POLIZZA INFORTUNI/IPM OBBLIGATORIA SERIE A

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1 POLIZZA INFORTUNI/IPM OBBLIGATORIA SERIE A Preambolo Articolo I Articolo II Articolo III Articolo IV Il presente Certificato di Assicurazione è valido soltanto se è firmato anche dal Broker/Corrispondente dei Lloyd's. Il Broker/Corrispondente dei Lloyd s che sottoscrive il presente Certificato di Assicurazione non è un Assicuratore e pertanto non è responsabile della sua esecuzione. Il presente Certificato di Assicurazione non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dei Lloyd s. Il presente Certificato di Assicurazione è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi sua parte integrante. Definizioni Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, che abbia per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea. Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione. Assicurato: La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: Il Contratto di Assicurazione. Assicuratori: Polizza: Premio: Rischio: Sinistro: Indennizzo: I membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione, indicati nel modulo del Certificato. il documento che prova l Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente all Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione. La probabilità che si verifichi il Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Attività Professionale: Quella inerente al lavoro remunerato Day Hospital: Ingessatura: La degenza senza pernottamento presso un istituto di Cura mezzo di contenzione costituito da: fasce, docce o altri apparecchi confezionati con gesso da modellare; contenzione con fasce rigide o altri apparecchi ortopedici immobilizzanti rimovibili unicamente da personale medico paramedico o, comunque, solo a fine della cura. Istituto di Cura: Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base a requisiti di legge e dalle competenti Autorità alla erogazione dell assistenza ospedaliera anche in regime di degenza diurna. Non sono considerati tali gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Ricovero: La degenza, che comporti almeno un pernottamento, in strutture ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all erogazione dell assistenza ospedaliera. Pag. 1 di 8

2 Condizioni Generali di Assicurazione (per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge) Art. 1 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE. Ai sensi dell art C.C. l Assicurazione decorre dalle ore del giorno concordato ed indicato nel contratto, ferme restando le scadenza stabilite per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi. Il pagamento dei premi deve essere eseguito presso il Broker/Corrispondente dei Lloyd s che gestisce la polizza. Il pagamento della prima rata di premio avviene con il quietanzamento da parte del Broker/Corrispondente dei Lloyd s e, per i premi successivi, su documenti separati emessi dal Broker/Corrispondente dei Lloyd s stesso. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti. Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata minore ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Art. 2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. BUONA FEDE Il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione del rischio. Gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art. 897 CC e rinunciano al relativo diritto di recesso. Tale obbligo vale anche, ai sensi dell art C.C., per l aggravamento del rischio; in tali casi gli Assicuratori avranno il diritto di richiedere un aumento del premio o di recedere dalla presente Assicurazione dando avviso di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede, non pregiudicheranno il diritto all indennità, fermo restando il diritto degli Assicuratori, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (Aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano state conosciute dagli Assicuratori o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Art. 3 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 90mo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall Assicurazione o, nel caso che siano assicurate più persone, possono far cessare l Assicurazione relativa alla sola persona infortunata, dando un preavviso di 30 giorni. In tale caso al Contraente spetta il rimborso della parte di premio relativa la periodo di rischio non in corso. Art. 4 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI A meno che non sia specificatamente richiesto nella proposta di polizza il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di persone, ma in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza. Art. 5 ONERI FISCALI Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente o dei suoi aventi diritto, anche se il pagamento sia stato anticipato dagli Assicuratori. Art. 6 CLAUSOLA BROKER FORMA DELLE COMUNICAZIONI Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini della presente polizza, alla società di brokeraggio anche corrispondente dei Lloyd s indicata nella scheda di copertura. Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, telefax o . Tutte le comunicazioni effettuate e/o ricevute dal Broker/Corrispondente dei Lloyd s hanno piena validità ed efficacia tra le parti e vengono considerate quali effettuate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato o dall Assicuratore. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o gli Assicuratori sono tenuti nel corso del contratto devono essere trasmesse alla Società/Assicuratore con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente ( , telefax,). Per le comunicazioni relative a variazioni di rischio (entrate ed uscite degli Assicurati dalla presente polizza) effettuate a mezzo o telefax, l inclusione o l esclusione dalla garanzia avrà effetto dall ora dell invio delle comunicazioni medesime. Pag. 2 di 8

3 Art. 7 VARIAZIONE NELLE PERSONE ASSICURATE L Assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l assicurazione. Le variazioni dell elenco degli Assicurati, così come previsto all art. 6, devono essere comunicate per iscritto agli Assicuratori. Allo scadere del periodo assicurativo gli Assicuratori provvederanno ad emettere un appendice riepilogativa riportante i movimenti avvenuti nel corso del periodo assicurativo, sulla base della quale calcolerà il premio di conguaglio come previsto dall art. 8 che segue. Art. 8 TASSI DI POLIZZA - REGOLAZIONE DEL PREMIO Le garanzie sono prestate ai seguenti tassi di premio, da calcolarsi sui capitali assicurati e sui singoli calciatori così come dichiarati dalla Contraente in pro rata temporis: Invalidità permanente da infortunio/malattia al tasso annuo del 6,00% finito; Somma Assicurata Procapite: Euro Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato in due momenti dell annualità di polizza, il primo il 30 Settembre e il secondo a scadenza della polizza, secondo le variazioni intervenute durante i periodi precedenti negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Entro i 30 giorni successivi alle scadenze sopra indicate la Contraente deve comunicare agli Assicuratori le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati gli Assicuratori calcolano il conguaglio di premio. Il Contraente è tenuto ad effettuare il pagamento del conguaglio entro i 30 giorni successivi a quello in cui ne riceve comunicazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati per il calcolo del conguaglio di premio ed il pagamento dello stesso, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui effettuerà il pagamento. In questo caso il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato come anticipo del conguaglio non effettuato. Se il Contraente effettua una dichiarazione contraria al vero, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno della dichiarazione fino alle ore 24 del giorno in cui la dichiarazione è stata corretta ed il conguaglio è stato versato. Art. 9 FORO COMPETENTE A meno che non sia specificatamente concordato tra le parti il foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente/Assicurato Art. 9BIS DOMANDE GIUDIZIALI La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd s, al Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: Gli Assicuratori dei Lloyd s, che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s. Art. 10 VALIDITA TERRITORIALE L Assicurazione vale per il mondo intero. Art. 11 RINNOVO DEL CONTRATTO Il periodo di questa Assicurazione non potrà essere superiore ai 12 mesi a meno che non preventivamente diversamente concordato e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza l obbligo di disdetta. Art LIQUIDAZIONE Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso l Assicuratore liquida entro 30 giorni l indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta europea (Euro). Art. 13 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Gli Assicuratori rinunciano a favore del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso di cui all art C.C. verso gli autori o terzi responsabili dell infortunio causato alle persone assicurate con il presente contratto. ART. 14 DENUNCIA DI INFERMITA : La Società contraente è esonerata dall obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero eventualmente affetti o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto del successivo Art. 28 "CRITERI DI INDENNIZZABILITA" delle presenti Condizioni di Assicurazione. Pag. 3 di 8

4 Art. 15 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE (GARANZIE DI BASE) L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento: dell attività professionale sportiva; di altre eventuali attività lavorative o imprenditoriali aventi o meno carattere professionale, nonché nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale Si considerano indennizzabili anche: a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni, nonché gli effetti della prolungata esposizione al caldo ed al freddo cui l Assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza; b) le conseguenze di ingestione di sostanze dovuta a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazione dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni; c) l asfissia e l annegamento; d) le conseguenze delle infezioni, nonché gli avvelenamenti causati da ingestione di funghi, da morsi di animali e punture di insetti; e) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di atti violenti anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia preso parte attiva; f) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi; g) le lesioni sofferte in stato di malore od incoscienza sempreché non determinate da abuso di alcolici, di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti od allucinogeni; h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; i) le lesioni muscolari da sforzo (esclusi gli infarti) le ernie traumatiche nonché le rotture sottocutanee tendine e muscolari, distaccamenti di retina nonché ernie discali vertebrali traumatiche; j) le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche fino alla concorrenza di un esborso complessivo di ,00 per singola Società. Art. 16 TRASPORTI L assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall uso e guida di qualsiasi veicolo a motore o natante, esclusi i mezzi subacquei, a condizione che l Assicurato sia abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge. Art. 17 INFORTUNI AEREONAUTICI L assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da Autorità Civili e Militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da Società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs e da Società di lavoro aereo in attività n diverse da quella descritta al comma precedente. Comunque la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dagli Assicuratori o da terzi in suo favore non potrà superare il capitale di Euro ,00 per il caso di Invalidità Permanente complessivamente per aereomobile nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione per aereomobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre presone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionate sui singoli contratti. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore all anno. ART.18 - SPORT L assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in genere. ART.19 - BRICOLAGE L assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali - bricolage - espletate con l uso di utensili domestici anche azionati da motore ed esercitate non a scopo di lucro o commercio. ART.20 - SERVIZIO MILITARE L assicurazione vale durante il servizio militare prestato in Italia in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni. Durante il servizio militare di leva in tempo di pace, la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui l assicurato è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Pag. 4 di 8

5 ART.21 - STATO DI GUERRA Sono esclusi gli infortuni derivanti da stato di guerra. Tuttavia l assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di quattordici giorni dall inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare. ART.22 - ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione: - gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione (salvo quanto previsto dal precedente art. 23) - gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare, e relative prove ed allenamenti, comportanti l uso di veicoli natanti o a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura; - gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; - gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; - le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio; - le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. - le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche ART.23 INVALIDITA PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1) del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data del 24 luglio 2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge, salvo quanto previsto al punto 25 bis successivo. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella anzidetta vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l arto superiore destro e la mano destra, saranno valide per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. ART.23bis FRANCHIGIA PER INVALIDITA PERMANENTE Salvo se diversamente indicato nella Scheda di Copertura, le somme assicurate per Invalidità Permanente da Infortunio sono soggette ad una franchigia articolata come segue sulla somma assicurata: Da Euro 0 ad Euro ,00: non verrà corrisposta alcuna indennità per invalidità permanenti non superiori al 5% della totale. Se invece l invalidità è superiore al 5% della totale, verrà corrisposta l indennità solo per la parte eccedente ART.23ter SUPERVALUTAZIONE Qualora l infortunio si riferisca agli arti inferiori o alle loro singole parti, le percentuali di invalidità permanente superiori al 5% saranno elevate del: - 25% per i calciatori fino al 30 anno di età - 15% per i calciatori oltre il 30 anno di età. Resta inteso che per determinare la misura dell invalidità permanente da cui detrarre la franchigia del 5% si farà riferimento alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta all Assicurato secondo quanto disposto dal precedente art.23 ed elevata secondo i criteri di cui al primo capoverso del presente articolo. Per i "PORTIERI" le percentuali di supervalutazione di cui al primo capoverso sono estese a tutto il corpo. Per determinare l età del calciatore alla data dell infortunio dovrà farsi riferimento all età del suo ultimo compleanno, purché da allora non siano trascorsi più di sei mesi. Pag. 5 di 8

6 Il calciatore infortunato è obbligato a sottoporsi a cure, qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado di invalidità permanente verrà espressa soltanto quando dalla terapia non si possa ottenere alcun miglioramento. Qualora l infortunato si rifiuti di sottoporsi a dette cure, l indennità riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato, per il rifiuto opposto. ART.24 INVALIDITA PERMANENTE TOTALE Per gli infortuni indennizzabili che comportino una incapacità totale all esercizio dell attività professionale sportiva - invalidità permanente specifica totale - la Società liquiderà l intera somma assicurata per invalidità permanente, senza deduzione di alcuna franchigia. Resta inteso che la perdita totale e permanente della capacità specifica ad occupare il ruolo di "PORTIERE" è considerata perdita totale permanente della capacità specifica all attività professionale sportiva ART. 25 LIMITE CATASTROFALE Di comune accordo fra le Parti si conviene che, indipendentemente dalle somme individualmente assicurate, nel caso di evento catastrofale nel quale rimangano infortunate più persone, il massimo esborso a carico degli Assicuratori non potrà superare la somma complessiva di ,00 per ciascuna squadra aderente, essendo inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione fermo sempre l esborso massimo suindicato. Questo limite rimane invariato per tutta la durata del contratto anche nel caso di inclusioni di nuovi giocatori. Si conviene altresì che il limite di ,00 si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due o più squadre appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti. ART.26 CRITERI DI INDENNIZZABILITA Gli Assicuratori liquidano agli Assicurati - che sono gli unici beneficiari della seguente polizza - le indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. ART. 27 PERSONE ASSICURABILI La presente polizza è valida per i calciatori tesserati per le società di Serie B (Professionisti - Aspiranti Professionisti - Giovani di Serie) che hanno aderito alla presente copertura assicurativa. ART. 28 PERSONE NON ASSICURABILI Qualora nel corso del contratto gli Assicurati risultassero affetti da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicomanie o da altre infermità gravi e permanenti, l assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall Art del Codice Civile. ART. 29 DENUNCIA DELL INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di infortunio la Società Contraente deve darne avviso scritto alla Società di Brokeraggio anche corrispondente dei Lloyd s indicata nella scheda di copertura entro sessanta giorni. La denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificazione medica. La Società contraente e gli Assicurati devono consentire agli Assicuratori/Loss Adjuster/Medico incaricato ogni indagine ed accertamento necessari. ART.30 CONTROVERSIE SULL ASSICURABILITA DELLE PERSONE E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull applicazione dei Criteri di Indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le Parti hanno facoltà di conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio stesso. Il Collegio Medico risiede, a scelta dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, nel Comune - sede di Istituto di Medicina Legale - più vicino al luogo di residenza dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, o più vicino alla sede della Società titolare del tesseramento all epoca dell infortunio, oppure più vicino al luogo in cui l assicurato ha eletto il proprio domicilio. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Pag. 6 di 8

7 Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. E data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni; in tal caso il Collegio potrà concedere una somma da computarsi nella liquidazione definitiva dell infortunio. Resta infine stabilito che, nel caso in cui l Assicurato abbia richiesto la liquidazione dell intera somma assicurata per invalidità permanente specifica totale conseguente ad infortunio o a malattia indennizzabili a termini di polizza, egli dovrà produrre al Collegio Medico, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, certificazione di non idoneità all attività agonistica sportiva rilasciata dalla A.S.L. competente o da altro Ente equipollente purché riconosciuto dalla F.I.G.C.. ART.31 BENEFICIARI Beneficiari in caso di Invalidità Permanente si intendono gli Assicurati stessi, con l intesa che le quietanze di liquidazione degli indennizzi dovranno essere sottoscritte dall Assicurato. ART.32 CLAUSOLA PROCEDURA PER I RECLAMI SU POLIZZE LINEA PERSONA (ITALIA) Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio che sia di alta qualità che sia costante durante tutto il corso della polizza. Se Lei dovesse ritenere che il servizio ricevuto non sia di alta qualità La preghiamo di seguire le procedure qui di seguito riportate e noi ci impegniamo a fare il possibile per risolvere il problema. Domande o dubbi: Se Lei dovesse avere qualsiasi domanda o dubbio in relazione alla Sua Assicurazione o sulla gestione di un sinistro La preghiamo di contattare in prima istanza il broker indicato in Polizza intermediario della presente Assicurazione; Problemi: Se Lei dovesse avere qualsiasi problema in relazione a qualsiasi aspetto della Sua Assicurazione La preghiamo di contattare il Broker indicato in Polizza, intermediario della presente Assicurazione. Reclami: Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri veda il fascicolo informativo consegnatole. ART.33 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza valgono le norme di legge e del Codice Civile Italiano. IL CONTRAENTE CLAUSOLE VESSATORIE Clausole da approvare esplicitamente per iscritto Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 3 Art. 8 Art. 10 Art. 22 Art. 23BIS Art. 23TER Art. 24 Art. 28 Art. 30 Facoltà di recesso a seguito di sinistro Tassi di polizza Regolazione del premio Validità territoriale Esclusioni Franchigia per Invalidità Permanente Supervalutazione Invalidità Permanente Totale Persone non Assicurabili Controversie IL CONTRAENTE Pag. 7 di 8

8 ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITA PERMANENTE SPECIFICA TOTALE DA MALATTIA ART. 34 LIMITI DELLA GARANZIA L assicurazione è estesa all invalidità permanente che comporti, a seguito di malattia insorta successivamente alla data di stipula del contratto, e comunque durante il periodo di vigenza della polizza, la perdita definitiva e irrimediabile dell idoneità all esercizio dell attività professionale sportiva, a condizione che questa si verifichi entro due anni dalla denuncia della malattia. Tale garanzia non è cumulabile con quella di cui ai precedenti articoli 23 invalidità permanente, 23BIS Franchigia per Invalidità Permanente, 23TER Supervalutazione e 26 invalidità permanente totale. Resta inteso che dal novantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza sono comprese le malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione per contratto, purché non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purché dichiarate alla Compagnia assicuratrice. Tale estensione è subordinata al superamento dei test medici di idoneità alla pratica sportiva. Qualora la presente polizza ne sostituisca un altra, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi assicurati, il predetto termine di aspettativa opera: - dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per la somma assicurata da questa prevista; - dal giorno in cui ha avuto effetto la presente polizza limitatamente alla maggiore somma da essa prevista ART. 35 DENUNCIA DELLA MALATTIA O DELL INVALIDITÀ La denuncia della malattia che possa comportare, secondo parere medico, invalidità permanente, deve essere presentata alla Società Assicuratrice entro sessanta giorni dalla sua diagnosi, oppure dal momento in cui l Assicurato ne abbia avuto la possibilità. L Assicurato deve inviare alla Società Assicuratrice certificati medici, copia delle Cartelle Cliniche ed ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia. La Società risponde delle denunce presentate entro 180 giorni dalla data di cessazione dell assicurazione. ART. 36 OBBLIGHI DELL ASSICURATO L Assicurato ha l obbligo di sottoporsi agli accertamenti disposti dalla Società Assicuratrice, la quale ha facoltà di accedere alla documentazione sanitaria personale del calciatore ed a quella della Società presso cui è stato tesserato. ART. 37 RINVIO ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA Sono valide ed operanti, in quanto compatibili, le condizioni di polizza che regolano l assicurazione infortuni. IL CONTRAENTE Pag. 8 di 8

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