REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DEL COMUNE DI SARNICO. Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del deliberazione n.

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1 REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DEL COMUNE DI SARNICO Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del deliberazione n. 10 1

2 INDICE Titolo I Principi generali Art. 1 OGGETTO E FINALITA Art. 2 MATERIA DEL REFERENDUM Art. 3 SOGGETTI PROMOTORI Art. 4 ELETTORI Titolo II Referendum di iniziativa popolare Art. 5 PROMOZIONE DEL REFERENDUM INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 6 PROMOZIONE DEL REFERENDUM - INIZIATIVE DEI CITTADINI Art. 7 AMMISSIBILITA DELLA PROPOSTA Art. 8 RICHIESTA DEL REFERENDUM E RACCOLTA FIRME Art. 9 CONTROLLO DELLA RICHIESTA Art.10 INDIZIONE DEL REFERENDUM Art.11 REVOCA DEL REFERENDUM Titolo III Svolgimento del referendum Art.12 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE Art.13 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE Art.14 OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO Art.15 UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM Art.16 ESITO DEL REFERENDUM Titolo IV Disposizioni finali Art.17 SCHEDA PER IL REFERENDUM Art.18 PROPAGANDA Art.19 SPESE Art.20 NORMA DI RINVIO 2

3 TITOLO I PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA Il presente regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative del referendum comunale consultivo secondo quanto previsto dall art. 36 dello Statuto Comunale. ARTICOLO 2 - MATERIA DEL REFERENDUM Saranno ammessi al referendum consultivo quesiti esclusivi su materie di competenza comunale. Non possono essere sottoposti e ammessi al referendum consultivo: - le norme dello Statuto Comunale e del regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali; - il bilancio; - i provvedimenti delle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazioni per pubblica utilità, - su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali; - su materie già oggetto di consultazione referendaria nell ultimo anno solare; - in materia di regolamenti comunali esclusi quelli disciplinanti gli istituti di partecipazione dei cittadini; - in materia di designazioni, nomine e relative revoche e decadenze atti e provvedimenti concernenti il personale comunale - le nomine sindacali, di Giunta o di Consiglio Comunale in Enti e/o commissioni di qualsiasi tipo - i provvedimenti inerenti l assunzione di mutui o l emissione di prestiti - quesiti non supportati da quanto richiesto dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento ARTICOLO 3 - SOGGETTI PROMOTORI I soggetti promotori, ai sensi dell art. 36, comma 1, dello Statuto Comunale, possono essere: - il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale o di propria iniziativa; - almeno n. 700 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. ARTICOLO 4 - ELETTORI Hanno diritto ad esprimersi sul referendum: i cittadini italiani maggiorenni residenti nel Comune di Sarnico. 3

4 TITOLO II REFERENDUM CONSULTIVO ARTICOLO 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM - INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE L iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione di cittadini, alla miglior promozione e tutela degli interessi collettivi. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi di intervento sono preventivamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio decide in merito all indizione del referendum con votazione palese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo di spesa per l effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. La deliberazione adottata d iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione che deve essere chiaro, semplice e univoco. Con la stessa deliberazione sono stanziati i fondi necessari per l organizzazione del referendum. Il Sindaco divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal presente regolamento. ARTICOLO 6 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM - INIZIATIVE DEI CITTADINI Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno 25 componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sarnico. Il Comitato deposita presso l ufficio del Segretario del Comune la richiesta contenente il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, formulato in modo chiaro ed univoco, con l illustrazione delle finalità della consultazione. Un funzionario dell ufficio segreteria, dà atto mediante processo verbale, dell avvenuto deposito ed ora del deposito. Restano in essere per i promotori tutte le precedenti obbligazioni previste dallo Statuto Comunale. Nell istanza deve essere indicato l indirizzo presso cui notificare le eventuali comunicazioni. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell art.14 della Legge n 53 e succ. mod. ARTICOLO 7 - AMMISSIBILITA DELLA PROPOSTA L ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelleggibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una commissione composta dal Sindaco, il Vicesindaco, il Segretario Comunale ed i Capigruppo Consiliari. La valutazione deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell istanza. 4

5 I criteri con cui la Commissione deve valutare l ammissibilità del referendum consultivo, oltre a quelli previsti dallo Statuto Comunale, sono: - la materia dell argomento soggetto a referendum, la quale deve essere di esclusiva competenza comunale e di interesse generale per la comunità di Sarnico - la correttezza e la chiarezza della formulazione del quesito - la verifica della corretta osservanza delle formalità previste per la sua presentazione e successiva esecuzione - il rispetto della norma statutaria di cui all art. 36, comma 5; Sono perentoriamente esclusi criteri di valutazione di merito. Prima dell espressione del giudizio di ammissibilità l organo promotore è obbligatoriamente sentito dalla Commissione. La Commissione resta in carica fino alla consultazione referendaria. ARTICOLO 8 - RICHIESTA DI REFERENDUM RACCOLTA FIRME Espletato l esame sull ammissibilità di cui all art. 7, per la raccolta delle firme (firma da raccogliersi nel numero previsto dallo Statuto Comunale), quando il referendum è promosso dai cittadini, di cui all art. 3 del presente Regolamento, per la raccolta delle stesse firme devono essere usati moduli in carta libera, vidimati dal responsabile dell ufficio elettorale del Comune di Sarnico o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura e spese dei soggetti promotori, il testo della proposta. L elettore appone la propria firma sui moduli di cui sopra accanto all indicazione per esteso di nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita ed estremi di un documento d identità. La certificazione elettorale, obbligatoria, potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo che potrà contenere non più di 25 (venticinque) firme. Le firme dovranno essere autenticate e potranno essere autenticate da: Sindaco o suo delegato, Segretario comunale, Consiglieri comunali, dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge. La raccolta delle firme è libera. Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo purché in presenza di un autenticatore. L Amministrazione Comunale, se richiesto, dovrà mettere a disposizione idoneo ambiente per la suddetta raccolta. La presentazione della richiesta di referendum consultivo, corredata dai necessari e succitati documenti e dalle firme raccolte, deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all art. 6 del presente Regolamento. ARTICOLO 9 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA La Commissione di cui all art. 5 entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta di referendum verifica la regolarità delle firme e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco. Il Sindaco provvede a comunicare al Comitato Promotore presso l indirizzo di cui all art. 5 del presente Regolamento, la ammissibilità o la non ammissibilità del referendum in funzione della regolarità o non regolarità delle firme raccolte, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del verbale. In caso di regolarità delle firme raccolte, si procederà all indizione del referendum ai sensi del successivo art. 9. 5

6 ARTICOLO 10 - INDIZIONE DEL REFERENDUM Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l attestazione di copertura finanziaria, iscrive l argomento all ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta, per la presa d atto dell ammissione de referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e ai documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito, fissa il giorno dello svolgimento e l incarico al Sindaco di indire il referendum. La consultazione deve tenersi non prima di 45 (quarantacinque) giorni e non oltre 60 (sessanta) oltre la data d indizione. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di una sola sessione referendaria da effettuarsi in un unica tornata secondo la presentazione delle richieste. Il referendum non può essere tenuto: - nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale; - nei sei mesi successivi all elezione del nuovo Consiglio Comunale; - nei due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche, amministrative o referendarie nelle quali il Comune è interessato; - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale. ARTICOLO 11 - REVOCA DEL REFERENDUM Quando il Consiglio Comunale, prima del Referendum, delibera sull oggetto sottoposto a Referendum, la Commissione, convocata d urgenza, decide, tenute presenti le modalità previste dal presente Regolamento, se la delibera soddisfa o meno l iniziativa referendaria. In caso positivo la Commissione ne dà avviso al Comitato promotore ed il Sindaco, avutane comunicazione, provvede a revocare il referendum. TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM ARTICOLO 12 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE Con apposito manifesto od altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà agli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. ARTICOLO 13 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sessioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un 6

7 presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente ed il secondo di segretario. I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la Commissione Elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente, mentre per la designazione degli scrutatori si procederà tramite sorteggio. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale. ARTICOLO 14 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO La consultazione elettorale si svolge in un unica giornata festiva. L insediamento del seggio deve avvenire alle ore (sette) del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore (otto). Le operazioni di voto hanno inizio alle ore (otto) e terminano alle ore (ventidue) del giorno stesso. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni. Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 14, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del Referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell art. 14 della Legge e succ. mod. ARTICOLO 15 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM Presso la Segreteria del Comune, entro 5 (cinque) giorni dal provvedimento di indizione del Referendum, è costituito l Ufficio Centrale per il Referendum composto dal Segretario Comunale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. L Ufficio Centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del Referendum. Il verbale dell Ufficio Centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori eventuali adempimenti. ARTICOLO 16 - ESITO DEL REFERENDUM Il Referendum è valido quando vi abbia preso parte la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto. Il quesito sottoposto a Referendum s intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà più uno dei votanti. Se l esito è favorevole, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale ed iscrive l argomento, che è stato oggetto del referendum, all ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera gli atti di indirizzo conseguenti. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune o dei componenti della Giunta, a seconda delle competenze. 7

8 TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 17 - SCHEDA PER IL REFERENDUM Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di Referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all interno le dizioni SI uno e NO l altro. All elettore verranno consegnate tante quante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione. L elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. ARTICOLO 18 - PROPAGANDA Per quanto riguarda la propaganda si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia e rimane a totale carico dei Promotori, Comitati, Gruppi Politici e di Consiglio Comunale che intendano farla. ARTICOLO 19 - SPESE Le spese per lo svolgimento del Referendum sono a carico del Comune. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del Referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio. ARTICOLO 20 - NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti che normano la materia delle consultazioni elettorali e referendarie. 8

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