Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO 2

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1 Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Ordinanza sul CO 2) del 30 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 23 dicembre sul CO 2 (legge sul CO 2), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Gas serra Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra: a. biossido di carbonio (CO 2); b. metano (CH 4); c. protossido di azoto (N 2O, gas esilarante); d. idrofluorocarburi (HFC); e. perfluorocarburi (PFC); f. esafluoro di zolfo (SF 6); g. trifluoruro di azoto (NF3). 2 L effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO 2 equivalenti (CO 2eq). I valori sono elencati nell allegato 1. Sezione 2: Definizioni Art. 2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. 2 automobile: un automobile di cui all articolo 11 capoverso 2 lettera a dell ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); non sono considerate automobili ai sensi della presente RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 3 RS

2 Imposte ordinanza i veicoli per uso speciale secondo l allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE 4 ; a bis. 5 autofurgone: un autofurgone di cui all articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV; non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/ e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 7, nonché i veicoli per uso speciale secondo l allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE; a ter. 8 trattore a sella leggero: un trattore a sella di cui all articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t; non sono considerati trattori a sella leggeri ai sensi della presente ordinanza i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007, nonché i veicoli per uso speciale secondo l allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE; b. impresa: gestore di impianti fissi in un ubicazione determinata; c. potenza termica: energia termica massima che può essere fornita a un impianto fisso per unità di tempo; d. potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti fissi di un impresa considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni; e. potenza complessiva: somma delle potenze nominali elettriche e termiche fornite da una centrale termica a combustibili fossili; f. rendimento globale: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili secondo le indicazioni del costruttore. 4 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del , pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1347/2017, GU L 192 del , pag Introdotta dal n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 6 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188/1 del , pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del , pag Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171/1 del , pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 dell , pag Introdotta dal n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 2

3 O sul CO Sezione 3: Obiettivi intermedi settoriali Art. 3 1 Gli obiettivi intermedi per il 2015 sono: a. nel settore degli edifici: al massimo il 78 per cento delle emissioni del 1990; b. nel settore dei trasporti: al massimo il 100 per cento delle emissioni del 1990; c. nel settore industriale: al massimo il 93 per cento delle emissioni del Se un obiettivo intermedio settoriale di cui al capoverso 1 non è raggiunto, il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori misure dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate. Sezione 4: Riduzioni delle emissioni conseguite all estero 9 Art. 4 Riduzioni delle emissioni computabili per progetti realizzati all estero 10 1 Possono farsi computare le riduzioni delle emissioni conseguite all estero soltanto le imprese e le persone autorizzate ai sensi della presente ordinanza. 2 Le riduzioni delle emissioni conseguite all estero sono computabili se: a. sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio sui cambiamenti climatici; e b. se l allegato 2 non esclude di computarle. Art. 4a 12 Lettera di approvazione per progetti 1 Chi desidera ricevere certificati di riduzione delle emissioni per un progetto di riduzione delle emissioni all estero, può richiedere all Ufficio federale dell ambiente (UFAM) la lettera di approvazione necessaria a tale scopo secondo le regole dell articolo 6 capoverso 3 o dell articolo 12 capoverso 5 del Protocollo di Kyoto dell 11 dicembre della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto). 2 L UFAM rilascia la lettera di approvazione se sono adempiute le condizioni di cui all articolo 4 capoverso 2 lettera b. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Introdotta dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic RS Introdotto dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic RS

4 Imposte Sezione 5: 14 Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera Art. 5 Requisiti 1 Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se: a. l allegato 3 non lo esclude; b. il progetto o i piani inclusi in un programma: 1. non sarebbero redditizi senza il ricavo della vendita degli attestati, 2. sono almeno conformi allo stato della tecnica, e 3. prevedono provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni rispetto all evoluzione di riferimento di cui all articolo 6 capoverso 2 lettera d; c. le riduzioni delle emissioni: 1. sono documentabili e quantificabili, 2. non sono state conseguite in un impresa che partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE), e non sono state conseguite in un impresa soggetta a un impegno di riduzione che al contempo richiede il rilascio di attestati secondo l articolo 12; sono escluse le imprese con obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti e programmi non siano contemplate da tale obiettivo; e d. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all articolo 7. 2 Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui il richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma. Art. 5a Programmi 1 I piani possono essere riuniti in un programma se: a. perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni; b. impiegano una delle tecnologie stabilite nella descrizione del programma; c. soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che i piani adempiono i requisiti di cui all articolo 5; e d. la loro realizzazione non è ancora iniziata. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 4

5 O sul CO I piani possono essere inclusi nei programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e se è comprovato che erano notificati per partecipare al programma già prima di esservi inclusi. 3 I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico piano sono portati avanti come progetti secondo l articolo Art. 6 Convalida di progetti e programmi 1 Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall UFAM. 2 All organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere informazioni riguardanti: a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni; b. le tecnologie impiegate; c. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica; d. l evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti di riduzione delle emissioni del progetto o del programma non venissero realizzati (evoluzione di riferimento); e. la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali e il metodo di calcolo applicato; f. l organizzazione del progetto o del programma; g. i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi; h. il finanziamento; i. il piano di monitoraggio, che stabilisce l inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni; j. 17 la durata del progetto, del programma e dei singoli piani; k. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l inclusione dei piani nel programma, la gestione dei piani, nonché un esempio di piano per ogni tecnologia definita. 3 Per la convalida, l organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a. 4 Riassume i risultati dell esame in un rapporto di convalida. 16 Introdotto dal n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 5

6 Imposte Art. 7 Domanda di rilascio di attestati 1 La domanda di rilascio di attestati deve essere presentata all UFAM. Essa comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida. 2 L UFAM può chiedere al richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda. Art. 8 Decisione sull idoneità di un progetto o di un programma 1 L UFAM decide in base alla domanda se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati. 2 La decisione è valida per sette anni dall inizio della realizzazione del progetto o del programma (periodo di credito). 3 Per i piani inclusi in programmi non viene rilasciato alcun attestato se: a. in seguito a una modifica di disposizioni legali determinanti, durante il periodo di credito devono venire realizzati provvedimenti di riduzione delle emissioni; b. le riduzioni delle emissioni fatte valere per il rilascio di attestati sono riconducibili alla realizzazione dei provvedimenti di cui alla lettera a; e c. la realizzazione dei piani è iniziata soltanto dopo l entrata in vigore della modifica delle disposizioni legali. Art. 8a Proroga del periodo di credito 1 Il periodo di credito è prorogato di altri tre anni se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e presenta all UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito. 2 L UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a. Art. 9 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio 1 Il richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni e li registra in un rapporto di monitoraggio. 2 A proprie spese, sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma. 3 L organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate adempiono i requisiti di cui all articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i piani adempiono i requisiti di inclusione di cui all articolo 5a capoverso 1 lettera c. Può limitare l esame a singoli piani rappresentativi. 4 L organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica. 5 Il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati all UFAM al più tardi sei mesi dopo lo scadere dell anno che segue 6

7 O sul CO l inizio del monitoraggio. I successivi rapporti di monitoraggio e di verifica devono essere presentati almeno ogni tre anni. Le riduzioni delle emissioni vanno comprovate per ogni anno civile. 18 Art. 10 Rilascio degli attestati 1 L UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso il richiedente. 19 1bis Esso decide sulla base delle informazioni di cui al capoverso 1 sul rilascio di attestati Per i progetti, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni delle quali è comprovato che sono state conseguite sino alla fine del periodo di credito. 3 Per i programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni delle quali è comprovato che sono state conseguite fino al massimo dieci anni dopo la scadenza del periodo di credito, per quanto la la realizzazione del piano in questione sia iniziata durante il periodo di credito. 4 Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che lcente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all articolo 15b della legge del 26 giugno sull energia non danno luogo al rilascio di attestati. 5 Il plusvalore ecologico delle riduzioni delle emissioni è compensato con il rilascio dell attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato. Art. 11 Modifiche sostanziali del progetto o del programma 1 Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all UFAM. 2 Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se: a. le riduzioni delle emissioni differiscono di oltre il 20 per cento dalle attese riduzioni delle emissioni annuali indicate nella descrizione del progetto o del programma; 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1 ago (RU ). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 20 Introdotto dal n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 21 RS

8 Imposte b. i costi di investimento e di esercizio differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma. 3 Se necessario, l UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni conseguite dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull idoneità conformemente all articolo 8. 4 Dopo una nuova convalida, il periodo di credito a partire dalla decisione sull idoneità del progetto o del programma è di: a. sette anni se il periodo di credito non è stato ancora prorogato; b. tre anni se il periodo di credito è già stato prorogato. Sezione 5a: Attestati per le imprese con impegno di riduzione o con una convenzione sugli obiettivi concernente l evoluzione del consumo energetico 22 Art Attestati per le imprese con impegno di riduzione 1 Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, alle imprese con impegno di riduzione ai sensi dell articolo 66 capoverso 1, per le quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell obiettivo di riduzione, se: 24 a. l impresa è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni; b. nel pertinente anno le emissioni di gas serra dell impresa sono state inferiori del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione di cui all articolo 67; e c. 25 all impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all articolo 35 capoverso 1 della legge del 30 settembre sull energia (LEne) per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell entrata in vigore della modifica dell 8 ottobre Introdotto dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 26 RS

9 O sul CO Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nel pertinente anno, l ultima volta nel Art. 12a 28 Attestati per le imprese con convenzione sugli obiettivi concernente l evoluzione del consumo energetico 1 Alle imprese che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO 2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentate dalla tassa sul CO 2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera se: a. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all articolo 67 capoversi 1 3 ed è stata convalidata a spese dell impresa da un organismo ammesso dall UFAM e giudicato idoneo da quest ultimo; b. l impresa presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l articolo 72; c. le emissioni di CO 2 dell impresa durante i tre anni precedenti sono state inferiori ogni anno almeno del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione pattuito nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione; e d. 29 all impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all articolo 35 capoverso 1 LEne 30 per geotermia, biomassa o scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell entrata in vigore della modifica dell 8 ottobre La convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, convalidata, deve essere presentata all UFAM entro il 31 maggio dell anno a partire dal quale gli attestati sono chiesti. 3 Le modifiche sostanziali e durature di cui all articolo 73 nonché i cambiamenti di cui all articolo 78 devono essere notificati all UFAM. Se necessario, l UFAM ordina una nuova convalida. 4 Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nel pertinente anno, l ultima volta nel Abrogato dal n. I dell O del 1 nov. 2017, con effetto dal 1 gen (RU ). 28 Introdotto dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic La correzione del 9 dic concerne soltanto il testo francese (RU ). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 30 RS

10 Imposte Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati 31 Art Gestione degli attestati e dei dati 1 Chi richiede il rilascio di attestati deve nel contempo indicare all UFAM il conto per gestori o il conto personale sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall UFAM: a. nome, cognome e informazioni di contatto del richiedente, dell organismo di convalida e dell organismo di controllo; b. il numero di attestati rilasciati; c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e d. la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica. 3 Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d affari. Art Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi 1 Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d affari, l UFAM può pubblicare: a. le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera; b. i rapporti di convalida di cui all articolo 6 capoverso 4; c. i rapporti di monitoraggio di cui all articolo 9 capoverso 1; d. i rapporti di verifica di cui all articolo 9 capoverso 4. 2 Prima della pubblicazione l UFAM sottopone al richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Gli chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e d affari Introdotto dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Introdotto dal n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 10

11 O sul CO Sezione 6: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento Art L UFAM coordina i provvedimenti di cui all articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO 2. 2 Tiene conto a tal fine delle misure disposte dai Cantoni. 3 I Cantoni informano periodicamente l UFAM sulle misure prese. Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO 2 degli edifici Art I Cantoni riferiscono periodicamente all UFAM sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO 2 degli edifici. 2 Il rapporto deve contenere informazioni concernenti: a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 adottati e pianificati e il loro effetto; e b. l andamento delle emissioni di CO2 degli edifici sul territorio cantonale. 3 Su richiesta, i Cantoni forniscono all UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto. Capitolo 3: 35 Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO 2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri Sezione 1: Disposizioni generali Art Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera un automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero immatricolati per la prima volta. È determinante lo stato di questi veicoli al momento della prima immatricolazione. 2 Sono considerati immatricolati per la prima volta i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera per la prima volta; sono esclusi i veicoli la cui ammissione alla circolazione all estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 gen (RU ). 11

12 Imposte 3 L immatricolazione in un enclave doganale svizzera secondo l articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L immatricolazione in un enclave doganale estera secondo l articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata immatricolazione all estero. 4 Se il termine secondo il capoverso 2 crea una disparità di trattamento essenziale per gli importatori di veicoli già omologati all estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera e gli importatori di veicoli non ancora omologati all estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il DATEC può: a. abbreviare o prorogare il termine al massimo di un anno; b. fissare un numero minimo indispensabile di chilometri percorsi. 5 L anno di riferimento è l anno civile in cui è verificato il raggiungimento dell obiettivo individuale. Sezione 2: Importatori e costruttori Art. 18 Grande importatore 1 Un importatore è considerato nell anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se almeno 50 automobili di questi parchi veicoli sono state immatricolate per la prima volta nell anno precedente l anno di riferimento. 2 Un importatore è considerato nell anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se almeno 6 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell anno precedente l anno di riferimento. Art. 19 Statuto provvisorio di grande importatore 1 Un importatore può chiedere all Ufficio federale dell energia (UFE) di essere considerato provvisoriamente nell anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se al massimo 49 automobili oppure se al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell anno precedente l anno di riferimento. 2 Nel corrispondente parco veicoli nuovi sono conteggiati automobili oppure autofurgoni e trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta nell anno di riferimento a partire dalla data di approvazione della domanda secondo il capoverso 1. 3 Se nell anno di riferimento l importatore immatricola per la prima volta al massimo 49 automobili oppure al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri, deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo del corrispondente parco veicoli nuovi. 36 RS

13 O sul CO Art. 20 Piccolo importatore Un importatore è considerato nell anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come piccolo importatore se al massimo 49 automobili oppure al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell anno precedente l anno di riferimento e se nell anno di riferimento non è provvisoriamente considerato come grande importatore. Art. 21 Costruttore A un costruttore si applicano nell anno di riferimento per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell anno precedente l anno di riferimento. Art. 22 Raggruppamento di emissioni 1 Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all UFE, entro il 30 novembre antecedente l anno di riferimento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni. 2 Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante. Sezione 3: Basi di calcolo Art. 23 Documenti da trasmettere 1 Un veicolo importato da un grande importatore può essere immatricolato solamente dopo che l Ufficio federale delle strade (USTRA), avendo a disposizione un approvazione del tipo, è a conoscenza dei dati del veicolo necessari per il calcolo di un eventuale sanzione e per l attribuzione del veicolo a un parco veicoli nuovi. 2 Per i veicoli privi dell approvazione del tipo, il grande importatore deve trasmettere all USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo i seguenti documenti: a. il rapporto di perizia compilato di cui all articolo 6 capoverso 3 dell ordinanza del 19 giugno concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV); b. la richiesta di attestato; e c. eventuali prove di cui all articolo 25 capoverso 1 o 2. 3 Un piccolo importatore può immatricolare un veicolo importato solamente previo versamento all USTRA dell importo dell eventuale sanzione, se dovuta, secondo l articolo 13 della legge sul CO 2 e previa trasmissione dei seguenti documenti: a. il rapporto di perizia compilato di cui all articolo 6 capoverso 3 OATV; 37 RS

14 Imposte b. a richiesta di attestato; c. eventuali prove di cui all articolo 24 capoverso 1 o 3 oppure all articolo 25 capoverso 1 o 2. 4 Se un importatore intende conteggiare un veicolo che ha importato nel parco veicoli nuovi di un grande importatore, deve comunicarlo all USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo mediante richiesta di attestato. La richiesta deve contenere la firma del grande importatore che riprende il veicolo. Art. 24 Emissioni di CO 2 e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo 1 Ai fini della determinazione delle emissioni di CO 2 e del peso a vuoto dei veicoli con approvazione del tipo sono determinanti i dati nell approvazione del tipo secondo l OATV, salvo che l importatore trasmetta all USTRA entro i termini previsti i dati di cui al capoverso 3 o 4. 2 Se nell approvazione del tipo di autofurgoni e trattori a sella leggeri non è indicato il peso a vuoto, è determinante il peso a vuoto rilevato nel corso dell esame del veicolo e indicato nel rapporto di perizia di cui all articolo 6 capoverso 3 OATV. 3 L importatore può trasmettere all USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 i seguenti dati basati sul certificato di conformità secondo l articolo 18 della direttiva 2007/46/CE 38 (Certificate of Conformity, COC): a. per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri: 1. il numero di identificazione del veicolo (VIN), 2. le emissioni di CO 2 (combinate) secondo la posizione 49.1, 3. eventuali innovazioni ecologiche, e 4. il peso a vuoto, se disponibile, secondo la posizione 13.2, altrimenti secondo la posizione 13; b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un approvazione del tipo in più fasi secondo l articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE, ai fini della determinazione delle emissioni di CO 2 e del peso a vuoto del veicolo completato conformemente all allegato XII numero 5 del regolamento (CE) n. 692/ : 1. i dati di cui alla lettera a numeri 1 3, 2. il peso a vuoto del veicolo di base, e 3. il peso complessivo ammesso tecnicamente del veicolo di base carico. 4 Per i veicoli il cui tipo è stato approvato, che antecedentemente alla prima immatricolazione vengono equipaggiati con un motore alimentato con un altro carburante, 38 Vedasi nota a piè di pagina all art. 2 lett. a. 39 Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del , pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 143/2013, GU. L 47 del , pag

15 O sul CO devono essere trasmesse all USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 le prove di cui all articolo 25 capoverso 1 lettere b d. 5 I dati e le prove di cui ai capoversi 3 e 4 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio dopo la scadenza dell anno di riferimento oppure, nel caso di un piccolo importatore, antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo. 6 A fini del controllo dei dati di cui ai capoversi 3 e 4, l USTRA e l UFE possono richiedere all importatore la trasmissione del COC in originale. Art. 25 Emissioni di CO 2 e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo 1 Ai fini della determinazione delle emissioni di CO 2 e del peso a vuoto di veicoli esonerati dall approvazione del tipo (art. 4 OATV 40 ), sono determinanti le seguenti prove: a. i dati basati sul COC secondo l articolo 24 capoverso 3 lettera a; b. la prova scritta sulla scorta di un rapporto di perizia redatto da un servizio d esame indicato nell appendice 2 OATV (valutazione della conformità) o da un servizio d esame estero (certificazione della conformità), attestante la conformità del veicolo alle prescrizioni svizzere; c. l approvazione rilasciata da uno Stato estero secondo il diritto nazionale o internazionale, di cui nell allegato 2 OETV 41 o secondo norme almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere; oppure d. il rapporto di perizia allestito da un servizio d esame elencato nell appendice 2 OATV o la cui competenza è assegnata a titolo provvisorio dall USTRA ai sensi dell articolo 17 capoverso 2 OATV. 2 Se il veicolo è un autofurgone o un trattore a sella leggero con un approvazione del tipo in più fasi secondo l articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE 42, ai fini della determinazione delle emissioni di CO 2 e del peso a vuoto del veicolo completato sono determinanti le prove di cui al capoverso 1 lettere b d e all articolo 24 capoverso 3 lettera b. 3 Nel caso dei veicoli per i quali non sussistono le prove di cui al capoverso 1 o 2, le emissioni di CO 2 vengono calcolate conformemente all allegato 4. É determinante il peso a vuoto in kg secondo l articolo 7 OETV. Tale valore del peso a vuoto deve essere provato dall importatore mediante un bollettino di pesatura. 4 Se le emissioni di CO 2 di un veicolo non possono essere calcolate secondo il capoverso 3, si suppone un valore per le automobili di 300 g CO 2/km e per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri di 400 g CO 2/km. 40 RS RS Vedasi nota a piè di pagina all art. 2 lett. a. 15

16 Imposte Art. 26 Fattori di riduzione del CO 2 nei veicoli 1 Una riduzione delle emissioni medie di CO 2 di un parco veicoli nuovi di grandi importatori o di un veicolo di piccoli importatori, conseguita grazie all impiego di tecnologie innovative riconosciute secondo l articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/ o secondo l articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/ (innovazioni ecologiche), viene considerata fino ad un massimo di 7 g CO 2/km. 2 Per le automobili alimentate totalmente o parzialmente a gas naturale, l UFE stabilisce una percentuale di emissioni di CO 2 ridotta della quota biogena computabile della miscela di gas. Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO 2 per i grandi importatori 1 Le emissioni medie di CO 2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano mediante la media aritmetica delle emissioni medie di CO 2 delle automobili o degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell anno di riferimento, con arrotondamento a tre cifre decimali. 2 Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO 2 di un parco veicoli nuovi secondo il capoverso 1, negli anni di riferimento vengono considerate le seguenti quote di veicoli con le emissioni di CO 2 più basse: a. nell anno di riferimento 2020: 85 per cento; b. nell anno di riferimento 2021: 90 per cento; c. nell anno di riferimento 2022: 95 per cento. 3 Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO 2 di un parco veicoli nuovi secondo il capoverso 1, negli anni di riferimento i veicoli con emissioni inferiori a 50 g CO 2/km sono computati fino a una diminuzione complessiva massima delle emissioni medie di CO 2 del parco veicoli nuovi di 7,5 g CO 2/km, come segue: a. nell anno di riferimento 2020: due volte; b. nell anno di riferimento 2021: 1,67 volte; c. nell anno di riferimento 2022: 1,33 volte. 43 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell ambito dell approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri, GU L 140 del , pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 6/2015, GU L 3 del , pag Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell ambito dell approccio integrato dell Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri, GU L 145 del , pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 748/2017, GU L 113 del , pag

17 O sul CO Art. 28 Obiettivo individuale 1 L obiettivo individuale per le emissioni di CO 2 del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola conformemente all allegato 4a. 2 Se al costruttore è accordata una deroga dall obiettivo secondo l articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/ o l articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/ , per i veicoli delle rispettive marche l obiettivo individuale viene adattato. 3 Il grande importatore che intende conteggiare tali veicoli con un obiettivo individuale adattato, deve darne comunicazione all UFE antecedentemente alla prima immatricolazione del primo veicolo nell anno di riferimento. Indipendentemente dal loro numero, questi veicoli vengono conteggiati come un parco veicoli nuovi separato. Art. 29 Importi delle sanzioni 1 Il DATEC stabilisce annualmente nell allegato 5 gli importi di cui all articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO 2 per il successivo anno di riferimento. Esso si basa sugli importi vigenti nell Unione europea conformemente all articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/ e all articolo 9 del regolamento (UE) n. 510/ nonché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2. 2 Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell anno precedente l anno di riferimento. Sezione 4: Calcolo e riscossione della sanzione per i grandi importatori Art. 30 Sanzione in caso di superamento dell obiettivo individuale 1 Terminato l anno di riferimento, l UFE verifica per ogni grande importatore se le emissioni medie di CO 2 del parco veicoli nuovi superano l obiettivo individuale. 2 Ai fini del calcolo della sanzione le emissioni che superano l obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto al precedente decigrammo di CO 2/km. 3 In caso di superamento dell obiettivo individuale l UFE stabilisce la sanzione conformemente all articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO 2 nonché all allegato 5 e allestisce la fattura finale tenendo in considerazione gli acconti di cui all articolo 31 capoverso 2. 4 Se dalla fattura finale emerge un eccedenza a favore del grande importatore, l UFE gli rimborsa tale somma. 45 Vedasi nota a piè di pagina all art Vedasi nota a piè di pagina all art Vedasi nota a piè di pagina all art Vedasi nota a piè di pagina all art

18 Imposte Art. 31 Acconti trimestrali 1 L UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO 2 e l obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi. 2 Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell eventuale sanzione nell anno di riferimento, in particolare se: a. l importatore è considerato provvisoriamente nell anno di riferimento come grande importatore; b. il grande importatore ha la propria sede all estero; c. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni; d. le emissioni di CO 2 medie di un parco veicoli nuovi superano l obiettivo individuale nell anno di riferimento di oltre 5 g CO 2/km. 3 L UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso 1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione. Art. 32 Termine di pagamento e interesse 1 Il grande importatore deve pagare le fatture e la fattura finale entro 30 giorni dal ricevimento. 2 I rimborsi secondo l articolo 30 capoverso 4, compreso l interesse sugli importi da rimborsare, vengono effettuati entro lo stesso termine. 3 Se non paga la fattura o la fattura finale entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. 4 I tassi dell interesse di mora e dell interesse sugli importi da rimborsare sono stabiliti conformemente all appendice dell ordinanza del DFF del 10 dicembre sulla scadenza e gli interessi nell imposta federale diretta. Art. 33 Decisione della sanzione Se nonostante il sollecito il grande importatore non paga una fattura o la fattura finale, l UFE decide la sanzione. Art. 34 Garanzie 1 Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l UFE può decidere che fino al pagamento completo dell importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore. 2 Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria. 49 RS

19 O sul CO Sezione 5: Calcolo e riscossione della sanzione per i piccoli importatori Art L USTRA verifica se le emissioni di CO 2 di ogni veicolo di un piccolo importatore superano l obiettivo individuale. 2 In caso di superamento dell obiettivo individuale l USTRA stabilisce la sanzione conformemente all articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO 2 nonché all allegato 5 ed emette la relativa fattura. Negli anni di riferimento la sanzione per ogni veicolo deve essere moltiplicata per le aliquote di cui all articolo 27 capoverso 2. 3 Sono parimenti applicabili l articolo 30 capoverso 2 e gli articoli 32 e La decisione secondo l articolo 33 spetta all USTRA. Sezione 6: Resoconto e informazione al pubblico Art Il DATEC redige, per la prima volta nel 2019 e successivamente ogni tre anni, un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi individuali e sull efficacia delle misure di riduzione delle emissioni di CO 2 delle automobili all attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. 2 Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni. 3 L UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e a tal fine pubblica in particolare le seguenti informazioni: a. le sanzioni totali riscosse e le spese amministrative; b. il numero dei grandi importatori o dei raggruppamenti di emissioni; c. il numero e il tipo dei parchi veicoli nuovi. Sezione 7: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all articolo 13 della legge sul CO 2 Art Gli eventuali proventi della sanzione di cui all articolo 13 della legge sul CO 2 vengono assegnati l anno successivo all allestimento della fattura finale dell UFE al Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato ai sensi della legge federale 19

20 Imposte del 30 settembre concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA). 2 I proventi corrispondono alle sanzioni riscosse nell anno di riferimento, inclusi gli interessi di mora e dedotti i costi di esecuzione, le perdite su debitori e gli interessi sugli importi da rimborsare. Art. 38 e 39 Abrogati Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni Sezione 1: Partecipazione Art. 40 Imprese tenute a partecipare 1 Un impresa è tenuta a partecipare al SSQE se esercita un attività secondo l allegato Un impresa che avvia un attività secondo l allegato 6 lo notifica all UFAM al più tardi tre mesi dopo l avvio dell attività. Art. 41 Deroga all obbligo di partecipare 1 Un impresa SSQE può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerata dall obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall inizio dell anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a tonnellate di CO 2eq all anno. 2 L impresa deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnata a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO 2. 3 Se le emissioni di gas serra dell impresa superano le tonnellate di CO 2eq nell arco di un anno, l impresa entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall inizio dell anno successivo. Art. 42 Partecipazione su domanda 1 Un impresa può, su domanda, partecipare al SSQE se: a. esercita un attività secondo l allegato 7; e b. la potenza termica totale ammonta ad almeno 10 MW. 2 Un impresa deve presentare la domanda al più tardi entro sei mesi dal momento in cui soddisfa per la prima volta le condizioni di partecipazione di cui al capoverso RS Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic

21 O sul CO bis Un impresa che ha ritirato la propria domanda benché soddisfi le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, può di nuovo presentare una domanda di partecipazione se dall ultima domanda la potenza termica totale è aumentata di almeno il 10 per cento. La domanda va presentata al più tardi sei mesi dopo l aumento La domanda deve contenere informazioni riguardanti: a. le attività di cui all allegato 7; b. 53 le potenze termiche installate negli impianti fissi dell impresa; c. i gas serra emessi dagli impianti fissi dell impresa nei precedenti tre anni. 4 L UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda. Art. 43 Impianti fissi non considerati 1 Nello stabilire se un impresa soddisfa le condizioni di cui all articolo 40 capoverso 1 o 42 capoversi 1 o 2 bis e nel calcolare la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un impresa deve consegnare annualmente alla Confederazione, non sono considerati gli impianti fissi negli ospedali L impresa può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti fissi: a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi; b. 55 gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l articolo 3 lettera c dell ordinanza del 4 dicembre sui rifiuti (OPSR). 3 Per i combustibili utilizzati negli impianti fissi non considerati la tassa sul CO 2 non è restituita. Art. 43a 57 Uscita Un impresa SSQE che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1º giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall inizio dell anno successivo. Art. 44 Decisione L UFAM decide in merito alla partecipazione delle imprese al SSQE e alla non considerazione degli impianti fissi di cui all articolo Introdotto dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. 6 all O del 4 dic sui rifiuti, in vigore dal 1 gen (RU ). 56 RS Introdotto dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic

22 Imposte Sezione 2: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili 1 L UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l insieme delle imprese SSQE secondo l allegato 8. 2 Riserva annualmente il 5 per cento dei diritti di emissione ai nuovi operatori di mercato e alle imprese SSQE che potenziano notevolmente le proprie capacità. Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito 1 L UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un impresa SSQE in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l allegato 9. L UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell Unione europea. 2 Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la riserva di cui all articolo 45 capoverso 2, l UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata alla singola impresa SSQE. Art. 46a 58 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per nuovi partecipanti al SSQE 1 Un impresa che partecipa per la prima volta al SSQE dopo il 1 gennaio 2013 riceve un assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito dalla riserva di cui all articolo 45 capoverso 2 dal momento della partecipazione al SSQE. 2 L assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dall articolo Se la partecipazione dell impresa al SSQE avviene dopo un ampliamento di impianti fissi o dopo un potenziamento materiale delle capacità, l assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dagli articoli 46 e 46c. Art. 46b 59 Riduzione dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito 1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un impresa SSQE è ridotta dall inizio dell anno successivo se: a. una modifica materiale in un impianto fisso comporta una riduzione di almeno il 10 per cento della capacità installata di un unità determinante per l assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione (elemento di assegnazione); sono escluse le modifiche materiali che servono esclusivamente alla diminuzione delle emissioni di gas serra; b. l attività dell impresa è interrotta. 58 Introdotto dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic Introdotto dal n. I dell O dell 8 ott. 2014, in vigore dal 1 dic

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