Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
|
|
- Sibilla Fabbri
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del 21 marzo sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA); visto l articolo 37 della legge del 24 marzo sul personale federale (LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l attività di quadri con esperienza dell Amministrazione federale in qualità di consulenti interni (consulenti senior). 2 In particolare, essa disciplina: a. l organizzazione e le prestazioni; b. lo statuto giuridico; c. il finanziamento. Art. 2 Obiettivi della consulenza interna La consulenza interna effettuata dai consulenti senior serve a: a. mettere a disposizione delle unità amministrative dell Amministrazione federale prestazioni in materia di consulenza qualitativamente elevate e economiche, nonché a istituire la possibilità di utilizzare in modo mirato le conoscenze interne all Amministrazione; b. utilizzare il potenziale dei quadri con esperienza dell Amministrazione federale consentendo loro di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze ai nuovi quadri; c. mantenere la motivazione e il rendimento dei quadri con esperienza dell Amministrazione federale mediante nuove sfide e un impostazione flessibile del lavoro; d. aumentare la possibilità di successo delle nuove leve. RS RS RS
2 Art. 3 Rapporto con le consulenze esterne Prima di assegnare mandati di consulenza a istituti e a persone esterne all Amministrazione, occorre chiarire se la consulenza non possa essere effettuata da consulenti senior. Capitolo 2: Organizzazione e prestazioni Art. 4 Unità organizzativa 1 I consulenti senior sono raggruppati in un unità organizzativa centrale. 2 L unità organizzativa è subordinata al Dipartimento federale delle finanze (DFF) e, dal profilo amministrativo, all Ufficio federale del personale (UFPER). Art. 5 Organizzazione e direzione 1 L unità organizzativa si organizza autonomamente secondo principi del partenariato. 2 È gestita secondo principi di economia aziendale. 3 Il DFF nomina il direttore su proposta dell unità organizzativa. 4 L unità organizzativa decide, d intesa con il dipartimento presso il quale è impiegato il quadro interessato, sull impiego in qualità di consulente senior. Se non vi è intesa, il DFF funge da mediatore. 5 Il DFF può designare un comitato consultivo composto di persone interne ed esterne all Amministrazione che affianchi l unità organizzativa. Art. 6 Regolamento 1 L unità organizzativa si dota di un regolamento. 2 Il regolamento disciplina in particolare: a. i principi della gestione; b. la distribuzione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità all interno dell unità organizzativa; c. i requisiti cui devono rispondere i consulenti senior al fine di fornire le prestazioni previste dall articolo 8; d. la procedura di selezione dei nuovi consulenti senior d intesa con i dipartimenti; e. la procedura da seguire qualora non siano ancora adempite le condizioni conformemente all articolo 11 capoverso 2; f. la formazione e il perfezionamento dei consulenti senior. 3 Il regolamento è approvato dal DFF. 1802
3 Art. 7 Rendiconto e valutazione 1 L unità organizzativa rende annualmente conto al DFF dell attività svolta. 2 Il DFF provvede alla valutazione dei provvedimenti adottati conformemente alla presente ordinanza. Al termine della valutazione, ma al più tardi quattro anni dopo l entrata in vigore della presente ordinanza, ne rende conto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito. Art. 8 Prestazioni dei consulenti senior 1 I consulenti senior offrono alle unità amministrative dell Amministrazione federale prestazioni in materia di consulenza, soprattutto negli ambiti seguenti: a. elaborano conoscenze specialistiche e le mettono a disposizione; b. affiancano e assistono persone e procedimenti; c. assumono compiti nell ambito di progetti e funzioni direttive ad interim; d. eseguono progetti di ricerca e sviluppo e allestiscono perizie; e. rappresentano la Confederazione in organi interni ed esterni all Amministrazione. 2 Eseguono il loro mandato sulla base di una convenzione con il mandante. Art. 9 Prestazioni a terzi I consulenti senior possono offrire a terzi le loro prestazioni in materia di consulenza nell ambito dell unità amministrativa, a condizione che vi siano le necessarie basi giuridiche. Art. 10 Confidenzialità 1 I contenuti della consulenza e i documenti allestiti nell ambito di mandati di consulenza sono confidenziali. 2 Possono essere comunicati soltanto con l autorizzazione del mandante. Capitolo 3: Statuto giuridico Art. 11 Condizioni di assunzione 1 I Dipartimenti e la Cancelleria federale annunciano all unità organizzativa i loro quadri con esperienza adatti a svolgere funzioni di consulenza interna. 2 I quadri sono adatti a svolgere la funzione di consulenti senior in virtù della loro esperienza e del loro potenziale. Di norma, essi devono inoltre: a. avere almeno 58 anni; b. essere classificati almeno nella 32 a classe di stipendio nella funzione attuale; e c. rispondere ai requisiti definiti dal regolamento. 1803
4 3 Eccezionalmente, possono divenire consulenti senior anche quadri dell Amministrazione federale che hanno almeno 55 anni, sono classificati almeno nella 28 a classe di stipendio e rispondono ai requisiti definiti dal regolamento. 4 L unità organizzativa può fissare ulteriori requisiti. 5 Non è possibile far valere alcuna pretesa all impiego come consulente senior. Art. 12 Contratto di lavoro 1 L unità organizzativa e il consulente senior disciplinano il rapporto di lavoro in un contratto di lavoro scritto. Convengono il cambiamento dall attuale impiego all unità organizzativa conformemente all articolo 29 dell ordinanza del 3 luglio sul personale federale (OPers). 2 Il rapporto di lavoro termina di norma al raggiungimento dell età ordinaria dell AVS. In singoli casi può essere prolungato sino al compimento del 70 anno di età conformemente all articolo 35 OPers. 3 Gli ex consulenti senior possono continuare a collaborare con l unità organizzativa sulla base di mandati. Art. 13 Condizioni di impiego 1 Fatte salve disposizioni contrarie previste dalla presente ordinanza, il rapporto di lavoro dei consulenti senior è retto dalla LPers e dalle pertinenti norme esecutive. 2 I consulenti senior prestano almeno 80 giornate di consulenza annue. 3 Un insufficiente idoneità, capacità o disponibilità dei consulenti senior di prestare le 80 giornate di consulenza annue costituiscono un motivo per modificare o disdire il contratto conformemente all articolo 12 capoverso 6 lettera f LPers. Tale disposizione deve essere esplicitata nel contratto di lavoro. Art. 14 Occupazioni accessorie e attività lucrative accessorie 1 L unità organizzativa decide conformemente all articolo 91 OPers 4 in merito all autorizzazione di occupazioni accessorie dei consulenti senior. 2 I consulenti senior che utilizzano l infrastruttura dell unità organizzativa per le loro occupazioni accessorie la indennizzano sulla base dei costi integrali. 3 Nell ambito dell occupazione accessoria, i consulenti senior non possono accettare mandati dell Amministrazione federale. 4 Comunicano all unità organizzativa le occupazioni accessorie svolte e i relativi proventi. 3 RS RS
5 Art. 15 Stipendio 1 I consulenti senior ricevono uno stipendio minimo. Esso corrisponde al cinquanta per cento dell ultimo stipendio percepito nella funzione precedente (stipendio di riferimento). 2 Oltre allo stipendio mimino, i consulenti senior ricevono uno stipendio individuale commisurato alle prestazioni. A tal fine si considerano le giornate di consulenza fornite eccedenti le 80 unità. Se il cumulo dello stipendio minimo e di quello commisurato alle prestazioni supera lo stipendio di riferimento, lo stipendio minimo è ridotto di conseguenza. 3 Lo stipendio minimo è versato in 13 parti. Lo stipendio commisurato alle prestazioni è versato sulla base delle prestazioni fornite nel mese precedente. 4 Lo stipendio in caso di malattia e infortunio è retto dall articolo 29 LPers e dagli articoli 56 e seguenti OPers 5. Quale base per il computo e per il versamento si considera lo stipendio di riferimento. 5 Lo stipendio di riferimento tiene conto degli adeguamenti degli stipendi della Confederazione. Art. 16 Cassa pensioni 1 I consulenti senior rimangono assicurati presso PUBLICA. 2 L unità organizzativa comunica a PUBLICA lo stipendio di riferimento (salario determinante conformemente all ordinanza del 25 aprile concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione e all ordinanza del 25 aprile concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione). 3 Per la previdenza professionale, lo stipendio di riferimento rimane invariato sino a un eventuale versamento di una rendita di vecchiaia parziale al consulente senior, ma al massimo sino al compimento del 65 anno di età. 4 L unità organizzativa e il consulente senior versano a PUBLICA i contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore, conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale per il personale della Confederazione. Capitolo 4: Finanziamento Art. 17 Modalità di finanziamento 1 Il finanziamento dell unità organizzativa non deve avere ripercussioni sul bilancio della Confederazione. 2 L unità organizzativa non deve lavorare a scopo di lucro. 5 RS RS RS
6 3 L unità organizzativa dispone di un conto provvisorio presso l UFPER. 4 All inizio di ogni anno, il dipartimento che ha impiegato il consulente senior accredita all unità organizzativa un importo di base individuale mediante il credito «Dienstleistungen Dritter» sino allo scioglimento del contratto di lavoro. L importo di base serve a garantire i costi di gestione, in particolare i salari minimi garantiti. Il dipartimento ha la precedenza sulle 80 giornate di consulenza che il consulente senior deve prestare. 5 L unità amministrativa dell Amministrazione federale che conferisce direttamente un mandato all unità organizzativa o al consulente senior accredita all unità organizzativa l importo corrispondente alla prestazione ricevuta mediante la rubrica di credito «Dienstleistungen Dritter». Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 18 Esecuzione Il DFF esegue la presente ordinanza. Art. 19 Modifica del diritto vigente L ordinanza dell 11 dicembre sull organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF) è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 5 1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori: a prestazioni in materia di consulenza; Art. 12 cpv. 3 3 Dal profilo amministrativo, è subordinata all UFPER l unità organizzativa dei consulenti senior, conformemente all ordinanza del 28 maggio concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale. 8 RS RS ; RU
7 Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 1807
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliRegolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie
(RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della
Dettagli(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 24
DettagliOrdinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale
Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) Modifica del 7 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 sulla protezione dei
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
DettagliOrdinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 Il Consiglio dei PF, visto l articolo
DettagliOrdinanza quadro relativa alla legge sul personale federale
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso
DettagliOrdinanza sull assicurazione militare
Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 25 novembre 2013 Approvata dal Consiglio dei PF il 26 settembre 2013 Approvata dal Consiglio federale l 8 ottobre
DettagliOrdinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 2) Modifica del 25 novembre 2013 Approvata dal Consiglio dei PF il 26 settembre 2013 Approvata dal Consiglio federale l 8 ottobre
DettagliRegolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali
Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sul personale IUFFP) del 10 novembre 2015 (Stato 1 marzo 2016)
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliOrdinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 12 dicembre 2005 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 15 marzo 2001
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per la
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Termine di referendum: 14 gennaio 2016 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie dell INSAI) Modifica del 25 settembre 2015 L Assemblea federale
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliLegge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
DettagliRegolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione
Allegato IV Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2010) Sezione 1: Oggetto Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento
DettagliLegge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) Progetto Modifica
DettagliLegge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) del 6 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a e 83 capoverso
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:
Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) 172.222.1 del 20 dicembre 2006 (Stato 1 maggio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 113
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)
Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliOrdinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati
Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) 172.220.111.310.3 del 10 dicembre 2001 (Stato 12 febbraio 2002) Il Dipartimento federale delle finanze, visto
DettagliLegge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliLegge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)
Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Disegno (Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliOrdinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media
Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media (OAGio) del 30 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sugli emolumenti del DDPS
Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS) dell 8 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliLegge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliPKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse
PKS CPS 1 giugno 2009 Regolamento sulla liquidazione parziale della Cassa pensioni Pensionskasse Caisse de pension Cassa pensioni Cassa da pensiun Pensionskasse Thunstrasse 18 CH-3000 Bern 15 Telefon 031
DettagliConvenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana
Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana Conclusa il 3 settembre 2009 Approvata dall Assemblea federale il 15 settembre 2010 2 Entrata in vigore
DettagliLegge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
DettagliSituazione finanziaria della cassa pensioni delle FFS
Dipartimento federale delle finanze DFF Documentazione Data 2 luglio 2008 Cassa pensioni FFS Situazione finanziaria della cassa pensioni delle FFS Alla fine del 1999 la CP FFS presentava un grado di copertura
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari
DettagliRegolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione
Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare
Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) del 19 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale 1 (CP); visti
DettagliLa vostra previdenza presso PUBLICA
La vostra previdenza presso PUBLICA Versione ridotta dei Regolamenti di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) e per i professori dei PF
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
DettagliAtto di fondazione del 24 ottobre 1984
FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 Stato 1.1.2007 1. Denominazione e sede 1.1 Con la denominazione di «Fondazione Abendrot» è stata
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) 172.222.0 del 23 giugno 2000 (Stato 1 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 111,
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Termine di referendum: 13 aprile 2007 Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) 915.1 del 14 novembre 2007 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)
Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso
DettagliOrdinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliOrdinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
DettagliVENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
Dettagli2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro Stato al 1 gennaio 2017 In breve Per principio, qualsiasi attività derivante da un attività dipendente viene considerata come salario
DettagliLegge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) 822.41 del 17 giugno 2005 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliComunitas Fondazione di previdenza
Comunitas Fondazione di previdenza Comunitas Fondazione di previdenza Affidabile e sicura La cassa pensioni dell Associazione dei Comuni Svizzeri è stata fondata nel 1966 per rispondere alle strutture
Dettaglidel 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della
DettagliLegge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore
Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale 1
DettagliModifiche con stato al 1 gennaio 2008 concernenti i contributi e le prestazioni. Indice. Contributi. Stato al 1 gennaio 2008
1.2008 Stato al 1 gennaio 2008 Modifiche con stato al 1 gennaio 2008 concernenti i contributi e le prestazioni Indice Cifra Contributi 1-6 Prestazioni dell AI 7 Previdenza professionale 8 Perdita di guadagno
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 111, 113 e 173 capoverso 2 della Costituzione
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliSezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 29 novembre 2016 Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 27 settembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliCodice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale) Modifica del 25 settembre
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1
Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 48
DettagliOrdinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla
DettagliLegge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliRegolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)
Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) del 19 aprile 2007 Approvato dal Dipartimento federale dell interno il 20 agosto 2007 La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO),
DettagliOrdinanza sul computo globale dell imposta
Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
DettagliRegolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994)
Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994) 5.1.2.3 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati l art. 72 della Legge della scuola
DettagliRegolamento sull organizzazione
Regolamento sull organizzazione In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. in vigore dal 25 marzo 2015 8 settembre 2015 Pagina 1 / 10 Indice Pagina A PRINCIPI... 3 Art. 1 Basi...3 Art.
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Modifica del 17 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1971 1 concernente l
Dettaglivisto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
Dettagli