IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

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1 IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA Sede legale: piazza Pirandello, Agrigento Tel ; Fax Sito: Uffici: piazza Trinacria zona industriale Aragona PEC: REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI (c.d. WHISTLEBLOWER) PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITÀ 1

2 Sommario PREMESSA DEFINIZIONI FINALITÀ DEL REGOLAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE DESTINATARI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI COMUNICAZIONE ESITO SEGNALAZIONE AL WHISTLEBLOWER RISERVATEZZA E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA GE.S.A. AG2 SPA RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO SEGNALAZIONE ALL ANAC ALLEGATO: MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING POLICY) MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING POLICY)

3 PREMESSA Il whistleblowing è uno strumento di prevenzione e di supporto all anticorruzione all interno delle Amministrazioni. Il dipendente è tenuto a riferire al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La segnalazione del whistleblower va considerata quale comportamento positivo del dipendente tesa al buon andamento della P. A.. Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". In questa Legge le P. A., di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, devono dotarsi di una regolamentazione in materia dove si definiscono procedure d allerta interna che consentano la segnalazione da parte dei dipendenti di fatti, atti, irregolarità, violazioni di norme interne. Le P.A. pertanto sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente pubblico (whistleblower) che effettua segnalazioni di cui all art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, aggiunto dall art. 1, c. 51, della L. 190/2012. L articolo sopra citato così recita: 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Allo stato la legislazione vigente prevede che sia approntata una specifica tutela per la segnalazione di fatti illeciti da parte dei «dipendenti pubblici» delle amministrazioni di cui all art. 1, co. 2, del d.lgs.165/2001. L Autorità ritiene, tuttavia, che l applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 sia da estendere anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici. Ciò anche in virtù di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 1, co. 60, della predetta legge, contenuta nel documento Applicazione degli obblighi di prevenzione della corruzione previsti dalla legge 190/2012 alle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni adottato congiuntamente dall Autorità e dal Ministero dell Economia e delle Finanze. 3

4 Nell aprile 2015, l ANAC ha emanato la determinazione n.6 del 28/04/2016 Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015), che fornisce specifiche indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere per tutelare la riservatezza dell identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti. Successivamente con determinazione n.8 del giugno 2015 l ANAC ha previsto che in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, si ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente nell ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle Linee guida di cui alla citata Determinazione dell ANAC n. 6 del 28 aprile La GE.S.A. AG 2 SPA, in quanto organismo di diritto privato in controllo pubblico intende conformarsi alle prescrizioni di cui alla citata determinazione n.6 del 2015 nonché agli indirizzi previsti in tale ambito dal piano nazionale anticorruzione (PNA). Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti e dei collaboratori della società d ambito GE.S.A. AG 2 SPA. È adottato in ossequio alle previsioni contenute: - nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione , approvato dal Liquidatore della GE.S.A. AG 2 SPA con decreto n.16 del 21/06/2016; - nel Codice ETICO della GE.S.A. AG 2 SPA, approvato dal Liquidatore della GE.S.A. AG 2 SPA con decreto n.15 del 21/06/2016; - nelle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), approvate dall'autorità nazionale Anticorruzione con determinazione n. 6 del 28 aprile allo scopo di tutelare l identità del soggetto che effettua la segnalazione ai sensi dell art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 16, introdotto dall'articolo 1, comma 51, Legge 6 novembre 2012, n DEFINIZIONI Il whistleblower è il dipendente che segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. Esso svolge, dunque, un ruolo di interesse pubblico segnalando condotte illecite ai competenti uffici aziendali. Il whistleblowing consiste nell'attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni del dipendente pubblico. 2. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO La Società d ambito GE.S.A. AG2 Spa è impegnata a garantire una costante implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità; in tale ottica, il presente regolamento è finalizzato a: 1. promuovere all'interno della GE.S.A. AG2 Spa la cultura della legalità, intendendo la funzione del whistleblowing quale forma di collaborazione tra l'ente ed il suo personale; 2. incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi, tutelando i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa; 3. fornire istruzioni semplici, chiare ed efficaci circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela previste dall'ordinamento; 4

5 4. chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione quale destinatario della segnalazione; 5. precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito; Scopo del presente documento è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente (o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. L obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente tutti gli strumenti affinchè il medesimo sia messo in condizione di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti che sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. Il presente documento intende quindi fornire al dipendente indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari, documenti utilizzati dalla società per la trasmissione delle segnalazioni nonché forme di tutela riconosciute al segnalante. 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE Costituiscono oggetto di segnalazione comportamenti, rischi, reati, irregolarità che possono risultare a danno dell interesse pubblico, violazioni al Codice di Comportamento e altri illeciti amministrativi di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione. Non possono costituire oggetto di segnalazione doglianze o mere lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, di collaborazione o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale. 4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza il mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Seguendo quanto stabilito dall'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non esistendo allo stato attuale un'elencazione tassativa dei fatti illeciti che possono costituire oggetto di segnalazione, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardino azioni/comportamenti e/o omissioni: A. poste in essere in violazione delle norme che disciplinano i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (a titolo esemplificativo, i più significativi sono: art. 314 peculato; art. 316 peculato mediante profitto dell'errore altrui; art. 316-ter indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; art. 317 concussione; art. 318 corruzione per l'esercizio della funzione; art. 319 corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio; art. 319-ter corruzione in atti giudiziari; art. 319-quater induzione indebita a dare o promettere utilità; art. 322 istigazione alla corruzione; art. 323 abuso d'ufficio; art. 326 rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio; art. 328 omissione o rifiuto di atti d'ufficio; art. 331 interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; art. 340 interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità; art. 346-bis traffico di influenze illecite; art. 348 abusivo esercizio di una professione; art. 353 turbata libertà degli incanti; art. 355 inadempimento di contratti di pubbliche forniture; art. 356 frode nelle pubbliche forniture; art.365 omissione di referto); 5

6 B. poste in essere in violazione dei codici di comportamento nazionale e/o dell Ente o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; C. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; D. suscettibili di arrecare un pregiudizio d'immagine all'amministrazione di appartenenza. Le condotte illecite segnalate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il whistleblower sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in occasione di esso. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della propria amministrazione o comunque relativi ad essa. La segnalazione deve essere circostanziata e fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ai fini dell individuazione degli autori della condotta illecita. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. In ogni caso, considerata la ratio della norma, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. Nello specifico, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi: a) generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del soggetto che effettua la segnalazione; b) qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti; c) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; d) qualora conosciute le generalità dell autore dei fatti o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati; e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti; f) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti; g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. La segnalazione deve essere non solo completa ed esaustiva ma anche tempestiva, al fine di consentire un'immediata istruttoria da parte degli organi competenti della GE.S.A. AG2 spa. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dall Amministrazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e reso con dovizia di particolari, tale da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati. 5. DESTINATARI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE Possono segnalare fatti o condotte illecite a cui abbiano assistito o di cui siano venuti a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa: i dipendenti, i collaboratori, i 6

7 consulenti, e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono attività all'interno di GE.S.A. AG 2 SPA I suddetti soggetti (c.d. Whistleblower), nel caso in cui intendano segnalare situazioni di illecito riguardanti la Società, devono utilizzare il modello appositamente predisposto che si allega al presente regolamento -, reperibile sul sito internet della Società, nella sezione Amministrazione Trasparente Altri contenuti Corruzione. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella predisposta, purché contenente gli elementi essenziali indicati nel modello allegato. Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinchè il responsabile della prevenzione della corruzione possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione e sottoposti alla sua attenzione. La segnalazione deve essere presentata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) secondo una delle seguenti modalità: a) tramite invio alla casella di posta elettronica rpct@ag2gesa.com, dedicata alla ricezione di segnalazioni e monitorata esclusivamente dal RPC, del modello all'uopo predisposto e scaricabile dal sito internet della società; b) tramite servizio postale (anche posta interna): in tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la segnalazione sia inserita in doppia busta chiusa, indirizzata al RPC e rechi la dicitura riservata personale ; c) mediante consegna a mano al RPC; d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al RPC, il quale ha l'obbligo di redigere specifico verbale che il segnalante è tenuto a sottoscrivere. Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione andrà effettuata : a) al Legale rappresentante della Società-commissario liquidatore-, secondo le modalità indicate sopra alle lettere da b) a d); e/o b) all'autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. tramite modello scaricabile sul sito di ANAC o servizio postale. Qualora la segnalazione sia stata inviata tramite posta elettronica, sarà compito dell'rpc provvedere alla stampa ed alla immediata cancellazione del messaggio dal sistema di posta elettronica. La segnalazione, ricevuta o verbalizzata, sarà quindi protocollata in forma riservata dal dipendente dell'ufficio Affari Generali addetto al protocollo generale, appositamente incaricato dal RPC, e custodita, con modalità tali da garantirne la massima riservatezza. La segnalazione, unitamente all ulteriore documentazione prodotta a comprovare i fatti descritti è archiviata a cura del RPC con modalità atte a garantirne la riservatezza. 6. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze riportate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Il responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. 7

8 IL RPC potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati. Protocollata la segnalazione, il RPC, garantendo l'assoluto anonimato dell identità del segnalante, avvia la procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella segnalazione, investendo, per l acquisizione delle informazioni e/o della documentazione, senza mai rivelare l'identità del segnalante e neppure riferimenti dai quali sia possibile risalirne l'identità, il Capo del Servizio nell ambito del quale è stato posto in essere il presunto illecito o irregolarità. Qualora i fatti segnalati risultino sussistenti, anche all esito delle verifiche condotte, il RPC provvederà: a trasmettere tempestivamente la segnalazione all Ufficio personale, garantendo l anonimato del segnalante, unitamente agli eventuali atti istruttori, per gli adempimenti di competenza e le eventuali valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari; a comunicare l esito dell accertamento al Capo del Servizio nell ambito del quale è stato posto in essere l illecito o l irregolarità accertata, per gli adempimenti di competenza e le valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari, garantendo l anonimato del segnalante; ad informare il Legale rappresentante della Società- commissario liquidatore-, in relazione alla gravità e all entità dei fatti segnalati ed accertati, garantendo l anonimato del segnalante; inoltrare la segnalazione all organismo di vigilanza. Inoltre, in relazione ai profili specifici di illiceità riscontrati, il RPC valuterà, anche, l'inoltro tra i seguenti soggetti, per i profili di rispettiva competenza: competenti autorità giudiziarie; A.N.AC.; Corte dei Conti. Il RPC trasmette la segnalazione ai soggetti interni alla società così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l identità del segnalante. Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni alla società il RPC deve aver cura di evidenziare che si tratta si una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza cosi come prevede la normativa vigente. Qualora venga accertata l insussistenza o la manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, il RPC procede ad archiviare la segnalazione, redigendo apposito verbale. La valutazione da parte del RPC deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell ipotesi in cui la segnalazione riguardi il RPC, il Legale rappresentante della Societàcommissario liquidatore- si avvarrà della collaborazione di un Capo Servizio, all'uopo incaricato per la verifica dei fatti oggetto di segnalazione. 7. COMUNICAZIONE ESITO SEGNALAZIONE AL WHISTLEBLOWER Al termine della procedura il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione procederà a dare comunicazione al whistleblower dell'esito della segnalazione dallo stesso condotta. 8. RISERVATEZZA E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO Nella fase di gestione e verifica della segnalazione nonché nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, l'identità del whistleblower deve essere protetta, anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione. 8

9 Il RPC e il personale che riceve o comunque viene a conoscenza delle segnalazioni, oltre a coloro che possono essere successivamente coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare l obbligo di riservatezza sull identità del segnalante, ad eccezione dei casi in cui l identità debba essere rivelata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.) L eventuale violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento. Nel caso in cui alla segnalazione segua l avvio di un procedimento disciplinare, l identità del segnalante può essere rivelata all accusato nei casi in cui: a) vi sia il consenso espresso del segnalante; b) la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile per la difesa dell accusato, purché tale circostanza venga da quest ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e ss.mm.ii.. Le disposizioni a tutela dell anonimato e di esclusione dell accesso documentale non trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui l anonimato stesso non è opponibile per legge. 9. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di avere effettuato una segnalazione di illecito, ne deve dare notizia circostanziata al RPC che, valutatane la fondatezza e in ragione della gravità, la segnala: al Capo Servizio responsabile dell ufficio di appartenenza dell autore della discriminazione, affinché valuti la necessità/opportunità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; all ufficio personale, per le valutazioni in ordine alla sussistenza di eventuali profili disciplinari nei confronti dell autore della discriminazione e per gli adempimenti di competenza; a legale rappresentante commissario liquidatore- della società qualora l autore della discriminazione sia un dirigente/capo servizio della società; alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti; all organismo di vigilanza. Resta ferma la facoltà del dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione, di segnalarla all Ispettorato per la Funzione Pubblica, anche tramite l organizzazione sindacale alla quale aderisce o le organizzazioni sindacali, qualora non abbia già provveduto il RPC. 9

10 10. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell art c.c. Qualora a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante. In caso in cui pervengano al RPC segnalazioni calunniose o diffamatorie, di tali fatti il segnalante dovrà risponderne in sede penale o civile. 11. OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA GE.S.A. AG2 SPA Tutto il personale dipendente o che presta, a qualsiasi titolo, servizio per la società d ambito GE.S.A. AG2 SPA è tenuto a garantire la massima collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e/o ai soggetti che lo coadiuvano nell'espletamento dell'attività istruttoria, fermo restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dai soggetti che lo coadiuvano ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione degli atti all'autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti. 12. RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Il responsabile della prevenzione della corruzione, qualora lo ritenga necessario, provvede ad organizzare di concerto con l ufficio personale della società incontri sul tema whistleblowing, al fine di informare e sensibilizzare i dipendenti sugli aspetti principali di tale sistema e degli strumenti a loro disposizione. Il responsabile della prevenzione della corruzione rende conto nella relazione annuale di cui all art.1 coma 14 della legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento. 13. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione avrà il compito di assicurare la diffusione del presente regolamento a tutti i dipendenti mediante la pubblicazione dello stesso sui siti istituzionali della società nella sezione amministrazione trasparente- altri contenuti- corruzione. 14. SEGNALAZIONE ALL ANAC L ANAC ai sensi dell art.19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n.114 è divenuta competente a ricevere le segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. È stato istituito un protocollo riservato all Autorità in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante. L ANAC in tal modo assicura la riservatezza sull identità del segnalante e svolge un attività di vigilanza al fine di contribuire all accertamento delle circostanze di fatto e all individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni devono essere inviate compilando l apposito modello presente sul sito dell ANAC secondo le istruzioni e le modalità che sono reperibili presso il seguente link: istleblower 10

11 Le segnalazioni che riguardano il responsabile per la prevenzione della corruzione devono essere inviate direttamente all ANAC. 11

12 ALLEGATO: MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING POLICY) I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare tassativamente questo modello. Si invita, prima della sua compilazione, a prendere visione e conoscenza del relativo regolamento pubblicato sul sito internet istituzionale. 12

13 IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA Sede legale: piazza Pirandello, Agrigento Tel ; Fax Sito: Uffici: piazza Trinacria zona industriale Aragona PEC: MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING POLICY) Nome e Cognome del Segnalante Qualifica o posizione professionale Sede di Servizio/Unità organizzativa di appartenenza Tel/Cell Data/Periodo in cui si è verificato il fatto Ufficio (Indicare denominazione e indirizzo della struttura) Luogo fisico in cui si è verificato il fatto All'esterno dell'ufficio (Indicare luogo ed indirizzo) 13

14 o penalmente rilevanti; o poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; o suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; o altro (specificare) Descrizione del fatto (condotta ed evento) Autore/i del fatto (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione) Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione) Ogni altra informazione a sostegno della segnalazione Luogo e Data Firma Allegare alla presente copia del documento d'identità in corso di validità 14

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