ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D ITALIA STATUTO TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
|
|
- Ottaviano Serafini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (denominazione, sede, durata, scioglimento) 1. È costituita l Associazione di volontariato denominata Associazione nazionale dei Rangers d Italia. 2. La sede dell Associazione è in Padova, via Cave 180, essa può essere trasferita per decisione del Comitato Direttivo. 3. La durata è indeterminata. 4. Lo scioglimento potrà essere deciso da un assemblea generale straordinaria convocata a tale scopo. La deliberazione è valida qualora, in prima convocazione, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In seconda convocazione, che in ogni caso non potrà avere luogo se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla prima convocazione, per la validità della deliberazione è sufficiente che la stessa sia stata adottata con la maggioranza dei soci presenti. Art. 2 (caratteristiche) 1. L Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro anche indiretto. Art. 3 (statuto) 1. L Associazione è disciplinata dal presente statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 266 (Legge quadro sul volontariato), delle altre leggi statali, nonché di quelle regionali, e dei principi generali dell ordinamento giuridico. Art. 4 (efficacia dello statuto) 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all Associazione e costituisce la regola fondamentale di vita della stessa. Art. 5 (modificazione dello statuto) 1. Per procedere alla modifica del presente statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 6 (interpretazione dello statuto) 1. Lo statuto è interpretato secondo i criteri stabiliti all art. 12 delle preleggi al codice civile, e agli artt ss. c.c. relativi all interpretazione del contratto. Art. 7 (libri sociali) 1. L Associazione conserva nella propria sede il libro dei soci, quello delle adunanze e delle deliberazioni dell Assemblea, quello delle adunanze e deliberazioni del Comitato Direttivo, nonché quelli previsti dalla legge. 1
2 TITOLO II: FINALITÀ Art. 8 (finalità) 1. Le attività dell Associazione, senza fini di lucro anche indiretti, sono finalizzate alla tutela dell ambiente e dei beni culturali, con particolare riguardo alla: tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico e paesaggistico; tutela dei beni culturali e artistico-monumentali, anche attraverso interventi di recupero e valorizzazione di quelli in stato di abbandono; tutela, conservazione e salvaguardia dell ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell equilibrio naturale; salvaguardia della fauna nel rispetto della normativa statale, regionale e locale; salvaguardia della flora nel rispetto della normativa statale, regionale e locale. 2. L Associazione opera altresì nel campo della protezione civile, svolgendo, in particolare, attività: di intervento in caso di calamità naturali; educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle autorità competenti; di prevenzione degli incendi boschivi, tramite attività di avvistamento ed, eventualmente, di intervento; di studio, ricerca, educazione, organizzazione di corsi di formazione, di conferenze, convegni e seminari, compresa la partecipazione a manifestazioni riguardanti le materie suddette. Art. 9 (ambito di attuazione delle finalità) 1. L Associazione svolge la propria attività nell ambito del territorio nazionale e si articola in ambiti regionali, sezioni provinciali e delegazioni locali secondo le competenze funzionali e territoriali stabilite nel regolamento di esecuzione. 2. I componenti delle sezioni provinciali, a maggioranza dei presenti, eleggono un responsabile tra gli appartenenti alla sezione stessa che abbiano compiuto 22 anni e siano iscritti all Associazione da almeno due anni. TITOLO III: I SOCI Art. 10 (i soci) 1. Possono diventare soci dell Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà. 2. I soci si distinguono in: a) soci fondatori: coloro che sono intervenuti nell atto costitutivo; 2
3 b) soci onorari: persone fisiche o giuridiche nominate dal Comitato Direttivo per particolari meriti; c) soci aspiranti: coloro che hanno presentato domanda di associazione tramite un socio effettivo ad una sezione provinciale. La domanda, controfirmata dall esercente la patria potestà se il richiedente è minorenne, deve essere accettata, con giudizio insindacabile, dal Presidente dell Associazione. I soci aspiranti restano per un periodo di un anno dall accettazione della loro domanda in una posizione di istruzione e prova; d) soci effettivi: i soci aspiranti che, avendo acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie, hanno superato l anno di istruzione e preparazione, sempre che non emergano fatti pregiudizievoli, per i quali possa essere prevista l esclusione, come disposto dall art. 13. e) soci sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che, tramite un apporto di natura patrimoniale, secondo quanto previsto all art. 30 comma secondo, contribuiscono al perseguimento degli scopi dell Associazione. 3. Il regolamento esecutivo provvederà a stabilire la procedura, le competenze ed i programmi per la ammissione dei soci aspiranti ed effettivi. Art. 11 (diritti) 1. L elettorato attivo è attribuito a tutti i soci; gli stessi hanno il diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto nonché il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, nei limiti stabiliti dall organizzazione. Art. 12 (doveri) 1. Il socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto. Il comportamento verso gli altri soci ed all esterno dell Associazione è improntato allo spirito di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà. I soci aspiranti ed effettivi sono obbligati a versare la quota associativa annuale secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo e con le modalità fissate dal regolamento. L omissione del pagamento comporta la decadenza del socio inadempiente dall Associazione. Art. 13 (cessazione da socio) 1. La qualità di socio cessa per morte, per dimissioni, per esclusione, o per decadenza. 2. Le dimissioni devono essere inviate per iscritto al Presidente dell Associazione e devono essere accettate dallo stesso. 3. L esclusione è disposta nei confronti del socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto. 4. La decadenza è disposta nel caso in cui il socio ometta di versare la quota annuale associativa. 5. Il provvedimento di cessazione da socio è di competenza del Comitato Direttivo il quale, prima di decidere, dovrà invitare l interessato a presentare le proprie giustificazioni secondo le modalità previste dal regolamento. TITOLO IV: GLI ORGANI 3
4 Art. 14 (organi della Associazione) 1. Sono organi della Associazione: l Assemblea dei soci; il Comitato Direttivo; il Presidente dell Associazione; i Presidenti provinciali dell Associazione; 2. Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, nei limiti stabiliti dall Associazione. CAPO I: L ASSEMBLEA Art. 15 (composizione) 1. L Assemblea è composta dai soci fondatori, effettivi, ed aspiranti in regola con il versamento della quota associativa. 2. L Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, il quale nomina il Segretario scegliendolo fra i soci elettori. Art. 16 (convocazione) 1. L Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell Associazione almeno una volta all anno in via ordinaria entro il 30 aprile per l approvazione del bilancio, nonché in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo ovvero un decimo dei soci effettivi ne faccia richiesta. 2. Il Presidente convoca l Assemblea con avviso scritto contenente l ordine del giorno inviato per corrispondenza ordinaria a tutti i soci almeno un mese prima. 3. Ogni socio può proporre di inserire un argomento nell ordine del giorno dandone comunicazione a mezzo raccomandata alla segreteria, affinché sia disposta dal Direttivo la programmazione della discussione nel corso di una delle Assemblee successive. Art. 17 (costituzione dell Assemblea) 1. In prima convocazione l Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di presenti. Art. 18 (votazione) 1. L Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto. 2. Il voto è espresso per alzata di mano tranne quello riguardante le persone e le loro qualità. Art. 19 (verbalizzazione) 4
5 1. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell Associazione. 2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell Associazione. 3. Ogni socio elettore ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia. CAPO II: IL COMITATO DIRETTIVO Art. 20 (composizione) 1. Il Comitato Direttivo è composto da 9 membri, 8 membri del Direttivo più il Presidente, eletti a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dall Assemblea tra i soci effettivi che abbiano presentato la propria candidatura con lettera raccomandata al Presidente dell Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l Assemblea. Venendo a mancare un membro, il Direttivo può cooptare per il primo dei non eletti. 2. Il Presidente dell Associazione è anche il Presidente del Comitato Direttivo. 3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri. 4. Esso adotta a maggioranza semplice tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell attività dell Associazione nei limiti delle proprie competenze, redige il regolamento esecutivo, esercita le attività previste dallo statuto e dal regolamento. A parità di voti è determinante il voto del Presidente. 5. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti del Comitato Direttivo. Art. 21 (durata e funzioni) 1. Il Comitato Direttivo dura in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili per altri quattro; l intero Comitato Direttivo od i singoli membri che lo compongono possono essere revocati dall Assemblea, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti. CAPO III: IL PRESIDENTE Art. 22 (elezione) 1. Il Presidente è eletto dall Assemblea, tra i soci effettivi che abbiano compiuto 25 anni, a maggioranza dei soci presenti ed a scrutinio segreto. 2. Può essere eletto Presidente il componente dell Assemblea che sia iscritto all Associazione da almeno cinque anni e che abbia presentato la propria candidatura, accompagnata dal curriculum vitae, con lettera raccomandata diretta al Presidente almeno quindici giorni prima della data prevista per l assemblea. 3. È nominato vice Presidente il componente dell Assemblea che abbia ricevuto il più alto numero di voti dopo il Presidente, e, a parità di voti, il più anziano per età. Art. 23 (durata) 5
6 1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieleggibile. 2. L Assemblea, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, può revocare il Presidente. 3. Un mese prima della scadenza della sua carica, il Presidente, o, in caso di suo impedimento, il vice Presidente, convoca l Assemblea per l elezione del nuovo Presidente. Art. 24 (funzioni) Il Presidente rappresenta l Associazione, emana il regolamento esecutivo, stipula le convenzioni ed i contratti e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano, presiede l Assemblea ed il Comitato Direttivo, ne cura l ordinato svolgimento dei lavori, compie tutti gli altri atti di sua competenza secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento. CAPO IV: IL PRESIDENTE PROVINCIALE Art. 25 (elezione) 1. Il Presidente provinciale è eletto dai componenti della sezione provinciale, con i voti della maggioranza dei presenti in proprio o per delega ed a scrutinio segreto, fra i soci effettivi che abbiano compiuto 22 anni. 2. Può essere eletto Presidente provinciale il componente della sezione provinciale, che sia iscritto all Associazione da almeno due anni e abbia presentato la propria candidatura, accompagnata dal curriculum vitae, con lettera raccomandata diretta al Presidente provinciale, almeno quindici giorni prima della data prevista per l assemblea. 3. È nominato vice Presidente provinciale il componente che ha ricevuto il numero più alto di voti dopo il Presidente, e, a parità di voti, il più anziano per età. 4. L elezione del Presidente provinciale da parte della sezione provinciale deve essere confermata, in via provvisoria dal Presidente dell Associazione, e successivamente ratificata dall Assemblea generale della Associazione, a maggioranza dei soci presenti. Art. 26 (durata) 1. Il Presidente provinciale dura in carica quattro anni e può essere rieleggibile. 2. I componenti della sezione provinciale possono, a maggioranza dei due terzi dei presenti in proprio o per delega, revocarlo. 3. La revoca del Presidente provinciale deve essere confermata in via provvisoria dal Presidente dell associazione e successivamente ratificata con delibera dell Assemblea generale dell Associazione, a maggioranza dei soci presenti. 4. Un mese prima della scadenza della sua carica, il Presidente provinciale, o, in caso di suo impedimento, il vice Presidente, convoca i componenti della sezione provinciale per l elezione del nuovo Presidente. Art. 27 (funzioni) 6
7 1. La conferma dell elezione del Presidente provinciale costituisce il presupposto per il conferimento allo stesso della delega da parte del Presidente della Associazione per la stipula di convenzioni e contratti con i privati, lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE Art. 28 (indicazione delle risorse economiche) 1. Le risorse economiche della Associazione sono costituite da: a) beni immobili, mobili e mobili registrati; b) contributi e quote associative; c) donazioni e lasciti; d) entrate derivanti da attività di carattere commerciale e produttivo marginale; e) ogni altro tipo di entrata. Art. 29 (beni) 1. L Associazione dispone di beni immobili, mobili, e mobili registrati. 2. Tutti i beni immobili e mobili registrati sono intestati all Associazione. 3. I beni immobili, i mobili registrati, nonché tutti i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell organizzazione sono elencati nell inventario, depositato presso la sede della Presidenza e consultabile da ogni socio. Art. 30 (contributi) 1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa. 2. I contributi straordinari sono costituiti dalle elargizioni dei soci e di chiunque voglia sostenere l Associazione per il perseguimento dei suoi scopi. 3. Il Comitato Direttivo stabilisce l ammontare minimo del contributo necessario per acquisire la qualifica di socio sostenitore. 4. La documentazione relativa ai contributi ordinari e straordinari all Associazione sono conservati nella sede dell Associazione stessa, con l indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Art. 31 (elargizioni, donazioni, lasciti) 1. Le elargizioni in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo, salvo che le stesse siano di non rilevante ammontare. 2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d inventario dal Comitato Direttivo. 3. Il Comitato Direttivo delibera sulla utilizzazione di tali risorse, in armonia con le finalità statutarie. 4. Il Presidente dell Associazione dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo e compie i necessari atti giuridici. Art. 32 (proventi da attività marginali) 1. I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. 2. Il Comitato Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie. 7
8 Art. 33 devoluzione dei beni) 1. In caso di scioglimento, di cessazione, ovvero di estinzione della Associazione i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altra associazione avente le medesime finalità, oppure alla F.I.S.E., secondo le decisioni che saranno adottate dalla Assemblea convocata ai sensi dell art. 1 comma quarto del presente statuto. TITOLO VI: IL BILANCIO Art. 34 (bilancio e conto consuntivo) 1. I documenti di bilancio sono annuali e contengono le registrazioni dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio annuale è costituito da uno stato patrimoniale e da un conto consuntivo. Lo stato patrimoniale riferisce riguardo alla situazione dei beni patrimoniali e alle attività e passività dell Associazione. Il conto consuntivo riferisce riguardo alle entrate intervenute e alle spese sostenute durante l anno solare. Art. 35 (formazione e contenuto del bilancio) 1. Il bilancio preventivo è formato dal Comitato Direttivo e contiene, suddiviso per singole voci o per raggruppamento di voci, le previsioni di entrata e di spesa per l esercizio successivo. 2. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Art. 36 (controllo sul bilancio; Collegio dei revisori dei conti) 1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei revisori dei conti. 2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e uno supplente eletti dall assemblea, a maggioranza semplice. 3. Le funzioni di Presidente del Collegio sono esercitate da colui che è stato eletto con il maggior numero di voti. 4. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all interno dell Associazione. 5. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 6. Il controllo da parte del collegio è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate; una apposita relazione è allegata al bilancio e presentata all Assemblea. Art. 37 (approvazione del bilancio) 1. Il bilancio preventivo è approvato dall Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti. 2. Esso è depositato presso la sede dell Associazione almeno 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio. 3. Il conto consuntivo è approvato dall Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il primo trimestre di ogni anno. Esso è depositato presso la sede dell Associazione almeno 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio. 8
9 CAPO I: IL BILANCIO PROVINCIALE Art. 38 (formazione del bilancio) 1. I responsabili di ogni sezione provinciale provvedono alla redazione del bilancio annuale della sezione, costituito da uno stato patrimoniale e da un conto consuntivo. Lo stato patrimoniale riferisce riguardo alla situazione dei beni patrimoniali, e alle attività e passività della sezione stessa. 2. Il conto consuntivo riferisce riguardo alle entrate intervenute, comprensive di contributi e lasciti, e alle spese sostenute durante l anno solare. 3. Il bilancio preventivo redatto dai responsabili della sezione provinciale è approvato dai componenti la sezione stessa con voto palese, a maggioranza dei presenti. Art. 39 (approvazione del bilancio) 1. Il bilancio preventivo provinciale è approvato dall assemblea generale contestualmente all approvazione del bilancio generale, del quale fa parte integrante, con le stesse modalità previste all art. 37 per l approvazione di quest ultimo. 2. Il conto consuntivo provinciale è approvato dall Assemblea generale contestualmente all approvazione del conto consuntivo generale, del quale fa parte integrante, secondo le modalità ed entro i termini previsti all art. 37 per l approvazione di quest ultimo. Art. 40 (le convenzioni) 1. Le convenzioni tra l Associazione ed altri soggetti sono stipulate dal Presidente della Associazione, oppure, su suo mandato, dai Presidenti provinciali, i quali a loro volta potranno rilasciare delega ai responsabili delle delegazioni. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente dell Associazione, nella sede della Associazione. 3. Il Presidente dell Associazione, sentito il Presidente provinciale, definisce le modalità di attuazione delle convenzioni. TITOLO VII: DIPENDENTI E COLLABORATORI Art. 41 (dipendenti e collaboratori) 1. L Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l attività da essa svolta. 2. I rapporti tra l Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla Associazione stessa. 3. I dipendenti sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile ai sensi di legge. 4. I rapporti tra l Associazione ed i collaboratori autonomi sono disciplinati dalla legge. TITOLO VIII: RESPONSABILITÀ 9
10 Art. 42 (responsabilità ed assicurazione dei soci) 1. Tutti i soci sono assicurati per le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell art. 4 della legge 266/91. Art. 43 (responsabilità della Associazione) 1. L Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e inadempimento dei contratti. Art. 44 (assicurazione dell Associazione) 1. L Associazione può assicurarsi per i danni, derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, provocati da terzi. TITOLO IX: RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI Art. 45 (rapporto con altri enti e soggetti) 1. L associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici e privati. TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI Art. 46 (disposizioni finali) 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile. 10
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
DettagliSTATUTO dell Associazione di Volontariato
STATUTO dell Associazione di Volontariato CENTRO DI REGISTRAZIONE DEL LIBRO PARLATO approvato dall Assemblea Straordinaria del 14 Dicembre 2006 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II FINALITÀ TITOLO
DettagliSTATUTO DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1
STATUTO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 E costituita l organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata Associazione Padovana Donatori di Sangue Amici dell Ospedale, che assume la
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS
1 STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS ART.1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Fiori di Cactus, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
DettagliTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato, denominata AMICI DI PADRE ALDO che assume la forma giuridica di associazione. 2. L associazione
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA Via Friuli, 1/a 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) ART. 1 (Denominazione e sede) 1. L organizzazione di volontariato, denominata: assume la
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliVICENZA TUTOR ONLUS. Statuto
VICENZA TUTOR ONLUS Statuto ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di associazione apartitica
DettagliART. 1* (Denominazione e sede)
ASSOCIAZIONE di volontariato AMICI DEL TESORO ONLUS - VR0705 Via 1 Maggio,31 37057 S.Giovanni Lupatoto-Vr E-Mail: adtesoro@yahoo.it - adtesoro@pec.it SITO : www.amicideltesoro.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II TITOLO III FINALITÀ I SOCI TITOLO IV GLI ORGANI CAPO I: l Assemblea CAPO II: l Organo Direttivo - esecutivo CAPO III:
DettagliSCHEMA DI STATUTO «GULLIVER»
SCHEMA DI STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO «GULLIVER» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II FINALITÀ TITOLO III GLI ADERENTI TITOLO IV GLI ORGANI - CAPO I: l'assemblea - CAPO II: l'organo Direttivo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: CANZO OLTRE LE VETRINE assume la forma giuridica di associazione apartitica
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI VICENZA. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI VICENZA ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata AMICI DEGLI ANIMALI VICENZA ONLUS assume la forma giuridica di associazione
DettagliANIMaSS Associazione Nazionale Malati di Sindrome di Sjógren
A.N.I.Ma.S.S. - Associazione Nazionale Malati Sindrome di Sjógren Sede Legale nel Comune di Verona Corrispondenza: Via Pallone n 6 37121 Verona STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMaSS Associazione
DettagliSTATUTO Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA
ART.1 (Denominazione sede) L organizzazione di volontariato denominata Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L organizzazione
Dettagli2. L organizzazione ha sede a Portogruaro in Via Giacosa, 2 in provincia di Venezia.
Titolo I Disposizioni generali ART.1 1. E costituita l organizzazione di volontariato non lucrativa (ONLUS), denominata: FENICE associazione per la cura e la riabilitazione dei disturbi alimentari, che
DettagliSTATUTO. Esente da imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell art.8 comma 2 della Legge 266/91
STATUTO Esente da imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell art.8 comma 2 della Legge 266/91 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato denominata Aiutiamoli a Vivere - Padova est
DettagliSTATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ERIDANO POLESINE"
STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ERIDANO POLESINE" 1 ART. 1 - Denominazione e sede L organizzazione di volontariato, denominata "Eridano Polesine" assume la forma giuridica di associazione apartitica
DettagliASSOCIAZIONE INSIEME PER SARAJEVO ONLUS STATUTO
ASSOCIAZIONE INSIEME PER SARAJEVO ONLUS STATUTO ART.1 (DENOMINAZIONE E SEDE) 1. E costituita l Associazione Insieme per Sarajevo. L Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente
DettagliART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto)
STATUTO I.P.A. 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Associazione I.P.A. (Io Per l Altro) assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
DettagliAnteas Statuto dell Associazione di Volontariato
Anteas Statuto dell Associazione di Volontariato ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Anteas... assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRILLI VENEZIA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRILLI VENEZIA ART. 1 (Denominazione e sede) L associazione denominata Grilli Venezia assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti
DettagliIl Fondaco per Feltre
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Il Fondaco per Feltre Associazione Culturale ONLUS "I L F O N D A C O P E R F E L T R E" Numero di classificazione BL0038 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
Dettagliart. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
DettagliCENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE L'organizzazione di volontariato, denominata: CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO assume forma giuridica di associazione
DettagliSTATUTO SANKALPA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE SANKALPA ONLUS
VIA S. PIETRO, 53-36064 MASON VICENTINO (VI) - C.F. 91017510248 tel. e fax : 0424/708710 - cell. 347/7899867 - E mail: info@sankalpa.it Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato N. VI 0487 - Sito
DettagliART. 1* (Denominazione e sede)
STATUTO 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: NEIGHBOUR assume la forma giuridica di associazione, è apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro. L organizzazione
DettagliA.I.DEF Associazione Italiana Portatori di Defibrillatore
Associazione di volontariato A.I.DEF Associazione Italiana Portatori di Defibrillatore Costituita in Verona in data 12.10.2007 C.F. 93196050236 Sede Legale: Piazzale Stefani 1 Azienda Ospedaliera di Verona
DettagliAssociazione Famigliari Disturbo del Comportamento Alimentare La Crisalide Lilla,
ART. 1 Denominazione e sede L organizzazione di volontariato denominata Associazione Famigliari Disturbo del Comportamento Alimentare La Crisalide Lilla, d ora in avanti chiamata associazione, assume la
DettagliORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO > ART. 1 (Denominazione e sede) 1. L organizzazione di volontariato, denominata: , già DI.A.PSI.GRA.ITALIANA, assume la
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliL associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
DettagliA.D.DI.MA. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEL MALATO
A.D.DI.MA. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEL MALATO STATUTO APPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IL 22 MAGGIO 2009 (ATTO NOTARILE N. 55982 DI REPERTORIO E N. 4103 DI RACCOLTA) TITOLO
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.D.A. (Associazione per i diritti degli anziani)
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.D.A. (Associazione per i diritti degli anziani) ART. 1 (Denominazione e sede) 1. L associazione di promozione sociale denominata A.D.A assume la forma giuridica
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) E costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l Ente del Terzo Settore
DettagliMOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO
MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO Art. 1 Denominazione e sede Per iniziativa di un gruppo di cittadini è costituita l organizzazione di volontariato denominata Movimento Culturale San Martino che
DettagliArt. 1) DENOMINAZIONE E SEDE. E' costituita un'associazione denominata "I FALKI" V.C.P.C. -
Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita un'associazione denominata "I FALKI" V.C.P.C. - Volontari Cinofili Protezione Civile. L associazione ha sede legale nel comune di Quinto Vicentino. Il trasferimento
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNIVERSITA DEGLI ADULTI A.P.S.
Pag. 1 a 5 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNIVERSITA DEGLI ADULTI A.P.S. Art. 1 Denominazione e sede E costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa
DettagliS T A T U T O. 1. L Associazione ha sede in Via Pietro Nenni Ospedaletto Euganeo, in un edificio comunale.
S T A T U T O Art.1: Costituzione 1.E costituita la Associazione A B C Amici dei Bambini di Chernobyl, organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile anche come A-B-C Onlus. 2. Essa
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»
STATUTO Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO» ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione
DettagliAssociazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
DettagliStatuto associazione EURO ZEV
Statuto associazione EURO ZEV Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (denominazione e sede) 1. E' costituita l associazione, denominata: "EURO ZEV" 2. L'associazione ha sede in.via PRIMO SETTEMBRE 14..
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE MANDACARÙ
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MANDACARÙ TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART 1 È costituita a norma dell art. 36 del Codice Civile un Associazione denominata Mandacarù con sede a Brescia (BS) a durata illimitata.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.
DettagliSTATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
DettagliA. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione
DettagliSTATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.
STATUTO ART.1 - (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE. Ad opera di singoli cittadini e di organizzazione di volontariato, che
STATUTO TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE. Ad opera di singoli cittadini e di organizzazione di volontariato, che agiscono a livello locale, nazionale de internazionale, mediante
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE Art. 1. Si costituisce l'associazione Culturale "WONDER", è una libera Associazione di fatto, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo
Dettaglidell Associazione di Volontariato CUORE AMICO MIRANO ONLUS
CUORE AMICO MIRANO Associazione di Volontariato (ONLUS) Via L. Mariutto, 13 30035 MIRANO VE Telefono e Fax: 041-5795707 Indirizzo Postale: Casella Postale 49 30035 MIRANO VE WEB: http://www.cuoreamico.com
DettagliAllegato A) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA Apsara Accademia Olistica Associazione di Promozione Sociale.
Allegato A) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA Apsara Accademia Olistica Associazione di Promozione Sociale. ART. 1 (Denominazione e sede) 1) E costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI NORDEST
STATUTO ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI NORDEST APPROVATO IN DATA 9 GIUGNO 2018 1 ART. 1 (Denominazione e sede) E costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO Pagina 1 di 5 Art. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliRepertorio N 34.509 N.7.926 ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. Repubblica Italiana 4.X.2001
Repertorio N 34.509 N.7.926 Raccolta ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE Repubblica Italiana L anno duemilauno, il giorno quattro del mese di ottobre, 4.X.2001 In Roma, Via Cola di Rienzo n.212, nel mio studio.
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA. (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012)
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012) Art. 1 - Denominazione - Forma Giuridica - Durata - Sede É costituita l'organizzazione
DettagliStatuto dell Associazione di Volontariato Granello di Senape Padova ART. 2. (L oggetto e lo scopo dell Associazione)
ART. 2 (L oggetto e lo scopo dell Associazione) 1. L associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti campi: sostegno alle persone detenute e reinserimento
DettagliASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi
DettagliPROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI
PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI Articolo 1 RAGIONE SOCIALE - SEDE - DURATA Il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (nel seguito: SALVA) è un associazione di diritto privato di
DettagliSTATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE
STATUTO ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE 1. E costituita. con sede a Roma, in Via Salaria, 83 l associazione italiana denominata Anteas - Associazione
DettagliSTATUTO DI AREE FRAGILI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO DI AREE FRAGILI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ART. 1 (Denominazione e sede) E costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l Ente del Terzo
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Requisiti obbligatori previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. la denominazione dell organizzazione, la quale deve contenere l indicazione
DettagliStatuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Salerno, 09.09.2013 Art. 1) Sede L'Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa
DettagliSTATUTO ART. 1. Denominazione e sede. È costituita l Associazione di volontariato denominata WWF SAVONA, con sede in Savona in via dei Mille 4.
STATUTO ART. 1 Denominazione e sede È costituita l Associazione di volontariato denominata WWF SAVONA, con sede in Savona in via dei Mille 4. L'Associazione è democratica, persegue esclusivamente finalità
DettagliASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LIBERO STATUTO
ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LIBERO STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) L'organizzazione di volontariato, denominata: BANCA DEL TEMPO LIBERO è lo strumento operativo per le attività aventi ad oggetto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Museo del Cioccolato ART. 1 (Denominazione e sede) Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni,
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
SCHEMA STATUTO PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 1 ART. 1 (Denominazione e sede) E costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l Ente del Terzo
DettagliART. 1 (Denominazione e sede)
ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: SCUOLA IPPICA ITALIANA con sede in via delle Capannelle n. 20 Roma. La variazione di sede legale
DettagliStatuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,
DettagliSTATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO
STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA E' costituita, nel rispetto dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata ESSI VIVONO con sede
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO ARTICOLO 1 COSTITUZIONE È costituita a norma della legge 11 Agosto 1991 n 266 e della
DettagliCENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliUNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA Art. 1 E costituita in Verona l Associazione Montessori Verona. L Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Scopo
DettagliREGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli.
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli. Art.1 SEDE 1. In conformità all art.1 comma 1 dello Statuto costitutivo la sede
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO CONFUCIO DI PISA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO CONFUCIO DI PISA All. 1 ART. 1 E costituita l Associazione culturale denominata Istituto Confucio di Pisa. Essa è una libera associazione con durata di anni
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS 1. Costituzione, denominazione e sede L Associazione non riconosciuta denominata Associazione di Volontari Gli scriccioli di Serafino
DettagliArt. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FEDERAZIONE DELLE COMPAGNIE GIUBBE VERDI ONLUS MODIFICATO NELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ROSIGNANO MARITTIMO il 6 Marzo 2010 Art. 1 (Denominazione e sede)
DettagliSTATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1 E costituita in Olbia via delle Felci, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
DettagliUNIVERSITA' APERTA VIGONTINA
Via Roma, 35 35010 Vigonza (PD) C.F. 92167770285 STATUTO ART. 1 Denominazione e sede E costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l Ente del Terzo Settore
DettagliASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO 1 Articolo 1 Denominazione e Sede Statuto della Associazione Italia-Iran 1. È costituita l Associazione Italia-Iran. 2. L Associazione potrà usare la sigla ACIII 3. L Associazione
DettagliORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO METEOTRIVENETO
STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO METEOTRIVENETO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) E costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l Ente del Terzo Settore
DettagliArticolo 6: AMMISSIONE Articolo 7: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI pag. 3
Centro di Registrazione del Libro Parlato OdV SENTI CHI PARLA Piazza A.Galato 2/A - 35010 Codiverno di Vigonza (Pd) (Reg.Reg.Volontariato n.pd0700) c.f. 92183120283 e-mail info@sentichiparla.org internet
DettagliMASTRODICASA - STATUTO
MASTRODICASA - STATUTO REVISIONE APPROVATA DALL ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 01.12.1995 Art. 1 Denominazione Il 22/11/1989 l Università degli Studi di Perugia e gli Ordini professionali degli Architetti
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -
DettagliAllegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)
Allegato A Statuto ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: con sede in via Donatello
DettagliEsente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1 della L. 266/1991. STATUTO. Titolo I Disposizioni generali
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1 della L. 266/1991. STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione sede durata 1. E costituita un organizzazione di volontariato
DettagliSTATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16.04.2008 (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.
STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16.04.2008 (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato Art. 1: Denominazione Il dono Titolo I Disposizioni generali L Associazione
DettagliClub Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015 Art. 1 - Costituzione Il Club Milanese Automotoveicoli d Epoca (C.M.A.E.) è un Associazione libera, senza fini
DettagliStatuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione IL ROLANDO ART. 1 (Denominazione e sede) - E costituita, nel rispetto del Codice Civile e ai sensi della Legge 383/2000, l associazione di promozione sociale denominata: con sede
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE
Il Consiglio Direttivo dell Associazione 100 Km del Passatore, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 18 dello Statuto Societario, intende definire, organizzare e regolamentare l attività di coloro
DettagliSTATUTO ANTEAS Volontariato Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà
STATUTO ANTEAS Volontariato Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà STATUTO ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà (Modificato con voto unanime dall Assemblea
DettagliFederazione Toscana dei Volontari per i Beni
Statuto della Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/91 Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.
DettagliStatuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa nazionale
Dettagli