Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC
|
|
- Casimiro Fantoni
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Eidgenössisches Departement für della formazione e della ricerca DEFR Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK Direttiva concernente la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC 1. Oggetto e sforzi autonomi 1.1. Oggetto La presente direttiva precisa le disposizioni legali 1, i requisiti e la procedura per la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC nonché la collaborazione tra l Ufficio federale del consumo (UFDC) e queste organizzazioni Sforzi autonomi Le organizzazioni compiono gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da loro. Esse perseguono una politica di gestione adeguata e promuovono il coordinamento e la collaborazione reciproci. 2. Procedura e ripartizione degli aiuti finanziari 2.1. Principi Gli aiuti finanziari sono concessi su richiesta dall UFDC. Essi possono essere accordati per finanziare progetti. All inizio dell anno l UFDC calcola, in base ai budget di progetto presentati con le domande, una chiave di ripartizione in quanto valore di bilancio. Dopo che le organizzazioni hanno presentato i conteggi definitivi dei loro progetti, l UFDC procede al calcolo della chiave di ripartizione per l anno corrente Procedura Domanda Per presentare la domanda di aiuti finanziari prevista all articolo 11 dell ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, le organizzazioni utilizzano l apposito modulo messo a disposizione dall UFDC sul suo sito Internet (allegato 1). La domanda contiene gli elementi che consentono all UFDC di svolgere la funzione di coordinamento conferitagli dall articolo 11 di detta ordinanza. Le organizzazioni compilano interamente il modulo e lo trasmettono all UFDC, insieme ai documenti richiesti, al più tardi entro il 31 gennaio dell anno corrente. Con la domanda di aiuti finanziari, contenente informazioni sul budget di progetto e sul piano di progetto, deve essere trasmesso lo statuto dell organizzazione, se si presenta la domanda per la prima volta o se lo statuto è stato adeguato. 1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sull informazione dei consumatori (LIC), RS 944.0; ordinanza del 1 aprile 1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, RS Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK Benno Maurer Einsteinstrasse 2, 3003 Bern Tel , Fax benno.maurer@bfk.admin.ch
2 Se un organizzazione di consumatori richiede aiuti finanziari per uno stesso progetto ad altri servizi dell Amministrazione federale in base a diversi atti normativi, deve informarne l UFDC. Se omette di farlo, quest ultimo può chiedere, ai sensi dell articolo 12 capoverso 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), la restituzione degli aiuti finanziari indebitamente riscossi Valutazione L UFDC valuta le domande pervenute e se necessario discute i risultati con le organizzazioni in questione Comunicazione dell accettazione del progetto e dell importo degli aiuti finanziari come valore di bilancio L UFDC comunica alle organizzazioni entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal 31 gennaio: - se il progetto è stato accettato; - l importo degli aiuti finanziari come valore di bilancio per l anno corrente. Se, in seguito alla comunicazione, un organizzazione decide di non realizzare il progetto, deve informarne tempestivamente l UFDC Definizione della chiave di ripartizione e decisione Le organizzazioni che hanno richiesto aiuti finanziari per il loro progetto trasmettono all UFDC entro il 31 ottobre dell anno corrente il seguente documento: - rapporto di progetto finale, contenente informazioni sul conteggio definitivo delle spese di progetto. L apposito modulo è messo a disposizione dall UFDC sul suo sito Internet (allegato 2). In base al conteggio definitivo delle spese di progetto, l UFDC decide la chiave di ripartizione per l anno corrente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal 31 ottobre. Se alla data di riferimento il progetto non è ancora concluso, in casi motivati, al posto del conteggio definitivo delle spese di progetto, può essere trasmesso all UFDC un rapporto sul suo stato di avanzamento. Il rapporto deve indicare le spese registrate fino a quel momento. L UFDC calcolerà la chiave di ripartizione in base a queste spese. L UFDC deve essere informato il prima possibile se un progetto non sarà concluso entro la data di riferimento Versamento Gli aiuti finanziari sono versati dopo che la decisione è passata in giudicato Eventuale importo residuo dell aiuto finanziario Qualora rimanesse un importo residuo in seguito al versamento dell aiuto finanziario alle organizzazioni che hanno deposto una domanda, questo starà ripartito tra le organizzazioni di consumatori secondo la chiave di ripartizione calcolata al art.5. cap.1, a condizione che il loro aiuto finanziario non abbia raggiunto la soglia limite del 50 percento delle spese computabili. L UFDC decide della ripartizione corrispondente. 3. Definizione delle spese computabili 3.1. Principi Le spese computabili previste all articolo 3 dell ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori sono stabilite in base ai budget di progetto presentati dalle organizzazioni. 2/7
3 3.2. Sussidi federali multipli Se una attività soddisfa, per quanto concerne il diritto alle prestazioni, i presupposti di diversi atti normativi e se parecchie autorità accordano prestazioni per uno stesso progetto, le condizioni dell articolo12 Lsu devono essere rispettate. 4. Comunicazione Chiunque realizzi un progetto con aiuti finanziari dell UFDC deve se possibile, in accordo con l UFDC, indicarlo nella sua comunicazione. 5. Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il 1 novembre /7
4 Allegato 1 Modulo Domanda di aiuti finanziari concessi alle organizzazioni ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC per l anno Il presente modulo serve per la domanda di aiuti finanziari concessi alle organizzazioni ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC. Esso va rimandato all Ufficio federale del consumo (UFDC) al più tardi entro il 31 gennaio dell anno corrente. 1. Informazioni concernenti l organizzazione richiedente Organizzazione: Persona di contatto: Telefono: Raggiungibilità: 2. Informazioni concernenti il progetto Nome del progetto: (titolo del progetto) Contesto e obiettivi del progetto: (breve descrizione del progetto e del contesto in cui si colloca; destinatari dell informazione; portata del progetto; lavori preliminari effettuati; eventuali punti comuni con altri progetti. Su quali basi, esperienze e dati scientifici si fonda il progetto? Come se ne è tenuto conto?) Obiettivi/risultati: (pubblico di destinazione e obiettivi del procedimento e obiettivi di sistema; elenco degli obiettivi da raggiungere e, se possibile, dei benefici attesi sul piano quantitativo e qualitativo) Procedura: (descrizione del modello di procedura, del principio concettuale e dei compiti da eseguire) Spese/budget: (indicazione del budget del progetto e delle sue fasi in termini di spese; suddivisione in spese per il personale, le infrastrutture, la produzione e la distribuzione) Termini/fasi fondamentali: (fasi del progetto / data d inizio e della fine prevista di ogni fase) Organizzazione del progetto: (capo-progetto, membri del comitato direttivo e dei team di progetto, partner, responsabile del progetto se è diverso dal capo-progetto, ecc.) 4/7
5 Aiuti finanziari di altri servizi dell Amministrazione federale: (indicare se sono stati richiesti aiuti finanziari per lo stesso progetto ad altri servizi dell Amministrazione federale. In tal caso, indicare quali, se possibile con il nome di una persona di contatto) Altri eventuali allegati: (studi e rapporti supplementari, ad es. business case, ecc.) 3. Documenti richiesti Allegare alla domanda i seguenti documenti: Statuto dell organizzazione richiedente, se necessario. Presentare inoltre obbligatoriamente entro il 31 ottobre i seguenti documenti: Rapporto di progetto finale, compreso il conteggio definitivo delle spese di progetto. Grazie per la collaborazione. Luogo, data: Firma: 5/7
6 Allegato 2 Modulo Rapporto finale all attenzione dell UFDC per l ottenimento degli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC per l anno Il presente modulo serve quale rapporto di progetto finale all attenzione dell Ufficio federale del consumo (UFDC) per l ottenimento degli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC. Esso va rimandato all UFDC entro il 30 ottobre dell anno corrente. 1. Informazioni concernenti l organizzazione Organizzazione richiedente: Persona di contatto: Telefono: Raggiungibilità: 2. Valutazione del progetto 1. Attività e risultati del progetto: (quali misure sono state adottate nell ambito del progetto? Quali sono i principali risultati del progetto?) 2. Comunicazione in merito al progetto: (è stata effettuata una comunicazione interna ed esterna in merito al progetto, rivolta ad es. ai consumatori, ecc.? In tal caso, come?) 3. Raggiungimento degli obiettivi del progetto: (gli obiettivi formulati nella domanda di aiuti finanziari sono stati raggiunti? In caso contrario, quali differenze ci sono state?) 4. Soddisfazione per il progetto: Svolgimento del progetto Risultati del progetto Collaborazione con l UFDC Eventuali osservazioni? 6/7
7 3. Conteggio finale 3.1. Spese (se il numero di campi predefinito non è sufficiente, prolungare la tabella) Tipo di spesa (spese per il personale, le infrastrutture, la produzione e la distribuzione) Testo Budget Conteggio finale Differenza 3.2. Finanziamento (se il numero di campi predefinito non è sufficiente, prolungare la tabella) Testo Budget Conteggio finale Differenza Aiuti finanziari dell UFDC Commentare il conteggio finale, soprattutto in caso di importanti differenze rispetto al budget. Con la firma qui apposta si conferma la correttezza delle informazioni fornite. Grazie per la collaborazione. Luogo, data: Firma: 7/7
Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento
Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)
[Signature] [QR Code] Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice
DettagliModulo per la presentazione di richieste semplificate per il finanziamento di provvedimenti nel traffico aereo (esame preliminare)
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell aviazione civile UFAC Divisione Strategia e politica aeronautica Modulo per la presentazione
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione del 18 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1, ordina: Sezione 1:
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.
DettagliOrdinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 901.21 del 22 dicembre 1976 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliCapitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017
Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti i sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici (Disposizioni d esecuzione concernenti
DettagliOrdinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo
Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e dell 11 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ; in esecuzione degli
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliLa LFPr e la ricerca sulla formazione professionale
Dipartemento federale delll economia, della formazione e della ricerca DEFR Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Gestione della fromazione e ricerca La LFPr e la ricerca
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliEidgenössisches Departement des Innern Bundesamt für Sozialversicherungen. Progetti pilota ai sensi dell articolo 68 quater LAI. Piano d attuazione
Eidgenössisches Departement des Innern Bundesamt für Sozialversicherungen Progetti pilota ai sensi dell articolo 68 quater LAI Piano d attuazione Marzo 2017 Indice 1. Scopo e utilità dei progetti pilota...
DettagliOrdinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
DettagliOrdinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3
DettagliOrdinanza relativa ai brevetti d invenzione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) 915.1 del 14 novembre 2007 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
DettagliOrdinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell energia, OPEn) Modifica del 27 febbraio 2019 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea (ORPMCE) del 3 luglio 2001 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del 7 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull
Dettaglidel 16 novembre RS RS
Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti gli accrediti per accompagnamento operativo (Disposizioni d esecuzione concernenti l accompagnamento operativo)
DettagliOrdinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli
Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 3 giugno 2016 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca
DettagliOrdinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto
Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) Modifica del 28 gennaio 2013 Approvata il 25 febbraio 2013 dall Autorità federale di vigilanza sui mercati
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
[QR Code] Questo [Signature] testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOrdinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 15 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 4 cpv.
DettagliOrdinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione
DettagliOrdinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all obbligo
DettagliOrdinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso
DettagliAssegno per l innovazione per le PMI
Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica
Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica (OAFA) versione non ancora pubblicata sul FF del 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 111 della legge federale del 21 dicembre
DettagliOrdinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.
DettagliCapitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017 (Stato 1 luglio 2018)
Disposizioni d esecuzione dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione concernenti la promozione di progetti d innovazione (Disposizioni d esecuzione concernente i progetti d innovazione) del
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
DettagliDipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC. Ufficio federale dell ambiente UFAM
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM 13.01.2015 Modello di ripartizione dei costi della Confederazione per opere
DettagliOrdinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale
Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale del 5 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari e le indennità
Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) 616.1 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, viste le competenze costituzionali
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliDirettiva in materia di fideiussioni
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Divisione Clima 01.09.2014 Direttiva in materia di fideiussioni Fondo per
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza sul computo globale dell imposta
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
DettagliAccordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso
Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Approvato dall assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione del servizio civile
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 agosto 2014 1 sul sistema d informazione del servizio
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliDecreto del Consiglio federale
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell «Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie»
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliALL. A GENERALITA DOTAZIONE E RIPARTIZIONE FINANZIARIA
ALL. A CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI OVE LE ESIGENZE MILITARI INCIDONO MAGGIORMANTE SULL USO DEL TERRITORIO E
DettagliRegolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione
Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione del 6 dicembre 0 (Stato: gennaio 08) Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto
Dettaglidel 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002)
Ordinanza concernente lo sdoganamento degli invii postali 631.255.1 del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57 capoverso 3 della legge federale sulle
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 112
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliOrdinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) 1 del 15 febbraio 2006 (Stato 1 luglio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 931 capoversi 2 bis e 3 del Codice
DettagliModulo 2019 per la presentazione di richieste per il finanziamento speciale di provvedimenti nel traffico aereo
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell aviazione civile UFAC Divisione Strategia e politica aeronautica Modulo 2019 per la presentazione
DettagliOrdinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza»
Ordinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, vista la lettera b delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 della legge
DettagliRegolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali
Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa
DettagliManuale per le. procedure di storno. contributi delle DAM. a cura di ILSPA
Manuale per le procedure di storno contributi delle DAM a cura di ILSPA Indice Premessa... 3 1. Che cosa è una procedura di storno... 4 2. Condizioni per poter procedere alla richiesta di storno... 4 3
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/dirittofederale/raccolta-ufficiale.html
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge
Dettaglidel 1 gennaio 2017 Premessa
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Direttive dell UFAS per l esame delle richieste di aiuti finanziari per l assistenza alle persone anziane in virtù
DettagliCircolare 2009 Informazioni e direttive concernenti il nuovo sistema di concessione di contributi
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT Formazione professionale CH-3003 Berna, UFFT, dm Ai Dipartimenti e agli Uffici cantonali
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (Oen) Modifica del luglio 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 11 cpv. 1 e 2 primo periodo Indicazione
DettagliOrdinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
[Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliSezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di biologia e di medicina dell Università di Losanna del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento
DettagliRegolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale
Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale 741.816 del 5 dicembre 1989 (Stato 5 dicembre 2006) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa
DettagliRegolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale
Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale del 5 dicembre 1989 (Stato 1 gennaio 2007) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa del
DettagliCircolare sul periodo di protezione (CPP)
Circolare sul periodo di protezione (CPP) Valide dal 1 gennaio 2012 318.507.24 i 12.11 2 di 11 Indice Abbreviazioni... 3 1. Periodo di protezione... 4 2. Condizioni di diritto a una prestazione transitoria...
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale 901.022 del 3 giugno 2016 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
Dettagli