI DI INTIMIDAZIONE ANCHE AMBIENTALE 6

7 Definizione di evento lesivo Qualsiasi danno a beni mobili o immobili Lesioni personali Danno sotto forma di mancato guadagno inerente l attività esercitata 7

8 Condizioni dell elargizione: art. 4 La vittima non abbia aderito alle richieste estorsive; La vittima abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; Entrambi tali condizioni deve permanere dopo la presentazione della domanda di elargizione. Deroga prevista dall art. 5: nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive, l elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatesi nei sei mesi precedenti la denuncia. 8

9 Condizioni dell elargizione La vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questi connessi; 9

10 Condizioni dell elargizione La vittima, al tempo dell evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni e decadenza ai sensi delle disposizioni antimafia: Non si tiene conto di tale condizione se la vittima fornisce all Autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno ovvero di reati connessi. 10

11 Condizioni dell elargizione Il delitto dal quale è derivato il danno ovvero le richieste estorsive siano stati riferiti all Autorità giudiziaria con l esposizione di tutti i particolari di cui si abbia conoscenza. 11

12 I soggetti falliti Il soggetto fallito può essere beneficiario dell elargizione previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento; Condizione: il soggetto fallito non abbia riportato condanne per bancarotta fraudolenta o semplice, ovvero per delitti contro il patrimonio, l economia pubblica, l industria e il commercio fatta salva l ipotesi di avvenuta riabilitazione; Il soggetto fallito non sia indagato o imputato per gli stessi reati. Elargizioni al fallito: non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito; sono vincolate esclusivamente all utilizzo per attività economiche ed imprenditoriali. 12

13 Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà Art. 6 Legge 44/1999; Richieste le stesse condizioni di cui all art. 4; 1 CASO Evento lesivo Danno a beni mobili o immobili o lesioni personali In conseguenza di delitti commessi al fine di Costringerli a recedere dall associazione o a cessare l attività svolta nella medesima ovvero per ritorsione a tale attività 13

14 Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà Evento lesivo Quali esercenti attività imprenditoriale, commerciale o comunque economica ovvero un arte o professione 2 CASO Danno sotto forma di mancato guadagno In conseguenza di delitti di cui al 1 caso ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla appartenenza all associazione 14

15 Elargizione agli altri soggetti: art. 7 Destinatari: soggetti diversi dagli esercenti danneggiati e dagli appartenenti ad associazioni di solidarietà; Richieste le stesse condizioni di cui all art. 4; Presupposto: lesioni personali o danno a beni mobili o immobili di loro proprietà o sui quali vantano un diritto reale di godimento, in conseguenza dei medesimi delitti; Commisurazione dell elargizione: si tiene conto solo del danno emergente o di quello derivante dalle lesioni personali. 15

16 Elargizione ai superstiti: art. 8 Destinatari: in caso di morte dei soggetti di cui agli artt. 3, 6 e 7, i superstiti in base al seguente ordine: Coniuge e figli Genitori Fratelli e sorelle Convivente more uxorio e soggetti conviventi nei tre anni precedenti l evento. Richieste le stesse condizioni di cui all art. 4; Destinazione: l elargizione è concessa a condizione che venga utilizzata in un attività economica o arte e professione, anche al di fuori del territorio di residenza; Nel caso di concorso di più superstiti, l elargizione è ripartita secondo le regole della successione legittima stabilite dal codice civile. 16

17 L elargizione: ammontare e liquidazione Misura dell elargizione: intero ammontare del danno e comunque non superiore ad ; Nel caso di più domande nel triennio, per eventi diversi, relativi ad uno stesso soggetto, l importo complessivo non può superare nel triennio la somma di ; Esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche (IRPEF ed IRES); Possibilità di prevedere l esenzione dall IRAP da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 17

18 L elargizione: ammontare e liquidazione Commisurazione: Danno a beni mobili o immobili: PERDITA SUBITA E MANCATO GUADAGNO Morte o danni da lesioni personali o da intimidazione anche ambientale: MANCATO GUADAGNO INERENTE L ATTIVITA ESERCITATA Il mancato guadagno indeterminato (che non può essere provato nel suo preciso ammontare) è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell avviamento commerciale. 18

19 L elargizione: limiti ed esclusioni Caso di morte o di lesioni personali: l elargizione è concessa per la sola parte che eccede gli emolumenti ricevuti dall interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); Copertura assicurativa: se il danno è coperto anche indirettamente da un contratto di assicurazione, l elargizione è concessa per la sola parte eccedente la somma liquidata o liquidabile. Esclusione: l elargizione non spetta per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche. 19

20 L elargizione: procedimento domanda interessato associazione nazionale di categoria ordine professionale associazioni di solidarietà A pena di decadenza entro 120 giorni A pena di decadenza entro 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o è stato oggetto della violenza o minaccia Dalla denuncia Dalla data in cui l interessato ha conoscenza che delle indagini preliminari sono emersi elementi atti a provare il collegamento tra evento lesivo e delitti previsti dalla legge 44 20

21 Sospensione dei termini per la domanda Sospensione: i termini di decadenza per presentare la domanda di elargizione sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell identità del soggetto che dichiara di essere vittima; I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto è revocato o perde efficacia. 21

22 Elargizione: concessione e corresponsione Concessione: disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato; La deliberazione deve dare conto: Della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale; Del rapporto di causalità; Dei singoli presupposti positivi e negativi; Dell ammontare del danno dettagliatamente documentato; Riesame della deliberazione: può essere richiesta entro 60 giorni dal Ministro dell Interno il riesame da parte del Comitato. 22

23 Elargizione: concessione e corresponsione Corresponsione: in una o più soluzioni; Corresponsione rateale: il pagamento dei ratei successivi al primo è subordinato alla produzione, da parte dell interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale; La predetta prova deve essere altresì fornita entro 12 mesi dalla corresponsione del contributo in un unica soluzione o dell ultimo rateo. 23

24 I casi di revoca dell elargizione 1 caso: se l interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte; 2 caso: se si accerta l insussistenza dei presupposti della stessa elargizione; 3 caso: se la condizione in base alla quale la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive non permane per il triennio successivo al decreto di concessione; 4 caso: se dopo l elargizione vengono effettuati per il medesimo danno risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche (revoca totale o parziale) 24

25 La provvisionale Prima della definizione del procedimento per la concessione dell elargizione, può essere concessa, a domanda, la corresponsione di una provvisionale, in una o più soluzioni, fino al 70% dell ammontare complessivo dell elargizione; Procedimento: il Comitato entro 30 giorni dalla domanda acquisisce a mezzo del Prefetto territorialmente competente un rapporto iniziale sui presupposti e le condizioni dell elargizione; Se risulta indispensabile per l accertamento dei presupposti, il Prefetto e il Comitato possono richiedere all Autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte. L A.G. provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato; 25

26 La provvisionale Se sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa sentito il Pubblico ministero che esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta; Il procedimento prosegue in ogni caso qualora il Pubblico ministero non esprima il parere entro il termine predetto ovvero nel caso in cui comunichi che all espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini. 26

27 Il diritto di surroga Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni; Il diritto di surroga è esercitato dalla CONSAP; Le somme recuperate attraverso la surroga sono riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell Interno, riguardante il Fondo medesimo.. 27

28 Le attività 2014 del Comitato: le deliberazioni 28

29 Le attività 2014 del Comitato: le deliberazioni 29

30 Le istanze del

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