COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI PROVINCIA DI PARMA

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1 COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI PROVINCIA DI PARMA Assetto ed Uso del Territorio Tel Fax Gestione Ambientale Verificata ORDINANZA N. 67 Lesignano De Bagni, 28/10/2009 Oggetto: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione dell adesione all Accordo di Programma sulla Qualità dell Aria sottoscritta dal Comune di Lesignano De Bagni. PREMESSO CHE: I L SINDACO il risanamento e la tutela della qualità dell aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, delle Province e dei Comuni, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull ambiente; in data 31 marzo 2009 si è conclusa una prima fase degli Accordi di Programma sulla Qualità dell Aria i cui contenuti, relativamente agli interventi strategici, sono stati recepiti nei Piani provinciali di risanamento della qualità dell aria ed hanno costituito i Piani d azione previsti dall articolo 8 del D.Lgs. 351/1999; la Provincia di Parma ha approvato il Piano Provinciale per la tutela e il risanamento della qualità dell aria con atto di C.P. in data 28 marzo 2007; la nuova direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, oltre ad introdurre un nuovo indicatore, il PM2,5, definisce criteri e modalità per accedere a proroghe (biossido di azoto e benzene) e deroghe (PM10) ai limiti fissati. Tra i criteri indicati dalla direttiva per l accesso alla deroga, sono previste le aree con condizioni climatiche avverse ; l area del Bacino Padano, è una delle aree geografiche europee in cui le suddette condizioni si verificano più frequentemente sull intera pianura. Le condizioni morfologiche particolari, un triangolo di pianura delimitato su 2 dei 3 lati dalle Alpi e dagli Appennini, determinano frequenti e prolungati episodi di stabilità atmosferica con superamento dei limiti di qualità fissati dalla Unione Europea per quanto riguarda le polveri fini e l ozono; la pianura padana è caratterizzata da un alta densità abitativa (25 milioni di abitanti che corrisponde a circa il 40% della popolazione italiana), ampia diffusione degli insediamenti produttivi e, quindi, una forte richiesta di mobilità sia interna che esterna al bacino; la concentrazione degli inquinanti secondari o prevalentemente tali (NO2, O3, PM10), risulta omogenea a livello di bacino come evidenziato dalle stazioni di monitoraggio. Questa situazione di inquinamento diffuso ed intenso richiede quindi interventi di rilevante entità a tutte le scale (nazionale, regionale e locale) e coordinati a livello di bacino; COMUNE CERTIFICATO UNI EN ISO REGISTRAZIONE EMAS N. IT

2 le Regioni del Bacino padano, con questo obiettivo comune, hanno sottoscritto l Accordo per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento atmosferico, in data 7 febbraio Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno presentato, congiuntamente, in data 20 gennaio 2009, la richiesta di deroga, ai sensi della citata Direttiva come auspicato dalla Commissione Europea; nonostante i miglioramenti favoriti dalla legislazione europea, particolato, ozono e ossidi di azoto, rimangono i principali inquinanti dell aria presenti in Europa; la mobilità urbana rappresenta per l Unione Europea un elemento importante per la crescita e l'occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile; la Commissione Europea ha adottato il Libro verde dal titolo Verso una nuova cultura della mobilità urbana, allo scopo sia di promuovere un dibattito sui grandi temi della mobilità urbana: traffico scorrevole, città meno inquinate, mobilità intelligente, trasporto urbano accessibile e sicuro per tutti gli abitanti delle città europee, sia per cercare in collaborazione con tutte le parti interessate, quali siano gli ostacoli ad una mobilità urbana sostenibile e come eliminarli; in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento di emissioni di gas a effetto serra e a numerosi impatti ambientali e, inoltre, utilizza, tuttora, modi poco efficienti per spostare persone e merci; la situazione regionale presenta criticità analoghe a quelle riscontrate sull intero bacino padano e in varie aree del territorio europeo. CONSIDERATO CHE: la Regione Emilia-Romagna ha predisposto, a partire dal 2001 un Programma di interventi da adottare in tutti gli agglomerati, conformemente a quanto previsto all art. 8 del D.Lgs. 351/99; il Programma di interventi ha trovato concreta attuazione nella stipula degli Accordi di Programma sottoscritti da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a abitanti; sono stati approvati dalle Province della Regione Emilia Romagna, i Piani di tutela e risanamento della qualità dell aria, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni regionali (L.R. 3/99 art. 122 e L.R. 20/2000); le azioni individuate negli Accordi trovano coerenza e sinergia con quelle previste nei piani provinciali di tutela e risanamento della qualità dell aria, nei Piani provinciali dei trasporti e della mobilità e nei Piani Urbani del Traffico e negli altri Piani di settore degli Enti Locali; pur in presenza dei Piani Provinciali di risanamento della qualità del aria, si è reso opportuno dare continuità alla stipula degli Accordi regionali per far si che i provvedimenti più incidenti sulla vita dei cittadini, quali le limitazioni al traffico veicolare privato, siano il più possibile coordinati e resi omogenei su scale territoriali superiori a quelle delle singole province, al fine di evitare sperequazioni territoriali e disservizi nei confronti degli utenti;

3 DATO ATTO: che la Regione Emilia-Romagna ha predisposto l Accordo di Programma sulla qualità dell aria Per la gestione dell emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dall UE di cui al D.M. 60/2002 da stipularsi con le Province, i Comuni Capoluogo e i Comuni con più di abitanti; che tale Accordo Individua il complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell aria con particolare riferimento alla riduzione della concentrazione di PM10 nel territorio regionale, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull ambiente, ed in particolare disciplina le limitazioni al traffico veicolare privato nel periodo novembre 2009 marzo 2010; che la provincia di Parma, con deliberazione n. 802, del 8/10/2009, ha approvato: la bozza di Accordo di Programma sulla qualità dell aria per la gestione dell emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dall UE di cui al D.M. 60/2002 da stipularsi con la Regione Emilia-Romagna, le Province, i Comuni Capoluogo e i Comuni con più di abitanti, allegato al predetto atto quale parte integrante; l estensione della stipula dell Accordo anche ai Comuni rientranti nella Zona A ovvero la parte di territorio provinciale dove si verifica il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme, così come individuati dalla zonizzazione del Piano Provinciale per la tutela e risanamento della qualità dell aria: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello; di dare atto che i Comuni aderenti all Accordo beneficeranno dei finanziamenti regionali come esposti in narrativa della delibera di cui trattasi. Rilevato: che gli studi compiuti dall Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM 10 sulla salute dei cittadini; che i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione adottati nei precedenti Accordi di Programma, pur se risultati non sufficienti a conseguire l obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme alle altre iniziative attivate, al progressivo miglioramento dei valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, in particolare al rispetto del limite annuale del PM10, a fronte di un contenuto disagio per i cittadini. Tenuto conto: - che i provvedimenti e le modalità di adozione da parte dei Sindaci indicati dalla Regione Emilia- Romagna per il sono i seguenti:

4 1. Provvedimenti da attivare dal 01/11/2009 al 31/03/2010 Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dalle alle dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/21992), dei veicoli ad accensione spontanea precedenti all Euro 2, nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE), anche se provvisti di bollino blu. 2. Provvedimenti da attivare dal 07/01/2010 al 31/03/2010: 2.1 Le limitazioni di cui al punto 1. sono estese anche ai veicoli ad accensione spontanea Euro 2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato. 2.2 Limitazione della circolazione privata il giovedì dalle alle E' lasciata facoltà alle singole amministrazioni, in forma concertata sull'intero territorio provinciale, di valutare l'opportunità di revoca del provvedimento in caso di presenza di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, con il supporto anche delle previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria. - che il comune di Lesignano ha aderito all Accordo di programma sulla qualità dell'aria di cui sopra, su mandato della Giunta Comunale; Valutata, pertanto: - la necessità di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare la criticità da PM10 nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'ue. Visti inoltre: - la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada; - l art. 7 del D.Lgs. n 285 del Nuovo codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; - l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco. O R D I N A 1) L istituzione del divieto di circolazione nei centri urbani del territorio comunale, dal al , dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, per tutti i veicoli a benzina pre euro, ossia non rispondenti alla direttiva 91/441/CE e successive, anche se provvisti di bollino blù; per tutti i veicoli diesel pre euro ed euro 1, ossia non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e successive, anche se provvisti di bollino blù;

5 per tutti i ciclomotori e motocicli a due tempi pre euro, ossia non rispondenti alla normativa 97/24/CE e successive. Ai sensi dell art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo n. 285/92, in caso d inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 78,00. Il divieto totale di circolazione potrà essere revocato in caso di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, tra le quali la presenza di forti venti e piogge oppure precipitazioni nevose. In deroga a quanto sopra, all interno delle aree interessate dal provvedimento, è consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti assi di attraversamento, che manterranno la normale transitabilità: SP N. 16 VIA ARGINI NORD VIA ARGINI VIA ROMA VIA XXV APRILE VIA ARGINI SUD; VIA DELLA BASSA VIA MOLINAZZO; VIA RONDELLA VIA RIVALTA VIA FOSSOLA - STRADA PROVINCIALE DI MULAZZANO; VIA CARATTINO VIA DELLA PARMA VIA CASE TROMBI; VIA PONTICELLA VIA CAVO VIA SAN MICHELE CAVANA; Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli: Autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida; Autoveicoli ad alimentazione a GPL o Gas metano; Autoveicoli a benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5; Autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con 2 persone, se omologati a 2 posti, nonché alle auto condivise (car sharing) sempre e contemporaneamente presenti sul veicolo nell area soggetta alla limitazione della circolazione; Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall articolo 54 del codice della strada; diesel euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa

6 di particolato almeno euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche; veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza; veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; veicoli per la sicurezza pubblica, veicoli adibiti a servizio di stato, veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.); veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); veicoli delle testate radio televisive e degli organi di stampa; veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate. carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito; veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente a interventi di emergenza; cortei matrimoniali; veicoli diretti agli alberghi del comune se muniti di prenotazione o fattura; veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; veicoli: adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza,

7 adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, acqua e sementi, ecc.); veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri; autoveicoli di lavoratori in servizio presso aziende o presso Enti pubblici, o di lavoratori autonomi in cui l orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda altresì i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d urgenza; I lavoratori interessati dovranno essere muniti di un attestato rilasciato dal datore di lavoratore o di tessera di riconoscimento dell attività svolta attestante la tipologia e/o l articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri; autoveicoli il cui conducente e proprietario sia una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il provvedimento non si applica, inoltre, ai motocicli omologati Euro 2-Euro 3, ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche (allegato 6 dell Accordo di Programma sulla qualità dell aria per il triennio Aggiornamento ). Ulteriori provvedimenti di limitazione delle emissioni sia da sorgenti puntuali sia da traffico potranno essere assunti, anche a seguito di valutazione collegiale della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. In caso di particolari situazioni meteoclimatiche (es. neve) sarà possibile procedere alla revoca dei provvedimenti. Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza e/o di comprovata necessità. Al Settore Uso e Assetto del Territorio è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di comprovata necessità. Il Settore LL.PP. provvederà alla posa ed alla rimozione successiva della segnaletica secondo le normative vigenti; Il servizio di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza; Il Sindaco Giorgio Cavatorta

8 ALLEGATO A CATEGORIE PRE EURO ED EURO AUTOVEICOLI PRE EURO (Immatricolati prima del 01/01/1993, a benzina non catalizzati, diesel non ecodiesel - ATTENZIONE alcune autovetture immatricolate nel 1992 rispettano le direttive EURO 1, controllare nella carta di circolazione se è presente una delle direttive EURO 1 sotto riportate) EURO 1 (Immatricolati dopo il 01/01/1993) 83/351 CEE rif. 91/441 CEE 88/77 CEE rif. 91/441 CEE 88/436 CEE rif. 91/441 CEE 89/458 CEE 91/441 CEE 91/542 CEE punto A 93/59 CEE con catalizzatore EURO 2 (Immatricolati dopo il 01/01/1997) punto B 94/12 CEE 96/1 CE 96/44 CEE 96/69 CE 98/77 CE E' possibile trovare nelle carte di circolazione anche le seguenti diciture: 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37-96/38 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CEE 96/20 CE - 96/44 CE 96/20 CE - 96/1 CE 96/20 CE - 94/12 CEE 92/97/CE - 96/69 CE 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO B 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 C CE 96/20-93/116-96/69-95/ /102/CE rif. 96/69/CE 98/77 CE CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE

9 EURO 3 (Immatricolati dopo il 01/01/2001) 98/69 CE 98/77 CE rif 98/69 CE 99/96 CE 99/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE rif 98/69 CE 2001/27 CE 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A EURO 4 (Immatricolati dopo il 01/01/2002, obbligatori dal 01/01/2006)) 98/69/CE B 98/77/CE rif. 98/69/CE B 1999/96 CE B 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B 2001/27 CE B 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B 2005/55/CE B1 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

10 ALLEGATO B Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale;

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