Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale
|
|
- Geronimo Cattaneo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) del 14 settembre 2005 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 48 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l attività, l organizzazione e il finanziamento dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Istituto universitario). Art. 2 2 Istituto universitario 1 L Istituto universitario è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si organizza autonomamente. 3 Ha una contabilità propria. 4 È gestito in base a principi economico-aziendali. 5 Ha sede a Berna ed è iscritto nel registro di commercio. Art. 3 Compiti e condizioni quadro 1 L Istituto universitario è il centro di competenze della Confederazione per l insegnamento e la ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professionale, della formazione professionale e dello sviluppo professionale. 2 L Istituto universitario offre le proprie prestazioni tramite un istituto regionale rispettivamente nella Svizzera tedesca, francese e italiana. RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar
2 Istruzione speciale Art. 4 Cooperazione L Istituto universitario collabora con scuole universitarie nazionali ed estere, con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione 3 e con altre autorità, istituzioni ed organizzazioni attive nella formazione professionale. Art. 5 4 Capitolo 2: Offerte di formazione Art. 6 Cicli di studio di diploma 1 L Istituto universitario offre cicli di studio con conseguimento di un diploma per studenti in possesso di titolo universitario o di diploma di formazione professionale superiore giusta il capitolo 3 LFPr. 2 Un ciclo di studio di diploma prevede 1800 ore di lavoro che corrispondono a 60 punti di credito conformemente all articolo 2 delle Direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio A dipendenza del ciclo di studio, i diplomi danno diritto a uno dei seguenti titoli: a. insegnante diplomato di scuola professionale; b. insegnante diplomato per l insegnamento volto all ottenimento della maturità professionale nelle scuole professionali; c. insegnante diplomato di scuola specializzata superiore. 7 Art. 7 Ciclo di studio master 1 L Istituto universitario offre cicli di studio con master per studenti con titolo universitario. 2 Il ciclo di studio con master comprende da 90 a 120 punti di credito conformemente alle Direttive di Bologna del 4 dicembre Il diploma dà diritto al seguente titolo protetto: «master of science in formazione professionale» La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RU ), con effetto dal 1 gen Abrogato dal n. I dell O del 27 gen. 2016, con effetto dal 1 mar RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Introdotto dal n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar RS Abrogato dal n. I dell O del 27 gen. 2016, con effetto dal 1 mar
3 O IUFFP Art. 8 Altre offerte di formazione e di perfezionamento Il Consiglio dell Istituto universitario (Consiglio dello IUFFP) disciplina le altre offerte di formazione e di perfezionamento nonché le denominazioni dei diplomi. Art. 9 Regolamento delle offerte di formazione Il Consiglio dello IUFFP disciplina in un regolamento i cicli di studio, il controllo delle prestazioni e gli esami. Capitolo 3: 10 Organizzazione Sezione 1: Organi Art. 10 Gli organi dell Istituto universitario sono: a. il Consiglio dello IUFFP; b. la Direzione dell Istituto; c. l organo di revisione. Sezione 2: Consiglio dello IUFFP Art. 11 Statuto, nomina, revoca e condizioni contrattuali 1 Il Consiglio dello IUFFP è l organo direttivo supremo. 2 È composto da sette a nove membri qualificati. 3 Il Consiglio federale nomina i membri per un mandato di al massimo quattro anni. Complessivamente il periodo di carica dei membri è limitato a dodici anni. Esso termina alla scadenza del rispettivo anno civile. 4 Il Consiglio federale nomina il presidente. 5 All atto della nomina dei membri del Consiglio dello IUFFP il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali. Il contratto con lo IUFFP sottostà al diritto pubblico; in via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni Per motivi importanti il Consiglio federale può revocare in qualsiasi momento uno o più membri. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar RS 220 3
4 Istruzione speciale Art. 11a Obblighi 1 I membri del Consiglio dello IUFFP svolgono i loro compiti con la massima diligenza e salvaguardano in buona fede gli interessi dell Istituto universitario. 2 Sono tenuti a mantenere il segreto durante il loro mandato in seno al Consiglio dello IUFFP e anche dopo la sua cessazione. Art. 11b Relazioni d interesse 1 Chi si candida per la nomina nel Consiglio dello IUFFP deve dichiarare le proprie relazioni d interesse al Consiglio federale. 2 I membri del Consiglio dello IUFFP comunicano tempestivamente eventuali cambiamenti delle loro relazioni d interesse al Consiglio dello IUFFP. 3 Il Consiglio dello IUFFP prende i provvedimenti necessari per garantire gli interessi dell Istituto universitario e per evitare conflitti d interesse. Informa in merito alle notifiche secondo il capoverso 2 nell ambito del rapporto di gestione. 4 Qualora una relazione d interesse non sia compatibile con la qualità di membro del Consiglio dello IUFFP e il membro sia intenzionato a mantenerla, il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ne chiede la revoca. Art. 11c Compiti 1 Il Consiglio dello IUFFP ha i compiti seguenti: a. provvede all attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale al quale riferisce annualmente sul loro adempimento; b. emana il regolamento di organizzazione e il regolamento interno; c. emana l ordinanza sul personale dopo aver consultato i partner sociali e l ordinanza sugli emolumenti e le sottopone per approvazione al Consiglio federale; d. rappresenta l Istituto universitario nei confronti del DEFR, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro; e. solleva i membri del Consiglio dello IUFFP, della Direzione dell Istituto, il personale e terzi da essi incaricati dall obbligo di mantenere il segreto; f. gestisce il sistema d informazione del personale; g. stipula il contratto di affiliazione alla cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale; h. disciplina la composizione, la procedura di nomina e l organizzazione dell organo paritetico dell istituto di previdenza; i. decide, con il direttore dell Istituto, in merito alla costituzione, alla modifica o alla risoluzione del rapporto di lavoro. La costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro presuppongono l approvazione da parte del Consiglio federale; 4
5 O IUFFP j. decide, su richiesta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della Direzione dell Istituto; k. approva la proposta del direttore relativa alla nomina del vicedirettore; l. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro dei collaboratori della segreteria del Consiglio; m. esercita la vigilanza sulla Direzione dell Istituto; n. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi consono all Istituto universitario; o. decide in merito all impiego delle riserve nel quadro delle direttive del Consiglio federale; p. approva il preventivo e richiede, giusta l articolo 24 capoverso 1 e tramite il messaggio sulla formazione, la ricerca e l innovazione, il contributo di finanziamento di cui all articolo 29 capoverso 1 lettera a; q. elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta nel contempo al Consiglio federale una proposta di sgravio e una proposta d impiego di un eventuale utile; pubblica il rapporto di gestione una volta approvato; r. elabora e sottoscrive con i partner sociali un eventuale piano sociale secondo l articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo sul personale federale (LPers); s. svolge gli altri compiti secondo gli articoli 8, 9, 15b, 16a e Può delegare al direttore dell Istituto i compiti della Direzione dell Istituto secondo l articolo 12a lettere c, d, f e g del regolamento di organizzazione. Può delegare al direttore altri compiti della Direzione dell Istituto qualora sia necessario per l integrazione dell Istituto universitario nello spazio universitario svizzero. Sezione 3: Direzione dell Istituto Art. 12 Statuto, composizione e presidenza 1 La Direzione dell Istituto è l organo operativo. 2 È composta dal direttore e dai responsabili nazionali di dipartimento. 3 Il direttore presiede e guida l Istituto universitario. 12 RS
6 Istruzione speciale Art. 12a Compiti La Direzione dell Istituto ha i compiti seguenti: a. si occupa della gestione degli affari; b. coordina le offerte e le prestazioni dell Istituto universitario in conformità con la LFPr, la strategia del Consiglio federale per l Istituto universitario e le direttive del Consiglio dello IUFFP; c. emana le decisioni secondo il regolamento di organizzazione del Consiglio dello IUFFP; d. elabora le basi decisionali del Consiglio dello IUFFP; e. presenta regolarmente un rapporto al Consiglio dello IUFFP e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari; f. rappresenta l Istituto universitario verso l esterno; resta salva la competenza del Consiglio dello IUFFP secondo l articolo 11c capoverso 1 lettera d; g. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell Istituto universitario; resta salva la competenza del Consiglio dello IUFFP secondo l articolo 11c capoverso 1 lettere h k; h. incontra i partner sociali almeno una volta all anno; li consulta prima di emanare disposizioni in materia di politica del personale; i. adempie tutti i compiti che la presente ordinanza non attribuisce a un altro organo. Sezione 4: Organo di revisione Art Il Consiglio federale nomina l organo di revisione. 2 All organo di revisione e all attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria. 3 L organo di revisione controlla il conto annuale e i dati pubblicati nella relazione annuale sulla gestione dei rischi e su eventuali contraddizioni nell ambito del rapporto sul personale. 4 Presenta al Consiglio dello IUFFP e al Consiglio federale un rapporto esaustivo sui risultati delle sue verifiche. 5 Il Consiglio federale può incaricare l organo di revisione di accertare determinati fatti. 6 Può revocare l organo di revisione. 6
7 O IUFFP Capitolo 4: 13 Membri dell Istituto universitario Sezione 1: Definizioni e organi Art Sono membri dell Istituto universitario: a. i membri della Direzione dell Istituto; b. il personale scientifico; c. il personale amministrativo e il personale tecnico; d. gli studenti secondo l articolo 15c capoverso 1. 2 La partecipazione dei membri dell Istituto universitario avviene in seno all Assemblea del personale e ai consigli regionali degli studenti. Sezione 2: Assemblea del personale Art. 15 Nomina 1 L Assemblea del personale è composta da: a. un rappresentante della Direzione dell Istituto; b. sei rappresentanti del personale scientifico; c. due rappresentanti del personale amministrativo e del personale tecnico. 2 Ogni gruppo di cui al capoverso 1 elegge la propria rappresentanza. 3 I gruppi provvedono di comune intesa affinché le regioni linguistiche, le funzioni e i generi siano equamente rappresentati. Art. 15a Organizzazione 1 L Assemblea del personale si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all anno. 2 Designa una commissione del personale. Quest ultima si compone di cinque rappresentanti dell Assemblea del personale secondo l articolo 15 capoverso 1 lettere b e c. In sede di composizione della Commissione del personale, l Assemblea del personale provvede affinché le regioni linguistiche, le funzioni e i generi siano equamente rappresentati. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar
8 Istruzione speciale Art. 15b Diritto di essere consultata, competenze e obblighi 1 Prima di importanti decisioni, la Direzione dell Istituto consulta l Assemblea del personale. Può essere consultata anche prima di importanti decisioni del Consiglio dello IUFFP. 2 La commissione del personale è consultata prima di importanti decisioni del Consiglio dello IUFFP e della Direzione dell Istituto inerenti alla politica del personale. In relazione agli affari del personale, la commissione del personale è tenuta a garantire la protezione della personalità. 3 L Assemblea del personale e la commissione del personale espongono in forma scritta, entro due mesi, il loro parere secondo i capoversi 1 e 2. 4 Possono esporre in qualsiasi momento al Consiglio dello IUFFP o alla Direzione dell Istituto pareri riguardo a modalità di svolgimento, decisioni o questioni importanti per l Istituto universitario oppure inerenti alla politica del personale. Sezione 3: Studenti e consigli degli studenti Art. 15c 1 Sono studenti presso l Istituto universitario: a. gli studenti del ciclo di studio master M Sc; b. gli studenti dei cicli di studio con diploma; c. gli studenti dei cicli di studio con certificato; d. gli studenti delle formazioni supplementari. 2 Ogni istituto regionale ha un consiglio degli studenti nell ambito del quale gli studenti esercitano i loro diritti di partecipazione. 3 Un consiglio degli studenti è composto da almeno un delegato di ogni gruppo di studenti secondo il capoverso 1 che è rappresentato nel rispettivo istituto regionale. Le persone elette possono rimanere membri del consiglio degli studenti per al massimo due anni dopo la conclusione degli studi. 4 Ogni gruppo di studenti elegge i propri delegati. 5 I consigli degli studenti sono consultati dalla Direzione dell Istituto in merito a questioni che sono d interesse per gli studenti. 8
9 O IUFFP Capitolo 4a: Rapporti di lavoro, previdenza professionale, diritti sui beni immateriali 14 Art Legge sul personale federale 1 La Direzione dell Istituto e il resto del personale sottostanno alla LPers 16. Lo IUFFP è considerato datore di lavoro giusta l articolo 3 capoverso 2 LPers. 2 Nell ordinanza sul personale il Consiglio dello IUFFP disciplina in particolare lo stipendio e le prestazioni accessorie, la durata del lavoro e il luogo di lavoro nonché lo sviluppo del personale. Art. 16a 17 Funzioni e classi di stipendio 1 Il Consiglio dello IUFFP definisce le funzioni all interno dell Istituto universitario e stabilisce le relative classi di stipendio nel quadro dell articolo 36 dell ordinanza del 3 luglio sul personale federale (OPers). 2 Per quanto riguarda i collaboratori, può delegare tale competenza alla Direzione dell Istituto; sono escluse le funzioni e le classi di stipendio dei membri della Direzione dell Istituto e la funzione dei professori. 3 La funzione di direttore è valutata con la classe di stipendio 33 secondo l articolo 36 dell OPers. Art. 17 Mobilità del personale scientifico L Istituto universitario promuove la mobilità del personale scientifico mediante un adeguata politica del personale e degli stipendi. Art Previdenza professionale 1 Il personale che ha un rapporto di lavoro con l Istituto universitario è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA secondo le disposizioni degli articoli 32a 32m LPers L Istituto universitario è considerato datore di lavoro giusta l articolo 32b capoverso 2 LPers. 14 Introdotto dal n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar RS Introdotto dal n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar RS
10 Istruzione speciale Art. 18a 21 Art. 19 Diritti su beni immateriali 1 Ad eccezione dei diritti d autore, spettano all Istituto universitario tutti i diritti sui beni immateriali prodotti durante l attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con l Istituto universitario. 2 All Istituto universitario spettano i diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti durante l attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con l Istituto universitario. Quest ultimo può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d autore su altre categorie di opere. 3 Le persone che hanno prodotto beni immateriali di cui ai capoversi 1 e 2 partecipano in maniera adeguata all eventuale utile realizzato con lo sfruttamento di tali beni. Art. 20 a Capitolo 5: Tutela degli interessi federali Art Vigilanza 1 L Istituto universitario è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. Comunica con il Consiglio federale per il tramite del DEFR Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante: a. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio dello IUFFP e del suo presidente; b. l approvazione della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; c. la nomina e la revoca dell organo di revisione; d. l approvazione dell ordinanza sul personale, dell ordinanza sugli emolumenti e del contratto di affiliazione a PUBLICA; e. l approvazione del rapporto di gestione e la decisione relativa all impiego di un eventuale utile; 21 Introdotto dal n. 4 dell all. all O del 2 mag concernente l organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (RU ). Abrogato dal n. I dell O del 27 gen. 2016, con effetto dal 1 mar Abrogati dal n. I dell O del 27 gen. 2016, con effetto dal 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 11 nov. 2009, in vigore dal 1 gen (RU ). 24 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RU ). 10
11 O IUFFP f. l elaborazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento; g. lo sgravio del Consiglio dello IUFFP Può consultare tutti i documenti relativi all attività dell Istituto universitario e chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito. 26 Art Obiettivi strategici 1 Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici dell Istituto universitario per quattro anni nel quadro degli obiettivi e dei compiti dello stesso. 2 Il DEFR consulta l Istituto universitario prima di presentare la proposta al Consiglio federale. 3 Il Consiglio federale armonizza gli obiettivi strategici con il limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti. Art Rapporto di gestione 1 Il Rapporto di gestione contiene il conto annuale e la relazione annuale. 2 Il conto annuale (chiusura contabile singola) si compone del bilancio, del conto economico e dell allegato. 3 La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi e sullo sviluppo del personale. Art. 26a 29 Commissione federale per la formazione professionale 1 Il DEFR può trasmettere per conoscenza alla Commissione federale per la formazione professionale i documenti relativi all elaborazione degli obiettivi strategici dell Istituto universitario e quelli relativi all elaborazione del rapporto di gestione. 2 La Commissione federale per la formazione professionale può redigere un parere su tali documenti all indirizzo del Consiglio federale. Art. 27 Dati statistici L Istituto universitario fornisce al DEFR o ai servizi designati dal medesimo tutti i documenti e i dati necessari all esecuzione della legge del 9 ottobre sulla statistica federale. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Introdotto dal n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Introdotto dal n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar RS
12 Istruzione speciale Art Capitolo 6: Finanze ed emolumenti Art. 29 Tipi di finanziamento 1 L Istituto universitario finanzia la propria attività in particolare con: a. il contributo finanziario della Confederazione; b. emolumenti; c. entrate provenienti dalla collaborazione con terzi; d. donazioni. 2 Con il proprio contributo finanziario la Confederazione permette all Istituto universitario di adempiere il suo mandato di prestazioni. Nel determinarne l entità si tiene conto in modo adeguato delle possibilità di autofinanziamento. 3 Il Consiglio federale propone al Parlamento un limite di spesa per la durata del mandato di prestazioni. 4 L Istituto universitario si impegna attivamente per l ottenimento di entrate e di mezzi di terzi. Art. 30 Tesoreria 1 Per garantirne la solvibilità nel quadro dell adempimento dei suoi compiti, la Confederazione concede all Istituto universitario prestiti a interessi di mercato. 2 L Istituto universitario investe le eccedenze presso la Confederazione. Il denaro che non proviene dal contributo finanziario della Confederazione viene retribuito ai tassi d interesse abituali sul mercato I particolari sono disciplinati in un accordo tra l Istituto universitario e l Amministrazione federale delle finanze. Art. 31 Compilazione dei conti 1 La presentazione dei conti dell Istituto universitario illustra in modo completo la situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito. 31 Abrogato dal n. I dell O del 27 gen. 2016, con effetto dal 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 11 nov. 2009, in vigore dal 1 gen (RU ). 12
13 O IUFFP Essa segue i principi generali dell importanza, della comprensibilità, della continuità e dell espressione al lordo e si basa sugli standard per la compilazione dei conti menzionati nella legge federale del 6 ottobre sulle finanze della Confederazione. 3 L Istituto universitario allestisce la contabilità aziendale in modo tale che vi figurino le spese e gli utili delle singole prestazioni di servizi. Non è autorizzato a sovvenzionare trasversalmente le prestazioni commerciali. 34 Art Utile e riserve 1 L Istituto universitario può costituire riserve. Può assegnare alle riserve le donazioni giusta l articolo 29 capoverso 1 lettera d. 2 Le riserve non devono superare il 10 per cento del rispettivo budget annuale. Le donazioni non sono incluse. 3 Le riserve sono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e investimenti programmati. Art. 33 Emolumenti 1 Per le prestazioni fornite l Istituto universitario riscuote emolumenti. 2 Nell ordinanza sugli emolumenti il Consiglio dello IUFFP può escludere dall assoggettamento a emolumenti le offerte di formazione e di formazione continua: 36 a. importanti per il controllo della formazione professionale; b. effettuate in previsione dell esercizio di un attività d interesse pubblico. 3 Il Consiglio dello IUFFP: a. fissa, con riserva dell approvazione del Consiglio federale, il relativo tariffario nel regolamento sugli emolumenti; b. stabilisce nel regolamento sugli emolumenti, con riserva dell approvazione del Consiglio federale, i casi in cui si rinuncia alla riscossione di emolumenti che coprono le spese; ciò vale in particolare per le tasse di studio relative ai cicli di formazione di cui agli articoli 6 e 8. 4 In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni dell ordinanza generale dell 8 settembre sugli emolumenti (OgeEm). 33 [RU , n. II, , all. n all. n. 11, art. 7 n all. n. 5, , all. n. 7, art. 31 n. 2, , , n. I all. n. II RU art. 64]. Vedi ora la LF del 7 ott sulle finanze della Confederazione (RS 611.0). 34 Introdotto dal n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar RS
14 Istruzione speciale Art. 33a 38 Immobili 1 La Confederazione cede in locazione all Istituto universitario i locali finora utilizzati a Zollikofen. 2 Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Essa provvede alla loro manutenzione. 3 La Confederazione fattura all Istituto universitario un importo adeguato per la locazione dell immobile. 4 La costituzione e le modalità della locazione sono concordate in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la Confederazione e l Istituto universitario. Capitolo 7: Diritto disciplinare Art I provvedimenti disciplinari possibili nei confronti degli studenti sono: a. l ammonimento; b. l ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell Istituto universitario; c. l esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell Istituto universitario. 2 I provvedimenti disciplinari secondo il capoverso 1 lettera a sono disposti dalla Direzione dell Istituto, mentre quelli secondo la lettera b sono disposti dal presidente del Consiglio dello IUFFP e quelli secondo la lettera c dal Consiglio dello IUFFP. 3 Si applica la legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa. Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 35 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 7 settembre concernente l Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale è abrogata. Art. 36 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. 38 Introdotto dal n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1 mar RS [RU , all. 3 n. 6, art. 24 cpv. 1 lett. b, ] 14
15 O IUFFP Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 37 Costituzione dell Istituto universitario 1 L Istituto universitario consegue la personalità giuridica con l entrata in vigore della presente ordinanza. Esso sostituisce l Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale (ISPFP). 2 Con il conseguimento della personalità giuridica l Istituto universitario rileva gli attivi e i passivi dell ISPFP nonché i diritti e i doveri di quest ultimo. Il trasferimento e le registrazioni necessarie sono esenti da imposte ed emolumenti. 3 Il DEFR adotta i seguenti provvedimenti: a. approva l inventario dei passivi, degli attivi, dei diritti e dei doveri da rilevare e di eventuali obblighi, condizioni e oneri che vi sono connessi; b. prepara l approvazione del bilancio d apertura dell Istituto universitario da parte del Consiglio federale; c. adotta tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. Art. 38 Trasferimento dei rapporti di lavoro 1 Al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza, i rapporti di lavoro dei collaboratori dell ISPFP vengono trasferiti all Istituto universitario. Resta salva la nomina del direttore secondo l articolo 10 capoverso 2. 2 Eventuali disavanzi della Cassa pensioni sono ripresi dall Istituto universitario. Art. 39 a Sezione 3: Entrata in vigore Art Fatti salvi i capoversi 2 e 3 la presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Le disposizioni del capitolo 2 (Offerte di formazione) entrano in vigore il 1 ottobre L ISPFP adotta i provvedimenti necessari che non siano di competenza degli organi dell Istituto universitario ai sensi del capoverso 3. 3 Gli articoli entrano in vigore il 30 settembre Gli organi dell Istituto universitario sono incaricati e abilitati a compiere i preparativi necessari al fine della costituzione dell Istituto universitario. 42 Abrogati dal n. I dell O del 27 gen. 2016, con effetto dal 1 mar
16 Istruzione speciale Allegato (art. 36) Modifica del diritto vigente Le mod. possono essere consultate alla RU
Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 27 settembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliOrdinanza concernente Svizzera Turismo
Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:
DettagliAgenzia svizzera per la promozione dell innovazione
Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoverso 1 della
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1
DettagliAgenzia svizzera per la promozione dell innovazione
Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) del 17 giugno 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoverso
DettagliLegge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:
Dettaglidel 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliLegge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni
Progetto, 2 marzo 2016 Consultazione Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (LAVF) del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Termine di referendum: 14 gennaio 2016 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie dell INSAI) Modifica del 25 settembre 2015 L Assemblea federale
DettagliOrdinanza concernente la ricerca agronomica
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:
Dettagli(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
DettagliLegge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
DettagliRegolamento sull organizzazione
Regolamento sull organizzazione In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. in vigore dal 25 marzo 2015 8 settembre 2015 Pagina 1 / 10 Indice Pagina A PRINCIPI... 3 Art. 1 Basi...3 Art.
DettagliLegge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione
Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (Legge sui musei e le collezioni, LMC) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 69 capoverso
Dettaglidel 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della
DettagliOrdinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP) 235.154 del 14 giugno 1993 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 321 bis capoverso
Dettaglidel 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliLegge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
Dettaglidel 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera del 19 aprile 2012 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (stato al 1 gennaio 2017) Visto l articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006 1 su PUBLICA; visti gli articoli
DettagliOrdinanza quadro relativa alla legge sul personale federale
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150
Dettagli(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre
DettagliLegge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il
DettagliLegge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero
Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero (Legge sul Museo nazionale, LMu) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 69 capoverso 2 della
DettagliRegolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
DettagliOrdinanza sui fondi d investimento
Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21
DettagliRegolamento della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento della Commissione federale delle case da gioco 935.524 del 6 dicembre 2007 (Stato 1 febbraio 2008) Approvato dal Consiglio federale il 16 gennaio 2008 La Commissione federale delle case da
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) del 10 giugno 2016 Approvato dal Consiglio federale il
DettagliLegge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)
9.2.1.2 Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del
DettagliLegge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della
DettagliII. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliEsso ne promuove la competitività e il posizionamento internazionale, nonché la capacità di risolvere
Statuto del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica Il Consiglio di fondazione del Fondo nazionale svizzero, vista la cifra V dell Atto di fondazione del 6 aprile 00 per l istituzione del Fondo
DettagliOrdinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 12 dicembre 2005 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 15 marzo 2001
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
DettagliRegolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie
(RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla
DettagliLegge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) del 16 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2007) L
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) 172.222.1 del 20 dicembre 2006 (Stato 1 maggio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 113
DettagliLegge federale sulla promozione della cultura. (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) Capitolo 1: Disposizioni generali
Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) 442.1 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli
DettagliLegge federale sulle scuole universitarie professionali
Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 1,
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione
DettagliNei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.
Statuti «Associazione svizzera del personale di endoscopia» (ASPE) Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1 Sotto
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre
DettagliOrdinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT
Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione del tabacco,
DettagliIL RETTORE. VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35;
DR/2017/3015 del 06/09/2017 Firmatari: MANFREDI Gaetano U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35; VISTO VISTO il D.R. n. 4238 del 31/12/2001 con il quale è stato istituito
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:
Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001
DettagliLegge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)
Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) 5.2.2.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17
DettagliOrdinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sul personale IUFFP) del 10 novembre 2015 (Stato 1 marzo 2016)
DettagliOrdinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta
Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta
DettagliOrdinanza sulla maturità professionale federale
Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 ottobre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso
Dettagli823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sulle Ferrovie federali svizzere
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale
DettagliLegge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) 441.1 del 5 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sulla promozione della cultura. (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) Capitolo 1: Disposizioni generali
Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) 442.1 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli
DettagliStatuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)
Statuto della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato RS 0.201; RU 1957 495 Emendamento del 30 giugno 2005 (testo consolidato) Conchiuso in occasione della Ventesima sessione della Conferenza
DettagliIngresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliRegolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione
Allegato IV Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2010) Sezione 1: Oggetto Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento
DettagliAtto di fondazione del 24 ottobre 1984
FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 Stato 1.1.2007 1. Denominazione e sede 1.1 Con la denominazione di «Fondazione Abendrot» è stata
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 414.133.2 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di
DettagliOrdinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale
Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) Modifica del 7 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 sulla protezione dei
Dettagli