REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/03/2017)

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1 I.I.S. FORTUNATO FEDELE C.M. ENIS00800B Sede legale: Piazza Europa, Agira (EN) Cod. fiscale Liceo delle scienze umane - C.M. ENPM00801V Piazza Europa, 6 Agira - Tel Fax Istituto tecnico - C.M. ENTD00801N Via Palermo, Regalbuto Tel./Fax Istituto Tecnico C.M. ENRF Via Lo Giudice, Gagliano C.to Tel Fax Istituto Professionale C.M. ENRH00801G Via Dante, Centuripe Tel/Fax Posta elettronica: enis00800b@istruzione.it Posta elettronica certificata: enis00800b@pec.istruzione.it Sito web: REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/03/2017) Premessa Destinatari del presente regolamento sono studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto. Art. 1 - Riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente (allegato 1) e in particolare al recente Decreto Legge n 104 del 12/09/2013. Art. 2 - Finalità 1. Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi. Esso persegue le seguenti finalità: a) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa; b) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'istituzione Scolastica; c) prevenire l abitudine al fumo; d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro; e) fare della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui; f) promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano Triennale dell Offerta Formativa. Art. 3 - Divieto di fumo 1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, ascensore e in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola. 2. Negli atri e nei corridoi, nella palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato a vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento. 3. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche. Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell applicazione del divieto di fumo 1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati dal Dirigente Scolastico e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica in costanza di rapporto d impiego e fino a revoca dell incarico da parte del Dirigente Scolastico. 2. E' compito dei responsabili preposti: 1

2 a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; b) vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. 3. L incaricato a svolgere le funzioni ed i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto). 4. Il personale incaricato della funzione di vigilanza sull applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di lettera di accreditamento e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. 5. In presenza di eventuali difficoltà nell applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all osservanza del divieto. Art. 5 Sanzioni 1. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in Istituto) che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto. 2. In applicazione della normativa vigente, la violazione del divieto di fumo comporterà il pagamento della somma di 27,50, che costituisce la somma minima da pagarsi secondo quanto previsto dal comma 2. fino ad un massimo di 275,00 (o il doppio per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata). 3. I responsabili dell applicazione della normativa (Dirigente Scolastico) che non fanno rispettare le disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da 220 a Le violazioni del divieto da parte degli studenti saranno sanzionate secondo la seguente scansione progressiva: a) Alla prima violazione richiamo orale (questo richiamo va comunque verbalizzato sul registro di classe) da parte del Responsabile di sede al quale il docente o il collaboratore scolastico avrà segnalato la violazione; b) Alla seconda violazione richiamo scritto sul registro di classe e comunicato ai genitori da parte del Responsabile di sede; c) Alla terza violazione provvedimento disciplinare stabilito dal Consiglio di classe; d) Alla quarta violazione sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dalla legge. 5. La sanzione comporta l ammonizione scritta sul Registro di Classe, di cui si terrà conto in sede di valutazione del comportamento dello studente e perciò concorrerà, in sede di scrutinio, al voto di condotta. 6. Per il personale scolastico l infrazione del divieto è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari contenute nel C.C.N.L.- comparto scuola con le seguenti modalità: personale docente: censura (art. 493 del DLgs. 297/1994) personale ATA: rimprovero scritto (art. 93 comma b) del CCNL 29/11/2007) Art. 6 - Procedura di accertamento 1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice originale del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. 2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. 3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Art. 7 - Pagamento contravvenzioni 1. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell istituzione scolastica è vietata la riscossione della sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: a) in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l ulteriore aumento del 10% stabilito dall art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento); 2

3 b) direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo. 2. L interessato dovrà far pervenire alla Segreteria dell Istituto, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento, onde evitare l inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Art. 8 - Rapporto all Autorità competente e scritti difensivi 1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità, a norma dell articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini. Art. 9 - Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Serafino Lo Cascio RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 11/11/1975 n Legge 28/12/2001 n.448, art. 52, punto 20 Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69 Legge 16/01/2003 n.3 Direttiva PCM 14/12/1995 DPCM 23/12/2003 Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4 Legge finanziaria 2005 Circolare Ministero della Salute 17/12/2004 Decreto Legislativo 81/2008 Accordo Stato Regioni 16/12/2004 CCNL Scuola Circolare 2/SAN/ /1/ 2005 D.L. n. 81 del 9/04/2008 Circolare 3/SAN/ /1/ 2005 D. L. n. 104 del 12/9/2013. Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 art.4 D.Lgs. n. 12 Gennaio 2016 n. 6 3

4 VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO Legge n. 584 e art. 51 della L. n.3 del VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge n. 689 Il giorno del mese di nell anno alle ore nei locali del il/la sottoscritto/a incaricato/a dell accertamento delle infrazioni al divieto di fumo HA ACCERTATO che il Sig./sig.ra nato a il Residente a HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L n. 584 e L n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che lo stesso stava fumando all interno della scuola e più precisamente: L interessato all atto della contestazione dichiara: MODALITÀ DI ESTINZIONE Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Ai sensi dell art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di: 27,50 Euro in quanto violazione semplice 55,00 Euro in quanto violazione semplice se pagata entro 60 giorni 110,00 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. La somma sopraindicata dovrà essere versata: in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento Infrazione al divieto di fumo ed il codice ufficio. presso la Tesoreria provinciale competente per territorio presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento Infrazione al divieto di fumo. Si fa presente che per l art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di Fermo scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione. IL VERBALIZZANTE L INTERESSATO L OBBLIGATO in SOLIDO 4

5 Divieto di fumo - Allegato B ELENCO NOMINATIVI DEI PREPOSTI ALLA VIGILANZA E ALL ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI Liceo delle Scienze Umane di Agira Prof. Carlo Antonio Lambusta Istituto Professionale per l Enogastronomia e l Ospitalità Alberghiera di Centuripe Prof. Felice Bonelli Istituto Tecnico di Gagliano C.to Prof.ssa Angelica Tempio Istituto Tecnico di Regalbuto Prof.ssa Annunziata Labruna 5

6 Divieto di fumo - Allegato C Al Sig. PREFETTO di Enna Oggetto: Rapporto a carico di Ai sensi della Legge24/11/1981 n. 689 e dell art. 4 della L.R n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt oggi, trascorsi i termini di legge, l interessato non ha esibito l attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l esito della procedura avviata. Distinti saluti. f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Serafino Lo Cascio 6

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