Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4
|
|
- Rita Donati
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi 1 del 5 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge federale dell 8 ottobre sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità, ordina: Sezione 1: Oggetto e scopo Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l assegnazione di contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù (programmi). 2 I contributi permettono a istituzioni, organizzazioni, imprese e singole persone la partecipazione ai programmi nella fase di transizione fino alla piena partecipazione della Svizzera. 3 La presente ordinanza disciplina inoltre i contributi in favore della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) e le modalità di selezione degli studenti e degli altri residenti della Casa svizzera. 3 Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4 Art. 2 Progetti multilaterali Le partecipazioni di istituzioni, organizzazioni e imprese svizzere a progetti multilaterali possono essere sostenute se: a. vi è un contratto vincolante tra la Commissione europea o l agenzia nazionale e il coordinatore del progetto; e RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1 gen RS Introdotto dal n. I dell O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1 gen
2 Scuola universitaria b. il coordinatore del progetto ha dato la sua approvazione scritta alla partecipazione. Art. 3 Progetti e programmi di scambio 1 Le partecipazioni di scuole svizzere a progetti di scambi di classi del programma SOCRATES/COMENIUS possono essere sostenute se: a. la scuola partner è situata in un Paese che partecipa in veste ufficiale al programma; e b. sono previste visite reciproche delle classi della durata di almeno 14 giorni ognuna e con la partecipazione per visita di almeno dieci allievi di almeno 14 anni. 2 Le partecipazioni di scuole universitarie svizzere e scuole svizzere di carattere universitario allo scambio di studenti e insegnanti del programma SOCRATES/ ERASMUS possono essere sostenute se un corrispondente contratto è stato concluso con l istituzione partner associata ufficialmente al programma. 3 Le partecipazioni di singole persone al programma LEONARDO DA VINCI per stage di formazione professionale possono essere sostenute se la persona: a. ha ottenuto un certificato di abilitazione professionale di grado secondario II da meno di 12 mesi; o b. studia presso una scuola universitaria o ha concluso i suoi studi da meno di 12 mesi. Art. 4 Manifestazioni legate a un programma 1 Le visite preparatorie di rappresentanti di istituzioni, organizzazioni e imprese svizzere nei Paesi che partecipano in veste ufficiale ai programmi possono essere sostenute se servono allo scopo di avviare una collaborazione nell ambito di un progetto secondo gli articoli 2 o 3. Tale regola si applica per analogia alle visite preparatorie in Svizzera. 2 Le partecipazioni di rappresentanti di scuole e autorità scolastiche svizzere ai corsi di perfezionamento del programma SOCRATES/COMENIUS possono essere sostenute. 3 Le partecipazioni di rappresentanti di organizzazioni e servizi svizzeri in materia di gioventù ai corsi di perfezionamento del programma GIOVENTÙ possono essere sostenute. Art. 5 Incarichi di insegnamento Le persone provenienti dalla Svizzera possono essere sostenute se assumono un incarico d insegnamento in un istituzione dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale o gioventù e se tale attività rafforza la cooperazione e i contatti della Svizzera a livello europeo negli ambiti dell educazione, della formazione professionale e della gioventù. 2
3 Partecipazioni svizzere ai programmi dell UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Contributi della Confederazione Sezione 3: Contributi per i programmi 5 Art. 6 Progetti multilaterali 1 L importo concesso per la partecipazione a un progetto multilaterale corrisponde al massimo all importo medio per partecipante conformemente al contratto di cui all articolo 2 lettera a. Il contributo si limita ai costi del personale, del viaggio, del soggiorno, della comunicazione e del materiale causati direttamente ed esclusivamente dalla partecipazione al progetto. 2 Se nell ambito di un progetto multilaterale è organizzata una manifestazione in Svizzera, può essere concesso un contributo ulteriore di al massimo franchi per i costi del viaggio e del soggiorno dei partecipanti provenienti dai Paesi che partecipano in veste ufficiale al progetto. Art. 7 Progetti e programmi di scambio 1 Per un progetto di scambio di classi del programma SOCRATES/COMENIUS, il contributo massimo per le attività del progetto sul posto è di franchi. Il contributo si limita ai costi del viaggio per le escursioni delle classi e ai costi del soggiorno degli accompagnatori durante la visita nonché ai costi della comunicazione e del materiale causati direttamente ed esclusivamente dalla partecipazione al progetto. I costi del viaggio causati dallo scambio di classi sono rimborsati separatamente; il rimborso è effettuato sulla base delle tariffe più vantaggiose dei trasporti pubblici. 2 Per lo scambio di studenti e di insegnanti nel quadro del programma SOCRATES/ERASMUS i contributi non possono superare: a. 750 franchi per mese per una borsa di studio ERASMUS; b franchi per la partecipazione di un insegnante; il contributo si limita ai costi del viaggio, del soggiorno e del materiale causati direttamente ed esclusivamente dalla partecipazione. 3 Per gli stage di formazione professionale nell ambito del programma LEONARDO DA VINCI il contributo massimo è di 750 franchi al mese per una borsa di stage. Art. 8 Manifestazioni legate a un programma 1 Il contributo massimo per una visita preparatoria è di franchi; il contributo si limita ai costi del viaggio e del soggiorno. 2 Il contributo massimo per la partecipazione a un corso di formazione continua del programma SOCRATES/COMENIUS è di franchi; il contributo si limita ai costi del viaggio e del soggiorno, alle tasse dei corsi e ai costi del materiale. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1 gen
4 Scuola universitaria 3 Il contributo massimo per la partecipazione a un corso di formazione continua del programma GIOVENTÙ è di 75 franchi per giorno di corso per i costi del soggiorno. I costi del viaggio sono rimborsati separatamente; il rimborso è effettuato sulla base delle tariffe più vantaggiose dei trasporti pubblici. Art. 9 Incarichi di insegnamento Il contributo per un incarico di insegnamento in un istituzione dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale o gioventù non può superare le quote usuali nell istituzione interessata. Sezione 4: Assegnazione dei contributi per i programmi e controllo 6 Art. 10 Domanda e decisione 1 La domanda per l ottenimento di un contributo è presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) 7 mediante il relativo formulario. 2 La SEFRI decide sull assegnazione dei contributi. Art. 11 Assegnazione 1 I contributi sono assegnati dalla SEFRI mediante contratto; trattandosi delle partecipazioni di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 4 emana una decisione. 2 Il contratto o la decisione stabiliscono: a. l importo assegnato; b. le condizioni dell assegnazione del contributo; c. la durata del progetto; d. le modalità di versamento; e. le modalità e i termini della presentazione del rapporto. Art. 12 Versamento I contributi sono versati in base alle spese effettive; le borse di cui all articolo 7 capoversi 2 lettera a e 3 sono versate su base forfetaria. Art. 13 Controllo La SEFRI controlla l utilizzo degli importi assegnati. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1 gen La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RS ), con effetto dal 1 gen Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 4
5 Partecipazioni svizzere ai programmi dell UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Contributi della Confederazione Sezione 5: 8 Casa svizzera nella CIUP Art. 13a Principio 1 La Confederazione accorda, nei limiti dei crediti stanziati, un sostegno finanziario alla Casa svizzera nella CIUP. 2 La Casa svizzera accoglie studenti avanzati, professori, medici, studiosi e artisti che conducono studi o ricerche presso un università, una scuola superiore di belle arti o un altra scuola universitaria in Francia. Art. 13b Contributo 1 Il contributo serve a finanziare la manutenzione dell edificio e i provvedimenti edilizi, la gestione della Casa svizzera, compreso lo stipendio del direttore, le attività di pubbliche relazioni e gli oneri della Commissione di selezione (art. 13c). 2 Sono sostenuti soltanto i provvedimenti edilizi conformi alle raccomandazioni dell Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Art. 13c Commissione di selezione 1 La Commissione di selezione esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera e sottopone le sue proposte alla SEFRI. 2 La Commissione è composta dei sei membri seguenti: a. due rappresentanti designati dalla Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS); b. un rappresentante designato dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie professionali (CSSUP); c. un rappresentante designato dalla Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche (CSASP); d. il direttore della Casa svizzera; e. un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere. 3 Uno dei rappresentanti della CRUS presiede la Commissione. 4 La segreteria generale della CRUS gestisce la segreteria della Commissione. Art. 13d Procedura di ammissione 1 Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda alla segreteria della Commissione di selezione presso la CRUS. 2 La SEFRI decide sull ammissione su proposta della Commissione di selezione. 3 Il soggiorno è limitato a un anno. 8 Introdotta dal n. I dell O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1 gen
6 Scuola universitaria 4 La SEFRI può prolungare il soggiorno di un anno, su proposta della Commissione di selezione. In casi eccezionali il soggiorno può essere prorogato una seconda volta di un anno. Sezione 6: Disposizioni finali 9 Art La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre Dal 1 gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1 gen Introdotto dal n. I dell O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1 gen
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2a e
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 (Stato 1 marzo 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliLegge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliOrdinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 901.21 del 22 dicembre 1976 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
[QR Code] Questo [Signature] testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione
Dettaglidel 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliLegge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:
Dettagli414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera
DettagliLegge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della
DettagliOrdinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1
Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1 del 6 maggio 1992 (Stato 1 aprile 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 18 del decreto federale del 24 marzo
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione
Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999
DettagliRegolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1
Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliOrdinanza concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE
Ordinanza concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE (Ordinanza «e-vent») del 17 ottobre 2018 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) 1 del 15 febbraio 2006 (Stato 1 luglio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 931 capoversi 2 bis e 3 del Codice
DettagliOrdinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza sullo sport militare 1 512.38 del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia
DettagliIl programma settoriale LEONARDO DA VINCI e SECTOR SKILLS ALLIANCES (Erasmus for All)
FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2012 Il programma settoriale LEONARDO DA VINCI e SECTOR SKILLS ALLIANCES (Erasmus for All) Relatore: Rossano Arenare Obiettivi del programma Oltre agli obiettivi del
DettagliOrdinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliAccordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero
Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale il
DettagliOrdinanza sulle attività della truppa fuori del servizio
Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (OATFS) del 29 ottobre 2003 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione
Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione del 10 settembre 2014 (Stato 15 novembre 2017) L Ufficio federale
DettagliLegge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)
45.000 Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) accettata dal Popolo il 7 ottobre 96 I. Disposizioni generali Art. Scopo Il Cantone provvede all'insegnamento
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3
DettagliLegge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2
Basi legali Legge sulla formazione professionale (LFPr) 1 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2 Programma quadro d insegnamento per responsabili della formazione professionale 6 Legge sulla
DettagliOrdinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche
Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche 811.112.11 del 12 novembre 1984 1 Approvata dall Assemblea federale il 5 marzo 1986 2 (Stato 6
DettagliOrdinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell innovazione, O-LPRI) Modifica del 15 novembre
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza del DEFR sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale 1
Ordinanza del DEFR sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale 1 414.711.5 del 4 luglio 2000 (Stato 1 gennaio 2017) Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 19 dicembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
DettagliOpportunità di mobilità per i giovani nel Lifelong Learning Programme
Opportunità di mobilità per i giovani nel Lifelong Learning Programme Lorenza Venturi, Agenzia nazionale LLP Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio Struttura del programma LLP Comenius Istruzione
DettagliIl programma Lifelong Learning: un ventaglio di opportunità per una educazione e istruzione in dimensione europea
Il programma Lifelong Learning: un ventaglio di opportunità per una educazione e istruzione in dimensione europea Francesca Sbordoni Agenzia nazionale Lifelong Learning Programme - Comenius, Erasmus, Grundtvig
DettagliLegge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della
DettagliOrdinanza sui nomi geografici. (ONGeo) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo) 510.625 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge del 23 giugno 2006 1 sull armonizzazione dei registri;
DettagliOrdinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 La direzione
DettagliOrdinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento
Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
DettagliOrdinanza concernente la ricerca agronomica
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:
DettagliRegolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione
Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto
DettagliOrdinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure del 24 settembre 2001 (Stato 1 gennaio 2008) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
DettagliDivisione Cooperazione e Mobilità Internazionale
Divisione Cooperazione e Mobilità Internazionale Divisione Divisione Cooperazione Cooperazione e e Mobilità Mobilità Internazionale Internazionale Elisabetta Tonini Elisabetta Tonini Programmi Programmi
DettagliLegge federale che promuove la ginnastica e lo sport
Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport 415.0 del 17 marzo 1972 (Stato 27 novembre 2001) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 quinquies della Costituzione
DettagliOrdinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 12 dicembre 2005 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 15 marzo 2001
DettagliOrdinanza del DEFR concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali
Ordinanza del DEFR concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali del 2 settembre 2005 (Stato 1 ottobre 2014) Il Dipartimento federale dell economia,
DettagliREGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI
REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI E LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI ALL IFASS SWISS SA IL PRESENTE DECRETO VIENE APPROVATO DAL CONSIGLIO
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.74 del 4 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie
Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie (ORPM) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del
DettagliOrdinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche
Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche (Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB) Modifica del 22 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero
Dettaglidel... 1 Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi
Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Convenzione per i master alle SUP) del... Il Dipartimento federale dell economia
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliOrdinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni
Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1
DettagliOrdinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
DettagliRegolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie
(RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla
DettagliLifelong Learning Programme - LLP Programma di apprendimento permanente ( ) COMENIUS Istruzione scolastica
Lifelong Learning Programme - LLP Programma di apprendimento permanente (2007 2013) COMENIUS Istruzione scolastica OBIETTIVI Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica
DettagliProgramma d azione per l apprendimento permanente Lifelong Learning Programme - LLP
Programma d azione per l apprendimento permanente 2007-2013 Lifelong Learning Programme - LLP Trattato UE Articolo 149 Contribuire allo sviluppo della qualità dell istruzione incentivando la cooperazione
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti
Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione del 15 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo
Dettagli(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre
DettagliAccordo dell 8 aprile 1981 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport
Accordo dell 8 aprile 1981 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport RS 0.415.951.41; RU 1982 443 Modifiche degli allegati I,
Dettaglidel 13 agosto 2015 (Stato 15 aprile 2018)
Ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 (Stato 15 aprile 2018) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) 1 del 9
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119
DettagliLegge federale che promuove la ginnastica e lo sport
Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport 415.0 del 17 marzo 1972 (Stato 2 agosto 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 quinquies della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sul computo globale dell imposta
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
DettagliOrdinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 2020 in favore del programma Gioventù e Musica del 25 novembre 2015 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 28 capoverso
DettagliOrdinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione
Ordinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione 842.18 del 19 maggio 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell economia, della formazione
DettagliOrdinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) 142.209 del 24 ottobre 2007 (Stato 15 settembre 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 dicembre 2002 1 sugli aiuti
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) 1 del 4 ottobre 2002 (Stato 1 luglio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 48
DettagliMemorandum d intesa
Traduzione 1 Memorandum d intesa tra la Segreteria di Stato dell economia della Confederazione Svizzera, delegato dal Consiglio federale svizzero e l Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1
Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliOrdinanza sugli emolumenti del DDPS
Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS) dell 8 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell
DettagliAccordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport RS 0.415.951.41; RU 1982 443 Modifiche degli allegati I, II, III Entrate in
Dettaglidel 22 maggio 2002 (Stato 1 gennaio 2019)
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione
Dettagli