del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)
|
|
- Serafina Palla
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre sulla promozione della ricerca e dell innovazione (LPRI), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera: a. ai programmi quadro di ricerca dell Unione europea (UE); tali programmi comprendono: 1. il programma quadro dell Unione europea per la ricerca e l innovazione, 2. il programma quadro della Comunità europea dell energia atomica per le attività di ricerca e formazione (Programma Euratom); b. alle iniziative, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi per la ricerca e l innovazione dei programmi quadro di ricerca; c. ai progetti internazionali ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) e approccio allargato. 2 Disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al capoverso 1: a. come Stato associato ai programmi quadro di ricerca dell UE; o b. come Stato terzo o come Stato parzialmente associato. 3 Disciplina inoltre la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai settori di cui al capoverso 1. RU RS
2 Promozione della ricerca e dell innovazione 4 Per la partecipazione della Svizzera alle attività escluse dal campo d applicazione della presente ordinanza ma che ricevono fondi dei programmi quadro di ricerca dell UE per la copertura dei costi amministrativi e di coordinamento si applica l articolo 15. Art. 2 Misure La Confederazione può adottare le seguenti misure: a. fornire informazione e consulenza; b. rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni; c. concedere sussidi per l elaborazione di proposte di progetto per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca di cui all articolo 1 capoverso 1 lettera a; d. concedere sussidi per la partecipazione a progetti, iniziative e programmi di cui all articolo 1 capoverso 1; e. verificare l utilizzo dei contributi e valutare la partecipazione svizzera. Capitolo 2: Misure nell ambito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell UE come Stato associato Art. 3 2 Informazione e consulenza 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) può concedere su richiesta sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI nel quadro delle attività di cui all articolo 1 capoverso 1, nella misura in cui non svolge direttamente tali attività di informazione e di consulenza. 2 Per i sussidi di cui al capoverso 1 stabilisce all interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, le infrastrutture e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, comprese le spese, nonché di altri flussi di capitali da parte di enti pubblici o di terzi. 3 I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.. Art. 4 Rappresentanza degli interessi svizzeri La SEFRI nomina i delegati svizzeri e può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri: 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 dic (RU ). 2
3 Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O a. in comitati e istituzioni dell Unione europea o dei suoi Stati membri nel settore della ricerca e dell innovazione; b. durante la partecipazione prevista o già avviata a programmi, iniziative, progetti e altre strutture, segnatamente imprese comuni secondo l articolo 185 o 187 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) nella sua versione del 1 dicembre o nell ambito del programma Euratom. Art. 5 Sussidi per l elaborazione di proposte di progetto 1 Per l elaborazione di una proposta di progetto nell ambito dei programmi quadro di ricerca di cui all articolo 1 capoverso 1 lettera a la SEFRI può accordare un sussidio ai seguenti partecipanti: a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto, a condizione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; b. imprese con sede in Svizzera che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto parallelamente all attività di ricerca vera e propria, a condizione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; c. microimprese, piccole e medie imprese (PMI) indipendenti costituite in base al diritto svizzero, a condizione che la proposta di progetto sia la prima presentata dall impresa interessata nell ambito di una generazione di programmi quadro di ricerca e che sia stata valutata da periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea. 2 Sono considerate indipendenti le imprese non controllate o controllate per il 25 per cento al massimo del capitale e dei diritti di voto, direttamente o indirettamente, da altre imprese, altri enti pubblici o altre corporazioni di diritto pubblico singolarmente o congiuntamente. 3 Sono considerate PMI le imprese con al massimo 249 posti di lavoro a tempo pieno e con un fatturato annuo non superiore a 77,5 milioni di franchi o un bilancio annuo non superiore a 66,7 milioni di franchi. 4 I sussidi sono accordati a posteriori su richiesta tramite decisione. L importo è di 8000 franchi. Art. 6 Sussidi per la partecipazione a iniziative, programmi e progetti 1 Ai fini della partecipazione a iniziative, programmi e progetti di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere b e c o della loro preparazione la SEFRI e, nel quadro dell articolo 3 capoverso 3 della legge del 17 giugno su Innosuisse (LASPI), l Agen- 3 GU C 236 del , p RS
4 Promozione della ricerca e dell innovazione zia svizzera per la promozione dell innovazione (Innosuisse) possono concedere sussidi a: 5 a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo; b. imprese nell ambito dell articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI. 2 Possono essere concessi sussidi su richiesta se tali iniziative, programmi e progetti soddisfano importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell innovazione e se: a. non possono essere finanziati tramite altre fonti; o b. presuppongono la concessione di sussidi statali ai partecipanti. 3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti: a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino agli importi massimi fissati da Innosuisse; per il calcolo dei sussidi per la partecipazione nell ambito dell articolo 1 capoverso 1 lettera b si applicano per analogia gli articoli 6 e 8 dell ordinanza del 20 settembre sui sussidi di Innosuisse nonché gli articoli 5 e 6 delle disposizioni d esecuzione del 16 novembre concernenti la promozione di progetti d innovazione; b. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizzazione della ricerca e dell innovazione nell ambito della partecipazione svizzera; per il calcolo dei sussidi per la partecipazione nell ambito dell articolo 1 capoverso 1 lettera b si applicano per analogia l articolo 5 lettera b dell ordinanza del 20 settembre 2017 sui sussidi di Innosuisse e l articolo 7 delle disposizioni d esecuzione del 16 novembre 2017 concernenti la promozione di progetti d innovazione. 8 4 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Art. 7 9 Verifica, valutazione e rapporto 1 La SEFRI e Innosuisse verificano l utilizzo dei sussidi che hanno concesso. 2 Si assicurano che la partecipazione svizzera alle attività di cui all articolo 1 capoverso 1 sia valutata. 3 Presentano periodicamente rapporto al Consiglio federale. 5 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen RS > Chi siamo > Basi legali Disposizioni d esecuzione (disponibili in ted. e franc.) 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1 mag (RU ). 9 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen
5 Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O Capitolo 3: Misure nell ambito della partecipazione della Svizzera come Stato terzo o come Stato parzialmente associato Sezione 1: Disposizioni generali Art Sussidi per la partecipazione a singoli progetti La SEFRI, nonché Innosuisse nel quadro dell articolo 3 capoverso 3 LASPI 11, possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all articolo 1 capoverso 1 nella misura in cui l UE autorizzi la partecipazione della Svizzera in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato. Art. 9 Altre misure Per le misure di cui all articolo 2 lettere a, b ed e si applicano gli articoli 3, 4 e 7. Sezione 2: Sussidi per la partecipazione della Svizzera a progetti nell ambito dei programmi quadro di ricerca dell UE Art. 10 Tipi di sussidi e requisiti 1 Su richiesta la SEFRI, nonché Innosuisse nel quadro dell articolo 3 capoverso 3 LASPI 12, possono concedere sussidi per il sostegno di progetti a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera. La SEFRI può concedere sussidi anche per l elaborazione di proposte di progetto I sussidi per l elaborazione di proposte di progetto sono disciplinati dall articolo 5. 3 I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi a progetti che: a. si svolgono nell ambito di contratti tra i richiedenti e la Commissione europea o un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea; e b. non sono finanziati in via eccezionale mediante i programmi quadro di ricerca dell UE. 3bis Per i progetti valutati positivamente dalla Commissione europea o da un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea possono essere concessi sussidi anche senza un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a se: 10 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen RS RS Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen
6 Promozione della ricerca e dell innovazione a. dopo la valutazione positiva lo status della Svizzera passa da Stato associato o parzialmente associato a Stato terzo e a causa di questo cambiamento un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a non è stipulato, oppure b. il contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a perde la sua validità perché durante la partecipazione della Svizzera come Stato terzo un progetto in corso è trasferito a un istituzione svizzera da uno Stato membro dell UE o da uno Stato associato I sussidi ai partner di progetto svizzeri per il sostegno di progetti possono essere concessi soltanto se i costi di ricerca effettivi sono sostenuti in Svizzera. Sono fatti salvi i sussidi ai partner di progetto di svizzeri per costi: a. nell ambito di subcontratti per lavori che non possono essere eseguiti in Svizzera; e b. derivanti dall utilizzo di infrastrutture di ricerca al di fuori della Svizzera. Art. 11 Calcolo dei sussidi 1 L importo dei sussidi per l elaborazione di proposte di progetto è disciplinato dall articolo 5 capoverso 4. 2 I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi per: a. 15 spese di personale, secondo le quote salariali usuali dei centri di ricerca universitari e dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo; queste quote si applicano anche alle altre istituzioni a scopo non lucrativo; per le imprese si applicano le quote salariali usuali fino agli importi massimi fissati da Innosuisse; b. altre spese imputabili in modo comprovato alla realizzazione della ricerca e dell innovazione; c. costi indiretti di ricerca (overhead) per un importo massimo del 25 per cento dei costi diretti di progetto di cui alle lettere a e b. 3 I sussidi di cui al capoverso 2 non superano i costi di promozione per i partecipanti svizzeri ai progetti previsti dal contratto con la Commissione europea o con un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea considerando segnatamente: a. il tasso di rimborso stabilito nel contratto; b. un eventuale riduzione, da parte della Commissione europea o dell ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, del sussidio richiesto da tutti partner al momento della presentazione del progetto. 4 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili, il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui seguenti criteri: a. rinuncia al finanziamento di singoli settori di programma; 14 Introdotto dal n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 dic (RU ). 15 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen
7 Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O b. riduzione percentuale dei costi di progetto, segnatamente dei costi overhead; c. preferenza per le domande dei centri di ricerca universitari, dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e di altre istituzioni a scopo non lucrativo; d. preferenza per le domande delle PMI rispetto a quelle di altre imprese. Art Presentazione delle domande e decisione 1 Ogni istituzione inoltra mediante un servizio centralizzato interno tutte le domande di progetto nel proprio settore alla SEFRI oppure a Innosuisse, se le domande sono trattate da Innosuisse nel quadro dell articolo 3 capoverso 3 LASPI Informa regolarmente la SEFRI o Innosuisse su tutte le proposte di progetto presentate alla Commissione europea o all ente di promozione competente. 3 La SEFRI e Innosuisse possono stabilire termini di inoltro delle domande. Li pubblicano sui loro siti Internet I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Sezione 3: Sussidi per la partecipazione della Svizzera a iniziative, programmi e progetti Art. 13 Sussidi ai partecipanti 1 I sussidi per la partecipazione alle attività di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere b e c possono essere concessi, su richiesta, a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese in presenza di un contratto tra l istituzione richiedente e l ente responsabile dell attività. 2 I sussidi per la partecipazione alle attività non disciplinate da un contratto ai sensi del capoverso 1 possono essere concessi, su richiesta, a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera se il progetto è stato valutato positivamente: a. dall ente responsabile dell attività; o b. da un altro ente responsabile della valutazione dei progetti secondo il contratto tra la Svizzera e l ente responsabile dell attività. 16 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen RS
8 Promozione della ricerca e dell innovazione Art. 14 Diritto ai sussidi e calcolo dei sussidi; decisione 1 I sussidi per i partecipanti possono essere composti da: a. la quota concessa in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell UE; b. 19 la quota concessa dalla SEFRI o da Innosuisse come misura collaterale ai sensi dell articolo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca. 2 Il diritto ai sussidi per le quote di cui al capoverso 1 è disciplinato dall articolo 6 capoverso 2. 3 I sussidi per le attività per le quali la SEFRI o Innosuisse concedono sussidi come misura collaterale in caso di associazione sono disciplinati dall articolo 6 capoverso 3. I sussidi per le altre attività sono disciplinati dall articolo 11 capoverso Per le attività disciplinate da un contratto tra la Svizzera e l ente responsabile dell attività la quota di sussidio di cui al capoverso 1 lettera a non supera i costi stabiliti nel contratto. Per le altre attività la quota è disciplinata dall articolo 11 capoverso 3. 5 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili si applica l articolo 11 capoverso 4. 6 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Art. 15 Sussidi agli enti responsabili di attività La SEFRI può concedere sussidi agli enti responsabili di attività ai sensi dell articolo 1 capoverso 1 per la copertura della quota della Svizzera ai costi amministrativi e di coordinamento che sono rimborsati dall UE in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca. Capitolo 4: Diritto applicabile Art. 16 Le domande di sussidi sono valutate secondo il diritto in base allo status di partecipazione della Svizzera applicato dalla Commissione europea o dall ente di promozione incaricato dalla Commissione europea per la valutazione del progetto. 19 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen
9 Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O Capitolo 5: Competenza di concludere trattati internazionali Art Ai fini della partecipazione svizzera a programmi, iniziative e progetti secondo l articolo 1 capoverso 1 il Dipartimento competente è autorizzato a concludere tratti internazionali di portata limitata ai sensi dell articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Può delegare tale competenza a un ufficio federale. Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 29 novembre sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione è abrogata. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre RS [RU , ] 9
10 Promozione della ricerca e dell innovazione 10
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell innovazione, O-LPRI) Modifica del 15 novembre
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2a e
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 (Stato 1 marzo 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliAssegno per l innovazione per le PMI
Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017 Il
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
DettagliCapitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017
Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti i sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici (Disposizioni d esecuzione concernenti
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
DettagliLegge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66
Dettaglidel 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017)
Legge federale sulla formazione continua (LFCo) 419.1 del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2, 63a capoverso 5,
DettagliOrdinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari
[Signature] [QR Code] Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza della legge sulla ricerca
Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 giugno 1985 1 sulla ricerca è modificata come segue:
DettagliLegge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliOrdinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1
Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1 del 6 maggio 1992 (Stato 1 aprile 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 18 del decreto federale del 24 marzo
DettagliOrdinanza quadro relativa alla legge sul personale federale
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 (Stato 1 febbraio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21
DettagliOrdinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4
Ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi 1 del 5 dicembre 2003
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
Dettaglidel 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente
DettagliOrdinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico
Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 1 sulla politica regionale
DettagliOrdinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche
Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche 811.112.11 del 12 novembre 1984 1 Approvata dall Assemblea federale il 5 marzo 1986 2 (Stato 6
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliRegolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
DettagliLegge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:
DettagliSezione 2: Scambio di informazioni su domanda
Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliRegolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione
Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione del 13 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013 La Commissione per la tecnologia
DettagliOrdinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta
Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) 1 del 4 ottobre 2002 (Stato 1 luglio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 28 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 del 22 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico) Modifica del 17 dicembre 2010
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il
DettagliOrdinanza. Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell innovazione. del 20 settembre 2017
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettaglidel 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici
DettagliLegge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
Dettaglidel 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)
Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 1 (LUC) 2 del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre
DettagliOrdinanza concernente Svizzera Turismo
Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) del 3 dicembre 2008 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso
DettagliOrdinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
DettagliRegolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) del 21 febbraio 2008 (Stato 1 aprile 2010) Il Tribunale amministrativo federale, visto
DettagliOrdinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)
[Signature] [QR Code] Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto
DettagliRegolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) del 21 febbraio 2008 (Stato 1 aprile 2010) Il Tribunale amministrativo federale, visto
DettagliOrdinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) 831.143.32 del 3 dicembre 2008 (Stato 15 ottobre 2010) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso
DettagliLegge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliSezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio
DettagliLegge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)
Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi
DettagliOrdinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento
Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliOrdinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione
DettagliModifica del Progetto del 4 marzo 2015
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015
DettagliOrdinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)
Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del... Avamprogetto del 28.03.07 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sugli stranieri (LStr); visto l articolo
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliOrdinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 901.21 del 22 dicembre 1976 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale 901.022 del 3 giugno 2016 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
DettagliOrdinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero,
Dettaglidel 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 87 della Costituzione federale 1 ; 2
DettagliOrdinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni
Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni del 17 novembre 1997 (Stato 22 novembre 2005) La Commissione federale delle comunicazioni, visti gli
Dettagli