Comune di Fidenza. Ordinanza n. 283 del 25/10/2010
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1 Ordinanza n. 283 del 25/10/2010 Oggetto: Limitazioni della circolazione stradale dal 1/11/2010 al 31/3/2011 in attuazione del 9 Accordo di Programma sulla qualità dell aria Per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. lgs. 155 del 13 agosto 2010 IL DIRIGENTE Premesso: che In data in data 31 marzo 2009 si è conclusa una prima fase degli Accordi di Programma sulla Qualità dell Aria i cui contenuti, relativamente agli interventi strategici, sono stati recepiti nei Piani provinciali di risanamento della qualità dell aria ed hanno costituito i Piani d azione previsti dall articolo 8 del D.Lgs. 351/1999; che lo strumento degli Accordi di Programma costituisce un importante momento di concertazione fra gli enti ai fini di una gestione omogenea e coordinata della qualità dell aria a livello regionale; che la nuova direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell aria, oltre ad introdurre un nuovo indicatore, il PM2,5, definisce criteri e modalità per accedere a proroghe (biossido di azoto e benzene) e deroghe (PM10) ai limiti fissati; che tra i criteri indicati dalla direttiva per l accesso alla deroga, sono previste le aree con condizioni climatiche avverse ; che l area del Bacino Padano, è una delle aree geografiche europee in cui le suddette condizioni si verificano più frequentemente sull intera pianura e che le condizioni morfologiche particolari, un triangolo di pianura delimitato su 2 dei 3 lati dalle Alpi e dagli Appennini, determinano frequenti e prolungati episodi di stabilità atmosferica con superamento dei limiti di qualità fissati dalla Unione Europea per quanto riguarda le polveri fini e l ozono. Preso atto: che la commissione europea, i data 29 settembre 2010, ha notificato all Italia di non concedere la deroga al rispetto dei valori limite per il PM 10 per le zone del Bacino Padano, con conseguente avvio della procedura d infrazione n del 2008 (costituzione in mora per il superamento dei valori di PM 10 in numerose zone e agglomerati negli anni 2005, 2006, 2007) e che nella notifica la Commissione Europea riconosce comunque alle regioni del Bacino Padano l attenuante delle condizioni climatiche avverse e l adeguatezza delle azioni, senza le quali non ritiene possibile stabilire con certezza che i valori limite saranno rispettati al che in risposta a quanto notificato dalla commissione Europea è attualmente in discussione, presso i ministeri competenti per materia, un documento contenente un Pacchetto di misure di risanamento della qualità dell aria, che interviene sui settori che maggiormente impattano sulla qualità dell aria: trasporti e logistica commerciale, impianti termici civili, emissioni industriali, efficientamento energetico degli edifici, agricoltura; che dai dati relativi alla qualità dell aria della Regione Emilia Romagna, rilevati dall ARPA, si evince un elevata criticità costituita da valori medi annuali di PM10 costantemente superiori al valore limite; che il traffico veicolare è causa, rispetto al totale delle emissioni di ossidi di azoto e di componenti organici volatili a livello regionale, di una quota di circa il 60% che può salire, all interno delle aree urbane, fino a superare il 70% per entrambi gli inquinanti; che l Accordo di Programma Regionale sulla qualità dell aria prevede, da un lato l adozione di provvedimenti tesi a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nella parte di territorio comunale che ha evidenziato il ripetersi di tali fenomeni, e dall altro l avvio di programmi di progressiva risoluzione degli impatti ambientali generati dalle attività di servizio pubblico;
2 che si ritiene di intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell aria delle Polveri Sospese, onde limitare e se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese o PM 10; che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto della viabilità principale presente sul territorio; che la provincia di Parma con delibarazione di giunta provinciale n. 572/2010 ha approvato l accordo di programma sulla qualità dell aria per la gestione dell emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dall UE di cui al d.lgs. 155 del 13 agosto 2010 da stipularsi con la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni Capoluogo e i Comuni con più di abitanti, e nel contempo ha ritenuto di proporre l estensione della stipula dell Accordo anche ai Comuni rientranti nella Zona A ovvero la parte di territorio provinciale dove si verifica il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme, così come individuati dalla zonizzazione del Piano Provinciale per la tutela e risanamento della qualità dell aria: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello. Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo , n 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali; Visti: l art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n e successive modificazioni ed integrazioni; la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992; la Legge 15 Maggio 1997, n. 127; il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112; il Decreto del Ministero dell Ambiente 25 Novembre 1994; il Decreto del Ministero dell Ambiente 21 Aprile 1999, n. 163; il Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; il Decreto Ministeriale 2 Aprile 2002, n. 60, in materia di tutela della qualità dell aria; Accordo di Programma sulla qualità dell aria Per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. lgs. 155 del 13 agosto 2010 lo Statuto Comunale; Visto il decreto n. 55 del 28 dicembre 2009 con cui il Sindaco dott. Mario Cantini ha confermato all'arch. Alberto Gilioli l'incarico di direzione del Settore Assetto del territorio (già attribuito con decreto n. 18 del 26 giugno 2009 e confermato con successivi decreti n. 26 del 28 luglio 2009 e n. 38 del 30 settembre 2009), per tutte le responsabilità e le competenze riferibili alla stessa unità organizzativa; Vista la delibera di Giunta Comunale n. 272 del 13 Dicembre 2007, di approvazione della nuova struttura dell Ente, a decorrere dal 01 Gennaio 2008 Ritenuto, per le motivazioni sopraindicate, necessario ed urgente emettere il presente provvedimento volto all attivazione degli interventi finalizzati a conseguire il miglioramento della qualità dell aria e in particolare la riduzione delle Polveri Sospese;
3 ORDINA Istituzione del divieto di circolazione, come da accordo di programma allegato, nel periodo compreso dal 1/11/2010 al 31/3/2011, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, nell area interna al perimetro urbano indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, per le seguenti categorie di veicoli: a benzina precedenti all Euro 1 3 diesel precedenti all Euro 2, ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 14, anche se provvisti di bollino blu diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro 3,ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore Istituzione del divieto di circolazione, come da accordo di programma allegato, nel periodo compreso dal 1/10/2011 al 31/3/2012 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, nell area interna al perimetro urbano indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, per le seguenti categorie di veicoli: a benzina precedenti all Euro 1 5 diesel precedenti all Euro 2, diesel Euro 2 NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato, ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 16, anche se provvisti di bollino blu; veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore. Istituzione del divieto di circolazione, nel periodo compreso dal 7/1/2011 al 31/3/2011, da lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore nell area interna al perimetro urbano indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, per le categorie di veicoli di cui al punto precedente ed inoltre per veicoli diesel Euro 2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato, autoveicoli benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3; autoveicoli diesel Euro 3 (non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato), ciclomotori e motocicli Euro 1; Istituzione del divieto di circolazione, nel periodo compreso dal 7/1/2012 al 31/3/2012 il giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, nell area interna al perimetro urbano indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, per tutte le seguenti categorie di veicoli: benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3; diesel Euro 3 (non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato) Ciclomotori e motocicli Euro 1. Per agevolare gli spostamenti dei cittadini nelle giornate di giovedì, le aziende di trasporto pubblico locale dovranno attivare tutte le iniziative necessarie a soddisfare l aumento della domanda; I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano agli autoveicoli: autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida; autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL; autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling); auto condivisa (car sharing); mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
4 mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza; veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto anoleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc ) veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa; carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito; veicoli al seguito di cortei matrimoniali; veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate; veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; veicoli privati per il trasporto degli alunni da e per gli asili nido, le scuole materne, elementari e medie, mezz ora prima e mezz ora dopo l orario di ingresso e di uscita degli stessi; veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, come da elenco FMI; veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza; autoveicoli diretti agli alberghi della città se muniti di prenotazione o fattura; veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente; veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; veicoli: adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza; adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.); adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.); veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri; veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l autocertificazione; mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione; autoveicoli il cui conducente e proprietario sia una persona che ha compiuto il 65 anno di età; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria. diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche.
5 ciclomotori e motocicli omologati Euro 2-Euro 3, ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche; veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); ARPA provvederà a fornire il necessario supporto tecnico alla valutazione della situazione in essere e della sua evoluzione presentando sul sito gli andamenti delle concentrazioni di PM10 nonché le previsioni meteorologiche e di concentrazione di PM10 nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì nel periodo di attuazione del provvedimento; All Amministrazione e alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza o comprovata necessità; - Per consentire l attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. - L uso improprio del contrassegno o delle certificazione ne comporterà il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento. - Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza; - I trasgressori saranno puniti a norma di Legge. DISPONE Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: Ufficio Tecnico servizio viabilità, Mobilità,Trasporti e infrastrutture della provincia di Parma, Ufficio Trasporti Pubblici di Piacenza, centrale operativa 118, Tep, San Donnino Multiservizi s.r.l,, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Comando dei Carabinieri di Fidenza, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, USL servizio domiciliare, Ufficiale Sanitario, Comando P.M. terre Verdine, Comando della Polizia Municipale per quanto di competenza. AVVERTE che contro questo provvedimento, a norma dell articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n 241, e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per l Emilia Romagna sezione di Parma, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. Questa Amministrazione si ritiene esente da responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi durante e a causa dei lavori. IL DIRIGENTE Arch. ALBERTO GILIOLI
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