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6 ATTI DEL GOVERNO DELLA LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE IN SICILIA

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8 ATTI DEL GOVERNO DELLA LUOGOTENENZA GENERAL» DEL RE IN SICILIA ^fe, w. SSSI*

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10 RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO DELLA LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE Edizione Onciale JJalcvmo STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO LAO Salita de' Crociferi num Av.-Wf*

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12 INDICE CRONOLOGICO UEC.l.l ATTI DEL f.ovehao DELLA LlO(.OTE\E\7,A (.EMULILE DEL HE IX SICILIA Dal mese di dicembre ISSO a genuaro I*G"4. DATA DEGLI ATTI TITOLO E SINTO DEGLI ATTI < DATA là K DELLA l'i lini 1 DAZIONE o R - NEL giornali: OFFICIALE fi. - DI SICILIA K fi 1860 Processo verbale della Corlc Supre 4 novembre ma di Giustizia, col quali! si proclama il Plebiscito Siciliano dei 21 oli d nov dicembre Processo verbale col quale S. M. il Re Vittorio Emanuele accetta il Ple biscito Siciliano 2 die. 1S ««Decrelo liccio col quale si istituisco la Luogotenenza Generale in Sicilia, ed è nominato a Luogotenente Gene rale il marchese di aloni ezcmoio 2 d'ito delto Decrelo col quale si istituisce il Con siglio di Luogotenenza 4 delto 4 30»» Decreto di nomina dei Consiglieri e del Segrelario Generale della Luo gotenenza 4 delto delio Decrelo che conserva temporanea mente al personale della Marina mi litare e mercantila le rispeltive com pelenze, e mette i delti Corpi selto la dipendenza del Colilr' Ammiraglio "i delto delto Decreto che stabilisce le nonne per la pubblicazione ed approvazione delle liste eleltorali, e lissa i giorni per la elezione dei Consiglieri comunali e 10 delto 1 33 li delto Legge che, abrogando to Slaluto penale militare, richiama in vigore le leggi di procedura ordinaria nei giu- 12 e 13 delto 8 34»» Lcggc che regola l' asportazione delle armi, e stabilisce le pene per i 12 e 13 delto delto Decrelo che istituisce una medaglia commemoraliva per la liberazione del- 13 delto IO 38

13 VI DATA DEGLI ATTI TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI DATA IIKI.I.A PUBBLI CAZIONE NEI UIORNALK OFFICIALI! DI SICILIA 1860 Decrelo che applica alla Sicilia le 1S dicembre leggi, i decreli e i regolamenti pub blicati in Torino sull'ordinamento iiel la Guardia Nazionale 11 dilto Decrelo che applica alla Sicilia le leggi vigenti nclle.altrc Provincie sui reali di stampa E seguito dalle con nate leggi riunite in unico contesto. 18 ilelto Decrelo che chiama in vigore in Si cilia, con talune modifiche, la legge sulla tariffa doganale pubblicata in Torino il 9 luglio detto lice reto che approva il Regolamento sul cabotaggio fra la Sicilia e le filtre Provincie del Regno d'italia. E se guito dal Regolamento 21 dello Decrelo che modifica l'organico del la l'orza di Sicurezza pubblica delto Decrelo col quale si dispone che i titoli dei debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora estinti, siano commutati in iscrizioni di rendita 3 per 100 E seguito dal Regolamento 30 delto Decrelo che innova l' art. 13 della legge comunali! e provinciale, sta bilendo il numero dei Componenti la Ginola municipale nelle città di Pa lermo, Messina e Catania Decrelo col quale viene acceltata 2 gennaio la dimissione dei Consiglieri di Luo gotenenza barone Pisani, Radi, Cor dova, La Farina e principe di Sant'E lia 7 delto Decrelo di nomina dei signori mar chese Torrearsa, Orlando, Amari E- nierico, barone Tunisi e principe di Sani' Elia a Consiglieri di Luogote nenza 8 delto Decrelo che proroga al 15 gennaro 1861 la elezione dei Consiglieri co munali, ove non potè aver luogo il primo giorno dello stesso mese'.. 11 delto Decreio col quale si abbreviano i termini per la formazione delle liste eleltorali onde.eleggere i Deputati al Parlamento E seguito dal decrelo regio dei 3 gennaro 1861 che convoca i Collegi elettorali, il Senato del Re gno e la Camera dei Deputati ; dal l' allro decrelo regio dei 17 dicem bre 1860 che approva la tabella di cir coscrizione dei Collegi eleltorali, e dalla legge eleltorale dei 17 dicem bre ilelto Decreto di nomina del signor Sal vatore Marchese a Consigliere di Luo gotenenza pel Dicastero della Islru- 15 dicembre 22 e 24 delto 21 delto 21 delto 24 delto 31 delto e 4 gen naro gennaro 2 delto 7 delto 10 delto e 11 detto e seguenti 21 95

14 DATA DEGLI ATTI TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI VII DATA < m DELLA l'i 'lini 1 iazioni; s NEL GIORNALE r. 1 * OFFICIALE - ~i DI SICILIA a 1 zionc pubblica, invece del marebese 1S61 Torrearsa che passa alle Finanze. 1S genuaro gennaro Decrelo che stabilisce l'indennità dei Ricevitori dei Rami e Dritti Diversi. 4 febbraro delto Decrelo col quale viene soppressa la Ispezione Generale della Guardia 12 delto delto Decrelo col quale si chiamano in osservanza taluni articoli del Codice penale Sardo, relativi agli allentati all'esercizio dei dritti politici genuaro »» Decrelo col quale si aggiungono alla pianta organica dell'amministrazione dei Dazi Indirelti un posto di Controlloro di seconda classe e due di Te nenti d'ordine di terza classe... 4 febbraro i 31 delto Decrelo di nomina del conte Amari a Consigliere di Luogotenenza pel Di castero dell' Interno coli' incarico di presiedere il Consiglio di Luogote- 1 delto delto Decreio di nòmina del Generale Ca rini a Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza pubblica. 1 detto febbraro Decrelo col quale si istituiscono in Messina ed in Catania dei Comandi su periori della Guardia Nazionale coi ri speltivi Stati Maggiori 18 delto 2» delto Decrelo che istituisce una medaglia commemorativa da distribuirsi a co ioro che politicamente o militarmente presero parte ai tatti gioriosi del aprile delto Decrelo che dispone di pubblicarsi in Sicilia le leggi, i decreli e i rego lamenti sulla coscrizione militare vi genti nelle altre Provincie d' Italia. 18 febbraro 31 INI»» Decrelo che applica alla Sicilia con talune modificazioni i Codici penale e di procedura penale e le Leggi sul l'ordinamento giudiziario e sugli sti pendi dei funzionari delio stesso or dine, pubblicati in Torino in novem bre 1859, non che i regolamenti che 20 delto Decrelo col quale si accoglie la di missione del Consigliere di Luogolc-»» Dccrelo con cui si accoglie la dimis sione del Consigliere di Luogotenenza 22 delto Decrelo col quale s' incarica Icmporaneamenle il Consigliere di Luo gotenenza dell'interno conte Amari della firma del Dicastero delle Fi- Decreto di nomina dell' Avvocato 18 detto detto detto detto 3S 189

15 Vili DATI DEGLI ATTI TITOLO E SINTO DEGLI ATTI DATA DELLA l'inni I- CAZIOKE SEI. GIORSAI.E OFFICIALE DI SICILIA Se S febbraro 1 marzo»»»»»» 8 ik-tio»»»» 22 delto»» 5 aprile»» 8 delto 12 aprile ])» Snutocanalc a Consigliere di Luogo tenenza pel Dicastero di Grazia e Giu stizia e dei Culli coll'incarico tempo raneo della Urina del Dicastero della Istruzione pubblica Decrelo col ipiale si scioglie la Com pagnia dei Militi a Cavalto comandata dal signor Alaimo, e si riducono le altre due comandate dai signori D'An na e Varvara Decrelo che stabilisce una nuova tariffa per la corrispondenza telegra fica nell'interno della Sicilia... Decreto che istituisce in Messina la Camera di disciplina degli Avvo cali Decrelo che istituisce in Catania la Camera di disciplina degli Avvocali. Decrelo che istituisce in Caltanissctta la Camera di disciplina degli Av vocati Decrelo col quale il Consigliere di Luogotenenza conte Amari, lasciando il Dicastero dell'interno, viene dillinilivainente incaricato di quelto delle Finanze Decrei» di nomina del barone Cusa a Consigliere di Luogotenenza pel Di castero dell'interno Decrelo di nomina del barone Mandralisca a Consigliere di Luogotenen za del Dicastero dell'istruzióne pub blica Decrelo relativo all'uniforme dei Mi liti delio squadrone di cavalleria della Guardia Nazionale Decrelo col quale l'istituto d'inco raggiamento di Palermo e dichiarato Coinitatu tocale, onde raccogliere ed inviare i prodotti della Sicilia all'espo sizione Italiana di Firenze... Decrelo col quale si istiluiscono nelle tre Università di Sicilia le Scuole dei lavori anatomici e di Anatomia topo grafica. E seguito dal llegulamento. Decrelo col quale si raddoppiano nel Liceo Ginnasio di l'alenilo talune scuole Decrelo che isliluisce in Girgenti la Camera di disciplina degli Avvocati. Decrelo che istituisce in Palermo, Messina e Catania le Commissioni pro vinciali per la liquidazione dilliuiiiva dei danni arrecali dalle truppe bor boniche in Sicilia Decrclo?che scioglie il Consiglio co munale di Palermo, e nomina il l'rc- 23 (chinar» 5 marzo 8 delto Il delto Il delto 11 delto 11 delto 11 delto li delio 26 delto 8 aprile 11 delto 18 dett» 20 delto S il 197 K S SO 211

16 IX DATA DEGLI ATTI TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI DATA nkii a einiui- CAZIONE nel r.n>u> a i.k OFFICIALE DI SICILIA e 2 1S6I 14 aprile 21 rielfo 29 delto 5 maggio 28 delto»» 4 giugno 28 delto 29 delto 2 luglio torc duca della Verdura a Delegato straordinario del Governo.... Decreto llcgio col quale viene ac cettata la dimissione del Luogote nente Generale marchese Montezemolo Decrelo lìegio col quale il Luogo tenente Generale dell Esercito cava liere della Itovere è nominato Luo gotenente. Generale in Sicilia.. Decrelo llegio col quale l'ammini strazione di Sicilia presso In Luogo tenenza Generale viene divisa in Di casteri, con meltervi a capo dei Se grelari generali Decrelo col quale si accoglie là dimissione dei Consiglieri di Luogo tenenza e dei toro Segrelari Gene rali, si lasciano indipendenti I' uno dall'altro i Dicasteri dell'interno e della Sicurezza pubblica, forman do due distinte amministrazioni, e si nominano i nuovi Scitrelari Gene rali " Decrelo che convoca i Collegi elel torali della città di Palermo per la elezione dei Consiglieri comunali.. Decreto regio col quale si stabili scono le attribuzioni della Luogote nenza Generale di Sicilia... Decrelo che istituisce in Siracusa la Camera di disciplina degli Avvo cati Decrelo col quale si proroga il ter mine perla roimunla nei canoni do vuti in genere al Comune di Callagirone Decreto che applica alla Sicilia ii decreto regio dei 30 aprile 1831, col quale fu creala la medaglia per rime ritare le azioni di vaiore civile È se guito rial cennato decrelo regio.. Decrelo che corregge l'articoio 87 della legge 4 marzo 1848 sulla Guar dia Nazionale pubblicata in Sicilia, re lativo alla composizione del Consiglio di disciplina di Battaglione... Decrelo che fìssa l'interesse per le operazioni della Cassa di Sconto di Palermo dal 1 luglio 18GI... Decreto che divide la Guardia Na zionale di Palermo in Legioni, fer male di tre Battaglioni, di cui uno di Bersaglieri, e stabilisce la rispeltiva circoscrizione territoriale Decido che Stabilisce le norme per la organizzazione dei Kattaglioui 13 aprile delto 18 delto 18 delto 22 delto 7 maggio 13 delto 4 giugno 1 delto 6 delto 30 luglio 2 delto 5 delto.'il M :;? ( I

17 DATA DEGLI ATTI TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI DATA DELLA PUBBLI CAZIONE NEL GIORNALE OFFICIALE DI SICILIA 5 «g<= -< b P luglio 3 delto 9 delto 17 delto 20 agosto 3 seltembre 4 detto 5 delto 19 delto 16 ottobre 17 delto dei Bersaglieri della Guardia nazio nale Decrelo col quale si istituiscono delle conferenze Magistrali in Pa lermo, Girgcnli e Catania, e si stabi liscono le nonne per l'ammissione de gli aspiranti a maestri delle scuole primarie Decrelo che dispone di chiudersi dal 20 luglio 1861 tutte le scuole c- lemenlari dell'isola per dar aggio ai rispeltivi maestri d' intervenire alle Conferenze Magistrali Ordinanza che prescrive agli impie gati delio Stato e delle pubbliche am ministrazioni di dichiarare quanli im pieghi si abbiano Decrelo che stabilisce 1' uniforme dei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Razionale Decrelo Regio col quale sono avo cale al Governo centrale parte delle materie che prima appartenevano alla Luogolenenza Generale, e si istiluiscc in Sicilia la Commissione dei Presi denti Decrelo col quale si dispone che il Liceo nazionale di Palermo ed il Gin nasio di S. Anna siano ordinati se condo la legge d'istruzione pubblica del 13 novembre 1859 Decrelo col quale la Guardia Na zionale di Sicilia 6 chiamata a som ministrare Ire Battaglioni per 1' alta Italia Decrelo col quale si istituisce in Palermo una Commissione per veri ficare le dichiarazioni per cumuto d'impieghi, e si danno le norme per le operazioni a praticarsi... Editto relativo alle obbligazioni del te disemenze e soccorsi e di mercanti a massari per agevolare la semina e la cultura delle terre Decrelo che stabilisce l' interesse per le operazioni della Cassa di sconto di Palermo dal giorno 20 ott Decrelo che proroga il termine pel compimento delle operazioni per la commuta dei canoni dovuti in genere al Comune di Caltagironc delto Decrelo che istituisce una Cassa cen trale di risparmio per la Sicilia, con sede in Palermo, sotto il titoto Vit torio Emanuele, ed assegna 168 li brelti di deposito di lire 20 per cia scuno da distribuirsi a sorte ai genitori 5 luglio delto 6 delto Il delto 12 ottobre Il scttcmbrc 6 delto 7 delto 24 detto 19 ottobre 22 delto

18 XI DATA DEGLI ATTI TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI DATA DILLA PUBBLI CAZIONE NEL GIORNALE OFFICIALE DI SICILIA - < 5? novembre 14 delto 21 delto li dicembre 28 delto 30 delto 1862 S nen naro 11 delto»» 12 delto 1S delto»» poveri dei coscritti della classe 1840, che avranno raggiunto il rispeltivo Corpo Decrelo con cui è disposto di for marsi sulla Cassa centrale di rispar mio altri 168 librelti di lire 20 da di stribuirsi a sorte ai genitori poveri dei coscritti della classe 1841 che avranno raggiunto il corpo, al quale saranno destinati.. Decrelo organico del Consiglio di direzione della Cassa centrale di ri sparmio Decrelo col quale si accorda il chie sto congedo al Segrelario Generale di Sicurezza pubblica signor Clarenza, e s'incarica della gerenza di que sto Dicastero il Segrelario Generale dell'interno cavaliere Faraldo... Decrelo cheaccorda una nuova pro roga di termine per compiere le ope razioni della commuta dei canoni do vuti in genere al Comune di Caltagirone Decrelo che approva il regolamentò per la organizzazione della Cassa cen trale di risparmio, e per le operazioni del servizio È seguito dal regola mento Decrelo col quale viene modificalo l'art. 8 del decrelo d'istituzione della Cassa centrale di risparmio., relativo alla cifra cui devono ascendere i de positi per essere fruttiferi... Decrelo col quale si diminuisce il numero dei Alili ti a cavallo, e si ac cresce toro to stipendio Regio Decrelo col quale si aboli sce la Luogotenenza Generale in Si cilia Decrelo che destina in oro la me daglia commemorativa del 18t8aKuggiero Seltimo Decrelo che destina in oro la meda glia commemorativa dei fatti del 1860 al Generale Garibaldi Decrelo che istituisce in Palermo coi fondi donali dal Ke un corso ma gistrale femminile Decrelo che assegna una indennità annuale al Direltore della Cassa cen-. trale di risparmio in Palermo... Decrelo col quale si destina il giorno per P apertura della Cassa centrale di risparmio in Palermo, da inaugu rarsi nell'aulico palazzo della Zecca. 22 ottobre novembre detto 27 delto 24 dicembre gennaro 10 delto 4 delto 28 delto 12 delto 12 delto 23 delto 19 delto !) j

19 XII DATA DEGLI ATTI TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI < DATA m DELLA PUBBLI a E < 5 CAZIONE NKL GIORNALE ss 9 = > o OFFICIALE 2- DI SICILIA s K a gennaro Decrelo col quale si dichiara non applicabile ai librelti di deposito con dizionati l'art. 10 del decrelo 21 ot tobre 1861 sulla istituzione della Cassa 29 delto Decrelo col quale viene elevato il sussidio giornaliero ai relegali nelle 25 gennaro FINE DELL INDICE CRONOLOGICO.

20 N. 1. Processo verbale della Corte Suprema di Giustizia, col quale si proclama il Plebiscito Siciliano dei 21 ottobre novembre L'anno mille ottocentosessanta, il giorno quattro novembre in Palermo: Alle ore otto antimeridiane; La Corte Suprema di Giustizia composta dai signori : Pasquale Calvi, Presidente; Pietro Cirino, Vincenzo Errante, Salvatore Schiavo, Anto nino Giacoma, Giuseppe Puleo, Giuseppe Vinci Orlando, Vin cenzo Cacioppo, Consiglieri; Antonino Ferro Giudice di Gran Corte Civile, col grado ed onori di Vice Presidente della stessa, destinato a servire in questa Corte Suprema, coli' intervento del signor Francesco Calcagno Avvocato Generale, assistita dal signor Cirino Ca ruso Vice Cancelliere; Si è riunita nel palazzo dei Tribunali nell'aula delle sue ordinarie sedute in esecuzione dell'articolo 4 del Decreto del Prodittatore del 15 ottobre ultimo per esaminare in seduta permanente i verbali tutti dei Comuni di Sicilia contenenti il numero dei voti pronunziati per plebiscito dalle popola zioni dell'isola, per Sì, o per No, sulla proposizione scritta dall'articolo primo dell'indicato decreto così concepita: «Il Popolo Siciliano vuole l'italia una, ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale, ed i suoi legittimi di scendenti.» Raccolti tutti i verbali, e fattone il dovuto scrutinio si sono ottenuti i risultamenti che seguono :

21 2 PROVINCIA DI PALERMO DISTRETTO DI PALERMO Votanti Si no Palermo, votanti trentaseimila duecento cin quantadue, pel sì trentaseimila duecento trenta due, pel no venti Bagheria, votanti mille quattrocento trenta cinque, tutti pel sì » Belmonte, votanti settecento trentatre, tutti pel sì » Borgetlo, votanti novecento cinquantadue, tutti pel sì » Balestrale, votanti duecento ottantasette, tutti pel sì Capaci, votanti cinquecento otto, tutti pel sì »» Carini, votanti mille duecento undici, tutti pel sì » Casteldaccia, votanti quattrocento quarantuno, tutti pel sì...., 441 Cinisi, votanti mille duecento dieci, tutti pel sì 1210 Ficarazzi, votanti cinquecento uno, tutti pel sì 501 Giardinelli, votanti cento dieci, tutti pel sì. 110 Isola delle Femine, votanti cento trentatre, tutti pel si..., 133 Marineo, votanti mille e quindici, tutti pel sì Misilmeri, votanti mille ottocento cinquanta nove, tutti pel sì 1859 Morreale, votanti due mila e settanta, tutti pel si 2070 Montelepre, votanti settecento cinquantasette, tutti pel sì » 1210» 501» HO il 133» 1015» 1859» 2070» Ogliaslro, votanti trecento ottantasette, tutti pel sì Parco, votanti settecento ventisei, tutti pel sì. 726 Partinico, votanti tremila ottocento quarantuno, tutti pel si Piana dei Greci, votanti millecinquecento tren- 757 «387 i) 726» A riportarsi

22 3 Volanli Sì.\o Riporlo tasette, tutti pel si » S. Giuseppe Mortilli, votanti ottocento di ciotto, tutti pel si » San Cipirello, votanti quattrocento sedici, tutti pel si » Santa Cristina, votanti duecento ventisei, tutti pel si » Solanto e Santa Flavia, votanti quattrocento sedici, tutti pel sì n Terrasini, votanti novecento ventuno, tutti pel sì » Torretta, votanti settecento quattro, lutti pel si » Ustica votanti. Villabate, votanti seicento quattro, lutti pel sì » DISTRETTO DI TERMINI Termini, votanti tremila duecento trentanove, tutti pel si «Alia, votanti mille e sessantasette, tutti pel sì » Aliminusa, votanti duecento quarantacinque, tutti pel sì » Altavilla, votanti quattrocento settantanove, tutti pel sì » Baucina, votanti seicento sedici, tutti pel sì h Caccamo, votanti novecento sessantadue, tutti pel sì » Caltavuturo, votanti ottocento nove, tutti pel sì » Caslronuovo, votanti cinquecento sessantadue, tutti pel sì » Cerda, votanti quattrocento tredici, tutti pel sì » Ciminna, votanti novecento ventotto, tutti pel sì » Cefalà Diana, votanti cento trentacinque, tutti pel sì » A riportarsi

23 4 Votanti Si No Riporto Godrano, votanti cento quarantadue, tutti pel sì » Lercara li friddi, votanti mille ottocento settantaquattro, lutti pel sì » Mezzojuso, volanti mille duecento cinquanta cinque, tutti pel sì » Montemaggiore, votanti mille eventi, tutti pel si «Roccamena, votanti duecento trentatre, tutti pel sì » Roccapalumba, votanti cinquecento ottantadue, tutli pel sì.., » Sciara, votanti duecento cinquanta,tutti pel sì » Sclafani, votanti novantaquattro, tutti pel sì » Trabia, votanti seicento settantuno, tutti pel sì » Valle d'olmo, votanti settecento novanta, tutti pel sì » Yentimiglia, votanti seicento quindici, tutti pel sì, » Vicari, votanti cinquecento novantatre, tutti pel sì » Villafrati, votanti cinquecento venti,tutti pel sì » DISTRETTO DI CEFALI)' Cefalù, votanti mille seicento ottantasei, pel sì mille seicento ottantadue, pel no quattro Bonpietro, votanti trecento quarantanove, lutti pel sì Campofelice, votanti duecento uno, tutti pel sì » Castelbuono, votanti mille e due, pel sì nove cento novantacinque, pel no sette Collesano, votanti novecento quattordici, tutti pel sì M4 914» Ganci, votanti mille cento cinquantasette, tut ti pel sì Ceraci, votanti trecento settantacinque, tutti » pel sì » A riportarsi \

24 5 Volanti SI No Riporto Grattieri, votanti trecento sessantatre, tutti pel si » Isnello, votanti sessantanove, pel sì sessan tasette, pel no due Lascari, votanti cento novantacinque, tutti pel sì » Petralia Soprana, votanti mille cento trentanove, tutti per sì » Petralia Sottana, votanti settecento novanta sette, tutti pel sì s Polizzi, votanti mille trecento ottantuno, tutti pel sì » Pollina, votanti duecento novantadue, pel sì duecento novantuno, pel no uno Santomauro, votanti mille ottocento ottanta, tutti pel sì n Alimena, votanti novecento ventinove, tutti pel si i DISTRETTO DI CORLEOJfE Corleone, votanti mille duecento novantasei, pel sì mille duecento novanta, pel no sei Bisacquino, votanti mille e ventuno, tutli pel sì » Contessa, votanti duecento quarantadue, pel sì duecento trentasei, pel no sei Giuliana, votanti cento sessantanove, tutti pel si » Palazzo Adriano, votanti mille e quarantasette, tutti pel sì » Prizzi, votanti novecento diciotto, tutti pel sì » Chiusa, votanti mille trecento settantuno, tutti pel sì i Campofiorito, votanti duecento nove, tutti pel sì » A riportarsi

25 6 Votanti Sì No Riporto Comando Generale della Provincia di Paler mo, votanti duemila duecento ventotto, tutti pel si » Milizia nel forte del Castello, votanti cinquan tadue, tutti pel sì 52 52» Marina di Guerra Nazionale, votanti quattro cento cinquantadue, tutti pel sì » Milizia in Monreale, votanti cento diciannove, tutti pel si » PROVINCIA DI TRAPANI DISTRETTO DI TRAPANI Trapani, votanti cinquemila quattrocento ses santasei, pel sì cinquemila quattrocento sessan taquattro, pel no due Favignana, votanti quattrocento settantuno, pel sì quattrocento settanta, pel no uno Marsala, votanti cinquemila quattrocento set tantacinque, tutti pel sì » Monte S. Giuliano, votanti duemila quattro cento settantacinque, pel sì duemila quattrocento sessantatre, pel no dodici Paceco, votanti ottocento sessantadue, tutti pel sì » Pantelleria, votanti novecento novantacinque, pel sì novecento ottantasette, pel no otto Xitta, votanti trecento cinque, tutti pel sì » DISTRUTTO DI ALCAMO Alcamo, votanti tremila trentotto, pel sì tre mila e ventiquattro, pel no quattordici Calatafìmi, votanti mille quattrocento sessan tasei, tutti pel si » Camporeale, votanti cinquecento settantasei, tutti pel sì » A riportarsi

26 7 Votanti Si No Riporlo C3 83 Castellammare, votanti mille quattrocento un dici, tutti pel si » Gibellina, votanti ottocento dodici, tutti pel sì » Poggioreale, votanti seicento trentaquattro, tutti pel si, i Sala Paruta, votanti quattrocento ottantanove, tutti pel sì » Vita, votanti seicento trentotto, tutti pel sì » DISTRETTO DI MAZZARA Mazzara, votanti mille novecento trentotto, pel sì mille novecento diciassette, pel no ven tuno Castelvetrano, tremila novecento ottantacin que, tutti pel sì » Campobello di Mazzara, settecento quattro, tutti pel sì >. Partanna, duemila cinquecento ventiquattro, tutti pel si S24» Salemi, duemila cinquecento trentacinque, lutti pel si » Santa Ninfa, votanti novecento settantanove, tutti pel sì » Milizia di Trapani, votanti cento quattordici, tutti pel sì » PROVINCIA DI CALTANISETTA DISTRETTO DI CALTANISETTA Caltanissetta, votanti duemila duecento venti sei, pel sì duemila duecento ventuno, pel no cinque Acquaviva, votanti trecento quattordici, tutti pel sì » A riportarsi

27 8 Votanti SI No Riporto Buonpensiero, votanti cento ventotto, tutti pel sì » Campofranco, votanti duecento settantanove, tutti pel sì » Delia, votanti cinquecento diciannove, tutti pel sì » Montedoro, votanti trecento settantotto, tutti pel sì » Mussomeli, votanti novecento venti, tutti pel sì » Marianopoli, votanti trecento undici, lutti pel sì » Resuttana, votanti settecento sessantacrhque, tutti pel sì... ; » San Cataldo, votanti duemila seicento novan tadue, tutti pel si i Santa Caterina, votanti mille novecento tre dici, lutti pel sì » Serradifalco, votanti ottocento trentasei, tutti pel sì » Sommatino, votanti quattrocento novantasei, tutti pel si a Sutera, votanti quattrocento sessantotto, pel sì quattrocento sessantasei, pel no due Vallelunga, votanti novecento quarantatre, tut ti pel sì » Yillalba, votanti cinquecento ventidue, tutti pel sì » DISTRUTTO DI PIAZZA Piazza, votanti quattromila cento quattordici, tutti pel sì » Aidone, votanti mille trecento trentasei, tutti pel si » Barrafranca, votanti mille quattrocento ses santanove, tutti pel sì » A riportarsi

28 9 Volanti Sì ivo Riporto ili Calascibetta, votanti settecento quarantino, lutti pel sì «Castrogiovanni, votanti duemila ottocento, tutti pel sì » Pietraperzia, votanti duemila duecento cinquantadue, tutti pel sì n Talguarnera Caropepe, votanti mille settecen to ventisette, tutti pel sì » Villarosa, votanti mille trecento ventidue, tutti pel sì » DISTRETTO DI TERRANOVA Terranova, votanti tremila duecento ottantanove, tutti pel sì » Butera, votanti mille e tre, tutti pel sì » Mazzarino, votanti duemila novecento qua rantotto, lutti pel sì » Niscemi, votanti duemila cento trenta, tutti pel sì » Riesi, votanti duemila e cinquanta, tutti pel sì » PROVINCIA DI GIRGENTI DISTRETTO DI GIRGENTI Girgenti, votanti duemila cinquecento novan tanove, pel sì duemila cinquecento ventinove, pel no settanta Molo di Girgenti, votanti settecento cinquan taquattro, tutti pel sì » Aragona, votanti settecento sessantadue, pel sì settecento quarantaquattro, pel no diciotto Camastra, votanti duecento trenta, tutti pel sì » Campobello di Licata, votanti mille e quarantuno, tutti pel sì » A riportarsi

29 10 Votanti Sì No Riporto Canicattì, votanti duemila seicento quaranta tre, pel sì duemila seicento quarantadue, pel no uno Castrofilippo, votanti cento sessantaquattro, pel sì cento cinquantanove, pel no cinque Cattolica, volami mille cento cinquantotto, pel sì mille cento cinquantuno, pel no sette Comitini, votanti trecento trentotto, tutti pel sì Favara, votanti duemila duecento ventisette, tutti pel sì » Grotte, votanti mille e quattro, tutti pel sì » Licata, votanti duemila cinquecento cinquan ta, tutti pel sì..., » Montallegro, votanti trecento quarantacinque, tutti pel sì » Naro, votanti duemila cento trentacinque, tutti pel sì » Palma, votanti duemila e diciassette, tutti pel sì » Recalmuto, votanti mille novecento ventiquat tro, tutti pel si » Rafladali, votanti mille e sette, tutti pel sì » Ravanusa, votanti cinquecento ventotto, tutti pel sì » Realmonte, votanti trecento sessantasei, lutti pel si » Sant'Angelo Muxiaro, votanti cento settanta sette, tutti pel sì » Siculiana, votanti mille cento quarantacinque, pel sì mille cento quarantatre, pel no due DISTRETTO DI B1VONA Bivona, votanti trecento sedici, pel si due cento ottantotto, pel no ventollo A riportarsi

30 11 Votanti Sì IVO Riporto Alessandria, votanti settecento cinquantanove 242 pel sì settecento cinquantasette, pel no due 759 7S7 Burgio, votanti seicento novantotto, pel sì cin quecento ottanta, pel no cento diciotto Calamonaci, votanti trecento, tutti pel sì )i Cammarata, votanti novecento ventidue, pel sì novecento quattordici, pel no otto Casteltermini, votanti mille cinquecento sei tutti pel sì ii Cianciana, votanti quattrocento diciannove pel sì quattrocento diciassette, pel no due. Lucca, votanti trecento nove, tutti pel sì San Biagio, volanti trecento novantasei, pel sì trecento novantaquattro, pel no due.. Ribera, votanti quattrocento ottantotto, pel sì quattrocento settantasette, pel no undici San Giovanni, votanti seicento, pel sì cinque cento quarantadue, pel no cinquantotto.. Santo Stefano di Bivona, votanti cinquecento novantacinque, tutti pel sì Tillafranca, votanti quattrocento sessantaquat tro, tutti pel sì ;> !) » DISTRUTTO DI SCIACCA Sciacca, votanti tremila duecento cinquantasette, pel sì tremila duecento cinquantuno, pel no sei Caltabellotta, votanti cinquecento ottantaquat tro, pel sì cinquecento trentasette, pel no quarantasette Mentì, votanti ottocento diciannove, tutti pel si a Montevago, votanti trecento ottantatre, tutti pel sì » Sambuca, votanti mille duecento quattro, pel sì mille cento ottantasei, pel no diciotto A riportarsi

31 12 Votanti Si No Riporto Santa Margherita, votanti novecento novanta tre, tutti pel si » Ramo Militare, votanti cinquantanove, tutti pel si s PROVINCIA DI NOTO DISTRETTO DI NOTO Noto, votanti duemila cento diciotto, tutti pel si » Avola, votanti mille seicento quarantasei, pel sì mille seicento quarantatre, pel no tre Ruccheri, votanti mille cento ventinove, tutti pel sì » Ruscemi, votanti seicento trentanove, pel sì seicento trentotto, pel no uno Cassaro, votanti quattrocento dodici, tutti pel sì » Feria, votanti ottocento quarantasei, tutti pel sì » Pachino, votanti novecento trentaquattro, tutti pel si » Palazzolo, votanti duemila cento tre, pel sì duemila cento due, pel no uno Rosolini, votanti novecento quaranta, tutti pel sì » DISTRETTO DI SIRACUSA Siracusa, votanti tremila cinquecento venti tre, pel sì tremila cinquecento ventidue, pel no uno Augusta, votanti duemila duecento novantasettc, lutti pel sì » Canicattini, volanti mille duecento dodici, tutti pel sì » A riportarsi

32 Volanti Si 13»> Riporto Carlentini, votanti quattrocento settantanove, lutti pel si » Floridia, votanti mille novecento ventuno, tutti P^ sì ,, Francofonte, votanti mille e quarantaquattro, tutti pel sì » Lentini, votanti mille seicento cinquantaquat tro, tutti pel sì » Melilli, votanti settecento novantotto, pel sì settecento novanta, pel no otto San Paolo Solarino, votanti quattrocento otlantasei, tutti pel sì » Sortino, votanti mille trecento trentasette, tutti p^ sì » DISTRETTO DI MODICA Modica, votanti cinquemila seicento cinquan tuno, lutti pel sì » Biscari, votanti cinquecento ottantotto, pel sì cinquecento ottantasette, pel no uno Chiaramonte, votanti mille duecento ventisei, tutti pel si » Comiso, votanti duemila settecento quaranta, tutti pel sì » Giarratana, votanti cinquecento quarantasei, tutti pel sì » Monterosso, votanti mille quattrocento novanta, tutti pel sì » Pozzallo, votanti cinquecento novantadue, tutti pel sì » Santa Croce, votanti cinquecento settantatre, tutti pel sì i Scicli, votanti mille seicento settantotto, tutti pel sì » Spaccammo, votanti mille cento sei, lutti pel sì » A Riportarsi

33 14 Votami Si.Yo Riporto Ragusa, TOtanti quattromila ottocento settan * 529 Untotlo, tatti pel si » Vittoria, rotanti duemila ottocento tredici, tutti pel sì » PROVINCIA DI CATANIA DISTRETTO DI CATARIA Catania, votanti diciassettemila trecento ot tantadue, tutti pel sì » Adernò, votanti tremila novecento settantotto, tutti pel sì » Belpasso, votanti mille quattrocento sessanta nove, tutti pel sì » Biancavilla, votanti duemila e cinquantalre, tutti pel sì t Bronte, votanti mille novecento novantaquat tro, tutti pel sì » Camporotondo, votanti cento quarantuno, tutti pel sì » Gravina, votanti trecento sei, tulti pel sì » Santa Maria di Licodia, votanti seicento trentasei, tutti pel sì » Maletto, votanti cinquantadue, tutti pel sì » Mascalucia, votanti settecento ottantotto, tutti pel sì » Misterbianco, votanti mille cento sette, tutti pel sì » Motta S. Anastasia, votanti seicento ottantanove, tutti pel sì » Nicolosi, votanti cinquecento dieci, tutti pel sì » Paterno, votanti duemila cento sessantaquat- Iro, tutti pel sì » Pcdara, votanti settecento ventiquattro, tutti pel si a A riportarsi

34 15 Votatili Si No Riporto S. Giovanni di Galermo, votanti duecento no vantacinque, tutti pel si » S. Giovanni la Punta, votanti cento ottantanove, tutti pel sì » S. Gregorio, votanti trecento due, tutti pel sì » S. Pietro Clarenza, votanti duecento trenta, tutti pel sì » Sant'Agata li Battiati, votanti cento Irentacinque, tutti pel sì » Scordia, votanti mille trecento trenta, tutti pel sì » Trecastagne, votanti ottocento cinquantotto, tutti pel sì » Tremestieri, votanti trecento settantaquattro, pel si trecento settantatre, pel no uno Yiagrande, votanti settecento settanta, lutti pel sì » Zafferana Etnea, votanti seicento sessanta, pel sì seicento quarantatre, pel no diciassette DISTRETTO DI ACI BEALE Aci Reale, votanti cinquemila settecento cin quantacinque, pel sì cinquemila settecento qua rantatre, pel no dodici Aci Ronaccorsi, votanti duecento settantacinque, lutti pel sì » Aci Castello, votanti quattrocento quarantotto, tutti pel sì » Aci Sant'Antonio, votanti settecento trentatre, pel sì settecento trentadue, pel no uno Aci S. Filippo Catena, votanti quattrocento novanta, tutti pel sì a Calatabiano, votanti seicento venti, tutti pel sì » Castiglione, votanti mille ed uno, tutti pel si » A riportarsi

35 16 Votanti Si No Riporto Fiumefreddo, votanti cento settantuno, tutti pel sì ni ni o Giarre votanti, tremila cinquecento quindici, tutti pel sì i> Linguaglossa, votanti quattrocento quarantotto, tutti pel si » Mascali, votanti seicento quindici, tutti pel sì » Randazzo, votanti mille tredici, tutti pel sì » Riposto, votanti mille e sessantasetle, tutti pel sì » Piedimonte, votanti cinquecento ottantuno, tutli pel sì » DISTRETTO DI C.UTAG1RONE I Caltagirone, votanti quattromila cento ottantasette, pel sì quattromila cento sessantacin que, pel no ventisette Granmichele, votanti mille cinquecento ottan tanove, pel sì mille cinquecento ottantasette, pel no due Licodia, votanti mille trecento diciassette, lutti pel sì » Mililello Val di Noto, votanti duemila due cento quaranta, tutti pel sì » Mineo, votanti mille quattrocento ottantanove, pel sì mille quattrocento ottantotto, pel no uno Mirabella, votanti cinquecento trentasei, lutti pel sì » Palagonia, votanti novecento cinquantatre, tutti pel sì » Raddusa, votanti cento ventisei, tutti pel sì » San Michele, votanti seicento nove, lutti pel sì » Rammacca, votanti duecento quarantuno, tutti pel si.....' » A riportarsi

36 17 Volanti Sì Xo Riporlo San Cono, votanti duecento quarantacinque, lutti pel sì » Vizzini, votanti duemila ottocento dieci. tulti pel sì » DISTRETTO DI FHCOSI.4 Nicosia, votanti tremila trecento otto, pel sì tremila trecento sette, pel no uno Assaro, votanti cinquecento sessantasei, tutti pel sì » Calena nuova, votanti duecento oltantanove, tutti pel sì » Centorbi, votanti mille quarantotto, pel sì mille quarantaquattro, pel no quattro Cerami, votanti mille duecento ventuno, lutti pel sì » Gagliano, votanti novecento quaranta, tutli pel sì » Leonforle, votanti duemila cinquecento tren tuno, tutti pel sì » IS'issoria, votanti quattrocento tre, lutti pel sì » Regalbuto, mille cento settantotto, tutti pel sì » San Filippo d'argirò, votanti duemila trecento ottantacinque, pel sì duemila trecento oltantaquattro, pel no uno Troina, votanti settecento settantacinque, pel sì settecento settantaquattro. pel no uno Sperlinga, votanti trecento ventinove, lutti pel sì » A riportarsi

37 18 PROVINCIA DI MESSINA DISTRETTO DI MESSINA Votanti Si No Riporlo Messina e suoi villaggi, votanti ventiquattromila settecento trentotto, pel sì ventiquatlromila settecento trenta, pel no otto Spatafora S. Pietro, votanti cento sessanta due, tulli pel sì » Bavuso, votanti duecento cinquantaquattro, lutti pel si » Calvaruso, votanti duecento, lutti pel sì » Galati, votanti quattrocento quaranta, tutti pel si » Guidomandri, votanti sessantacinque, tutti pel sì 65 65» Itala, votanti duecento dieci, tutti pel sì » Mandanici.»»» Milazzo, votanti duemila e dodici, tutti pel sì i Monforle, votanti cinquecento sette, tutti pel sì » Pagliara, votanti novantatre, tutti pel sì » Rametta, volanti seicento oltantanove, lutti pel sì » Rocca, votanti trecento sei, tutti pel sì » Grotta di Rocca, votanti cento quindici, tutti pel 9ì » Roccalumera, votanti quattrocento venti, tutti pel sì a San Pietro Monl'orte, votanti mille trecento quarantatre, tutti pel sì » Santa Lucia, votanti mille cinquecento undici, tutti pel sì » San Filippo, votanti cinquecento sei, lutti pel sì a Santo Stefano di Briga, volanti duecento ot tanta, tulli pel sì » A riportarsi

38 19 Volanti Si No Riporto Saponara, votanti quattrocento nove, tutu pel sì » Scaletta, votanlicentocinquantasei, tuttipelsi » Spatafora San Martino, votanti seicento dieci, lutti pel sì » Venetico, votanti cento quattordici, tutti pel sì » Condro, votanti cento due, tutti pel sì » Gualtieri, votanti trecento diciotto, tutti pel sì n DISTRETTO DI PATTI Patti votanti, mille seicento quaranta, tutti pel sì » Alcara, votanti quattrocento undici, pel sì tre cento ottantaquattro, pel no ventisette Brolo, votanti cento quaranta, tutti pel si. 140 Capri, votanti cento ventiquattro, tutti pel si. 124 Castania di Tortorici, votanti duecento tren totto, tutti pel sì Ficarra, votanti cinquecento trentaquattro, tutti pel sì 534 Floresta, votanti duecento, tutti pel si Frazzanò, votanti cento novantotto, tutti pel sì. 198 Galati di Tortorici, votanti quattrocento qua ranta, tutti pel sì Gioiosa, votanti quattrocento ventisette, tutti pel sì 427 Librizzi, votanti seicento tre, tutti pel sì. 603 Longi, votanti ottantuno, lutti pel sì Militello Val Demone, votanti trecento nove, tutti pel sì Mirto, votanti duecento ottantasette, tutti pel si Montagna Reale, votanti quattrocento cinquan ta, tutti pel sì Naso, votanti mille trecento ventuno, tutti Pel sì » 124 i) 534 h 200 i) 198» 427» 603» 81» A riportarsi

39 20 Volatili Si.\o Riporlo Oliteti, votanti cento quaranbmove, lutti 1*1 si » Piraino, rotanti quattrocento novantaquattro, lutti pel si » Raccaia, rotanti quattrocento cinquanta, tutti pel» » San Marco, votanti trecento trenta, tutti pel si » San Pietro, votanti ottocento sei, tutti pel sì » Sant'Angelo di Brolo, votanti mille trentotto, tutti pel si » SS. Salvatore, votanti trecento ottantaquattro, tutti pel si » Sinagra, votanti trecento due, tutti pel si » Santa Domenica, votanti duecento trentanove, lutti pel si 23» 239» Torlorici, votanti seicento otto, tutti pel sì » Ucria, votanti settecento settanta, tutti pel si » DISTRETTO DI CASTROREALE Castroreale, votanti mille settecento sessanta, tutti pel sì » Antillo, votanti duecento trenta, lutti pel si » Barcellona Pozzo di Golto, votanti cinquemila trecento sessantacinque, tutti pel si » Casalnuovo, votanti cento quarantatre, tutti pel si » Casalvecchio, votanti trecento dodici, tutti pel sì » Forza di Agro, votanti trecento sei, tutti pel sì » Francavilla, votanti ottocento settantaquattro, tutti pel sì » Furnari, votanti trecento settanta, tutti pel sì » Falcone, votanti duecento novantotto, tutti pel si A riportarsi

40 ' 21 Volanti SI Aio Riporto Gaggi, votanti cento sodici, tutti pel sì » Gallodoro, votanti duecento sedici, tutti pel sì i Granili, votanti quattrocento sessantadue, lutti pel sì n Giardini, votanti cento cinquanlacinque, tutti pel sì » Limina, votanti duecento settantaquattro, tutti pel sì » Locadi, votanti settantacinque, lutti pel sì «Malvagna, votanti duecento ottantuno, lutti pel sì » Mazzarrà, volanti trecento trentasette, lutti pel sì » Meri, votanti duecento settantalre, tutti pel sì » Moio, votanti ottantadne, tutli pel sì » Mola, votanti cinquanlalre, lutti pel sì » Mongiufiì Melia, votanti trecento sessantacinque, lutti pel sì » Montalbano, votanti cinquecenlo novantaquat tro, tutti pel sì » Motta Gamaslra, votanti trecento sedici, tutti pel sì s Novara, votanti novecento ottantuno, tutti pel sì » Roccafìorita, votami trcntalre, lutti pel sì » Roccella, votanti duecento ottantaquattro, lutti pel sì » San Ferdinando, votanti cinquecento venti, lutti pel sì » Savoca, votanti trecenti» novantacinque, tutti pel sì «Santa Teresa, votanti trecento ottantacinque, tutti pel sì » Taormina, votanti mille e settantotto, tutti pel sì » A riportarsi

41 22 Volanti Si No Riporto Tripi, votanti quallrocento Irentasei, tutti pel sì » DISTRETTO DI M1STRETTA Mistretta, votanti mille trecento cinquanta due, tutti pel sì..., a Capizzi, votanti cinquecento dodici, tutti pel sì » Caronia, votanti settecento settantadue, tutti pel sì » Castel luccio, votanti cinquecento trentadue, tutti pel sì » Cesarò, votanti cento ventiquattro, pel sì cento uno, pel no ventitre Motta d'affermo, votanti cinquecento Ire, tutti pel sì Pettineo, votanti quattrocento settantotto, lutti » pel sì » Reitano, votanti duecento trentadue, tutti pel sì » Sanfratello, votanti cinquecento dieci, tutti pel sì San Teodoro, votanti cento ventotto, pel si » cento ventiquallro, pel no quallro S. Stefano di Camastra, votanti settecento cin quantasei, tutti pel sì » Tusa, votanti trecento cinquanta, lutti pel sì » 4 Battaglione Bersaglieri, votanti quattrocento quarantacinque, pel sì quattrocento quarantuno, pel no quattro Battaglione Ponespergh, votanti ottanta, tutti pel sì Corpo di artiglieria, votanti duecento settantasette, 80 80» tutti pel si » Diciassettesima divisione di Brigata 3 Reggi mento, votantiduecentoquarantasette,tuttipel sì » A riportarsi

42 23 Volanti Si No A riportarsi GC3 Consiglio di guerra della provincia di Mes sina, votanti quattordici, lutti pel sì » Battaglione Bentivegna, volanti duecento Irentadue., tutti pel sì » Secondo Battaglione Bersaglieri seconda Bri gata, votanti duecento ventitré, lutti pel si » Carabinieri Beali, votanti duecento dodici, tutti pel sì » Comando di Piazza della provincia di Mes sina, votanti quarantadue, tutti pel sì a Piazza di Messina, votanti duemila settecento quarantacinque, pel sì duemila settecento qua rantino, pel no quattro Beggimento Cacciatori esuli Messinesi, votanti quattrocento ottantuno, tutti pel sì » Totale Totale, votanti quattrocento trentadue mila settecento venti, pel sì quattrocento trentadue mila e cinquantatre, pel no sei cento sessantasette. Non si è tenuto conto dei voti nulli, come pure non si è tenuta ragione dei due verbali di Ustica e Mandanici per avere quelle popolazioni votato il sì per acclamazione, senza di stinzione di età e di sesso. Non si è del pari fatto conto del verbale del comune di Ali per non offrire le indicazioni del numero dei votanti, tanto pel sì, quanto pel no. Si sono giudicati difettosi, e perciò esclusi: Primo, il verbale degli uffiziali Amministrativi dell'inten denza militare di Messina per avere votato col sì i dician nove individui sottoscritti sulla seguente proposizione: Per l'annessione al Itcguo Italico rappresentalo dal He costilimonale. Secondo, quello del Battaglione dei Cacciatori dell'etna per

43 2i aver votato numero duecento trentasei individui pel sì colla seguente forinola : Per l' annessione al Regno costilnzionalc di Vittorio Emmanuele II, e suoi legittimi discendenti. Terzo, del Battaglione Siculo Colina per avere i duecento individui che votarono pel sì seguita questa forinola : Vittorio Einraa- Per l'annessione al Governo costilnzionalc di nnclc II. Formole tutte tre non conformi alla proposizione scritta all'articolo 1 del Decreto Prodittatoriale del 15 ottobre ul timo. Finalmente non ha potuto ammettersi un atto notarile qui pervenuto da Torino esibito alla Corte suprema di giustizia, che mostra di essersi presentati in Torino a notar Giovanni Signorelli numero diciannove individui Siciliani, i quali chie sero atto della loro spontanea votazione, rispettivamente e- spressa col si, nella seguente proposizione : Sulla quistionc dell' annessione immediata di quella parte di Italia al Kegno costituzionale di Vittorio lìmmanuele e suoi di scendenti. Che ognun vede quanto sia diversa da quella indicata nel cennato Decreto. Compite tutte le operazioni il signor Presidente accompa gnato dai Componenti la Corte suprema si è fatto al balcone di centro del Palazzo dei Tribunali, ed ha proclamato i ri sultati del Plebiscito Siciliano, colle seguenti parole: Sulla proposizione Il popolo Siciliano vuole l'italia una ed indivisibile con Vit

44 25 torio Emmanuclc He costituzionale, ed i suoi legittimi discen denti; I voti pel sì sono stati quattrocento trentadne mila e cinquanlalrc. I voti pei no sono slati seicento sessanlasclte. Di tutto si è formato il presente processo verbale in triplo originale per presentarsi dalla Corte suprema in Corpo, due al Prodittatore, e conservarsi il terzo nell'archivio di questa Corte suprema di giustizia, insieme a tutti i verbali originali di sopra indicati. Chiuso nel giorno suddetto alle ore due pomeridiane. Pasquale Calvi, presidente. Francesco Calcagno, avvocato generale, Pietro Cirino, Vincenzo Errante, Salvatore Schiavo, Antonio Giaconia, Giuseppe l'i i.ko, Giuseppe Vinci ed Or lando, Vincenzo Cacioppo, Antonino Ferro, Cirino Caruso Vice-Cancelliere. Visto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia FILIPPO ORLANDO N. 2. Processo verbale col quale S. M. il Re Vittorio Emanuele accetta il Plebiscito Siciliano. 2 dicembre L' anno mille ottocento sessanta il dì due dicembre alle ore 11 a. m. in Palermo nel Real Palazzo e nella sala del Trono, alla presenza di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, as sistendo al presente atto il Ministro di Grazia e Giustizia e

45 26 degli Affari Ecclesiastici cav. Giovan Battista Cassinis, S. E. il Ministro della Guerra Generale d' armata Manfredo Fanti, gli Aiutanti di Campo, gli Officiali di Ordinanza e le altre persone della Casa e del seguito di S. M., l'arcivescovo di Palermo, il Giudice della Monarchia, la Magistratura, ed il Municipio di Palermo, ed altri funzionari civili e militari, è introdotto il signor Antonio Mordini, Deputato al Parlamento Nazionale, Prodittatore per il Generale Garibaldi in Sicilia, il quale a nome del detto Generale presenta alla M. S. il risultamento del plebiscito, con cui il popolo dell' Isola di Sicilia, convocato in comizi il di 21 ottobre per suffragio uni versale diretto, ha dichiarato con voti affermativi Quattrocentotrentaduemila e cinquantatre, contro voti negativi Seicentosessantasette di Volere l'italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele suo Re costituzionale e coi suoi legiltiini discendenti. Sua Maestà il Re nell'accettare per sè e pei suoi legittimi discendenti il risultamento del plebiscito, esprime quanto gli sia grato che l'isola di Sicilia, celebre per patrie tradizioni, già avvinta alla sua Casa per antiche e recenti memorie, ora si unisca alla libera famiglia Italiana e concorra cosi alla grand'opera dell'unificazione e della indipendenza nazionale. Di tutto ciò il Ministro di Grazia e Giustizia d'ordine del Re ha rogato il presente processo verbale, sottoscritto da Sua Maestà, dal Prodittatore di Sicilia, dai Segretari della Prodittatura, dall'arcivescovo di Palermo, da Monsignor Giu dice della Monarchia, dal Presidente della Cassazione e Su prema Corte di Giustizia, dal Presidente della Gran Corte dei Conti, dal Presidente della Gran Corte Civile, dal Presidente e Procuratore Generale della Gran Corte Criminale, dal Pre sidente e Procuratore Generale del Tribunale Civile, dal Pre tore, dal Governatore della Provincia, dall'ispettore Generale

46 27 e Comandante della Guardia Nazionale, controsegnato dal Mi nistro della Guerra, e dal Ministro di Grazia e Giustizia, e munito del gran Sigillo dello Stato. L'originale del presente processo verbale sarà depositato e conservato nell'archivio Generale del Regno. Firmato VITTORIO EMANUELE Sottoscritti. (Luogo del Sigillo) Antonio Mordisi; Enrico Pausi; Nicolò Fabrizj; Gregorio I'gdulena; Domenico Piraino; Domenico Peranni; Giorgio Tamajo; Giovan Battista Pauche; Paolo Orlando; Pietro Scrofani; Giovan Battista Naselli, Arcivescovo di Palermo: Canonico Cirino Binaldi, Giudice della Monarchia ed Aposto lica Legazia; Pasquale Calvi, Presidente della Suprema Corte di Giustizia; Pietro Scrofani, Presidente della Gran Corte dei Conti; Pietro Calì, Presidente della Gran Corte Civile; Domenico Arista, Presidente della Gran Corte Criminali'; Gaetano Meli, Procuratore Generale della Gran Corte Crimi nale; Antonino Garajo, Giudice ili Corte Criminale funzionante da Presidente del Tribunale Civile; Francesco Nobile, Hegio Procuratore presso il Tribunale Ci vile; Giulio Benso, Duca di Verdura, Prelore di Palermo; Duca di Cesarò, Governatore della Provincia di Palermo; Amato Pallet, Ispeltore Generale; Nicolò Turrisi Colonna, Comandante della Guardia Nazionale; Il Ministro della Guerra Manfredo Fanti; Il Ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecelesiastici G. B. Cassinis. Per copia conforme all'originale esistente negli Archivi Ge-

47 28 nerali del Regno da cui la presente venne estratta, e col quale collazionata pienamente concorda. In fede Torino addi 18 gennaro Il Direttore Generale degli Archivi Generali del Regno CASTELLI Vitto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia FILIPPO ORLAXDO IV. 3. Decreto regio col quale si istituisce In Luogotenenza Generale in Sicilia, ed è nominato a Luogotenente Generale il mar chese di Montczemolo. ì dicembre VITTORIO EMANUELE II RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAYOJA, DI GENOVA, PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc.. Veduto il risultamento del Plebiscito dei 21 ottobre scorso, esprimente il voto delle popolazioni delle Provincie Siciliane; Sulla proposta del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1.. Un Luogotenente Generale nominato da Noi è incaricato di reggere e governare in Nostro Nome e per Nostra Auto rità le Provincie dell'isola di Sicilia, ed alla Nostra imme diazione allorchè saremo presenti nelle medesime. Egli è inoltre autorizzato ad emanare, sino a che il Par lamento sia adunato, ogni specie di atti occorrenti a stabi- ecc.. >

48 29 lire e coordinare l'unione delle anzidette. Provincie col resto della Monarchia, ed a provvedere ai loro straordinari bi sogni. Art. 2. Agli Affari Esteri, e a quelli della Guerra e della Marina sarà direttamente provveduto dal Nostro Governo centrale. Art. 3. Il Senatore del Regno Marchese Massimo Cordero di Montezemolo è nominato Nostro Luogotenente Generale nelle Pro vincie Siciliane. Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser vare. Dato da Palermo, addì 2 dicembre Firmato VITTORIO EMANUELE Controsegnato G. B. Registrato alla Corte dei Conti addi 13 dicembre Registro 16, Atti del Governo, C. 88. Solloserillo WEHRLI.N (Luogo del Sigillo) Visto, il Ministro delle Finanze incaricato temporariamente della reggenza del Ministero di Grazia e Giustizia Solloserilto P. S. VCGEZZI Visto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia FILIPPO ORLANDO CASSINIS Per copia conforme all'originale hi fede addì 18 gennaro 1801 Per il Ministro Il Segretario Generale CASTELLOMOWTE

49 30 M. 4. Decreto coi quale si istituisce il Consir/lio di Luogotenenza. i dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Decreta: Art 1. È istituito un Consiglio di Luogotenenza composto di Con siglieri incaricati di uno o più Dicasteri. Il Segretario Generale della Luogotenenza eserciterà pure le funzioni di Segretario del Consiglio suddetto. Art. 2. Il Luogotenente Generale presiede il Consiglio di Luogo tenenza. Art. 3. Ai Consiglieri di Luogotenenza è assegnata l'indennità mensuale di ducati trecento. Al Segretario Generale di Luogotenenza è assegnata l'in dennità mensuale di ducati duecento. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio nale, sia pubblicato nei modi consueti, ed inscritto nella rac colta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato in Palermo li 4 dicembre Il Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Siciliane MONTEZEMOLO

50 N. 5. Decreto di nomina dei Consiglieri e del Segretario Generale della Luogotenenza. * dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL KE NELLE PROVINCIE SICILIANE Decreta : Art. 1. Sono nominati Consiglieri di Luogotenenza ed incaricati degli infrascritti Dicasteri i signori : Giuseppe La Farina, Consigliere di Stato, Deputato al Par lamento, del Dicastero dell'interno e di Sicurezza pubblica. L'Avvocato Raeli del Dicastero di Grazia e Giustizia. Il Cavaliere Filippo Cordova, Procuratore del Re presso la Gran Corte dei Conti, del Dicastero delle Finanze, Agricol tura e Commercio. Barone Casimiro Pisani del Dicastero della pubblica Istru zione. Principe Romualdo Trigona di Sant'Elia del Dicastero dei Lavori pubblici. Art. 2. È nominato Segretario Generale della Luogotenenza il Vice governatore Barone Giacinto Tholosano di Valgrisanche. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio nale, sia pubblicato nei modi consueti, ed inscritto nella rac colta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato in Palermo addì 4 dicembre Il Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Siciliane MONTEZEMOLO

51 n N. 6. Decreto che conserva. temporaneamente al personale della Ma rina militare e mercantile le rispettive competenze, e mette i detti corpi sotto la dipendenza del Contr' Ammiraglio Mar chese di Ceva. 7 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE NELLE PROVINCIE SICILIANE In virtù delle facoltà conferitegli con Regio decreto in data del 2 dicembre corrente; Visto il decreto del Luogotenente Generale di S. M. nei Regi Stati in data 17 novembre p p.; Sentito il parere dei Consiglieri di Luogotenenza; Decreta : Art. I. Sino a che il decreto del 17 novembre sopracitato non avrà piena esecuzione, il Personale appartenente alla Marina militare, ed alle Amministrazioni marittime sì militari che mercantili della Sicilia, continuerà a godere di tutte le ri spettive competenze. Art. 2. Tutti gli individui componenti i Corpi, e le Amministra zioni predette resteranno sotto l' immediata dipendenza del Contr"Ammiraglio Marchese di Ceva e di Noceto, cui rimane pure affidata la direzione di tutti gli Stabilimenti, Porti e materiale appartenenti alla Regia Marina in quesflsola. Palermo 7 dicembre MONTEZEMOLO LA FARINA

52 IV. 7. Decreto che stabilisce le norme per la pubblicazione ed ap provazione delle liste elettorali, e fissa i giorni per la ele zione dei Consiglieri comunali e provinciali. 10 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dello Interno e Sicurezza pubblica; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. Essendo già da più tempo spirato il primo termine di quin dici giorni fissato nell'art. 7 transitorio della legge Proditta toriale del 26 agosto 1860 per la pubblicazione delle liste elettorali, gli attuali Magistrati municipali di tutti i comuni dell'isola, pubblicheranno immancabilmente le dette liste il giorno 20 corrente dicembre. Art. 2. Nei cinque giorni successivi si potranno produrre i reclami ai Governatori delle Provincie sia per ammissione, sia per esclusione di chi vi sia stato indebitamente compreso. Il Go vernatore pronunzierà sui detti reclami nei tre giorni che seguono il termine precedente dei reclami, ed ordinerà la nuova pubblicazione delle liste da lui approvate per il giorno 30 del corrente dicembre. Anche quando non sianvi reclami le liste dovranno essere rimesse ai Governatori, e da costoro approvate nei termini e modi come sopra. 3

53 34 Art. 3. Contro le liste così approvate non compete altro ricorso tranne quello alla Corte di appello ai termini dell'art. 36 e seguenti della legge comunale e provinciale ; ma un tal ri medio non sospenderà il corso delle elezioni alla base delle liste approvate dal Governatore. Art. 4. Il giorno primo gennaro 1861 si procederà alla elezione dei Consiglieri comunali, ed il giorno quindici dello stesso mese si procederà all'elezione dei Consiglieri provinciali. Il Consigliere di Luogotenenza per llnterno e Sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, man dando a chi spetta di osservarlo e farlo osservare. Palermo 10 dicembre MONTEZEMOLO LA FARINA N. 8. Legge die, abrogando lo Statuto penale militare, richiama in vigore. le leggi di procedura ordinaria nei giudizi penali. 11 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL KE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero della Giustizia e del Culto; Visti i Decreti del 9 giugno, 28 agosto, e 3 settembre 1860; Considerando, che, oltre le difficoltà organiche ad attuare, quale regola della procedura nei giudizi penali innanti le

54 35 gran Corti criminali, il Codice penale militare del Regno, non è conforme ai principi di giustizia e di libertà della Mo narchia Costituzionale il mantenere come legge generale per la società civile un Codice di eccezione; Considerando che, se per lo bisogno di una istantanea prov videnza non si possono accomunare a questo provincie la istituzione del giurì e tutte le garenzie della difesa, che i cittadini di un libero Stato hanno dritto ad aversi, è sem pre meglio della continuazione dello Statuto penale militare il ritorno alla procedura ordinaria nei giudizi penali Codice parte 4; Che intanto conviene anche in questa legge sopprimere la forma del giudizio speciale, che menomava le garenzie di difesa degli accusati; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. I. Le leggi della Procedura nei giudizi penali, Codice par te 4, sono richiamate in pieno vigore, meno il tit. 1 del lib. 3, del giudizio speciale, che resta abrogato. Art. 2. Tutte altre disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate. Ordina che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Palermo 11 dicembre {Luogo (lai Sigillo) Visio 11 Consigliere tli Luogotenenza incaricato del Dicastero della Giustizio e del Culto RAELI MONTEZEMOLO IÌAELT

55 36 N. 9. Legge che regola l asportazione delle armi, e stabilisce le per i contravventori. pene 11 iliceinhrc IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari cati del Dicastero dell' Interno e Sicurezza pubblica, e del Dicastero di Giustizia; Inteso il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. È proibita l'asportazione delle armi senza il permesso del l'autorità politica. Non sono comprese nel divieto le armi di uniforme e di servizio, quando sieno portate nei tempi e nei modi prefissi dalla disciplina. Art. 2. I Governatori, gl'intendenti, ed i Questori possono accor dare il permesso dell'asportazione del fucile da caccia, delle pistole d'arcione, e del bastone animato. Per lo permesso del fucile e delle pistole sarà pagato un dritto di lire italiane 10. Per lo bastone animato lire italiane 20. Art. 3. A contare dal 1 gennaro 1861 gli asportatori senza per messo delle armi enunciate nell' articolo precedente, colti in flagranza, saranno puniti col primo grado di prigionia,

56 37 colla multa di lire italiane 50 e colla confiscazione delle armi. Art. 4. Gli asportatori di tutte altre armi, colti in flagranza, a contare dalla promulgazione del presente decreto saranno pu niti colla pena della reclusione e colla confiscazione delle armi. Art. 5. Ai colpevoli del reato contemplato nel presente decreto, che avessero goduto delle amnistie, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 89 e 90 Leggi penali. Art. 6. Le determinazioni contenute nel presente decreto avranno vigore sino a nuova disposizione. Ordina che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Palermo M dicembre {Luogo <l»l vigiliti) Visi» Il Consiglieri; ili Luoyotenenia incuneato «lei Dicastero della Giustizia e del Culto BAKU MOMTEZEMOLO LA FARINA RAELI

57 38 N. 10. Decreto che istituisce una medaglia commemorativa da distri buirsi a coloro che hanno combattuto per la liberazione della Sicilia nell'anno dicembre 18fi0. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Volendo rendere pubblica e solenne testimonianza di onore a coloro i quali hanno combattuto per la redenzione di que sta parte d'italia; Sulla proposta del Consigliere per l'interno e la Sicurezza pubblica; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. Una medaglia commemorativa sarà coniata e distribuita a tutti coloro, i quali hanno combattuto per la liberazione della Sicilia nell'anno Art. 2. Questa medaglia sarà di bronzo, del diametro di tre cen timetri ed avrà da una parte l'effigie del Re Vittorio Emmanuele, e dall'altra il motto : Italia e Casa di Savoja Libe razione di Sicilia Art. 3. La detta medaglia sarà d'argento pei mutilati e pei feriti. Il Consigliere per l'interno e Sicurezza, e per la Finanza, ciascuno nella parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che munito del Sigillo dello i

58 39 Stato, sarà inserito negli atti del Governo, mandando a chi spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo 12 dicembre N. 11. MONTEZEMOLO LA FARINA Decreto che applica alla Sicilia le kygi, i decreti e i regolamenti pubblicati in Torino sull'ordinamento della Guardia Nazio nale. 15 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero dell'interno e Sicurezza pubblica; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. Sono adottate integralmente in Sicilia e saranno immedia tamente pubblicate le seguenti leggi, decreti, regolamenti e disposizioni pubblicate in Torino sull'ordinamento della Guar dia Nazionale. Leggi del 4 marzo 1848 e 27 febbraro Regolamento del 7 agosto 1848 per il servizio ordina rio, per le riviste e per gli esercizi. Norme per il giuramento del 25 aprile Decreto del 28 aprile 1848 sui colori, forme e dimen sioni delle insegne. Decreto del 14 ottobre 1848 per la formazione del Con siglio di disciplina.

59 40 Istruzioni ai Consigli di disciplina dei 24 febbraro Decreto dei 14 ottobre 1852 sui Segretari dei Consigli di disciplina. Altro del 14 luglio 1853 sullo stesso argomento. Regolamento del 20 marzo 1855 pei servizi di rivista, di parata ed onori funebri. Decreto del 17 maggio 1859 per le competenze della Guardia Nazionale in servizio di distaccamento fuori il pro prio Comune. Istruzioni Ministeriali del 17 maggio 1859, relative al precedente decreto (1). Art. 2. Le limitazioni e modifiche prescritte in via provvisoria alle precedenti leggi col decreto dei 22 ottobre 1860 sono abro gate. Art. 3. Ciò non ostante l'organizzazione della Guardia Nazionale è mantenuta nel suo stato attuale, sino a quando non verrà successivamente rettificata a norma della legge. Art. 4. La condizione del censo prescritta dagli articoli 2 e 19 della legge del 4 marzo 1848 non è per ora applicabile in Sicilia. Il Consigliere del Dicastero dell'interno e Sicurezza pub blica è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito negli atti del Go verno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo 15 dicembre MONTEZEMOLO LA FARINA (1) Tutte le cennate leggi, decreli, regolamenti, norme ed istruzioni sono stale pubblicate in un volume separato.

60 N Decrkto che applica. alla Sicilia le leggi vigenti nelle altre Pro vincie sui reati di stampa. È seguito dalle cerniate leggi riunite in unico contesto. 17 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari cati dei Dicasteri della Giustizia e Culto, e dello Interno e Sicurezza pubblica; Considerando essere indispensabile che la stampa sia re golata da quelle leggi tutelari, che mentre ne garentiscano la piena libertà, la premuniscano contro i possibili trasmo damene; Considerando che, data la necessità di tal provvedimento, non può starsi in dubbio che la miglior via a supplirvi si è quella di estendere a queste provincie Siciliane le leggi or mai vigenti nelle altre provincie italiane; Che utile è sopratutto in queste Provincie riunire in unico contesto queste varie leggi, con aggiungervi dei regolamenti transitori, mercè i quali si possa immediatamente costituire anche in via provvisoria il giudizio per giurati, guarentigia indispensabile per la cognizione dei reati di stampa; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. La seguente legge con la quale si provvede intorno ai reati

61 42 di stampa avrà pieno vigore da ora in poi in queste pro vincie Siciliane. Ogni altra disposizione contraria rimane abrogata. Art. 2. I Consiglieri della Giustizia e Culto, e dell' Interno e Sicu rezza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Palermo, 17 dicembre (Luogo del Sigillo) Visio II Consigliere di Luogotenenza Incaricato del Dicastero della Giustizia e del Culto RAELI MONTEZEMOLLO RAGLI LA FARINA LEGGE INTORNO Al REATI DI STAMPA TITOLO I. BEI KEATI DI STAMPA E DELLA LOllO PUNIZIONE CAPITOLO PRIMO. Disposizioni generali. Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni fi gurativi, è libera; quindi ogni pubblicazione di stampati, in cisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, è permessa sol che si osservino le norme seguenti..

62 43 Art. 2. Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in lito grafia o altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la offi cina e l' anno in cui fu impresso, ed il nome dello stam patore. La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbli gatoria. Art. 3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni espresse nel l'articolo precedente, o che le abbia false, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà, per questo solo fatto, punito con la multa da ducati venti a ducati sessanta. Art. 4. Le azioni penali stabilite dalla presente legge, salve le ec cezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l' autore, secondo contro l' editore, se l'uno o l'altro sieno sottoscritti, od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sem pre tenuto in sussidio dell'altro. Art. 5. L' azione esercitata contro l' autore o l' editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, am menochè non consti che egli operò scientemente o in modo da dover essere considerato come complice. Art. C. Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stam pa, e per lo spaccio delle carte stampate. Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qual siasi stampato, se nella città ove risiede una gran Corte cri minale, all' uffizio del Procuratore Generale presso la gran Corte medesima; se in altri luoghi, all'ufficio del Giudice di mandamento; ciò tutto, salvo il disposto della presente legge circa le pubblicazioni periodiche.

63 il La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con la multa estensibile a ducati sessanta. Art 8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nel l'articolo 1", dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, con segnarne una copia agli archivi di Corte, ed una alla biblio teca dell'università, ove esista nel mandamento nel quale è seguita la pubblicazione. Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nello eseguire la consegna sopradetta, sarà punito con la multa di ducati due, estensibile a ducati dieci. Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi relative allo acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria. Art. 9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a' termini della presente legge, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunziata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto. Art. 10. È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giurati, e le discussioni ed i voti individuali così di quelli che dei magi strati. È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e de liberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, ammenochè se ne sia ottenuta da' rispettivi Corpi la facoltà. È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibatti menti davanti a' magistrati, o tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse. La trasgressione del prescritto di questo articolo sarà punita con la multa da venti a cento ducati, oltre la sop pressione dello stampato. 1

64 45 Art. 11. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti istruttori dei processi penali, e la pubblicazione tanto degli atti d'istruzione die dei dibattimenti pubblici relativi a cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge. Art. 12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa, sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della conse gna della copia al pubblico ministero; e in quanto ai perio dici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'articolo 53. CAPITOLO II. Della provocazione pubblica a commettere reali. Art. 13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1 tanto se parati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si e- spongano in luoghi o riunioni pubbliche; o si distribuiscano in modo qualunque ebe tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un misfatto, un delitto od una con travvenzione, sarà punito, se si tratta di misfatto, col car cere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a ducati quattrocento; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a ducati cento; se di contravvenzione, con la pena della detenzione, giuntavi l'ammonizione secondo i casi con multa estensibile a ducati venti. Art. 14. La provocazione per altro a commettere uno dei reati di cui negli articoli 120 e 122 delle leggi penali, sarà punita col carcere per anni due, e con multa di ducati ottocento. Art. 15. Sarà punito con le stesse pene indicate nell'antecedente arti colo, l'impiego di qualunque dei mezzi espressi nell'art. 1 per

65 46 impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere. CAPITOLO III. Dei reati contro lei religione dello Stalo. gli altri culli ed il buon costume. Art. 16. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo 1 di questa legge abbia offeso od oltraggiato la religioue dello Stato. sarà punito, secondo i casi, con la detenzione, o col carcere esten sibile ad un anno, e con la multa estensibile a ducati 400. Art. 17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contem plati nell'art. 1 di questa legge, sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia, secondo le cir costanze; nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene cor rezionali, sarà aggiunta una multa estensibile a ducati 200. Art. 18. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 deridesse o oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi o tol lerati nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a ducati 100. CAPITOLO IV. Delle offese pubbliche contro la persona del Re. Art. 19. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 si sarà reso colpevole di offesa verso la sacra persona del Re o le persone della Reale Famiglia, o principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni, e con multa non minore di ducati dugento, e non maggiore di ducati seicento, avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l' offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gra vezza del reato.

66 47 Art. 20. Chiunque farà risalire sulla sacra persona del Re il bia simo o la risponsabilità degli atti del suo governo, sarà pu nito col carcere da un mese ad un anno e con multa da ducati venti a ducati dugento. CAPITOLO V. Delle offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati i Sovrani ed i Capi dei governi esteri, ed i membri del corpo diplomatico. Art. 21. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di que sta legge oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati, sarà punito con le pene indicate nell'art. 19. Saranno puniti con le stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi con templati nell' art. 1 a qualunque altra forma di governo, e coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distru zione dell'ordine monarchico costituzionale. Art. 22. Saranno puniti con le stesse pene coloro che divulgassero segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo. Art. 23. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di pro prietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi; ogni apologia di fatti qualificati misfatti o delitti dalla legge penale; ogni provocazione all'odio tra le varie. condizioni so ciali e contro l' ordinamento della famiglia, sarà punito colle pene indicate neh' art. 17. Art. 24. Con la stessa pena, escluse sempre le pene di polizia, sarà punita T apologia dell' assassinio politico per mezzo della stam pa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell' art. 1 della pre sente legge, sia che venga l'assassinio espressamente appro vato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

67 48 Art. 25. Le offese contro i Sovrani o i Capi dei governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi, e con multa di ducati venti a ducati dugento. Art. 26. Le offese contro gli ambasciatori, i ministri ed inviati, od altri agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il Re ed il governo, saranno punite con le stesse pène pro nunziate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa. CAPITOLO VI. Delle diffamazioni. ingiurie pubbliche e dei libelli famosi. Art. 27. Chiunque con istampati, incisioni, litografie, oggetti di pla stica e simili, venduti o esposti in vendita, od affissi, od in qualsivoglia modo sparsi o pubblicati, si sia renduto colpe vole d' ingiuria o di diffamazione determinata, imputando ad alcuno, presente od assente, fatti determinati, i quali potreb bero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore e la sua riputazione, o lo esporrebbero all'odio o al disprezzo pubblico, sarà reo di libello famoso, e come tale punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da ducati quaranta a ducati quat trocento. Art. 28,. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 si sia reso colpevole d'ingiuria, la quale non abbia i caratteri di gravezza indicati nel precedente articolo, ma risulti da sem plici parole di disprezzo o altre espressioni oltraggiami, sarà punibile con la detenzione, o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a ducati cento, avuto riguardo alla persona cui è diretta l' offesa, alle circostanze di tempo o di luogo, ed alle qualità del reato.

68 49 Art. 29. Se la pubblicità delle diffamazioni o ingiurie prevedute nei precedenti articoli abbia avuto luogo per mezzo di fogli pub blici provenienti dall' estero, le pene in essi articoli stabi lite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto in serire nei detti fogli le diffamazioni o le ingiurie, o scien temente contribuito all' introduzione e pubblicazione dei me desimi. Art. 30. L' autore delle imputazioni od ingiurìe non sarà ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la pruova dei fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare in sua giustificazione che i fatti siéno notorii, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento, sieno copiate od estratte da fo gli stranieri o da altri scritti stampati. Art. 31. Nel caso in cui a seguito della imputazione si procedesse dal pubblico ministero a giudizio contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, Y autore delle impu tazioni non soggiacerà a pena veruna. Qualora poi i detti fatti non sieno stati provati, la sen tenza o decisione, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa diffamazione, lo condannerà alle pene stabilite pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quella per la calunnia, se risulterà dal procedimento che egli non avea fondato motivo per crederli veri. Art. 32. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza acciò il procedimento che s'istruiva contro l'autore della diffamazione, si estenda anche a verificare la verità o falsità della fatta imputazione, ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell'articolo precedente. Art. 33. Nei casi previsti nei due precedenti articoli cessa il dispo * 5

69 50 sto dell' art. 30, e l' autore dell' imputazione è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabi lire la verità dei fatti imputati. Art. 34. Il disposto degli articoli precedenti non è applicabile ai fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l' autore della imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di re primere. Art. 35. Nei casi d' ingiurie o di offese commesse con uno dei mezzi contemplati nell' articolo 1 della presente legge contro i de positari o agenti qualunque dell'autorità pubblica, per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni, l'autore dello scritto, della stampa, o altro oggetto incriminato, sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati. Questa prova libera l' accusato di offesa da ogni pena, salvo da quella per le ingiurie che non fossero necessaria mente dipendenti dai fatti medesimi. CAPITOLO VII. Della pubblicazioni periodiche. Art. 36. Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore di età e gode del libero esercizio dei diritti civili: qualunque società anonima o in commandita qualunque corpo morale legal mente costituito nei regi Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli. Art. 37. Chi intende pubblicare un giornale o altro scritto perio dico, dovrà prima della pubblicazione dello stesso presentare por la provincia di Palermo, al Questore ed al Procuratore

70 51 Generale presso la gran Corte criminale, e per le altre pro vincie al Governatore e Procuratore Generale presso la gran Corte criminale della rispettiva provincia, una dichiarazione in iscritto, corredata dagli opportuni documenti, dai quali risulti: 1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo pre cedente, sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel ge rente. 2. La natura della pubblicazione; il nome della tipogra fia legalmente autorizzata, in cui si farà la stampa; il nome e la dimora del tipografo; il nome e la dimora del gerente risponsabile. Art. 38. Ogni giornale dovrà avere un gerente risponsabile. Que sti, alle qualità indicate nell' articolo 36, deve aggiunger l'altra di non essere imputato di reato e di avere il domi cilio reale nel Comune ove si esegue la pubblicazione del giornale o scritto periodico. Art. 39. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni e- spresse nella dichiarazione sopra prescritta, dovrà essere no tificata alle autorità indicate nell'articolo 37, a diligenza del gerente, o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi ne' quali è altrimenti provveduto dalla presente legge. In difetto, il contravventore sarà punito con multa esten sibile a ducati sessanta, salvo, riguardo alla vedova o ai suc cessori del gerente, o proprietario, quanto viene stabilito dal l'articolo seguente. Art. 40. Mancando, o rendendosi improvvisamente incapace il ge rente ad adempiere le sue funzioni, ove esso non sia proprie tario unico, gl'interessati potranno presentare un redattore risponsabile al Procuratore Generale nelle residenze delle gran Corti criminali, e negli altri luoghi a' Giudici di manda mento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

71 2 Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi. Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successore del gerente, ove sia proprietario unico del giornale. Art. 41. Chiunque senza avere adempito al prescritto dell' art. 37, o dopo la pronunziata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da du cati venti a ducati cento. Art. 42. Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sotto scrizione in istampa. La trasgressione di quest' articolo sarà punita con multa estensibile a ducati sessanta. Art. 43. Al momento della pubblicazione del giornale o scritto pe riodico, il gerente ha l' obbligo di rimettere la copia da lui sottoscritta in minuta ali* uffizio del Procurator Generale, o del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita nell' articolo 40 della presente legge. Quest' obbligo non potrà sospendere o ritardare la spe dizione o distribuzione del giornale o scritto periodico. La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a ducali cento. Art. 44. I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della se conda pubblicazione, successiva al giorno in cui l" avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nomi nate o indicate nelle loro pubblicazioni. L' inserzione della risposta deve essere intera e gratuita. Nel caso per altro che la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pa

72 53 ga-to al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale, o pubblicazioni. Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi, sarà corrisposto per l' eccedente un prezzo eguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali. Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte, verrà punito con multa non minore di du cati venti e non maggiore di ducati dugento. Art. 45. Rimarrà salvo, nonostante questa multa, il dritto a pro muovere ogni azione che potesse competere al ministero pub blico o a' terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto. Art. 46. Ogni gerente sarà obbligato d'inserire in capo al suo gior nale o scritto periodico qualsiasi titolo officiale, relazione au tentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del governo, che gli venisse mandato da una autorità legalmente costituita. L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pub blicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta. L'inserzione sarà fatta mediante il pagamento dei prezzi indicati nell'art. 44. Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con multa estensibile a ducati cento. Art. 47. In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa, mentre e- gli sta scontando la pena, ammenochè non siasene surrogato un altro, che riempia le condizioni volute dalla legge. Art. 48. Tutte le disposizioni penali sanzionate da questa legge sono applicabili a' gerenti de' giornali o scritti periodici, e agli autori e compilatori degli articoli in essi giornali o scritti periodici inseriti, sia che li abbiano sottoscritti, sia che ve nissero ad essere altrimenti conosciuti.

73 54 La condanna pronunziata contro l' autore sarà pure e- stesa al gerente, che verrà sempre considerato come com plice de" delitti e contravvenzioni commesse con pubblica zioni fatte nel suo giornale, sia che fossero originali, sia che venissero estratte da altri periodici stranieri o nazio nali. Art. 49. In caso di recidiva per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere secondo le circo stanze accresciute sino al doppio. Art. 50. I gerenti saranno tenuti a pubblicare non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunziate contro di essi per fatti previsti da questa legge. In difetto, saranno puniti con multa estensibile da ducati venti a ducati cento. Art. 51. L' azione per le multe dovute pel rifiuto o ritardo delle pubblicazioni di cui è parola negli articoli 44 e 46, sarà prescritta con lo spazio di due mesi dalla data della con travvenzione, o dell' interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento. CAPITOLO Vili. Dei disegni. incisioni. litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorla. Art. 52. Ogni oggetto contemplato nell'art. 1 che non sia uno scritto dovrà essere consegnato agli uffizi indicati nello art. 7, ven tiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione. Art. 53. II Procuratore Generale presso la gran Corte criminale, o i

74 55 il Giudice di mandamento potranno rispettivamente, nell'in tervallo sopra espresso, far procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni della presente legge, nel quale caso entro il ter mine di ventiquattro ore si dovrà da loro promuovere l'op portuno procedimento. Art. 54. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pub blico, e si riconoscano dal magistrato competente contrari al disposto dalla presente legge, non si darà luogo ad altra pena che a quella, o della distruzione degli oggetti mede simi, o della loro rimozione dai luoghi pubblici. CAPITOLO IX. Disposizioni speciali. Art. 55. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei di scorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le re lazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine dei me desimi. Art. 56. Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto e fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Ca mera dei Deputati. Art. 57. Non darà luogo ad azione penale la pubblicazione degli scritti, e delle aringhe fatte in giudizio, e relative alla con testazione della causa sia in materia civile, sia in materia penale. Potranno però i Giudici pronunziando nel merito della causa, dichiarare ingiuriosi gli scritti o le aringhe, ordinarne la soppressione e condannare il colpevole ai danni.

75 36 Potranno anche secondo la gravezza dei casi procedere contro i colpevoli nei termini dell' art. 370 delle leggi pe nali. Art. 58. I banditori, espositori, venditori o distributori di scritti, stampe, indicati nell' art. 1 o altri oggetti, che contengono alcuno dei reati preveduti nella presente legge, potranno, se v'ha luogo, essere puniti come complici di essi reati, ancor chè si tratta di scritti, stampe o incisioni provenienti dal l'estero. Art. 59. In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni pre viste da questa legge, le multe saranno accresciute della metà. Art. 60. II carcere, nel quale si dovranno espiare le pene portate da questa legge, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni. Art. 61. In tutti i casi in cui nella presente legge è stabilita la multa come pena principale, se il colpevole non sia in grado di soddisfarla, sarà ad essa sostituita la pena della detenzione o del carcere estensibile a tre mesi secondo le circostanze del fatto e la gravezza del reato. TITOLO II. DEI GIUDIZI DEI REATI DI STAMPA. CAPITOLO I. Della competenza e dell'azione penale. Art. 62. La cognizione dei reati previsti dagli articoli 13 a 28 e dagli articoli 35, 48 e 58 della presente legge, è attribuita k

76 alle Corti di Assisie con lo intervento dei Giurati e dei Ma gistrati nel modo che sarà appresso spiegato. Art. 63. La cognizione di tutti gli altri reati preveduti dalla pre sente legge si esercita secondo le competenze; e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie. Alle stesse competenze e con le stesse forme apparterrà pure la cognizione dei reati indicati nell'articolo precedente, qualora o si presentino come complicità di un misfatto, o lo stesso individuo sia imputato ad un tempo di altro mi sfatto. In questi casi, qualora si dia luogo all'ammissione del l'accusa pel misfatto, il reato maggiore trarrà a sè la cogni zione del minore, e la gran Corte criminale procederà con le forme ordinarie ad unico giudizio tanto pel misfatto, che per i reati previsti dall'articolo precedente, di cui lo stesso individuo fosse chiamato a rispondere. Qualora poi non si dia luogo all' ammissione della ac cusa pel misfatto, l'imputato dei reati indicati dal precedente articolo, sarà rimesso alla Corte di Assisie per essere giu dicato nei modi e con le forme ordinate dalla presente legge. Contro l'imputato di reato di stampa si procederà sem pre come complice di misfatto, quando trattandosi di pro vocazione pubblica a commettere misfatti, la provocazione abbia avuto effetto, e il misfatto provocato nei termini e nei modi contemplati dagli articoli 13 e lì sia stato commesso. Art. 64. L'azione penale per i reati contemplati nella presente legge sarà esercitata d' uffizio dal pubblico ministero colle avver tenze seguenti : Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei De putati l' azione penale non sarà esercitata, se non precede l'autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'offesa. Nel caso di offesa contro i Sovrani od i capi dei governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a

77 58 richiesta per parte dei Sovrani, o dei capi degli stessi go verni. Basterà però al pubblico ministero di dichiarare in questo caso resistenza della menzionata richiesta, senza che sia tenuto di esibirla. Nei casi di offesa contro i magistrati, tribunali o altri corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai corpi medesimi in adunanza gene rale. Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualunque modo dell'autorità pubblica, o contro gl'inviati, ed agenti di plomatici stranieri accreditati presso il Re od il governo, o contro privati, l'azione penale non verrà esercitata che in se guito alla querela presentata dalla persona che si reputa of fesa. Art. 65. In quanto all'azione civile per la riparazione dei danni ed interessi nascenti dai reati preveduti dalla presente legge, si seguiranno le norme stabilite per siffatta azione nelle leggi di procedura penale. Art. 66. Il pubblico ministero, nelle sue istanze, quando esercita l'azione penale d'ufficio, o il querelante nella sua querela, sono tenuti di specificare le provocazioni, gl'insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatori od ingiurie che danno luogo all'i stanza o querela, sotto pena di nullità. Art. 67. Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo. Art. 68. L'ordine di sequestro, ed il relativo verbale saranno no tificati, entropio spazio di 24 ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo. Art. 69. Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, di cui

78 si è discorso negli articoli 62 e 63, avrà luogo nelle forme prescritte dalle leggi di procedura penale, colle modificazioni disposte negli articoli seguenti. Art. 70. Quando il reato di stampa non si presenta congiunto ad altro misfatto, nè come complicità di un misfatto ai termini del 2 3 e 5 comma dell' art. 63, il giudice competente dovrà sulla domanda del prevenuto, e sentito il pubblico mi nistero, concedere all'imputato la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del giudizio, e di eseguire la sentenza. Art. 71. Tanto durante la istruzione che dopo il suo compimento, la domanda della libertà provvisoria sarà presentata al giu dice competente pel giudizio del reato imputato, mercè di un ricorso sottoscritto da un avvocato o patrocinatore. Questo ricorso sarà comunicato al pubblico ministero; il quale darà le sue conclusioni tanto sull'ammessibilità della domanda, quanto sull'ammontare della cauzione. Art. 72. La sezione della Corte criminale destinata alla Corte di Assisie per i reati di stampa, nei casi previsti dall'art. 62, e il Giudice di mandamento nei casi contemplati nel 1 comma dell'art. 63, statuiranno con ordinanza motivata sopra la do manda di libertà provvisoria nel termine di tre giorni dalla sua presentazione, e determineranno l'ammontare della cau zione secondo le circostanze, avuto riguardo alla condizione dell'imputato, alla natura e gravezza del reato, alle ripara zioni civili, alle multe ed ammende che ne potrebbero ri sultare, ed alle spese. Le disposizioni degli articoli 118a128,el35 delle leggi di procedura penale saranno ritenute ed osservate. Se la Sezione della gran Corte o il Giudice di manda mento che devono pronunziare sulla domanda di libertà prov visoria, non avessero presenti gli atti, trovandosi tuttavia

79 60 presso il Giudice Istruttore, potranno domandare, quei chia rimenti che crederanno necessari alla risoluzione della con troversia. Art. 73. I poveri possono essere dispensati dell'obbligo della cau zione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informa zioni di moralità. Art. 74. II pubblico ministero potrà far citare direttamente gl'im putati a comparire nel termine di tre giorni davanti il giu dice competente, ancbe quando si fosse precedentemente e- seguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi. In questo caso però la citazione non potrà essere inti mata che dopo la notificazione all' inquisito del verbale di sequestro. Art. 75. I giudizi per reati di stampa di competenza dei Giudici di mandamento saranno trattati nei modi, e colle forme pre scritte dagli articoli 342 a 398 delle leggi di procedura pe nale per tutto quello che non si oppone alle disposizioni spe ciali della presente legge. I giudizi per reati di stampa, di competenza delle Corti di Assisie, saranno trattati nel modo e con le forme seguenti. CAPITOLO II. Belle Corti di Assisie e dei Giurali. Art. 76. In ogni Provincia ove siede una gran Corte criminale, vi sarà una Corte di Assisie, la quale giudica coll'intervento dei Giurati i reati indicati nello art. 62 della presente legge. Art. 77. Ogni Corte di Assisie è composta di dodici Giurati, e di

80 61 un Presidente e due Giudici scelti fra i Giudici della gran Corte criminale. Possono esservi aggiunti come supplenti due altri Giu rati, ed un altro Giudice della gran Corte medesima. Art. 78. Saranno con Decreto Sovrano designati fra i membri della gran Corte criminale i Presidenti ed i Giudici delle Assisie. Questa designazione si rinnoverà in ogni principio di anno. Il primo Presidente ha sempre facoltà di presedere alla Corte di Assisie. Art. 79. I Giudici della gran Corte criminale che avessero atteso all'istruzione del processo, o che sieno concorsi a pronun ziare sul giudizio di accusa, non possono far parte delle Corti di Assisie. Art. 80. Mancando, od essendo impedito alcuno dei me mbri della Corte di Assisie, sarà il medesimo surrogato dal Giudice sup plente. Mancando o trovandosi impedito il Presidente della Corte di Assisie, viene surrogato dal Giudice più anziano. Art. 81. II pubblico ministero presso le Corti di Assisie è rappre sentato dal Procurator generale presso la gran Corte crimi nale personalmente, o da uno dei suoi sostituti da lui spe cialmente delegato. In caso d* impedimento del Procurator generale, e di mancanza di sostituto, le funzioni del pubblico ministero presso la Corte di Assisie saranno esercitate dal Giudice della gran Corte criminale, che è chiamato per legge a rappre sentarlo. Art. 82. Qualora l'imputato non abbia eletto difensore, il Presidente della Corte di Assisie designerà uno o più avvocati fra gli

81 62 esercenti presso la gran Corte criminale, che ne assumeranno officiosamente la difesa. Art. 83. Le funzioni di Cancelliere delle Corti di Assisie saranno e- sercitate dal Cancelliere della gran Corte criminale, o da uno dei suoi sostituti prescelto dal Presidente della Corte di As sisie. Art. 84. Le Assisie per i reati preveduti della presente legge si ten gono ordinariamente ogni mese nella città ove risiede la gran Corte criminale, pel giudizio di tutti i reati di competenza delle Corti di Assisie, che sieno in istato di esser decisi. Po tranno però, ad istanza del pubblico ministero, esser con vocate straordinariamente in ogni tempo, mercè ordinanza del primo Presidente della gran Corte criminale. CAPITOLO III. Della elezione dei Giurali, e delia formazione delle liste. Art. 85. Per poter essere Giurato si richiede il concorso delle se guenti condizioni: 1. Saper leggere e scrivere; 2. Aver compiuta l'età di anni trenta; 3. Essere elettore politico. Art 86. Non possono essere inscritti sulle liste dei Giurati: 1. I Ministri del Re; 2. I Segretari generali, e i Direttori generali dei mini steri; 3. Gli Intendenti, o Governatori delle provincie, ed i Sot tintendenti, o Sottogovernatori dei distretti; 4. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali ad detti al medesimo; 1

82 63 5. I ministri di qualunque culto; 6. I militari in attività di servizio. Art. 87. I Senatori del Regno, e i membri della Camera dei De putati sono di pieno diritto dispensati dall'uffizio di Giurato. Possono essere dispensati sulla loro domanda coloro che hanno compito l'età di settantanni. Art. 88. Non possono essere Giurati coloro che furono condannati, o sien giudicabili per reati portanti a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione, o provveduti di consulente giudiziario; coloro che hanno fatto cessione dei beni finchè non abbiano integralmente soddi sfatti i loro creditori; coloro che furono condannati per fal so, furto, frode, appropriazione indebita, o attentato ai co stumi. Art. 89. Fino a che però il sistema dei giudizi per giurati sarà pie namente ordinato in questa parte d'italia, saranno provviso riamente eseguite le seguenti disposizioni. Art. 90. Nei quindici giorni successivi alla costituzione definitiva dei nuovi Consigli comunali dell' Isola in ogni città ove risiede una gran Corte criminale, una Commissione composta dal Sindaco, o da chi in caso di assenza o di legittimo impe dimento ne fa le veci, che ne sarà il Presidente, e da un numero di Consiglieri comunali non minore del terzo dello intero Consiglio, formerà fra gli abitanti della città stessa, che riuniscano le qualità indicate nell'art. 85, e non soffrano alcuna delle eccezioni contemplate dagli articoli 86, 87 e 88, una lista di Giurati che presteranno servizio nelle Corti di Assisie della provincia. I Consiglieri comunali, che a norma di quanto sopra è prescritto devono far parte della Commissione per la forma zione delle liste dei Giurati, saranno per ciascuna delle città

83 64 eletti dall'intero Consiglio riunito in sessione straordinaria tre giorni dopo la costituzione definitiva dei Consigli comunali. Art. 91. Il numero dei giurati che la Commissione deve inscrivere nelle liste sarà di 400 per Palermo, 300 per Messina e Ca tania e di duecento per le altre città. Gl'impiegati stipendiali dal Governo ed in attività di ser vizio non possono essere inscritti nelle liste in numero mag giore del quarto della totalità degli inscritti. Art. 92. Coloro, che si credessero indebitamente inscritti nella li sta predetta, o che avendo le qualità prescritte dalla legge richiedessero di esservi ammessi, potranno presentarne di manda alla Commissione entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della prima lista. La Commissione delibererà su tale dimanda fra dieci giorni della loro presentazione. Essa farà radiare dalla lista quelli che vi sieno stati in debitamente inscritti, e farà una lista suppletoria fra quelli che chiedono di esservi ammessi. Questa lista suppletoria però non potrà mai contenere un numero maggiore della metà di quelli inscritti nella prima lista; e dal momento che la detta lista suppletoria sarà pubblicata, formerà parte della lista principale. Art. 93. Le liste dei Giurati formate ai termini dei precedenti ar ticoli, sottoscritte da tutti i membri componenti la Commis sione, dovranno nei tre giorni successivi alla loro formazione esser trasmesse dal Presidente della Commissione stessa al primo Presidente della gran Corte criminale. Questi provvederà che vengano pubblicate affiggendosi nell'uditorio di giu stizia, ove rimarranno per tutto il semestre. Art. 94. Le liste dei Giurati formate a' termini degli articoli pre cedenti, non avranno valore che pel periodo di sei mesi.

84 65 Però se al finire del semestre la legge generale de' Giurati non sia peranco attuata, una Commissione eletta come nel l'art. 90 procederà alla formazione delle nuove liste de' Giurati,, nel modo prescritto dagli articoli precedenti. I Giurati inscritti in una lista semestrale non possono senza gravi motivi essere inscritti in quella del semestre im mediatamente successivo. Giudice di questi motivi è esclusivamente la Commis sione per la formazione delle liste, la quale ne darà ragione in un apposito processo verbale, che unitamente alla lista verrà trasmesso al primo Presidente della gran Corte crimi nale, ed assieme con la lista stessa pubblicato. Art. 95. Il primo Presidente della gran Corte criminale nella prima udienza pubblica d'ogni mese farà l'estrazione a sorte di cin quanta nomi tra i compresi nelle liste suddette, i quali de signeranno i Giurati che dovranno prestar servizio durante detto mese. II Cancelliere stenderà verbale dell'estrazione, il quale sarà sottoscritto dal Presidente, da due Giudici della gran Corte criminale che vi assisteranno, e dal Cancelliere stesso, a pena di nullità. Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della Corte di Assisie potranno esser dispensati dal prestar servizio nel mese successivo, qualora ne facciano do manda prima del giorno dell' estrazione, e la necessità del servizio lo comporti. Dei modi di portare le CAPITOLO IV. cause avanti la Corte di Assisie. Art. 96. I giudizi delegati dalla presente legge alla cognizione della Corte di Assisie saranno trattati per via di citazione ai ter mini dell'art. 73, che terrà luogo di accusa. 5

85 66 Art. 97. La citazione sarà fatta ad istanza del pubblico ministero e dietro ordinanza del primo Presidente della gran Corte cri minale. Essa conterrà]: 1. La data del giorno, mese ed anno; 2. La copia del rapporto o processo verbale, o querela cbe ha dato luogo al procedimento; 3. L' enunciazione sommaria del fatto imputato con le specificazioni prescritte dall'art. 66, e l'indicazione dell'arti colo di legge di cui si richiede l'applicazione; 4. La nota dei testimoni a carico, ove ve ne sieno; 5. L' enunciazione dei documenti che sostengono 1* ac cusa; 6. L'indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio; 7. La indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il ci tato dovrà comparire, e del termine entro il quale possono presentarsi i testimoni, o documenti a discarico. Art. 98. Quest'atto di citazione sarà notificato dall'usciere personal mente all'imputato, se trovasi detenuto nelle prigioni. Gli sarà notificato nel suo domicilio reale ove mai non sia stato arrestato; e nel domicilio eletto, qualora sia stato posto in libertà provvisoria ai termini degli articoli 70 a 73. Ove poi l'imputato sia assente, o altrimenti se ne ignori il domicilio, la intimazione dell' atto di citazione sarà fatta nelle forme prescritte dall'art. 464 delle leggi di procedura penale. Art. 99. Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distan za, tra l'atto di citazione e l'apertura della pubblica discus sione. Questa eccezione non potrà esser proposta che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, nella prima udienza cui l'imputato viene a presentarsi.

86 67 Art Quando l'imputato è assente, o in altro modo impedito a presentarsi, o ad esibire le sue scuse a discolpa, i Giudici della Corte d'assisie, a domanda dell'imputato stesso, o di un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, potran no, inteso il pubblico ministero, e la parte civile, ove sia nel giudizio, rimettere la discussione della causa ad unaltra Assisie. Art Nel tempo designato nell'atto di citazione potranno l'im putato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti ed i documenti del processo. Almeno ventiquattr'ore prima che cada il termine della citazione, dovrà l'imputato presentare, se lo vuole, le posi zioni a discolpa e la nota dei suoi testimoni. Queste saranno comunicate al ministero pubblico ed alla parte civile. Le disposizioni degli articoli 202, 203 e 204 delle leggi di procedura penale saranno seguite nei presenti giudizi, come in tutti gli altri. Art Nel giorno ed ora designata sarà trattata la causa. Art Se i testimoni che il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile vogliono far sentire all' udienza, non sono stati ascoltati nell'istruzione preparatoria, saranno da ciascuno di essi, nel presentarne la lista, indicati i fatti e le circostanze su cui debbono venire interrogati. Se l'imputato è in arresto sarà tratto dalle prigioni, e libero e sciolto da ogni legame assisterà alla pubblica di scussione assistito da un difensore, o da lui prescelto, ó da togli di uffìzio dal Presidente ai termini dell'art. 82. Se poi l'imputato non è in arresto, e legalmente citato non comparisca, si procederà in contumacia. Il Presidente però dell' Assisie ordinerà che uno fra gli avvocati o patro cinatori della Corte criminale lo rappresentasse, e ne soste nesse officiosamente la difesa.

87 68 CAPITOLO V. Della composizione diffiniliva del Giurì Art L'avviso per le sedute della Corte di Assisie cui dovranno intervenire i Giurati, sarà recato individualmente a ciascuno dei cinquanta Giurati estratti a sorte giusta l'art. 95, per cura del primo Presidente della gran Corte criminale, ed al meno tre giorni prima della seduta. art Lo stesso Presidente, ventiquattro ore prima dell'udienza farà dare al ministero pubblico ed all' imputato comunica zione dell' intera nota dei cinquanta Giurati di servizio in quel mese. Art Le persone state estratte a sorte come Giurati di servizio, che senza giusta causa, legalmente provata, si rifiutassero di assumere l'incarico, o non intervenissero all'udienza, sa ranno punite con una multa non minore di ducati cinquanta e non maggiore di ducati dugento. Tale penalità è loro applicata dai Giudici della Corte di Assisie prima di aprire il dibattimento. Art I Giurati che si assentano prima che sia terminato il di battimento, o che per loro colpa rendano impossibile la de liberazione del Giuri, o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condan nati al rifacimento delle inutili spese cagionate all' erario pub blico, e ai danni ed interessi verso le parti. Art Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificheranno fra giorni dieci successivi alla intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, saranno esonerati dagli effetti della condanna.

88 G9 Tale deliberazione sarà presa dalla gran Corte criminale, udito il pubblico ministero, e sulla semplice lettura del ri corso e dei documenti che saranno all'oggetto esibiti. Art Nel giorno stabilito per la discussione, prima che l'udienza cominci, il Presidente della Corte di Assisie procederà allo appello nominale dei Giurati avvisati per quel giorno, e tro vatine presenti almeno trenta, ne porrà in un' urna i nomi. Farà quindi ritirare gli stessi Giurati nella stanza per essi destinata, e fatto introdurre il pubblico ministero, e lo accusato assistito dal proprio difensore, procederà all'estra zione a sorte dei quattordici Giurati necessari per quel giu dizio. Art Il pubblico ministero, e gli accusati possono ricusare, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell' urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungono il nu mero di quattordici. Il pubblico ministero deve dichiarare prima degli accu sati se ricusa o no il Giurato estratto. Egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del nu mero eccedente i quattordici. La ricusazione dev' esser fatta al momento della estra zione. Art Se vi sieno più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune, o separatamente il dritto di ricu sazione, come nell'articolo precedente. In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte rego lerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i Giurati estratti e ricusati da uno nell'or dine su espresso s' intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse. Se l' accordo tra più accusati riguardasse una parte sol tanto delle ricusazioni medesime, le altre sino al numero

89 70 stabilito potranno da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte. Art I due ultimi Giurati estratti a sorte sono i supplenti al di battimento che va ad aprirsi, ed assisteranno allo stesso onde surrogare nella deliberazione quello, o quelli che per qual che improvvisa causa fossero nell'impossibilità di continuare. Il primo de' Giurati, estratto e non ricusato sarà capo del Giurì, salvo che di consenso col medesimo i Giurati de signassero un altro di loro per adempiere a tali funzioni. CAPITOLO VI. Dei dibattimenti avanti le Corti di Assiste. Art Compita l' estrazione a sorte de' Giurati comincerà la di scussione della causa. I Giudici, il pubblico ministero, la parte civile, lo ac cusato ed il suo difensore prenderanno i loro posti. I quattordici Giurati sederanno secondo l' ordine della loro estrazione sopra sedili separati. Art Aperta l' udienza il Presidente interrogherà l' imputato delle sue qualità. Indi legge ai Giurati la seguente formola di giu ramento: «Voi giurate in faccia a Dio, in faccia agli uomini di «esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse por li tate contro N. N.; di non tradire i diritti dell' accusato, né «quelli della società, e dello Stato che lo accusa; di non ti comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiara li zione, di non dare ascolto nè all' odio, nè ad altro malva- «gio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere so li lamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese secondo «la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento colla

90 71 «imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo «probo e libero.» Chiamerà quindi ciascuno dei Giurati secondo l' ordine dell' estrazione loro; e ciascuno di essi toccata con la destra la formola del giuramento, risponde: lo giuro. Art Il Presidente avvertirà in seguito l" accusato di stare at tento a ciò che sarà per udire. Art Il Cancelliere leggerà ad alta voce Tatto di accusa, ovvero la citazione diretta all' imputato. E dopo questa lettura il Pre sidente ripeterà in succinto il contenuto dell'accusa, o cita zione, e dirà all' accusato: Ecco di che voi siete accusato, ora sentite le prove che si hanno contro di voi. Art. 117, Il Procurator Generale esporrà il soggetto dell' accusa, e presenterà in seguito la lista de' testimoni che dovranno es sere esaminati sia a di lui richiesta, sia ad istanza della parte civile, o dell'accusato. Questa lista sarà letta ad alta voce dal Cancelliere. Art La discussione avrà luogo secondo le norme stabilite nel capitolo 3 titolo 2 del libro II delle leggi di procedura pe nale in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente capitolo. Sopra tutte le domande che possono essere presentate dalle parti nel corso della pubblica discussione, vi delibere ranno i Giudici della gran Corte che assistono alla Corte di Assisie, nei termini dell'art. 75 e seguenti della presente legge. I Giurati ottenuta la parola dal Presidente possono do mandare al testimone, alla parte civile ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederanno necessari allo scovrimento della verità. Art Dopo l' esame de' testimoni e le aringhe della parte civile,

91 72 del pubblico ministero e dei difensori, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento. Art Terminato il dibattimento il Presidente riassumerà la di scussione; farà notare ai Giurati le principali ragioni in fa vore e contro l' accusato, e rammenterà loro i doveri che son chiamati a compiere. Indi formolerà in iscritto nel modo che segue le quistioni alle quali i Giurati sono chiamati a rispondere separatamente. «Le parole (saranno indicate), ovvero lo scritto od altro oggetto eh' è presentato contiene esso il reato (specificandolo) indicato nella istanza? Art Se l' accusato ha -meno di quattordici anni il Presidente aggiungerà la seguente interrogazione: ^L'accusato ha egli agito con discernimento? Trattandosi di reato commesso in un giornale, o altro foglio periodico, la risposta negativa dei Giudici del fatto su tale quistione non potrà mai diminuire l' imputabilità del ge rente per gli effetti indicati nell'art. 48. Art Il Presidente rimette quindi ai Giurati le quistioni scritte ai termini degli articoli precedenti, assieme all'atto di cita zione, ai processi verbali che constatano il reato ed agb atti del processo; eli avverte che se l'accusato è dichiarato col pevole alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione. Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala di udienza, e legge ai Giurati la seguènte istruzione: «La legge non domanda dai Giurati veruna discussione «od esame del valore dei termini isolati, del senso più o «meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire «si possa, ma impone loro d' interrogare sè stessi nel si- «lenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità «della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'animo «loro il complesso dello scritto incriminato. ^.

92 73 «I Giurati non devono trascorrere col pensiero all' ap- «plicazione della pena, alle conseguenze di essa. L' oggetto «per cui sono chiamati dalla legge non è tale. Essi non de ce vono mirare ad altro scopo se non a pronunziare nella loro «coscienza, se credono o no l' accusato colpevole del reato k che gli è imputato.» Tale istruzione stampata in grandi caratteri, dovrà es sere, in altrettanti esemplari quanti sono i Giurati distesa sul tavolo intorno a cui siedono nella camera delle delibe razioni. Art I dodicf Giurati sull' invito del Presidente debbono quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni, e non possono uscirne nè avere comunicazione al di fuori con chic chessia, finchè abbiano formata la loro dichiarazione. Durante la deliberazione, nessuno può avere ingresso in detta camera, per qualunque causa, salvo che in forza di un ordine scritto dal Presidente della Corte di Assisie. Quest' ordine verrà ritirato dall* Usciere posto a custodia dell' entrata della camera. Art I Giurati che uscissero dalla camera delle deliberazioni, o comunicassero con terze persone, possono essere condannati dal magistrato della Corte di Assisie con multa estensibile a ducati cento. Chiunque altro infrange l' ordine, o non lo faccia ese guire, essendovi tenuto per uffizio, può esser punito dallo stesso magistrato con la detenzione per ore ventiquattro. Art Nella camera delle deliberazioni il Capo dei Giurati legge ad essi ad una ad una le quistioni formolate dal Presidente, e si procederà quindi distintamente ed ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta. Art Per l'effetto della votazione ciascuno dei Giurati chiamati

93 74 dal loro Capo riceve da lui, sopra ogni quistione, una scheda stampata, e marchiata col bollo della Corte d'assisie. Le schede portano scritte queste parole : sul mio onore e sulla mia coscienza la mia deliberazione è Il Giurato scrive sotto le dette parole, separatamente e sopra una tavola disposta in guisa che nessuno possa sco prire il tenore del voto, la parola sì o quella no. Piega quindi la sua scheda e la consegna al Capo da cui viene deposta nell'urna a ciò destinata. Il Capo dei Giurati dopo che avrà deposto nell' urna tutte le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri Giu rati, scrive immediatamente il risultato della votazione in margine ad ogni quistione, senza però indicare il numero de' voti: ed esprime che la deliberazione venne presa a mag gioranza di voti quando anche vi fosse unanimità. Art Se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcuna non esprimente alcun voto, è considerata come favorevole all' accusato. Se poi tutte le schede, o un numero maggiore della metà siano senza voto, il Capo dei Giurati distribuirà delle nuove schede, ed inviterà i Giurati a votare novellamente. Le schede dopo lo spoglio fattone saranno immediata mente bruciate.. Art Le decisioni dei Giurati, sia contro, sia in favore degli ac cusati, debbono emanare dalla maggioranza di sette voti al meno. Quando i voti sono egualmente divisi prevale l'opinione favorevole all'accusato, Art Formata la dichiarazione, i Giurati rientrano nella sala di udienza. Il presidente della Corte domanda loro quale sia il risultamento della loro deliberazione.»

94 Allora il Capo dei Giurati si alza in piedi, e tenendo la mano sul petto dice: Sul mio onore e stilla mia coscienza la di chiarazione dei Giurati è questa... E ne dà lettura. Art Le disposizioni degli articoli 114, 116, 117, 120, 121, 122, 123, e 129, debbono essere osservate a pena di nullità. Fuori de' casi di nullità, se la dichiarazione dei Giurati risultasse incompleta, contradittoria, o altrimenti irregolare la Corte di Assisie invita i Giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla. Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'ac cusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato, od altra qualunque, questa non può esser variata o modificata, sotto pena di nullità. Art La dichiarazione dei Giurati è dal loro Capo sottoscritta e consegnata nelle mani del Presidente della Corte; il Presi dente la sottoscrive, e la fa sottoscrivere dal Cancelliere; il tutto in presenza dei Giurati e della Corte, sotto pena di nullità. Art La decisione dei Giurati non va mai soggetta ad alcun ri corso. Se tuttavia l'accusato sarà dichiarato colpevole alla ma g- gioranza di un solo voto, ed i Giudici della Corte sieno all'u nanimità convinti, che i Giurati quantunque abbiano osserva to le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte sospende la sentenza, e rimanda la causa alla seguente sessio ne per essere sottoposta ad altri Giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione. Nessuno ha il dritto di provocare tale provvedimento ; la Corte non può ordinarlo che d'ufficio immediatamente dopo che la dichiarazione dei Giurati è stata pronunciata. Dopo la dichiarazione dei secondi Giurati la Corte è tenu ta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

95 76 Art Principiati i dibattimenti, debbono a pena di nullità es sere continuati, senza che la Corte possa deviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione dei Giurati, e la pronunziazione della sentenza del magistrato. Possono però i dibattimenti essere sospesi d'ordine del Presidente negl'intervalli necessari pel riposo dei Giudici della Corte, dei Giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per al tre circostanze relative alla causa. Di tutto ciò sarà fatto d'or dine del Presidente menzione nel verbale. Art I Giudici della Corte di Assisie potranno ogni qualvolta si verifichi una delle gravi ragioni contemplate dell'articolo 219 delle leggi di procedura penale, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stam pate le difese pronunziate dai difensori. Questa deliberazione però debb'esser presa ali 'unanimità di accordo col pubblico ministero ; debb' esser motivata, e dopo la sua esecuzione deve darsene conoscenza al Ministero di Grazia e Giustizia. CAPITOLO VII. Della 'sentenza del magistrato delle Corti di Assisie. Art Dopo sottoscritta la dichiarazione dei Giurati ai termini del l'articolo 131, il Presidente farà darne lettura dal Cancelliere alla presenza dell'accusato, e in pubblica udienza. Art Se l' accusato è stato dichiarato non colpevole, il Presi dente lo dichiarerà assoluto, ed ove sia in arresto ordinerà che sia messo in libertà, se pure non è detenuto per altre cause. La dichiarazione di assoluzione fatta dal Presidente, e l'ordine di liberazione saranno inscritti nel verbale di u- dienza. I Giudici della Corte di Assisie potranno anche pronun-,

96 71 ziare, ove ne sia luogo, sulle domande dell' accusato per i danni; e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda pel fatto di calunnia, o di falso contro i querelanti, la parte civile, o i testimoni : in difetto l' accusato assoluto conser verà il dritto di fare le sue istanze in separato giudizio. Nondimeno le autorità e gli uffiziali pubblici non po tranno esser molestati per le notizie od informazioni che a- vessero date intorno ai reati che essi credettero di avere sco perti nell" esercizio delle loro funzioni : salva contro di essi l'accusa di dolo, o di collusione, se vi ha luogo. Art Se l'accusato è stato dichiarato colpevole, e la risposta dei Giurati fu affermativa sulla quistione di cui nell' articolo 121, il ministero pubblico fa la sua requisitoria alla Corte per lapplicazione della legge. La parte civile fa la sua istanza per le restituzioni, e per le indennizzazioni dei danni ed interessi che abbia sofferto. Art Il Presidente domanderà all' accusato se ha qualche cosa a dire per la sua difesa. L'accusato ed i suoi difensori non possono più parlare sul fatto, ma soltanto sulle quistioni di dritto che possono essere relative all'applicazione della pena richiesta dal pubblico ministero, o al risarcimento dei danni ed interessi richiesti dalla parte civile. Art I Giudici della Corte di Assisie, se il fatto di cui l'accu sato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato ai ter mini della legge penale, o se l'azione penale n'è prescritta, o in altro modo estinta, ovvero se la risposta dei Giurati fu negativa sulla quistione di cui nell'art. 121, dichiareranno non esservi luogo ad applicazione di pena. Art Se il fatto costituisce reato ai termini della legge penale, e la risposta dei Giurati fu affermativa sulla quistione del l'art. 121, e se l'azione penale non è prescritta, nè in altro

97 78 modo estinta, i Giudici della Corte di Àssisie pronuncieran.no contro l'accusato le pene prescritte dalla legge, e quella delle restituzioni ed indennizzazioni che fossero dovute. Essi possono rimettere a separato giudizio la liquida zione dei danni ed interessi. Questo giudizio sarà allora fatto con la forma dei giudizi civili. Art Se dalla pubblica discussione risulti a carico dell'accusato un reato nuovo, non mentovato nell'atto di accusa, o di ci tazione, la Corte seguirà quanto è disposto negli articoli 299, 300 e 376 delle leggi di procedura penale attualmente in vigore., Art L'accusato assoluto, o rispetto al quale siasi dichiarato non esservi luogo ad applicazione di pena, non potrà più esser sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto. Il Presidente però, dopo aver pronunciata la sentenza, potrà, secondo le circostanze, fare all' accusato quelle esor tazioni, o avvertimenti che crederà convenienti.. Art Le sentenze dei magistrati delle Corti di Assisie, per quanto riguarda l'applicazione di legge, saranno legalmente motivate nei termini dell'art. 219 della legge organica giudiziaria at tualmente in vigore. Art Le sentenze de' magistrati delle Corti di Assisie pronun ziate sia in contraddizione, sia in contumacia, non sono sog gette che al ricorso per annullamento alla Corte suprema di giustizia. n ricorso non competerà che per i soli motivi d'incom petenza, di manifesta violazione al testo della legge, o d'inos servanza delle forme prescritte, a pena di nullità. Art Le regole relative alle persone che possono ricorrere al tempo in cui è aperto l'adito al ricorso ed al modo di discu terlo, prescritte dalle leggi di procedura penale attualmente

98 79 in vigore, sono applicabili ai ricorsi per annullamento av verso le sentenze delle Corti di Assisie. Art Il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibilc, quante volte egli non si trovi sottoposto ad un modo legale di cu stodia, o non abbia dato idonea cauzione. La discussione dell'idoneità della cauzione sarà fatta dalle autorità, e nei modi prescritti dall'art. 72. Art I direttori dei giornali ed altri scritti periodici che si pub blicano attualmente in Sicilia avranno un termine di giorni quindici dalla pubblicazione della presente legge per unifor marsi a quanto si è disposto negli articoli 37 e 38 della legge infrascritta; quale trascorso, si procederà contro i contrav ventori secondo le disposizioni in essa contenute. Ma per tutti gli altri reati di stampa si eseguiranno le disposizioni della legge dal giorno della pubblicazione. Palermo, 17 dicembre N. 13. MONTEZEMOLO RAELI LA FARINA Decreto che chiama in vigore in Sicilia con talune modifiche la legge sulla tariffa doganale pubblicata in Torino il 9 lu glio dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Fi nanze, Agricoltura e Commercio;

99 80 Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. Dal dì 1 gennaro 1861 sarà osservata in Sicilia la legge sulla tariffa doganale pubblicata in Torino il 9 di luglio 1859, ed oggi estesa a tutte le altre provincie del Regno (1). Un esemplare della detta tariffa (nel quale sono com prese le posteriori modifiche ad essa apportate, e la base del dazio è indicata secondo il sistema metrico e monetario dell' alta Italia, ragguagliato a quello che tuttavia è in uso in Sicilia) è annesso al presente decreto a firma del Con sigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agricoltura e Com mercio. Art. 2. In fino a tanto che non sarà messo in pratica in queste Provincie il sistema metrico decimale dell' alta Italia, sarà continuata nella liquidazione dei dazi la bonifica dell'i 1 per 100 sul peso, e del 21 per 100 sulla misura dei liquidi, preve duta dalla legge del 30 di novembre 1824; e finche all'an tica moneta non sarà sostituita materialmente la nuova nella circolazione dell'isola, le frazioni del grano saranno consi derate come unità di grano. Art. 3. Per eccezione alla tariffa di cui è parola nell'articolo 1 saranno esatti i dritti di entrata sopra il tabacco estero, e quelli di uscita sugli olì e lo zolfo, secondo la tabella ag giunta alla tariffa medesima. Alle restituzioni, ed alle esenzioni per importazioni tem poranee, di cui agli articoli 31 e 41 di detta tariffa, le quali non avranno luogo in Sicilia, fuorchè in quanto concernono le esposizioni industriali, saranno sostituite con altro de creto le restituzioni all'esportazione di talune manifatture in- (1) La logge sulla tariffa doganale è stala pubblicata in un volume sepa rato.

100 81 digene, dei dazi sulle merci estere che servirono di materia ai relativi prodotti dell'industria Siciliana. Art. 4. Cesserà la bonifica del 10 per 100 che nella liquidazione dei dazi si accordava alle provenienze con legni di bandiera nazionale, o assimilata in forza di trattati di commercio, a- vuto riguardo che nella riduzione degli antichi ai novelli dazi è compenetrato qualunque benefizio. Art. 5. È confermato il principio del libero cabotaggio fra tutte le Provincie del Regno, tanto delle merci indigene, che delle straniere, con quelle regole e forme che saranno stabilite da un particolare regolamento. Art. 6. Le mercanzie esistenti nel deposito della Gran Dogana di Palermo, pagheranno i dritti ora stabiliti. Quindi alcune merci, per le quali il diritto era dovuto a misura, debbono secondo la nuova tariffa pagarlo a peso. Dal 2 di gennaro 1861 in poi sarà nel più breve tempo possibile stabilita una nuova scrittura del deposito in seguito ad inventario nei magazzini. Le differenze in meno che si troveranno, saranno sot toposte al pagamento dei dazi secondo la tariffa abolita. Art. 7. Rimangono per ora in vigore le attuali leggi, e regola menti doganali, in quelle parti che non si oppongono al pre sente decreto. Il Consigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agricol tura e Commercio è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. Dato in Palermo il 18 dicembre Il Consigliere di Luogotenenzit FILIPPO CORDOVA Il Luogotenente Generale MONTEZEMOLO

101 82 Tabella annessa al decreto del Luogotenente Generale di S. M. nelle Provincie Siciliane, del 18 dicembre 1860, per la percezione di diversi diritti alla entrala ed alla uscita, diversi da quelli indi cati nella Tariffa Doganale. M^M^^ CATEGORIE BASE Dee. DAZIO Gh. Cat. XX.. Cat. XX.. Cat. I... Cai. XVIll. ENTRATA Tabacco estero in foglia... cantaro cantaro USCITA cantaro cantaro 4 9 SO» 2 20» Consigliere di Luogotenenza FILIPPO CORDOVA N. 14. Decreto che approva il Regolamento sul cabotaggio fra tutte le Provincie del Regno d'italia. È seguito dal Regolamento. 19 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'articolo 5 del Decreto 18 dicembre 1860, col quale fu confermato il principio del libero cabotaggio tra tutte le Provincie del Regno; Visto il Regolamento doganale del 12 settembre emanato

102 83 in Torino, ove al Capitolo III, del Titolo 7 si stabiliscono le forme e le discipline del Commercio marittimo tra le isole e la terraferma; Considerando che le dette disposizioni, tranne qualche mo dificazione consigliata dall' attuale situazione organica delle dogane di queste provincie, non che dalle poche eccezioni fatte alla tariffa generale dello Stato, corrispondono perfet tamente e con maggiore facilitazione e guarentigia allo scopo; Sulla proposizione del Consigliere al Dicastero delle Fi nanze; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Articolo Unico. È approvato lo annesso Regolamento sul cabotaggio, a firma del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agri coltura e Commercio, che rimane incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo, 19 dicembre II Consigliere di Luogotenenza FILIPPO CORDOVA II Luogotenente Generale MONTEZEMOLO REGOLAMENTO SUL CAROTAGGIO Art. 1.. Le merci nazionali o nazionalizzale col pagamento dei dritti di en trata, imbarcate sui bastimenti, che fanno la navigazione del littorale dello Stato, e destinate a passare da un punto all' altro del littorale stesso, debbono venire accompagnate da una bolla di circolazione. Quelle però di esse merci che seno imposte all' esportazione, dovranno ve nire accompagnate da bolla di cauzione ogni qual volta il dritto com plessivo d'uscita che cadrebbe sulle medesime ecceda i ducati tre.

103 84 Le merci estere saranno soggette a bolla di cauzione. I tessuti nazionali non laminati si riporranno in colli sotto doppio invoglio e doppio piombo. Tali merci debbono imbarcarsi sopra bastimenti nazionali od esteri ammessi a pari trattamento. Quanto alla forma della bolla di circolazione e di quella di cauzione, sarà provvisoriamente conservata, nelle spedizioni da queste Provincie, quella dei lasciapassare che corrisponde alla prima, e della bolletta di cautela che corrisponde alla seconda, sino a che non sarà stabi lito un modello unico per tutte le province dello Stato. Detta bolla dovrà inoltre essere rivestita non solo del visto imbar care degli agenti doganali, ma, anche per parte loro, di attestato del l'esistenza delle merci a bordo al momento della partenza del basti mento, e di quegli altri contrassegni di cautela, che il Dicastero delle Finanze stimerà necessari a premunirsi contro le frodi. Art. 2. I Capitani o Padroni dei bastimenti che fanno la navigazione del littorale dello Stato, devono nel luogo di partenza rimettere alla Do gana il manifesto, di cui debbono essere muniti per le merci che hanno caricate, colla specificazione dei ricapiti doganali, di cui queste trovansi accompagnale : nè possono uscire dai porti, o deradare dalle spiagge, senza presentare agli agenti doganali il manifesto medesimo vidimato dal Ricevitore. I contravventori incorrono nella pena di ducati ventisei. Art. 3. II manifesto mentovalo allo articolo precedente e sotto la pena ivi comminata, dovrà essere rimesso all'ufficio della Dogana del luogo di destinazione nel termine di ore 24, dopo presa pratica; nè potrà es sere messa a terra parte alcuna del carico, senza essere stata preven tivamente accordata l'opportuna autorizzazione per lo sbarco. Art. 4. Sono escluse dal libero cabotaggio quelle sole merci indigene, che nelle altre provincie sieno gravate all' uscita di un dazio minore, o ne vadano esenti, mentre in queste sono tassate da un dazio spe ciale. Art. 5. Riguardo allo scambio tra la Sicilia e la terraferma dei prodotti e- steri sdoganati in una delle due parti dèlio Stato, polrà esso in Si cilia effettuarsi soltanto per le Dogane di prima classe, sino a che non sarà provveduto ad un novello organamento.

104 85 Ari. 6. Gli effetti usati dei viaggiatori, o degli artisti, o dei traslocanti che passano dalla terraferma alle isole dello Stato soggette al regime do ganale, e viceversa, sono esonerati da ogni formalità, non che dalla verificazione interna, meno in casi di fondati sospetti, purchè risulti dal giornale di bordo non essere il bastimento approdalo in alcun porto straniero od esente dal regime doganale. In caso diverso si applicherà ai detti effetti l' esenzione daziaria, solo in quanto concorreranno le condizioni per cui essi la godrebbero se provenissero dall'estero. Art. 7. Per le merci nazionali o nazionalizzate, che si spediscono in cir colazione per via di mare, e che per giungere a destinazione debbono traversare una città libera dello Stato, i proprietari delle medesime, oltre l'osservanza delle norme stabilite coi precedenti articoli di questo capo, dovranno, previa verificazione alla dogana di partenza o di im barco, far piombare i colli, o sottoporsi al prelevamento dei campioni se trattasi di vini, oli ed acquavite, in conformità dei regolamenti c- sislenti in altre provincie. I tessuti ed altre manifatture soggette a bollo dovranno essere la minate, a meno che lo speditore preferisca riporli in colli sotto doppio invoglio e doppio piombo. Provvisoriamente in Sicilia si apporrà il doppio bollo a collaggio, qualora i tessuti non sieno forniti del bollo di fabbrica, secondo i re golamenti in vigore. Art. 8. Le dogane esistenti alla cinta delle detle cillà libere, cui dovranno essere presentate le merci per l'ulterior corso, procederanno, previo accertamento della identità dei colli e integrila del piombo, alla vi sita interna dei medesimi a scioglimento di ogni formalità. Art. 9. Quando simili spedizioni vengono falle dalle dogane interne degli altri punti dello Stato, le formalità di partenza saran fatte alle dogane del luogo di levata delle merci, od alla cinta di una delle dette città libere, che nel primo caso dovrà accertare l'identità dei colli o l'in tegrila dei piombi, e quelle di arrivo alla dogana del luogo di sbarco. Art. 10. Le differenze nella qualità e quantità che venissero a risultare, si nel primo che nel secondo caso, daranno luogo alla confisca delle merci che risulteranno eccedenti o sostituite. Art. 11. Tutle le disposizioni delle leggi e dei regolamenti doganali vigenti

105 86 in Sicilia che non vengono in collisione col presente restano in vi gore. Palermo, 19 dicembre Il Consigliere di Luogotenenza FILIPPO CORDOVA N. 15. Decreto che modifica V organico della forza di Sicurezza pubblica in Sicilia. 21 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'organico del 17 agosto 1860 della forza della pub blica Sicurezza di queste provincie; Volendo che il numero di essa forza meglio risponda allo scopo della sua istituzione; Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dello Interno e della Sicurezza pubblica; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta: Art. 1. La forza della pubblica Sicurezza è stabilita nel seguente modo: Tre Comandanti di compagnia, Sedici Marescialli di alloggio, Quaranta Brigadieri, Ottanta Vice-Brigadieri, Sessanta Guardie di prima classe, ossia Appuntati, Ottocento Guardie semplici.

106 87 Art. 2. L'articolo 3 della detta legge del 17 agosto 1860 resta abrogato. Art. 3. Ordina che il presente decreto, munito del Suggello dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osser vare. Palermo 21 dicembre II Consigliere ili Luogotenenza incaricato del Dicastero dello Interno e della Sicurezza pubblica LA FARINA Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO IV. 16. Decreto col quale si dispone che i titoli dei debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora estinti, siano commutati in iscrizioni di rendita 5 per 100. È seguito dal regolamento. 29 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Fi nanze, Agricoltura e Commercio; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta: Art. 1. I titoli de' debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora estinti, sono commutati in iscrizioni di rendita 5 per 100, da asse gnarsi sul loro valore capitale col godimento dal 1 di gen naio 1861.

107 88 Art. 2. Il Consigliere per le Finanze proporrà un regolamento per la immediata liquidazione di essi debiti nazionali, e per la sostituzione dei nuovi titoli agli antichi, senza alcun paga mento. Il detto Consigliere è incaricato della esecuzione del pre sente decreto. Palermo 29 dicembre Il Luogotenente Generale MONTEZEMOLO li Consigliere di Luogotenenza FILIPPO CORDOVA REGOLAMENTO per la sostituzione di nuovi agli antichi titoli di debiti nazio nali del 1848 e 1849 riconosciuti col decreto del 29 dicem bre Art. 1. I possessori di titoli di debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora estinti, che vorranno commutarli in iscrizioni di rendita al o per 100 potranno presentare le loro domande, e depositare i detti titoli origi nali: In Palermo nel palazzo delle Finanze presso l' ufdzio del Teso riere generale, non più tardi del 30 aprile 1861; Nei Capi Luoghi di Provincia, o di Circondario, presso il rispet tivo Ricevitore generale o circondariale, non più tardi del 20 aprile detto L'istanza dovrà esprimere se domandano iscrizioni nominative, o certificati al latore. Art. 2. Dei titoli che saranno presentati da ciascun possessore si farà un doppio Elenco indicante il numero d' ordine, la data della presenta zione, la causa del debito, la somma capitale di esso, o nominale di prima emissione, il nome del primo titolare, e quello dell' ultimo gira tario, se vi fu girata. Anche quando il titolo da commutarsi fosse al Latore, al nome del chiedente sarà sempre aggiunta la sua paternità. 1

108 89 Art. 3, Uno dei due elenchi portanti ricevuta, a firma del Tesoriere generale, o del Ricevitore secondo i casi, e noia di controllo, sarà rilasciato al chiedente. Esso farà prova della istanza e della data del deposi to, e si potrà negoziare per girata, per rappresentazione dei titoli de positati. L' altro elenco resterà con essi titoli presso il Tesoriere generale o il Ricevitore Generale o circondariale. Art. 4. I detti Ricevitori dovranno trasmettere immediatamente gli elenchi ed i titoli, con apposito Borderò al Tesoriere generale, distinguendoli in due categorie, secondo che la domanda è diretta ad ottenere iscri zione nominativa, o certificato al Latore. Essi aggiungeranno le loro osservazioni, se credono doverne fare. Art. 5. II Tesoriere generale, ricevuti i titoli, sia direttamente, sia per or gano dei Ricevitori, ne stabilirà con appositi fogli di liquidazione il capitale effettivo, che rappresentano, e la corrispondente rendita S per 100 da assegnarsi col godimento del primo gennaro Art. 6. Qualora il valor capitale dei titoli, fosse minore di ducati 20, o se l' ammontare di essi lasci una frazione infra la detta somma, per la quale non si può costituire un ducato di rendita, sarà libero agli in teressati, o riserbarsi a giovarsene, mercè l' aggiunzione di altri titoli infra il termine come sopra assegnato, ovvero supplire in numerario, quanto manchi a completare la somma di ducati 20-, capace di con solidazione. In ogni modo i titoli che si produrranno senza alcuna aggiun zione di numerario saranno sempre ritenuti, e commutati sino alla con correnza di essa somma di ducati 20, capace di consolidazione, salvo sempre agi' interessati il dritto di giovarsi della frazione che rimane di loro conto nell'uno, o neh" altro dei detti modi. Art. 7. Le liquidazioni del Tesoriere generale unite ai titoli di cui si tratta, accompagnate dagli elenchi, e dalle domande degl' interessati, costi tuiranno l' elemento dell' assegnazione della nuova rendita. Art. 8. La detta assegnazione avrà luogo in linea di trasferimento di quella in annui ducati 600 mila inscritta- già a nome della Tesoreria gene rale ed autorizzata alienarsi, a termini del decreto del 27 agosto 1860.

109 90 Art. 9. La consegna di nuovi titoli sarà fatta dalla Direzione generale del Gran Libro del debito pubblico, agli aventi dritto, che le saranno ofiìcialmente annunziati dal Tesoriere generale, o a chi legalmente li rap presenti. Costoro potranno a tal uopo accedere presso l' uffizio della detta Direzione, venti giorni dopo quello, in cui avranno depositate le loro domande cogli antichi titoli in Tesoreria; e trenta giorni dopo quello, in cui li avessero depositati presso i Ricevitori generali o circondariali. Art. 10. Decorso il 30 aprile 1861 il Tesoriere generale chiuderà, e presen terà immediatamente al Dicastero delle Finanze presso questa Luogo tenenza generale la liquidazione di tutti i titoli ricevuti e liquidati e commutati a norma del presente regolamento. Art. 11. Compiuta questa operazione, s' intenderanno estinti e soddisfatti tutti i debiti nazionali di cui è parola, né vi sarà più ricorso a' registri e alle scritture, che ne hanno serbalo sin ora la provenienza, e la spe cialità, e che ne avranno accompagnato e regolato sino a quel punto i movimenti e le verifiche. Palermo 31 dicembre L' approvo 11 Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero per le Finanze FILIPPO CORDOVA (Luogo del Sigilto) Visto Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia MATTEO RAELI ~

110 N. 11. Decreto che innova l'art. 13 della legge comunale e provin ciale, stabilendo il numero dei Componenti la Giunta muni cipale nelle città di Palermo, Messina e Catania. 30 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'articolo 1 3 della legge comunale e provinciale, pre scrivente che nei Comuni con popolazione oltre i sessanta mila la Giunta municipale si compone di un Sindaco, di otto Assessori e quattro Supplenti; Visto il decreto del 1 maggio 1838 che a riguardo delle condizioni speciali delle città di Palermo, Messina e Catania, delle Sezioni in cui sono divise, e delle borgate ad esse riu nite, dispone, in correlazione alla città di Napoli, che il corpo municipale si componga di sei Eletti, di dodici Aggiunti, e più ammette un altro Aggiunto per li borghi aggregati, co nosciuti comunemente col titolo di Eletti di Campagna; Attesochè un tal sistema, vigente da lungo tempo, non po trebbe oggi innovarsi senza disorganizzare la scompartizione delle Sezioni ed il correlativo servizio; Per questi motivi; Sulla proposizione del Consigliere di Stato, Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno e della pubblica Si curezza; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. La Giunta municipale nelle città di Palermo, Messina e Catania sarà composta, come pel passato, oltre il Sindaco

111 92 di sei Assessori e dodici Supplenti. Saranno altresì eletti dal Consiglio civico, ma fuori del suo seno, gli Eletti di Cam pagna con le attribuzioni proprie di tal carica. Art. 2. Il Consigliere di Stato, Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno e della pubblica Sicurezza, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 30 dicembre MONTEZEMOLO LA FARINA N. 18. Decreto col quale viene accettata la dimissione dei Consiglieri di Luogotenenza barone Pisani, Raeli, Cordova, La Farina e principe di Sant'Elia. 2 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Vista la lettera direttagli in data delli 2 gennajo 1861 alle ore tre antemeridiane dai Consiglieri di Luogotenenza Barone Pisani; Matteo Raeli; Filippo Cordova; Giuseppe La Farina; Principe di Sant'Elia; Ritenuto che con detta lettera i predetti signori chiedono di essere dispensati dalle funzioni di Consiglieri di Luogo tenenza da essi finora lodevolmente disimpegnate;

112 93 In virtù dei pieni poteri accordatigli di S. M. col decreto 2 dicembre Decreta : È accettata la dimissione offerta dai sovranominati Consi glieri di Luogotenenza. Palermo li 2 gennaro Il Luogotenente Generale ilei Re MONTEZEMOLO IV. 19. Decreto di nomina a Consiglieri di Luogotenenza dei signori marchese Torrearsa, Orlando, Amari Emerico, barone Turrisi, principe Sant'Elia. 1 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Decreta : Art. 1. Sono nominati Consiglieri di Luogotenenza ed incaricati degl'infradescritti Dicasteri : Il Marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa del Dicastero dell'istruzione pubblica e presidenza; Il signor avvocato Filippo Orlando, Sostituto del Procu ratore Generale presso la gran Corte civile di Palermo, del Dicastero di Grazia e Giustizia; Il signor Emerico Amari del Dicastero dell'interno; Il signor barone Nicolò Turrisi Colonna del Dicastero di Sicurezza pubblica;

113 94 Il principe Romualdo Trigona di Sant'Elia del Dicastero dei Lavori pubblici. Art. 2. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio nale, sia pubblicato nei modi consueti ed inscritto nella rac colta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo li 7 gennaro li Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO N. 20. Decreto che proroga al 15 gennaro 1861 la elezione dei Con siglieri comunali, ove non potè aver luogo il primo giorno dello stesso mese. 8 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Tenuto presente il decreto del 10 dicembre 1860 intorno alla elezione dei Consiglieri comunali; Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dica stero dell'interno; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. La elezione dei Consiglieri comunali per quei comuni nei quali non potè aver luogo il 1 gennaio, giusta il decreto dei 10 dicembre ultimo, è prorogata al 15 di questo mese.

114 95 Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 8 gennaro Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno E. AMARI. Il Luogotenente Generale MONTEZEMOLO N. 21. Decreto col quale si abbreviano i termini per la formazione delle liste elettorali per la elezione dei Deputati al Parla mento. È seguito dal decreto regio dei 3 gennaro 1861 che convoca i collegi elettorali, il Senato del Regno e la Camera dei Deputati; dall'altro decreto regio dei 17 dicembre 1860 che approva la tabella di circoscrizione dei collegi elettorali, e dalla legge elettorale dei 17 dicembre gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Per dar pronta esecuzione al decreto del 3 gennaro 1861; Usando le facoltà conferitegli; Visto l' articolo HO della legge elettorale del 17 dicem bre 1860; Sulla proposta unanime di tutto il Consiglio di Luogote nenza;

115 96 Decreta: Art. I. Entro otto giorni dalla data del presente decreto, cioè a tutto il giorno 19 gennaro, i Magistrati municipali attualmente in esercizio funzionando da Giunte municipali, procederanno a formare le liste elettorali per la elezione dei Deputati al Parlamento sulle norme dell'articolo 22 e seguenti della legge elettorale dei 17 dicembre Art. 2. Alle liste degli Elettori comunali e provinciali già compi late, le Giunte stabilite nell' articolo 1" aggiungeranno tutti quegli Elettori che, secondo la legge elettorale, vi avranno dritto. Art. 3. Uno degli originali della lista nel modo anzidetto formata, sarà immediatamente affisso all' albo pretorio o nei luoghi consueti per gli avvisi comunali per tré giorni consecutivi, cioè sino a tutto il giorno 22, durante i quali, chiunque a- vrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio co munale. Durante il detto termine di tre giorni, e nei due giorni successivi i Consigli municipali attualmente esistenti pronuncieranno come è stabilito all'articolo 24 della detta legge, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia finita entro il termine anzidetto cioè a tutto il giorno 24. Art. 4. Le liste per tal modo formate e rivedute passeranno per cosa giudicata per questa prima elezione, uè potrà farvisi alcuna variazione. Art. 5. Dal momento che saranno definitivamente chiuse le liste insino all'ultima ora delle elezioni, l'ufficio comunale resterà in permanenza aperto per distribuire i certificati d'iscrizione agli Elettori, giusta lo articolo 61 della detta legge. Art. 6. Ciascun Comune formerà una sezione del Collegio eletto

116 97 rale, a cui, secondo la tabella delle circoscrizioni elettorali, appartiene, e gli Elettori voteranno nel proprio Comune. Art. 7. Per questa prima elezione le Amministrazioni comunali e i Consigli municipali attualmente esistenti faranno le veci delle Giunte municipali e dei Consigli comunali in tutte le operarazioni elettorali loro prescritte dalla legge. Art. 8. Nel rimanente, salvi i provvedimenti nel presente decreto contenuti, si procederà rigorosamente alla elezione secondo la legge elettorale in vigore. Art. 9. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, man dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato in Palermo addi 11 gennaro Il Luogotenente Generale MONTEZEMOLO I Consiglieri di Luogotenenza marchese di torre-ausa emeric0 amari baroni; turkisi colonna filippo orlando principe di sant'elia (Luogo del Sigillo) Visto Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia FILIPPO ORLANDO. ' ' '' - ^

117 98 Regio Decreto per la convocazione dei Collegi elettorali, del Senato del Regno e della Camera dei Deputati. 3 gennaro VITTORIO EMANUELE II RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E GERUSALEMME, DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ecc. ecc. PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc. Visto l'art. 9 dello Statuto; Vista la legge 17 dicembre 1860; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro dell'interno; Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue : Art. 1. I Collegi Elettorali sono convocati pel giorno 27 del cor rente mese di gennaro. Art. 2. Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il gior no 3 prossimo febbraro. Art. 3. II Senato del Regno, e la Camera dei Deputati sono con vocati pel giorno 18 detto mese di febbraro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osser vare. Dato a Torino, addì 3 gennaro VITTORIO EMANUELE ( I.nduo det Sigillo} Visto Il Guardasigilli ti. U. CASSINIS M. MINGHETTI

118 99 Regio Decreto col quale si approva la tabella di circoscrizione dei Collegi elettorali del Regno. 17 diccmhrc 1800 VITTORIO EMANUELE II RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ecc. ecc. PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc. Vista la legge in data del 31 ottobre ultimo scorso con la quale venne data facoltà al governo del Re di regolare con regii decreti la circoscrizione dei Collegi elettorali del Regno; Visti i regii decreti in data delli 17 Corrente mese coi quali è stata sanzionata l'annessione ai regii Stati delle provincie dell'umbria, delle Marche, di Napoli e di Sicilia; Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Sentito il Consiglio dei Ministri; In virtù dei poteri conferitici dalla legge suaccennata del 31 ottobre; Abbiamo determinato e determiniamo: Art. 1. La Tabella di circoscrizione dei Collegi elettorali del Re gno in data d'oggi, vista d'ordine Nostro dal Ministro dell'in terno è approvata per essere sostituita a quelle attualmente annesse alla legge elettorale del 20 novembre 1859 ed ai decreti del Regio Governo della Toscana, e del Governatore delle provincie dell'emilia in data del 21 e del 25 gennaro Art. 2. La legge elettorale sovranienzionala colle necessarie mo

119 100 dificazioni ed aggiunte, e colla tabella di cui all' art. 1 del presente, sarà promulgata in tutte le provincie dello Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser vare. Dato a Napoli, addì 17 dicembre Registrato alla Corlc dei Conti addì 2 gennaio 1801 Reg. 10, Atti del Governo, a e WEIIRLIN (Tuogo dal Sigillo) VITTORIO EMANUELE V. Il Guardasigilli G. B. CASSINIS G. B. CASSINIS MINGIIETTI Legge elettorale. 17 dicembre VITTORIO EMANUELE II RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc. PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc. Sulla proposizione del Ministro dell'interno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo :

120 TITOLO PRIMO. 101 DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE E DEL DOMICILIO POLITICO Art 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni : 1 Di godere per nascita, o per origine dei diritti ci vili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nò per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge. Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti eletto rali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa. 2 Di essere giunto all'età di anni 25 compiti nel giorno dell'elezione. 3 Di sapere leggere e scrivere. Nelle provincie dove questa condizione non è stata fi nora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali. 4 Di pagare un annuo censo non minore di lire ita liane quaranta. Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie dimposta di retta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della perso nale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza im posti per l'esercizio dufficii e professioni, e di ogni altra im

121 102 posta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli ufficii e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale. Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo : 1* I membri effettivi, residenti, e non residenti, delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii. 2 I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dot tori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Univer sità degli studi. 3 I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Acca demie di belle arti. 4 I Professori insegnanti od emeriti degl'istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole nor mali, e magistrali. 5 I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nomi nati dal Governo di S. M., o addetti agli ufficii del Parla mento. 6 I Membri degli ordini equestri del Regno. 7 Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno. 8 I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Ve terinari approvati. Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti. Art. 4. Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del di

122 103 ritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizii, ma gazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda : 1 Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti a L In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti.» In quelli superiori a 10,000 abitanti» In Genova» In Torino, e Milano... ')) 600 Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi, e i Capi direttori di un opificio, o stabilimento iudustriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso. Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elet tori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge. Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un' annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore. Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, bot teghe, ed opificii pei commercianti dall'art. 4. Art. 8. Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usu

123 104 frutto, l'imputazione si fa a profitto dell* usufruttuario, qua lunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usu frutto Ȧl fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personal mente ed a proprie spese l' affinamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario. Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all' enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enflteuta, o dal padrone diretto, o proprietario. Art. 10. I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pa gherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del diritto elettorale. Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per co stituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati. Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pro nunziata la separazione di corpo. Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietarii indivisi, o da una

124 105 Società commerciale, saranno pel censo elettorate ripartite per egual parte fra i soci. L'esistenza della Società di commercio s avrà per suffi cientemente comprovata mercè di un certificato del Tribu nale di commercio indicante il nome degli associati. Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo as sunto con esibire titoli che il. comprovino. Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandi ta, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato. Art. 14. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono com putate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni del l'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità. Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato. Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno dei suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare. La delegazione non potrà farsi che per atto autentico. Entrambe le suddette dire delegazioni saranno rivocabili.

125 106 Art. 16. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'eser cizio dei dritti civili. Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivo glia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione di retta, o per riguardo ai commercianti, ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto in nanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi eletto rali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste. Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cam biando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro. Art. 18. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica. TITOLO SECONDO CAPO I. Della prima formazione delle liale elellorali. Art. 19. Appena costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte munì

126 107 cipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati allesercizio dei diritti e- lettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiara zione che dovrà essere da essi sottoscritta: 1 Della loro età. 2 Del censo che pagano. 3 Di riunire le condizioni di cittadinanza, e di domi cilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti. 4 Della professione che esercitano. 5 Della pigione che pagano quando siano nel caso pre visto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino u- niranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, razione, sarà loro data ricevuta della fatta dichia e dei documenti che avranno presentati. Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo lentrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali. Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19 le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichia razioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori. Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nò presentato alcun titolo quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per es sere elettori. Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20. Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera. Art. 24. Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti, se

127 108 condo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi. Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo de gli alloggi, botteghe, officine, di cui ò cenno agli articoli 4 e 7. Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura, e di commercio, od un Tribunale di commercio, i Membri delle Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio in terverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione. Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta muni cipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio comunale. Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario per chè la revisione sia terminata entro i cinque giorni succes sivi. I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque Membri. Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione. Art. 29. I Sindaci terminata la revisione di cui all'art. 27 trasmet teranno immediatamente una delle due liste originali al Pre sidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

128 109 Art. 30. Lo liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente. I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno defe rirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'appello, in con formità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettifica zioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni. CAPO II. Bella revisione annua delle liste elettorali. Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancella zioni, e le addizioni che puonno seguire al tempo dell' an nuale loro revisione. La revisione seguirà in conformità delle seguenti dispo sizioni. Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione or dinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori. A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte di rette, certificato conforme all'originale dall'esattore, sarà spe dito senza spesa agli Ufficii comunali. Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pub blicate nella domenica seguente. Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conter ranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d' indirizzarsi a tal uopo agli Ufficii comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divi sato termine.

129 110 Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo : 1 Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità. 2 L'indicazione dei Circondarli di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale. 3 Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondarii suddetti. Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di cia scun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto e- lettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione. Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di no tificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decre tata riscrizione sulla lista elettorale. Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell' anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per i- scritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a con tare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata. Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'uguale spazio di ore qua rantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubbli cata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva de cretazione della lista anzidetta. Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

130 Ili Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano por tati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pub blico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione. Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia a mente del l'articolo 43 della presente legge. Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscritte vi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che a- vranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'intendente del Circondario. Un esemplare della lista sarà riserbato nella Segreteria del Comune. Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spe dita dall'intendente. Questa ricevuta sarà inviata all'ufficio comunale nelle ventiquattr'ore dall'arrivo della lista all'ufficio d'intendenza. Se ne farà immediatamente apposita menzione in un re gistro speciale vidimato in ciascun foglio dall'intendente. Art. 41. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osser vazioni al Governatore. Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Se greteria del Comune, come nell'ufficio del Governatore. Po trà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate. Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebita

131 112 mente ommesso, escluso ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comuna le, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo. Art. 44. Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'intendente, pro cederà alla disamina generale delle liste. Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi. Egli ne stralcerà : 1 Gl'individui che si resero defunti. 2 Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti. Indicherà come doventi essere esclusi: 1 Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità. 2 Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamen te inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata. Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei prece denti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblica te ed affisse nel Capo-luogo della Provincia e nel Comune. E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui a- venti interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio la no tificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio po litico.

132 113 Art. 46. Sarà aperto nell'ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine nu merico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal recla mante o da un suo mandatario. Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo. La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione. Art. 47. Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, ommcssi, esclusi, od altramente pre giudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Go vernatore che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo. Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiòno andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione ac cennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata. Art. 48. La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al Governatore, l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qua lunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall' ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge. Art. 49. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta dà un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che

133 114 vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione. Art. 50. Il Governatore sentito il Consiglio di Governo pronunzierà sulle domande menzionate all'art. 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qua lora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha inte resse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spi rato il termine prefisso dall'art. 49 dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono. Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e con testazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede. Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi. Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di ret tificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al re clamante, quanto all' individuo la cui iscrizione avrà costi tuito il soggetto della controversia. La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata or dinata o rettificata. Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposi zioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare, ed af figgere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate. Art 53. L'elezione dei Deputali in qualunque periodo dell'anno se

134 115 gua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate. Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli arti coli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e po litici in virtù. di sentenza passata in giudicato. Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo. La domanda, dovrà a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse. Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscri zione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista. Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, od Avvo cato, e sulla relazione, che ne verrà fatta in udienza pub blica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue con clusioni orab. Art. 56. Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione. Art. 57. Se vi & ricórso in cassazione, la Corte provvederà som mariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'ap pello.

135 116 Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elet tore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo. Art. 59. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'e stratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti. Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il mede simo contribuente. Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle ta vole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia. Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita. Art. 61. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi eletto rali, un certificato comprovante l' iscrizione loro sulle Uste dell' anno. TITOLO TERZO DEI COLLEGI ELETTORALI Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato. Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 di stribuiti come segue : La Provincia di Abruzzo citeriore ne elegge Abruzzo ulteriore 1... Abruzzo ulteriore 2... Alessandria N. 7» 5» 7» 13

136 117 La Provincia di Ancona N. 5 Ascoli» 4 Arezzo» 5 Basilicata...» 10 Benevento» 1 Bergamo» 7 Bologna» 8 Brescia.» 10 Cagliari» 7 Calabria citeriore» 10 Calabria ulteriore la....» 7 Calabria ulteriore 2a....» 8 Capitanata.» 7 Catania» 9 Caltanissetta» 4 Como.» 9 Cremona» 7 Cuneo» 12 Ferrara» 4 Firenze. «14 Forlì.» 4 Genova» 13 Girgenti..» 5 Grosseto ed Isola d'elba...» Livorno..» 2 2 Lucca...» 5 Macerata.» 5 Massa e Carrara» 2 Messina.» 8 Milano» 18 Modena» 5 Molise» 8 Napoli» 18 Novara.» 12 Noto» 7

137 118 La Provincia di Palermo'....'.'.... N. 11 Parate.'.'..' "". -'...» 5., Pavia>.?<. \... k....» 8 - < - Pesaro e Urbino...» 4 Piacenza» 4 Pisa» 5 Porto Maurizio» 3 Principato citeriore...» 12 Principato ulteriore...» 9 Ravenna» 4 Reggio... n 5 Sassari» 4 Siena» 4 < Sondrio..,...-.» Terra di Bari» 2 11 Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo)» 1 6 Terra di Otranto» 9 Torino» 19 Trapani» 4 Umbria» 10 La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente legge, e che fa parte di essa. Art. 63. I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori con vengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce : essi non potranno occuparsi d'altro og getto, che dell'elezione dei Deputati : ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare. Art. 64. I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti che li compongono semprechè il numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta.

138 119 Ove gli elettori non giungano a questo numero il Mandamento verrà aggregato per decreto reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale. Art. 65. Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro nu mero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea ; se vi eccedono questo numero si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Col legio ha da scegliere. Art. 66. Ove il decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gli. elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso. Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini tra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Se zione. Sarà lecito dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato. Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni elet torali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte per ordine di anzianità; Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'appello, ma di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effetivi od aggiunti per ordine di anzianità; Negli altri luoghi, i Sindaci, gli Assessori, ed i Consi glieri comunali anche per ordine di anzianità. Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più Sezioni di Collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa

139 pò regola : al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati. I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii. L'Ufficio composto del Presidente, e dei quattro Scruta tori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva. Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio, o Sezione di Collegio elettorale. Art. 09. Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo non avente anch'esso se non voce consultiva. Art. 70. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior nu mero di voti : il secondo Scrutatore diventa primo, e così suc cessivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclu si dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori. Art. 71. Il Presidente del Collegio, o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze. Le Autorità civili, ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste. Tre Membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

140 121 Art. 72. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le diffi coltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione. Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le re clamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall'uf ficio : le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vi dimate da ciascuno dei Membri dell'ufficio ed annesse al ver bale. È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudicio definitivo. Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico. Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate, o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali. Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni cau sato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accet tando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile col carcere da dieci giorni ad un mese. Art. 75. Chiunque non essendo nò elettore, nò Membro dell'ufficio s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'a dunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento. Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più

141 122 degli assistenti diano in palese segno d*approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento. Art. 77. I Presidenti dei Collegi o Sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue adiacenze. Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili. Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale. Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61. Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'uf ficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non tro vasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente. Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare ac cesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si pre senteranno provvisti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58. Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

142 123 Se l'elettore per l'eccezione di cui al num. 3 dell'art. 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risul tare nel verbale. La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è se parata da quella dell'ufficio: quest'ultima, cui siedono il Pre sidente, gli Scrutatori, ed il Segretario è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi. Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nel l'urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Col legio o della Sezione. Art. 83. Ad un' ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde diano il loro voto. Quest" operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta. Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollet tini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bol lettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà let tura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore. Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico. Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse con testazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati al meno da tre dei componenti l'ufficio.

143 124 Art. 86. Nei Collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da' suoi Membri. Il Pre sidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presi denti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio. Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli. Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta. Art. 89. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni. Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel de terminare il numero dei votanti. Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riuni sce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffra gi dati dai votanti presenti all'adunanza. Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, e si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti espresso. L'intervallo tra luna e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

144 125 Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra Timo o l'altro dei due or delti Candidati. La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti valida mente espressi. Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza. Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclama zioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà es sere statuito dall' Ufficio prima che sciolgasi l' adunanza in cui ebbe luogo. Art. 95. I Membri dell'ufficio principale stenderanno il verbale del l'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro deirjnterno nei giorni otto dalla sua data. Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribu nale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale. Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai Membri dell'ufficio. TITOLO QUARTO DEI DEPUTATI. Art. 96^ Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso con corrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto. Art. 97. Non sono eleggibili i Funzionarli ed Impiegati Itegii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione :

145 126 1 Dei Ministri Segretari di Stato; 2 Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato; 3 Dei Consiglieri di Stato; 4 Dei Primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione, e d'appello; 5 Dei Segretari Generali dei Ministeri; 6 Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando; '7 Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica i- struzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere; 8 Dei Professori ordinarli delle Regie Università, o de gli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi Gradi Accademici. Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i Membri dei Capitoli e delle Colle giate. -\ Art. 99. Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assi milato a quello in attività. Art Non si potrà.ammettere nella Camera un numero di Fun zionari, o d' Impiegati Regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati. Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell'art. 97 non eccederanno mai per cia scuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi neua Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste due categorie sia superato si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata. Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano

146 127 il quinto anzi determinato non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gli Impiegati delle categorie che an cora non vi sono state sottoposte. Quando il numero degl'impiegati sia completo, le ele zioni nuove degl'impiegati saranno nulle., I Ministri Segretari di Stato, salvo il disposto dell'art. 103, non saranno computati nel novero degli Impiegati. Art Il Deputato eletto da varii Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza. In difetto di opzione in questo termine, la Camera pro cederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato. Art La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni dei suoi Membri. Art Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sul l'istante d'essere Deputato ; potrà nondimeno 'essere rieletto, salvo il disposto dall'art In questo caso e quando per qualsiasi causa resti va cante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese. TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI. Art Non possono essere nè elettori, ne eleggibili, ne eserci tarne i diritti, coloro che furono condannati a pene crimi nali ; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro ere

147 128 ditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od at tentato ai costumi. TITOLO SESTO DISPOSIZIONI SPECIALI. Art Il disposto del num. 4, dell'articolo 1, non si applica alle Provincie di Cagliari, Sassari, e Portomaurizio, a quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circon dario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nò ai Comuni di Tenda e di Briga della Provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere am messi all' elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti. Art Nei Circondari dell' Ossola e della Valsesia e nei Biandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, in ordine alle im poste, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le per sone contemplate nell' art. 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pi gione si possa valutare a L Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, bot teghe e rustici ad essa attinenti. Art 107. IP Consiglio Comunale dell'isola Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Ge nova. Art Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, non che l'applicazione del num. 4 dell' art. \ e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri. Art Per Mandamenti s' intendono, nelle Provincie dove i me

148 129 desimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi cor rispondono, qualunque sia la loro denominazione. Art Gli uffici che la presente legge attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consi gli, sono affidati, nelle Provincie dove non è in vigore la legge sull'ordinamento comunale e provinciale del 23 otto bre 1859 num. 3702, ai Funzionari e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo a- gli Intendenti, Governatori e Consigli di Governo per le ma terie dei ricorsi che la legge affida alle dette Autorità, non che per gli uffizi affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni dirette. In caso di dubbio, la decisione è riservata al Ministro dell'interno, salvo per le Provincie Napoletane e Siciliane per le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti Generali delle medesime rispettivamente. Art Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge predetta 23 ottobre 1859, le Amministrazioni comunali esi stenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione delle liste elettorali. Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, man dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Dat. a Napoli addì U dicembre VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi 3 gennaio 1861 Rcg. 16 Atti del Governo a e Weurlih (Luogo del Sigilto) V. Il Guardasigilli G. B. CASSIMS. G. B. CASSINIS M. MINGHETTI 9 -

149 130 PROVINCIA Numero progressivo dei Collegi SEDE dell' Ullicio principale CIRCONDARI E COMUNI elic compongono i Collegi Abruzzo 1 Chieti Chieti, Rucchianico, Guardiagrelc, meno i Comuni di Prctoro, Ra Citeriore pino e Pennapicdimontc. Deputali N Manoppello Manoppello, S.Valentino, Caramanico, ed i Comuni di Prctoro, Rapino e Pennapiedimontc. 3 Ortona Ortona, Tolto. Francavilla, Orsogna, meno i Comuni di Castelnuovo e S. Eusanio. 4 Lanciano Lanciano, S. Vito, Pagliela,meno Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina, ed i Comuni di Castelnuovo, S. Eusanio del Circon dario d'orsogna. 5 Gcssopalcnn Torricella, Casoli, Lama, Palena, Villa S. Maria. 6 Atessa Alcssa, Romha, Castiglione coi Co muni di Quilmi e Carpincto del Circondario di Gissi. 7 Vasto Vasto, Santo Buono, Celenza, Gis si, meno i Comuni di Quilmi e Carpineto, ed i Comuni di Ca salbordino, Pollutri e Villalfonsina del Circondario di Pagliela. PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Ufficio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Abruzzo 8 Teramo Teramo, Montorio, Valle Castella na, Tossicela meno il Comune Ulteriore 1 di Castelli, Campii meno il Co Deputali N. 5. mune di Bellante. 9 Atri Atri, Notaresco, Bisenti. 10 Città S. Angelo Città S. Angelo, Pianella, Lorelo. 11 Giulia Giulia, Nerelo,Civitella,Ancarano, col Comune di Bollante del Cir condario di Campii. 12 Penne Penne, Catignano, Torre dei Pas seri col Comune di Castelli del Circondario di Tossiccia.

150 PROVINCIA Numero progressivo dei Collegi SEDE dell' Ullìcio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi 131 Abruzzo 13 Ulteriore 2 Deputali N Aquila S. Demelrio Aquila, Monterealc,Pizzoli,Sassa, S. Demelrio, Castelvecchio Sube quo, Rarisciano, Paganica. 15 Solinomi Solmona, Pescocostanzo, Casteldisangro, Scanno. 1G Popoli Popoli, Intradaqua, Pratola, Capcstrano. 17 Avezzano Avezzano, Carsoli, Tagliacozzo, Borgocollcfegato Pcscina Cillàducalc Pcscina, Civitella Rovcto, Gioia, Trasacco, Celano. Cittàducale, Antrodoco, Posta, Accumoli, Leonessa, Framignano, Amatricc. PROVINCIA progressivodei Collegi Numero SEDE dell' Uflìcio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Alessandria 20 Alessandria Mandamenti I e II (intra ed exfra muros) Deputati N Acqui Acqui, Bistagno, Dubbio, Molare, Punzone, Roccaverano e Spigno. 22 Asti Asti, Baldichieri e Rocca d'arazzo. 23 Capriata Capriata, Roseo, Carpendo, Castellcto d'orba, Ovada e Rivalla. 24 Casale Casale Mandamenti I e II (intra ed extra muros), Ralzola, Rosignano e 'riducito Nizza Monferrato Novi Ovidio Nizza, Candii, Costigliolc, Mombaruzzo e Mombercelli. Novi, Cavi, Roccbetla Ligure, e Serravallc. Oviglio, Cassine, Castellazzo, Felizzuno, Incisa e Sezzè.

151 132 PROVINCIA 2 ««o w ago 3 fc»w ^ 2'S Q.-3 SEDE dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Segue Alessandria 28 Tortona Tortona, Garbagna.S. Sebastiano, Viguzzolo, Villalvernia e Volpedo. 29 Valenza Valenza, Bassignana, Castelnuovo Scrivia, Sale e S. Salvatore. 30 Vignale Vignale, Moncalvo, Montcmagno, Ottigiio, Occirniano e Portacomaro. 31 Villadeati Villadeati, Gabbiano, Mornbello, Montecbiaro, Montiglio, Ponte Stura e Tonco. 32 Villanova Villanova, Castelnuovo d'asti, Cocconato, Montana e S. Damiano. PROVINCIA._ 55 «Scj o o.'o SEDE dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Ancona 33 Deputati N Anco ha Fabriano Mandamenti 1 e 2 Ancona. Fabriano, Arcevia, Monte Carotto, e Sassoferrato. 35 Iesi Iesi e Monte Marciano. 36 Osimo Osimo, Filottrano, e Lorelo. 37 Sinigaglia Sinigaglia, Corinaldo, e Monte Alboddo.

152 COMPARTIMENTO Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Mìcio principale PRETURE E COMUNI che compongono i Collegi 133 Arezzo 38 Arezzo Arezzo città, Arezzo campagna, Monte S. Savino. Deputali N. S Bibbiena Cortona Bibbiena, Poppi, Pratovecchio. Cortona, Castiglion Fiorcntlno,Foiano, Lucignano. 41 Montevarchi Montevarchi, S. Giovanni, Terranuova. 42 San Sepolcro S. Sepolero, Anghiari, Monterchi, Pieve, S. Stefano, Sestino. PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Uflicio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Ascoli 43 Deputali N Fermo Fermo e Monte Rubbiano. 43 Ascoli Ascoli, Amandola e Arquata. M. Giorgio Monte Giorgio, S.Elpidio a mare, e S. Vittorio. 46 S. Benedelto S. Benedelto, Grottammarc, Motitalto, OHiila, e Ripatransonc. PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Uflicio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Basilicata 47 Potenza Potenza, Tolve, Trivigno e Picerno. Deputali N Accrenza Acerenza, Avigliano, Genzano e Forenza. 49 Brienza Brienza, Marsiconuovo, Viggiano, Saponara, Moliterno e S. Chi rico Raparo. 50 Corlcto Corlcto, Montemurro, Laurenzana e Calvello.

153 134 PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Ufficio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Segue Basilicata 51 Melfi Melfi, Barile, Rionero, Venosa e Palazzo.. 52 Muro Muro, Bella, Pescopagano e Victri. 53 Matera Matera, Montescaglioso, Pisticci e Montepeloso. 54 Tricarico Tricarico, S. Mauro, Ferrandina e Stigliano. 55 Lagoncgro Lagonegro, Maralea, Lauria, Ro tonda e Latronico, meno il Co mune di Carbone. 56 Chiaromonte Chiaromonte, Noia, Rotondella, S. Arcangelo ed il Comune di Car bone del Circondario di Latro nico. PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Ufficio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Benevento 57 Benevento Benevento, Bagnaro, Montorso, Pastene, Perrillo, S. Angelo a Deputati N. 1. Cupolo, S. Lcucio e S. Marco. PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' ufficio Principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Bergamo 58 Berga.uo I Mandamenti I e II, più li seguen ti Comuni del Mandamento III Deputati N di Bergamo, Azzano, Brcno, Bruntino, Gorlc, Orio, Pcdrcngo, Ponteraniea, Ranica, Ucdona, Rosciatc, Scanzo, Seriatc, Sovisolc, Torre Boldone, Vai tene, Villa di Serio.

154 135 PROVINCIA _.- > so S'S «Suo &«"S.-3 SEDE dell' UlTìcio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Segue Bergamo 59 Caprino Caprino, Ponte S. Pielro, più i se guenti Comuni del III Manda mento di Bergamo, Albegno, Al me, Colognola,Curnasco,Curno, Grumello, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Palladina, Scano, Sforzatica, Stezzano, Trcviolo. (ÌO elusone elusone, Loverc e Gandino, me no i Comuni di Gazzaniga e Fio rano. 6I Martinengo Martinengo, più i Comuni di Boigare, Costa di Mezzate e Chiu dono, Verdello coi Comuni ili Brignano e Castelrozzone Trescorc Treviglìb Zogno Trescorc, meno i Comuni di Boigare, Chiudino e Costa di Mez zate; Alzano coi Comuni di Gaz zaniga e Fiorano, tolti da quel lo di Gandino; Sarnico. Treviglio, meno i Comuni di Bri gnano e Castetrozzone;Romano. Zogno, Piazza ed Almenno. PROVINCIA o._ 35.2 SE g's SEDE dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Bologna Deputati N Bologna Città di Bologna e Comuni aggre fifi Id. gali (meno quelli di Calderara, 67 Id. Castenaso, Ozzano, Praduro e Sasso), Razzano con Savigno, e Loiano con Montercnzo (*). 08 Budrio Bubrio, Medicina, più il Comune di Castenaso. 69 Castel Haggiore Castel Maggiore, Minerino e San Giorgio. 70 Imola Imola, Castel San Pielro, Comune di Ozzano. più il (*) i.a Giunla municipale, d'accordo coll'inlcndenlc fieneralc, delerminerà la cir coscrizione dei Ire Collegi sovra indicali.

155 136 PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Segue Bologna 71 San Giovanni San Giovanni in Persicelo, Castel in Persicelo franco e Crevalcore, più il Co mune di Calderara. 72 Vergato Vergato, più il Comune di Praduro e Sasso; Castiglione e Porretta. PROVINCIA Nnmcro progressivodei Collegi SEDE dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Brescia 73 Deputati N é Brescia Asola Breno Castiglione delle Stiviere Chiari Iseo I Mandamenti I e II, più i Comu ni di l'iumicelto, Mompiaun, S. Alessandro, S. Bartolomeo e San Nazaro del Mandamento III di Brescia. Asola, più i Comuni di Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella, Pavone e Pralboino del Mandamento di Leno e quel li di Remcdello sopra e Remedelio sotto del Mandamento di Montechiaro; Cannelo. Breno, meno Pisogne aggregato al Collegio d'iseo; Edolo. Castiglione, Montechiaro, meno i Comuni aggregati al Collegio d'asola; Volta. Chiari ed Adro. Iseo, più il Comune di Pisogne del Mandamento di Breno, i Mandamenti di Bovegno e di Gardonc; più i Comuni di Bovezzo, Brionc, Caino, Celiati ci!, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, S. Vigilio e Urago Mella appartenenti al Mandadamento III di Brescia. 79 Leno Leno, meno i Comuni aggregali al Collegio d' Asola ; Bagnoto, più i Comuni di Folzano e S. Zeno del III Mandamento di Brescia, Ospitaletto, più il Co mune di Roncadellc del III Man damento di Brescia.

156 137 PROVINCIA z 0-3 SEDE dell'unicio principale MANDAMENTI E COMUNI elic compongono i Collegi Segue Brescia 80 Limalo Lonato. più li Comuni di Bnrago, Castrczzone, Muscolinc, Manerba, Palpcnazze e Soiano del Mandamento di Salò ; il Mandamento di Bezzato, più il Comune di s. Euremia del HI Mandamento di Brescia e quelli di Goglionc sopra, Goglionc solto, e Paltone del Mandamento di Salò. 81 Salò Salò, meno i Comuni assegnali al Collegio di Lonato, Gargna- 110, Preseglie e Vestone. 82 Verolanuova Vcrolanuova ed Orzinuovi. PROVINCIA 0> -- ~r. 0 'r*» O O TZ tt! <r. b. '5 c*o Cagliari 83 Dcpulali N. 7., S9 SEDE dell'ulflcio principate Cu; li.viti lylesias lsili Lanusci Macomer Nuraminis Oristano MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Cagliari, Quarto, Selargius, Pula. Iglesias, Carloforle, Flumini mag giore, Guspini, Santadi, Santo Antioco, Siliqua, TeuladaeVillacidro. Isili, Laconi, Nurri, Baressa, Itarumini, Lunamatrona, Mandas, Pauli-Gerrei, Senis e Senorbi. Lanusci, Arilzo, lersu, Seni, Sor gono, Tonura, Tortoli e Muravera. Macomer, Rosa, Busachi, Cugliori. Gltilarza, Sante Lussurgiu, Sedilo e Trcsnuragltes. Ntiraminis, Dccimomannu, Guasila, Monastir, San Gavino, Sanluri, San Pautaleo, Serramanna e Sinnai. Oristano, Ales, Cahras, Fordongianus, Milis, Mogoro, Simaxis, Solarnssa. e Terralba.

157 138 o g'si «SEDE CIRCONDARI E COMUNI PROVINCIA E u dell'ufficio principale die compongono i Collegi 1 Calabria 90 Cosenza Cosenza, Cerisano, Dipignsino e Rende. citeriore 91 Spezzano Grande Spezzano Grande, Celino, Apri- Deputali N. IO. gliano e S. Giovanni in Fiore. 92 Kogliano Rogiiano, Grimaldi, Scigliano ed Ajello. 93 S. Marco S. Marco, Cerzelo, Montalto e S. Sosti. 94 Ceriglian» Corigliano, Acri, lìisignano, San Demelrio e Rose ed i Comuni di Tarsia e Terranuova del Cir condario di Spezzano Albanese. 93 Castrovillari Castrovillari, Mormanno, Morano e Lungro. 96 Cassano Cassano, Oriolo, Amendolara, Cerchiara e Spezzano Albane se, meno i Comuni di Tarsia e Terranuova. 97 Paola Paola, Fuscaldo, Fiumefreddo, Amantca ed i Comuni di Guar dia ed Acquapesa del Circon dario di Celraro. 98 Verbicaro Verbicaro, Scalea, Belvedere e Celraro, meno i Comuni di Guardia ed Acquapesa. 99 Rossano Rossano, Cropolati, Cariati, Cam pana e Longobucco. o._ i- 55.» SEDE CIRCONDARI E COMUNI PROVINCIA s g dell' Ufficio 9 6D1-' S5 O'S principale elic compongono i Collegi a.t3 Calabria 100. Reggio Reggio, Calanna. ulteriore la. 101 i Bagnara Bagnara, s. Eufemia, Scilla, Villa S. Giovanni. Deputati N Palmi Palmi, Seminara, Laureana, Sinopoli, Oppido. 103 Città Nuova Città Nuova, Polistena, Cinquel'rondi, Radicena. 104! Gerace Gerace, Siderno, Ardore, Bianco. 103 Castelvctere Castelvelere, Gioiosa, Mammola, Grolteria, Stilo. 106 Melito i Melito, Gallina, Dova, Staiti. 1

158 139 o.h< (fi SEDE CIRCONDARI E COMUNI PROVINCIA P a o dell' Ullìcio 5 So5"* principale che compongono i Collegi s ' Calabria 107 Cotrong Coirone. Policastro, Santa Sevcrina, Strongoli, Savelli e Ciro. ulteriore 2a Deputali N Catanzaro Catanzaro, Soveria, Cropani, Ta verna e Tiriolo. 109 Chiaravallc Chiaravalle, Gasperina, Borgia e Squillacc. 110 Serra Serra, Davoli, Badolato ed Arena. 111 Monleleonc Monteleone, Pizzo, Monterosso, Soriano e Brialico. 112 Tropea Tropea, Milcto e Nicolera. 113 Nicastro Nicastro, San Biase, Marlirano, Nocera e Keroleto. 114 Serrustretla Serrastrctta, Gimigliano, Corlale, Maida e Filadelfia. PROVINCIA.- ^ '.. C.- = - 35 _=. a. - SEDE CIRCONDARI E COMUNI dell' Ullìcio principale che compongono i Collegi Callanissetta 113 Pktralu Polizzi con Scillato, Pelralia so soprana prana con Bompietro, Pelralia Deputali N. 4. sottana, Aliiuena, Santa Cateri na con Resultano, Villalba con Marianopoli e Vallelunga, Calascibella con Villarosa. 110 Serradifalco Mussomeli con Campofranco, Acquaviva, Sutera, Serradifalco con Monledoro e Bompensiere, San Cataldo ; Circondario di Soinmalino, meno Dèlia ag gregato a quello di Callanis selta del collegio Callanissetta; Pietraperzia. 117 Callanisselta Callanissetla con Delia sgregato dal Circondario di Soinmalino del collegio Serradifalco ; Castrogiovanni, Valguarnera, Barrafrauca. Il 118 j Terranova Terranova, liniera, lìicsi, Mazza rino, Licata.

159 uo PROVINCIA mero ressi vo Collegi SEDE CIRCONDARI E COMUNI dell' Ufficio 3 fc»w principale che compongono i Collegi Capitanata 119 Foggia Foggia, Troia, S. Marco in La- Deputali N. 7. nns. 120 Lucerà Lucerà, Vollurara, Celenza e Biccari. 121 S. Severo S. Severo, Torremaggiore, racapriola e Castelnuovo. Ser- 122 Bovino Bovino, Deliccto, S. Agata, Ca stelfranco, Accadia ed Orsara. 123 Cerignola Cerignola, meno il Comune di Zupponelo; Casaltrinilà, Orla, Ascoli e Candela. 124 S. Nicandro S. Nicandro, Vico, Apricena, Vie ste e Cagnano. 125 Manfredonia Manfredonia, Móntesantangelo, San Giovanni Rotondo e Rodi, più il Comune di Zapponelo del Circondario di Cerignola. PROVINCIA progressivodei Collegi Numero SEDE dell' Ufficio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Catania 126 Nicosu Nicosia con -Sperlingn, Leonfortc Deputali N. 9. con Nissoria, Assaro, Troiuacon Cerami. 127 Giarre Castiglione, Randazzo, Linguagtossa con Calalabiano, Piedimonte e Fiumefreddo, Giarre con Mascali e Riposto. 128 lìegalbuto Sanlilippo d' Argirò con Galliano, Regalbuto, Centorbi con Catenanuova e Carcaci, Bronte con Maletto. 129 Acireale Acireale, Sant'Antonio con Ad ditemi; Acibonac-corso ed Acicastelli; Trecastagnc con Viagrande e Zafferana Etnea, me no Pedara aggregato al Circon dario di Licodia nel collegio Pa terno.

160 e fi o SEDE CIRCONDARI E COMUNI PROVINCIA 1 dell' Ufficio 5 s~ principale che compongono i Collegi 2; t&. 141 Segue 130 Paterno Adernò, Biancavilla, Paterno con Santa Maria di Licodia, Circon Catania dario di Licodia con Pedara segregato da quello di Trecastagne del collegio Acireale. 131 Catania Catania coi suoi Circondari Duo mo, San Marco e Borgo; Bei- 132 Idem passo con Nicolosi e Camporotondo, Masealucia con Gravina, S. Giovanni di Galermo, S. Gio vanni la Punta, S. Gregorio, S. Agata li Batliati, S. Pietro Clarenza e Tremestieri, Misterbianco con Molta Santa Ana stasia (*). 133 Callagirone Piazza, Aidone, Mirabella con San Michele, Callagirone. 134 Mililello n'ammacca, Mitico, Militellocon Pa tagonia, Scordia, Gran Michele. o t- ir. w SEDE MANDAMENTI E COMUNI PROVINCIA s *>" dell' ufficio = li)5-3 KO-5 Principale che compongono i Collegi Como 133 Como Mand. di Como 1 e II, Bellagio. 136 Como Mandamento 111 di Como e quello Deputati N. 9. di Cantù, meno i Cemuni di Al zate, Brenna ed Inverigo (**). 137 Appiano Appiano e Tradale coi Comuni di Azzate, Brunelto, Cròsio, baverio, Galliate, Gazzada, Gurone, Lomnago e Schiano apparte nenti al Mandamento di Varese. 138 Brivio Brivio, Missaglia ed Oggionno, meno i Comuni attribuiti al Collegio d' Erba. 139 Erba Erba, coi Comuni di Alzale, Bren na ed Inverigo appartenenti al Mandamento di Cantù, più i Co muni di Annone, Barlcsale, Bosisio, Cesana, Civaie, Galbiate, Molleno, Pusiano, Sala, Sirone e Snello appartenenti al Mandamento d" Oggionno, \ ed il Mandamento di Canzo. (*) La Ginnla municipi] le, di concerto co Il' Intendente della Provincia, delerminera la circoscri Ù0I10 i11! due Collegi snind cali. (**) La Giunla ninnici] ale, di con cerio tol Governatore, delerminerà la circo-

161 142 o.- SEDE MANDAMENTI E COMUNI PROVINCIA p j;,o dell' Ufficio 5 sé" principale che compongono i Collegi Segue Como HO Gavirale Gavirate, Angera, Luvino e Maccagno. 141 Lecco Lecco, Introbbio e Italiano. 143 Menaggio Menaggio, Castiglione, Dongo, Gravedona e Porlezza. 143 Varese Varese meno i Comuni attribuiti al Collegio di Appiano, i Man damenti di Arcisate e di Cuvio. PROVINCIA Ss» SEDE MANDAMENTI E COMUNI 1 ^ dell' Ufficio 9 se" principale che compongono i Collegi Q.-= Cremona 144 Cremona Cremona e Corpi Santi e Cre mona II meno i Comuni di Cà Deputati N. 7. dei Stefani, Cigognolo e Vesco vato, uniti al Collegio di Pesca ndo. US Rozzolo Bozzolo, Marcaria, Piadenae Sabbioncta. 146 Casalmaggiorc Casalmaggiorc, Viadana. 147 Crema Crema 1, meno i Comuni di Castclnuovo, Izzano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Ripalta Alpina, Ripalta Guerrina, Ripalta nuova, Ripalta vecchia, aggregali al Collegio di Soresina; Crema II, meno i Comu ni di Boltaiano, Camisano, Ca sale, Gabbiano, Offanengo, Ricengo e Vidolasco, aggregati al Collegio di Soresina, Pandino. 148 Pescaiolo Pescaroto, più i Comuni di Cà de' Stefani, Cigognolo e Ve scovato; Mandamento di Robecco pei soli Comuni di Allumo, Rarbiselle, Bellcnesco, Carpaneda, Caslelnuovo Gherardi, Corte dei Frali, Gombina, Gronlardo, Levala, Persico, Pralo, Quistro, Robecco, S. Siilo, Scandolara, Ripa d'oglio, Solarolo del Persico; Sospiro.

162 ._ "3.2 SEDE MANDAMENTI E COMUNI PROVINCIA ss5 dell' mìcio 3»"' principale che compongono i Collegi SK «Q.-0 Segue Cremona Pizzighettonc Pizzighettone; i Comuni di Casalbutlano, Casalsigone, Cavalla rit. Cignone, Corte de' Cortesi, Dosso-Baroardo, Marzalengo, Olmenela, Ossalengo, Pozzaglio, S. Martino in Beliseto, S. Vito del Mandamento di Robecco, ed i Comuni di Acqualunga Badona, Barzaniga, Bordolano, Cappella-Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, Formigara, Grontorto, Mirnbello, S. Bassano e Zanengo del Manda mento di Soresina. 150 Soresina Soresina, meno ì Comuni aggre gati a Pizzighcltone ; Soncino ed i Comuni staccali dai Man damenti I e 11 di Crema. o o.i *> SEDE CIRCONDARI E COMUNI PROVINCIA 1 3 dell' Cilicio Nu progdei «principale che compongono i Collegi 1 Cuneo 151 Cokeo Cuneo, Bovcs, Chiusa, Peveragno. Deputali N. 12, 152 Alba Alba, Corteiniglia, Diano, Covo ne, Santo Stefano Belbo. 153 Barge Barge, Moretta, Paesana, Revello e Sanfront. 154 Borgo Borgo S. Dalmazzo, Demonte, Li S. Dalmazio mone, Roccavione, Tenda col Couyinc di Briga, Valdieri e Vinadio. 155 Bra Bra, Canale, Cornegliano e Som maria del Roseo. 156 Ceva Ceva, Bagnasco, Garessio, Monesiglio,Murazzano,Ormea, Pamparato e Priero. 157 Cherasco Cherasco, Bene, Bossolaseo, Dogliani, Monforle, Morra. 158 Dronero Dronero, Caraglio, Prazzo, San Damiano e Valgrana.

163 144 PROVINCIA progressivodei Collegi Numero SEDE dell' Uflìcio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Segue Cuneo 159 Fossano Fossano, Busca, Carrù, Cenlallo, Trinila e Villafalctto. 160 Mondovi Mondovi, Franosa Soprana, Morozzo, Vico, Villanova. IGI Saluzzo Saluzzo, Costigliele, Sampeyre, Venasca, Verzuoto. 162 Sa vigliano Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi e Villanovasolaro. PROVINCIA e» T6 t- «3 * SEDE i; c/3 se cx dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Ferrara 163 Ferrara Mandamento di Ferrara e antico Circondario, altro Mandamento Deputali N. 4. di Ferrara frazione di S. Mar tino, Maura, Denove e Quartesana. 164 Ferrara Mandamento di Ferrara, frazioni di Francolino, Manani, Pontelagoscuro, Vigarano, Manda mento di Copparo; Mandamen to di Portomaggiore, meno il Comune di Oslellato e la fia zione di Mcdelana (*). 165 Cento Mandamenti di Cento, Iiondeno, Poggio Rcnalico. 166 Comacchio Mandamenti di Comacchio, Ar genta, Codigoro, Comune di Castellato, e Mcdelana frazione del Mandamento di Portomag giore. (*) la Giuiila n coscrizione dei d ic unicipali Colle); s, di concerto coll'l ntendenle Generale, delerminerà la cìr- i sovrindicali.

164 145 COMPARTIMENTO 3 Be'-* *= g's SEDE dell' Ufficio principale PRETURE E COMUNI che compongono i Collegi Firenze Deputali N. H. 107 Fiiiemze S. Cuoce Firenze S. Croce, Bagno a Bipoli. I6S 160 Firenze S. Giovanni Firenze S. M. Novella Firenze S. Giovanni. Firenze S. M. Novella, Sesto. Fiesole e Firenze S. Spirito Borgo S. Lorenzo Firenze S. Spirito e Galluzzo (*) Borgo S. Lorenzo, Barberino di Mugello, Firenzuola e Scarperia. 172 Campi Campi, Carmignano, Lastra a Si gila. 173 Empoli Empoli, Castel Fiorentino, Cerrelo Guidi Pistoia Campagna Pistoia Citlà Pistoia Campagna. Pistoia Città, Montale, Sambuca e S. Marcello (**). 176 Ponlassievc Pontassieve, Diramano, Figline, Rcggello. 177 Prato Prato, Mercatale. 178 Rocca S. Casciano Rocca S. Casciano, Bagno, Galeala, Marradi, Modigliana, Terra del Sole. 170 S. Casciano 5. Casciano, Barberino di Val d'elsa, Greve, Montespertoli. 180 S. Miniato S. Miniato, Castel Franco di sot to, Fucecchio e Montaione. ( ) Il Collirio dei Priori, di concerto col Prefetto, determinerà la circoscrizione dei quattro Collegi sovraindlcali. (**) Il Collegio dei Priori, di concerto col Prefetto, delerminerà la circoscrizione dei due Collegi suindicati 10

165 146 PROVINCIA o.i'ff = 'US SEDE dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Forlì Forlì Forlì, Civitella e Mcldola. Deputali N Cesena Cesena e Mandamento di Bertinoro Rimini Rimini, più S. Clemente e Mor dano appartenenti al Manda mento di Coriano, Saludcccio. 184 S. Arcangelo S. Arcangelo, Mercato Saraceno, Savignano, Sogliano, Coriano, meno S. Clemente e Morciano uniti a Rimini. PROVINCIA progressivoi dei Collegi Nnmero SELVE dell" Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Genova 183 Deputati N Genova Id. Id. Genova Città, più il Mandamen to di S. Martino d'alharo, il Co mune di S. Pier d'arena, e l'i sola di Capraia (*). 188 Albenga Albenga Circondario, meno il Mandamento di Calizzano. 189 Cairo Cairo, Dego, Millesimo e Sassello, più il Mandamento di Calizzano. 190 Chiavari Chiavari, Borzonasca, Lavagna e Varese. 191 Pontcdecimo Pontedecimo, Rivarolo, meno il Comune di S. Pier d'arena, Ronco, Savignone, Torriglia, meno Bargagli e Rosso. ' 192 Rapalto Rapallo, Cicagna e Santo Stefano d'aveto. 193 Rccco Recco, Nervi, Staglieno, ed i Co muni di Bargagli e Rosso. («) La Giunta i zione dei tre Col unnicipa e, di concerto col Governatore, delerminerà la circoscri- legi SOVIaindicati.

166 o ~ 5 SEDE MANDAMENTI E COMUNI 1 PROVINCIA Ì Ioli" uflicio 1 Principale che compongono i Collegi Segue 1(H '_ Savona Savona, Noli, e Varazze. Genova 195 Levanto Levanto, Godano, e Sestri Levante, più i Comuni di Beverino e Riomaggiore. 19G Spezia Spezia, meno i Comuni di Beve rino e Riomaggiore; Lerici, Sarzàna e Vezzano. 197 Voltri Voltri, Cnmpofreddo e Sestri Po nente. PROVINCIA =. 3 SEDE CIRCONDARI E COMUNI cicli" Uflicio principale che compongono i Collegi ( Irg-cnti 198 'Sciucca Sciacca, Santa Margarita con Montevago; più Poggioreale sgre- Deputali N. S. gato dal Circondario di Gibel-' lina del Collegio Canicatlì. Rinera con Calamonaci; più Luc ca sgregato dal Circondario di Burgio del Collegio Bivona, Sam buca. 199 Bivona Bivona con Alessandria e Santo Stefano, meno Cianciami ag gregato al Circondario di Cat tolica del Collegio Aragona; 1 Caltalieltolta, Cammarata con Castellerinini e San Giovanni, -meno San Biagio aggregato al Circondario di Cattolica del Col legio Aragona. Burgio con Villal'ranca, meno Lucca aggre gato al Circondario di Hibera del Collegio precedente, Castronovo. 200 Aragona Cattolica con Monteallegro ; più Cianciane sgregato dal Circon dario di Bivona e San Biagio sgregato dal Circondario di Cammarnla del precedente Col legio; Siculianacon Realmonte, Raffadalc con Sant'Angelo Muxaro, Aragona cui s'aggrega Comilini del Circondario di Grotte, liacaliuuto.

167 148 PROVINCIA Numero progressivo dei Collegi SEDE dell'ufficio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Segue CU incliti 201 Girgenli Girgenti con Molo: Favara, Naro, meno Castrolìlippo aggregato al Circondario di Canicaltì dei Collegio Cameadi. Più il Co mune di Grotte. 202 Cameadi Cameadi con Castrolìlippo sgregalo dal Circondario di Naro del Collegio di Girgenti, Palma con Camastra; Ravauusa, Campobello. COMPARTIMENTO Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Micio principale PRETURE E COMUNI che compongono i Collegi Grosseto 203 Grosseto Grosseto, Castiglion della Pescaia, Ciuncarico, Lungone, Massa C marittima, Marciana, Montieri, sola dell'elba Portoferraio, Roccastrada. Deputati N Scansano Scansano, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Giglio (isola), Orbetello, Pitigliano, S.a Fiora, Manciano, e Porto S. Stefano. COMPARTIMENTO Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Ufficio principale PRETURE E COMUNI che compongono i Collegi Governo 205 Cattedrale S. Marco, S. Leopoldo in parte. di Livorno Deputali N S. Pietro e Paoto Porto, S. Leopoldo in parte (*). (*) Il Collegio d rione dei due Col ei legi Priori sovr, di concerto col Governatore, delerminerà la circoscri- aindicali.

168 149 COMPARTIMENTO Numero progressivo dei Collegi SEDE dell' micio principale PRETURE E COMUNI che compongono i Collegi Locca 207 Lucca Lucca Cillà, Lucca Campagna. Deputali N. S. 208 Borgo a Mozzano Borgo a Mozzano, Bagno a Corsena, Barga, Coreglia, Pescaglia. 209 Capannori Capannori, Compito, Villa Basi lica. 210 Pescia Pescia, Altopascio, Buggiano, Monsummano. 211 Pictrasanta Pictrasanla, Camaiorc,Serravezza, Viareggio. PROVINCIA Numero progressivodei Collegi n SEDE dell'ufficio principate MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Macerata 212 Macerata Macerala, e Pausula. Deputati N Camerino Camerino, Maidica, e Visso. PROVINCIA 214 Recanati Recanati, Civitanova, e Monte Santo 215 S. Severino S. Severino, Cingoli, e Treja. 216 Tolentino Tolentino, Caldarola, S. Ginesio e Sarnano. Numero progressivodei Collegi SEDE dell'ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Massa 21 > Massa Massa e Carraia, Eivizzano e Fosdinovo. e Carrara 218 Castelnovo Castelnovo, Camporgiano, Galli Carrara di Garfaguana cano e Minucciano. Deputati N Pontremoli Pontremoli, Bagnonc e Mulazzo, Aulla, Calice e Tresana.

169 150 «S'S» 2»J SEDE- CIBCONDABI E COMUNI PBOVINCIA - 'Ù 3 dell' Ufficio principale clic compongono i Collegi a. Messina 220 MlS'i'RKTTA Mistretta con Castelluccio e lici tano, Santo Stefano di Camu Depilimi N. 8. si con Mottadafferirio, Caro-. nia, l'ellinèo e Tosa; Cesarò con San Teodoro; Sanfratello; Capizzi. 221 Naso Tortorici con Castanca, Floresta, Calali e Longi, Naso con Mirto, Capri, r razzano e Santissimo Salvatore; Santagata di Militelto con Alcara, Sanmarco e Mili telto; Sant'Angelo con Piraino, Brolo, Ficarra, Martini, Sinagra. 222 Patti Palli con Gioiosa, Librizzi, Mon tagna, Oliveri e Sorrentino; Haccuia con San Pietro sopra Palli ed Ucrja;Novara con Casa Innovo, Furnari, Mazzarrà, Tripi e Fal cone, Montalhano. 223 Castrorcule Circondario ed isola di Lipari, Barcellona con Meri, Castroreale. 224 Milazzo Milazzo con Monforte, San Pieromonforlc, Condro e Spadafora S. Pietro; Rametla con Bocca, Spadafora S. Martino, Sapona io, Valdina e Vendico, Santa Lucia con Gualtieri Sicaininò e S. Filippo; Gesso con Bavuso e 1 Calvaruso. 225 Messina Messina coi suoi Circondari di Ar 226 Id. civescovado e Priorato; più Gazzi e Pace (*). 227 Francatila Ali con Fiumcdinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Pagliara, Boccalumera, Scalelta e S. Fer dinando, Taormina con daltodoro, Giardini, Granili, Mola e Mongiuflì; Savoca con Forza- dagrò, Antillo, Casalvecchio, Limina, Locadi, Boccaliorila e Sanla Teresa; Francavilla con Gaggi, Malvagi)», Moio, Moltacamastra, Boccella e S.* Dome.. nica; Galati con S. Stefano di Briga. a (*) L Giunla municiaale di concerln coll'i itendentc ifella Provincia, delerminerà la circoscrizione dei due (Collegi suindicati.

170 PROVINCIA r -e SEDK dell' l'ilicio principale 151 MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Colin Milano Deputati N !> ( G Milano Id. Id. Id. Id. Abbialegrasso Borghctto Busto Arsizio Codogno j 237 Cuggiono 238 Desio 23» Gallaratc 240 Gorgonzola 241 > Lodi 242 : Melcgnano I Mandamenti I, II, III, IV, V, VI, VII, Vili, IX, X, coi Co nmili di lioldinasco. Pigino Garegnano, Musocco, Trenno, Vi I- lapizzonc del Mandamento di Bollate, più i Comuni di Chiaravalle, Morsenchio, Noscdo, Pontesesto, Quintosolc, S. Do nato, Vaiano e Vicentino del Mandamento di Locate (*). Abbiulegrasso e Binasco. Borglictto, più i Comuni di Cu dei Mazzi, Casalpusterlengo, Livraga, Pizzolano e '/.orlesco del Mandamento di Cnsalpusterlcngo, Sant'Angelo. Busto Arsizio e Saronno, meno i domili di libo. Codogno e Maleo, più i Comuni di Camairago, Castiglione, Orio e Ospcdalelto del Mandamento ili Casalpusterlengo. Cuggiono e Magenta. Desio e Barlassina, più i Comuni di Alitiate. l'ama e Sinico del Mandamento di Carate. Gallaratc e Somma. Gorgonzola e Cassano. Mandamenti I e ti di Lodi ed i Comuni di Bertonico, Bremhio, Cantonale, Melcghanello, Ilobecco, Secugnago, Terra Nuo va, Turano, e Vitladoncdel Man damento di Casalpusterlengo. Melegnauo. Locale, meno i Comuni aggregali alla Cillà di Milano; Melzo e Pallilo. (*) l.a Giunta minicipale, di concerto col Governatore. delerminerà la circoscri zione dei cinque Collegi di Milano.

171 152 =TT~ 1 o * so E«5. SEDE MANDAMENTI E COMUNI PROVINCIA S dell' lincio 3 = SB«principale che compongono i Collegi SE 2*S S.-S Se^ue 243 Monza 1 Mandamenti I e II di Monza, Ulano più i Comuni di Cassina Barag gia e Concorezzo del Manda mento di Vimercale. 244 Rho lìtio e Bollali:, meno i Comuni aggregali a Milano, più i Co muni di Canegrate, Cassina Pertusella, Cerro, Lainale, Origgio e S. Viltore del Mandamen 245 Vi inereate to di Saronno. Vimercate, meno i Comuni aggre gali al Collegio di Monza ; il Mandamento di Carate, meno i i Comuni aggregali al Collegio di Desio. PROVINCIA gì? SEDE MANDAMENTI E COMUNI dell' Ufficio <?" ; principale che compongono i Collegi Slodena 246 Modera Modena città, duglia, Vignola e Zocca. Deputati N Modena Modena campagna, Formigine e Sassuolo (*). 248 Carpi Carpi, Concordia, Nonantola coi Comuni di S. Cesario e Savignano; Novi. 249 Mirandola Mirandola, Finale e S. Felice. 2o0 Pavullo jfpavullo, Fanano. Lama, Montelio-.rino, Montesc, Pievepelago e Sestola. PROVINCIA al? SEDE CIRCONDARI E COMUNI ^ a so" = dell' Ufficio principale che compongono i Collegi Molise 251 Campobasso Campobasso, Monlagano, S. Gio vanni in Gallio e Castropigna- Deputati N. 8. no, meno il Comune di Casalciprauo. 252 Morcone Morcone, Pontelandolfo, Colle e S. Croce di Morcone, meno il Comune di Cercemaggiore. 1 coscrizioni: (*) l.a Cimila dei d i niniciual -, di concerto coll'l nlundenle Generale, delerminerà la cir- ne Colle] ;i sovraindicati. 1

172 PROVINCIA c"7t SEDE CIRCONDARI E COMUNI o ;- dell' Cilicio 9 Se" principale che compongono i Collegi 153 Si'yva 253. Riccia Ktecia, Baselìce, lelsi, più il Co Moline mune di Ceree maggiore del Circondario di S. Croce di Morcone, S. Elia. 254 Isernta Isernia, l'orli e Carpinone, più i Comuni di Castelpizzutodel Cir condario di Canta lupo, ed i Co muni di Civitavecchia e Civitanova del Circondario di Erosolonc. 255 Boiauo Roiano, Baranello, Cantalupo, meno il Comune di Castelpizzuto e Frosotone. meno i Co muni di Civilanova e Civitavec chia, più il Comune di Casalciprano del Circondario di Castropignano. 256 Agnone Agnone, Trivento, Carovilli e Capracotta. 257 Carino Carino. S. Croce di Magliano, Bonefro e Casacalcnda. 258 Palala Palala, Montcfalcone, Guglionise, Civila-Campomarano e Termoli. PROVINCIA sii SEDE CIRCONDARI E COMUNI Nume rogri'ìci Col dell' Cilicio principale che compongono i Collegi - Napoli 259 Napoli Circondario di S. Ferdinando e Depulali N. 18. Comune di S. Giovanni a Tcduccio del Circondario di Rarra. 260 Id. Circondario di Chiaia ed i Comu ni snlmi -baili di Soccavo e Pia nura del Circondario di Pozzuo li. Circondario suhurhano di Marano, più il Colmine suburbano di Calvizzano del Circon dario di Mugnano. 261 Iil. Circondario di S. Giuseppe ed i Comuni suburbani di Barra, e Ponticelli del Circondario di Barra, ed il Comune suhurhano di Portici del Circondario dello stesso nome. 262 I<l. Circondario di IHonlccalvario Id. di Avvocala.

173 154 PROVINCIA SEDE dell' Micio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Segue Napoli S Napoli li]. Id. Id. Id. Id. Id. Casoria Afragola Sorrento Circondario di Stella, più i Co muni suburhani di Magnano e Piscinola del Circondario Ui inti gnano; Circondario suburbano di Giugliano. Circondario di S. Carlo all'arena ed i Comuni suburbani di San Pielro a Patierno e di Secandigliano del Circondario di Ca soria. Circondario suburbano di Somma, più il Comune suburbano di S.a Anastasia del Cir condario dello stesso nome. Circondario Vicario. Circondario di S. Lorenzo e di Torre del Greco, più il Comu ne di Resina del Circondario di Portici. Circondario di Mercato. Circondario di Pendino ed I Co muni suburbani di S. Giorgio a Cremano del Circondario di Barra, i Comuni suburbani di S. Sebastiano, Massa di Som ma, e Polleria e Trocchia del Circondario di S.a Anastasia. Circondario di Porlo ( ). I Comuni di Casoria e di Arzano del Circondario di Casoria; il Circondario di S. Antimo; i Co muni di Fratta e Grumo del Circondario di Fratta maggio re, il Comune di Crispano del Circondario di Caivano e quello di Melito del Circondario di Mugnano. I Circondari di Afragola, di Pomigliano d'arco, di Caivano, meno il Comune di Crispano ed il Comune di Pomigliano d'atella del Circondario di Frattamaggiore. I Circondari di Sorrento, Massalubreuse, Capri, Piano e Vico Equense. (*) La Giunta municipale, di concerto coll'inlendenle della Provincia, determinerà la circoscrizione dei vari Collegi di Napoli.

174 PROVINCIA._» ts fi E O O 3 Z Ss 0.^ SEDE dell' UHìcio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi 155 Segve Napoli 271 Castellammare I Circondari di Castellammare, A- gerola e Gragnano. 275 Torre Annunziata I Circondari di Torre Annunziata, Roscotrecasc ed Otlaiano. 276 Pozzuoli II Circondario di Pozzuoli, meno i Comuni di Soccavo e Pianu ra, il Circondario di Ventotenc, d'ischia, di Forio e di Procida. PROVINCIA S- I» SEDE dell'ufficio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Moto Deputali N Cojiiso Niscemi, Vittoria con Biscari, Co llùso con Santa Croce. 278 Vizzini Vizzini, Buccheri, Feria con Cassaro, Palazzolo con Busccmì. 279 Agosta Francofonte, Lentini con Carlentini, Agosta, Melili!, Sorlino. 280 Siracusa Siracusa, Floridia con Canicatlini e Solarino. 281 Nolo Spaccaforno, meno Pozzalto ag gregato al Circondario di Sci eli nel collegio Modica, Pachi no, Noto, Avola, Rosolini. 282 Modica Modica, Scieli con Pozzallo sgregato dal Circondario di Spacca forno del collegio Noto. 283 Ragusa Ragusa, Chiaramonte, Monterosso con Giarratana.

175 15G PROVINCIA SEDE dell' Cilicio principale MANDAMENTI E COMUNI elic compongono i Collegi Novara Deputali N Novara Iìiandrale Biella Borgomnnero Cossato Crescentino Domodossola Oleggio Pallanza Santina Varallo Vercelli Novara e Trecate. Biandrate. Borgo- Vercelli, Carpiguano, Romagnano e Vespolale. Biella, Andorno, Graglia e Mongrando. Borgomanero, Gozzano, Orla e Monto. Cessato, Bioglio, Masserano e Mosso Sanla Maria. Crescentino, Cigliano, Livorno e Trino. Domodossola, Bannio, ('.rana, Ci Hill), Sanla Maria Maggiore, Ornavasso. Oleggio, Arona, Borgo-Ticino e Galliate. Pallanza, Lesa, Canobbio, Omcgna ed Intra. Santhià, Arhoro, San Germano, Candclo, Cavaglià e Saluzzola. Varallo, Borgosesia, Scopa, Crcvacuorc e Galli nara. Vercelli, Desana e Stroppiana. PROVINCIA o.- o > ce tm 'Jì JZ c tì o few K e v c-o SEDE dell' Uflicio principale CIRCONDARI E COMUNI elic compongono i Collegi Palermo Deputati N Palermo i Palermo città noi suoi Circondari di 297 Id. Palazzo Reale, Tribunali, Monte 298 Id. di Pietà, Castellammare, Molo, 299 Id. Orlo botanico; meno Villanate the si disgrega da quest'ultimo Circondario e si aggrega a quel to di liagheria settimo collegio. Misilmeri coi Comuni di Belmontc ed Ogliastro (*). 300 Monreale Monreale, Parco, Carini, Capaci, Cinisi, Terrasini, Torrelta, Iso la delle femmine. Più Giardi netto sgrcgato dal Cjrcondario di Parlinico ed aggregato a quello di Carini. (*) La Giunta municipale, di concerto cou'inlendentc della Provincia, delerminerà la circoscrizione dei quattro Collegi suindicati.

176 157 PiìOVINCIA 500 ss e -5 SEDE dell" Ufficio principale MANDAMENTI F, COMUNI che compongono i Collegi Segue Palermo 301 Parlinico Parlinico con Borgetto, Montelepre, Balestrate ; meno Giardinello aggregato al Circondario di Carini. collegio precedente. Alcamo con Camporealc. 302 Termini Bagheria con Solanto, Ficarazzi, Casteldaccia ; Villabale disgre gato dal Circondario di Ortohotanico. 303 Corleone Piana dei Greci con San Giusep pe, Santa Cristina, Marineo, Corleone col Comune Boccamena, Mezzoiuso, Villafrali, Diana, Godrano: e più Baucina sgregato dal Circondario di Ciminna del seguente collegio. 304 Caccamo Caccamo con Sciara e Cerda; A- lia con Hoccapalumha, Valle d'olmo, Vicari, Ciminna con Vcntimiglia, meno Baucina ag gregato al Circondario di Mezzoiuso ; Montemaggiore con Caltavuturo, Aliminusa, Selafani. 305 Prizzi Lercara, Prizzi con Palazzo A- ririano, Bisacquìno con Campofiorilo e Contessa, Chiusa con Giuliana e San Carlo. 306 Cefalù Cefali con Campofelice e Lascari. Collcsano con Gralleri ed Isnello, Castelbuono con Pol lina; Ganci con Geraci, Santo Mauro.

177 158.- a «&* 6- tfi _ SEDE MANDAMENTI* E COMUNI PROVINCIA So dell'ufficio 5 té" principale che compongono i Collegi c-o Parma Depilimi N Paihi.v meridionale 308 Parma setlentrionale 309 Borgo S. Donnino Parma meridionale, Nocelo, e San Pancrazio. Parma setlentrionale, Colorno, e Fonlanellato, San Donato (*). Borgo San Donnino, Busselo, San Secondo, Soragna e Zibcllo. 310 Borgolaro Borgotaro, Bcdonia, Berceto, e Pellegrino. 311 Langhirano Langhirano, Calettano, Corniglio, Fornovo, Traversinolo. 2 '5, o.- V SEDÈ MANDAMENTI E COMUNI PROVINCIA e S. v dell'ufficio 3 =C K 9 "3 principale che compongono i Collegi 5,"= Pavia 312 Pavia I Mandamenti di Pavia I e II coi Deputali N. 8. Comuni del Mandamento HI di Bercguardo alla destra del na viglio di Pavia. 313 Bobbio I Mandamenti di Bobbio, Ottone, Varzi e Zavalàrcllo. 314 Corteolona 1 Mandamenti di Corteolona e Beigioioso coi Comuni del Manda mento HI di Bereguardo alla sinistra del naviglio di Pavia. 313 Morlara I Mandamenti di Mortara, Candia, Bobbio, San Giorgio e Sartirana. 316 Sannazzaro I Mandamenti di Sannazzaro, Ca va, Mede e Pieve del Cairo. 317 Stralicila I Mandamenti di Stradella, Bar biamolo, ISroni, Monlalto, Monlù-Bcccaria, Santa Giulielta, Soriasco. 318 Vigevano I Mandamenti di Vigevano, Galli nolo, Garlasco, Gravellona. 319 Voghera I Mandamenti di Voghera, Casalisina, Casei-Gerola, Casteggio e Godiasco. (*) La Biunla municipa le, di conccrto co Il' Intendente Generale, determinerà la circoscrizione d< i due Ce llcgi di Parma.

178 159 PROVINCIA progressivocollegi ilei Numero SEDE dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Pesaro 320 Pesako Pesaro e Fossombronc. e 321 Cagli Cagli, Pergola, S. Angelo in Va do, e Urbani». Urbino 322 Fano Fano, Mondavio e Mondolfo. Deputali N Urbino Urbino, Macerataleltria, Perniati li, S. Agatalcltria e S. Leo. PROVINCIA progressivodei Collegi Numero SEDE dell' Ufficio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Piacenza 324 Piacenza Mandamenti di Piacenza al nord ed al sud, non compreso in qucsl' ultimo il Comune di S. An Deputali N. 4. tonio; Monticelli e Pontenure. 325 Reltola Reltola, Ferriere, Ponte dell' Olio, Rivergaro e Carpando. i 326 Castel S. Giovanni Castel San Giovanni, Agazzano, col Comune di Sant' Antonio, Borgonovo e Pianelto Firenzola Firenzola, Bardi, Castel Arquato, Corlemaggiore e Lugagnano. COMPARTIMENTO. progressivodei Collegi Numero SEDE dell' Ullicio principale PRETURE E COMUNI che compongono i Collegi Pisa 328 Pisa Pisa città, Pisa campagna. Deputati N Lari Lari, più il Comune di Terric ciola, Fauglia, Rosignano. 330 Pontedera Pontedera, Peccioli. 331 Vicopisano Vicopisano, Bagni S. Giuliano. 332 Volterra Volterra, Campiglia, Castagnelo, Piombino, Pomarancc.

179 160 PROVINCIA = e.e '[«SEDE MANDAMENTI E COMUNI z^ e/. - r O dell' Ufficio 5 se" BO'5 principale che compongono i Collegi C"3 Porto 333 Porto Maurizio Porto Maurizio, Borgomaro, Dol- ÌMaurlzio cedo, Santo Stefano, Taggia e Triora. Deputali N Oncglia Oneglia, Diano-Caslello e Pieve. 333 San Remo San Remo, Bordighera, Cerinna. Dolccacqua e Ventimiglia. E tk SEDE CIRCONDARI E COMUNI PROVINCIA S t-.. dell'ufficio 85 2 principale che compongono i Collegi Principato 336 SilKBKO Salerno e Cava. citeriore 337 AmaIG Amallì, Posilano, Maiori, Minori Dopatali N. 12. e Victri. 338 Angri Angri e Sarno, Comuni ili S. Egi dio e Corhara del Circondario di Pagani. 339 Nocera inferiore Nocera inferiore, Noccra superio re, S. Giorgio. Pagani, meno i Comuni di S. Egidio e Corhara. 310 Mercato Mercato S. Severino, Mercato, S. Severino Moutoro e Baronissi. 341 Montecorvino Montecorvino S. Cipriano ed E- Rovella" boii. 342 Campagna Campagna, Contursi, Luviano, Calabritlo e Buccino. 313 Capaccio Capaccio, Roccadaspide, Posti glione e S. Angelo Fasanella. 344 Sala Sala, l'adula, Monlesano, Caggiano e Sanza. 3 lo Diano Diano, Polla, Vibonati. 340 Vallo Vallo, Pisciotla, Camerola, Laurito, Torre Orsaia. Comuni di Piaggine soprane e sot tane del Circondario di Lau rino. 317 Torchiara Torchiara, Pollica, Castellahate, (lidi, Laurino, meno i Comuni di Piaggine soprane e Piaggine I sottane.!

180 PROVINCIA k> rr.. a) tn z o SEDE ilei!' ullìcio Principale 161 CIRCONDARI E COMUNI1 che compongono i Collegi Principato ulteriore Deputali N Avellino Atripalda Montcsarchio Ariano S. Giorgio la montagna Mirabella S. Angeto de1 Lombardi Lacedonia Avellino, Mercogliano, Monteforlc e Sotofra. Atripalda, Serino, Volturara, Chiùsano e Montemilctto. Montesarchio, Alta/illa, Vitulano e Cervinara. Ariano, Montecalvo,Flumcri ecastelbaronia. S. Giorgio la montagna, S. Gior gio la molara, Pescolnmazza e Paduli, più il Comune di Pietradefusi del Circondario di Montefusco. Mirabella, Grottaminarda, Frigento e Montefusco, meno il Comune di Pielradofusi. S. Angelo de' Lombardi, Paterno, Montemarano, Montella e Ba gnoli. Lacedonia, Andrelta, Carbonara e Teora. PROVINCIA 3 fa. -ti j: alo K S ora SEDE dell' Uflicio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Ravenna Deputali N Ravenna Ravenna Faenza Lugo Le sei Parrocchie meridionali del la Città, più tulle quelle che stanno pure alla parte meridio nale e che giungono sino alla sinistra della strada Faentina; i Mandamenti di Cervia edi Russi. Le sei Parrocchie seltentrionali, più tutte le altre parimenti set tentrionali alla medesima ed alla destra della strada Faenlina; li Mandamenti di All'onsine di Bagnacavallo con Fusignano (*). Faenza e Campagna; Brisigliella e Casola-Valsenio. Lugo e Cotlignola; Castel Rolognese e Massa Lombarda. (*) la Giunla municipale, di concerto coli' Intendente Generale, delerminerà la ircoscrizione dei due Collegi sovraindirati. 1 1

181 162 PROVINCIA progressivo ilei Collegi Numero SEDE dell' Umcio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Reggio 360 Reggio Reggio Città, idem Campagna e Rubiera. Depulati N. S. 361 Caslelnuovo nei Monti Castelnuovo nei Monti, Carpineli, Castellarano, Culagna e Minozzo. 362 Correggio Correggio, Novellara e Scandiano. 363 Guastalla Guastalla, Brescelto, Luzzara, Poviglio e Reggiolo. 364 Montccchio Montccchio, Castelnuovo di sotto e S. Polo. PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Cilicio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Sassari 363 Sassari Sassari Levante, id. Ponente, Castelsardo, Nulvi, Osilo, Ploaghe, Porto-Torres e Deputati N. 4. Sorso. 366 Alghero Alghero, Bonorva, Pozzomaggiore, Tiesi, Villanova-Monleleonc, Ittiri e Ossi. 367 Nuoro Nuoro, Ritti, Bololana, Dorgali, Fonili, Gavoi, Ornai csiniscola Ozieri Ozieri, Benetulli, Bono, Mores, Oschiri, Patada, Agius, Calangianus, Maddalena, Tempio.

182 COMPARTIMENTO progressivodei Collegi Nlimerò SEDE dell' Ufficio principale PRETURE E COMUNI che compongono' i Collegi 163 Siena 309 SlE.Yl Siena, Castelnuovo, Berardcnga, Sovicille. Deputati N Colle Colle, Casole, Chiusdino, Monticiano, Poggihossi, Radda, Ra diandoli e S. Gimignano. 371 Montalcino Montalcino, Asciano, Buonconvento, più i Comuni di Monteroui cmurto, S.Qnirico esinalunga. 372 Montepulciano Montepulciano, Abbadia S. Salvadon:, Cotona, Chiusi, Pienza, più il Comune di Castiglione d' Orda, Radicofani, S. Casciano de' Ragni e Sarleano. PROVINCIA (. Vi - SEDE K g T dell' Ufficio principale * MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Sondrio 373 Deputati N Sondino Tirano Sondrio, meno i Comuni di Albosaggia, Facdo, Montagna e Pendolasco; Chiavenna, Morbcgno, e Traona. Tirano, Bormio e Ponte. più i Co muni di Albosaggia, Faedo, Montagna e Pendolasco stac cati dal Mandamento di Son drio. PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' Ufficio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Terra di Bari DepulaliN Dari Circondario di Bari e di Capurso Monopoli Conversano Monopoli, Fasano e Locorotondo. Conversano, Mola, Castellana, Rntigliano. 378 Acquaviva Acquaviva, Rilelto, Cannelo, Turi e Pato.

183 164 PROVINCIA progressivodei Collegi Numero SEDE CIRCONDARI E COMUNI dell' UlTicio principale che compongono i Collegi Segue Terra di Bari PROVINCIA 379 Gioia Gioia, Cassano, Noci, Putignano, e Casamassima Bi tonto Molletta Corato Andria Ritonto, Modugno e Terlizzi. Molfelta, Corato e Trani. Andria e Barlelta. Giovinazzo e Bisceglie. 384 Minervino Minervino, Ruvo, Canosa e Spinazzola. 383 Altamura Altamura, Gravina, S. Eramo e Grumo. progressivodei Collegi Numero SEDE deh'uflìcio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Terra 386 PlKDIMOJÌTE Picdimontc, meno il Comune di Gioia ; Venafro, Castellone e 41 Lavoro Capriati. \ (ineluso il le nimento di Pontecorvo) 387 Caiazzo Caiazzo, Guardia e Cerrelo, più il Comune di Gioia del Circon Deputali N. 16. dario di Picdimontc. 388 Sora Sora, Arpino ed Alvito, meno il Comune di Sellefrati. 389 Pontecorvo lenimento di Pontecorvo, Cir condario di Arce, Roccasecca, Rocca Guglielma e Pico S. Germano Mola di Gaela S. Germano, Cervaro ed Atina, più il Comune di Seltefrati del Circondario di Alvito. Gaeta, Fondi e Ponza.

184 PROVINCIA Numero progressivodei Collegi SEDE dell' IMlìcio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi 165 Segue Terra di Lavoro 392 Sessa Sessa, Traelto e Carinola, meno il Comune di Francolise. 393 Teano Teano, Menano, RoccamonOna e Pictramelara. 394 Capua Capua, Pignataro e Formicola, più il Comune di Francolisc del Circondario di Carinola. 39S S. Maria S. Maria e Marcianise. 396 Caserta Caserta e Maddaloni, meno i Co muni di Valle e Cervino. 397 Aversa Aversa, Trcntola e Succivo. 398 Àirola Airola, S. Agata e Solopaca, più i Comuni di Valle e Cervino del Circondario di Maddaloni. 399 Cicciano Cicciano e Baiano, più i Comuni di Cimilile, Casaiuarciano e Visciano del Circondario di No la, e quello di Scisciano del Circondario di Marigliano. 400 Acerra Acerra, Arienzo e Marigliano, meno Scisciano. 401 Nola Nola, meno i Comuni di Cimiti le, Casamarciano e Visciano : Palma, Lauro e Saviano.

185 166 PROVINCIA o > tu '55 «- 5 o 3 tu'-' ^ SEDB dell' Ufficio principale CIRCONDARI E COMUNI che compongono i Collegi Terra d'otranto Depulali N o Lecce Taranto Gallipoli Brindisi 406 MassaCra 407 Manduria 408 Campi 409 Maglie 410 Tricase Lecce, meno il Comune di Sor bo; Monleroni, S. Cesario, Veruole, i Comuni di Caprarica, di Lecce e Calimera del Cir condario di Mariano, ed i Co muni di Sternatia e Maligna no del Circondario di Soldo. Taranto, Moltola, meno il Co mune di Palagiano; Groltaglie, S. Giorgio, meno i Comuni di Monteparano e Lizzano. Gallipoli, Nardo, Calatone e Pa ratala, più i Comuni di Taviauo e Racale del Circondario di Casarano; Ugento. Brindisi, Ceglie, S. Vito ed Ostuni, il Comune di Latiano del Circondario di Mesagne. Massafra, Martina, Ginosu, il Coni. di Palagiano del Circ. di Moltola. Manduria, Francavillu, Oria e Sava, i Comuni di Monteparano e Lizzano del Circond. di S.Giorgio Campi, Salice, Novoli, Coperlino e Mesagne, meno il Comune di Laliano ; Comune di Sorbo del Circondario di Lecce. Maglie, Carpignano, Otranto, Ca talina, Cutrofianó, Martano, me no i Comuni di Caprarica, dì Lecce e Calimera. Solelo, meno i Comuni di Ster natia e di Marlignano. I Comuni tli Minervino, Specchiagallone, Cersignanoe Cocumola del Circ. di Poggiardo;Com. di Supersano del Circ. di Tricase. Tricase, meno i Comuni di Su persano, RufTano e Specchiapreli; Alessano, Gagliano, Presicce, Poggiardo, meno i Co muni di Minervino, Specchiogallone, Cersignano e Cocu mola ; i Comuni di RufTano e Specchiapreti del Circondario di Tricase-Comunc di Taurisano del Circondario di Ugento. Circondario di Casarano, meno i Comuni di Taviano e Racale.

186 PROVINCIA Numero progressivo Collegi dei SEDE dell'uflìcio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi 167 Torino Deputati N ' Torino Id. Id. Id. Città di Torino, più i Mandamenti di Pianezza, Rivoli e Veneri»- Reale (*). 415 Aosta Aosta, Gignod, Morgex e Quarl. 416 Avigliaua Avigliana, Almese,Condove e Giaveno. 417 Bricherasio Bricherasio, Luserna, San Secon do, Torre di Luserna, Perrcro e Perosa. 418 Caluso Caluso, Aglio, Rorgomasino, San Giorgio e Strambino. 419 Carmagnola Carmagnola, Carignano, Dibassa no e Poirino. 420 Chicli Chieri, Moncalieri, Riva di Chieri e Sciolze. 421 Cliivasso Chivasso, Brirsasco, Casalborgone, Gassino, Montanaro e S. Be nigno. 422 Cirio Cirio, Caselle, Piano, Rivarolo e Volpiano. 423 Cuorguè Cuorgnè, Castellamonle, Locana Ponte e Vistrorio. 424 Ivrea Ivrea, Azeglio, Lessoto, Pavone, Settimo Vittoue e Vico. 425 Latizo Lanzo,Barhania, Cercs, torio, lìivara e Viù. 426 Piuerolo Pinerolo, Cavour, Cumiana e Fenestrelle. 427 Susa Susa, Bussolino, Ccsana e Oulx. 428 Vigone Vigone, Buriasco, None, Pancalieri e Villafrauca. 429 Verrès Verrès, Chàtillon e Donuaz. (*) La Giunta i nutrici pa' zionc dei quattri Collegi e, di concerto col Governatore, delerminerà la circoscri- sovraindicati.

187 168 o._ Sa» SEDE CIRCONDÀRI E COMUNI PROVINCIA e» o dell' Ufficio Nn prog dei ( principale che compongono i Collegi Trapani 430 Calatafimi Castellammare, Calatafimi con Vi ta ; Gibellinn con Salaparula, Deputati N. 4. meno Pòggiorcale aggregato al Circondario di Santa Marghe rita, Collegio Sciacca; Salcmi. «1 impani Trapani, Monte S. Giuliano, Paccco con Xilla Marsala Marsala, Circondario ed isola di Pantellaria; Circondario ed iso la di Favignana, Mazzara. 433 Castelvctrano l'arianna. Santaninfa, Castelvelrano con Campobello, Mcnli. PROVINCIA «ivo llcgi ro SEDÈ MANDAMENTI E COMUNI ZJ w a dell'ufficio 3 SC <K 2 «principale che compongono i Collegi Umbria 434 Perugia Perugia con i Comuni di Biscino, 435 Id. Castiglione, Coccorano, Colpa- Deputali N. 10. lombo, Costacciaro e San Cristino (del Mandamento di Gub _<- bio), più i Comuni di Cibottola e Picgaro del Mandamento di Cittadelle Pieve, Fralla meno il Comune di Pictralunga ag gregato a Cillà di Castello. Magione, meno Agello dato a Castiglion del Lago (*). 436 Città di Castello Città di Castello, più il Comune ifi Pictralunga del Mandamento di Fratta, Gubbio meno Bisci no. Castiglione, Coccorano, Colpalombo, Costacciaro e S. Crislino dati al Mandamento di Pe rugia. 437 Fuligno Fuligno. meno icomuni di Rasigli» e Scopoli dati al Mandamento di Trevi, Assisi, Gualdo-Tadino, Nocera. Spello meno i Comuni di Cannara e Collemancio dati ni Mandamento di Bcvagna. (*) La Giunta i umicipa e, di concerto col l' Intendente Generale, delerminerà la circoscrizioni- de due Cu legi di Perugia.

188 169 PROVINCIA t- m =; SEDE dell' Uilioio principale MANDAMENTI E COMUNI che compongono i Collegi Segue Umbria ) Orvielo Poggio Mirtelo Rieli Spoleto Terni Castiglion del Lago, con Agello del Mandamento di Magione, Orvielo, Ficulle, Città della Pie ve, meno i Comuni di Ciboltola e Piegaro dati al Mandamento di Perugia. Poggio Mirtelo, Canemorto, Fara, Magliuno, Narui. liieti con i Comuni del Manda mento di Terni, cioè Aronne, bonacquisto, Castel di Lago, Collcstatte, Papigno, Potino e Piedilugo; Roccasiuibalda. Spolelo, meno Fercttello, più i Comuni di Apagni, Montesanto, Postignano e Sellano, del Man damento di" Trevi; Norcia e Ca scia. Terni, meno Arrone, Honacquisto, Castel di Lago, Collestatlc, Pa pigno, Piedilugo e Polino, più il Comune di Fereltello, tolto a Spolelo; Amelia. Todi Todi, Bevagna con i Comuni di Cunnara ecolicmanciodel Man damento di Spello, Montefalco, Trevi con i Comuni di Rasiglia e Scopoti del Mandamento di Fuligno, e meno quelli di Apagni, Montesanto, Posti gnano e Sellano dali al Man damento di Spolelo. Visto d'ordine di S. M. 11 Ministro dell'interno M. MINGHETTI 12

189 no N. 22. Decreto di nomina del signor Salvatore Marchese a Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pubblica, in vece del marchese Torrearsa che passa alle Finanze. 14 gennnro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE Decreta : NELLE PROVINCIE SICILIANE Art. 1. Il signor Salvatore Marchese è nominato Consigliere della Luogotenenza pel Dicastero della pubblica Istruzione inrimpiazzamento del marchese di Torrearsa che assume dal giorno di oggi la direzione del Dicastero delle Finanze conservando la presidenza del Consiglio. Art. 2. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio nale, sia pubblicato nei luoghi consueti, ed inscritto negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Palermo li 14 gennaio Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO

190 N. 23. Decreto che stabilisce l'indennità dei Ricevitori dei Rami e Dritti Diversi gcnnaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari cato del Dicastero delle Finanze; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. L'indennità del minimum pei Ricevitori dei Rami e Dritti Diversi, che per decreto del 28 settembre 1859 era stata e- levata da ducati novanta a ducati centoventi annuali pei soli Ricevitori di posteriore elezione, resta elevata alla detta ci fra di ducati centoventi per tutti i Ricevitori indistintamente, meno per gli esercenti provvisori che non hanno reso la cau zione legale. Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 18 gennaro Il Consigliere di Luogotenenza Presidente del Consiglio MARCHESE DI TORREARSA Il Luogotenente Generale del Ite MONTEZEMOLO

191 172 N. 24. Decreto col quale viene soppressa la Ispezione Generale della Guardia Nazionale di Sicilia. 21 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Vista la legge e i regolamenti già adottati in Sicilia per la Guardia Nazionale; Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di castero dell'interno; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. La Ispezione Generale della Guardia Nazionale di Sicilia è soppressa. - Art. 2. D Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 21 gennaro Il Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell'interno E. AMARI Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO

192 IV Decreto col quale si chiamano in osservanza taluni articoli del Codice penale Sardo, relativi agli attentati all'esercizio dei dritti politici. 25 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposta dei Consiglieri incaricati degli Affari del l'interno, e della Giustizia e Culto; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. Sono chiamati in osservanza in queste Provincie gli arti coli 190, 191, 192 e 193 del Codice Penale vigente nelle Provincie settentrionali del Regno che formano la Sezione la del Capitolo 1 Titolo 3 di esso Codice; e sono i seguenti : Dell'attentato all'esercizio dei dritti politici. «Art Allorchè con violenze, o vie di fatto, o mi nacce, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini. l'esercizio dei propri dritti politici, i colpevoli saranno pu niti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenza del reato. «Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'e sercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sem pre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffìzi. k Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

193 174 «Art Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della re clusione, o coll'interdizione dai pubblici uffizi. «Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'uf ficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque. «Art Chiunque abbia al tempo delle elezioni com prato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell' interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore, secondo la gravità e conseguenze del reato. «Art Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti arti coli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispet tive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli e- lettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elet torali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei de putati al Parlamento Nazionale; non minore di tre, nè mag giore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecentocinquanta a due mila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo. «La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle per sone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali. «Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si procederà ad istru zione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali sa ranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.)) Art. 2. Il presente decreto avrà immediata esecuzione.

194 175 Ordina che il medesimo nelle solite forme sia pubblicato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Palermo li 25 gennaro Il Luogotenente Generale del Re MOMTEZEMOLO F. ORLANDO E. AMARI N. 26. Decreto col quale si aggiungono alla pianta organica dell'am ministrazione dei Dazi Indiretti un posto di Controllore di seconda classe e due Tenenti d'ordine di terza classe. 25 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Considerando che la elevazione di già ordinata della Do gana di Agosta alla prima classe, impone colà la presenza di un Controllore giusta la legge esistente: e che pel traffico dei vapori accresciutosi in questo porto si è sperimentato il bisogno di un maggior numero di Tenenti, per lo servizio in ispecie secondo il novello regolamento di spedizione e di sbarco dei generi; Sulla proposizione del Consigliere pel Dicastero delle Fi nanze; Udit o il Consiglio di Luogotenenza; Decreta: Art. 1. Alla pianta organica dell' Amministrazione dei Dazi Indi retti, sono aggiunti un posto di Controllore di seconda classe e due Tenenti d'ordine di terza classe.

195 176 Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 25 gennaro N Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere di Luogotenenza Presidente del Consiglio MARCHESE DI T0RREARSA Decreto di nomina del conte Amari a Consigliere di Luogo tenenza pel Dicastero dell'interno coll'incarko di presiedere il Consiglio di Luogotenenza. 31 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE In virtù dei poteri conferitigli col Regio decreto delli 2 di' cembre Decreta : Art. 1. Il conte Michele Amari è nominato Consigliere di Luogo tenenza pel Dicastero dell'interno, in rimpiazzamento del Pro fessore Emerico Amari che ha dato le sue dimissioni, e coll'incarico di presiedere il Consiglio di Luogotenenza. Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza avvocato Salvatore Marchese è interinamente incaricato della firma del detto Dicastero. Art. 3. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio

196 177 naie, sia pubblicato nei luoghi consueti, ed inserito negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Palermo li 31 gennaro N. 28. Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Decreto di nomina del Generale Carini a Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza pubblica. 31 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE In virtù dei poteri conferitigli col Regio decreto delli 2 di cembre Decreta: Art. 1. Il Generale cavaliere Giacinto Carini è nominato Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Sicurezza pubblica, in vece del signor barone Turasi Colonna che ha dato le sue dimis sioni. Art. 2. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio nale, sia pubblicato nei luoghi consueti, ed inserito negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo 31 gennaro Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO

197 178 N. 29. Decreto col quale si is (Uniscono in Messimi ed in Catania dei Comandi Superiori della Guardia Nazionale coi rispettivi Stati Maggiori. 8 fcbbraro 1801 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visti gli articoli 55, 69 e 71 della legge del i marzo 1848; Considerando che pel forte contingente che presenta la Guar dia Nazionale in Messina ed in Catania si rende necessario nello interesse del servizio che fosse nominato sì nell' una che nell'altra un Comandante Superiore, ed uno Stato Mag giore all'immediazione dello stesso; Sulla proposizione del Consigliere della pubblica Istruzione incaricato interinamente del Dicastero dell'interno; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. È istituito in Messina ed in Catania un Comandante Su periore della Guardia Nazionale col grado di Colonnello Bri gadiere. Art. 2. Sarà alla immediazione di ciascuno di essi uno Stato Mag giore territoriale composto da un Maggiore capo dello stesso, da due Capitani, quattro Luogotenenti e quattro Sottotenenti. Art. 3. I Consigli civili di dette città si occuperanno a votare un assegno mensile pel mantenimento del rispettivo officio, pei gasti di scrittoio e basso servizio.

198 179 Art. 4. Il Consigliere del Dicastero dello Interno resta incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 8 febbraro Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere della pubblica Istruzione incaricato del Dicastero delto Interno SALVATORE MARCHESE N'. 30. Decreto che istituisce una medaglia commemorativa da distri buirsi a coloro che politicamente o militarmente presero parte ai fatti gloriosi del 1848 in Sicilia. 14 febbraro 1861 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE In virtù dei poteri accordatigli col Real decreto del 2 di cembre 1860; Visto il decreto delli 12 dicembre 1860, che istituisce una medaglia commemorativa da distribuirsi ai cittadini che pre sero parte attiva alla guerra d' indipendenza di detto anno; Considerando che se la guerra del 1860, fu feconda di gran di eventi, mercè i quali la maggior parte dltalia, si trova oggi felicemente riunita sotto la gloriosa Bandiera Costitu zionale di Re Vittorio Emanuele II, i fatti politici del 1848 hanno arditamente preparato così fausto avvenimento; Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dica stero della pubblica Sicurezza; Decreta : Art. 1. È istituita una medaglia commemorativa da distribuirsi a tutti coloro che faranno costare con documenti autentici del

199 180 l'epoca di aver preso importante parte sia politicamente, sia militarmente ai gloriosi fatti per cui nel 1848 la Sicilia si redense dalla dominazione borbonica. Art. 2. Questa medaglia sarà d'argento per i componenti il Comi tato Generale che assunse in Palermo la qualità di Governo Provvisorio della Sicilia, per tutti i mutilati o feriti in quei fatti d'armi, ed in bronzo per gli altri. Art. 3. Una Commissione espressamente nominata sottoporrà nel più breve termine possibile alla Luogotenenza il modello di detta medaglia, che dovrà raffigurare da una parte la Sicilia libera che spiegando il Vessillo Nazionale Italiano si ^stringe alla gloriosa Dinastia di Savoia, e porterà dall'altra la leg genda analoga all'epoca, che deve rammemorare. Detta Com missione proporrà contemporaneamente il nastro al quale do vrà appendersi detta medaglia. Art. 4. E Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Palermo li 14 febbraro Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO pel Il Consigliere di Luogotenenza Dicastero della Sicurezza pubblica G. CARINI

200 N Decreto che dispone di pubblicarsi in Sicilia le leggi, i de creti e i regolamenti sulla coscrizione militare vigenti nelle altre Provincie d'italia. 17 febbraro 1861 IL LUOGOTENEITE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari cati dei Dicasteri della Sicurezza pubblica e dell'interno; Inteso il parere del Consiglio di Luogotenenza; Visto il Real decreto del 2 dicembre ultimo; Visto l'articolo 75 dello Statuto del Regno; Ritenuto che tutte le popolazioni d'italia hanno egualmente il dovere di concorrere con egual proporzione alla sacra di fesa del territorio Italiano; Considerando che le disposizioni del decreto Dittatoriale del 14 maggio 1860 e dei regolamenti che lo seguirono sulla milizia nazionale attualmente in vigore nelle provincie Sici liane, ispirate com'erano da un bisogno straordinario ormai cessato, sarebbero troppo gravose per la popolazione di que st'isola; In virtù dell' autorità delegatagli dall' art. 1. del cennato decreto del 2 dicembre; Decreta: Art. 1. Saranno immediatamente pubblicati nelle provincie Sici liane le seguenti leggi, regolamenti, reali decreti ed appen dici al regolamento, relativi alla legge militare già vigente nelle altre provincie dello Stato, cioè.

201 4 82 La legge del 20 marzo Il Real decreto del 21 marzo 1855, con cui si approva il regolamento per la esecuzione della detta legge. Il Real decreto del 14 luglio 1856, da cui venne ap provato un appendice al suddetto regolamento. Il Real decreto del 12 giugno La legge del 13 luglio ed il Real decreto del 29 agosto dello stesso anno, quest'ultimo portante approvazione della seconda appendice al regolamento medesimo (1). Art. 2. Sarà con altro decreto indicata l' epoca precisa in cui le leggi, i decreti, il regolamento, e le appendici al regolamento suddetto dovranno avere la loro piena esecuzione. Art. 3. I Consiglieri di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza pubblica e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del. presente decreto, il quale munito del Suggello dello Stato, sarà pubblicato, ed inserto nella raccolta degli atti del Go verno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo 17 febbraro Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Maggior Generale Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza pubblica G. CARIA"! Il Consigliere dell'istruzione pubblica incaricato del Dicastero dell'interno SALVATORE MARCHESE Visio i Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia FILIPPO ORLANDO (1) Le cennate leggi, decreli, regolamenti e appendici sono stati pubblicati in un volume separato.

202 N Decreto che applica alla Sicilia con talune modificazioni i Co dici penali e di procedura penale e le Leggi sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi dei funzionari dello stesso ordine, pubblicati in Torino in novembre 1859, non che i regola menti che vi hanno relazione. 17 fcbbraro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE In virtù dei poteri conferitigli col Real Decreto 2 dicem bre 1860; Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato degli Affari di Grazia e Giustizia; Sentito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta: Art. 1. Dal dì 1 novembre 1861 avranno esecuzione nelle Pro vincie Siciliane, salve le modificazioni espresse negli articoli seguenti, il Codice penalo approvato per legge data a Torino nel giorno 20 novembre 1859 ; il Codice di procedura pe nale approvato con legge del detto giorno; la Legge sull'or dinamento giudiziario, e l'altra sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, del 13 e 20 novembre A tal uopo i Codici e Leggi sopradette saranno pronta mente e regolarmente pubblicati nelle enunciate Provincie, con mettervi a fronte il presente decreto (1). (1) I Codici e le Leggi di cui sopra è parola sono stati pubblicati in vo lumi separati.

203 184 Saranno pure prontamente e regolarmente pubblicati, per avere esecuzione dal sopradetto giorno 1 novembre 1861, in quanto però non si oppongano al presente decreto, e a tutt'altre leggi in vigore, i vari regolamenti dei quali è fatta menzione nei Codici e Leggi come sopra da pubblicarsi. Art. 2. Dal detto giorno 1 novembre 1861 cesseranno di aver vi gore nelle Siciliane Provincie le leggi penali e le leggi di procedura penale che formano la seconda e quarta parte del Codice del già Regno delle Due Sicilie, come ancora tutt'al tre disposizioni di dritto o rito penale che sieno incompati bili coi Codici penali e di procedura penale, di cui è stata sópra ordinata la pubblicazione. Cesseranno contemporaneamente di aver vigore la legge organica dell' ordine giudiziario del 7 giugno 1819, e tut t'altre disposizioni legislative; in quanto concernono la ma teria dell' organizzazione giudiziaria; rimanendo bensì in vi gore, in quanto riguardano la materia della competenza ci vile e commerciale, e non si trovino incompatibili coi Co dici e Leggi da pubblicarsi come sopra. Cesseranno infine alla stessa epoca di aver vigore le leggi finora esistenti sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario. Art. 3. Sarà in Sicilia una Corte Suprema di Cassazione con la resi denza nella città di Palermo, e con giurisdizione su tutte le Provincie Siciliane. Uno o più decreti del Luogotenente Generale del Re fis seranno il numero ed i gradi dei funzionari componenti la medesima Corte di Cassazione non che gli opportuni rego lamenti, in vista delle leggi in vigore sulla procedura civile e penale, del numero ed importanza degli affari, e di tut t'altre circostanze speciali di< queste Provincie. Art. 4. Vi sarà una Corte di Appello in Palermo, altra in Mes sina, altra in Catania.

204 185 Le dette Corti eserciteranno giurisdizione sulle provin cie sulle quali finora hanno rispettivamente esercitato giuris dizione le Gran Corti Civili residenti nelle menzionate città. Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re fisseranno il numero e i gradi dei funzionari componenti le dette Corti d'appello, come ancora le Sezioni in cui andranno divise, in vista de' bisogni della giustizia che dovranno am ministrare ai termini delle leggi. Art. 5. Restano sin da ora fissate come Circoli delle Corti diassisie del Distretto della Corte di Appello di Palermo le provincie comprese in esso Distretto. Le Assisie, ai termini dell'art. 52 della legge sull'ordi namento giudiziario, si terranno ogni trimestre nella città capo-luogo del Circolo; senza pregiudizio delle straordinarie convocazioni di cui è parola nel medesimo articolo. Art. 6. Il secondo comma dell'art. (i9 della legge sull'ordinamento giudiziario si leggerà così : «Pei circoli di Palermo, Messina e Catania la lista an- «nuale dei Giurati, da comporsi nel modo anzidetto, è di 400, «e per gli altri circoli di 200 individui.» Il terzo comma dell'articolo 70 dell'anzidetta legge sarà letto così : «Le Commissioni comunali di Palermo, Messina e Cata- «nia sceglieranno per ciascuna città 16.0 individui, le- Corn ei missioni delle altre città ne sceglieranno 80 per ciascuna.» Art. 7. Vi saranno Tribunali circondariali in numero non mag giore di quindici, da distribuirsi nelle città capi -luoghi di provincia, e in altre città capi-luoghi di circondario, in cui si riconosca il bisogno di istituirli. Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re fis seranno il numero e i gradi dei componenti i diversi Tribu nali circondariali, e le Sezioni in cui dovranno dividersi 13

205 186 Gli stessi, o altri decreti del Luogotenente Generale da emanarsi pria del 1 novembre 1861 provvederanno alla i- stituzione ed alle residenze dei Tribunali circondariali che dovranno stabilirsi oltre a quelli delle città capo-luoghi di provincia ; come ancora a determinare le circoscrizioni ter ritoriali su cui i Tribunali circondariali dovranno esercitare giurisdizione. Questo, o questi decreti saranno dati, intesi pria i voti dei Consigli provinciali, che saranno a tal uopo al più presto convocati; Salve le disposizioni precedenti, vi sarà in ogni Comune capo-luogo di circondario un Giudice istruttore, che si repu terà far parte del Tribunale circondariale esercente giurisdi zione nel Circondario. Art. 8. Sono in generale conservate le attuali giudicature manda mentali. Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re provvederanno di Giudici mandamentali quelli altri comuni dove il bisogno della giustizia il richiegga. Ne' comuni che non avranno Giudici di mandamento la giustizia mandamentale sarà amministrata da vice-giudici, che si reputeranno dipendenti dai giudici titolari residenti nei capo-luoghi de' mandamenti. Art. 9. Posciachè saranno emanati i decreti di cui è parola negli articoli 3, 4, 7, 8 del presente decreto, saranno fatte e re golarmente pubblicate le tabelle delle magistrature tutte del l'isola. Art. 10. Resteranno siccome sono le magistrature e le giurisdizioni in materia commerciale. Art. 11. Dovunque, a tenore dei Codici e leggi da pubblicarsi come sopra, per nomine da farsi o ordini da darsi, richieggonsi decreti reali, saranno per Sicilia emanati decreti del Luo gotenente Generali.1 del Re nelle Provincie Siciliane.

206 187 Dovunque poi richiedesi o supponesi la disposizione o l'opera del Ministro della Giustizia, saranno dati gli ordini o disposizioni dal Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Giustizia. Art. 12. I Consiglieri preposti ai Dicasteri della Giustizia e dell'in terno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, nel le parti che rispettivamente li riguardano. Palermo li 17 febbraro Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere pel Dicastero di Grazia e Giustizia F. ORLANDO N. 33. Decreto col quale viene accolla la dimissione del Consigliere di Luogotenenza signor Orlando. 20 febbraro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Decreta : Art. 1. È accettata la rinunzia al posto di Consigliere di Luogo tenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia fatta dall'avvocato Filippo Orlando, che ritorna alle sue funzioni giuridiche pres so la Gran Corte Civile di Palermo. Art. 2. Ordina che il presente decreto munito del Sigillo nazio

207 188 naie, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella raccolta ufficiale degli atti del Governo. Dato a Palermo li 20 febbraro Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO N. 34. Decreto con cui si accoglie la dimissione del Consigliere di Luogotenenza signor Marchese. 20 febbraro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Decreta : Art. 1. È acccettata la rinunzia dal posto di Consigliere di Luo gotenenza pel Dicastero della pubblica Istruzione fatta dall'av vocato Salvatore Marchese, che ritorna alle funzioni giuridi che presso la Gran Corte Civile di Catania. Art. 2. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella raccolta ufficiale degli atti del Governo. Dato a Palermo li 20 febbraro Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO

208 N Decreto col quale s'incarica temporaneamente il Consigliere di Luogotenenza dell'interno Conte Amari della firma del Di castero delle Finanze. 22 fcbbraro 18G1. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Decreta : Art. 1. D Conte Michele Amari Consigliere pel Dicastero dell'in terno e Presidente del Consiglio di Luogotenenza, è incari cato temporariamente della firma del Dicastero delle Fi nanze. Art. 2. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella raccolta ufficiale degli atti del Governo. Dato in Palermo li 22 febbraro Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO

209 190 N. 36. Decreto di nomina dell'avvocato Santocanale a Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti, coll'incarico temporaneo della firma del Dicastero della Istru zione pubblica. 22 febbraro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Decreta : Art. 1. L'Avvocato Filippo Santocanale è nominato Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia e Culti, ed incaricato temporaneamente della firma per il Dicastero della Istruzione pubblica. Art. 2. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella raccolta degli atti del Governo. Dato a Palermo li 22 febbraro II Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO

210 IV Decketo col quale si scioglie la Compagnia dei Militi a cavallo comandata dal signor Alaimo, e si riducono le altre due co mandate dai signori D'Anna e Varcato. 28 fcbbruro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per la Sicurezza pubblica; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. La Compagnia straordinaria dei Militi a cavallo di Paler mo, eccezionalmente comandata dal Delegato centrale di Go verno signor Alaimo è sciolta. Art. 2. Le altre due compagnie straordinarie, comandate luna dal signor D'Anna composta di 98 militi, e l'altra dal signor Varvaro di 40, sono ridotte la prima a 22 incluso il capo, e l'altra a 18. I signori D'Anna e Varvaro, non che tutti i militi che comporranno le dette due compagnie, continueranno a go dere gli attuali averi. Art. 3. Il Consigliere di Luogotenenza per la Sicurezza pubblica prowederà alla collocazione dei militi della sciolta, e delle ridotte compagnie ; all' oggetto i militi esuberanti potrà de stinarli, tanto al seguito delle diverse compagnie, che al se guito delle guardie di Sicurezza pubblica di Palermo.

211 192 Art. 4. Le suddette esuberanze si ridurranno a misura che si ve rificassero vacanze tanto di guardie di Sicurezza, che di mi liti a cavallo. Art. 5. Il suddetto Consigliere di Luogotenenza per la Sicurezza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 28 febbraro Il Luogotenente Generale del Ite MONTEZEMOLO Il Consigliere per la Sicurezza pubblica G. CAMINI N. 38. Decreto che stabilisce una nuova tariffa per la corrispondenza telegrafica nell'interno della Sicilia. ì marzo 1861 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Considerando che per rendere attuabili in Sicilia le tariffe telegrafiche internazionali stabilite con le più recenti conven zioni, è necessario che venga modificato l' attuale sistema di tassazione dei telegrammi per lo interno della Sicilia, e reso conforme a quello già stabilito nell'italia superiore; Visto che la nuova tariffa interna oltre di rendere più fa

212 193 cili le relazioni telegrafiche internazionali riesce più vantag giosa ai privati; Sulla proposizione del Consigliere dei Lavori Pubblici; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. All'attuale tariffa per le tasse dei telegrammi che sono in viati da una stazione all'altra dell'isola, è sostituita la nuova tariffa annessa al presente decreto. Art. 2. Il Consigliere dei Lavori pubblici e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Palermo 1 marzo Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO li Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dei Lavori pubblici PRINCIPE DI S. ELIA TARIFFA per tassarsi i telegrammi diretti da una stazione all'altra dell'isola. - Per un dispaccic compreso l'indirizzo : Da la 15 parole. Due.» 24 Da 16 a )) )) 36 Da 21 a 30.»» 54 Da 31 a ))» 72 Da 41 a ».» 90 Da 51 a 60...» 1 08 Da 61 a 70..» t.» 1 26

213 194 Da 71 a 80 Due 1 44 Da 81 a 90» 1 62 Da 91 a 100» 1 80 Visto D"ordine del Luogotenente Generale di S. M. IL Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dei Lavori pubblici PRINCIPE DI S. ELIA N. 39. Decreto che istituisce in Messina la Camera di disciplina degli Avvocati. 1 marzo IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati; Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari cato del Dicastero di Grazia e Giustizia; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. È istituita in Messina la Camera di disciplina degli Avvocati. Art. 2. Sono nominati presso la medesima; Presidente il signor Giuseppe Cacopardo; Censore» Paolo La Spada;

214 Segretario Signor Mariano Mirone Tesoriere )) Giovanni Marino Relatore )) Antonino Ricciardi Componenti )> Domenico Rombers» Salvatore Natoli» Giuseppe Sergio» Giovanni Bonfiglio 195 Art. 3. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 1 marzo II Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia FILIPPO SANTOCANALE Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO N. 40. Decreto che istituisce in Catania la Camera di disciplina degli Avvocati. 1 marzo IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINOLE SICILIANE Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati; Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari cato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

215 196 Udito il Consi g lio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. È istituita in Catania la Camera di disciplina degli Avvo cati. Art. 2. Sono nominati presso la medesima : Presidente il signor Santo Di Grazia Censore )) Antonio Ursini Relatore» Filadelfo Faro Segretario» Salvatore Di Bartolo Tesoriere» Rosario Morabito Componenti n Giacomo Bellia» Carlo Crispo )) Giacomo Patti» Giovanni Fernandez. Art. 3. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 1 marzo Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia FILIPPO SANTOCANALK

216 N. 41. Decreto che istituisce 197 in Caltanissetta la Camera di disciplina degli Avvocati. 1 marzo IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati; Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari cato del Dicastero di Grazia e Giustizia; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. È istituita in Caltanissetta la Camera di disciplina degli Av vocati. Art. 2. Sono nominati presso la medesima : Presidente il signor Carlo Miraglia Censore» Luigi Lanzirotti Segretario» Giovanni Scoto Tesoriere» Liborio Marrocco Componenti» Salvatore Martines» Giuseppe Felice Scartata» Giuseppe Zacco» Giuseppe Rava Art. 3. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e

217 198 e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente de creto. Palermo 1 marzo Il Consigliere di Luogotenenza pei Dicastero di Grazia e Giustizia FILIPPO SAIVTOCANALE Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO N. 42. Decreto col quale il Consigliere di Luogotenenza Conte Ama ri, lasciando il Dicastero dell'interno, viene diffinilivamente incaricato di quello delle Finanze. 8 marzo 1S61 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Decreta : Art. 1. ll Conte Michele Amari Consigliere di Luogotenenza pel Di castero dell'interno, Presidente del Consiglio ed incaricato della firma del Dicastero delle Finanze, lasciando a sua richiesta l'interno, resta diffinitivamente in quello delle Finanze. Art. 2. Tutti i Consiglieri di Luogotenenza restano incaricati della esecuzione del presente decreto. Palermo 8 marzo Il Luogotenente Generale del Iìe MONTEZEMOLO

218 IV Decheto di nomina del Barone Cusa a Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno. 8 marzo IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE Decreta : PROVINCIE SICILIANE Art. 1. Il Barone Nicolò Cusa, attuale Governatore della Provincia di Noto, è chiamato temporaneamente da Consigliere di Luo gotenenza al Dicastero dell'interno, invece del Conte Michele Amari passato alle Finanze. Art. 2. Tutti i Consiglieri di Luogotenenza sono incaricati della ese cuzione del presente decreto. Palermo 8 marzo Il Luogotenente Generale del Rc MONTEZEMOLO

219 200 N. 44. Decreto di nomina del Barone Mandralisca a Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pubblica. IL Decreta : 8 marzo LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Art. 1. Il signor Enrico Piraino Barone di Mandralisca è nominato Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pub blica. Art. 2. Tutti i Consiglieri di Luogotenenza sono incaricati della ese cuzione del presente decreto. Palermo 8 marzo Il Luogotenente Generale del Ite MONTEZEMOLO N. 45. Decreto relativo all'uniforme dei Militi dello squadrone di cavalleria della Guardia Nazionale. 22 marzo 1861 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'art. 30 della Legge 4 Marzo 1848 sulla Guardia Nazionale;

220 In virtù dei poteri cembre 1860; Decreta : 201 conferitigli col Reale decreto del 2 di Art. 1 Fino a quando non sia altrimente provvisto i Militi com ponenti lo squadrone di cavalleria della Guardia Nazionale esi stente in Palermo conserveranno l'attuale loro uniforme e con tinueranno nel disimpegno dei servizi loro assegnati sin ora, con facoltà d'indossare le spalline di argento con iscaglia di cavalleria secondo il modello che controsegnato dal Consigliere dello Interno sarà unito al presente. Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 22 marzo 1861 Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno 15. CUSA Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO 14

221 202 Spallina accordala ai militi a cavallo della Guardia Nazionale di Palermo con decreto del Luogotenente Generale del Re in data del 22 marzo, di cui il presente disegno forma parte onde non si varii. Dimensione di rigore. 1. La scaglia al boltone della spalla avrà centimelri cinqui' ili larghezza. 2. La pialellina avrà centime tri 9 Vt di larghezza, e cin que dall' ultima scaglia alla periferia. 3. Il cordoncino, elic. circonda la pialellina sarà posto al l' estremo lembo di essa, e in malto, cioè senza bruni tura. 4. La frangia in cordoncini bril lantati, e non potrà eccedere i cinque centimetri di al tezza. Per copia conforme 11 Consigliere pel Dicastero dell'interno BARONE CUSA

222 N Decreto col quale V Istituto d' incoraggiamento di Palermo è dichiarato Comitato locale, onde raccogliere ed inviare i prodotti della Sicilia all'esposizione Italiana di Firenze. 22 marzo 1861 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto il Decreto del dì 8 luglio 1860, che stabilisce di aprirsi in settembre 1861 in Firenze una esposizione dei pro dotti agricoli industriali e di belle-arti d'italia; Veduto il regolamento generale all'uopo formulato, nel quale fra l'altro è statuita la creazione di Comitati locali per prendere tutte le disposizioni utili alla buona riuscita della esposizi'auo per eccitare i concorrenti alla medesima, per decidere sull'am missione o rifiuto degli oggetti presentati, e per curare l'invio dei medesimi; Volendo provvedere a che i produttori ed artisti delle pro vincie Siciliane abbiansi le opportune agevolezze per la tra smissione dei lavori che presentar volessero alla esposi zione; Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero deh" Interno; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. L'Istituto d'incoraggiamento d'agricoltura, arti e manifat

223 204 ture per la Sicilia è dichiarato Comitato locale per le provincie Siciliane per la raccolta, esame ed invio dei prodotti agrari, manifatturieri e di belle-arti alla esposizione Italiana, che avrà luogo in Firenze. Art. 2. Esso potrà farsi rappresentare per le disposizioni da adottarsi all'uopo da un Comitato di soci, eletto dal suo seno, il quale, per organo del Presidente, corrisponderà colle Società eco nomiche, e colle Commissioni comunali dell'isola. Art. 3. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 22 marzo 1861 li Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno B. CUSA. Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO IV, 47. Decreto col quale si istituiscono nelle tre Università di Sicilia le scuole dei lavori anotomici e di Anatomia topografica. È seguilo dal Regolamento 5 aprile IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Volendo promuovere lo studio dell'anatomia descrittiva, e completare lo insegnamento della Medicina operativa;

224 205 Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di castero della pubblica Istruzione: Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. Alla cattedra di Anatomia descrittiva di ciascheduna Uni versità è aggiunta una Scuola di lavori anatomoci, alla quale sarà destinato un Settore. E però all' attuale Settore ne sarà aggiunto un altro, ed ambidue saranno Dottori aggre gati alla Facoltà medica, ed avranno diritti, doveri e sti pendi uguali. Art. 2. Alla cattedra di Medicina operativa in tutte tre le Università è aggiunta la Scuola di anatomia chirurgica o topografica. Essa verrà affidata ad un Dottore aggregato alla Facoltà me dica col titolo di Chirurgo Settore, a cui è assegnato l'an nuo stipendio di lire Art. 3. I lavori anatomici saranno oggetto di esami speciali per chi aspira al grado di laurea in medicina e in chirurgia. Lo sarà pure l'anatomia chirurgica pei chirurgi. Art. 4. Sono istituiti dei premi d' incoraggiamento, da darsi agli studenti di medicina e chirurgia, che riuscisser primi in un esperimento di lavori anatomici. Art. 5. Un regolamento da noi approvato determinerà le rispettive incombenze dei due Settori di anatomia e del Chirurgo Set tore, e quanto altro abbisogni alla esecuzione di questo de creto. Art. 6. I Consiglieri di Luogotenenza pei Dicasteri della pubblica

225 206 Istruzione e delle Finanze, sono incaricati, ciascuno perla parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. Palermo 5 aprile Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della pubblica Istruzione BARONE DI MANDRALISCA Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero delle Finanze Presidente del Consiglio CONTK AMARI Il Luogotenente Generale del Ite MONTEZEMOLO REGOLAMENTO per le scuole dei lavori anatomici e di anatomia chirurgica, in esecuzione dell'art. 5 del decreto di questa stessa data Art. 1. Essendo stati dati due Settori alla cattedra di anatomia nelle tre Università, l'un di essi ad anni alterni sosterrà la Scuola de' lavori anatomici, e l'altro farà le preparazioni bi sognevoli al corso delle lezioni di Anatomia descrittiva, e so stituirà il Professore della stessa nel caso di temporaneo im pedimento. Ove poi vacasse la cattedra, ciascheduno di essi colla medesima annua alternativa la occuperà come Profes sore straordinario, finche non venga provveduta di Professore ordinario. In tal caso, l'assistente al Settore funzionerà da Settore, ed i due Settori alterneranno annualmente tra la cat tedra e la scuola dei lavori anatomici. In tutte le loro funzioni essi si suppliranno vicendevolmente nei casi di legittimo im pedimento.

226 207 Art. 2. Ai due Settori è dato l'obbligo delle sezioni cadaveriche, che occorreranno nelle cliniche universitarie, e quello an cora di prestarsi alle sezioni richieste dal Professore di Ana tomia patologica. Questi servizi saranno precisati con apposito regolamento dalla Ispezione accademica di ciascheduna Uni versità. Art. 3. La durata dei lavori anatomici non sarà minore di due ore e mezzo, a giorni alterni per ora, ed avran luogo nell'anfi teatro anatomico e sue adiacenze, nelle ore pomeridiane, in continuazione degli studi del mattino. Art. 4. Lo studio di Anatomia chirurgica sarà dato nel medesimo locale, collo stesso orario, e a giorni alternati con quelli della Scuola dei lavori anatomici. Il Chirurgo Settore, che vi è pre posto supplirà il Professore di medicina operativa nei casi di temporaneo impedimento. Art. 5. I Settori anatomici, e il Chirurgo Settore, ove supplissero a lungo i professori ordinari nelle rispettive Cattedre, avran diritto alle indennità, di cui è parola all'art. 86 della legge sulla pubblica Istruzione. Art. 6. Gli studenti in medicina e in chirurgia si eserciteranno il primo e il secondo anno di corso nei lavori anatomici, e gli studenti in chirurgia il terzo ed il quarto anno nei lavori di Anatomia topografica. Art. 7. Ogni biennio, cominciando dalla fine del secondo anno di questa istituzione, saranno abilitati ad un concorso gli studenti di medicina e di chirurgia. Dei due che risulteranno primi l'uno sosterrà l'ufficio di Settore-assistente ai lavori anatomici, e l'altro quello di Settore-assistente ai lavori di Anatomia chi rurgica.

227 208 Ognuno di essi pel biennio che dura il loro ufficio, avrà lire 300 annue, e alla fine del corso il premio della laurea franca di qualsivoglia tassa. Per il primo biennio un solo Set tore provvisorio assisterà ed aiuterà nelle due scuole i ri spettivi Settori. Palermo 5 aprile Il L'approvo Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO pel Il Consigliere di Luogotenenza Dicastero della pubblica Istruzione BARONE DI MANDRALISCA IV. 48. Decreto col quale si raddoppiano nel Liceo Ginnasio di Palermo talune scuole. 5 aprile IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Onde ovviare agli inconvenienti sperimentati sia per lo in segnamento, sia anche per la disciplina in talune scuole del Liceo Ginnasio di Palermo per lo esorbitante numero di stu denti; Sulla proposta del Consigliere della pubblica Istruzione; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. Sono raddoppiate nel Liceo Ginnasio di Palermo le seguenti cattedre :

228 Di lingua italiana con gli elementi di geografia e sto ria per la la Classe con l'annuo stipendio di.. L Altra identica per la seconda classe con.» Di lingua e letteratura italiana con un incari cato per dare lezioni nei giorni dispari alla terza clas se con...» Di lingua latina con» Di lingua francese con un incaricato per dare lezioni in ogni settimana nei giorni pari con..» Di geografia e storia con un incaricato per dare tre lezioni la settimana alla terza classe nei giorni pa ri con )>, Di aritmetica e di disegno lineare, e principii di geometria piana con uno incaricato dello insegna mento con» Di calligrafia con un incaricato delle lezioni con» Finalmente vi sarà un catechista da scegliersi fra i bibliotecari con un soprasoldo di....» 300 Art. 2. I Consiglieri della Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della ese cuzione del presente decreto. Palermo 5 aprile Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della pubblica Istruzione BARONE DI MANDRALISCA Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero delle Finanze Presidente del Consiglio CONTE AMARI

229 210 N. 49. Decreto che istituisce in Girgenti la Camera di disciplina degli Avvocati. 8 aprile IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto il decreto dei 2 dicembre 1841 riguardante lo sta bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati; Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza inca ricato del Dicastero di Grazia e Giustizia; Udito il Consiglio di Luogotenenza : Decreta : Art. 1. È istituita in Girgenti la Camera di disciplina degli Av vocati. Art. 2. Sono nominati presso la medesima : Presidente il signor Giuseppe De Luca Censore s Giambattista Picone Relatore «Rosario Cipollina Segretario» Pasquale Vaccaro Tesoriere M Michele Biondi Componenti» Giuseppe D'Alessandro )) Diego Cigna )) Giuseppe Mirabile

230 211 Art. 3. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 8 aprile Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia F. SANTOCANALE N. 50. Decreto che istituisce in Palermo, Messina e Catania le Com missioni provinciali per la liquidazione diffinitiva dei danni arrecati dalle truppe borboniche in Sicilia. 12 aprile IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduti i decreti dittatoriali del 18 maggio, 8 e 9 giu gno 1860, relativi ai danni cagionati in Sicilia dalle truppe borboniche negli ultimi disastrosi avvenimenti; Vedute le istruzioni approvate in data del 18 dello stesso mese di giugno; Volendo provvedere in modo diffinitivo alla continuazione dei pagamenti in favore di tante sventurato famiglie che sof

231 212 fersero per la patria, e degli esteri residenti in quest'isola all'epoca degli avvenimenti anzidetti; Sulla proposta dei Consiglieri di Luogotenenza pei Dica steri delle Finanze, dell'interno e degli affari Ecclesiastici; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Deck età: Art. 1. Sono istituite in Palermo, Messina e Catania delle Com missioni provinciali, le quali sulle notizie che potranno ap prestare i verbali delle Commissioni verificatrici dei danni di ciascun comune, e gli originali documenti in appoggio agli stessi, non che sopra qualunque altro elemento che repute" ranno utile, stabiliranno diffinitivamente l' ammontare delle perdite sofferte da ciascun individuo,, e gli rilasceranno un certificato a stampa a firma di tutti i Componenti, giusta il modello che verrà opprovato dal Governo, rappresentante la cifra d'indennizzamento allo stesso individuo attribuita, fatta sottrazione delle somme in qualunque modo pagate in linea di acconto. Art. 2. Le suddette Commissioni saranno composte di tre Consiglieri provinciali, che lo stesso Consiglio della Provincia delegherà, e di tre altri funzionarj da destinarsi dal Governo, verranno presedute dal Governatore della Provincia, ed assistite da im piegati a scelta del Governo medesimo. Art. 3. Ove trattisi di rimborso dei danni immobiliari le Com missioni pria della consegna allo interessato del certificato di credito, cureranno di avvertirne il pubblico per mezzo del Giornale Officiale, e ciò per gli effetti di legge ai termini del Sovrano Rescritto del 2 settembre Art. 4. Il Tesoriere Generale sceglierà trai Capi di Ripartimento o di Sezione della Tesoreria una Commissione, la quale sulle

232 213 liste di carico che riceverà dai Dicasteri dell'interno e degli affari Ecclesiastici, forniera da una parte nel termine di due mesi uno stato generale dell'introito, che si potrà ricavare in ciascun anno da fondi di beneficenza contemplati nel de creto del 9 giugno 1860, e spedirà dall'altra le liste anzidette agli Agenti della percezione, che avran l'obbligo di riscuotere dai rispettivi amministratori le somme in esse annotate e ne terranno conto a parte. Art. 5. Riconosciutosi lo intero ammontare dei danni nelle tre pro vincie di Palermo, Messina e Catania, non che lo effettivo in troito annuale proveniente dai fondi di beneficenza assegnati dal decreto suddetto, i Governatori ed il Tesoriere Generale rassegneranno i rispettivi stati al Governo, che stabilirà la somma da destinarsi in ogni anno al pagamento del credito in favore dei danneggiati, e determinerà il modo con cui dovrà eseguirsi. Art. 6. I Consiglieri di Luogotenenza pei Dicasteri della Finanza, dello Interno e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati, cia scheduno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto e dei relativi regolamenti. Palermo 12 aprile Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere pel Dicastero delle Finanze Presidente del Consiglio CONTE AMAI» Il Consigliere pel Dicastero dell'interno BARONE CUSA. Il Consigliere pel Dicastero degli all'uri Ecelesiastici F. SANTOCANALE

233 214 N. 51. DEcnETo che scioglie il Consiglio comunale di Palermo, e no mina il Pretore Duca della Verdura a Delegato straordinario del Governo. 12 aprile IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il Reale decreto dei 30 dicembre 1860; Visti gli articoli 144, 214, 222 della legge del 23 otto bre 1859; Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Palermo, sulla nomina della Giunta municipale, in data 1 7 febbraro e 30 marzo 1861, non che le determinazioni date sulle stesse dal Governatore della provincia, in data delli 22 marzo e 11 aprile; Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di castero dell' Interno; Udito il Consiglio di Luogotenenza; Decreta : Art. 1. Il Consiglio comunale della città di Palermo è sciolto. Art. 2. Con altro decreto sarà provveduto, entro il termine di leg ge, alla convocazione degli elettori comunali onde procedere alle nuove elezioni.

234 215 Art. 3. Dalla data del presente decreto sino al giorno della riu nione effettiva del nuovo Consiglio comunale e della elezione della Giunta, l'amministrazione del Comune resta affidata al Pretore, in atto esercente, signor Duca della Verdura, qual Delegato straordinario del Governo colle attribuzioni definite dalla legge, rimanendo lo stato civile affidato ai funzionari che ne sono stati incaricati finora. Art. 4. Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta degli Atti del Governo, man dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Palermo 12 aprile Il Luogotenente Generale del Re MONTEZEMOLO Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'interno B. CUSA N. 52. Regio Decreto col quale viene accettata la dimissione del Luogotenente Generale marchese Montezemolo. 14 aprile VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA Visto il nostro decreto 2 dicembre 1860, con cui abbiamo nominato il Senatore del Regno Marchese Massimo Corderò

235 216 di Montezemolo Nostro Luogotenente Generale delle Provincie Siciliane; Vista la sua domanda colla quale per motivi di salute chiede di essere dispensato da tale carica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio; Abbiamo ordinato ed ordiniamo : Il Senatore del Regno Marchese Massimo Cordero di Mon tezemolo è sulla sua domanda dispensato dalla carica di No stro Luogotenente Generale nelle provincie Siciliane. Il Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti. Dato a Torino, addi 14 aprile VITTORIO EMANUELE C. CAVOUR IV. 53. Regio Deciieto col quale il Luogotenente Generale dell'esercito cavaliere Alessandro della Rovere è nominato Luogotenente Generale in Sicilia. U aprile VITTORIO EMANUELE II RE D' ITALIA Visto il nostro decreto in data d'oggi, col quale il Sena tore del Regno Marchese Massimo Cordero di Montezemolo Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Siciliane venne, in seguito a sua dimanda, dispensato da tal carica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segre tario di Stato per gli Affari Esteri;

236 217 Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue : Articolo Unico. Il Luogotenente Generale del Real Esercito Cavaliere Ales sandro Della Rovere Intendente Generale dell'armata, è no minato Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Sici liane. L' anzidetto nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà re gistrato alla Corte dei Conti. Dato a Torino, li 14 aprile VITTORIO EMANUELE C. CAVOUR IV. 54. Regio Decreto col quale l'amministrazione di Sicilia presso la Luogotenenza Generale tiene divisa in Dicasteri, con mettervi a capo dei Segretari Generali. 14 aprile VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA Visto il nostro decreto del 2 dicembre 1860 num. 4470, col quale fu stabilita la Luogotenenza Generale per l'isola di Sicilia; Visto l'altro nostro decreto del 14 febbraro 1861 n. 4630, con cui si dichiarò nulla innovato intorno all'ordinamento ed alle attribuzioni della Luogotenenza di Sicilia salvo in quanto all'esercizio dei pieni poteri; Sentito il Consiglio dei Ministri; 15

237 218 Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Se gretario di Stalo per gli affari Esteri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue : Art. 1. L'Amministrazione delle Provincie dell'isola di Sicilia presso la Luogotenenza sarà divisa nei seguenti Dicasteri: 1 Interno e Sicurezza pubblica; 2 Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici; 3 Istruzione pubblica ed Agricoltura e Commercio e La vori pubblici; 4 Finanze. Il Dicastero dell'interno e della Sicurezza pubblica po trà, occorrendo, essere diviso in due Dicasteri per decreto del Luogotenente. Art. 2. A capo dei predetti Dicasteri saranno proposti dei Segre tari Generali. Art. 3. Saranno determinati con particolari istruzioni gli affari che devono essere deferiti all'amministrazione centrale e quelli che debbono essere spediti immediatamente dalla Luogote nenza Generale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, man dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Torino, addi 14 aprile VITTORIO EMANUELE C. CAVOUll

238 219 IV. 55. Decreto col quale si accoglie la dimissione dei Consiglieri di Luogotenenza e dei loro Segretari Generali, si lasciano in dipendenti l'uno dall'altro i Dicasteri dell'interno e della Si curezza pubblica formando due distinte amministrazioni, e si nominano i nuovi Segretari Generali. 21 aprile IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il Real decreto delli 14 corrente aprile, col quale venne data novella forma alla Luogotenenza del Re in que ste provincie; Ritenuta la dimissione rassegnata al marchese Montezemolo da tutti i membri del Consiglio di Luogotenenza, e dal me desimo accettata con preghiera di continuare in uffizio sino al termine dei suoi poteri; Ritenuta pure la dimissione contemporaneamente data ed in egual modo accettata dai Segretari Generali dei singoli Dicasteri; Decreta : Art. 1. Il conte Michele Amari, barone Nicolò Cusa, generale Gia cinto Carini, barone Piraino di Mandralisca, avvocato Filippo Santocanale, principe Romualdo Trigona di Sani' Elia sono dispensati dietro loro dimanda dalle funzioni di Consiglieri di Luogotenenza. Art. 2. Sono dispensati dietro loro dimanda dalle funzioni di Se

239 220 gretari Generali dei rispettivi Dicasteri i signori Napoli cava liere Federico, Maltese Avvocato Paolino, Cacopardo Salva tore Professore di Medicina legale e Consigliere del Consi glio Superiore distruzione, Guccione avvocato G. Battista dei baroni di Portaferrata Giudice della Gran Corte Civile di Pa lermo. Art. 3. I Dicasteri dell'interno e della Sicurezza Pubblica continue ranno a formare due distinte Amministrazioni l'una dall'altra indipendente. Art. 4. Sono incaricati delle funzioni dì Segretari Generali: Pel Dicastero di Grazia e Giustizia il signor Avvocato Pao lino Maltese; Pel Dicastero dell'interno il cavaliere Carlo Faraldo Ditendente di prima classe, già in funzioni di Vice-Governatore a Nizza: Pel Dicastero delle Finanze il signor Gregorio Caccia, Consigliere alla Gran Corte dei Conti con grado di Avvocato Generale; Pel Dicastero d" Istruzione pubblica, Lavori pubblici e Agricoltura e Commercio il cavaliere Federico Napoli; Pel Dicastero di Sicurezza pubblica il signor Ciaccio Fran cesco Paolo. Manda a chi spetta di osservare e fare osservare il pre sente, che dovrà far parte della raccolta ufficiale degli atti del Governo. Palermo li 21 aprile Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE

240 IV Decreto che convoca i Collegi elettorali della città di Palermo per la elezione dei Consiglieri comunali. 29 aprile IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il decreto del 12 aprile 1861; Visto l'articolo 222 della legge del 23 ottobre 1859; Sulla proposizione del Segretario Generale pel Dicastero dell' Interno; Decreta. : I Collegi elettorali della città di Palermo sono convocati pel dì 12 del mese di maggio, onde procedere alla elezione dei Consiglieri comunali. n Segretario Generale pel Dicastero dell'interno è incari cato della esecuzione del presente decreto. Palermo 29 aprile Il Segrelario Generale del Dicastero dell'interno FARALDO Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE

241 222 N. 57. Decreto che istituisce in Siracusa la Camera di disciplina degli Avvocati. 28 maggio 1861 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto il decreto del 2 dicembre 1841 riguardante lo sta bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati; Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia; Decreta: Art. 1. È istituita in Siracusa la Camera di disciplina degli Av vocati. Art. 2. Sono nominati presso la medesima : Presidente il signor Emmanuele Vasquez, Censore» Antonio Failla, Relatore» Nicolò Bonincontro, Segretario» Francesco Accolla, Tesoriere» Luigi Greco, Componenti «Gaetano Adorno, )> «Gabriele Rizzo,»» Giuseppe Serafino,»» Alessandro Jozia.

242 223 Art. 3. Il Segretario Generale pel Dicastero di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 28 maggio Il Segretario Generale pel Dicastero di Grazia e Giustizia paolo maltesi: Il Luogotenente Generai* del Re A. DELLA ROVERE N. 58. Decreto col quale si proroga il termine per la commuta dei canoni in generi dovuti al Comune di Caltagirone. 28 maggio 186I. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduti i decreti del 26 giugno e U agosto 1860, riguar danti la commuta in danaro dei canoni dovuti in generi al Comune di Caltagirone; Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del Dicastero dell'interno; Decreta: Art. 1. R termine assegnato a tutto giugno 1861 per portarsi a compimento le operazioni relative alla commutazione di cui è parola rimane prorogalo a tutto ottobre venturo.

243 224 Art. 2. Il Segretario Generale del Dicastero dell'interno è incari cato dell'esecuzione del presente decreto. Palermo 28 maggio II Segretario Generale del Dicastero dello Interno FARALDO II Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE N. 59. Decreto che applica alla Sicilia il decreto regio dei 30 apri le 1851, col quale fu creata la medaglia per rimeritare le azioni di valore civile. È seguito dal carnato decreto regio. i giugno IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposta del Segretario Generale incaricato del Di castero dell'interno; Decreta : Art. 1. Sarà pubblicato e reso esecutivo nelle Provincie Siciliane il Real decreto del 30 aprile 1851, col quale venne creato un distintivo di onore consistente in una medaglia d'oro o di argento per rimeritare le azioni di valore civile. Art. 2. Le operazioni dell' articolo 5 del detto decreto, affidate

244 225 agli antichi Consigli delegati dei Comuni, passano di dritto fra le attribuzioni delle Giunte municipali. Art. 3. Al Segretario Generale incaricato del Dicastero dell'interno è affidata la esecuzione del presente decreto. Palermo 4 giugno Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE Il Segrelario Generale incaricato del Dicastero dell'interno FARALDO Regio Decreto per la medaglia al valore civile. 30 aprile VITTORIO MANUELE II RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc. PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc. Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo determinato e determiniamo : Art. 1. È creato un distintivo d' onore consistente in una meda glia d' oro o d' argento per rimeritare le azioni di valore civile. Art. 2. La medaglia sarà del diametro di centimetri tre e mezzo.

245 226 Sovra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con al l'intorno il motto: Al valore civile, e sull'altro sarà scol pito in mezzo a due rami di quercia il nome del rimeritato con indicazione del luogo, e del giorno in cui è seguita l'a zione. Art. 3. Essa si porterà appesa al lato sinistro dell'abito con un nastro tricolore. Art. 4. La medaglia al valore civile sarà accordata in oro od in argento a seconda dei casi a chi avrà evidentemente arri schiata la propria vita : Per salvar quella di persone esposte ad imminente, e grave pericolo; Per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; Per ristabilire l' ordine pubblico ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; Per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese. Art. 5. Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia al valore civile dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto Consolare del Consiglio delegato del Comune in cui è seguita l'azione, all'appoggio di chiare ed irrefragabili prove. Art. G. Tali atti consolari saranno trasmessi nel termine perento rio di un altro mese al Ministro degli affari Interni coi re lativi documenti. Art. 7. Una Commissione permanente composta di cinque mem bri da noi nominata sarà incaricata di esaminare il merito dell'azione, e di proporne il premio.

246 221 Le sue proposte saranno a noi riferite dal Ministro dello Interno per le nostre determinazioni. Art. 8. Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci dai quali saranno conferite all'autore dell'azione rimeritata alla presenza del Consiglio delegato, ed al cospetto della Guar dia Nazionale. Art. 9. Qualora un Battaglione di Guardia Nazionale raccolto sotto le armi abbia dimostrato un valore così segnalato da meri tare una perenne testimonianza di onore al corpo potrà es sere concessa la medaglia alla sua bandiera. Art. 10. La medaglia sarà eziandio accordata a militari di qualun que arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio a- vranno fatta un'azione di valore civile. In questo caso l'azione dovrà pure essere accertata per atto del Consiglio delegato, ma ove trattasi di militari che non siano in congedo vi dovrà precedere la richiesta od il consenso del Comandante del Corpo. Le medaglie così concesse saranno inviate dal Sindaco al Comandante del Corpo per essere distribuite nelle confor mità praticate in simili casi. Art. 11. Non potrà essere premiato col distintivo della medaglia chi, comunque abbia fatto un'azione di valore civile, stia scontando una condanna criminale, o correzionale. Ne sarà parimente privato colui che dopo esserne stato insignito incorresse in una simile condanna. Art. 12. Le disposizioni del presente decreto non potranno invocarsi per azioni anteriori al giorno della pubblicazione del me desimo. Il Ministro degli affari Interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato all' ufficio del

247 228 Controllo Generale, pubblicato, ed inserto negli atti del Go verno. Torino addi 30 aprile Registrato al Controllo Generale li 4 maggio 18W Reg. 6, Atti dei Governo, a e MORENO VITTORIO EMANUELE GALVAGXO N. 60. Decreto che corregge l'articolo 87 della legge 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale pubblicata in Sicilia, relativo alla composizione del Consiglio di disciplina di Battaglione. 28 giugno IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Vista la legge sulla Guardia Nazionale del 4 marzo 1848; Ritenuto che nel testo officiale promulgato in Sicilia col decreto Luogotenenziale del 15 dicembre 1860 all'articolo 87 sarebbe occorsa una omissione per non essersi fra i compo nenti del Consiglio di disciplina del Rattaglione annoverato il Capitano; Sulla proposizione del Segretario Generale dell'interno; Decreta : Art. 1. L'articolo 87 della legge del 4 marzo 1848 resta corretto come appresso :

248 229 a Art. 87. Il Consiglio di disciplina del Battaglione sarà «composto di sette Giudici cioè : «Di un Maggiore Presidente, di un Capitano, di un Luo- «gotenente o Sottotenente, di un Sergente, un Caporale e due «Militi.» Art. 2. Il Segretario Generale dell' Interno è incaricato della ese cuzione del presente decreto. Palermo 28 giugno Il Segrelario Generale pel Dicastero dello Interno. FARALD0 Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE N. 61. Decreto che fissa l'interesse per le operazioni della Cassa di sconto di Palermo dal 1 luglio giugno IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'articolo IV del decreto del 27 dicembre 1858 sulla istituzione delle Casse di Sconto in Sicilia; Vista la determinazione del 29 gennaro 1861 (1) per la (1) Con la cennata delerminazione dei 29 gennaro 18<ìl Tu disposto elic la Cassa di sconto in Palermo avesse ripreso le sue operazioni meno per le an-

249 230 quale fu riattivala la Cassa di Palermo per le operazioni re lative alla pegnorazione delle rendite iscritte sul Gran Libro, ed allo sconto dei semestri di esse rendite, non che a quello degli effetti privati; Visti i rapporti rassegnati dal Consiglio della detta Cassa in data del 29 aprile e 6 maggio decorsi, in ordine alla ra gionata dello interesse da fissarsi per le operazioni tanto di pegnorazione che di sconto; Inteso il parere della Commessione all'uopo incaricata; Sulla proposizione del Segretario Generale per la Finanza; Ordina : Che a far tempo dal 1 luglio prossimo venturo Tinteresse per le operazioni della Cassa di sconto di Palermo re sti così fissato : 1. Per la pegnorazione delle rendite iscritte sul Gran Libro. ticìpazioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 1 del regolamento dei 27 dicem bre 1858, e fu altresì regolato l'interesse nel seguente modo: Per lo sconto dei semestri della rendita: Fino a 4 mesi il 7 per /«. Da 3 a 6 mesi 1*8 per /o. Per la pegnorazione delle rendite: A 3 mesi il 4 ' ', per "/ Da 4 a 5 mesi il 5 per %. A 6 mesi il 5 '/, per "/<>. Per le cambiali traettizie ed altri valori commerciali: A 3 mesi il 6 per /o. A 4 mesi il 7 per %. A S mesi il 7 '/. per /. A 6 mesi l'8 per /o. Per le rinnovazioni della pegnorazione della rendita iscritta e dei certificati al latore, per le sole partite che trovavansi pegnorate, fu stabilito il calcolo sulla base di ducati 90 per ogni ducali 5 di rendita. Per la Cassa di sconto di Messina fu ordinato di limitarsi le operazioni alle sole rinnovazioni delle pegnorazioni, e elicsi fossero eseguite sulla base del calcolo di ducati 90 per ogni 5 ducati di rendita con gì' interessi seguenti : A 3 mesi il 4 '/. per % Da 4 mesi a 5 mesi il 5 per %. A 6 mesi il 5 '/» per %.

250 231 A 3 mesi il 6 per %. Da 4 a 5 mesi il 6 %/x per */%. A 6 mesi il 6 % per % 2. Per lo sconto delle cambiali traettizie e di altri effetti commerciali: A 3 mesi il 6 */5 per %. A 4 mesi il 7 per %. A 5 mesi il 7 % per % 0 ' A 6 mesi l*8 per / o- 3. Per lo sconto dei semestri della rendita iscritta; Da 3 a 4 mesi il 7 per /t. Da 5 a 6 mesi l'8 per % Palermo 29 giugno Il Segrelario Generale pel Dicastero delle Finanze CACCIA Il Luogotenente Generale del Uè A. DELLA ROVERE N. 62. Decreto che divide la Guardia Nazionale di Palermo in Le gioni, formate di tre Battaglioni, di cui uno di /tersaglieli, e stabilisce la rispettiva circoscrizione territoriale. 2 luglio IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visti gli art. 30, 36 e 39 della legge del 4 marzo 1848; Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero d«uinterno;

251 232 Decreta: Art. 1. La Guardia Nazionale di Palermo sarà divisa in quattro Legioni della forza di tre Battaglioni da quattro Compagnie per cadauno. Art. 2. Uno dei detti tre Battaglioni di ciascuna Legione sarà com posto dell* arma speciale dei Bersaglieri, ed organizzato giu sta le norme che saranno dettate con altro apposito provve dimento. Art. 3. Le Legioni saranno distinte secondo i quattro mandamenti interni di questa città, e quindi comprenderà ciascuna tutti quei cittadini chiamati dalla legge a far parte della Guardia Nazionale che trovansi domiciliati nel rispettivo mandamento, ed in quella parte del territorio esterno circostante ad ognuno di essi. Di conseguenza gli attuali Battaglioni entreranno a far parte delle varie Legioni nel modo seguente: La Legione Tribunali sarà composta dall'attuale 1 Bat taglione e dalle Compagnie del 6 che rientrano nella cir coscrizione territoriale assegnata a detta Legione. Quella di Castellammare sarà formata da' 2 e 7 Bat taglioni, dalla Compagnia dell' 8 stanziata al Molo, e dalle due Compagnie del 5 stanziate al Borgo. Quella di Monte di Pietà dal 3 Battaglione, dalle Com pagnie del 5 stanziate a S. Francesco di Paola e dalle pri me tre Compagnie del 9 stanziate sul perimetro territoriale assegnato a questa Legione. Quella finalmente di Palazzo Beale sarà composta dal 4 Battaglione, e dalle Compagnie del 6 e del 9 che rientrano nell'ambito territoriale della medesima. I componenti poi degli attuali Battaglioni mobili restano incorporati alla Legione del loro rispettivo domicilio, per for

252 233 mare i quadri del Battaglione dei Bersaglieri di ognuna di esse. Art 4. Ciascuna Legione prenderà il suo numero progressivo a sorteggio, e cosi pure i due Battaglioni ordinari di ciasche duna. Art. 5. Ciascuna Legione avrà un corpo di Zappatori e Fallegnami composto di un Sergente, di un Caporale, e di dodici uomini da prendersi sul ruolo del controllo del servizio ordinario. Salvo i distintivi del grado e del corpo i detti Fallegnami avranno tutti la stessa divisa. Art. 6. È data facoltà a ciascuna Legione di aversi un corpo di musica, oltre il personale delle trombe e dei tamburi. Art. 7. Il Segretario Generale dell'interno è incaricato della ese cuzione del presente decreto. Palermo 2 luglio Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE Il Segrelario Generale pel Dicastero dell'interno FARALDO Lfi

253 234 IV. 63. Decreto che stabilisce le norme per la organizzazione dei Bat taglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazionale. 2 luglio 18GI. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'articolo 2 del decreto di pari data con cui nel prov vedersi alla formazione della Guardia Nazionale di Palermo in Legioni fu stabilito che uno dei tré Battaglioni di ciascuna Legione dovesse essere formato dell'arma speciale dei Ber saglieri, per la cui organizzazione fu riserbato di determi nare apposite norme; Visto l'articolo 30 della legge del 4 marzo 1848; Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero dell' Interno; Decreta : Art. 1. La iscrizione dei militi nei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazionale di Palermo è volontaria, e si effettuirà in apposito Controllo del Consiglio di ricognizione del quar tiere di ciascuna Legione. Art. 2. Le domande per l'ammissione in alcuno dei detti Batta glioni dovranno esser dirette al rispettivo Capo di Legione, e giustificare :.4) Di essere l'aspirante iscritto nel Controllo di servizio ordinario del quartiere istesso. B) Di non avere oltrepassata l'età di anni 35.

254 235 Art. 3. L'ammissione sarà decretata in vista dell'attitudine dell'a spirante da una Commessione composta per ogni quartiere da un delegato della Giunta municipale, da un uffiziale pre scelto dal Comandante Generale, e presieduta dal Capo di Legione, il quale destinerà uno dei solto uffiziali per far da Segretario. Art. 4. Saranno esenti dallo esame di detta Commessione tutti co loro che han fatto parte dei Battaglioni di 2a categoria, os sia degli attuali Battaglioni mobili tuttora iscritti nel controllo di servizio ordinario. Dessi conserveranno i loro attuali gradi sino alle nuove rielezioni generali, formeranno i quadri dei detti Battaglioni di Bersaglieri nella Legione cui appartengono in ragione del loro domicilio. Art. 5. Ognuno dei detti Battaglioni farà per turno cogli altri il servizio ordinario, e potrà, occorrendo il bisogno, essere in viato a ragguardevole distanza dalla città. Art. 6. La divisa di detti Bersaglieri sarà la stessa di quella pre scritta per la Guardia Nazionale, con l'aggiunta dei distintivi propri dell'arma dei Bersaglieri. Art. 1. La cancellazione dal ruolo dei detti Bersaglieri potrà aver luogo, o per domanda espressa diretta al Comandante del Corpo, fondata sopra giusti motivi di età, di salute, o di mutato domicilio, o in seguito di due condanne riportate in un anno dal Consiglio di disciplina per mancanza ad un ser vizio qualunque. Art. 8. Nel di più restano applicabili ai detti Battaglioni tutte le altre disposizioni legislative per la Guardia Nazionale.

255 23C Art. 9. Il Segretario Generale del Dicastero dell'interno resta in caricato della esecuzione del presente decreto. Palermo li 2 luglio Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE Il Segretario Generale del Dicastero dell'interno FARALDO N. 64. Decreto col quale si istituiscono delle Conferenze Magistrali in Palermo, Girgenti e Catania, e si stabiliscono le nonne per l'ammissione degli aspiranti a Maestri delle scuole primarie. 2 luglio IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero della pubblica Istruzione. Decreta : Art. 1. All'oggetto dì provvedere al nuovo ordinamento delle scuole primarie nelle Provincie Siciliane, saranno aperte apposite Conferenze Magistrali in Palermo, Girgenti e Catania e do vranno durare dal 1 agosto al 15 ottobre prossimo.

256 Art Lo scopo di tali Conferenze ò quello di far conoscere ai Maestri quali sieno veramente la natura ed i limiti dello in segnamento elementare, e di render loro familiari i metodi che l'esperienza ha dimostrato più acconci. Perciò esse ver seranno principalmente sul modo di svolgere i programmi delle classi elementari inferiori, sulle discipline da osservarsi nelle scuole tanto diurne che serali, tanto pei fanciulli che per gli adulti. Art. 3. Esse saranno regolate ciascuna da due professori nomi nati dal Ministero della pubblica Istruzione, a carico del reale erario. I Governatori delle Provincie Siciliane inviteranno i Co muni a sovvenire con conveniente indennità i maestri chia mali ad assistere a tali conferenze. Art. 4. Tutti i maestri ai quali sarà accordata tale indennità a- vranno obbligo d'intervenire alle Conferenze stesse, e saranno considerati come dimissionari dall'officio di pubblici insegnanti coloro che rifiuteranno, salvo che sieno impediti per giusti ficato motivo. Art. 5. Avranno facoltà di farsi inscrivere alle Conferenze anche i maestri privali ei giovani oltre 18 anni, che intendessero abbracciare la carriera di maestri, purchè superino la pruova di ammissione. Art. G. Una Commessane composta dal Presidente del Consiglio Provinciale amministrativo, dall'ispettore provinciale e dal Sindaco o da altro membro designato dal Consiglio comu nale e presieduto dal Governatore, veglierà alla regolare ani

257 238 messione degli aspiranti ed al buon andamento delle Con ferenze. Art. 7. La iscrizione delle domande d'ammissione si farà presso l* Ispettore o quell'altra persona che sarà a ciò deputata in suo nome, ed il registro di esse sarà aperto dal 15 a tutto il 31 luglio. Art. 8. Al chiudersi delle Conferenze, vale a dire dal 12 ottobre si darà l'esame a tutti coloro che le frequentarono. L'esame sarà una pruova orale che durerà non meno di 20 minuti per ciascun candidato. Coloro che sosterranno con buon esito tale pruova a- vranno un attestato che gioverà per la conferma dei maestri esercenti e già patentati, e come esame di ammissione alle scuole Normali dello Stato per coloro ai quali manchi qual siasi titolo legale allo insegnamento. Art. 9. ll Segretario Generale per la pubblica Istruzione è inca ricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 2 luglio li Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE Il Segrelario Generale F. NAPOLI

258 IV Decreto col quale è disposto di chiudersi dal 20 luglio 18G1 tutte le Scuole elementari dell'isola per dar aggio ai rispet - tini maestri d'intervenire alle Conferenze Magistrali. 3 luglio IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il decreto del 2 luglio, col quale istituendosi delle Conferenze Magistrali in Palermo, Girgenti e Catania, si or dinò che le stesse avesser la durata dal 1 agosto al 15 ot tobre prossimo; Volendo che tutti i maestri delle scuole elementari abbiano il tempo necessario per trovarsi presenti alle Conferenze an zidette sin dalla loro apertura, e profittino dell'insegnamento che loro verrà dato, facendo gli esami corrispondenti; Decreta : Art. I. Le Scuole elementari di Sicilia b peso dei Comuni e dello Stato saran chiuse a 20 luglio andante e non si riapriranno che al novembre prossimo. Art. 2. Il Segretario Generale per la pubblica Istruzione è incari cato dell'esecuzione del presente decreto. Palermo 3 luglio Il Segrelario Generale della pubblica Istruzione F. NAPOLI Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE

259 240 N. 66. Ordinanza che prescrive agl'impiegati dello Stalo e delle pub bliche amministrazioni di dichiarare quanti impieghi si ab biano. 9 lu-'lio 1861 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Ordina : Che i Segretari Generali dei vari Dicasteri prescrivano a 'tutti i Capi delle pubbliche Amministrazioni di loro corri spettiva dipendenza di ritirare da qualsiasi funzionario, im piegato, uffiziale, soprannumero, od alunno una dichiarazione ehe faccia manifesto quali soldi, indennità, gratificazioni, pezzotli, ed altro emolumento si abbiano, e per quali carichi, siano a peso del bilancio dello Stato, o di qualunque pubblica Amministrazione. Che ove il «dichiarante godente più impieghi non perce pisca gli averi corrispondenti a quelli dei posti che occupa, ma goda degli averi annessi ai posti di grado inferiore, e ciò per effetto delle disposizioni di massima dettate col Re scritto di ottobre 1819 o per altre disposizioni posteriori, debba farsene menzione nello statino alla colonna delle Os servazioni. Che tale dichiarazione, che dovrà esser firmata dal di chiarante e vistata dal Capo dell'amministrazione per la le galità della dichiarazione medesima e per lo adempimento in termine, sia presentata nel periodo improrogabile, cursuro dalla data di questa Ordinanza, per Palermo di giorni

260 241 dodici e per gli altri punti dell'isola di giorni venti, sotto la pena della sospensione del soldo od averi qualunque, ap pena decorsi tali termini e non sia fatta la presentazione. Che ne siano responsabili sul loro soldo i Capi dell'am ministrazione, se permetteranno che si ometta la osservanza di tale disposizione. Che tutti coloro che alterassero od occultassero nella dichiarazione suddetta i veri loro averi di ogni natura, siano destituiti, quando si paleserà la occultazione. Che le dichiarazioni, di cui si tratta, sian fatte conformi all'annesso modello. Che infine i Capi delle Amministrazioni, raccolte che avranno siffatte dichiarazioni, ne formino uno stato, che di unita alle stesse trasmetteranno ai rispettivi Dicasteri nel ter mine anco improrogabile di giorni otto. Palermo 9 luglio Il Luogoiencnle Generale del Re A. DELLA ROVERE

261 242 e «w 5. o a» 5. «? 2 ^ e e Vt. e & -» o 3 e> e e ** cu» «1 ^* o s tu «a «. ss cu w cu 1 C% Si s ao ~" ca 4 li «* 5.»* 9 2 CU V S a. S.J ss:.** * * e» -8 _ et e "3 2 N < te le ut ce 09 O TOTALE «e -2.2~ g 2»g 3 g e cu e i! -M OS f "* i, o a o t/3 il s _3 _3 «= a El] a < «. a II cu ^» Ci a g s li « 5 «e w *- SE dici della la int ((azione Yisto la legali per 1eper la presa

262 IV. 67. Decreto che stabilisce l'uniforme ilei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazionale luglio 18f>1. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'art. 6 del decreto del 2 luglio corrente relativo alla divisa dei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazionale di Palermo; Visto il modello presentato dal Comandante Generale del Corpo suddetto; Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero dell'interno; Decreta : Art. 1. La divisa dei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazio nale di Palermo resta stabilita secondo il figurino annesso al presente decreto, vistato dal Segretario Generale dell'in terno. Art. 2. Il Segretario Generale dell'interno è incaricato della ese cuzione del presente decreto. Palermo 17 luglio Segretario Generale «lei Dicastero dell'interno FARALPO Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA ROVERE

263 244 N. 68. Degreto col quale si dispone di ordinarsi il Liceo Nazionale di Palermo ed il Ginnasio di S. Anna secondo la legge di Istruzione pubblica del 13 novembre seltembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Sulla proposizione del Segretario Generale per la pubblica Istruzione; Decreta : ^ Art. 1. Le due sezioni del Liceo Nazionale di Palermo ed il Gin nasio di S. Anna sono ordinali secondo le norme stabilite per i Ginnasi e Licei dalla legge sulla pubblica Istruzione del 13 novembre Art. 2. I professori titolari addetti finora ad insegnamenti che fanno parte dei nuovi stabilimenti d'istruzione secondaria sono con servali. Art 3. A quelle cattedre che non furono per anco provvedute di professori titolari saranno addetti insegnanti a titolo provvi sorio, fino a che vengono eseguiti i concorsi a norma della legge. Art. 4. Pei professori i quali rimangono in attività di servizio sarà corrisposto il soldo a cominciare dal 1 novembre prossimo sulla base delle tabelle F. e G. annesse alla legge dell'istru zione.

264 245 Art. 5. Quei professori titolari, i cui assegnamenti non fanno parte dei Licei e Ginnasi, secondo la citata legge, resteranno in di sponibilità con lo stipendio che attualmente godono, insino a che siano chiamati ad altri uffici di pubblica Istruzione. Art. 6. Il Segretario Generale per la pubblica Istruzione, e quello per le Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto. Palermo 3 settembre Il Luogotenente Generale ilol Ite A. DELLA ROVERE Il Segrelario Generale per In pulililica Istruzione F. NAPOLI N. 69. Decreto col quale la Guardia Nazionale di Sicilia è chiamata a somministrare tre Battaglioni per l'alta Italia. 4 seltembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'articolo 4 della legge del 4 marzo 1848; Sulla proposizione del Segretario Generale dell'interno; Decreta: Art. 1. La Guardia Nazionale di Sicilia è chiamata a somministrare per ora tre Battaglioni per servizio ordinario di distaccamento per le Provincie dell'alta Italia.

265 246 Art. 2. La forza di ogni Battaglione non potrà eccedere 600 uo mini, compresi i graduati di cui nell'art. 35 della citata legge. Art. 3. Due dei detti Battaglioni saranno somministrati dalla città di Palermo, ed il terzo in quanto a due compagnie da Mes sina, una da Catania, ed altra da Trapani. Art. 4. Il Sindaco assistito dal Comandante del Corpo del rispet tivo Comune procederà immediatamente alla formazione dei suindicati distaccamenti, con le norme segnate all'art. HS tra gl'iscritti del controllo del servizio ordinario, accettando in preferenza coloro che si presenteranno volontariamente. Art. 5. Con speciali disposizioni sarà determinato il giorno della riunione e della partenza di ciascuno dei Battaglioni sud detti. Art. 6. La durata di siffatto servizio di distaccamento non oltre passerà quella di giorni sessanta. * Art. 7. Le competenze e la disciplina verranno regolate con le nor me prescritte nel succitato titolo IV della legge del 4 mar zo Art. 8. I Maggiori Comandanti e lo Stato Maggiore dèi rispettivi Battaglioni saranno da noi designati. Art. 9. II Segretario Generale dell'interno è incaricato dell'esecu zione del presente decreto. Palermo 4 settembre Il Segretario Generale pel Dicastero dell' Interni) FARALDO Il Luogotenente Generale del Ite A. DELLA ROVERE

266 IV Decreto col quale si istituisce in Palermo una Commessione per verificare le dichiarazioni per cumulo d'impieghi, e si danno le norme per le operazioni a praticarsi. o seltembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il nostro decreto del 9 luglio ultimo, col quale ve niva prescritto che i funzionari, impiegati, uffiziali, sopran numeri, ed alunni dovessero dichiarare quali soldi, indennità, gratificazioni, pezzotli, ed altri emolumenti si abbiano e per quali carichi siano a peso del bilancio dello Stato, o di qua lunque pubblica amministrazione; Ritenuto ch'essendo già trascorsi i termini stabiliti per la consegna delle anzidette dichiarazioni, fa d'uopo che si ad divenga ad un diffinitivo provvedimento, per cui ogni cumulo d'impieghi contrario alle leggi vigenti abbia a cessare; Decreta : Art. 1. È istituita a Palermo una Commessione incaricata di rico noscere in base alle disposizioni emanate anteriormente al 27 maggio ed emesse al 20 ottobre ultimo, quali siano gli impiegati che occupino più impieghi che possano cumularsi, coll'indicazione degli stipendi ed emolumenti di cui godono, e quali gl'impiegati che abbiano contravvenuto alle leggi che proibiscono il cumulo di più impieghi in uno stesso indi viduo:

267 248 D'invitare, per mezzo dei rispettivi Capi di Amministrazione gl'impiegati che si trovano nella incompatibilità di più im pieghi a dichiarare in un termine breve ed uguale per tutti da assegnarsi dalla Commessione medesima quale impiego in tendono ritenere Di proporre con rapporti distinti e separati per Ammini strazione, di mano in mano che le perverranno siffatte dichia razioni, quali siano gl'impiegati sui quali dovranno emanarsi i decreti che stabiliscono avere gli stessi cessato o dover ces sare da uno o più impieghi, e ritenere l'altro, liquidando il costoro debito verso la cassa dello Stato per la indebita e- sazione di stipendi. Art. 2. I Dicasteri trasmetteranno alla Commessione suddetta tutte le dichiarazioni fatte dai singoli impiegati ai termini del no stro decreto del 9 luglio. Art. 3. Saranno a cura di essa Commessione compilati in base alle dichiarazioni suddette tanti Stati alfabetici quante sono le am ministrazioni dei Dicasteri. Questi Stati comprenderanno tutti gl'impiegati che trovansi nel godimento di stipendi, inden nità, gratificazioni, pezzotti, ed emolumenti di qual siasi na tura, provenienti dal cumulo di più impieghi. Art. 4. La Commessione potrà richiedere dallo Scrivano di Razione tutte le notizie che le potranno abbisognare per verificare la esattezza delle dichiarazioni fatte, e potrà pure rivolgersi a tutti i Capi di Dicastero e di Ufficio per avere schiarimenti sulle medesime. Art. 5. Quando si riconoscerà qualche inesattezza o mancanza nelle dichiarazioni, ne sarà fatta annotazione nello Stato suddetto. Art. 6. Quando un impiegato chiamato ad optare fra uno o più impieghi, mancherà di farlo nel termine prescritto come so

268 249 pra all'articolo 1, resterà libero alla Commessione proporlo perchè sia mantenuto più in uno che nell'altro impiego. Art. 7. In colonne apposite saranno indicate, le deliberazioni prese dalla Commessione, gli uffici diretti ai Capi di amministra zione, e le proposte fatte ai singoli impiegati, in dipendenza delle medesime, indicando sempre la data delle une e delle altre. Art. 8. La Commessione sarà composta dal signor Barone Pietro Scrofani, Presidente della Gran Corte dei Conti, da Presidente; e dai signori Vincenzo Errante Consigliere della Corte Su prema di Giustizia, Francesco La Cava Consigliere della Gran Corte dei Conti, Francesco Paolo Perez Consigliere della Gran Corte suddetta, Niccolò Musmeci Giudice di Gran Corte Cri minale, funzionante nella Gran Corte Civile, Barone Butè Con sigliere di Governo, membri. I medesimi elegeranno fra i diversi Dicasteri od Uffizi un impiegato, che non riunisca in se più impieghi, per loro Segretario. Art. 9. Le sedute saranno periodiche, e si terranno nel locale della Gran Corte dei Conti. Palermo 5 settembre Il Luogotenente Generale del Re A. DELLA BOVEBE 17

269 250. N. 71. Editto relativo alle obbligazioni dette di semenze e soccorsi e di mercanti a massari per agevolare la semina e la cul tura delle terre. 19 seltembre t86l. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto l'editto del di 18 ottobre 1860 riguardante le obbli gazioni dette di semenze e soccorsi e di mercanti a massari, che sono in uso in queste provincie; Facendo uso delle facoltà comprese nel Real Decreto del dì 5 maggio 1861; Ordina quanto segue : Art. 1. I Sindaci dovranno nei luoghi compresi nella loro ammi nistrazione con tutti i mezzi, che crederanno più conducenti, insinuare e prestare la loro opera, perchè siano abilitati i coltivatori alla semina, mediante i soccorsi di genere e da naro, che i proprietari ad essi diano nella sicurezza che sa ranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti. Art. 2. Potrà contrarsi l'obbligazione nascente da tali soccorsi per mezzo di pubblici strumenti, di libri burgensatici, o di al tre scritture private, ovvero di taglie.

270 251 Tutti i descritti contratti sia in forma autentica, sia in carta privata saranno registrati gratuitamente. Art. 3.. Avranno esecuzione le convenzioni stabilite fra contraenti per la restituzione delle semenze e dei soccorsi con l'aumento di tumoli due o più secondo il costume, o pure secondo la meta e valuta; e con ragionarsi il prezzo dei frumenti per semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi frutti al 7 per 100 al tempo del ricolto. Art. 4. Per la riscossione di tali crediti, potrà il creditore seque strare i fruiti del fondo, che per gli ottenuti soccorsi sia stato coltivato; nè i detti frutti potranno trasportarsi altrove finche non si sia soddisfatto il debito. Ed a tale uopo il cre ditore avrà il dritto di apporre delle guardie per la custo dia a spese del debitore, allorchè il debito si trovi già ma turato, o pure a sue proprie spese finché non sarà scaduto il maturo. Art. 5. Il credito nascente da prestazione di semenze e soccorsi, che abbiano abilitato il coltivatore alla semina ed al ricolto, conserverà ancora il privilegio accordato dallo articolo 1971 delle leggi civili. Art. C. L'azione tendente alla consecuzione di tali crediti a qua lunque somma ascendano dovrà sperimentarsi innanzi al giu dice di mandamento, od al suo supplente; e nei luoglii ove non risegga il giudice di mandamento innanzi a chi ne fa le veci : essendo per questa sola materia estesa la giurisdizione al medesimo oltre il valore di venti once.

271 252 Art. 7. Le sopradette disposizioni sono applicate ai contratti co nosciuti sotto il nome di mercanti a massari, mediante i quali i proprietari prestano dei soccorsi ai coloni dopo la semina per la loro sussistenza, e per i bisogni ulteriori della col tivazione, me ree la obbligazione dei generi da prodursi, e con la preventiva vendita di essi alla meta, o con la pegnorazione delle derrate esistenti, o con i contratti denominati a godere. Palermo 19 settembre Il Segrelario Generale del Dicastero di Grazia e Giustìzia e degli Affari Ecclesiastici PAOLO MALTESE Il Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO N. 72. Decreto che stabilisce l'interesse per le operazioni della Cassa di Sconto di Palermo dal giorno 20 ottobre ottobre 18G1. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto lo articolo 4 del decreto del 27 dicembre 1858 sulla istituzione della Cassa di Sconto in Sicilia; Visto il rapporto del Consiglio della Cassa di Sconto in

272 233 Palermo, e quello del Direttore Presidente della Cassa me desima; Inteso il parere della Commessione all'uopo incaricata; Tenuto presente che per telegramma del 13 ottobre si è conosciuto che lo sconto a Torino è al sei e mezzo per cento; Sulla proposizione del Segretario Generale per le Finanze; Ordina : Che a far tempo dal giorno venti dello andante mese lo interesse per lo sconto delle cambiali traettizie, e di altri effetti commerciali resta così fissato : A tre mesi il cinque e mezzo per cento; A quatro o cinque mesi il sei per cento; A sei mesi il sei e mezzo per cento; Palermo 16 ottobre Il Segrelario Generale pel Dicastero delle Finanze CACCIA N. 73. Il Lifbgotenenle Generale del Re I. PETTINENGO Decreto che proroga il termine pel compimento delle opera zioni per la commuta dei canoni dovuti in genere al Comune di Caltagirone. 17 ottobre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visti i Decreti del 26 giugno e li agosto 1860 riguardanti la commutazione in danaro dei canoni dovuti in genere al comune di Caltagirone;

273 254 Veduto l'altro decreto del 28 maggio 18C1 con cui fu pro rogato a tutto il corrente mese di ottobre il termine asse gnato per le relative operazioni; Veduto il rapporto del Presidente della Gran Corte Civile di Palermo signor Pietro Cali, già nominato arbitro ed ami chevole compositore per la commutazione di cui sopra è persona; Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del Dicastero dell'interno; Decreta : il termine fissato pel compimento delle operazioni neces sarie per la commutazione dei canoni anzidetti rimane pro rogato a tutto dicembre di quest'anno Il Segretario Generale del Dicastero dell'interno è incari cato dell'esecuzione del presente decreto. Palermo 17 ottobre Il Luogotenente Generale del lìe I. PETTINENGO II Segrelario Generale pel Dicastero dell' Interno FAIMLM)

274 N Decreto f/»c istituisce una Cassa centrale di risparmio per la Sicilia, con sede in Palermo, sotto il titolo Vittorio Emanue le, ed assegna 168 libretti di deposito di lire 20 per cia scuno da distribuirsi a sorte ai genitori poveri dei coscritti della classe 1840 che avranno raggiunto il rispettivo Corpo. 21 ottobre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto il decreto Regio del 27 dicembre 1858, col quale furono istituite le Casse di Sconto in Sicilia; Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze; Dechetà : Art, 1. È fondata una Cassa centrale di risparmio per le provin cie Siciliane, sotto il titolo Vittorio Emanuele. La stessa avrà sede in Palermo nel palazzo dell'antica Zecca. Art. 2. Potranno secondo il bisogno esser fondate delle Casse li liali in tutti gli altri Comuni delle Provincie suddette. Art. 3. Alla Cassa centrale è accordato per dote perpetua il ca pitale di Lire quarantaduemila cinquecento (42500). Art. 4. Tale somma sarà prelevata dal fondo di utili delle Casse di Sconto, cioè Lire venticinquemila e cinquecento (25500)

275 256 da quella di Palermo, e Lire diciassettemila (17000) da quella di Messina. Questa dote allorquando sarà istituita la prima Cassa filiale in Messina o Catania sarà accresciuta di altre Lire venticinquemila (25000) da prelevarsi come sopra e nella stessa proporzione. ' Art. 5. Le somme suenunciate sono dichiarate fondi propri della Cassa di risparmio ed indipendenti da ogn "altra amministra zione. Art. 6. La Cassa sarà con Regio decreto autorizzata a ricevere per atto tra vivi e per testamento le donazioni, le eredità i la sciti che sarebbero fatti a suo favore conformandosi alle di sposizioni del Codice. Tali liberalità diverranno parte integrante della dote della tassa, la quale servirà di guarentigia speciale a favore dei depositanti, le di cui somme depositate saranno dichiarate insequestrabili pel suddetto decreto. La Cassa riceverà i Art. 7. depositi in tutte le domeniche, e le dimande di restituzione in tutti i lunedì. Art. 8. I depositi non potranno essere minori di una Lira, essi non saranno fruttiferi che arrivati a Lire cinque. Tutte le frazioni di cinquine di Lire non godranno interesse. Art. 9. Gl'interessi cominceranno a decorrere 15 giorni dopo che sarà compiuta la somma fruttifera : la liquidazione di questi interessi sarà fatta due volte l' anno alla scadenza di ogni semestre cioè a 30 giugno e 31 dicembre. Scorsi i primi 15 giorni dei mesi di gennaio e di lu glio di ogni anno, gli interessi non richiesti dai depositanti saranno riguardati come novello deposito, ed uniti al capi tale diverranno anch'essi fruttiferi.

276 Art. 10. Ciascun deposito cesserà di esser fruttifero se nel corso di un anno non sarà stato accresciuto da un nuovo versa mento. Art. 11. La Cassa corrisponderà ai depositanti un interesse in ra gion danno; questo interesse che rimane per ora fissato al 4 % dovrà essere regolato in ogni semestre a seconda delle con dizioni economiche e commerciali del paese. Gli utili netti della Cassa impingueranno in ogni anno il fondo di dote, e serviranno di norma per aumentare l'in teresse in favore dei depositanti. Art. 12. Ogni depositante ha diritto ad aver restituila in tutto o in parte la somma da lui versata ed accresciuta dagl'interessi. Questa restituzione sarà fatta fra due giorni dalla dimanda ove la somma non ecceda le lire cento (100), e dopo quin dici giorni per oghaltra somma maggiore. Dal giorno della richiesta cesseranno di correre gl'inte ressi sulla somma domandata. Art. 13. Ciascun depositante sarà provveduto a sue spese di un li bretto nominativo della Cassa, nel quale saranno iscritti tutti i depositi e rimborsi e servirà di titolo al proprietario. Questo libretto che sarà esente da qualsiasi dritto di bollo non è trasferibile. Art. 14. Qualora i risparmi depositati ed accresciuti dagl'inte ressi raggiungessero il capitale bisognevole per l'acquisto di Lire venti (20) di rendita sul Gran Libro, il proprietario di essi avrà dritto a chiedere la conversione del libretto di deposito in titolo di rendita sullo Stato. Questo dritto di conversione potrà essere esercitato dalla Cassa anche senza la domanda del depositante.

277 258 Art. 15. ' Tutti i fondi della Cassa tanto per dote che per depositi potranno essere collocati : 1 In acquisto di boni del Tesoro colle scadenze di tre a sei mesi. 2 In acquisto di rendita sul Gran Libro del debito pub blico. 3 In anticipazioni agli agricoltori coi medesimi interessi e privilegi che è stato solito accordarsi per Editto annuale per le anticipazioni di sementi e soccorsi. 4 In pignorazione degli estratti descrizione e dei cer tificati al latore di rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico coli' interesse medesimo, che per la simile opera zione si troverà stabilito per la Gassa di Sconto di Palermo. Art. 16. La Gassa di risparmio sarà amministrata da un Consiglio di direzione composto da cinque individui da nominarsi dal Governo: tre di essi saranno scelti tra i negozianti e i pro prietari più reputati nella piazza. Di questi tre sarà cambiato uno in ciascun anno secondo lordine della loro nomina. Art. 47. Nessuna deliberazione potrà essere presa dal detto Consi glio senza l'intervento di due dei suoi membri oltre il Pre sidente. Le deliberazioni hanno luogo a maggiorità di voti. In caso di parità prepondera la voce del Presidente o di chi ne fa le veci. Art. 18. Nei mesi di gennaio e luglio di ogn'anno il Consiglio do vrà presentare al Governo, e pubblicare sul giornale Officiale lo stato dimostrativo della situazione e contabilità della Cassa. Art. 19. Con altro apposito decreto sarà destinato il giorno in. cui la Cassa comincerà le sue operazioni.

278 259 Art. 20. Al più presto sarà emesso un regolamento che determi nando l'organizzazione interna della Cassa, specificherà tutte le operazioni di dettaglio inerenti al servizio della stessa. Art. 21. Sulla dotazione come sopra segnata saranno prelevate Lire tremilalrecentosessanta (3360); con questa somma saranno formati centoscssantotto (168) libretti condizionati di depo sito della Cassa di risparmio per la somma ciascuno di Lire venti (20), i quali nel giorno dell'apertura della Gassa cen trale di risparmio saranno, alla ragione di ventiquattro libretti per ciascuna provincia, distribuiti a sorte ai genitori poveri di coloro, che destinati dalla legge della leva avranno rag giunto il Corpo al quale saranno ascritti. A tal uopo restano sin da ora incaricati i rispettivi Go vernatori a formare i corrispondenti notamenti. Questi notamenti saranno dopo completati trasmessi alla Luogotenenza Generale in Palermo. Ordiniamo che il presente, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser vare. Palermo 21 ottobre 186l. il Luogotenente Generale del He I. PETTINENGO Il Segrelario Generale delle Finanze CACCIA

279 260 N. 73. Decreto che dispone di formarsi sulla Cassa centrale di rispar mio altri 168 libretti di lire 20 da distribuirsi a sorte ai genitori poveri dei coscritti della classe 1841 che avranno raggiunto il Corpo, al quale saranno destinati. IO novembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduta la legge del 22 agosto 1861 per operarsi una leva militare sui nati dell'anno 1841; Veduto il decreto del 21 ottobre decorso col quale, nel fondarsi una Cassa centrale di risparmio per le Provincie Si ciliane, furono assegnati 168 libretti condizionati di depo sito per distribuirsi a sorte ai genitori poveri di quei con scritti, che avranno raggiunto il Corpo al quale saranno destinati; Considerato esser pur giusto che un tal beneficio stabilito per la leva autorizzata sui nati del 1840, venga del pari e- steso ai genitori di coloro, che saran designati dalla sorte a formare il contingente di prima categoria nella leva da ope rarsi giusta la legge del 22 agosto 1861; Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze; Decreta: Art. 1. Sulla dotazione della Cassa centrale di risparmio per le

280 261 Provincie Siciliane, instituita col decreto del 21 ottobre 1861, saranno prelevate altre Lire tremila trecento sessanta per formarsene 168 libretti condizionati di deposito per la somma ciascuno di lire venti. Questi libretti nel giorno dell'apertura della Cassa cen trale suddetta saranno, in numero di 24 per ogni Provincia, distribuiti a sorte ai genitori poveri di coloro, che, desi gnati a formare il contingente di prima categoria nella leva da operarsi sui nati nel 1841, avranno raggiunto il Corpo, al quale saranno destinati. Art. 2. I Prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati di for mare i correlativi notamenti, che, dopo completati, saranno trasmessi alla Luogotenenza Generale in Palermo. Ordiniamo che il presente, munito del Sigillo dello Sta to, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de creti, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo IO novembre Il Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO Il Segrelario Generale delle Finanze CACCIA

281 262 N. 76. Decreto organico del Consiglio di direzione della Casta centrale di risparmio. H n ove mitre il luogotenente: generale del re NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto l'articolo 16 del decreto del 21 ottobre decorso, col quale fu fondala una Cassa centrale di risparmio per le Provincie Siciliane; Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze; Decreta: Art. 1. Il Consiglio di direzione della Cassa centrale di risparmio per le Provincie Siciliane, istituita col Decreto del 21 otto bre 1861, sarà composto da un Presidente, e da quattro Con siglieri. Avrà inoltre un Segretario Cancelliere per la redazione e tenuta del registro delle deliberazioni. Art. 2. Sono nominati cioè : Presidente Il signor Romualdo Trigona Principe di S. E- lia Senatore del Regno. Consiglieri I signori Domenico Peranni Controlloro ge nerale, Avvocato Francesco Crispi Genova Deputato al Par lamento, Professore Giovanni Bruno, e Paolo Briuccia. Per le funzioni di Segretario-Cancelliere sarà dal Consi

282 263 glio di direzione proposto all'approvazione del Governo uno degli impiegati della Cassa medesima. Art. 3. Il Segretario Generale delle Finanze rimane incaricato del l'esecuzione del presente decreto. Palermo li novembre 18C1. Il Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO Il Segrelario Generale delle Finanze CACCIA IV. 77. Decreto col quale si accorda il chiesto congedo al Segretario Generale di Sicurezza pubblica signor Clarenza, e s'incarica della gerenza di questo Dicastero il Segretario Generale del l'interno cavaliere Faraldo. 21 novembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Vista la lettera del signor Clarenza in data 20 corrente, colla quale per ragione di salute chiede un congedo, che gli è accordato; Visto l'art. 4 del Regio decreto 5 maggio 1861; Abbiamo determinato: Il signor cavaliere Faraldo Segretario Generale dell'interno,

283 264 è incaricato provvisoriamente della gerenza della Segreteria Generale di Sicurezza pubblica. Palermo dal Real Palazzo a 21 novembre Il Luogotenente Generale del He 1. PETTINENGO N. 78. Decreto che accorda una nuova proroga di termine per com piere le operazioni della commuta dei canoni dovuti in ge nere al comune di Caltagirone. 1* dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduti i decreti del 26 giugno e 14 agosto 1860 riguar danti la commutazione in danaro dei canoni dovuti in ge nere al comune di Caltagirone; Veduto l'altro decreto del 17 ottobre 1861, con cui fu pro rogato a tutto il corrente dicembre il termine assegnato pel compimento delle relative operazioni; Tenuto presente il rapporto del Presidente della Gran Corte Civile di Palermo signor Pietro Cali, già nominato ar bitro ed amichevole compositore per la commutazione di cui sopra è parola; Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del Dicastero dell'interno; Decreta : Il termine fissato al compimento delle operazioni neces sarie per la commutazione dei canoni anzidetti rimane pro rogato a tutto aprile del vegnente anno 1862.

284 265 Il Segretario Generale del Dicastero dell'interno è incari cato della esecuzione del presente decreto. Palermo 14 dicembre Segrelario Generale del Dicastero dell'interno FARALDO. N. 79. II Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO Decreto che approva il regolamento per la organizzazione della Cassa centrale di risparmio, e per le operazioni del servizio. È seguito dal regolamento. 28 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto il decreto di istituzione della Cassa centrale di ri sparmio in Palermo del 21 ottobre ultimo; Sulla proposta del Segretario Generale delle Finanze; Decreta : È approvato il regolamento annesso riguardante l'organiz zazione interna della Cassa suddetta, e le operazioni inerenti al servizio istesso. Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della e- secuzione del presente decreto. Palermo 28 dicembre Il Segrelario Generale CACCIA. Il Luogotenente Generale del Ile I. PETTINENGO 18

285 266 REGOLAMENTO per la Cassa centrale di risparmio delle Provincie Siciliane fondata in Palermo sotto il titolo Vittokio Emanuele. TITOLO I. DELL AMMINISTRAZIONE DELLA CA9SA DI RISPARMIO CENTRALE. Del Consìglio di Amministrazione. Art. 1. La Cassa di risparmio centrale istituita in Palermo col de creto del 21 ottobre 1861 sarà amministrata ai termini dello art. 16 di esso decreto da un Consiglio di amministrazione, composto da un Presidente, e quattro Consiglieri, e sarà immediatamente vigilata da un Direttore, che potrà scegliersi dal Luogotenente Generale fra i quattro Consiglieri. In questo caso sarà subito rimpiazzato il posto di Consigliere che l'imane vacante. i Art. 2. Il Consiglio di amministrazione sempre collo intervento del Direttore esaminerà tutti gli affari della Cassa, e deli bererà a maggioranza assoluta di voti ai termini dello arti colo 17 del decreto. Art. 3. Il Consiglio determinerà, sulla proposizione del Direttore, dello impiego preferibile, tra quelli indicati dallo articolo 15, dei danari che saranno depositati alla Cassa, adottando se condo la disponibilità, una o più dei generi di impiego in esso articolo espressati.

286 267 Resta però espressamente vietato di impiegare in rendita sul Gran Libro quando il corso è al di sopra della pari, meno pel caso, preveduto allo art. 85 del presente regola mento. Art. 4. Il Consiglio proporrà altresì al Luogotenente Generale tutte altre specie di impiego, che giudicherà utile nello interesse dell'amministrazione. Art. 5. Al Consiglio spetta la proposta al Luogotenente Generale, dei rimpiazzi, e delle promozioni degli impiegati della Cassa, come ancora la proposta, ove occorra, delle destituzioni, in tese nell'uno e nell'altro caso le proposizioni del Direttore. Art. 6. Il Consiglio approverà in ogni semestre lo stato dimostra tivo. della situazione e contabilità della Cassa, voluto dall'ar ticolo 18 del decreto succennato. Art. 7. Proporrà al Luogotenente Generale per mezzo del Direttore le modificazioni alla ragionata dello interesse, tanto attivo che passivo, secondo lo andamento della amministrazione. Proporrà l' occorrente pel ritiro dei capitali impiegati, qualora fosse necessario, e provvedere in generale a tutte le misure di urgenza, che saranno richieste dal corso degli affari, o provocati dal Direttore, salvo a darne conio al Luo gotenente Generale. Art. 8. Questo Consiglio si adunerà ordinariamente due volte al mese, ed estraordinariamente tutte le volte che il bisogno lo esiga sia spontaneamente sullo invito del Presidente, sia sulla dimanda che il Direttore ne farà al Presidente. Art. 9. Qualora il Presidente non intervenisse, il Consigliere più anziano di età ne assumerà le funzioni. Art. 10. Le adunanze del Consiglio saranno legali collo intervento

287 268 di tre membri, oltre al Direttore, il quale avrà solamente voto consultivo. Art. 11. Le sedute saranno assistite da un Segretario Cancelliere, che compilerà i processi verbali, annotandovi non solo le deliberazioni della maggioranza, ma altresì i voti della mi. noranza, e questi verbali saranno sottoscritti da tutti i com ponenti intervenuti, e dal Segretario Cancelliere. Del Direttore. Art. 12. Il Direttore è lo immediato esecutore di tutte le delibe razioni del Consiglio. Art. 13. Egli dirigerà lo andamento del servizio ai termini del pre sente regolamento, ed eserciterà una ispezione superiore sulle diverse Casse di risparmio filiali, che si fonderanno nelle pro vincie. Corrisponderà col Segretario Generale del Dicastero delle Finanze presso il Luogotenente Generale, e con le altre autorità e magistrature, cui occorrerà rivolgersi per affari della Cassa. Art. 14. Egli rappresenterà la Cassa nei suoi rapporti coi terzi ed in giudizio, e firmerà col Segretario Cancelliere tutti gli atti, che si faranno nello interesse della stessa. Riscuoterà i crediti ed eseguirà lo impiego dei fondi ed il ritiro dei capitali colle norme prescritte nel presente regolamento, ed a coerenza delle deliberazioni del Consiglio. Art. 15. Destinerà i forensi, per le procedure analoghe contro i de bitori alla scadenza degli atti corrispondenti. Art. 16. Disporrà che al principio di ogni mese il ragioniere rivi sore gli presenti uno stato preciso di tutte le scadenze at

288 269 tive e passive della Cassa ricorrenti nel corso del mese per frutti, per capitali, o per qualsiasi altra dipendenza Esigerà del pari che il ragioniere registratore addetto al servizio della Cassa gli rimetta in tutti i giorni, in cui starà aperta, un rapporto delle operazioni che avranno avuto luogo. Art. 17. Farà annualmente compilare dagli impiegati il rendimento dei conti, e lo presenterà all'approvazione del Consiglio. Art. 18. Alla fine di ogni mese il Direttore farà compilare, e pub blicare un prospetto statistico dello stato della Cassa in cui figurerà lo ammontare dei depositi, e dei rimborsi nel corso del mese, e la situazione attiva e passiva dell' amministra zione alla fine di ogni mese. Art. 19. Riterrà presso di se i libretti di credito da consegnarsi ai depositanti alla Cassa, lasciandone soltanto un discreto nu mero in mano del ragioniere registratore per supplire ai gior nalieri bisogni. Art. 20. Meno per le restituzioni dei depositi ai termini del pre sente regolamento, nessun pagamento potrà effettuarsi dalla Cassa, senza che ne sia rilasciato dal Direttore ordinativo in iscritto. Art. 21. Sarà cura del Direttore di fare nel corso dell'anno almeno due rivisioni impreviste di cassa. A queste revisioni di cassa interverrà uno dei Consiglieri, che all' oggetto, dietro invito del Direttore verrà destinato volta per volta dal Presidente. Dell' eseguita revisione sarà redatto analogo processo verbale dal Segretario Cancelliere. Art. 22. Il Direttore potrà sospendere gli impiegati della Cassa, quando lo creda conveniente, rendendo conto in tre giorni al Consiglio dei motivi che cagionarono la sospensione, però

289 270 nei casi di destituzione, provocherà prima dal Consiglio la corrispondente deliberazione, che sarà sottoposta al Luogote nente Generale. Art. 23. Terrà una delle chiavi della cassa, l'altra delle quali sarà tenuta dal Tesoriere. Disporrà quanto occorra, nei limiti sempre delle sómme allogate nel Bilancio preventivo della Cassa ; pel provvedi mento di gasti di libri, di stampe e tutto altro che potrà abbisognare all'amministrazione dandone conto al Consiglio alla fine di ogni anno ai termini dello articolo 17. Art. 24. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo il Con siglio destinerà uno dei Consiglieri per assumere le funzioni dandone conto al Governo. Degli impiegati della cassa centrale. Art. 25. All'amministrazione della Cassa centrale di risparmio sa ranno addetti otto impiegati di scrittura, cioè: Un segretario cancelliere, con lo stipendio di annue Lire Un ragioniere controllo e rivisore con Lire Un ragioniere registratore con Lire Un tesoriere con Lire Due commessi aiutanti, con Lire 1000 per ciascuno. E due applicati con Lire 800 per ognuno. Vi saranno inoltre addetti, quando sorgerà il bisogno, un avvocato ed un patrocinatore per le contrattazioni e per gli affari litigiosi. Art. 26. Questo numero potrà accrescersi secondo la estensione de gli affari, e delle Casse filiali, nei quali casi il Consiglio ne farà conoscere il bisogno al Luogotenente Generale. Oltre agli impiegati di scrittura vi sarà un usciere cu stode con lire 600 ed un barandiere con lire 450.

290 271 Art. 27. Saranno essi sotto la immediata dipendenza del Direttore della Cassa e subordinati altresì al Consiglio di amministra zione. Del Segretario Cancelliere. Art. 28. Il Segretario Cancelliere sarà alla immediazione del Diret tore, interverrà nelle sedute del Consiglio, ai termini dello art. 1 del decreto del Luogotenente Generale del 14 novem bre Art. 29. Saran di suo carico la corrispondenza, la compilazione dei processi verbali delle sedute, gli appuntamenti, le ordinanze ed altro che possa riguardare gli affari della Cassa. Par teciperà a chi convenga con darne copia da lui firmata le disposizioni emesse dal Direttore, ed invigilerà sulla esatta osservanza delle leggi, e dei regolamenti in vigore e che saranno emessi in avvenire, e laddove il bisogno lo esiga, provocherà dal Direttore gli opportuni provvedimenti. Egli sarà il conservatore di tutte le carte che gli sa ranno consegnate dal Direttore, non che dei suggelli della Cassa. È incaricato da ultimo della statistica delle operazioni della Cassa e di tutte altre incumbenze che dal Direttore po tranno affidarglisi con lo aiuto di quei commessi che vi sa ranno dal medesimo destinati. Del Ragioniere Controllo e Revisore. Art. 30. Dirigerà tutti i lavori di contabilità che all'amministrazione si riferiscono, curerà che dagli impiegati cui appartenga si tengano sempre al corrente i libri di scrittura, registri e si mili elementi necessari allo andamento del servizio. Art. 31. Sarà di lui obbligo far redigere ed esemplare settimanil

291 272 mente dai suoi impiegati lo stato di tutte le operazioni di risulta della Cassa di risparmio, e dopo di essersi dallo stesso esaminato e soscritto, ne presenterà un doppio originale al Direttore, e ne riterrà un terzo per se. Art. 32. Laddove egli si accorgesse dagli elementi, e dai riscontri che riceverà dagli impiegati ragionieri che il servizio con tabile della Cassa non proceda in regola, o non sia al cor rente, nè da per se potrà ottenere le modificazioni che si convengono ne farà rapporto in iscritto al Direttore, pei suoi superiori provvedimenti. Art. 33. Egli terrà presso di se il libro che sarà destinato al ne goziato della Cassa secondo la modula approvata dal Consi glio di amministrazione, e servirà per tutti i titoli di debito e credito che possano esistere contro o a favore della Cassa. Art. 34. Terrà il libro denominato Libro dei Depositi, il quale sarà destinato ai conti dei depositanti conforme alla modula ap provata dal Consiglio di amministrazione. Art. 35. Dopochè il ricorrente alla Cassa si sarà posto in regola col ragioniere registratore passerà immediatamente dal ragio niere controllo e revisore, il quale dovrà registrare la par tita al libro depositi, ponendo inoltre la sua firma sul li bretto se si tratterà diversamente nella Cassa, ed in caso di pagamento l'apporrà ancora sul mandato. Art. 36. Egli dovrà trovarsi alla Cassa in tutti i giorni, e per tutto il tempo in cui sarà aperta pel servizio pubblico, oltre a quelli che sono necessari pel servizio interno. Art. 37. Al principio di ogni mese egli dovrà presentare al Diret tore della Cassa uno stato preciso di tutte le scadenze attive e passive sia per frutti, o per capitali, o per qualsiasi altra

292 273 dipendenza, e disporrà i mandati corrispondenti di entrata e di uscita. Art. 38. Alla fine di ogni semestre regolare i conti di tutti i depo sitanti capitalizzando i frutti decorsi a favore di essi nel modo e colla misura stanziata nel decreto del 21 ottobre. Del Ragioniere registratore. Art. 39. A (mesto impiegato si presenteranno tutti i ricorrenti alla Cassa perciò dovrà esso trovarsi a loro disposizione in tutti i giorni, nei quali lo stabilimento sarà aperto per riscuotere o per pagare, oltre a quelli in cui sarà aperta per servizio interno. Art. 40. Egli avrà presso di se un numero fìsso di libretti da di stribuirsi ai depositanti, e le module dei bullettini di rim borso, e dei mandati di entrata e di uscita con due registri per segnarvi le partite. In tutto secondo le module, che saran determinate dal Consiglio di amministrazione. Art. 41. Il numero dei libretti come sopra indicato per essere ri tenuto fissamente dal registratore verrà al medesimo passato dal Direttore della Cassa. Il registratore avrà cura di far co noscere al Direttore la quantità dei libretti distribuita perogni giorno di operazioni, onde sia ricompletato il numero di quelli rilasciati alla di lui custodia. Art. 42. In un quadernetto espressamente preparato terrà registrati i nomi di tutti i creditori della Cassa per depositi. Art. 43. Quando alcuno gli si presenterà per depositare qualche somma alla Cassa di risparmio, egli dovrà consegnargli un libretto, facendosene pagare lo importare, se il ricorrente

293 274 offrirà per la prima volta di versare nella Cassa, se avrà fatto avanti altri versamenti, chiederà la esibizione del li bretto, che il depositante già dee avere, senza la presenta zione del quale ricuserà il nuovo deposito. Art. 44. Nell'uno o nell' altro caso segnerà nel libretto la somma che il ricorrente vuol depositare, apponendo la sua firma al luogo perciò espressamente destinato, prendendone nota nel suo registro del conto corrente, e segnando sul catalogo al fabetico dei depositanti il nome di qualunque si presentasse per la prima volta a fare un deposito. Art. 45. Allorquando la Cassa dovrà far pagamenti o riscossioni per qualunque altro titolo che non sia di deposito il registratore emetterà i mandati di uscita o di entrata dietro altrettanti ordini del Direttore della Cassa. Art. 46. Così questi ordini saranno necessari quando la Cassa som ministrerà ad imprestito, pagherà o riceverà frutti di cambio, pagherà gli stipendi agli impiegati, e qualunque altra somma relativa alle spese di propria amministrazione. Art. 47. Tutti i giorni nei quali la Cassa starà aperta, il registra tore dovrà fare rapporto scritto al Direttore di tutte le ope razioni che saranno state eseguite in ciascheduno giorno. Art. 48. Dovrà tenere costantemente presso di se le chiavi delle stanze nelle quali si faranno le operazioni della Cassa di ri sparmio, permettendo solamente nel tempo in cui la Cassa dovrebbe stare chiusa lo ingresso nelle suddette stanze al Direttore, ai Componenti il Consiglio, ed agli impiegati per ragion di servizio. In caso di assenza o di impedimento dovrà consegnare le chiavi al ragioniere controllo.

294 Del Tesoriere. 275 Art. 49. Il Tesoriere della Cassa di risparmio dovrà prestare una cauzione di lire 200 di rendita sul Gran Libro, ed è esso solo risponsabile di tutte le somme introitate secondochè ri sulta dai libri di contabilità. Questa cauzione potrà aumentarsi a misura che i ver samenti diverranno importanti. Art. 50. Esso effettuirà i pagamenti o riscuoterà conformemente ai mandati che riceverà firmati dal ragioniere registratore, e dal ragioniere controllo-revisore. Ove una di queste due firme mancasse il pagamento sa rebbe a tutto rischio del Cassiere. Art. 51. Quando si tratterà di deposito, o di restiluzione di depo siti, il Tesoriere firmerà il libretto del depositante nel luogo per esso riserbato, e trattandosi di qualsiasi pagamento, avrà cura di farsi fare ricevuta della somma pagata in pie del man dato. Quando chi dovrà ritirare non sappia scrivere, il Teso riere noterà questa circostanza nel luogo nel quale dovrebbe stare la firma. Art. 52. ll giorno seguente a quello fissato pei depositi, il Teso riere dando conto al Direttore dello ammontare di essi ver serà in Banco le somme incassate facendone introito nella madrefede Conto depositi, di cui è parola all'art. 60 e ri tenendo soltanto un decimo, o quella somma che sarà in seguito determinata dal Consiglio, onde far fronte pronta mente ai rimborsi inferiori a 100 lire. Verserà ugualmente in banco tutte le altre somme che saranno riscosse nello interesse della Cassa per frutti, o ren dite, facendone introito nella madrefede. Conto di interessi. Art. 53. Tutte le regole solite osservarsi ed imporsi per la custo

295 276 dia del denaro nelle casse regie, sono applicabili alla conser vazione delle somme depositate nella Cassa di risparmio la cui amministrazione dee riguardarsi come una parte di servizio pubblico. Art. 54. Il Tesoriere sarà soggetto almeno a due revisioni improv vise nel corso dell' anno a piacere del Direttore che dovrà eseguirle. Art. 55. Tutti gli altri impiegati saranno destinati dal Direttore nei diversi uffici, secondo che esigeranno i bisogni del servizio. TITOLO II. DELLO IMPIEGO DEI FONDI DELLA CASSA E DELLE SOMME DEPOSITATE. Art. 56. Lo impiego dei capitali che la Cassa è autorizzata a fare ai termini dello articolo 1 5 del suindicato decreto tanto pei fondi alla stessa assegnati per dote, quanto per le somme che vi saranno successivamente depositate sarà praticato nei modi qui appresso indicati. Art. 57. Il fondo assegnato per dote dedotta la somma di Lire 6720 che sarà intestata ai genitori poveri dei coscritti ai termini dello articolo 15 del decreto del 21 ottobre e dell'altro de creto del 10 novembre 1861 verrà immediatamente impie gato in acquisto di rendita sul Gran Libro del debito pub blico. Art. 58. Di tutti altri depositi ricevuti dalla Cassa a titolo rispar mio, compresa la suddetta somma di lire 6720 un decimo sarà per ora ritenuto come riserva per far fronte alle do mande di restituzione, i nove decimi saranno immediatamente impiegati.

296 277 Art. 59. Questa riserva potrà diminuirsi o accrescersi secondo il Consiglio di amministrazione giudicherà necessario in rap porto al numero e alla frequenza delle domande di rimborso. Art. 60. Tutte le somme che introiterà la Cassa per depositi, o per interessi saranno operative per via del Banco regio di Pa lermo in madrefedi a nome della Cassa centrale di rispar mio Vittorio Emanuele come appresso distinte. 1 Conto dei depositi dei privati. 2 Conto di interessi. Art. 61. Questa seconda madrefede che comprenderà tutti gli inte ressi provenienti tanto dal fondo di dotazione, quanto dai de positi provvederà: 1 al pagamento degl' interessi passivi; 2 alle spese di amministrazione; 3 ad accrescere il fondo di dotazione della Cassa. Art. 62. Dal conto dei depositi, appena si avrà la somma equiva lente al valore dei boni del Tesoro s'acquisterà tanto nu mero di essi, per quanto corrisponde al valore della somma disponibile, preferendo i buoni scadibili a sei mesi, restando però nella prudenza del Consiglio di amministrazione di sce gliere quelli di una scadenza più breve, o più lunga secondo lo andamento dell' amministrazione stessa. Art. 63. La pignorazione degli estratti di iscrizione, e dei certifi cati al latore di rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico sarà praticata giusta il n. 4 dello art. lo del de creto colle stesse norme e colle stesse garanzie che si tro vano stabilite per la Cassa di Sconto. Art. 64. E finalmente le anticipazioni agli agricoltori ai termini del num. 3 del suindicato art. 15 verran fatte nel modo seguente.

297 278 In ogni Municipio vi sarà una Commessione composta dal Sindaco o da un Consigliere comunale da lui espressa mente delegato, dal Percettore e da un prete destinato dal Parroco. La presenza di due componenti renderà legale la riu nione. Art. 65. Questa Commessione si riunirà nei giorni festivi dei soli mesi di agosto, settembre ed ottobre per ricevere le dimando degli agricoltori che volessero giovarsi delle anticipazioni della Cassa di risparmio, i quali dovranno indicare nella domanda il loro nome, la somma che desiderano, la contrada ov' è sito il fondo che posseggono, lo impiego che debbono fare della somma anticipata, e quale fruttificazione offrono in garanzia. Art. 66. La Commessione riconosciuta, dopo informazioni prese, la verità delle indicazioni ed assicurando sulla solvibilità, e sulla probità del richiedente, farà giungere per mezzo del Percettore siffatta domanda al Direttore della Cassa, il quale provocherà la corrispondente deliberazione del Consiglio, se sia il caso di ammetterla, o di anticipare la somma richiesta. Art. 67. Neil' affermativa il Direttore della Cassa manderà al Per cettore del luogo la formula del contratto clie sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione con lo espresso mandato di anticipare la somma richiesta, la quale nei versamenti del Percettore sarà rappresentata dal contratto già stipulato che restituirà alla Cassa per mezzo della Tesoreria. Il Tesoriere ricevendo il contratto come valore per nu merario lo trasmetterà alla Direzione della Cassa di rispar mio per esserne immediatamente rivalso in effettivo. Art. 68. Sopra queste anticipazioni la Cassa preleverà un interesse del 6 per 100. Questo interesse sarà calcolato a scalare in ragione di mesi interi qualora la Cassa farà degli impieghi con restituzioni a scadenze diverse.

298 TITOLO III. 219 dk' depositi. Art. 69. La Cassa di risparmio centrale istituita in Palermo col de creto del 21 ottobre 1861 sari aperta per ricevere i depo siti tutte le domeniche ai termini dello art. 7 dalle 8 a. m. alle 3 p. m. Art. 70. I Depositi giusta lo art. 8 non potranno essere minori di una lira, e diverranno fruttiferi arrivati a cinque lire. Tutte le frazioni di cinque lire non godranno interesse. j Art. 71. I depositanti nell' atto del primo versamento riceveranno un libretto autenticato del suggello della Cassa della firma del Direttore, del ragioniere registratore, del controllo e del Tesoriere, quale libretto sarà pagato immediatamente pel va lore di cinque centesimi, pari a grani due siciliani. Art. 72. Questo libretto che sarà a numero progressivo, conforme a quello del registro, conterrà il nome e cognome del depo sitante il giorno in cui è consegnato, il numero del volu me e del foglio in cui è registrato, la data dei diversi de positi o ritiri totali o parziali, il numero della partita di en trata, e di uscita, la indicazione in lettere, ed in cifre della somma versata, o ritirata col metodo di addizione, e di sot trazione co' frutti corrispondenti, e le firme del registratore, del controllo e del Tesoriere in ciascuna operazione, che vi sarà fatta successivamente. Vi sarà inoltre compendiato sotto forma di istruzione tutto ciò che riguarda i dritti e le obbligazioni dei deposi tanti espresse nei diversi articoli del decreto e del presente regolamento. Art. 73. II registratore nell' atto di consegnare il libretto noterà

299 280 nel suo registro oltre al nome e cognome del depositante, anche la paternità, la età, la condizione, la comune di na scita, ed il domicilio attuale, nonchè i diversi depositi, e i diversi rimborsi in ordine progressivo colla data in cui furon fatti, e coi frutti maturati nei diversi periodi. Art. 74. Questi libretti saranno di due colori, turchino e giallo, il primo servirà pei depositi condizionati, l' altro pei depositi semplici. Art. 75. I depositi posteriori non potranno farsi senza la presen tazione del libretto che sarà considerato come il documento legale che giustifica il credito del depositante. Art. 76. In caso di smarrimento il proprietario ne farà denunzia in iscritto al Direttore della Cassa, e qualora con testimoni benvisti al Direttore medesimo, o con altri mezzi legali gli si proverà che il denunziante è realmente il proprietario del libretto smarrito a lui intestato, il Direttore disporrà il ri: lascio di un duplicato. Art. 77. Questo duplicato porterà il proprio numero, e vi si farà menzione del numero del libretto smarrito, non che di tutte le altre indicazioni che si trovano annotate nei registri di contabilità dove sarà presa nota ugualmente della denunzia e del rilascio del duplicato. Art. 78. Dopo il rilascio del duplicato il libretto primitivo resta an nullato, quando anche fosse rinvenuto posteriormente. Art. 79. Se il libretto di cui si denunzia la perdita o lo involamento sarà stato estinto col pagamento al portatore della somma del suo credito, il denunziante, malgrado che sia ri conosciuto il vero intestatario del libretto, non avrà più dritto al rilascio del duplicato.

300 281 Art. 80. Allorchè tutte le pagine del libretto saranno esaurite, vi si aggiungeranno dei fogli stampati a questo oggetto, nei quali saranno continuate le operazioni. Art. 81. Il libretto essendo nominativo non è trasferibile ai termini dellart. 13 del decreto. Ciò non ostante chiunque presenta un libretto verrà con siderato (fuori del caso di fondati indizi contrari) come il suo legittimo possessore 'o come il di lui mandatario. Art. 82. Quando lo inteslatario vorrà cedere formalmente il suo cre dito ad altra persona, dovrà farne la cessione per mezzo dei registri della Cassa per dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario, ovvero per atto autentico, o anche per atto privato contenente in piedi brevetto di recognizione di firme. Art. 83. In tal caso l' atto di cessione sarà notificato alla Cassa, e da tal punto il cessionario producendo il libretto potrà ri chiedere il rimborso totale del credito cogl* interessi corri spondenti, o il rilascio di un nuovo libretto intestato a sè stesso. Art. 84. I depositi giusta l'art. 9 del suddetto decreto tireranno in teresse dopo quindici giorni che sarà compiuta la somma frut tifera, che ai termini dell' art. 8 del decreto è costituita dai multipli di cinque lire, e questi interessi non richiesti nei quin dici giorni posteriori alla loro liquidazione saranno riguardati come nuovo deposito, ed aggiunti al capitale diverranno anche essi fruttiferi. Art. 85. Qualora il deposito accresciuto dei frutti liquidati avrà rag giunto il capitale bisognevole per lo acquisto di lire venti di rendita sul Gran Libro potrà la Cassa ai termini dell' art. 14 del decreto convertirlo in titolo di rendita che sarà conse gnato al proprietario, previa la restituzione del libretto, quando 19

301 282 si presenterà a richiedere un rimborso o a fare nuovi depo siti. Art. 86. Per evitare ogni calcolo si farà uso di tavole o tariffe nelle quali sarà esposto stabilmente il calcolo degl' interessi da cin que lire coi multipli di cinque fino a lire quattrocento per ciascuna quindicina, e per un anno intero alla ragione del 4 per cento. Art. 87. Nel caso in cui il depositante non ritirasse i titoli di ren dita comprati per suo conto, l'amministrazione della Cassa ne resterà depositaria. Art. 88. Dal momento in cui è acquistata la rendita di lire venti non correrà più interesse in favore del depositante sul capi tale che ha servito alla compra di essa rendita e continuerà solamente per quelle somme che figurino ancora nel libretto fatta deduzione dei capitali impiegati in acquisto di rendita. Art. 89. Sarà in facoltà del creditore domandare con anticipazione alla Cassa che il suo credito del valore capitale di lire venti di rendita in poi resti come semplice deposito fruttifero senza essere convertito in rendita pubblica. Art. 90. Se per eludere le disposizioni dell'art. 85 taluno deposi terà sotto nomi diversi, conosciuta la controvenzione perderà lo interesse di tutte le somme depositate dal giorno in cui la totalità dei vari depositi avrà sorpassata la somma cor rispondente al capitale di lire venti di rendita sino al giorno in cui vi sarà ridotto. Art. 91. Se tali interessi fossero stati corrisposti, la Cassa ne farà compensazione sull' ammontare dei depositi che rimangono. Art. 92. Resteranno egualmente infruttiferi tutti i depositi che nel

302 283 corso di un anno non saranno stati accresciuti da un nuovo versamento ai termini dell'art. 10 del decreto. TITOLO IV. DEI RIMBORSI. Art. 93. In ogni tempo, e nei giorni indicati dall' art. 7 del decreto i depositanti potranno chiedere la restituzione delle somme depositate accresciute dagli interessi colle seguenti condi zioni. Art. 94. Tutte le somme sino a lire cento inclusivamente, ai ter mini dell' art. 12 del decreto saran pagate due giorni dopo la domanda, da lire cento in sopra saran pagate giorni quin dici dopo la domanda. Art. 95. Ciò non ostante, se le domande di restituzioni son poche di numero e per tenui somme, il Direttore potrà permetterne il pagamento immediato alla richiesta qualora non si incon tri difficoltà nelle corrispondenti operazioni contabili. Art. 96. Al punto di prodursi la domanda di restituzione totale o parziale il libretto sarà consegnato al ragioniere registratore della Cassa centrale. Art. 97. I depositanti in cambio dei libretti riceveranno un bullettino di rimborso preparato a tallone, che porterà il nome del depositante, la somma totale del suo credito, la somma richiesta, la data del giorno della dimanda, e quella del giorno in cui si farà il pagamento. Art. 98. Dal giorno in cui sarà chiesta la restituzione di una somma non correranno più frutti sulla stessa.

303 284 Art. 99. Dopo due giorni della domanda, se si tratti di somme in feriori a lire cento, quando non si è potuto verificare il pa gamento immediato, colui che ha domandato il rimborso si presenterà col bullettino ricevuto al ragioniere registratore, il quale ritirando il suddetto bullettino gli consegnerà un mandato d'uscita da lui sottoscritto portante la somma ri chiesta dal creditore, il quale presentandosi con questo man dato al Tesoriere riscuoterà la somma corrispondente, e si ripiglierà il libretto se il credito è stato riscosso in parte so lamente. Art Se si tratta di somme maggiori, si'presenterà ugualmente col bullettino al ragioniere registratore, da cui riceverà in vece di mandato una polizza di banco col libretto, qualora il rimborso sarà parziale. Negli intervalli sopra indicati saranno eseguite nei re gistri, e nei libretti le operazioni corrispondenti di contabi lità, e se il rimborso sarà totale il libretto verrà annullato con suggello che porta questa parola, e quindi conservato in archivio. Art Se venuto il giorno del rimborso e durante gli otto con secutivi, colui che ha fatta la domanda di restituzione trascu rerà di ritirare la somma corrispondente, in tal caso si re puta avere receduto da tale domanda, e quindi dovrà rin novarla ai termini dell' art. 94 per pretenderne nuovamente il rimborso. Art In questo caso non si calcoleranno mai i frutti di tutti quei giorni corsi fra le domande di restituzione, e l' epoca in cui dovea eseguirsi il pagamento. Art Qualora debbano rimborsarsi dei crediti dopo la morte del titolare del libretto, gli eredi donatari, legatari, o aventi dritto

304 285 dovranno produrre i documenti che giustifichino la loro qua lità. Art Qualora gli eredi fossero minori, o che tra essi vi fossero dei minori il pagamento sarà fatto a chi legittimamente li rappresenta. Art Se per trenf anni non sarà fatta alcuna nuova operazione sopra un deposito, questo resta acquistato alla Cassa, e sarà convertito in dote della Cassa. Art. 10G. Quando per la domandata restituzione dei crediti dei ricor renti alla Cassa, essa avrà bisogno prontamente di denari, il Direttore metterà fuori un pagherò sottoscritto da lui, dal Presidente e dal ragioniere controllo-revisore per essere scon tato alla Cassa di sconto al frutto usato dalla stessa. Art La somma dei pagherò che il Direttore potrà mettere in corso nei soli casi in cui lo esigano le circostanze della Cassa non potrà oltrepassare la somma equivalente alle domande di restituzioni, alle quali non possa far fronte il fondo di ri serva, e per le scadenze le più brevi usate alla Cassa di sconto. Art Queste anticipazioni della Cassa di sconto verranno subita mente estinte alle rispettive scadenze sui primi introiti della Cassa di risparmio, sia per crediti o frutti riscossi, sia per nuovi depositi eseguiti. Art A questo oggetto la Camera consultiva di commercio com prenderà nella prima classe del ruolo dei negozianti accre ditati i nomi del Direttore, del Presidente, e del ragioniere controllo-revisore colle rispettive qualità, i quali tutti e tre con queste caratteristiche considerate come tre ditte com merciali potranno valersi del loro credilo presso la Cassa di sconto solamente, e per bisogni soltanto della Cassa di ri sparmio sino alla concorrenza di ducati sessantamila.

305 286 Disposizioni Generali Art Il primo giorno dell'apertura della Cassa di risparmio sa ranno iscritti nel libro Depositi duecentotrentasei nomi di cre ditori. Questi nomi saranno quelli, che verranno designati dalla sorte fra i genitori poveri di coloro che destinati dalla legge della leva avranno raggiunto il Corpo al quale saranno ascritti ai termini dello art. 21 del decreto del 21 ottobre 1861 e del decreto del 10 novembre Questi libretti porteranno la condizione di non potersi rimborsare se non dopo cinque anni dall'apertura della Cassa. Art Sarà tenuto ostensibile nella sala che precede quella delle operazioni dei depositi nella Gassa di risparmio quella parte di regolamento che riguarda i dritti e i doveri dei depositanti, ed una tabella dove saranno indicati gli interessi di tutte le somme fruttifere che verranno depositate alla Gassa, dal giorno in cui tirano interesse sino alla loro capitalizzazione alla ra gionata del 4 per 100. Art Pei conti dei depositanti saran tenuti dalla Cassa due re gistri come si è detto agli articoli relativi ai ragionieri. Il primo sarà il registro del conto corrente. Il secondo sarà il libro controllo o doppio conto. Art Ciascuno di questi registri conterrà cinquecento conti; essi saranno di due serie, la prima apparterrà ai depositi condi zionati, la seconda ai depositi semplici. Ciascuna serie quando giungerà a 100,000 conti sarà chiusa, e se ne comincerà una novella. Art Gli agenti di cambio, e di trasferimento presteranno a turno il loro servizio alla Cassa di risparmio per le operazioni che

306 287 potranno occorrere sul Gran Libro, per lo acquisto della ren dita colle condizioni istesse colle quali si prestano in ser vizio del Tesoro. Art Tutti i titoli rappresentanti il rinvestimento dei fondi della Cassa, come tutti i documenti che costituiscono in appresso un credito qualunque della stessa, saranno conservati nel Te soro della Cassa, di cui le chiavi saran tenute dal Direttore e dal Tesoriere. Art Tutti gì' impiegati della Cassa oltre ai soldi stanziati nella pianta organica avranno dritto a delle gratificazioni propor zionate alla quantità degli utili netti della Cassa, che saran proposte dal Consiglio al Luogotenente Generale sulla pro posta del Direttore. Art Queste gratificazioni non potranno in alcun caso sorpas sare il 10 per 100 degli utili netti. Art Tutte le spese di contratti ed altro che occorreranno per le anticipazioni che farà la Cassa saranno a carico di coloro che le ricevono. Art Il Bilancio preventivo della Cassa sarà nel mese di settem bre di ogni anno formato dal Direttore, e dopo sottoposto allo esame del Consiglio verrà unitamente allo avviso del Con siglio medesimo trasmesso al Governo non più tardi del 31 ottobre per la superiore approvazione. A rticoli transitorii. Art I Percettori, e gli Esattori comunali restano provvisoria mente incaricati delle funzioni di Collettori nei rispettivi Co muni per ricevere e trasmettere i depositi alla Cassa cen

307 288 trale di risparmio, ed eseguire inoltre le restituzioni che po tranno essere autorizzate giusta le norme del presente re golamento. A misura "che verranno instituite le Casse filiali, ai ter mini dell'articolo 2 del decreto del 21 ottobre 1861, cesse ranno i suddetti agenti finanziarii dalle funzioni provvisorie come sopra loro addossate. Il Consiglio di amministrazione proporrà al Governo non più tardi del 15 gennaro 1862 il metodo pratico come an dar regolata questa parte di servizio temporaneo. Art Fino a quando non avrà la Cassa Centrale acquistato tale uno sviluppo da accrescerne positivamente i depositi e tutte le altre conseguenti operazioni, il servizio intero sarà disim pegnato da due impiegati assistiti da due applicati, salvo a provvedere al personale in corrispondenza dell' organico nel presente regolamento stabilito a misura che lo accrescimento degli affari e degli introiti lo renderanno necessario. Palermo 28 dicembre Visio 11 Segrelario Generale delle Finanze CACCIA

308 289 N. 80. Decreto col quale viene modificato l'art. 8 del decreto d'isti, tuzionc della Cassa centrale di risparmio, relativo alla ci fra cui devono ascendere i depositi per essere fruttiferi. 30 dicembre IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto il rapporto del Consiglio di direzione della Cassa centrale di risparmio perchè fossero dichiarati fruttiferi tutti i depositi senza il bisogno di dover raggiungere la somma di lire 5 per come era prescritto dall'art. 8 del decreto di instituzione del 21 ottobre ultimo; Veduto il detto decreto; Considerato che la proposta modificazione riuscendo più proficua ai depositanti servirebbe mirabilmente a dare un maggiore sviluppo alla Cassa anzidetta; Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze; Decreta : L'art. 8 del decreto d'istituzione della Cassa centrale di risparmio in Palermo rimane modificato nei seguenti ter mini: «Art. 8. I depositi non potranno essere minori di cente- «simi 50, essi non saranno fruttiferi che arrivati a lira una. «Tutte le frazioni di lira non godranno interesse.» Palermo 30 dicembre Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO Il Segrelario Generale delle Finanze CACCIA

309 290 IV. 81. Decreto col quale si diminuisce il numero dei Militi a cavallo, e si accresce loro lo stipendio. 30 dicembre 1861 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Vista la legge prodittatoriale del 30 agosto 1860 sui Mi liti a cavallo; Sulla proposta del Segretario Generale dell'interno, inca ricato della gerenza del Dicastero della Sicurezza pubblica ; Decreta : Art. 1. Le Compagnie dei Militi a cavallo saranno composte di tren tacinque uomini, compresi i graduati. Finchè le attuali Compagnie non siano a tal numero per effetto di ordinarie vacanze, restano sospese le nomine dei Militi. Il Segretario Generale di Sicurezza pubblica potrà intanto trasferire da una Compagnia all'altra i Militi per tenerne pos sibilmente uguale la forza finchè sia al numero normale di trentacinque. Art. 2. Lo stipendio dei Militi sarà aumentato da lire tre e cen tesimi quaranta a lire tre e centesimi ottantadue al giorno. La ritenuta che ogni Milite è tenuto lasciare sullo sti

310 291 pendio tanto per indennità di furti che per vestiario sarà il quarto, di cui tre quarte parte per furti ed una per ve stiario. Art. 3. Le nomine dei Militi a cavallo e dei graduati eccettuati i Comandanti spettano ai Prefetti sulla proposizione dei Coman danti. Art. 4. Per la disciplina delle Sezioni dei Militi i signori Prefetti cureranno l'applicazione del Regio decreto del 1 6 gennaro 1860 relativo alle Guardie di pubblica Sicurezza, dipendentemente al disposto nell'articolo 1 della legge precitata del 30 ago sto Art. 5. Le disposizioni dell'articolo 2 relativo all'aumento della paga entreranno in vigore il primo del prossimo febbraro. Art. 6. Il Segretario Generale della Sicurezza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. Palermo 30 dicembre Il Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO Il Segrelario Generale dell'interno incaricato della gerenza del Dicastero della Sicurezza pubblica FÀKALDO

311 292 N. 82. Decreto che destina in oro la medaglia commemorativa del a Ruggiero Settimo. Il gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il decreto del 14 febbraro 1861 istituitivo della me daglia commemorativa dei fatti del 1848; In adesione al desiderio espresso con apposito rapporto dalla Commessione nominata per la concessione di detta me daglia; Decreta : La medaglia commemorativa del 1848 sarà eccezionalmente in oro per Ruggiero Settimo, Presidente del Senato del Regno. Il Segretario Generale dell' Interno è incaricato della ese cuzione del presente decreto. Palermo 11 gennaro Il Luogotenente Generale del He I. PETTINENGO Jl Segretario Generale del Dicastero dell' Interno FARALDO

312 IV Decreto che destina in oro la medaglia commemorativa del al Generale Garibaldi. 11 gennaro 18G2. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il Decreto del 12 dicembre 1860 istitutivo della me daglia commemorativa pei fatti del 1860; In adesione al desiderio espresso con apposito rapporto dalla Commessione nominata per la concessione di detta medaglia; Decreta : La medaglia commemorativa del 1860 sarà eccezionalmen te in oro pel Generale Giuseppe Garibaldi. Il Segretario Generale dell* Interno è incaricato della ese cuzione del presente decreto. Palermo 11 gennaro Il Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO Il Segrelario Generale del Dicastero dell' Interno FARALDO

313 294 N. 84. Decreto che istituisce in Palermo coi fondi donati dal Re un corso magistrale femminile. 12 gennaro 18C2. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE Decreta : NELLE PROVINCIE SICILIANE Art. 4. È istituito in Palermo coi fondi donati dalla munificenza del Re, un corso magistrale femminile, che avrà per lo meno la durata d'un biennio, secondo le norme e i programmi pre scritti per le Scuole normali e magistrali dal dee reto Reale del 9 novembre Art. 2. Gl'insegnanti saranno scelti tra' Professori della Scuola nor male, o tra quelli addetti ad altri istituti educativi, ed avranno una indennità che sarà stabilita nel loro titolo di nomina. Art. 3. La somma presa dai fondi lasciati dal Re, e destinata all'uo po, verrà impiegata nella Cassa di risparmio per le provincie siciliane, ed intestata al Prefetto di Palermo, il quale rimane incaricato dei pagamenti delle indennità assegnate ai Profes sori e delle altre spese bisognevoli per la istituzione ed il mantenimento della Scuola.

314 295 Art. 4. I Segretari Generali dell'interno, delle Finanze e della pub blica Istruzione sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente decreto. Palermo 12 gennaro Il Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO II Segrelario Generale della pubblica Istruzione F. NAPOLI Il Segrelario Generale dell' Interno FAKALD0 N. 85. Decreto che assegna una indennità annuale al Direttore della Cassa centrale di risparmio in Palermo. 15 "ennaro 1802 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il decreto del 28 dicembre decorso, col quale il Pro fessore Giovanni Bruno, attuale Consigliere della Cassa cen trale di risparmio in Palermo, venne destinato alle funzioni di Direttore della Cassa medesima; Volendo stabilire una indennità da corrispondersi organica mente all' ufficio suddetto;

315 296 Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze; Decreta : Art. 1. Al Direttore della Cassa centrale di risparmio in Palermo sarà corrisposta l' annua indennità di lire duemila cinque cento Art. 2. L'attuale Direttore funzionante sarà messo in percezione di detta indennità subito che le condizioni economiche della Cassa lo permetteranno. i Art. 3. D Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese cuzione del presente decreto. Il Palermo 15 gennaro Segrelario Generale per le Finanze CACCIA Il Luogotenente Generale del Re I. PETTINENGO N. 86. Decreto col quale si destina il giorno per l'apertura della Cassa centrale di risparmio in Palermo, che verrà inaugurata nel l'antico palazzo della Zecca. 13 gennaro 1SG2. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Veduto l'articolo 19 del decreto del 21 ottobre 1861, col quale fu disposto doversi con apposito decreto destinare il

316 297 giorno per l' apertura della Cassa centrale di risparmio in Palermo; Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze; Decreta: Art. 1. La Cassa centrale di risparmio nelle Provincie Siciliane comincerà le sue operazioni nel giorno 19 del corrente gennaro. L'apertura della detta Cassa sarà lo stesso giorno inaugu rata nell' antico palazzo della Zecca. Art. 2. Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese cuzione del presente decreto. Il Palermo 15 gennaro Segrelario Generale delle Finanze CACCIA Il Luogotenente Onerale del Ite I. PETTINENGO N. 87. Decreto col quale si dichiara non applicabile ai libretti di de posito condizionati l'art. 10 del decreto 21 ottobre 18G1 sulla istituzione della Cassa centrale di risparmio. 20 j-ennaro 1862 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE, PROVINCIE SICILIANE Veduto il decreto del 21 ottobre ultimo sulla istituzione della Cassa centrale di risparmio; Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze; 20

317 298 Decheta: Art. Unico La esazione degl'interessi stabilita allo articolo 10 del de creto del 21 ottobre 1861, riguardante la istituzione della Gassa centrale di risparmio in Palermo, non è applicabile ai libretti di deposito condizionati, anche quando non venis sero ulteriormente accresciuti da nuovo versamento. Questa, eccezione cesserà dal momento che il libretto condizionato verrà convertito in libretto semplice. Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese cuzione del presente decreto. Palermo 20 gennaro Il Segretario Generale delle Finanze CACCIA N. 88. Il.Luogotenente Generali! del I. PETTINENGO Decreto col quale viene elevato il sussidio giornaliero ai relegati nelle isole. 29 gennaro IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE SICILIANE Visto il regolamento approvato con Real decreto dei 22 no vembre 1825, col quale è fissato il sussidio giornaliero da cor rispondersi ai relegati nelle isole; Visto il bilancio attivo e passivo delle Provincie Siciliane per lo esercizio 1861 approvato con Real decreto dei 20 ot tobre del detto anno, e che continua ad essere in vigore; Visto il Reale decreto dei 5 maggio 1861 che determina le attribuzioni di questa Generale Luogotenenza; Ite

318 299 Vista la lettera del Ministro dell'interno in data dei 31 ago sto 1861, colla quale si autorizza l'aumento della sovvenzione che si somministra ai relegati; Considerando che i baiocchi dieci al giorno attualmente loro corrisposti per sussidio, giusta il prefato regolamento dei 22 novembre 1825, per lo accresciuto prezzo delle sostan ze alimentari, non sono sufficienti a fornire i mezzi neanco di una stentata sussistenza, e che non rappresentano più quel valore permutabile che allora si aveano; Volendo migliorare alquanto la materiale condizione di quel la classe di uomini, con apprestar loro un sussidio più ade quato affinchè possano soddisfare alle prime necessità della vita; Facendo uso delle facoltà accordategli ai sensi del sullodato Real decreto del 5 maggio 1801, ed in conformità del l'autorizzazione Ministeriale; Sulla proposta del Segretario Generale pel Dicastero dello Interno; Decreta : Art. 1. Il sussidio giornaliero che si somministra ai relegati nelle isole, sarà elevato da centesimi 42 '/, a centesimi 60. Art- 2. Faranno fronte alla maggiore spesa i fondi stanziati nei capitoli 79 e 84 del bilancio, alla eventuale insufficienza dei quali sarà ulteriormente provveduto. Art. 3. I Segretari Generali dell' Interno e delle Finanze sono in caricati dell'esecuzione del presente decreto. Palermo 29 gennaro Il l.uoiiolenonle General*; ilei Re I. PETTINENGO Il Segrelario Onerale dell'interno FARALDO

319 300 N. 80. Regio Dr.crf.to col quale si stabiliscono le attribuzioni della Lungoleueiiziì Generale di Sicilia. VITTORIO EMANUELE II l>ek GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Visti i Nostri decreti del 2 dicembre 1860, num. 4470, e 14 aprile ultimo, num. 4757, eoa cui venne stabilita uria Luogotenenza nelle Provincie Siciliane, e fu divisa l'ammi nistrazione centrale in Dicasteri retti da Segretari Generali; Visto l'art. 3 del decreto suddetto del 14 aprile, con cui si dichiarò che sarebbero con particolari istruzioni determi nati gli affari che devono essere deferiti all'amministrazione centrale o spediti immediatamente dalla Luogotenenza Generale. Volendo Noi provvedere al riguardo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue: Art. 1. La Luogotenenza Generale per le Provincie anzidette con tinuerà in tutti gli affari non avocati al Governo, ad eser citare i poteri e le attribuzioni ad essa conferte coi decreti suddetti in tutto ciò ed in quanto non sia con queste istru zioni o con altre successive fatte e deliberate in Consiglio dei Ministri e da Noi approvate, altrimenti disposto. Art. 2. Sono fin d' ora esclusivamente riservati al Governo cen trale :

320 301 I regolamenti per la esecuzione delle leggi, e decreti re lativi; Le concessioni di cittadinanza e di nobiltà; Le amnistie; L'organizzazione giudiziaria e le altre che siano ulterior mente determinate; I provvedimenti relativi ai servizi assunti direttamente dai Nostri Ministri e le nomine, e le revoche dei funzionari relativi; Lo storno, in qualunque modo abbia luogo, da articolo ad articolo o da capitolo a capitolo nei bilanci o stati discussi, le maggiori o nuove spese, e l'impiego delle economie; L'emissione di rendite e qualunque alienazione dei beni dello Stato. Art. 3. In coerenza alle disposizioni dell'articolo precedente ed al l'art. 3 del decreto 14 aprile 1861, apparterranno pure fin d'ora al Re le nomine e revoche : Dei Governatori, dei Vice-Governatori, degli Intendenti e dei Consiglieri di Governo; Dei Vescovi ed Arcivescovi; Dei Magistrati componenti i collegi giudiziari, civili e penali e dei funzionari del pubblico ministero presso i me desimi; Dei Membri della Gran Corte dei conti; Dell'Agente del Contenzioso; Degl'Ispettori Generali e dei Capi di tutti gli stabilimenti che dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica; Dei Rettori, dei Cancellieri e dei Professori di Università; Degli Ispettori Generali, ispettori ed Ingegneri Capi di la e di 2a classe; Dei Presidenti e Governatori di banco e dei Direttori Ge nerali. Art. 4. Non ostante il disposto degli articoli precedenti, la Nostra

321 302 Luogotenenza Generale potrà dare e prendere quei provve dimenti teraporari e di urgenza che siano di competenza del potere esecutivo e richiesti dalle circostanze, ri ferendone però al Governo. Art. 5. Nell'assenza del Luogotenente Generale dalle Provincie Si ciliane, i provvedimenti pei quali fosse richiesto il decreto o l'assenso sovrano, saranno sempre devoluti e riservati a Noi ed al nostro Governo centrale in quanto non vengano spe cialmente ad altri da Noi delegati. Art. 6. Alle ulteriori e particolari relazioni tra la Luogotenenza, i Dicasteri stabiliti nelle anzidette Provincie e i Nostri Mini steri, verrà, in quanto occorra, provveduto con determinazioni od istruzioni speciali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta delle leggi e dei de creti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di os servarlo e farlo osservare. Dato a Torino, addì 5 maggio VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei Conti addì 11 maggio 1860 Reg. 17 Atti del Governo a. e Webrlik (Luogo del Sigillo) Visto il Guardasigilli G. lì. CASSINIS. C. CAVOLI!

322 N Regio Decreto col quale sono avocale al Governo centrale parie delle materie che prima appartenevano alla Luogotenenza Generale, e si istituisce la Commissione dei Presidenti in Si cilia. 20 agosto VITTORIO EMANUELE II PER GKAZIA DI DIO K PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il decreto prodittatoriale del 3 agosto 1860; Veduto il Reale decreto del 5 maggio 1861 sulla Luogo tenenza delle Provincie Siciliane; Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari Interni, e di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesia stici. Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo.: Art. 1. Appartengono al Nostro Governo centrale e rientrano nelle attribuzioni del Consiglio di Stato anche per le Provincie Si ciliane le materie di cui agli articoli 9, 2, 3, 4, 5 e 6, ed articoli 10, 11 e 13 del decreto prodittatoriale del 3 a- gosto 1860 relative : 1. Alle domande di estradizione; 2. All'esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche prove nienti dalla Santa Sede, tranne quelle che concernono le di spense agli impedimenti matrimoniali ed altri indulti di ca rattere meramente privato;

323 Ai richiami che si facciano al Re contro provvedi menti pei quali siano esaurite, o non sì possano proporre le domande di riparazione in via gerarchica, salve le pre rogative del Trihunale della R. Monarchia. i. Ai conflitti di giurisdizione tra le Autorità ammini strative e le giudiziarie, tra le Curie ecclesiastiche ed i Tri bunali laici; 5. Ai provvedimenti sulle attribuzioni rispettive dell'au torità civile e della ecclesiastica; 6. Ai sequestri di temporalità ed agli altri atti provvi sionali di sicurezza generale. Art. 2. Tutte le altre materie nelle quali per leggi generali o spe ciali deve necessariamente essere inteso il parere del Con siglio di Slato, o per le quali era necessario un avviso della cessata Consulta Generale di Sicilia, semprechè siano entro i limiti dei poteri della Nostra Luogotenenza Generale nelle Provincie Siciliane, sono attribuite alla Commissione dei Pre sidenti. ' Art. 3. La Commissione di cui all' art. precedente sarà com posta : 1. Del Presidente, e Vice-Presidente della Gran Corte dei conti. 2. Del Presidente e Vice-Presidente della Gran Corte ci vile di Palermo. In caso di mancanza o dimpedimento di alcuni dei medesimi, sarà surrogato dal Consigliere o Giudice più an ziano. 3. Del Procuratore del Re presso la Gran Corte dei conti, o di chi ne fa le veci. Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Slato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

324 305 dei decreti del Regno dltalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 20 agosto VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi 26 agosto 1861 Req. 11 Atti del Governo a. e YY'ehrlin (Luogo del Sigilto) Visto il Guardasigilli MIGLIETTI. M. MINGHETTI MIGLIETTI N. 91. Regio Decreto col quale viene soppressa la Luogotenenza Generale di Sicilia. 5 gennaro VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti i decreti coi quali fu da Noi istituita una Luogo tenenza nelle Provincie Siciliane, ne furono designate le com petenze e ne venne repartita l'amministrazione centrale; Veduta la legge del 9 ottobre 1861, num. 249 (1); (1) La legge 9 ottobre 18(M autorizza il Governo a modificare con Regi decreli talune disposizioni amministrative delle leggi 23 ottobre, Num. 3702, 6 e 10 novembre 1839, Num e

325 :u)6 Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente dello stesso Consiglio, No stro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. La Luogotenenza Generale nelle Provincie Siciliane cesserà col giorno primo di febbraio Cesseranno parimente a quest' epoca il Consiglio ed il Segretariato di Luogotenenza, i Segretariati Generali coi ri spettivi Dicasteri ancora esistenti, ed il Segretariato Generale presso la Questura di Palermo. Art. 2. Le attribuzioni fin qui esercitate dalla Luogotenenza delle Provincie Siciliane e dai Dicasteri da essa dipendenti torne ranno al Governo centrale, salve le delegazioni stabilite coi Nostri Decreti dei 9 e 16 ottobre 1861, n. 251 e 273, e quelle altre che verranno ulteriormente decretate. Art. 3. L'esecutoria alle provvisioni ecclesiastiche riserbata al Go verno locale dall'art. 1 num. 2 del Nostro decreto 20 ago sto 1861, num. 183 (1), sarà impartita dai Prefetti. Art. 4. Ogni anno sarà da Noi delegato un distinto Personaggio per rappresentarci in Palermo nelle funzioni della Nostra A- postolica Legazia e della Regia Monarchia nelle Provincie Si ciliane. Art. 5. Gli Impiegati degli Uffici soppressi, al collocamento dei quali non potrà essere per ora provveduto, continueranno a percepire lo stipendio attualmente loro assegnato. Art. 6. Sarà da Noi nominato per Palermo un Commissario straor dinario munito di particolari istruzioni. yì) Munì. 90 ili questa raccolta.

326 307 Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addi 5 gennaio VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1862 Reg. 18 Atti del Governo a e. 382 Wehhlm (Luogo del Sigilto) Visto il Guardasigilli RUGHETTI KICASOLI F l IN E Pag. l.ill. KIlliOKI COHHEZIONI ululale regolerà

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