Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017"

Transcript

1 Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti i sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici (Disposizioni d esecuzione concernenti le reti e gli incontri) del 6 novembre 07 Il Consiglio dell innovazione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Innosuisse), visto l articolo 0 capoverso lettera f della legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione del 7 giugno 06 (Legge su Innosuisse; LASPI), stabilisce: Capitolo : Oggetto Art. Le presenti disposizioni disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la promozione della valorizzazione del sapere e del trasferimento di sapere e tecnologie attraverso la concessione di sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici: a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande; b. singoli criteri per la valutazione di incontri tematici; c. i costi computabili; d. le procedure. RS 40.

2 Capitolo : Sussidi per le reti tematiche nazionali Art. Condizioni per i richiedenti Nello statuto dell organizzazione richiedente deve essere indicato che viene esclusa ogni sorta di scopo lucrativo. L organizzazione dimostra di avere sede in Svizzera se dispone di un numero svizzero d identificazione delle imprese. Art. Presentazione, forma e contenuto della domanda È possibile presentare domanda a Innosuisse dopo che quest ultima ha pubblicato un bando di concorso per sussidi destinati a reti tematiche nazionali. Va tassativamente rispettato il termine indicato nel bando per la presentazione della domanda. La forma e il contenuto della domanda si basano sui requisiti contenuti nella documentazione relativa al bando. La domanda deve comunque riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnico-scientifica ed economica del diritto ai sussidi e del loro importo. In particolare, deve contenere: a. lo statuto dell organizzazione richiedente; b. una descrizione della rete che contenga le indicazioni relative ai criteri di cui all articolo dell ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione del 0 settembre 07 concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (ordinanza sui sussidi di Innosuisse); c. il budget della rete e l importo del sussidio richiesto a Innosuisse. La domanda può essere presentata in italiano, tedesco, francese o inglese. Art. 4 Contratti di sovvenzione e inizio dell attuazione del progetto Se Innosuisse accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, essa stipula con l organizzazione un contratto quadro nonché accordi annuali. Il contratto quadro disciplina in particolare: a. l oggetto, l entità e la durata della promozione; b. le condizioni e i termini per il pagamento dei sussidi ed eventuali rimborsi; c. le linee guida di Innosuisse per la realizzazione della rete; d. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti; e. la procedura e il contenuto degli accordi annuali; f. la conclusione del rapporto contrattuale. Gli accordi annuali disciplinano in particolare: a. gli obiettivi annuali della rete; RS 40.

3 Disposizioni d esecuzione concernenti le reti e gli incontri b. l ammontare massimo del sussidio annuo e le quote percentuali delle componenti del sussidio di cui all articolo capoverso dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse ; c. le basi per la valutazione delle prestazioni; d. le indicazioni e i termini per i resoconti. 4 Le attività della rete per le quali Innosuisse versa i sussidi possono iniziare non prima dell entrata in vigore del contratto quadro. Art. 5 Procedura in caso di non entrata nel merito o rigetto della domanda Se dall esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una valutazione materiale non risultano adempiute, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile. Se dalla valutazione materiale della domanda emerge che le condizioni per la promozione come rete tematica nazionale non risultano adempiute, Innosuisse respinge la domanda emanando una decisione impugnabile. Art. 6 Ammontare ed erogazione dei sussidi L ammontare massimo del sussidio annuo e le quote percentuali delle sue componenti di cui all articolo capoverso dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse 4 vengono definiti all interno degli accordi annuali di cui all articolo 4 capoverso. Le suddette percentuali si basano sullo stato di sviluppo della rete, tenendo presente che il contributo di base (art. cpv. lett. a dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse) non può essere superiore al 60 per cento. L ammontare definitivo delle componenti del sussidio di cui all articolo capoverso lettere b e c dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse viene stabilito annualmente da Innosuisse nel quadro della valutazione delle prestazioni in conformità all articolo 7 capoverso, e più precisamente come segue: a. per determinare la componente legata alle prestazioni (art. cpv. lett. b dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse) è determinante il punteggio ottenuto in sede di valutazione delle prestazioni, tenendo conto che la percentuale definitiva dell ammontare massimo della componente definita negli accordi annuali corrisponde a quella relativa al raggiungimento degli obiettivi valutata in punti; b. per quanto concerne la componente legata all acquisizione di fondi da terzi (art. cpv. lett. c dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse), la percentuale definitiva dell ammontare massimo della componente definita negli accordi annuali corrisponde alla quota di fondi di terzi che si è dimostrato avere acquisito rispetto all obiettivo stabilito. RS RS 40.

4 L organizzazione ha 0 giorni di tempo per comunicare a Innosuisse il proprio dissenso rispetto a quanto stabilito, nel qual caso Innosuisse vaglia la rimostranza e, se la ritiene giustificata, adegua l importo definitivo. 4 I sussidi vengono versati annualmente in due rate come indicato di seguito: a. la prima rata è pari a non oltre il 70 per cento dell ammontare massimo del sussidio annuo e può essere versata non prima della sottoscrizione dell accordo annuale; b. la seconda rata viene corrisposta alla fine dell anno civile, una volta stabilito il sussidio annuo definitivo. Se quest ultimo è inferiore a quanto già versato nella prima rata, non ha luogo alcun pagamento e Innosuisse richiede la restituzione della quota corrispondente o in alternativa può ridurre proporzionalmente il sussidio per l anno successivo. Art. 7 Resoconti e valutazione delle prestazioni A Innosuisse va presentato annualmente, secondo le direttive fornite dalla stessa Agenzia, un resoconto annuale che contenga in particolare indicazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi e un rapporto finanziario finale. Innosuisse valuta la prestazione fornita dall organizzazione sulla base del resoconto annuale e di un sondaggio sul grado di soddisfazione dei partner dell organizzazione del mondo scientifico ed economico e quantifica il proprio giudizio con un punteggio su una scala da a 0, dove 0 sta a significare il pieno raggiungimento degli obiettivi. Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se durante la valutazione delle prestazioni emerge che gli obiettivi della rete non sono stati raggiunti. Art. 8 Variazioni alla rete È possibile apportare variazioni sostanziali alla rete solo previo consenso da parte di Innosuisse. Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempiute. Capitolo : Sussidi per incontri tematici Art. 9 Scopo non lucrativo della richiedente Nello statuto dell organizzazione richiedente deve essere indicato che lo scopo perseguito non è lucrativo. Art. 0 Presentazione, forma e contenuto della domanda La domanda va presentata a Innosuisse tramite il formulario messo a disposizione dalla stessa Agenzia almento quattro mesi prima della data prevista per l incontro. 4

5 Disposizioni d esecuzione concernenti le reti e gli incontri La domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnicoscientifica ed economica del diritto ai sussidi e del loro importo. In particolare, deve contenere: a. lo statuto dell organizzazione richiedente; b. una descrizione dell incontro che contenga le indicazioni relative ai criteri di cui all articolo 5 dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse 5 ; c. il budget dell incontro e l importo del sussidio richiesto a Innosuisse. La domanda può essere presentata in italiano, tedesco, francese o inglese. Art. Qualità del progetto dell incontro Per la valutazione della qualità del progetto dell incontro ai sensi dell articolo 5 lettera c dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse 6, l Agenzia valuta tra le altre cose: a. la chiarezza e la concludenza del progetto; b. le competenze tecniche dell organizzazione richiedente e dei relatori; per quanto concerne questi ultimi, Innosuisse valuta anche se in virtù della loro provenienza coprono diverse regioni; c. la qualità degli eventi già tenuti dall organizzazione richiedente; d. la focalizzazione dell evento sull innovazione; e. l equilibrio ottimale tra i partecipanti e i relatori provenienti dal mondo della ricerca e dell economia; f. l orientamento a lungo termine del progetto dell incontro; g. gli strumenti volti a valutare e garantire la qualità. Art. Costi computabili Sono computabili solo le spese dimostrate, effectivamente sopportate ed assolutamente necessarie per uno svolgimento appropriato dell incontro. Tra queste rientrano in particolare: a. i costi salariali legati esclusivamente alla preparazione e alla realizzazione dell incontro, inclusi i contributi del datore di lavoro realmente versati ai sensi della LAVS / LAI / LIPG, LPP, LADI e LAINF; b. i costi relativi all affitto dei locali; c. i costi per garantire un vitto adeguato ai partecipanti; d. le indennità dei relatori e dei moderatori; e. i costi per la pubblicità e la comunicazione. 5 RS RS 40. 5

6 Art. Contratto di sovvenzione e inizio dell attuazione del progetto Se Innosuisse accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, essa stipula con l organizzazione un contratto di sovvenzione. In presenza di eventi pluriennali può essere stipulato un contratto per un periodo massimo di quattro anni. Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare: a. l oggetto, l entità e la durata della promozione, con l indicazione dell ammontare massimo del sussidio; b. le condizioni e i termini per i versamenti dei sussidi; c. le linee guida di Innosuisse per la realizzazione dell evento; d. i resoconti da presentare a Innosuisse; e. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti; f. la conclusione del rapporto contrattuale, in particolare in caso di concessione di sussidi per più anni. Il progetto può essere avviato al più presto con l entrata in vigore del contratto. Art. 4 Procedura in caso di non entrata nel merito o rigetto della domanda Se dall esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una valutazione materiale non risultano adempiute, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile. Se dalla valutazione materiale della domanda emerge che le condizioni per la promozione come incontro tematico non risultano adempiute, Innosuisse respinge la domanda emanando una decisione impugnabile. Art. 5 Erogazione dei sussidi Di norma, i sussidi vengono versati a rate, tenendo presente che prima di stabilire l importo definitivo viene erogato non oltre l 80 per cento dell ammontare massimo del sussidio stabilito nel contratto. Art. 6 Rapporti intermedi e valutazione In presenza di contratti di sovvenzione pluriennali, va presentato a Innosuisse, secondo le direttive fornite dalla stessa Agenzia, un rapporto intermedio entro e non oltre tre mesi dopo la realizzazione dell evento. In presenza di contratti di sovvenzione pluriennali, Innosuisse può valutare periodicamente l evento e rescindere il rapporto di sovvenzione se emerge con sufficiente probabilità che gli obiettivi dell evento non possono essere conseguiti. Art. 7 Presentazione dei rapporti finali e definizione della sovvenzione Entro e non oltre tre mesi dalla realizzazione dell ultimo evento previsto nel contratto di sovvenzione va presentato a Innosuisse, secondo le direttive fornite dalla stessa 6

7 Disposizioni d esecuzione concernenti le reti e gli incontri Agenzia, un rapporto finale finanziario e uno di tipo contenutistico, unitamente ai documenti richiesti. Innosuisse esamina i rapporti e, in virtù di tale controllo, stabilisce il sussidio definitivo e l importo del versamento finale oppure, qualora sia stato già versato un sussidio superiore al 50 per cento dei costi computabili, dispone la restituzione. L organizzazione ha 0 giorni di tempo per comunicare a Innosuisse il proprio dissenso rispetto a quanto stabilito, nel qual caso Innosuisse vaglia la rimostranza e, se la ritiene giustificata, adegua l importo definitivo. Art. 8 Variazioni all evento È possibile apportare variazioni sostanziali agli eventi solo previo consenso da parte di Innosuisse. Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempiute. Capitolo 4: Entrata in vigore Art. 9 Le presenti disposizioni entrano in vigore il gennaio 08. Berna, 6 novembre 07 AGENZIA SVIZZERA PER LA PROMOZIONE DELL INNOVAZIONE (INNOSUISSE). BERNHARD ESCHERMANN (Presidente) ANNALISE EGGIMANN (Direttrice) 7

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017 (Stato 1 luglio 2018)

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017 (Stato 1 luglio 2018) Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti la promozione di progetti d innovazione (Disposizioni d esecuzione concernente i progetti d innovazione) del

Dettagli

del 16 novembre RS RS

del 16 novembre RS RS Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti gli accrediti per accompagnamento operativo (Disposizioni d esecuzione concernenti l accompagnamento operativo)

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017 Il

Dettagli

del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)

del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza. Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell innovazione. del 20 settembre 2017

Ordinanza. Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell innovazione. del 20 settembre 2017 Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti

Dettagli

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell innovazione, O-LPRI) Modifica del 15 novembre

Dettagli

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione del 13 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013 La Commissione per la tecnologia

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice

Dettagli

Assegno per l innovazione per le PMI

Assegno per l innovazione per le PMI Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione del 18 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1, ordina: Sezione 1:

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

approvato dal consiglio d amministrazione di Innosuisse in data 25 gennaio 2018

approvato dal consiglio d amministrazione di Innosuisse in data 25 gennaio 2018 Regolamento del Consiglio dell innovazione concernente la nomina degli esperti ai sensi dell articolo 0 capoverso LASPI (Regolamento di nomina degli esperti) del 9 gennaio 08 (Stato 7 maggio 08) approvato

Dettagli

Imposta federale diretta. Berna, 26 febbraio Circolare n. 43. Indice

Imposta federale diretta. Berna, 26 febbraio Circolare n. 43. Indice Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e dell 11 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ; in esecuzione degli

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

del 1 gennaio 2017 Premessa

del 1 gennaio 2017 Premessa Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Direttive dell UFAS per l esame delle richieste di aiuti finanziari per l assistenza alle persone anziane in virtù

Dettagli

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione

Dettagli

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse) del 20 settembre 2017 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre

Dettagli

Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto

Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) Modifica del 28 gennaio 2013 Approvata il 25 febbraio 2013 dall Autorità federale di vigilanza sui mercati

Dettagli

420.2 Legge federale

420.2 Legge federale Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) del 17 giugno 2016 (Stato 1 gennaio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli

Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d istituti collettivi o comuni

Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d istituti collettivi o comuni Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulla previdenza professionale

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire del ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l impresa comune ECSEL

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l impresa comune ECSEL Traduzione Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l impresa comune ECSEL Concluso il 23 marzo 2018 Entrato in vigore il 23 marzo 2018 L Accordo è stipulato tra le seguenti Parti: da un lato, il Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti con più datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 07 Le denominazioni personali valgono sempre per ambo i sessi. Oltre alle disposizioni seguenti

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale

Dettagli

Ordinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza»

Ordinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» Ordinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, vista la lettera b delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 della legge

Dettagli

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla

Dettagli

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale. Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali

Dettagli

Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC

Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC Eidgenössisches Departement für della formazione e della ricerca DEFR Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK Direttiva concernente la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni

Dettagli

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa

Dettagli

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale 741.816 del 5 dicembre 1989 (Stato 5 dicembre 2006) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa

Dettagli

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale del 5 dicembre 1989 (Stato 1 gennaio 2007) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa del

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione

Dettagli

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale del 5 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza

Dettagli

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del 7 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario [QR Code] Questo [Signature] testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione

Dettagli

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti con più datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del [DATUM] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 28

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1

Dettagli

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle

Dettagli

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 901.21 del 22 dicembre 1976 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4

Dettagli

Direttive della CAV PP D 03/2016. Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP

Direttive della CAV PP D 03/2016. Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Direttive della CAV PP D 03/2016 italiano Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP Edizione del: Ultima modificazione: 20

Dettagli

Regolamento Programma di promozione «MINT Svizzera»

Regolamento Programma di promozione «MINT Svizzera» Regolamento Programma di promozione «MINT Svizzera» 1. Obiettivi superiori... 2 2. Candidati ammessi al concorso... 2 3. Quadro finanziario... 3 4. Presentazione della domanda... 3 5. Valutazione della

Dettagli

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015 Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Dettagli

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as).

Dettagli

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2a e

Dettagli

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre 2017 Approvata

Dettagli

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione

Dettagli

Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i CER 10.15

Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i CER 10.15 Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente Valida dal 1 gennaio 1994 Stato: 1 gennaio 2016 318.102.07 i CER 10.15 2 di 17

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA N. 3

SCHEDA INFORMATIVA N. 3 Fondo di disattivazione per impianti nucleari Fondo di smaltimento per centrali nucleari SCHEDA INFORMATIVA N. 3 2019 S T R AT E G I A D I N V E S T I M E N T O E S I T U AZ I O N E F I N AN Z I AR I A

Dettagli

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust) [Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/dirittofederale/raccolta-ufficiale.html

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza della legge sulla ricerca

Ordinanza della legge sulla ricerca Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 giugno 1985 1 sulla ricerca è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata

Dettagli

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.

Dettagli

Direttive dell'ufas per l'esame delle richieste di aiuti finanziari nel quadro del credito «Organizzazioni familiari»

Direttive dell'ufas per l'esame delle richieste di aiuti finanziari nel quadro del credito «Organizzazioni familiari» Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Direttive dell'ufas per l'esame delle richieste di aiuti finanziari nel quadro del credito «Organizzazioni familiari»

Dettagli

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoverso 1 della

Dettagli