Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017
|
|
- Adelmo Ferrario
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti i sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici (Disposizioni d esecuzione concernenti le reti e gli incontri) del 6 novembre 07 Il Consiglio dell innovazione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Innosuisse), visto l articolo 0 capoverso lettera f della legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione del 7 giugno 06 (Legge su Innosuisse; LASPI), stabilisce: Capitolo : Oggetto Art. Le presenti disposizioni disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la promozione della valorizzazione del sapere e del trasferimento di sapere e tecnologie attraverso la concessione di sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici: a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande; b. singoli criteri per la valutazione di incontri tematici; c. i costi computabili; d. le procedure. RS 40.
2 Capitolo : Sussidi per le reti tematiche nazionali Art. Condizioni per i richiedenti Nello statuto dell organizzazione richiedente deve essere indicato che viene esclusa ogni sorta di scopo lucrativo. L organizzazione dimostra di avere sede in Svizzera se dispone di un numero svizzero d identificazione delle imprese. Art. Presentazione, forma e contenuto della domanda È possibile presentare domanda a Innosuisse dopo che quest ultima ha pubblicato un bando di concorso per sussidi destinati a reti tematiche nazionali. Va tassativamente rispettato il termine indicato nel bando per la presentazione della domanda. La forma e il contenuto della domanda si basano sui requisiti contenuti nella documentazione relativa al bando. La domanda deve comunque riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnico-scientifica ed economica del diritto ai sussidi e del loro importo. In particolare, deve contenere: a. lo statuto dell organizzazione richiedente; b. una descrizione della rete che contenga le indicazioni relative ai criteri di cui all articolo dell ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione del 0 settembre 07 concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (ordinanza sui sussidi di Innosuisse); c. il budget della rete e l importo del sussidio richiesto a Innosuisse. La domanda può essere presentata in italiano, tedesco, francese o inglese. Art. 4 Contratti di sovvenzione e inizio dell attuazione del progetto Se Innosuisse accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, essa stipula con l organizzazione un contratto quadro nonché accordi annuali. Il contratto quadro disciplina in particolare: a. l oggetto, l entità e la durata della promozione; b. le condizioni e i termini per il pagamento dei sussidi ed eventuali rimborsi; c. le linee guida di Innosuisse per la realizzazione della rete; d. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti; e. la procedura e il contenuto degli accordi annuali; f. la conclusione del rapporto contrattuale. Gli accordi annuali disciplinano in particolare: a. gli obiettivi annuali della rete; RS 40.
3 Disposizioni d esecuzione concernenti le reti e gli incontri b. l ammontare massimo del sussidio annuo e le quote percentuali delle componenti del sussidio di cui all articolo capoverso dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse ; c. le basi per la valutazione delle prestazioni; d. le indicazioni e i termini per i resoconti. 4 Le attività della rete per le quali Innosuisse versa i sussidi possono iniziare non prima dell entrata in vigore del contratto quadro. Art. 5 Procedura in caso di non entrata nel merito o rigetto della domanda Se dall esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una valutazione materiale non risultano adempiute, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile. Se dalla valutazione materiale della domanda emerge che le condizioni per la promozione come rete tematica nazionale non risultano adempiute, Innosuisse respinge la domanda emanando una decisione impugnabile. Art. 6 Ammontare ed erogazione dei sussidi L ammontare massimo del sussidio annuo e le quote percentuali delle sue componenti di cui all articolo capoverso dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse 4 vengono definiti all interno degli accordi annuali di cui all articolo 4 capoverso. Le suddette percentuali si basano sullo stato di sviluppo della rete, tenendo presente che il contributo di base (art. cpv. lett. a dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse) non può essere superiore al 60 per cento. L ammontare definitivo delle componenti del sussidio di cui all articolo capoverso lettere b e c dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse viene stabilito annualmente da Innosuisse nel quadro della valutazione delle prestazioni in conformità all articolo 7 capoverso, e più precisamente come segue: a. per determinare la componente legata alle prestazioni (art. cpv. lett. b dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse) è determinante il punteggio ottenuto in sede di valutazione delle prestazioni, tenendo conto che la percentuale definitiva dell ammontare massimo della componente definita negli accordi annuali corrisponde a quella relativa al raggiungimento degli obiettivi valutata in punti; b. per quanto concerne la componente legata all acquisizione di fondi da terzi (art. cpv. lett. c dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse), la percentuale definitiva dell ammontare massimo della componente definita negli accordi annuali corrisponde alla quota di fondi di terzi che si è dimostrato avere acquisito rispetto all obiettivo stabilito. RS RS 40.
4 L organizzazione ha 0 giorni di tempo per comunicare a Innosuisse il proprio dissenso rispetto a quanto stabilito, nel qual caso Innosuisse vaglia la rimostranza e, se la ritiene giustificata, adegua l importo definitivo. 4 I sussidi vengono versati annualmente in due rate come indicato di seguito: a. la prima rata è pari a non oltre il 70 per cento dell ammontare massimo del sussidio annuo e può essere versata non prima della sottoscrizione dell accordo annuale; b. la seconda rata viene corrisposta alla fine dell anno civile, una volta stabilito il sussidio annuo definitivo. Se quest ultimo è inferiore a quanto già versato nella prima rata, non ha luogo alcun pagamento e Innosuisse richiede la restituzione della quota corrispondente o in alternativa può ridurre proporzionalmente il sussidio per l anno successivo. Art. 7 Resoconti e valutazione delle prestazioni A Innosuisse va presentato annualmente, secondo le direttive fornite dalla stessa Agenzia, un resoconto annuale che contenga in particolare indicazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi e un rapporto finanziario finale. Innosuisse valuta la prestazione fornita dall organizzazione sulla base del resoconto annuale e di un sondaggio sul grado di soddisfazione dei partner dell organizzazione del mondo scientifico ed economico e quantifica il proprio giudizio con un punteggio su una scala da a 0, dove 0 sta a significare il pieno raggiungimento degli obiettivi. Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se durante la valutazione delle prestazioni emerge che gli obiettivi della rete non sono stati raggiunti. Art. 8 Variazioni alla rete È possibile apportare variazioni sostanziali alla rete solo previo consenso da parte di Innosuisse. Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempiute. Capitolo : Sussidi per incontri tematici Art. 9 Scopo non lucrativo della richiedente Nello statuto dell organizzazione richiedente deve essere indicato che lo scopo perseguito non è lucrativo. Art. 0 Presentazione, forma e contenuto della domanda La domanda va presentata a Innosuisse tramite il formulario messo a disposizione dalla stessa Agenzia almento quattro mesi prima della data prevista per l incontro. 4
5 Disposizioni d esecuzione concernenti le reti e gli incontri La domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnicoscientifica ed economica del diritto ai sussidi e del loro importo. In particolare, deve contenere: a. lo statuto dell organizzazione richiedente; b. una descrizione dell incontro che contenga le indicazioni relative ai criteri di cui all articolo 5 dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse 5 ; c. il budget dell incontro e l importo del sussidio richiesto a Innosuisse. La domanda può essere presentata in italiano, tedesco, francese o inglese. Art. Qualità del progetto dell incontro Per la valutazione della qualità del progetto dell incontro ai sensi dell articolo 5 lettera c dell ordinanza sui sussidi di Innosuisse 6, l Agenzia valuta tra le altre cose: a. la chiarezza e la concludenza del progetto; b. le competenze tecniche dell organizzazione richiedente e dei relatori; per quanto concerne questi ultimi, Innosuisse valuta anche se in virtù della loro provenienza coprono diverse regioni; c. la qualità degli eventi già tenuti dall organizzazione richiedente; d. la focalizzazione dell evento sull innovazione; e. l equilibrio ottimale tra i partecipanti e i relatori provenienti dal mondo della ricerca e dell economia; f. l orientamento a lungo termine del progetto dell incontro; g. gli strumenti volti a valutare e garantire la qualità. Art. Costi computabili Sono computabili solo le spese dimostrate, effectivamente sopportate ed assolutamente necessarie per uno svolgimento appropriato dell incontro. Tra queste rientrano in particolare: a. i costi salariali legati esclusivamente alla preparazione e alla realizzazione dell incontro, inclusi i contributi del datore di lavoro realmente versati ai sensi della LAVS / LAI / LIPG, LPP, LADI e LAINF; b. i costi relativi all affitto dei locali; c. i costi per garantire un vitto adeguato ai partecipanti; d. le indennità dei relatori e dei moderatori; e. i costi per la pubblicità e la comunicazione. 5 RS RS 40. 5
6 Art. Contratto di sovvenzione e inizio dell attuazione del progetto Se Innosuisse accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, essa stipula con l organizzazione un contratto di sovvenzione. In presenza di eventi pluriennali può essere stipulato un contratto per un periodo massimo di quattro anni. Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare: a. l oggetto, l entità e la durata della promozione, con l indicazione dell ammontare massimo del sussidio; b. le condizioni e i termini per i versamenti dei sussidi; c. le linee guida di Innosuisse per la realizzazione dell evento; d. i resoconti da presentare a Innosuisse; e. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti; f. la conclusione del rapporto contrattuale, in particolare in caso di concessione di sussidi per più anni. Il progetto può essere avviato al più presto con l entrata in vigore del contratto. Art. 4 Procedura in caso di non entrata nel merito o rigetto della domanda Se dall esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una valutazione materiale non risultano adempiute, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile. Se dalla valutazione materiale della domanda emerge che le condizioni per la promozione come incontro tematico non risultano adempiute, Innosuisse respinge la domanda emanando una decisione impugnabile. Art. 5 Erogazione dei sussidi Di norma, i sussidi vengono versati a rate, tenendo presente che prima di stabilire l importo definitivo viene erogato non oltre l 80 per cento dell ammontare massimo del sussidio stabilito nel contratto. Art. 6 Rapporti intermedi e valutazione In presenza di contratti di sovvenzione pluriennali, va presentato a Innosuisse, secondo le direttive fornite dalla stessa Agenzia, un rapporto intermedio entro e non oltre tre mesi dopo la realizzazione dell evento. In presenza di contratti di sovvenzione pluriennali, Innosuisse può valutare periodicamente l evento e rescindere il rapporto di sovvenzione se emerge con sufficiente probabilità che gli obiettivi dell evento non possono essere conseguiti. Art. 7 Presentazione dei rapporti finali e definizione della sovvenzione Entro e non oltre tre mesi dalla realizzazione dell ultimo evento previsto nel contratto di sovvenzione va presentato a Innosuisse, secondo le direttive fornite dalla stessa 6
7 Disposizioni d esecuzione concernenti le reti e gli incontri Agenzia, un rapporto finale finanziario e uno di tipo contenutistico, unitamente ai documenti richiesti. Innosuisse esamina i rapporti e, in virtù di tale controllo, stabilisce il sussidio definitivo e l importo del versamento finale oppure, qualora sia stato già versato un sussidio superiore al 50 per cento dei costi computabili, dispone la restituzione. L organizzazione ha 0 giorni di tempo per comunicare a Innosuisse il proprio dissenso rispetto a quanto stabilito, nel qual caso Innosuisse vaglia la rimostranza e, se la ritiene giustificata, adegua l importo definitivo. Art. 8 Variazioni all evento È possibile apportare variazioni sostanziali agli eventi solo previo consenso da parte di Innosuisse. Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempiute. Capitolo 4: Entrata in vigore Art. 9 Le presenti disposizioni entrano in vigore il gennaio 08. Berna, 6 novembre 07 AGENZIA SVIZZERA PER LA PROMOZIONE DELL INNOVAZIONE (INNOSUISSE). BERNHARD ESCHERMANN (Presidente) ANNALISE EGGIMANN (Direttrice) 7
Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017 (Stato 1 luglio 2018)
Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti la promozione di progetti d innovazione (Disposizioni d esecuzione concernente i progetti d innovazione) del
Dettaglidel 16 novembre RS RS
Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti gli accrediti per accompagnamento operativo (Disposizioni d esecuzione concernenti l accompagnamento operativo)
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017 Il
Dettaglidel 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio
DettagliOrdinanza. Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell innovazione. del 20 settembre 2017
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti
DettagliOrdinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell innovazione, O-LPRI) Modifica del 15 novembre
DettagliRegolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione
Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione del 13 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013 La Commissione per la tecnologia
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice
DettagliAssegno per l innovazione per le PMI
Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione del 18 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1, ordina: Sezione 1:
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale
Dettagliapprovato dal consiglio d amministrazione di Innosuisse in data 25 gennaio 2018
Regolamento del Consiglio dell innovazione concernente la nomina degli esperti ai sensi dell articolo 0 capoverso LASPI (Regolamento di nomina degli esperti) del 9 gennaio 08 (Stato 7 maggio 08) approvato
DettagliImposta federale diretta. Berna, 26 febbraio Circolare n. 43. Indice
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,
DettagliOrdinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo
Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e dell 11 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ; in esecuzione degli
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
Dettaglidel 1 gennaio 2017 Premessa
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Direttive dell UFAS per l esame delle richieste di aiuti finanziari per l assistenza alle persone anziane in virtù
DettagliOrdinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento
Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse) del 20 settembre 2017 (Stato 1 gennaio
DettagliRegolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
DettagliOrdinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto
Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) Modifica del 28 gennaio 2013 Approvata il 25 febbraio 2013 dall Autorità federale di vigilanza sui mercati
Dettagli420.2 Legge federale
Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) del 17 giugno 2016 (Stato 1 gennaio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliIstruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d istituti collettivi o comuni
Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulla previdenza professionale
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
DettagliOrdinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliOrdinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG
Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire del ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliAccordo tra il Consiglio federale svizzero e l impresa comune ECSEL
Traduzione Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l impresa comune ECSEL Concluso il 23 marzo 2018 Entrato in vigore il 23 marzo 2018 L Accordo è stipulato tra le seguenti Parti: da un lato, il Consiglio
DettagliREGOLAMENTO DI PREVIDENZA
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti con più datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 07 Le denominazioni personali valgono sempre per ambo i sessi. Oltre alle disposizioni seguenti
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale
DettagliOrdinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza»
Ordinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, vista la lettera b delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 della legge
DettagliRapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla
DettagliConsultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.
Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali
DettagliDirettiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC
Eidgenössisches Departement für della formazione e della ricerca DEFR Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK Direttiva concernente la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni
DettagliRegolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali
Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa
DettagliRegolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale
Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale 741.816 del 5 dicembre 1989 (Stato 5 dicembre 2006) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa
DettagliRegolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale
Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale del 5 dicembre 1989 (Stato 1 gennaio 2007) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa del
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione
DettagliOrdinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale
Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale del 5 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza
DettagliOrdinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del 7 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
[QR Code] Questo [Signature] testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione
DettagliOrdinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli
Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliREGOLAMENTO DI PREVIDENZA
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti con più datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del [DATUM] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 28
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliOrdinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 901.21 del 22 dicembre 1976 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliDirettive della CAV PP D 03/2016. Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Direttive della CAV PP D 03/2016 italiano Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP Edizione del: Ultima modificazione: 20
DettagliRegolamento Programma di promozione «MINT Svizzera»
Regolamento Programma di promozione «MINT Svizzera» 1. Obiettivi superiori... 2 2. Candidati ammessi al concorso... 2 3. Quadro finanziario... 3 4. Presentazione della domanda... 3 5. Valutazione della
DettagliModifica del Progetto del 4 marzo 2015
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015
DettagliD Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as).
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2a e
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre 2017 Approvata
DettagliOrdinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliQuesto testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione
DettagliValida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i CER 10.15
Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente Valida dal 1 gennaio 1994 Stato: 1 gennaio 2016 318.102.07 i CER 10.15 2 di 17
DettagliSCHEDA INFORMATIVA N. 3
Fondo di disattivazione per impianti nucleari Fondo di smaltimento per centrali nucleari SCHEDA INFORMATIVA N. 3 2019 S T R AT E G I A D I N V E S T I M E N T O E S I T U AZ I O N E F I N AN Z I AR I A
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre
DettagliOrdinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/dirittofederale/raccolta-ufficiale.html
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza della legge sulla ricerca
Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 giugno 1985 1 sulla ricerca è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata
DettagliOrdinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.
DettagliDirettive dell'ufas per l'esame delle richieste di aiuti finanziari nel quadro del credito «Organizzazioni familiari»
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Direttive dell'ufas per l'esame delle richieste di aiuti finanziari nel quadro del credito «Organizzazioni familiari»
DettagliAgenzia svizzera per la promozione dell innovazione
Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoverso 1 della
Dettagli