del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
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1 Ordinanza concernente Svizzera turismo del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre concernente Svizzera turismo, 3 ordina: I. Fondamento giuridico, sede e compiti Art. 1 1 Svizzera turismo è una corporazione di diritto pubblico costituita dal decreto federale del 21 dicembre ; ha la sua sede a Zurigo. 2 Esso orienta la sua attività sui bisogni del mercato. Collabora strettamente con i promotori indigeni del turismo e con altre cerchie interessate all immagine della Svizzera. 5 3 Esso stabilisce le esigenze relative alle campagne comuni e provvede a riunire i mezzi finanziari necessari al promovimento della domanda. 6 4 Le modalità sono stabilite da un ordinamento amministrativo. II. Vigilanza della Confederazione Art. 2 7 Svizzera turismo è sottoposta all alta vigilanza del Consiglio federale, svolta dal Dipartimento federale dell economia 8. RU , Nuova espr. giusta il n. IV 78 dell O del 22 ago concernente l aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1 gen (RU ). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo. 2 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1 dic Ora: legge federale 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 dic (RU ). 8 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic
2 Industria Art. 3 9 Il Consiglio federale nomina: a. il presidente; b. 10 sei membri del comitato; c. il vicepresidente, che viene scelto in seno al comitato; d. il capo dell ufficio di revisione. Art. 4 Devono essere sottoposti all approvazione del Consiglio federale: a. 11 l ordinamento amministrativo; b. l ordinamento di servizio e degli stipendi; c. la nomina del direttore. III. Soci e quote Art. 5 1 Possono far parte di Svizzera turismo: a. gli enti di diritto pubblico; b. gli stabilimenti della Confederazione e dei Cantoni; c. le persone fisiche e giuridiche e le società di persone domiciliate in Svizzera Il comitato si pronuncia circa la loro ammissione; è fatto salvo il diritto di ricorso all assemblea generale. 13 Art La quota annua ammonta a 1400 franchi. Il comitato adatta periodicamente questo importo al rincaro. Esso può concludere con i diversi membri accordi inerenti a prestazioni finanziarie supplementari. 2 Le prestazioni di servizio direttamente computabili vengono stabilite d intesa con i partner interessati e fatturate. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 2
3 Svizzera turismo. O I membri beneficiano di agevolazioni nel campo della consulenza in materia d offerta e in quello delle campagne comuni oggetto di un appalto. IV. Organizzazione Art Gli organi di Svizzera turismo sono: a. l assemblea generale; b. il comitato; c. la direzione; d. l ufficio di revisione. 1. L assemblea generale Art L assemblea generale ordinaria tiene una seduta all anno su convocazione del comitato, che indice anche l ordine del giorno. È diretta dal presidente del comitato. 2 Le assemblee generali straordinarie sono convocate su proposta del Consiglio federale, del comitato o di un quinto dei soci. Art. 9 La convocazione deve avvenire per scritto almeno un mese prima della data dell assemblea generale. Art Ogni membro dispone di un voto. Per le prestazioni finanziarie che superano la quota annua gli viene attribuito un voto supplementare per ogni frazione di 1400 franchi Un socio non può accumulare più di un quinto dei voti che possono essere emessi all assemblea generale. Art. 11 L assemblea generale è valida indipendentemente dal numero dei votanti presenti; essa decide e nomina secondo la maggioranza assoluta dei voti validi. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 3
4 Industria Art L assemblea generale: a. approva il rapporto d esercizio e i conti annuali; b. si pronuncia su proposte dei membri fatte per scritto almeno 14 giorni prima; c. tratta gli affari sottopostigli dal comitato; d. elegge sei membri del comitato; e. elegge due membri e due supplenti dell ufficio di revisione. 2. Il comitato Art Il comitato si compone del presidente e di dodici membri. 2 Al momento dell elezione dei membri del comitato occorre badare affinché le principali regioni turistiche del Paese e gli enti responsabili in materia siano adeguatamente rappresentati. Art Il comitato: a. propone al Consiglio federale l elezione del presidente e del vicepresidente; b. 21 emana l ordinamento amministrativo con le norme sulle competenze e sulle supplenze; c. nomina il direttore; d. emana l ordinamento di servizio e degli stipendi per il personale; e. approva il piano di marketing e il preventivo. 2 Il comitato invita i membri di Svizzera turismo ad una conferenza consultiva annuale. Durante questa conferenza la strategia di marketing viene presentata per parere ai partecipanti e questi la coordinano con gli altri sforzi in materia di comunicazione e di marketing Il comitato promuove la collaborazione con i contributori volontari («Consiglio svizzero del turismo»). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1 dic Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1 dic
5 Svizzera turismo. O Art. 15 a La direzione e le rappresentanze 24 Art La direzione mantiene rappresentanze all estero e una rappresentanza indigena per la Svizzera. 2 Esse portano il nome di «Svizzera Turismo» nella rispettiva lingua nazionale. Art Capo della direzione è il direttore, che cura gli affari di Svizzera turismo secondo le disposizioni degli statuti e ordinamenti. 2 Il personale della direzione è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni L ufficio di revisione 29 Art L ufficio di revisione verifica i conti annui e il bilancio e fa rapporto scritto all assemblea generale ordinaria, per il tramite del comitato. 2 Esso è composto d un capo, nominato dal Consiglio federale, di due membri e due supplenti, nominati dall assemblea generale, che stanno in carica come il comitato. Essi sono rieleggibili. 3 Per il resto, i diritti e gli obblighi dell ufficio di revisione sono disciplinati dal Codice delle obbligazioni 31 (art ). 23 Abrogati dal n. I dell O del 26 apr (RU ). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1 dic RS Introdotto dal n. 9 dell'all. 3 all'o del 30 giu. 2010, in vigore dal 1 ago (RU ). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 31 RS 220 5
6 Industria 6. Finanze e contabilità Art Le entrate di Svizzera turismo sono le seguenti: a. i contributi della Confederazione; b. le quote annuali; c. il ricavo dell attività commerciale; d. i contributi volontari; e. gli indennizzi di prestazioni di servizio direttamente computabili; f. le donazioni Le spese devono essere adeguate alle entrate e al bilancio di previsione. 3 Svizzera turismo risponde delle obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio. Art L anno commerciale coincide con quello civile. Per la tenuta della contabilità e per la stesura del bilancio sono applicabili gli articoli e del Codice delle obbligazioni 34. Art. 23 Qualora Svizzera turismo dovesse essere soppressa o sciolta, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per l impiego del patrimonio e disciplina la procedura di liquidazione. V. Disposizioni finali Art La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre 1963 e sostituisce gli statuti dell 8 giugno La composizione del comitato e del sottocomitato deve essere adeguata alle presenti prescrizioni per l inizio del nuovo periodo amministrativo (1 gennaio 1965). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 apr (RU ). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1 dic RS Non pubblicati nella RU. 6
7 Svizzera turismo. O Disposizioni finali della modificazione del 26 aprile Il comitato attuale è sciolto. 2 I membri dell ufficio attuale diventano membri del nuovo comitato. Il loro mandato scade il 31 dicembre RU
8 Industria 8
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