del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)"

Transcript

1 Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre sulla promozione della ricerca e dell innovazione (LPRI), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera: a. ai programmi quadro di ricerca dell Unione europea (UE); tali programmi comprendono: 1. il programma quadro dell Unione europea per la ricerca e l innovazione, 2. il programma quadro della Comunità europea dell energia atomica per le attività di ricerca e formazione (Programma Euratom); b. alle iniziative, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi per la ricerca e l innovazione dei programmi quadro di ricerca; c. ai progetti internazionali ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) e approccio allargato. 2 Disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al capoverso 1: a. come Stato associato ai programmi quadro di ricerca dell UE; o b. come Stato terzo o come Stato parzialmente associato. 3 Disciplina inoltre la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai settori di cui al capoverso 1. RU RS

2 Promozione della ricerca e dell innovazione 4 Per la partecipazione della Svizzera alle attività escluse dal campo d applicazione della presente ordinanza ma che ricevono fondi dei programmi quadro di ricerca dell UE per la copertura dei costi amministrativi e di coordinamento si applica l articolo 15. Art. 2 Misure La Confederazione può adottare le seguenti misure: a. fornire informazione e consulenza; b. rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni; c. concedere sussidi per l elaborazione di proposte di progetto per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca di cui all articolo 1 capoverso 1 lettera a; d. concedere sussidi per la partecipazione a progetti, iniziative e programmi di cui all articolo 1 capoverso 1; e. verificare l utilizzo dei contributi e valutare la partecipazione svizzera. Capitolo 2: Misure nell ambito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell UE come Stato associato Art. 3 2 Informazione e consulenza 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) può concedere su richiesta sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI nel quadro delle attività di cui all articolo 1 capoverso 1, nella misura in cui non svolge direttamente tali attività di informazione e di consulenza. 2 Per i sussidi di cui al capoverso 1 stabilisce all interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, le infrastrutture e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, comprese le spese, nonché di altri flussi di capitali da parte di enti pubblici o di terzi. 3 I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.. Art. 4 Rappresentanza degli interessi svizzeri La SEFRI nomina i delegati svizzeri e può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri: 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 dic (RU ). 2

3 Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O a. in comitati e istituzioni dell Unione europea o dei suoi Stati membri nel settore della ricerca e dell innovazione; b. durante la partecipazione prevista o già avviata a programmi, iniziative, progetti e altre strutture, segnatamente imprese comuni secondo l articolo 185 o 187 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) nella sua versione del 1 dicembre o nell ambito del programma Euratom. Art. 5 Sussidi per l elaborazione di proposte di progetto 1 Per l elaborazione di una proposta di progetto nell ambito dei programmi quadro di ricerca di cui all articolo 1 capoverso 1 lettera a la SEFRI può accordare un sussidio ai seguenti partecipanti: a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto, a condizione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; b. imprese con sede in Svizzera che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto parallelamente all attività di ricerca vera e propria, a condizione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; c. microimprese, piccole e medie imprese (PMI) indipendenti costituite in base al diritto svizzero, a condizione che la proposta di progetto sia la prima presentata dall impresa interessata nell ambito di una generazione di programmi quadro di ricerca e che sia stata valutata da periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea. 2 Sono considerate indipendenti le imprese non controllate o controllate per il 25 per cento al massimo del capitale e dei diritti di voto, direttamente o indirettamente, da altre imprese, altri enti pubblici o altre corporazioni di diritto pubblico singolarmente o congiuntamente. 3 Sono considerate PMI le imprese con al massimo 249 posti di lavoro a tempo pieno e con un fatturato annuo non superiore a 77,5 milioni di franchi o un bilancio annuo non superiore a 66,7 milioni di franchi. 4 I sussidi sono accordati a posteriori su richiesta tramite decisione. L importo è di 8000 franchi. Art. 6 Sussidi per la partecipazione a iniziative, programmi e progetti 1 Ai fini della partecipazione a iniziative, programmi e progetti di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere b e c o della loro preparazione la SEFRI e, nel quadro dell articolo 3 capoverso 3 della legge del 17 giugno su Innosuisse (LASPI), l Agen- 3 GU C 236 del , p RS

4 Promozione della ricerca e dell innovazione zia svizzera per la promozione dell innovazione (Innosuisse) possono concedere sussidi a: 5 a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo; b. imprese nell ambito dell articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI. 2 Possono essere concessi sussidi su richiesta se tali iniziative, programmi e progetti soddisfano importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell innovazione e se: a. non possono essere finanziati tramite altre fonti; o b. presuppongono la concessione di sussidi statali ai partecipanti. 3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti: a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino agli importi massimi fissati da Innosuisse; per il calcolo dei sussidi per la partecipazione nell ambito dell articolo 1 capoverso 1 lettera b si applicano per analogia gli articoli 6 e 8 dell ordinanza del 20 settembre sui sussidi di Innosuisse nonché gli articoli 5 e 6 delle disposizioni d esecuzione del 16 novembre concernenti la promozione di progetti d innovazione; b. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizzazione della ricerca e dell innovazione nell ambito della partecipazione svizzera; per il calcolo dei sussidi per la partecipazione nell ambito dell articolo 1 capoverso 1 lettera b si applicano per analogia l articolo 5 lettera b dell ordinanza del 20 settembre 2017 sui sussidi di Innosuisse e l articolo 7 delle disposizioni d esecuzione del 16 novembre 2017 concernenti la promozione di progetti d innovazione. 8 4 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Art. 7 9 Verifica, valutazione e rapporto 1 La SEFRI e Innosuisse verificano l utilizzo dei sussidi che hanno concesso. 2 Si assicurano che la partecipazione svizzera alle attività di cui all articolo 1 capoverso 1 sia valutata. 3 Presentano periodicamente rapporto al Consiglio federale. 5 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen RS > Chi siamo > Basi legali Disposizioni d esecuzione (disponibili in ted. e franc.) 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1 mag (RU ). 9 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen

5 Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O Capitolo 3: Misure nell ambito della partecipazione della Svizzera come Stato terzo o come Stato parzialmente associato Sezione 1: Disposizioni generali Art Sussidi per la partecipazione a singoli progetti La SEFRI, nonché Innosuisse nel quadro dell articolo 3 capoverso 3 LASPI 11, possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all articolo 1 capoverso 1 nella misura in cui l UE autorizzi la partecipazione della Svizzera in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato. Art. 9 Altre misure Per le misure di cui all articolo 2 lettere a, b ed e si applicano gli articoli 3, 4 e 7. Sezione 2: Sussidi per la partecipazione della Svizzera a progetti nell ambito dei programmi quadro di ricerca dell UE Art. 10 Tipi di sussidi e requisiti 1 Su richiesta la SEFRI, nonché Innosuisse nel quadro dell articolo 3 capoverso 3 LASPI 12, possono concedere sussidi per il sostegno di progetti a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera. La SEFRI può concedere sussidi anche per l elaborazione di proposte di progetto I sussidi per l elaborazione di proposte di progetto sono disciplinati dall articolo 5. 3 I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi a progetti che: a. si svolgono nell ambito di contratti tra i richiedenti e la Commissione europea o un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea; e b. non sono finanziati in via eccezionale mediante i programmi quadro di ricerca dell UE. 3bis Per i progetti valutati positivamente dalla Commissione europea o da un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea possono essere concessi sussidi anche senza un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a se: 10 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen RS RS Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen

6 Promozione della ricerca e dell innovazione a. dopo la valutazione positiva lo status della Svizzera passa da Stato associato o parzialmente associato a Stato terzo e a causa di questo cambiamento un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a non è stipulato, oppure b. il contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a perde la sua validità perché durante la partecipazione della Svizzera come Stato terzo un progetto in corso è trasferito a un istituzione svizzera da uno Stato membro dell UE o da uno Stato associato I sussidi ai partner di progetto svizzeri per il sostegno di progetti possono essere concessi soltanto se i costi di ricerca effettivi sono sostenuti in Svizzera. Sono fatti salvi i sussidi ai partner di progetto di svizzeri per costi: a. nell ambito di subcontratti per lavori che non possono essere eseguiti in Svizzera; e b. derivanti dall utilizzo di infrastrutture di ricerca al di fuori della Svizzera. Art. 11 Calcolo dei sussidi 1 L importo dei sussidi per l elaborazione di proposte di progetto è disciplinato dall articolo 5 capoverso 4. 2 I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi per: a. 15 spese di personale, secondo le quote salariali usuali dei centri di ricerca universitari e dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo; queste quote si applicano anche alle altre istituzioni a scopo non lucrativo; per le imprese si applicano le quote salariali usuali fino agli importi massimi fissati da Innosuisse; b. altre spese imputabili in modo comprovato alla realizzazione della ricerca e dell innovazione; c. costi indiretti di ricerca (overhead) per un importo massimo del 25 per cento dei costi diretti di progetto di cui alle lettere a e b. 3 I sussidi di cui al capoverso 2 non superano i costi di promozione per i partecipanti svizzeri ai progetti previsti dal contratto con la Commissione europea o con un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea considerando segnatamente: a. il tasso di rimborso stabilito nel contratto; b. un eventuale riduzione, da parte della Commissione europea o dell ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, del sussidio richiesto da tutti partner al momento della presentazione del progetto. 4 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili, il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui seguenti criteri: a. rinuncia al finanziamento di singoli settori di programma; 14 Introdotto dal n. I dell O del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 dic (RU ). 15 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen

7 Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O b. riduzione percentuale dei costi di progetto, segnatamente dei costi overhead; c. preferenza per le domande dei centri di ricerca universitari, dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e di altre istituzioni a scopo non lucrativo; d. preferenza per le domande delle PMI rispetto a quelle di altre imprese. Art Presentazione delle domande e decisione 1 Ogni istituzione inoltra mediante un servizio centralizzato interno tutte le domande di progetto nel proprio settore alla SEFRI oppure a Innosuisse, se le domande sono trattate da Innosuisse nel quadro dell articolo 3 capoverso 3 LASPI Informa regolarmente la SEFRI o Innosuisse su tutte le proposte di progetto presentate alla Commissione europea o all ente di promozione competente. 3 La SEFRI e Innosuisse possono stabilire termini di inoltro delle domande. Li pubblicano sui loro siti Internet I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Sezione 3: Sussidi per la partecipazione della Svizzera a iniziative, programmi e progetti Art. 13 Sussidi ai partecipanti 1 I sussidi per la partecipazione alle attività di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere b e c possono essere concessi, su richiesta, a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese in presenza di un contratto tra l istituzione richiedente e l ente responsabile dell attività. 2 I sussidi per la partecipazione alle attività non disciplinate da un contratto ai sensi del capoverso 1 possono essere concessi, su richiesta, a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera se il progetto è stato valutato positivamente: a. dall ente responsabile dell attività; o b. da un altro ente responsabile della valutazione dei progetti secondo il contratto tra la Svizzera e l ente responsabile dell attività. 16 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen RS

8 Promozione della ricerca e dell innovazione Art. 14 Diritto ai sussidi e calcolo dei sussidi; decisione 1 I sussidi per i partecipanti possono essere composti da: a. la quota concessa in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell UE; b. 19 la quota concessa dalla SEFRI o da Innosuisse come misura collaterale ai sensi dell articolo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca. 2 Il diritto ai sussidi per le quote di cui al capoverso 1 è disciplinato dall articolo 6 capoverso 2. 3 I sussidi per le attività per le quali la SEFRI o Innosuisse concedono sussidi come misura collaterale in caso di associazione sono disciplinati dall articolo 6 capoverso 3. I sussidi per le altre attività sono disciplinati dall articolo 11 capoverso Per le attività disciplinate da un contratto tra la Svizzera e l ente responsabile dell attività la quota di sussidio di cui al capoverso 1 lettera a non supera i costi stabiliti nel contratto. Per le altre attività la quota è disciplinata dall articolo 11 capoverso 3. 5 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili si applica l articolo 11 capoverso 4. 6 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Art. 15 Sussidi agli enti responsabili di attività La SEFRI può concedere sussidi agli enti responsabili di attività ai sensi dell articolo 1 capoverso 1 per la copertura della quota della Svizzera ai costi amministrativi e di coordinamento che sono rimborsati dall UE in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca. Capitolo 4: Diritto applicabile Art. 16 Le domande di sussidi sono valutate secondo il diritto in base allo status di partecipazione della Svizzera applicato dalla Commissione europea o dall ente di promozione incaricato dalla Commissione europea per la valutazione del progetto. 19 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1 gen

9 Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O Capitolo 5: Competenza di concludere trattati internazionali Art Ai fini della partecipazione svizzera a programmi, iniziative e progetti secondo l articolo 1 capoverso 1 il Dipartimento competente è autorizzato a concludere tratti internazionali di portata limitata ai sensi dell articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Può delegare tale competenza a un ufficio federale. Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 29 novembre sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione è abrogata. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre RS [RU , ] 9

10 Promozione della ricerca e dell innovazione 10

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell innovazione, O-LPRI) Modifica del 15 novembre

Dettagli

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge

Dettagli

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2a e

Dettagli

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 (Stato 1 marzo 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Assegno per l innovazione per le PMI

Assegno per l innovazione per le PMI Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI

Dettagli

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017 Il

Dettagli

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017 Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti i sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici (Disposizioni d esecuzione concernenti

Dettagli

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione

Dettagli

Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione [Signature] [QR Code] Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66

Dettagli

del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017)

del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017) Legge federale sulla formazione continua (LFCo) 419.1 del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2, 63a capoverso 5,

Dettagli

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari [Signature] [QR Code] Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza della legge sulla ricerca

Ordinanza della legge sulla ricerca Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 giugno 1985 1 sulla ricerca è modificata come segue:

Dettagli

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1 Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1 del 6 maggio 1992 (Stato 1 aprile 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 18 del decreto federale del 24 marzo

Dettagli

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso

Dettagli

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 (Stato 1 febbraio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21

Dettagli

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4 Ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi 1 del 5 dicembre 2003

Dettagli

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010) Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del

Dettagli

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente

Dettagli

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 1 sulla politica regionale

Dettagli

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche 811.112.11 del 12 novembre 1984 1 Approvata dall Assemblea federale il 5 marzo 1986 2 (Stato 6

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre

Dettagli

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge

Dettagli

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:

Dettagli

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione del 13 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013 La Commissione per la tecnologia

Dettagli

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza

Dettagli

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) 1 del 4 ottobre 2002 (Stato 1 luglio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 28 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 del 22 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 della legge federale

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico) Modifica del 17 dicembre 2010

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il

Dettagli

Ordinanza. Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell innovazione. del 20 settembre 2017

Ordinanza. Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell innovazione. del 20 settembre 2017 Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000) Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza dell Assemblea federale Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici

Dettagli

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007) Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice

Dettagli

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018) Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 1 (LUC) 2 del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre

Dettagli

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente Svizzera Turismo Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) del 3 dicembre 2008 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso

Dettagli

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina: Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea

Dettagli

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) del 21 febbraio 2008 (Stato 1 aprile 2010) Il Tribunale amministrativo federale, visto

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) [Signature] [QR Code] Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto

Dettagli

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) del 21 febbraio 2008 (Stato 1 aprile 2010) Il Tribunale amministrativo federale, visto

Dettagli

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) 831.143.32 del 3 dicembre 2008 (Stato 15 ottobre 2010) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso

Dettagli

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio

Dettagli

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi

Dettagli

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea

Dettagli

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione

Dettagli

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015 Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Dettagli

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del... Avamprogetto del 28.03.07 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sugli stranieri (LStr); visto l articolo

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 901.21 del 22 dicembre 1976 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale 901.022 del 3 giugno 2016 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12

Dettagli

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 87 della Costituzione federale 1 ; 2

Dettagli

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni del 17 novembre 1997 (Stato 22 novembre 2005) La Commissione federale delle comunicazioni, visti gli

Dettagli