REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI PER L INFANZIA 1-6 ANNI

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1 UNIONE BASSA EST PARMENSE (Provincia di Parma) Sede legale: Sorbolo, Piazza Libertà, n 1 Sede amministrativa: Sorbolo, Via del Donatore, n 2 Telefono 0521/669611, fax 0521/ (C.A.P ) partita iva REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI PER L INFANZIA 1-6 ANNI Approvato con deliberazione del Consiglio dell Unione n. 9 del Modificato con atti C.U. n. 6 del e C.U. n. 19 dell

2 INDICE Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione Titolo II Nido d Infanzia, prolungamento pomeridiano, centro estivo 1-3 anni Art. 2 Definizione e finalità del servizio di Nido Art. 3 Accesso Art. 4 Integrazione dei bambini disabili e svantaggiati Art. 5 Inserimento Art. 6 Iscrizione al servizio Art. 7 Rette di frequenza e cauzione Art. 8 Condizioni di priorità per l ammissione Art. 9 Criteri per l attribuzione del punteggio ai nuovi iscritti Art. 10 Approvazione della graduatoria e relative comunicazioni Art Decadenza dal servizio Art Servizio di mensa Art Calendario e orario di apertura Art. 14 Prolungamento pomeridiano Art. 15 Centro estivo 1-3 anni Art. 16 Partecipazione dei genitori Art. 17 Colloquio personale Art. 18 Incontro di sezione Art. 19 Assemblea generale Art. 20 Organi di rappresentanza Art. 21 Rapporti con le scuole dell infanzia Art. 22 Funzioni del personale Art. 23 Personale educatore Art. 24 Personale addetto ai servizi generali Art. 25 Coordinatore organizzativo del Nido d infanzia Art. 26 Collettivo Art. 27 Formazione professionale permanente Art. 28 Il coordinatore pedagogico Titolo III Servizi integrativi Art. 29 Finalità generali Art. 30 Definizione e finalità del Centro per Bambini Genitori Art. 31 Utenza del Centro per Bambini Genitori Art. 32 Accesso al Centro per Bambini Genitori Art. 33 Definizione e finalità dello Spazio Bambini Art. 34 Utenza dello Spazio Bambini Art Accesso, condizioni di priorità e assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria dello Spazio Bambini Art. 36 Calendari e orari dei servizi integrativi Art. 37 Personale dei servizi integrativi 2

3 Titolo IV Servizi per l infanzia 3-6 anni Art. 38 Prolungamento pomeridiano Art. 39 Centro estivo 3-6 anni Titolo V Disposizioni finali, transitorie e di rinvio Art. 40 Rinvio alla normativa vigente 3

4 Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso ai seguenti servizi: a) nido d infanzia (a orario normale e a tempo parziale), prolungamento pomeridiano e centro estivo 1-3 anni (a orario normale e a tempo parziale); b) servizi integrativi 1-3 anni; c) servizi per l infanzia 3-6 anni. Titolo II Nido d infanzia, prolungamento pomeridiano e centro estivo 1-3 anni Art. 2 Definizione e finalità del servizio di nido d infanzia. 1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. 2. Il nido ha finalità di: a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. Art. 3 Accesso 1. Il nido d infanzia è aperto ai bambini e alle bambine in età compresa tra i nove mesi e i tre anni, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. 2. L età minima è fissata nel compimento di un anno entro il 31 dicembre del primo anno di iscrizione al servizio. 3. Esso rimane aperto ai bambini che non compiano tre anni entro il 31 dicembre dell ultimo anno di iscrizione al servizio. Art. 4 Integrazione dei bambini disabili e svantaggiati 1. E garantito, d intesa con i servizi competenti dell Azienda Unità Sanitaria Locale e i servizi sociali dell Ente, il diritto all inserimento e all integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni, nonchè di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale. Art. 5 Inserimento 1. Al fine di consentire un positivo adattamento al nuovo ambiente, i bambini vengono inseriti gradualmente con la presenza di uno dei genitori o di un adulto che ne fa le veci. 4

5 2. In considerazione della delicatezza della fase di inserimento, il calendario, la durata e le modalità di attuazione vengono stabilite dal personale educatore, previo accordo con i genitori, fermo restando che detti inserimenti dovranno concludersi, di norma, entro il 30 novembre, fatte salve specifiche esigenze delle famiglie interessate. 3. Nei casi in cui manchi l accordo predetto o in quelli in cui la famiglia disattenda gli impegni assunti, l ufficio preposto si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dal servizio e di disporre il subentro di un nuovo utente. 4. Saranno possibili inserimenti oltre il limite temporale prescritto nei casi in cui vi sia la necessità di autorizzare subentri di utenti, conseguenti a rinunce degli aventi diritto. 5. Tali subentri potranno avvenire fino alla fine di marzo. 6. Quanto ai subentri che intervengano nel periodo gennaio-marzo, sarà accordata priorità a coloro che in ragione dell età, abbiano titolo a frequentare il servizio di nido anche nell anno scolastico successivo. Art.6 Iscrizione al servizio 1. La domanda di ammissione al servizio, redatta secondo il modello predisposto dall ufficio competente e corredata di tutta la documentazione prescritta, deve essere presentata secondo le modalità e i termini previsti dal bando. 2. Nella domanda è possibile richiedere l'ammissione sia al servizio a tempo normale, sia a quello a tempo parziale. Ciò determina l'inserimento in entrambe le graduatorie. L'accettazione di uno dei posti disponibili comporta l'automatica rinuncia all'altro servizio e la cancellazione dalla relativa graduatoria. Il servizio a tempo parziale viene attivato solo se perviene un numero congruo di domande di iscrizione e, in ogni caso, previa decisione definitiva dell Ente. 3. La domanda predetta potrà essere accompagnata dalla dichiarazione attestante l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi e per gli effetti di cui all art. 9, comma 3, del presente regolamento. 4. Le domande presentate oltre il termine previsto dal bando saranno prese in considerazione, ai fini dell ammissione, solo dopo aver esaurito la lista d attesa avente ad oggetto le domande pervenute nei termini prescritti. 5. Alle predette domande saranno applicati, ai fini dell attribuzione del punteggio, i medesimi criteri validi per le domande presentate nei termini. 6. Sarà data priorità, nell ambito della composizione della graduatoria, ai bambini residenti nei Comuni di Sorbolo e Mezzani, secondo quanto precisato all art. 9 comma 1 lett. d) del presente regolamento. 7. A tal fine, sarà necessario aver perfezionato l acquisizione effettiva della residenza entro il termine utile per la comunicazione di eventuali variazioni, secondo quanto previsto all art. 10 comma 3 del presente regolamento. Art. 7 Rette di frequenza e cauzione 1. La retta di frequenza si compone di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera, i cui importi vengono stabiliti dagli organi competenti dell Unione. 2. In caso di accoglimento della domanda di ammissione al servizio, la famiglia avrà l onere di versare, a titolo di cauzione, a conferma della volontà di beneficiare del posto assegnato, entro 15 gg., un importo corrispondente alla quota fissa mensile, che sarà restituita al termine dell ultimo anno di frequenza. 5

6 3. In caso di rinuncia al servizio si avrà diritto alla restituzione della cauzione versata al termine dell anno scolastico. Art. 8 Condizioni di priorità per l ammissione 1. L ammissione al servizio viene disposta, mediante la formulazione di due graduatorie, una per il servizio a tempo normale, l altra per il servizio a tempo parziale nel rispetto delle priorità indicate, secondo l ordine che segue: a) bambini che abbiano frequentato l anno scolastico precedente, purchè rientranti nei limiti di età stabiliti per l ammissione al servizio, indipendentemente dal luogo di residenza b) bambini portatori di handicap (documentato dalla A.u.s.l.) priorità c) situazioni familiari gravemente disagiate accertate tramite istruttoria effettuata dall assistente sociale priorità d) bambini residenti nel territorio dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, riservando, per ogni anno scolastico, l ammissione al servizio di un numero totale di bambini residenti a Mezzani pari al 10% dei posti complessivamente disponibili, da realizzarsi, possibilmente, in ciascuna tipologia di servizio offerto. Nel caso in cui la riserva suddetta non venga coperta, i posti in questione saranno occupati da bambini residenti a Sorbolo aventi diritto. e) bambini non residenti nel territorio dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, sulla base degli stessi criteri stabiliti per la formazione della graduatoria dei residenti: in questo ambito verranno attribuiti 2 punti supplementari per ciascun coniuge che presta attività lavorativa nell ambito del territorio dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani. Art. 9 Criteri per l attribuzione del punteggio ai nuovi iscritti 1. L assegnazione del punteggio, sia per la graduatoria riguardante il servizio a tempo normale, sia per quello a tempo parziale, a favore delle categorie di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 8 avviene nel modo seguente: A) Caratteristiche del nucleo familiare: a) bambini orfani di uno o entrambi i genitori PUNTI 10 b) nucleo familiare in cui il minore è stato riconosciuto da un solo genitore (previa esibizione della relativa documentazione) PUNTI 8 c) genitori legalmente separati o divorziati (previa esibizione della relativa documentazione) PUNTI 7 d) nucleo familiare in cui il minore è stato riconosciuto dall altro genitore non convivente (previa esibizione della relativa documentazione) PUNTI 6 e) numero dei figli: (escluso quello per cui viene presentata la domanda) per ciascuno dei figli di età fino ai 3 anni PUNTI 2,5 per ciascuno dei figli di età compresa tra 3 e 5 anni PUNTI 1,5 per ciascuno dei figli di età compresa tra 5 e 8 anni PUNTI 1 per ciascuno dei figli di età compresa tra 8 e 11 anni PUNTI 0,5 per il calcolo dell età si fa riferimento al 31 dicembre dell anno in cui viene presentata la domanda. f) padre, madre, fratello o sorella invalidi (previa esibizione del certificato attestante il grado di invalidità): 6

7 dal 46% al 66% PUNTI 4 superiore al 67% al 99% PUNTI 6 pari al 100% PUNTI 8 g) altri parenti, entro il 3 grado (zio/a, nonno/a, bisnonno/a), riferiti al bambino, invalidi al 100% e facenti parte del medesimo nucleo familiare del bambino, purchè non inseriti in alcuna struttura per anziani (previa esibizione del certificato attestante il grado di invalidità): PUNTI 6 h) nel caso in cui il bambino da iscrivere sia in situazione di affido (previa esibizione della relativa documentazione) PUNTI 2 i) nuova gravidanza accertata nei termini del bando, per ciascun figlio (previa esibizione della relativa documentazione) PUNTI 3 l) presenza nel nucleo di altro figlio che sta già frequentando il nido e che continuerà a frequentarlo PUNTI 1 B) Condizioni lavorative del padre e della madre: I seguenti punteggi si applicano per ciascuno dei due genitori, fatti salvi i casi previsti ai punti a, b, c e d riferiti alle caratteristiche del nucleo familiare: a) orario di lavoro per contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato in essere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, la cui durata si protrae almeno fino al 30 giugno dell anno successivo a quello di iscrizione e per lavoro autonomo. (previa esibizione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) meno di 15 ore settimanali PUNTI 3 da 15 a 29 ore PUNTI 4 da 30 a 35 ore PUNTI 5 da 36 e oltre PUNTI 6 b) orario di lavoro per contratti a tempo determinato, in essere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, la cui durata si protrae almeno fino a 31 marzo dell anno successivo a quello di iscrizione (previa esibizione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) meno di 15 ore settimanali PUNTI 2 da 15 a 29 ore PUNTI 3 da 30 a 35 ore PUNTI 4 da 36 e oltre PUNTI 5 c) orario di lavoro per contratti a tempo determinato, in essere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, la cui durata si protrae almeno fino a 31 dicembre dell anno di iscrizione (previa esibizione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) meno di 15 ore settimanali PUNTI 1 da 15 a 29 ore PUNTI 2 da 30 a 35 ore PUNTI 3 da 36 e oltre PUNTI 4 Per i lavoratori dipendenti si fa riferimento all orario contrattualmente stabilito, per quelli autonomi a quello enunciato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 7

8 L orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 36 ore; in caso di part-time l orario viene convenzionalmente raddoppiato. d) in tutti i casi di rapporti di lavoro (incarichi saltuari, prestazioni occasionali, ecc.) di minore durata rispetto a quelli sopra elencati (previa esibizione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) meno di 15 ore settimanali PUNTI 0,5 da 15 a 29 ore PUNTI 1 da 30 a 35 ore PUNTI 1,5 da 36 e oltre PUNTI 2 e) pendolarità: distanza tra il comune di residenza ed il comune luogo di lavoro (la pendolarità si determina in relazione alla distanza rispetto al luogo di prevalente attività) da 15 km a 30 PUNTI 0,5 da 31 a 50 PUNTI 1 oltre 50 PUNTI 1,5 f) Attività lavorative senza sede fissa (agenti di commercio, artigiani, lavoratori autonomi) (previa esibizione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) PUNTI 1,5 g) studente Iscrizione, per l anno scolastico per il quale viene presentata la domanda, ad una scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari, scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, tirocini, praticantato, corsi propedeutici: - prevedenti l obbligo di frequenza, previa esibizione di idonea documentazione attestante il predetto obbligo PUNTI 6 - non prevedenti il suddetto obbligo PUNTI 2 Orario dell attività lavorativa: Per chi presenta domanda per la sezione di nido a tempo parziale: almeno uno dei due genitori svolge l attività lavorativa prevalentemente al mattino tra le 7,30 e le 13,00 PUNTI 0,5 Per chi presenta domanda per la sezione di nido a tempo normale: entrambi i genitori svolgono l attività lavorativa con termine dell orario lavorativo nel pomeriggio dopo le ore 13,00 PUNTI 0,5 Per chi presenta domanda per lo spazio bambini: almeno uno dei due genitori svolge l attività prevalentemente nel pomeriggio tra le 13,30 e le 19,00 PUNTI 0,5 L eventuale punteggio aggiuntivo in questione è unico per l intero nucleo familiare. Turnisti Per ciascun genitore impegnato continuativamente su turni PUNTI 0,5 2. A parità di punteggio conseguito, verrà data priorità: 8

9 - ai bambini rimasti in lista di attesa durante l anno scolastico precedente, secondo l ordine di graduatoria; - ai bambini facenti parte di un nucleo familiare avente un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate. 3. In caso di parità di ISEE avrà la priorità il bambino di minore età. 4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, il bambino sarà collocato (nell ambito della posizione riferita al punteggio ottenuto in graduatoria) in posizione successiva rispetto a quelli che l avranno presentata. 5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE da parte di più famiglie collocate nella medesima posizione della graduatoria, verrà data priorità al bambino di minore età. Art. 10 Approvazione delle graduatorie e relative comunicazioni 1. Le graduatorie, comprendenti l elenco dei bambini inseriti e quello dei bambini in lista di attesa, sono approvate con atto del responsabile del servizio e rimangono valide per l intero anno scolastico. 2. Entro un mese dalla chiusura del bando saranno redatte due graduatorie provvisorie delle domande presentate, che saranno pubblicate sul sito internet e all albo pretorio on-line dell Ente, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e degli obblighi di comunicazione facenti capo alle Pubbliche Amministrazioni, per almeno 10 giorni naturali consecutivi. 3. Le famiglie interessate potranno verificare il punteggio assegnato e presentare, nel termine fissato, l eventuale domanda di revisione del punteggio attribuito, allegando documentazione integrativa (es. dichiarazione ISEE) o comunicando eventuali variazioni avvenute della condizione famigliare o lavorativa. 4. Decorso tale termine non sarà più possibile presentare documentazione integrativa finalizzata alla revisione del punteggio attribuito. 5. Conclusa la fase istruttoria, saranno approvate le graduatorie definitive. 6. Nel mese di giugno, di norma, le famiglie riceveranno la lettera attestante l assegnazione del posto o la collocazione in lista d attesa. 7. Le famiglie che, avendo richiesto l iscrizione sia al servizio a tempo normale, sia a quello a tempo parziale, risultano assegnatarie di entrambi i posti, dovranno entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, comunicare la preferenza per uno dei due posti disponibili, considerando che ciò comporterà rinuncia all'altro servizio e la cancellazione dalla relativa graduatoria. 8. In caso di mancata attivazione del servizio a tempo parziale, coloro che hanno presentato domanda per entrambi i servizi hanno diritto a mantenere il posto all'interno della graduatoria del servizio a tempo normale. 9. La comunicazione relativa alla collocazione in lista d attesa sarà inviata solo successivamente all acquisizione da parte dell ufficio scuola delle rinunce e delle accettazioni dei posti da parte degli aventi titolo. Art Decadenza dal servizio 1. Con atto del responsabile del servizio e previa diffida, può essere pronunciata la decadenza dal servizio in caso di mancato pagamento delle rette di frequenza, di assenza ingiustificata superiore a trenta giorni di calendario consecutivi o di frequenza gravemente irregolare non giustificata. 9

10 Art Servizio di mensa 1. Il pasto è preparato sulla base di tabelle dietetiche approvate dal competente servizio dell A.u.s.l. 2. Il pasto al nido intende favorire nei bambini la condivisione e l interesse per il cibo, promuovendo un alimentazione diversificata, che tenga conto delle stagionalità dei prodotti e delle differenze religiose e culturali, nonché delle diverse esigenze dietetiche dei soggetti con allergie o intolleranze alimentari. Art. 13 Calendario e orario di apertura 1. L orario di apertura ed il calendario del nido d infanzia sono stabiliti nel rispetto delle norme vigenti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali e decentrati. 2. Il nido d infanzia a orario normale è aperto da inizio settembre a fine giugno dell anno successivo, dalle 7.30 alle La sezione a orario ridotto è aperta da inizio settembre a fine giugno dell anno successivo, dalle 7.30 alle Il calendario annuale, recante i giorni di chiusura, oltre al sabato, alla domenica e ai giorni festivi, viene consegnato alle famiglie all inizio dell anno scolastico. Art. 14 Prolungamento pomeridiano 1. Presso il nido è attivato, in caso di richiesta da parte di un numero congruo di famiglie dei bambini iscritti al servizio a orario normale, il servizio di prolungamento pomeridiano, di norma funzionante dalle ore alle Hanno diritto a richiedere il prolungamento pomeridiano i genitori che si trovano nelle seguenti condizioni: a) se sono entrambi impegnati in attività lavorativa che non consente il ritiro del bambino entro le 15.30; b) se sono entrambi turnisti oppure un solo genitore è turnista e l altro è impegnato in attività lavorativa oltre le ore 15, Le condizioni di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) andranno debitamente documentate. 4. Per la fruizione del servizio è previsto il pagamento di una retta integrativa a quella stabilita per il nido d infanzia. Art. 15 Centro estivo 1-3 anni 1. E previsto a favore degli iscritti al nido d infanzia, il centro estivo, di norma realizzato, secondo turni bi-settimanali, nel mese di luglio, dalle 8,00 alle 16,00, fatta salva la possibilità di ingresso anticipato e/o di uscita posticipata, per motivate esigenze lavorative - familiari, da documentare. 2. Il servizio di centro estivo può essere a tempo normale o a tempo parziale, in relazione ed in continuità alla tipologia di servizio nido frequentato (a tempo normale o tempo parziale). 3. Nell ambito del servizio in oggetto, potranno essere organizzate attività coinvolgenti l utenza iscritta al centro estivo 3-6 anni. 4. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità dei posti, sarà data priorità: 10

11 a) alle famiglie con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative nel periodo di svolgimento del servizio; b) alle famiglie con un solo genitore impegnato in attività lavorativa nel periodo di svolgimento del servizio; 5. Le condizioni di cui ai paragrafi a) e b) del comma 3 andranno debitamente documentate. 6. A parità di condizione lavorativa sarà privilegiata la famiglia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 7. Per la fruizione del servizio è previsto il pagamento di una retta specifica. Art. 16 Partecipazione dei genitori 1. L'Ente promuove la partecipazione dei genitori agli aspetti educativi, culturali, sociali ed organizzativi del nido, attraverso le seguenti modalità: a) colloquio personale b) incontro di sezione c) assemblea generale d) organi di rappresentanza. Art. 17 Colloquio personale 1. Il colloquio personale rappresenta un momento di conoscenza e confronto reciproco tra genitori ed educatori. 2. Si attua all'inizio dell'anno scolastico, prima dell'inserimento del bambino ed ogni qualvolta venga ritenuto necessario. Art. 18 Incontro di sezione 1. L'incontro di sezione è il momento d'incontro tra genitori ed operatori della medesima sezione. 2. Costituisce lo spazio privilegiato in cui affrontare ed approfondire le tematiche relative alla programmazione educativa, alle proposte e strategie educative, alle relazioni che il bambino stabilisce con adulti e coetanei ed alle sue acquisizioni cognitive. 3. L'incontro di sezione è convocato dalle educatrici della sezione. Art. 19 Assemblea generale 1. L'assemblea generale è costituita dai genitori dei bambini iscritti, dal personale educatore, dal personale addetto ai servizi generali. 2. Rappresenta la sede naturale per l'informazione e il confronto su temi di generale interesse riguardanti il funzionamento e la gestione del servizio. 3. È convocata dal coordinatore almeno una volta all'anno, all'inizio dell'anno scolastico. Art. 20 Organi di rappresentanza 1. Nell ottica della massima trasparenza e condivisione degli obiettivi legati alle scelte educative è favorita la costituzione di un organo di rappresentanza dei genitori. 2. Esso è eletto dall assemblea di tutti i genitori degli utenti ed è composto di due genitori per ciascuna sezione. 11

12 3. Tale organo potrà richiedere incontri con il personale educatore, con i rappresentanti dell Amministrazione o con i responsabili del servizio, per la disamina di questioni legate all andamento del servizio. Art. 21 Rapporti con le scuole dell infanzia 1. Al fine di favorire la continuità dell'intervento educativo, l'ente, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti, promuove iniziative che garantiscano rapporti di collaborazione tra nido e scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale, per favorire un passaggio graduale e creare occasioni d'incontro e scambio tra bambini di diversa età. 2. A tal fine è prevista la possibilità di costituire tavoli di lavoro interistituzionali, che agevolino la collaborazione tra i servizi, promuovendo progettazioni comuni, in un ottica di pari opportunità per i bambini e le famiglie. Art. 22 Funzioni del personale 1. Il funzionamento del Nido d infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. 2. Il Nido d Infanzia è un ambiente formativo nel quale, indipendentemente dalla specifica qualifica funzionale rivestita, ogni figura professionale concorre al raggiungimento di comuni obiettivi educativi e sociali. 3. La collaborazione tra il personale e le famiglie degli utenti, costituisce il fondamento del servizio, anche al fine di favorire il più possibile la continuità delle esperienze educative tra famiglia e nido d infanzia. 4. Per quello che riguarda i rapporti con i bambini il personale porrà attenzione particolare: - ai rapporti interpersonali dei bambini, sia in relazione ai vari adulti presenti che agli altri bambini; - ai bisogni ed alle aree di sviluppo dei bambini; - alla promozione di un'attiva socializzazione ed allo stabilirsi di una graduale autonomia da parte del bambino; - al rispetto delle prime regole educative e sociali. Art. 23 Personale educatore 1. All'educatore è affidata la responsabilità della cura e dell educazione dei bambini. 2. L educatore gestisce la relazione con le famiglie e provvede all organizzazione e al funzionamento del servizio. Art. 24 Personale addetto ai servizi generali 1. Al personale addetto ai servizi generali sono attribuite, oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, le specifiche mansioni di pulizia, riassetto degli ambienti e dei materiali, lavanderia, collaborazione con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento del servizio, distribuzione dei pasti. Art. 25 Coordinatore organizzativo del Nido d infanzia 12

13 1. Il coordinatore del nido d infanzia è responsabile del buon funzionamento del servizio nell'ambito delle normative vigenti. 2. Viene eletto a rotazione tra gli educatori di ruolo, dura in carica per un anno ed è rieleggibile. 3. Il coordinatore organizzativo mantiene gli opportuni contatti con gli uffici comunali e con il coordinatore pedagogico. 4. Comunica all ufficio competente le necessità del servizio e le variazioni inerenti alla frequenza dei bambini, per l'applicazione delle rette. 5. Il coordinatore organizzativo continua a svolgere le mansioni normali di educatore all'interno dell'orario funzionale previsto. 6. In caso di assenza od impedimento del coordinatore organizzativo, lo sostituisce l'educatore in carica l'anno precedente. Art. 26 Collettivo 1. Il collettivo è il gruppo di lavoro composto da tutti gli operatori del nido d infanzia. 2. Il collettivo costituisce un fondamentale momento di riflessione e di proposta sulla programmazione educativa e sugli aspetti organizzativi connessi all'attività del plesso. 3. Il collettivo svolge, in particolare, le seguenti funzioni: - individua ed elabora progetti educativi che possono essere tradotti in singoli programmi di lavoro nelle sezioni; - realizza un costante confronto e verifica delle esperienze, dei progetti, della programmazione in atto e di tutti i momenti d'incontro con i genitori; - garantisce lo scambio dei contenuti relativi a momenti specifici di aggiornamento ed a particolari esperienze didattico - pedagogiche; - si riunisce qualvolta se ne ravvisa la necessità (di norma ogni 15 giorni). Art. 27 Formazione professionale permanente 1. L'amministrazione comunale garantisce la formazione permanente e l'aggiornamento per tutto il personale che lavora a contatto con i bambini, nel rispetto delle differenziazioni professionali. Art. 28 Il coordinatore pedagogico 1. Al fine di un'efficace promozione delle finalità educative del servizio, l'ente si avvale, anche in collaborazione con altri Enti, dell'opera di una figura professionale, con specifica formazione pedagogica, nel rispetto delle norme vigenti. 2. Il coordinatore pedagogico presiede e coordina il collettivo. 3. Esercita le seguenti attività: a) promuove lo sviluppo culturale sociale del servizio; b) promuove la formazione permanente del personale attraverso la programmazione e la realizzazione dei programmi di aggiornamento; c) programma insieme al collettivo degli operatori l'attività educativa elaborando le ipotesi pedagogiche, definendo le linee metodologiche; d) segue direttamente la realizzazione dei programmi di aggiornamento; e) si pone come obiettivo l'omogeneità degli indirizzi e la circolarità delle esperienze; f) è consulente per la progettazione e l istituzione di nuovi servizi per l infanzia sul territorio; 13

14 g) è consulente in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, all'acquisto di materiale didattico e degli arredi; h) cura i rapporti con altre istituzioni per l'infanzia presenti nel territorio; i) partecipa ad attività di ricerca realizzate in collaborazione tra Enti Locali, università e centri di ricerca. 4. Per assicurare costantemente il migliore espletamento delle proprie competenze, il Coordinatore pedagogico è tenuto a progettare e a partecipare a specifici piani di aggiornamento, potendosi avvalere della consulenza di tecnici esterni all'amministrazione. Titolo III Servizi integrativi 1-3 anni Art. 29 Finalità generali 1. Al fine di garantire risposte flessibili alle diverse esigenze delle famiglie e al fine di promuovere la socializzazione dei bambini, offrendo alle famiglie un sostegno nella cura e nelle scelte educative, possono essere attivati dall Amministrazione servizi integrativi al nido, quali il centro bambini genitori e lo spazio bambini. Art. 30 Definizione e finalità del centro per bambini e genitori 1. E un servizio ricreativo e socio-educativo per bambini ed adulti insieme, che si inserisce nella rete dei servizi per l infanzia. 2. Si pone l obiettivo di offrire un opportunità di socializzazione e di esperienza educativa per i bambini attraverso attività ludiche, psicomotorie ed espressive e di stimolare il confronto e l aggregazione tra adulti. Art. 31 Utenza del centro per bambini e genitori 1. Si rivolge a bambini e bambine della fascia 1-3 anni, non frequentanti il nido d infanzia, purchè accompagnati per tutta la durata del servizio da un adulto (genitore, parente, nonno, baby sitter), con priorità di accesso per i residenti nei Comuni di Sorbolo e Mezzani. Art. 32 Accesso al centro per bambini e genitori 1. Si accede al servizio con la presentazione di apposita domanda, da indirizzare all ufficio scuola. 2. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità dei posti, sarà data priorità: a) ai bambini di maggiore età; b) ai bambini facenti parte di un nucleo familiare avente un solo genitore impegnato in attività lavorativa nel periodo di svolgimento del servizio. 3. A parità di condizione lavorativa sarà privilegiata la famiglia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Art. 33 Definizione e finalità dello Spazio Bambini 1. E un servizio educativo, che non contempla il servizio di mensa, che si inserisce nella rete dei servizi per l infanzia, garantendo l accoglienza per un tempo massimo di cinque ore giornaliere. 14

15 2. E un servizio che attraverso la predisposizione di un ambiente sereno ed accogliente, favorisce la socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del bambino, in continuità e collegamento con le attività svolte dagli altri servizi per l infanzia. Art. 34 Utenza dello spazio bambini 1. Si rivolge a bambini e bambine della fascia 1-3 anni. Art. 35 Accesso, condizioni di priorità e assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria dello spazio bambini 1. Si accede al servizio con la presentazione di apposita domanda, da indirizzare all ufficio preposto. 2. Si applica, ai fini del riconoscimento delle priorità e dell assegnazione del punteggio, quanto previsto per il servizio di nido d infanzia. Art. 36 Calendari e orari dei servizi integrativi 1. Il calendario e l orario delle attività vengono definiti, dai competenti organi, al momento dell attivazione del servizio. Art. 37 Personale dei servizi integrativi 1. La gestione del servizio è affidata a personale educatore e ausiliario, nel rispetto della legislazione vigente. Titolo IV Servizi per l infanzia 3-6 anni Art. 38 Prolungamento pomeridiano 1. Presso la scuola dell infanzia statale è attivato, in caso di richiesta da parte di un numero congruo di famiglie, il servizio di prolungamento pomeridiano, di norma funzionante dalle ore alle Hanno diritto a richiedere il prolungamento pomeridiano i genitori che si trovano nelle seguenti condizioni: a) se sono entrambi impegnati in attività lavorativa che non consente il ritiro del bambino entro le 16.00; b) se sono entrambi turnisti oppure un solo genitore è turnista e l altro è impegnato in attività lavorativa oltre le ore 16, Le condizioni di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) andranno debitamente documentate. 4. Per la fruizione del servizio è previsto il pagamento di una retta integrativa a quella della scuola dell infanzia statale. Art. 39 Centro estivo 3-6 anni 1. E previsto a favore degli iscritti alla scuola dell infanzia statale il centro estivo, di norma realizzato, secondo turni bi-settimanali, nel mese di luglio, dalle 8,00 alle 16,00, fatta salva la 15

16 possibilità di ingresso anticipato e/o di uscita posticipata, per motivate esigenze lavorative - familiari, da documentare. 2. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità dei posti, sarà data priorità: a) alle famiglie con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative nel periodo di svolgimento del servizio; b) alle famiglie con un solo genitore impegnato in attività lavorativa nel periodo di svolgimento del servizio; 3. Le condizioni di cui ai paragrafi a) e b) del comma 3 andranno debitamente documentate. 4. A parità di condizione lavorativa sarà privilegiata la famiglia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 5. Nel caso in cui il numero delle richieste sia inferiore alla disponibilità dei posti, potranno essere accolte anche le domande riguardanti bambini frequentanti le scuole dell infanzia parificate del territorio. 6. Per la fruizione del servizio è previsto il pagamento di una retta specifica. Titolo V Disposizioni finali, transitorie e di rinvio Art. 40 Entrata in vigore del regolamento e rinvio alla normativa vigente 1. Dall entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia il regolamento relativo ai servizi integrativi per l'infanzia 1-6 anni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Sorbolo n. 52 del e il regolamento relativo al servizio di nido d infanzia approvato con deliberazione del Consiglio dell Unione n. 4 del ; 2. Per tutto quanto non previsto all interno del presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente. 16

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